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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00863/2026REG.PROV.COLL.
N. 02658/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2658 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Caserio Gianesini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Gianesini in Torino, via Amedeo Avogadro 24;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12264/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. NZ BE, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana, in quanto dalle attività informative esperite sarebbero emersi “elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica” .
2. Il Tar adito ha rigettato il ricorso, affermando che:
“ con riferimento al diniego di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, la giurisprudenza ha più volte rilevato che il provvedimento non deve necessariamente riportare in maniera analitica le notizie sulla base delle quali si è addivenuti al giudizio di sintesi finale, essendo sufficiente quest’ultimo, in quanto ciò potrebbe in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti ed anche le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5262 del 6 settembre 2018; n. 3206 del 29 maggio 2018).
Gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono, infatti, naturalmente riservati e quando non sono posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma danno luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (e che può essere risollecitata dopo cinque anni dall'emanazione del diniego, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992), ben possono essere esternati con formule sintetiche che, piuttosto che configurarsi meramente apodittiche, hanno l'obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere anche solo attività di "intelligence" in corso…
Nel caso di specie, dalla documentazione classificata come “riservata” emerge che il ricorrente appartiene ad un gruppo di connazionali di fede sunnita wahabita ed ha rapporti controindicati con un cittadino pakistano noto per aver favorito l’immigrazione clandestina ed aver prestato denaro ad usura.
Inoltre, le dichiarazioni dei redditi relative all’attività imprenditoriale dell’istante sono state presentate da uno studio riconducibile ad un professionista noto, nella comunità pakistana torinese, per essere compiacente nel predisporre documentazione utile per favorire il soggiorno irregolare di stranieri sul territorio nazionale.
Le emergenze dell’attività informativa esperita dai competenti organi dell’amministrazione sono sufficienti a sorreggere il portato motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto danno conto delle circostanze che hanno indotto l’amministrazione a ritenere inopportuna la concessione dello status civitatis.
8.4 Tale valutazione non appare censurabile sotto i profili dedotti nel ricorso, non avendo il ricorrente offerto elementi idonei a confutare le risultanze dell’attività informativa compiuta dall’amministrazione, che ha effettuato una valutazione di opportunità sulla concessione dello status civitatis…
Alla luce delle considerazioni che precedono e del portato eminentemente discrezionale della valutazione cui è chiamata l’amministrazione, deve escludersi che la mancata audizione dell’interessato possa aver pregiudicato l’iter decisionale relativo all’emanazione del provvedimento.
Ed infatti, il diniego si fonda su quanto emerso dall’attività informativa svolta dall’amministrazione, frutto di acquisizioni fiduciarie, in relazione alle quali non è concepibile un contraddittorio procedimentale, pena la frustrazione delle elementari esigenze di riservatezza e segretezza che concernono l’attività informativa degli organi di sicurezza della Repubblica.
In relazione all’asserita violazione del disposto di cui all’art. 6 della legge 91/1992, si osserva, infine, che detta norma trova applicazione con esclusivo riferimento alle domande di conferimento della cittadinanza per matrimonio e non anche nelle istanze di naturalizzazione per residenza, quale quella in esame ”.
3.1. Con l’atto di appello, il ricorrente formula i seguenti motivi di doglianza: erroneità dei capi della sentenza con cui è stato dichiarato infondato il dedotto vizio di eccesso di potere, violazione di legge in relazione all’art. 3 Legge 241/1990, difetto assoluto di motivazione; travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta.
3.2. In particolare, oltre alla carenza di motivazione, l’appellante lamenta che “ Il Ministero appellato, solo a seguito di plurime sollecitazioni, produceva in forma riserva a una breve nota in cui era dato leggere che il ricorrente “appartiene ad un gruppo di connazionali di fede sunnita wahabita ed ha rapporti controindicati con un cittadino pakistano noto per aver favorito l’immigrazione clandestina ed aver prestato denaro ad usura […] inoltre le dichiarazioni dei redditi relative all’attività imprenditoriale dell’istante sono state presentate da uno studio riconducibile ad un professionista noto, nella comunità pakistana torinese, per essere compiacente nel predisporre documentazione utile per favorire il soggiorno irregolare di stranieri sul territorio nazionale”.
Il sig. -OMISSIS-avuta contezza degli elementi che secondo il Ministero appellato erano ostativi alla concessione della cittadinanza italiana provvedeva in data 8.6.2022 a depositare agli atti del giudizio, memoria difensiva in cui evidenziava come gli argomenti addotti dal Ministero fossero ora non conformi al vero e frutto di travisamento dei fatti, ora assolutamente generici, ora ingiusti per disparità di trattamento rispetto a documentate situazioni analoghe, ora lesivi del principio di uguaglianza e, come tali, assolutamente inidonei a fondare il provvedimento di rigetto.
In particolare, con riferimento alla fede religiosa del ricorrente, si evidenziava come il -OMISSIS- fosse, al pari della stragrande maggioranza dei pakistani, di fede sunnita, ma che diversamente da quanto affermato dal Ministero non apparteneva alla corrente wahabita (movimento conservatore caratterizzante principalmente i paesi arabi).
A comprova di quanto affermato veniva prodotto il certificato di iscrizione scolastica di -OMISSIS-, figlia già maggiorenne (e, dunque, libera da qualsiasi obbligo scolastico) del -OMISSIS-, osservandosi che laddove il ricorrente fosse stato effettivamente seguace della corrente wahabita ciò non avrebbe certamente potuto verificarsi, trattandosi di corrente tradizionalmente ostile a qualsiasi forma di emancipazione delle donne.
Ma, soprattutto, si osservava che la fede professata non era stata di ostacolo alla concessione della cittadinanza italiana per i due fratelli del ricorrente, sig.ri -OMISSIS-, che con l’appellante -OMISSIS- condividevano oltre che il luogo di nascita e l’educazione, anche la medesima fede religiosa….
Con riferimento invece all’argomento secondo cui l’odierno appellante avrebbe intrattenuto “rapporti controindicati con un cittadino pakistano noto per aver favorito l’immigrazione clandestina ed aver prestato denaro ad usura”, si evidenziava come si trattasse di indicazione assolutamente generica e infondata e come non fosse dato comprendere il significato di “rapporto controindicato”.
Infatti, pur nella consapevolezza del fatto che non è necessario che a seguito dell’ostensione di dati riservati si sviluppi un vero e proprio contraddittorio sugli stessi, dovendosi magari evitare il disvelamento di notizie potenzialmente idonee a compromettere attività di intelligence in corso, si osservava come la circostanza addotta dal Ministero fosse talmente generica e indeterminata da non consentire di formulare alcuna replica o difesa (chi è il soggetto? dove e quando il ricorrente lo avrebbe conosciuto? quali sarebbero i rapporti controindicati e/o le frequentazioni e in che luoghi e tempi?) e, in quanto tale, si traducesse in una motivazione solo apparente e arbitraria…
Anche in esito all’ostensione della documentazione riservata da parte del Ministero, dunque, il provvedimento dell’Amministrazione impugnato risultava illegittimo in quanto assolutamente carente sotto il profilo della motivazione oltreché viziato sotto i molteplici aspetti dedotti (eccesso di potere, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, violazione del principio di uguaglianza, ingiustizia manifesta) ”.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di mero stile, senza depositare memorie.
5.1. In esito all’udienza pubblica del 3 aprile 2025, con ord. coll. n. 3487/2025, è stata chiesta all’Amministrazione appellata una relazione istruttoria e documentazione in merito.
5.2. Il Dicastero non ha riscontrato l’ordinanza, depositando invece una nota indirizzata all’Avvocatura dello Stato con cui:
- ha affermato di stare procedendo a un riesame della posizione del ricorrente e che manca soltanto un parere obbligatorio per definire il procedimento, che dunque è in fase di definizione.
- ha chiesto un rinvio per la definizione del procedimento di riesame, concesso dal Collegio con ord. coll. n. 6945/2025.
5.3. Con successivo deposito, in data 9 dicembre 2025, il Ministero dell’Interno ha comunicato, ai fini della dichiarazione della cessata materia del contendere, di aver concesso la cittadinanza italiana all’appellante.
6. All’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preso atto della dichiarazione dell’Amministrazione resistente, al Collegio non rimane che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., cessata la materia del contendere.
2. Le spese di lite, considerata la natura della controversia, possono formare oggetto di compensazione inter partes.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HE CO, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
NZ BE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ BE | HE CO |
IL SEGRETARIO