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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10761 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 12137/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII Sez. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12137/23 R.G. Cont.
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso giusta procura agli atti dall'avv. Raffaela Granata presso il cui studio è elettivamente domiciliano in Qualiano (N), alla Piazza
G. D'Annunzio n. 4
ATTORE
CONTRO
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ
e Controparte_2 CP_3
CONTUMACI
[...]
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione l'attore conveniva in giudizio la convenuta esponendo quanto segue:
1) che i signori e contraevano matrimonio il 20 Parte_1 CP_1
settembre 2001, optando per il regime di comunione dei beni;
2) che solo il 14 aprile 2022 procedevano con la stipula di un accordo di separazione consensuale;
3) che in costanza di matrimonio, l'attore aveva ricevuto, in virtù di testamento olografo pubblicato il 4.01.2008 per Notaio
(n. 415/IT) 1/3 della nuda proprietà Per_1
dell'appartamento sito in Napoli alla via Enrico De Marinis identificato al catasto foglio 1, particella 38 sub 8, classe 13, categoria A2;
4) che successivamente, i genitori dell'istante,
[...]
e avanzavano una Controparte_2 CP_3
proposta di acquisto alla signora , la Controparte_4
quale aveva ereditato un'altra quota di 1/3 della nuda proprietà del medesimo appartamento, al fine di accrescere la quota complessiva di proprietà del proprio figlio;
5) che con atto pubblico di compravendita del 25.11.2014 per
Notaio Rep. 202755, raccolta 15381, si addiveniva al Per_2
trasferimento della quota di proprietà della signora a Parte_1
favore del germano odierno attore;
6) che il pagamento della somma complessiva di € 55.000,00 necessaria ad acquistare la quota di 1/3 della nuda proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla via Enrico De Marinis
- 2 -
identificato al catasto foglio 1, particella 38 sub 8, classe 13, categoria A2 era versata integralmente dai signori
[...]
e come da bonifico e Controparte_2 CP_3
successivo assegno allegato agli atti;
7) che l'atto fu trascritto per la nuda proprietà di 1/6 a favore di e per 1/6 a vantaggio dell'allora coniuge Parte_1
CP_1
8) che tuttavia, dovendosi qualificare l'operazione negoziale posta in essere dai genitori dell'odierno attore come donazione indiretta, la nuda proprietà acquistata non sarebbe dovuta rientrare nel regime di comunione legale dei beni;
Sulla base di tali premesse chiedeva quindi:
“1) accertare e dichiarare che la quota di proprietà del bene identificato in catasto fabbricati Sez POR al foglio 1, particella 38 sub 8, classe 13, categoria A2 Classe 3, consistenza 8,5 vani non ricada nella comunione dei beni con l'ex coniuge poiché il bene già in parte bene personale perché ricevuto a seguito di testamento, il cui pagamento dell'intera quota di un ulteriore 1/3 è avvenuto con esclusivo danaro proveniente dai genitori dell'istante, come si evince dagli assegni bancari e quindi di donazione diretta/indiretta;
2) e per l'effetto ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di Napoli
l'intestazione della quota di 1/3 a favore esclusivo dell'istante;
3) condanna alle spese”.
Non si costituiva la pur regolarmente citata in rinnovazione, CP_1
ragione per cui ne va dichiarata la contumacia.
- 3 -
Non si costituivano, altresì, i litisconsorti ritenuti necessari su ordine del
Giudice, e dei quali pure Controparte_2 CP_3
veniva dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice assegnava alla parte il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per rassegnare le proprie conclusioni.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
In premessa, è opportuno ricordare come ai sensi degli artt. 177 ss c.c., cadano in regime di comunione legale tutti i beni acquistati in costanza di matrimonio, fatta eccezione, tra gli altri, per quelli “acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione”, così ex art. 179 lett. b) c.c. Ebbene, l'attore ha dedotto e provato come in virtù di testamento olografo redatto dal de cuius fosse già diventato Persona_3
titolare della quota di 1/3 della nuda proprietà dell'appartamento sito in
Napoli, alla via Enrico de Marinis n. 19, foglio 1, particella 38 sub 8, classe
13, categoria A2, unitamente agli altri due coeredi per le restanti quote di
1/3 ciascuno. La predetta quota, quindi, essendo oggetto di successione mortis causa non era rientrata nel regime di comunione legale. Tuttavia, nel
2014 con un atto preliminare di compravendita, i genitori del si Parte_1
impegnavano nei confronti della signora per Controparte_5
acquistare l'ulteriore quota di 1/3 della nuda proprietà del medesimo immobile di via De Marinis, provvedendo a versare un anticipo e riservandosi di indicare il nominativo di chi poi avrebbe stipulato il definitivo, effettivamente siglato dall'odierno attore qualche mese più tardi.
Ebbene, questo secondo trasferimento, avvenuto inter vivos, viene allegato
- 4 -
come trascritto in regime di comunione legale, nonostante dovesse anch'esso rientrare nell'alveo applicativo dell'art. 179 lett. b) c.c., tra i beni esclusi dalla comunione, poiché di origine donativa.
La giurisprudenza in proposito afferma: “nell'ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto dell'immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto. Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale è ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell'art. 179 c.c., lett. b), senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo invece sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con
l'arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità (Cass. Sez.1, Sentenza
n.15778 del 14/12/2000, Rv.542637)”. Ed ancora “In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179 c.c., comma 1, lett. b) senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179 c.c., comma 1, lett. f) nè la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179 c.c., comma 2, trattandosi di disposizione non richiamata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14197 del 05/06/2013, Rv. 626632, conf di recente da Cass. civ., sez. II, ord. 11 dicembre 2018, n. 31978)”.
Così, anche nel caso di specie l'attore ha dato piena prova della circostanza che il pagamento del prezzo di acquisto della quota di nuda proprietà di
- 5 -
1/3 dell'immobile sito via E. De Marinis n. 19 sia stato effettuato integralmente dai propri genitori, dapprima con un bonifico del 6 agosto
2014 di € 10.000,00 – la cui causale si può ricavare dal contratto preliminare e la cui disposizione risulta confermata dall'estratto conto cointestato dei signori e – per poi emettere un assegno Parte_1 CP_3
di ulteriori € 45.000,00 – corrispondenti al saldo della compravendita previsto nel preliminare e il cui incasso risulta, ancora una volta, dall'estratto conto dei genitori dell'odierno attore. Trattasi, pertanto, di immobile oggetto di donazione indiretta, in quanto tale escluso dal regime di comunione legale con la signora CP_1
Per quanto attiene la quota ricevuta per testamento non essendovi in atti il titolo di provenienza non potendo di certo considerarsi il testamento prodotto, né essendo ricostruita nell'atto pubblico del 25.11.14 la storia della provenienza del bene, né essendo depositata in atti la ispezione ipocatastale del bene nulla viene statuito sul punto. Di contro, accertata la natura di donazione indiretta del richiamato atto, si dichiarerà la esclusiva titolarità della quota di nuda di 1/3 per come acquistata dalla germana.
Nulla va disposto in ordine alla trascrizione, non rinvenendosi norma attributiva del relativo potere a questo Giudice ed essendo rimessa, la trascrizione all'iniziativa di parte.
Per ciò che concerne le spese di lite, in ragione del fatto che la mancata costituzione delle parti convenute ha reso più agevole la difesa e che la allegata errata trascrizione non sembra poter essere ascritta ad un errore imputabile alla signora se ne dichiara la compensazione. CP_1
P.Q.M.
- 6 -
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione disattesa, così decide:
1) Accoglie la domanda attorea e accerta che l'atto di compravendita del 25.11.2014 a rogito Notaio rep. Per_4
202755, racc. 15381 ha natura di donazione indiretta da parte di e Controparte_2 [...]
in favore di CP_3 Parte_1
(C.F.: ) e per l'effetto
[...] C.F._1
dichiara che la quota di 1/3 di nuda proprietà dell'immobile sito in via E. De Marinis n. 19, identificato in catasto fabbricati
Sez POR al foglio 1, particella 38 sub 8, classe 13, categoria A2
Classe 3, consistenza 8,5 vani acquistata in ragione del richiamato atto non ricade in comunione dei beni con ed è di titolarità esclusiva della parte attrice CP_1
(C.F.: Parte_1
); C.F._1
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Napoli, il 20/11/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII Sez. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12137/23 R.G. Cont.
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso giusta procura agli atti dall'avv. Raffaela Granata presso il cui studio è elettivamente domiciliano in Qualiano (N), alla Piazza
G. D'Annunzio n. 4
ATTORE
CONTRO
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ
e Controparte_2 CP_3
CONTUMACI
[...]
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione l'attore conveniva in giudizio la convenuta esponendo quanto segue:
1) che i signori e contraevano matrimonio il 20 Parte_1 CP_1
settembre 2001, optando per il regime di comunione dei beni;
2) che solo il 14 aprile 2022 procedevano con la stipula di un accordo di separazione consensuale;
3) che in costanza di matrimonio, l'attore aveva ricevuto, in virtù di testamento olografo pubblicato il 4.01.2008 per Notaio
(n. 415/IT) 1/3 della nuda proprietà Per_1
dell'appartamento sito in Napoli alla via Enrico De Marinis identificato al catasto foglio 1, particella 38 sub 8, classe 13, categoria A2;
4) che successivamente, i genitori dell'istante,
[...]
e avanzavano una Controparte_2 CP_3
proposta di acquisto alla signora , la Controparte_4
quale aveva ereditato un'altra quota di 1/3 della nuda proprietà del medesimo appartamento, al fine di accrescere la quota complessiva di proprietà del proprio figlio;
5) che con atto pubblico di compravendita del 25.11.2014 per
Notaio Rep. 202755, raccolta 15381, si addiveniva al Per_2
trasferimento della quota di proprietà della signora a Parte_1
favore del germano odierno attore;
6) che il pagamento della somma complessiva di € 55.000,00 necessaria ad acquistare la quota di 1/3 della nuda proprietà dell'appartamento sito in Napoli alla via Enrico De Marinis
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identificato al catasto foglio 1, particella 38 sub 8, classe 13, categoria A2 era versata integralmente dai signori
[...]
e come da bonifico e Controparte_2 CP_3
successivo assegno allegato agli atti;
7) che l'atto fu trascritto per la nuda proprietà di 1/6 a favore di e per 1/6 a vantaggio dell'allora coniuge Parte_1
CP_1
8) che tuttavia, dovendosi qualificare l'operazione negoziale posta in essere dai genitori dell'odierno attore come donazione indiretta, la nuda proprietà acquistata non sarebbe dovuta rientrare nel regime di comunione legale dei beni;
Sulla base di tali premesse chiedeva quindi:
“1) accertare e dichiarare che la quota di proprietà del bene identificato in catasto fabbricati Sez POR al foglio 1, particella 38 sub 8, classe 13, categoria A2 Classe 3, consistenza 8,5 vani non ricada nella comunione dei beni con l'ex coniuge poiché il bene già in parte bene personale perché ricevuto a seguito di testamento, il cui pagamento dell'intera quota di un ulteriore 1/3 è avvenuto con esclusivo danaro proveniente dai genitori dell'istante, come si evince dagli assegni bancari e quindi di donazione diretta/indiretta;
2) e per l'effetto ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di Napoli
l'intestazione della quota di 1/3 a favore esclusivo dell'istante;
3) condanna alle spese”.
Non si costituiva la pur regolarmente citata in rinnovazione, CP_1
ragione per cui ne va dichiarata la contumacia.
- 3 -
Non si costituivano, altresì, i litisconsorti ritenuti necessari su ordine del
Giudice, e dei quali pure Controparte_2 CP_3
veniva dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice assegnava alla parte il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per rassegnare le proprie conclusioni.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
In premessa, è opportuno ricordare come ai sensi degli artt. 177 ss c.c., cadano in regime di comunione legale tutti i beni acquistati in costanza di matrimonio, fatta eccezione, tra gli altri, per quelli “acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione”, così ex art. 179 lett. b) c.c. Ebbene, l'attore ha dedotto e provato come in virtù di testamento olografo redatto dal de cuius fosse già diventato Persona_3
titolare della quota di 1/3 della nuda proprietà dell'appartamento sito in
Napoli, alla via Enrico de Marinis n. 19, foglio 1, particella 38 sub 8, classe
13, categoria A2, unitamente agli altri due coeredi per le restanti quote di
1/3 ciascuno. La predetta quota, quindi, essendo oggetto di successione mortis causa non era rientrata nel regime di comunione legale. Tuttavia, nel
2014 con un atto preliminare di compravendita, i genitori del si Parte_1
impegnavano nei confronti della signora per Controparte_5
acquistare l'ulteriore quota di 1/3 della nuda proprietà del medesimo immobile di via De Marinis, provvedendo a versare un anticipo e riservandosi di indicare il nominativo di chi poi avrebbe stipulato il definitivo, effettivamente siglato dall'odierno attore qualche mese più tardi.
Ebbene, questo secondo trasferimento, avvenuto inter vivos, viene allegato
- 4 -
come trascritto in regime di comunione legale, nonostante dovesse anch'esso rientrare nell'alveo applicativo dell'art. 179 lett. b) c.c., tra i beni esclusi dalla comunione, poiché di origine donativa.
La giurisprudenza in proposito afferma: “nell'ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto dell'immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto. Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale è ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell'art. 179 c.c., lett. b), senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo invece sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con
l'arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità (Cass. Sez.1, Sentenza
n.15778 del 14/12/2000, Rv.542637)”. Ed ancora “In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179 c.c., comma 1, lett. b) senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179 c.c., comma 1, lett. f) nè la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179 c.c., comma 2, trattandosi di disposizione non richiamata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14197 del 05/06/2013, Rv. 626632, conf di recente da Cass. civ., sez. II, ord. 11 dicembre 2018, n. 31978)”.
Così, anche nel caso di specie l'attore ha dato piena prova della circostanza che il pagamento del prezzo di acquisto della quota di nuda proprietà di
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1/3 dell'immobile sito via E. De Marinis n. 19 sia stato effettuato integralmente dai propri genitori, dapprima con un bonifico del 6 agosto
2014 di € 10.000,00 – la cui causale si può ricavare dal contratto preliminare e la cui disposizione risulta confermata dall'estratto conto cointestato dei signori e – per poi emettere un assegno Parte_1 CP_3
di ulteriori € 45.000,00 – corrispondenti al saldo della compravendita previsto nel preliminare e il cui incasso risulta, ancora una volta, dall'estratto conto dei genitori dell'odierno attore. Trattasi, pertanto, di immobile oggetto di donazione indiretta, in quanto tale escluso dal regime di comunione legale con la signora CP_1
Per quanto attiene la quota ricevuta per testamento non essendovi in atti il titolo di provenienza non potendo di certo considerarsi il testamento prodotto, né essendo ricostruita nell'atto pubblico del 25.11.14 la storia della provenienza del bene, né essendo depositata in atti la ispezione ipocatastale del bene nulla viene statuito sul punto. Di contro, accertata la natura di donazione indiretta del richiamato atto, si dichiarerà la esclusiva titolarità della quota di nuda di 1/3 per come acquistata dalla germana.
Nulla va disposto in ordine alla trascrizione, non rinvenendosi norma attributiva del relativo potere a questo Giudice ed essendo rimessa, la trascrizione all'iniziativa di parte.
Per ciò che concerne le spese di lite, in ragione del fatto che la mancata costituzione delle parti convenute ha reso più agevole la difesa e che la allegata errata trascrizione non sembra poter essere ascritta ad un errore imputabile alla signora se ne dichiara la compensazione. CP_1
P.Q.M.
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Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione disattesa, così decide:
1) Accoglie la domanda attorea e accerta che l'atto di compravendita del 25.11.2014 a rogito Notaio rep. Per_4
202755, racc. 15381 ha natura di donazione indiretta da parte di e Controparte_2 [...]
in favore di CP_3 Parte_1
(C.F.: ) e per l'effetto
[...] C.F._1
dichiara che la quota di 1/3 di nuda proprietà dell'immobile sito in via E. De Marinis n. 19, identificato in catasto fabbricati
Sez POR al foglio 1, particella 38 sub 8, classe 13, categoria A2
Classe 3, consistenza 8,5 vani acquistata in ragione del richiamato atto non ricade in comunione dei beni con ed è di titolarità esclusiva della parte attrice CP_1
(C.F.: Parte_1
); C.F._1
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Napoli, il 20/11/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
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