Articolo 4 della Legge 18 febbraio 1964, n. 48
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 marzo 1964
Art. 4.
Salvo quanto disposto dall'articolo 17, possono chiedere di essere ammessi al collegio i cittadini italiani che:
a) al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione non abbiano superato il 18° anno di eta';
b) siano in possesso rispettivamente del titolo di ammissione alla prima classe del liceo classico ovvero del titolo di promozione o di idoneita' alla terza classe del liceo scientifico;
c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
d) siano dotati di sana e robusta costituzione fisica e di attitudine psico-fisica complessiva alla vita collegiale.
Entrata in vigore il 17 marzo 1964