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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/09/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/09/2025 nella causa iscritta al n. 3329 /2022 r.g. tra
, e , n.q. di eredi del signor Parte_1 Parte_2 Parte_3
e del signor , con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Persona_1 Persona_2
Forlini, ricorrente
Contro
P_
. A con il patrocinio dell'avv. Stefano Casu, Controparte_1 resistente
Le domande delle parti
I ricorrenti hanno chiesto: “A) intimare alla società denominata il deposito Controparte_3 delle buste paga mancanti e dei contratti di lavoro: determinato e indeterminato, nonchè della posizione contributiva- previdenziale in regola del sig. B) accogliere il presente ricorso e dichiarare che tra le parti è intervenuto Persona_1 un rapporto di lavoro subordinato regolato da contratto a tempo determinato dal 15.04.2011 al 31.10.2012 e indeterminato full-time dal 1 novembre 2012 al 8 giugno 2020; C) per l'effetto condannare la convenuta Controparte_4 alla corresponsione in favore del ricorrente della somma pari ad Euro 58.749,86, comprensiva delle differenze
[...] retributive per gli anni 2018-2019 e del Trattamento di Fine Rapporto, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. , liquidando la somma dovuta ai ricorrenti, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 cpc e 150 disp. att. cpc dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
D) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre Iva e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. La società resistente ha chiesto: “Nel merito e in via principale. Rigettare tutte le domande svolte nell'avverso ricorso. In via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese dei ricorrenti, ridurre la pretesa dei medesimi a € 3.884,00 come da conteggi allegati dalla parte resistente. Con vittoria di spese e compensi.”
Le motivazioni della sentenza
1. I ricorrenti hanno incardinato il presente giudizio in qualità di genitori ed eredi del signor deceduto il 8.6.2020, al fine di ottenere il pagamento delle spettanze asseritamente Persona_1 dovute al de cuius dalla società resistente.
2. A sostegno della propria pretesa, i ricorrenti hanno dedotto e documentato che il signor ha lavorato alle dipendenze della società dal Persona_1 Controparte_3
15.4.2011 al 15.10.2011 con contratto di lavoro a tempo determinato, inquadramento al quinto livello del
CCNL “IMPRESE di ” e con mansioni proprie della qualifica di facchino, contratto P_5 trasformato dal 1.11.2012 in rapporto a tempo indeterminato full time, con qualifica di addetto alle pulizie ed invariato inquadramento (all. 1 e 2 ricorso). I ricorrenti sostengono la mancata corresponsione del
TFR e di differenze retributive per totali euro 58.749,86, in ragione di una attività lavorativa prestata per un totale di 65 ore settimanali per gli anni 2018 e 2019, contestando alla società resistente di aver applicato i livelli retributivi del 2008 anche per gli anni successivi, e di non aver mai trasmesso i contratti e le buste paga.
3. Nelle more del giudizio, è deceduto il signor e la signora , Persona_2 Persona_3 la signora ed il signor si sono costituiti in prosecuzione quali eredi dello Parte_1 Parte_2 stesso.
4. La resistente si è costituita eccependo il difetto di allegazione degli elementi costitutivi della pretesa con riferimento all'orario di lavoro straordinario e notturno asseritamente svolto, e sostiene di aver corrisposto tutto quanto dovuto, in applicazione della disciplina contrattuale e del Regolamento interno (doc. 3 memoria) nel quale è previsto che ai soci lavoratori viene riconosciuto il compenso solo per le ore o le giornate di effettivo lavoro e, in caso di mancata prestazione lavorativa del socio, nulla sarebbe stato corrisposto, e che la retribuzione è corrisposta per 12 mensilità, non essendo quindi dovute tredicesima e quattordicesima, rispetto alle quali la resistente eccepisce comunque l'erroneità del calcolo.
Quanto alle somme richieste a titolo di TFR, la resistente documenta l'interruzione del rapporto avvenuta il 28.11.2013 per dimissioni volontarie del ricorrente, successivamente riassunto il 6.5.2014, eccependo la prescrizione per il TFR relativo al primo rapporto (comunque asseritamente corrisposto), documentando per il periodo successivo il versamento di acconti, eccependo infine il proprio difetto di legittimazione passiva a fronte della devoluzione del TFR ad un piano privato pensionistico della HELVETIA VITA
S.P.A. dal dicembre 2018 e che, pertanto, la aveva provveduto a effettuare alla Controparte_6 Compagnia Assicuratrice il bonifico di € 1.530,84 lordi in data 16 aprile 2020 relativo agli accantonamenti dovuti sino a tale data (doc. 11 e 12 memoria). Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, la debenza della minor somma di euro 3.884,00, relativa alla busta paga di giugno 2020 – non corrisposta ai ricorrenti in quanto asseritamente non avrebbero mai dato prova della qualità di eredi – nonché euro
2.306,45 per differenze come da conteggi in atti.
5. La causa è stata istruita documentalmente, con rigetto delle istanze di istruttoria orale ed ammissione dell'ordine di esibizione dei contratti di lavoro e delle buste paga, e successivamente veniva stimolato il contraddittorio delle parti sulla questione, sollevata d'ufficio, della validità regolamento della cooperativa.
6. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni che seguono.
7. Sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti.
8. Gli originari ricorrenti hanno prodotto a sostegno della sussistenza di tale presupposto processuale esclusivamente l'atto notorio nel quale sono qualificati eredi legittimi del signor Persona_1
(mentre i signori e hanno prodotto esclusivamente certificato di morte del
[...] Pt_1 Parte_2 signor , e non anche la documentazione anagrafica che attesti il legame di parentela. L'atto Persona_2 notorio, pur essendo considerato da alcune specifiche norme di legge come prova sufficiente delle qualità di erede e di legatario allorché queste siano fatte valere a fini esclusivamente amministrativi, in sede giurisdizionale non ha rilievo probatorio, integrando un mero indizio che deve necessariamente essere comprovato da altri elementi (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29830 del 29.12.2011). La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che, nel caso in cui l'atto notorio sia prodotto a sostegno della pretesa qualità di erede, deve valutarsi il comportamento processuale di controparte ai sensi dell'art. 115
c.p.c., come novellato nel 2009, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (Cass. Civ.,
Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29.5.2014). Nel caso di specie, la società resistente non ha contestato la qualità di eredi dei ricorrenti originari e dei ricorrenti in riassunzione, limitandosi ad affermare che tale qualità non era mai stata spesa nei propri confronti, a giustificazione dell'omessa liquidazione delle somme di cui alla busta paga di giugno 2020. Deve quindi ritenersi raggiunta, nel caso concreto, la prova dello stato di erede in capo ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
9. Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata, nei termini e per le ragioni che si vanno ad esporre. 10. Documentata l'esistenza e la durata del rapporto, l'onere della prova gravante sulla parte ricorrente in relazione alla domanda formulata, qualificabile come di adempimento contrattuale ed azionata iure hereditatis, si atteggia diversamente in relazione alle singole voci oggetto della stessa.
11. Con riferimento all'orario di lavoro ed all'inquadramento contrattuali, i ricorrenti lamentano che il signor non avrebbe ricevuto una retribuzione correttamente Persona_1 quantificata in base alle tabelle retributive applicabili ratione temporis, e che non avrebbe percepito le mensilità aggiuntive ed il TFR.
12. Con riguardo a tali domande, grava sulla parte datoriale la prova di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti in base alla normativa, legale e contrattuale, applicabile al rapporto, ovvero che l'obbligazione si sia estinta in altro modo.
13. La resistente, a riguardo, ha innanzitutto richiamato le norme del regolamento della cooperativa (in atti, all. 3 memoria), che in particolare all'art. 11 prevede che trova applicazione al rapporto il CCNL imprese di pulizia, e che “ il compenso riconosciuto non può essere inferiore al trattamento minimo stabilità dal su citato C.C.N.L. ed è riconosciuto solo per le ore o le giornate di effettivo lavoro;
in caso di mancata prestazione lavorativa del socio, non verrà corrisposto alcun trattamento economico per tali giorni o periodi. Il compenso sarà erogato per
12 (dodici) mensilità e verrà riconosciuta un'indennità di Trattamento di Fine Rapporto allo scioglimento del rapporto di lavoro subordinato”.
14. La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 6, co. 2, l. 142/2001, in base al quale il regolamento non può contenere – a pena di nullità della relativa clausola – disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1, dovendo quindi essere riconosciuto ai lavoratori un trattamento “non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”.
15. Ancora il richiamato art. 6, al comma 1 lett. d ed e prevede la possibilità per i regolamenti di prevedere “d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie”. In tali casi, la temporaneità della crisi e la necessità di una previa delibera assembleare giustificano la possibilità di introdurre modifiche temporanee in deroga al divieto di cui al comma 2 ed alla sanzione di nullità ivi prevista, soggette all'ordinario regime di annullabilità delle delibere. 16. Il trattamento minimo individuato a norma dell'art. 3 l. 142/2001 deve necessariamente intendersi come inclusivo di tutte le voci previste dal CCNL, posto che una diversa conclusione consentirebbe, attraverso l'espunzione di singoli istituti, la surrettizia introduzione di deroghe peggiorative del trattamento minimo, non ammesse dalla norma e sanzionate con la nullità.
17. Applicando tali principi al caso di specie, deve dichiararsi la nullità della clausola che esclude la corresponsione delle mensilità aggiuntive, espressamente previste dagli artt. 92 e 93 del CCNL.
Riconoscere la retribuzione per sole 12 mensilità come previsto dal regolamento, anziché per le 14 di cui al CCNL, ha infatti come effetto il riconoscimento di un livello retributivo inferiore al minimo previsto dal CCNL stesso, ed è quindi una clausola violativa dell'art. 6, co. 2, della l. 142/2001.
18. A fronte della nullità della clausola di cui all'art. 11, co. 1, ultimo periodo del Regolamento,
è quindi confermata la spettanza della 13esima e 14 esima mensilità al lavoratore, quantificate come da contratto collettivo.
19. Quanto alla clausola che prevede la retribuzione dei lavoratori esclusivamente per le ore effettivamente lavorate, la stessa è parzialmente conforme al disposto dell'art. 70 del CCNL, che prevede la possibilità di sospensione del rapporto disciplinando esclusivamente il diritto del lavoratore ad una retribuzione pari al 70% per l'ipotesi di mancato preavviso della sospensione, con conseguente permanenza in disponibilità dell'azienda che può quindi adibirlo ad altre mansioni, nonché il diritto del lavoratore di rassegnare le proprie dimissioni con pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nel caso in cui la sospensione perduri oltre gli 8 giorni lavorativi. Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti non hanno dedotto alcunché con riguardo al mancato preavviso né alla permanenza in disponibilità, sicché difetta l'allegazione di un elemento costitutivo della pretesa eventualmente azionabile in base alla richiamata norma del CCNL e conseguentemente difetta il presupposto per una pronuncia sulla validità della clausola del Regolamento che, non prevedendo misure compensative a fronte della sospensione, introduce un trattamento deteriore per i lavoratori.
20. Quanto alla misura della retribuzione spettante, al stessa deve essere calcolata in base al parametro di riferimento valido ratione temporis, rendendosi necessaria una verifica di carattere contabile della corretta applicazione delle tabelle retributive allegate al CCNL, avendo parte ricorrente sostenuto la perdurante applicazione della retribuzione valida per l'anno 2008 anche alle annualità successive.
21. Incidentalmente, si rileva che è priva di pregio l'eccezione di erronea individuazione del
CCNL svolta da parte ricorrente soltanto con le note autorizzate del 19.7.2024, non essendo stato contestato in ricorso l'inquadramento contrattuale, ed avendo i ricorrenti espressamente allegato che il de cuius avrebbe svolto mansioni di addetto alle pulizie. 22. Quanto alla domanda relativa al TFR, la parte resistente ha documentato di aver corrisposto il dovuto fino al 28.11.2013, data di documentate dimissioni volontarie rassegnate dal ricorrente, così come documentata è la successiva riassunzione avvenuta il 6.5.2014 (all. 4, 5 e 6 memoria).
La resistente ha comunque eccepito la prescrizione delle eventuali differenze maturate in costanza del primo rapporto di lavoro;
sul punto, parte ricorrente non ha allegato di aver intrapreso alcuna iniziativa fino al 30.11.2020 (all. 5 ricorso), è pertanto decorso il termine prescrizionale quinquennale dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
23. Quanto al TFR relativo al secondo rapporto di lavoro, l'ente resistente documenta la corresponsione di acconti per euro 649,35 in data 22.7.2016 (doc. 8), euro 647,15 in data 11.2.206 (doc.
9 ed euro 640,69 in data 27.12.2018 (doc. 10).
24. Per il periodo successivo al dicembre 2018, la resistente documenta inoltre la devoluzione del TFR ad un fondo pensionistico privato, e di aver conseguentemente effettuato alla compagnia assicuratrice bonifico di euro 1.530,84 lordi in data 16 aprile 2020 relativo agli accantonamenti dovuti sino a tale data, negando la propria legittimazione passiva in relazione a tali somme.
25. La previdenza complementare, funzionalmente riconducibile ai principi di cui all'art. 38
Cost. al pari della previdenza obbligatoria (cfr. Corte Cost. n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), è oggi disciplinata dal d.lgs. 252/2005 ed ispirata al principio di autonomia, ancorché funzionalizzata nel senso appena esposto. E' infatti sancita la volontarietà e libertà di adesione alle forme di previdenza complementare, nonché l'autonomia regolamentare e negoziale nel cui ambito sono disciplinate le modalità di adesione delle stesse.
26. Il d.lgs. 252/2005 disciplina le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, e quindi di finanziamento delle stesse, prevedendo il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o il conferimento del TFR maturando.
27. Quanto ai versamenti dovuti dal datore al fondo integrativo, la giurisprudenza ha chiarito che essi hanno natura previdenziale e non retributiva, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
4684 del 2015 (seppur in riferimento alla disciplina vigente in materia nel periodo precedente l'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 124/ 1993), chiarendo che “ la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio dei lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione”. La natura previdenziale dei versamenti è confermata dalla successiva legislazione in materia (in particolare dal d.lgs. 252/2005) e dalla giurisprudenza successiva
(cfr. Cass. 19792/2015, Cass. SSUU n. 16084/2021).
28. Conseguentemente, per effetto dell'adesione (anche mediante il conferimento espresso o tacito del TFR) al contratto di previdenza complementare - contratto autonomo e distinto dal rapporto di lavoro che ne è il presupposto - il lavoratore acquista, da un lato, il diritto alla futura prestazione pensionistica nei confronti del fondo, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e, dall'altro, il diritto nei confronti del datore stesso al versamento in favore del fondo dei contributi e degli accantonamenti destinati a finanziare la posizione previdenziale.
29. Non sussiste conseguentemente alcun diritto alla corresponsione del TFR da parte del datore di lavoro.
30. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è quindi fondata, né alcuna domanda di versamento della contribuzione omessa al fondo cessionario è stata avanzata in relazione al periodo che va dal 16.4.2020 alla cessazione del rapporto di lavoro (e la cui proposizione avrebbe peraltro configurato un litisconsorzio necessario nei confronti di tale soggetto, cfr. Cass. n. 8956 del 2020 nonché Cass. n.
17320 del 2020).
31. La domanda deve quindi essere rigettata in relazione al periodo successivo alla comunicazione al datore, debitore ceduto, del contratto di cessione del credito per TFR al fondo previdenziale privato, comunicazione avvenuta in data 11.12.2018 (all. 11 memoria).
32. Quanto al periodo che va dal 6.5.2014 al 11.12.2018, spettava al lavoratore e deve quindi essere corrisposta agli eredi la differenza tra la somma dovuta a titolo di TFR in base alla retribuzione ricalcolata alla stregua dei parametri di cui ai precedenti punti 16, 17 e 19 e quanto corrisposto mediante gli acconti versati dal datore in corso di rapporto, come documentati in atti (docc. da 7 a 10 memoria).
33. Quanto alla domanda volta al pagamento delle spettanze per il lavoro straordinario Per_ asseritamente svolto, l'allegazione contenuta in ricorso è nel senso che il signor avrebbe lavorato per 65 ore a settimana negli anni 2018 e 2019. L'allegazione così come formulata, relativa ad un numero di ore invariato di settimana in settimana, è sufficientemente specifica (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. L,
Sentenza n. 4076 del 20.2.2018), e tuttavia non idonea ad essere oggetto di prova orale per mancanza di qualsivoglia riferimento all'articolazione giornaliera di tale orario e quindi alle circostanze di luogo e di tempo in cui lo stesso sarebbe stato svolto, non essendo del resto formulato specificamente a riguardo alcun capitolo di prova avendo le parti effettuato un mero rinvio alla narrativa in fatto, dal tenore appena richiamato, non conforme quindi al disposto di cui all'art. 244 co. 1 c.p.c. Conseguentemente, non è stata ammessa la prova per testi. È stato invece ammesso l'ordine di esibizione delle buste paga, sicché lo svolgimento di un numero di ore lavoro straordinario pari a quelle risultanti dalle stesse, nel limite delle
65 ore settimanali, può ritenersi provato. 34. Si riscontra invece un radicale difetto di allegazione degli elementi costitutivi della pretesa con riferimento alle maggiorazioni retributive richieste per le ore qualificate e quantificate nei conteggi come di lavoro notturno, rispetto alle quali si riscontra un radicale difetto di allegazione relativo alla esatta collocazione delle stesse.
35. La causa deve quindi essere decisa con sentenza parziale di accertamento sull'an delle pretese azionate, ed essere rimessa in istruttoria in relazione ai profili contabili.
36. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3329/2022 r.g.,
a norma dell'art. cui all'art. 279, co. 2, n. 4 e 420 co. 4 c.p.c.:
- In parziale accoglimento della domanda, accerta la spettanza al ricorrente, per il periodo che va dal 6.5.2014 al 8.6.2020, delle differenze retributive tra quanto percepito in corso di rapporto e quanto astrattamente spettante in relazione ai periodi effettivamente lavorati, in ragione dell'inquadramento e dell'orario contrattuali (quinto livello del CCNL “IMPRESE di PULIZIA”, orario full time), incluse le mensilità aggiuntive, in applicazione delle tabelle retributive vigenti ratione temporis, inclusa la retribuzione per gli straordinari espletati come risultanti dalle buste paga in atti;
- Accerta altresì la spettanza al lavoratore delle differenze sul TFR in relazione al periodo che va dal 6.5.2014 al 11.12.2018;
- rigetta per il resto;
- dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tivoli, 23.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23/09/2025 nella causa iscritta al n. 3329 /2022 r.g. tra
, e , n.q. di eredi del signor Parte_1 Parte_2 Parte_3
e del signor , con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Persona_1 Persona_2
Forlini, ricorrente
Contro
P_
. A con il patrocinio dell'avv. Stefano Casu, Controparte_1 resistente
Le domande delle parti
I ricorrenti hanno chiesto: “A) intimare alla società denominata il deposito Controparte_3 delle buste paga mancanti e dei contratti di lavoro: determinato e indeterminato, nonchè della posizione contributiva- previdenziale in regola del sig. B) accogliere il presente ricorso e dichiarare che tra le parti è intervenuto Persona_1 un rapporto di lavoro subordinato regolato da contratto a tempo determinato dal 15.04.2011 al 31.10.2012 e indeterminato full-time dal 1 novembre 2012 al 8 giugno 2020; C) per l'effetto condannare la convenuta Controparte_4 alla corresponsione in favore del ricorrente della somma pari ad Euro 58.749,86, comprensiva delle differenze
[...] retributive per gli anni 2018-2019 e del Trattamento di Fine Rapporto, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. , liquidando la somma dovuta ai ricorrenti, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art. 429 cpc e 150 disp. att. cpc dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate;
D) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre Iva e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”. La società resistente ha chiesto: “Nel merito e in via principale. Rigettare tutte le domande svolte nell'avverso ricorso. In via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese dei ricorrenti, ridurre la pretesa dei medesimi a € 3.884,00 come da conteggi allegati dalla parte resistente. Con vittoria di spese e compensi.”
Le motivazioni della sentenza
1. I ricorrenti hanno incardinato il presente giudizio in qualità di genitori ed eredi del signor deceduto il 8.6.2020, al fine di ottenere il pagamento delle spettanze asseritamente Persona_1 dovute al de cuius dalla società resistente.
2. A sostegno della propria pretesa, i ricorrenti hanno dedotto e documentato che il signor ha lavorato alle dipendenze della società dal Persona_1 Controparte_3
15.4.2011 al 15.10.2011 con contratto di lavoro a tempo determinato, inquadramento al quinto livello del
CCNL “IMPRESE di ” e con mansioni proprie della qualifica di facchino, contratto P_5 trasformato dal 1.11.2012 in rapporto a tempo indeterminato full time, con qualifica di addetto alle pulizie ed invariato inquadramento (all. 1 e 2 ricorso). I ricorrenti sostengono la mancata corresponsione del
TFR e di differenze retributive per totali euro 58.749,86, in ragione di una attività lavorativa prestata per un totale di 65 ore settimanali per gli anni 2018 e 2019, contestando alla società resistente di aver applicato i livelli retributivi del 2008 anche per gli anni successivi, e di non aver mai trasmesso i contratti e le buste paga.
3. Nelle more del giudizio, è deceduto il signor e la signora , Persona_2 Persona_3 la signora ed il signor si sono costituiti in prosecuzione quali eredi dello Parte_1 Parte_2 stesso.
4. La resistente si è costituita eccependo il difetto di allegazione degli elementi costitutivi della pretesa con riferimento all'orario di lavoro straordinario e notturno asseritamente svolto, e sostiene di aver corrisposto tutto quanto dovuto, in applicazione della disciplina contrattuale e del Regolamento interno (doc. 3 memoria) nel quale è previsto che ai soci lavoratori viene riconosciuto il compenso solo per le ore o le giornate di effettivo lavoro e, in caso di mancata prestazione lavorativa del socio, nulla sarebbe stato corrisposto, e che la retribuzione è corrisposta per 12 mensilità, non essendo quindi dovute tredicesima e quattordicesima, rispetto alle quali la resistente eccepisce comunque l'erroneità del calcolo.
Quanto alle somme richieste a titolo di TFR, la resistente documenta l'interruzione del rapporto avvenuta il 28.11.2013 per dimissioni volontarie del ricorrente, successivamente riassunto il 6.5.2014, eccependo la prescrizione per il TFR relativo al primo rapporto (comunque asseritamente corrisposto), documentando per il periodo successivo il versamento di acconti, eccependo infine il proprio difetto di legittimazione passiva a fronte della devoluzione del TFR ad un piano privato pensionistico della HELVETIA VITA
S.P.A. dal dicembre 2018 e che, pertanto, la aveva provveduto a effettuare alla Controparte_6 Compagnia Assicuratrice il bonifico di € 1.530,84 lordi in data 16 aprile 2020 relativo agli accantonamenti dovuti sino a tale data (doc. 11 e 12 memoria). Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, la debenza della minor somma di euro 3.884,00, relativa alla busta paga di giugno 2020 – non corrisposta ai ricorrenti in quanto asseritamente non avrebbero mai dato prova della qualità di eredi – nonché euro
2.306,45 per differenze come da conteggi in atti.
5. La causa è stata istruita documentalmente, con rigetto delle istanze di istruttoria orale ed ammissione dell'ordine di esibizione dei contratti di lavoro e delle buste paga, e successivamente veniva stimolato il contraddittorio delle parti sulla questione, sollevata d'ufficio, della validità regolamento della cooperativa.
6. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni che seguono.
7. Sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti.
8. Gli originari ricorrenti hanno prodotto a sostegno della sussistenza di tale presupposto processuale esclusivamente l'atto notorio nel quale sono qualificati eredi legittimi del signor Persona_1
(mentre i signori e hanno prodotto esclusivamente certificato di morte del
[...] Pt_1 Parte_2 signor , e non anche la documentazione anagrafica che attesti il legame di parentela. L'atto Persona_2 notorio, pur essendo considerato da alcune specifiche norme di legge come prova sufficiente delle qualità di erede e di legatario allorché queste siano fatte valere a fini esclusivamente amministrativi, in sede giurisdizionale non ha rilievo probatorio, integrando un mero indizio che deve necessariamente essere comprovato da altri elementi (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29830 del 29.12.2011). La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che, nel caso in cui l'atto notorio sia prodotto a sostegno della pretesa qualità di erede, deve valutarsi il comportamento processuale di controparte ai sensi dell'art. 115
c.p.c., come novellato nel 2009, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (Cass. Civ.,
Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29.5.2014). Nel caso di specie, la società resistente non ha contestato la qualità di eredi dei ricorrenti originari e dei ricorrenti in riassunzione, limitandosi ad affermare che tale qualità non era mai stata spesa nei propri confronti, a giustificazione dell'omessa liquidazione delle somme di cui alla busta paga di giugno 2020. Deve quindi ritenersi raggiunta, nel caso concreto, la prova dello stato di erede in capo ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
9. Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata, nei termini e per le ragioni che si vanno ad esporre. 10. Documentata l'esistenza e la durata del rapporto, l'onere della prova gravante sulla parte ricorrente in relazione alla domanda formulata, qualificabile come di adempimento contrattuale ed azionata iure hereditatis, si atteggia diversamente in relazione alle singole voci oggetto della stessa.
11. Con riferimento all'orario di lavoro ed all'inquadramento contrattuali, i ricorrenti lamentano che il signor non avrebbe ricevuto una retribuzione correttamente Persona_1 quantificata in base alle tabelle retributive applicabili ratione temporis, e che non avrebbe percepito le mensilità aggiuntive ed il TFR.
12. Con riguardo a tali domande, grava sulla parte datoriale la prova di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti in base alla normativa, legale e contrattuale, applicabile al rapporto, ovvero che l'obbligazione si sia estinta in altro modo.
13. La resistente, a riguardo, ha innanzitutto richiamato le norme del regolamento della cooperativa (in atti, all. 3 memoria), che in particolare all'art. 11 prevede che trova applicazione al rapporto il CCNL imprese di pulizia, e che “ il compenso riconosciuto non può essere inferiore al trattamento minimo stabilità dal su citato C.C.N.L. ed è riconosciuto solo per le ore o le giornate di effettivo lavoro;
in caso di mancata prestazione lavorativa del socio, non verrà corrisposto alcun trattamento economico per tali giorni o periodi. Il compenso sarà erogato per
12 (dodici) mensilità e verrà riconosciuta un'indennità di Trattamento di Fine Rapporto allo scioglimento del rapporto di lavoro subordinato”.
14. La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 6, co. 2, l. 142/2001, in base al quale il regolamento non può contenere – a pena di nullità della relativa clausola – disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1, dovendo quindi essere riconosciuto ai lavoratori un trattamento “non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”.
15. Ancora il richiamato art. 6, al comma 1 lett. d ed e prevede la possibilità per i regolamenti di prevedere “d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie”. In tali casi, la temporaneità della crisi e la necessità di una previa delibera assembleare giustificano la possibilità di introdurre modifiche temporanee in deroga al divieto di cui al comma 2 ed alla sanzione di nullità ivi prevista, soggette all'ordinario regime di annullabilità delle delibere. 16. Il trattamento minimo individuato a norma dell'art. 3 l. 142/2001 deve necessariamente intendersi come inclusivo di tutte le voci previste dal CCNL, posto che una diversa conclusione consentirebbe, attraverso l'espunzione di singoli istituti, la surrettizia introduzione di deroghe peggiorative del trattamento minimo, non ammesse dalla norma e sanzionate con la nullità.
17. Applicando tali principi al caso di specie, deve dichiararsi la nullità della clausola che esclude la corresponsione delle mensilità aggiuntive, espressamente previste dagli artt. 92 e 93 del CCNL.
Riconoscere la retribuzione per sole 12 mensilità come previsto dal regolamento, anziché per le 14 di cui al CCNL, ha infatti come effetto il riconoscimento di un livello retributivo inferiore al minimo previsto dal CCNL stesso, ed è quindi una clausola violativa dell'art. 6, co. 2, della l. 142/2001.
18. A fronte della nullità della clausola di cui all'art. 11, co. 1, ultimo periodo del Regolamento,
è quindi confermata la spettanza della 13esima e 14 esima mensilità al lavoratore, quantificate come da contratto collettivo.
19. Quanto alla clausola che prevede la retribuzione dei lavoratori esclusivamente per le ore effettivamente lavorate, la stessa è parzialmente conforme al disposto dell'art. 70 del CCNL, che prevede la possibilità di sospensione del rapporto disciplinando esclusivamente il diritto del lavoratore ad una retribuzione pari al 70% per l'ipotesi di mancato preavviso della sospensione, con conseguente permanenza in disponibilità dell'azienda che può quindi adibirlo ad altre mansioni, nonché il diritto del lavoratore di rassegnare le proprie dimissioni con pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nel caso in cui la sospensione perduri oltre gli 8 giorni lavorativi. Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti non hanno dedotto alcunché con riguardo al mancato preavviso né alla permanenza in disponibilità, sicché difetta l'allegazione di un elemento costitutivo della pretesa eventualmente azionabile in base alla richiamata norma del CCNL e conseguentemente difetta il presupposto per una pronuncia sulla validità della clausola del Regolamento che, non prevedendo misure compensative a fronte della sospensione, introduce un trattamento deteriore per i lavoratori.
20. Quanto alla misura della retribuzione spettante, al stessa deve essere calcolata in base al parametro di riferimento valido ratione temporis, rendendosi necessaria una verifica di carattere contabile della corretta applicazione delle tabelle retributive allegate al CCNL, avendo parte ricorrente sostenuto la perdurante applicazione della retribuzione valida per l'anno 2008 anche alle annualità successive.
21. Incidentalmente, si rileva che è priva di pregio l'eccezione di erronea individuazione del
CCNL svolta da parte ricorrente soltanto con le note autorizzate del 19.7.2024, non essendo stato contestato in ricorso l'inquadramento contrattuale, ed avendo i ricorrenti espressamente allegato che il de cuius avrebbe svolto mansioni di addetto alle pulizie. 22. Quanto alla domanda relativa al TFR, la parte resistente ha documentato di aver corrisposto il dovuto fino al 28.11.2013, data di documentate dimissioni volontarie rassegnate dal ricorrente, così come documentata è la successiva riassunzione avvenuta il 6.5.2014 (all. 4, 5 e 6 memoria).
La resistente ha comunque eccepito la prescrizione delle eventuali differenze maturate in costanza del primo rapporto di lavoro;
sul punto, parte ricorrente non ha allegato di aver intrapreso alcuna iniziativa fino al 30.11.2020 (all. 5 ricorso), è pertanto decorso il termine prescrizionale quinquennale dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
23. Quanto al TFR relativo al secondo rapporto di lavoro, l'ente resistente documenta la corresponsione di acconti per euro 649,35 in data 22.7.2016 (doc. 8), euro 647,15 in data 11.2.206 (doc.
9 ed euro 640,69 in data 27.12.2018 (doc. 10).
24. Per il periodo successivo al dicembre 2018, la resistente documenta inoltre la devoluzione del TFR ad un fondo pensionistico privato, e di aver conseguentemente effettuato alla compagnia assicuratrice bonifico di euro 1.530,84 lordi in data 16 aprile 2020 relativo agli accantonamenti dovuti sino a tale data, negando la propria legittimazione passiva in relazione a tali somme.
25. La previdenza complementare, funzionalmente riconducibile ai principi di cui all'art. 38
Cost. al pari della previdenza obbligatoria (cfr. Corte Cost. n. 421 del 1995 e n. 393 del 2000), è oggi disciplinata dal d.lgs. 252/2005 ed ispirata al principio di autonomia, ancorché funzionalizzata nel senso appena esposto. E' infatti sancita la volontarietà e libertà di adesione alle forme di previdenza complementare, nonché l'autonomia regolamentare e negoziale nel cui ambito sono disciplinate le modalità di adesione delle stesse.
26. Il d.lgs. 252/2005 disciplina le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, e quindi di finanziamento delle stesse, prevedendo il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o il conferimento del TFR maturando.
27. Quanto ai versamenti dovuti dal datore al fondo integrativo, la giurisprudenza ha chiarito che essi hanno natura previdenziale e non retributiva, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
4684 del 2015 (seppur in riferimento alla disciplina vigente in materia nel periodo precedente l'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 124/ 1993), chiarendo che “ la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio dei lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione”. La natura previdenziale dei versamenti è confermata dalla successiva legislazione in materia (in particolare dal d.lgs. 252/2005) e dalla giurisprudenza successiva
(cfr. Cass. 19792/2015, Cass. SSUU n. 16084/2021).
28. Conseguentemente, per effetto dell'adesione (anche mediante il conferimento espresso o tacito del TFR) al contratto di previdenza complementare - contratto autonomo e distinto dal rapporto di lavoro che ne è il presupposto - il lavoratore acquista, da un lato, il diritto alla futura prestazione pensionistica nei confronti del fondo, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e, dall'altro, il diritto nei confronti del datore stesso al versamento in favore del fondo dei contributi e degli accantonamenti destinati a finanziare la posizione previdenziale.
29. Non sussiste conseguentemente alcun diritto alla corresponsione del TFR da parte del datore di lavoro.
30. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è quindi fondata, né alcuna domanda di versamento della contribuzione omessa al fondo cessionario è stata avanzata in relazione al periodo che va dal 16.4.2020 alla cessazione del rapporto di lavoro (e la cui proposizione avrebbe peraltro configurato un litisconsorzio necessario nei confronti di tale soggetto, cfr. Cass. n. 8956 del 2020 nonché Cass. n.
17320 del 2020).
31. La domanda deve quindi essere rigettata in relazione al periodo successivo alla comunicazione al datore, debitore ceduto, del contratto di cessione del credito per TFR al fondo previdenziale privato, comunicazione avvenuta in data 11.12.2018 (all. 11 memoria).
32. Quanto al periodo che va dal 6.5.2014 al 11.12.2018, spettava al lavoratore e deve quindi essere corrisposta agli eredi la differenza tra la somma dovuta a titolo di TFR in base alla retribuzione ricalcolata alla stregua dei parametri di cui ai precedenti punti 16, 17 e 19 e quanto corrisposto mediante gli acconti versati dal datore in corso di rapporto, come documentati in atti (docc. da 7 a 10 memoria).
33. Quanto alla domanda volta al pagamento delle spettanze per il lavoro straordinario Per_ asseritamente svolto, l'allegazione contenuta in ricorso è nel senso che il signor avrebbe lavorato per 65 ore a settimana negli anni 2018 e 2019. L'allegazione così come formulata, relativa ad un numero di ore invariato di settimana in settimana, è sufficientemente specifica (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. L,
Sentenza n. 4076 del 20.2.2018), e tuttavia non idonea ad essere oggetto di prova orale per mancanza di qualsivoglia riferimento all'articolazione giornaliera di tale orario e quindi alle circostanze di luogo e di tempo in cui lo stesso sarebbe stato svolto, non essendo del resto formulato specificamente a riguardo alcun capitolo di prova avendo le parti effettuato un mero rinvio alla narrativa in fatto, dal tenore appena richiamato, non conforme quindi al disposto di cui all'art. 244 co. 1 c.p.c. Conseguentemente, non è stata ammessa la prova per testi. È stato invece ammesso l'ordine di esibizione delle buste paga, sicché lo svolgimento di un numero di ore lavoro straordinario pari a quelle risultanti dalle stesse, nel limite delle
65 ore settimanali, può ritenersi provato. 34. Si riscontra invece un radicale difetto di allegazione degli elementi costitutivi della pretesa con riferimento alle maggiorazioni retributive richieste per le ore qualificate e quantificate nei conteggi come di lavoro notturno, rispetto alle quali si riscontra un radicale difetto di allegazione relativo alla esatta collocazione delle stesse.
35. La causa deve quindi essere decisa con sentenza parziale di accertamento sull'an delle pretese azionate, ed essere rimessa in istruttoria in relazione ai profili contabili.
36. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3329/2022 r.g.,
a norma dell'art. cui all'art. 279, co. 2, n. 4 e 420 co. 4 c.p.c.:
- In parziale accoglimento della domanda, accerta la spettanza al ricorrente, per il periodo che va dal 6.5.2014 al 8.6.2020, delle differenze retributive tra quanto percepito in corso di rapporto e quanto astrattamente spettante in relazione ai periodi effettivamente lavorati, in ragione dell'inquadramento e dell'orario contrattuali (quinto livello del CCNL “IMPRESE di PULIZIA”, orario full time), incluse le mensilità aggiuntive, in applicazione delle tabelle retributive vigenti ratione temporis, inclusa la retribuzione per gli straordinari espletati come risultanti dalle buste paga in atti;
- Accerta altresì la spettanza al lavoratore delle differenze sul TFR in relazione al periodo che va dal 6.5.2014 al 11.12.2018;
- rigetta per il resto;
- dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tivoli, 23.9.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni