Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 594/2024 R.G.L. promosso da , Parte_1 [...]
, e Pt_2 Parte_3 Parte_4
, con gli avv. LO BELLO GIOVANNI e Parte_5
TORNAMBE' TERESA
CONTRO con l'avv. BUSCEMA PAOLA Controparte_1
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente il 11.12.2024, parte resistente il 15.01.2025
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 594/2024 R.G.L., promossa
D A
e ,
[...] Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. LO BELLO GIOVANNI e dall'avv.
TORNAMBE' TERESA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrenti -
C O N T R O in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BUSCEMA PAOLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione reietta, condanna la parte convenuta l pagamento delle seguenti somme: in favore di Controparte_1 [...]
di € 3.229,26, di di € 1.596,91, di Pt_1 Parte_2 [...]
i € 3.562,04, di di € 3.623,19 Parte_3 Parte_4
e di di € 3.422,89, a titolo di differenza di TFR con Parte_5
inclusione nella base di calcolo dell'assegno ad personam ex indennità 7a e 7b dal
1.01.2009, ivi inclusi in tutte le somme predette rivalutazione monetaria e interessi legali fino al 30.9.2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo;
condanna la parte convenuta l pagamento, a titolo di Controparte_1
differenze retributive per le ferie godute dal 17.07.2007, delle seguenti somme: in favore di di € 279,10, di di € 3.710,40, Parte_1 Parte_2
di di € 3.874,26, di Parte_3 Parte_4
di € 2.804,48 e di di € 477,89, nonché al pagamento, Parte_5
a titolo di differenze retributive per le festività soppresse dal 17.07.2007, delle seguenti somme: in favore di di € 53,73, di Parte_1 [...]
di € 739,81, di di € 750,45, di Pt_2 Parte_3 [...]
di € 509,33 e di di € 91,97, Parte_4 Parte_5
ivi inclusi in tutte le somme predette rivalutazione monetaria e interessi legali fino al 30.9.2024, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo;
condanna la società resistente a rimborsare in favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di € 180,00 spesa da ciascuno per il periodico rinnovo della CQC, e la somma lorda di € 600,00m a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute nei giorni di partecipazione ai corsi per il rinnovo della CQC, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna la società resistente alla rifusione, in favore di parti ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. LO BELLO GIOVANNI e dell'avv. TORNAMBÈ TERESA, antistatari.
Pone definitivamente a carico della convenuta le Controparte_1
spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/01/2024 i ricorrenti in epigrafe - premesso di essere ex dipendenti collocati in quiescenza, rispettivamente in data 30.6.2021, Pt_3
il 20.2.2022, il 31.12.2022, il 31.12.2022 e Pt_2 Parte_5 [...]
il 31.3.2023 - convenivano in giudizio l' per Pt_4 Controparte_1
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che ciascun ricorrente ha diritto alla riliquidazione del TFR con l'inclusione delle indennità aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo indennità art 7/a e 7/b, e solo per RU e NE incentivo redd, superminimo, incentivo professionale)
è pertanto creditore di euro 9.510,09 dal 1996 ed euro 4617,18 dal 2007, Pt_3
è pertanto creditore di euro 10.110,08 dal 1996 ed euro 4667,89 dal 2007, Pt_2
è pertanto creditore di euro 10.944,53 dal 1996 ed euro 4743,51 dal Parte_5
2007, è pertanto creditore di euro 10.944,53 dal 1996 ed euro 4861,19 dal 2007 e
è pertanto creditore di euro 11.049,80 dal 1996 ed euro 4888,38 dal 2007. Parte_4
Per la determinazione delle somme spettanti ai ricorrenti in caso di contestazione sulle somme di cui al punto 1, disporre consulenza tecnica in dipendenza dei diritti come sopra richiesti e con svalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo. Per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a ciascun CP_1
ricorrente la riliquidazione del TFR, oltre rivalutazione ed interessi, dal dovuto pagamento all'effettiva corresponsione della prestazione;
Dichiarare che i ricorrenti hanno diritto a 4 giorni di ferie per le ex festività soppresse mai godute e mai concesse dall'azienda conseguentemente per il pregresso si chiede la monetizzazione degli stessi nei modi e termini di legge.
Dichiarare che ciascun ricorrente ha diritto nelle giornate di ferie godute alla normale retribuzione spettante secondo contratto, quindi al minimo di stipendio, l'indennità di contingenza, il T.D.R.
e tutte le retribuzioni fisse e continuative spettanti in busta paga e in particolare •
STRAORDINARIO FERIALE FESTIVO E NOTTURNO cod 3510 3512 3516
3518 3520. • PROVVIGIONE VENDITE A BORDO COD 3121 - 3123 - 3039
• FESTIVITA' COINCIDENTE CON LA GIORNATA DI RIPOSO •
INDENNITA' DI GUIDA • INDENNITA' DI TURNO • IND. EFF. GUIDA
BUS/TRAM 2 TURNI COD 3145 • IND. EFF. GUIDA
cod 3147 • IND. OD 3019 Controparte_2 Controparte_3
• IND.MANSIONE COD 3001 • COD 3020 • Controparte_4
TEMPI ACC.ART1 AA18/10/95 COD 3004 • RATEI 13° E 14° MENSILITA'.
Conseguentemente condannare l' convenuta al pagamento delle somme derivanti sia dal CP_5
riconoscimento della riliquidazione del periodo di ferie sia alla monetizzazione delle 4 giornate di ferie ex festività soppresse non concesse dalla convenuta secondo i principi enunciati in premessa.
Dichiarare che le parti sociali che con accordo del 10 maggio 2022 art 4 hanno stigmatizzato un compenso forfettario di euro 8 da corrispondersi ai lavoratori esclusivamente nelle giornate di ferie
Ritenere e dichiarare che il possesso del titolo (nel caso di specie la carta CQC) risponda all'interesse esclusivo del datore di lavoro e come tale le spese devono essere a carico dell' CP_1
Condannare l' rimborsare ai ricorrenti autisti la somma di 180,00 euro per ciascun CP_1
ricorrente ed euro 250,00 anticipata di tasca propria per il rinnovo della Carta di Pt_6
Qualificazione del Conducente (CQC). "In spregio agli accordi sottoscritti con i sindacati e al
CCNL di settore. Ritenere e dichiarare che il corso per il rinnovo della cqc doveva essere esperito durante l'orario di lavoro (art 35 ccnl autoferrotranviari). Condannare l a CP_1
rimborsare/risarcire le 35 ore dedicate al rinnovo della CQC nelle giornate di ferie nella misura di euro 600,00 o in quella minore o maggiore somma che il Tribunale riterrà equa per ciascun ricorrente. Per la determinazione delle somme spettanti al ricorrente qualora venga contesta la somma di euro 780,00 per ciascun ricorrente (180,00 euro per il costo anticipato per il rinnovo della cqc , oltre euro 600,00 per rimborso/risarcimento delle 35 ore) per ciascun ricorrente ed in caso di contestazione sull'ammontare disporre e nominare un ctu per consulenza tecnica in dipendenza dei diritti come sopra richiesti e con svalutazione monetaria ed interessi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo”.
Deducevano i ricorrenti che, ai fini della liquidazione del TFR, il criterio adottato unilateralmente dall' è contrario al prevalente orientamento CP_1
giurisprudenziale in tema di interpretazione della disciplina del TFR, eccependo la nullità di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, computabili anche ai fini del T.F.R. per il periodo successivo al 31 maggio 1982; eccepivano, altresì che una eventuale deroga al principio di onnicomprensività da parte di contratti o accordi collettivi successivi all'entrata in vigore della legge n.297 del 1982 debba essere espressamente prevista (cfr. SS. UU. Cass., Sent. n.
26096/07), non potendo gli accordi collettivi essere applicati in senso derogatorio dopo la loro scadenza. Deducevano, altresì, i ricorrenti che durante le ferie godute ciascun ricorrente ha diritto alla normale retribuzione spettante secondo contratto, quindi al minimo di stipendio, l'indennità di contingenza, il T.D.R. e tutte le retribuzioni fisse e continuative spettanti in busta paga. Ogni giorno di ferie dà diritto al totale della retribuzione diviso il divisore 30, ossia una giornata retribuita, lamentando che la convenuta non include nella retribuzione del periodo feriale: STRAORDINARIO
FERIALE FESTIVO E NOTTURNO cod 3510 3512 3516 3518 3520.
PROVVIGIONE VENDITE A BORDO COD 3121 - 3123 – 3039.
FESTIVITA' COINCIDENTE CON LA GIORNATA DI RIPOSO.
INDENNITA' DI GUIDA. INDENNITA' DI TURNO. IND. EFF. GUIDA
BUS/TRAM 2 TURNI COD 3145. IND. EFF.
[...]
cod 3147. IND.TURNI AVVICENDATI COD Controparte_6
3019. IND.MANSIONE COD 3001. IND LAVORO DOMENICALE COD
3020. TEMPI ACC.ART1 AA18/10/95 COD 3004. RATEI 13° E 14°
MENSILITA'.
A tutela del diritto alle ferie, irrinunciabile anche a sensi della normativa eurounitaria, i ricorrenti avevano diritto alla corresponsione delle predette voci retributive nei periodi di ferie goduti e altresì al pagamento delle festività soppresse.
Infine, i ricorrenti deducevano di avere partecipato ad un corso di formazione finalizzato al rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC) della durata complessiva di 35 ore e lamentavano di avere dovuto sostenere le spese di detto rinnovo e di avere pure dovuto fruire di alcuni giorni di ferie per frequentare il relativo corso di formazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dello stesso e, nel merito, chiedendone il rigetto, sul quale variamente argomentava, producendo in atti accordi aziendali nei quali si sarebbe stabilita l'esclusione dalla base di calcolo del
T.F.R. delle indennità in essi previste e oggetto della domanda. Deduceva, altresi, che nulla è dovuto ai ricorrenti, a titolo di riliquidazione del TFR, essendo stato quest'ultimo correttamente determinato e liquidato dall'Azienda secondo quanto disposto dal C.C.N.L. e dagli accordi aziendali, mediante computo ed inclusione di tutte le voci retributive dovute. Contestavano che fosse dovuto dall'Azienda il rimborso e il compenso richiesti dai ricorrenti in relazione al corso relativo alla carta qualificazione conducente, che era a carico dei lavoratori, senza tuttavia contestare l'importo quantificato da ciascuno dei ricorrenti per ciascuna voce.
La causa, istruita mediante CTU contabile, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, a seguito dell'udienza fissata sostituita con note scritte.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Innanzitutto, deve osservarsi che l'art. 2120 c.c. – come modificato dalla legge n.
297/1982 - prevede che in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5.
Il comma 2, della medesima disposizione poi specifica che “salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il criterio adottato ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120
c.c. è “quello della onnicomprensività e, tuttavia, eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione;
deve precisarsi che ai fini del calcolo del t.f.r. i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall'art. 2120 c.c. nuovo testo possono essere derogati solo dalla contrattazione collettiva intervenuta successivamente all'entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti” (tra le tante: Cass. civ., sez. lav., n. 26610/2019). Nel caso di specie, gli accordi aziendali stipulati dal 1995 al 2006 tra l'azienda e le organizzazioni sindacali hanno previsto, in maniera chiara ed univoca, una deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120, comma 2, c.c., in relazione alle indennità previste negli accordi medesimi, oggetto del presente giudizio.
Più specificamente, dalla documentazione versata in atti e prodotta dalla società resistente, si evince che l'art. 7 dell'Accordo aziendale del 18.10.1995 ha previsto al punto A) che “Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, al personale di ogni categoria e livello saranno riconosciuti incentivi economici denominati "Incentivo di redditività", legati al raggiungimento degli obiettivi di produzione “Aziendale", di "Gruppo" ed "Individuale", produttivi di risultati economici verificabili ed accertati”, mentre al punto B) che “Con decorrenza 1 ottobre 1995, e per la durata di validità del presente accordo, al personale in forza alla data dell'8/8/1995, saranno riconosciuti incentivi per redditività denominati "incentivo ad personam", legati al raggiungimento degli obiettivi di produzione fissati per ciascun anno, modulati in relazione all'obiettivo raggiunto, aziendale e di gruppo o individuale, alla peculiarità delle mansioni effettivamente svolte ed alla scala parametrale 100/225”.
Tuttavia, le parti hanno stabilito che le somme corrisposte a tali titoli non sono utili al fine di determinare i trattamenti economici di alcun istituto contrattuale, né la retribuzione annua ai fini del calcolo del T.F.R. (cfr. art. 14).
Ed ancora, ove l'Accordo del 31.07.2003 ha ribadito l'esclusione delle indennità ivi previste dal computo del T.F.R. (art. 19: “Tutti i trattamenti economici previsti nel presente accordo non sono utili ai fini della determinazione, ai sensi della legge 297/82, della retribuzione annua per il calcolo del T.F.R. né hanno refluenza alcuna sulla 13° e 14° mensilità), il successivo Accordo del 23.11.2006 ha previsto che, a far data dall'1.1.2007, l'incentivo di cui all'art. 7 B) “sarà trasformato in favore del personale avente diritto in assegno ad personam non assorbile (…) senza refluenza alcuna su 13^, 14^mensilità,
TFR e straordinario”.
Analoga previsione è stata dettata con riferimento alle altre indennità riconosciute dall'Azienda in favore del personale dipendente (cfr. Art. 3 dell'Accordo del 18.10.1995: i trattamenti c.d. superminimi “non sono utili al fine di determinare la misura indennitaria di altri istituti contrattuali, né – ai sensi della legge
297/1982 – la retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR”; Art. 5 dell'Accordo del 18.10.1995: l'indennità agente unico “non è utile per determinare la misura dei compensi di altri istituti contrattuali né – ai sensi della legge 297/1982 – per la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR”; art. 1 dell'Accordo del 31.7.2003
“A far data dal 1° gennaio 2007 le quote di “ex redditività”, spettanti al personale in virtù dei precedenti accordi aziendali e già godute alla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno trasformate in “assegno ad personam non assorbibile” (…) e non ha refluenza alcuna su 13°,
14°, T.F.R. e straordinario”.
Osserva, tuttavia, questa giudice che l'ultimo Accordo aziendale versato in atti è quello del 23.11.2006, che risulta vistato dal CDA dell il 1.12.2006, ma che CP_1
non vi è alcuna prova sia mai stato ratificato “dalle OO.SS. a seguito di apposita consultazione con i lavoratori”, come puntualmente previsto nelle sue conclusioni, accordo che in ogni caso “sia per la parte normativa che per quella economica avrà valenza fino al 31.12.2008” (data evidenziata mediante correzione a penna del testo dattiloscritto che riportava 2009), come espressamente pattuito dalle parti firmatarie nella sua parte iniziale.
L'Accordo prevedeva: “Art. 1 (Modifica Art. 3 Accordo Aziendale 31 luglio
2003 che ha abrogato l'art. 7/a dell'Accordo Aziendale 18 ottobre 1995) A far data dal 1 gennaio 2007 le quote di “ex redditività”, spettanti al personale in virtù dei precedenti accordi aziendali e già godute alla data di sottoscrizione del presente accordo, saranno trasformate in “assegno ad personam non assorbibile” per 12 mensilità, nella misura del 100% per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato entro il 30 giugno
2005 e3 nella misura del 60% al restante personale già alla data odierna in forza all'azienda. ….
Resta convenuto che l'istituto di cui al presente articolo …non ha refluenza alcuna si 13°, 14° e T.F.R. e straordinario.”.
Art. 7 (modifica art. 7/B accordo aziendale 18 ottobre 1995 ed art. 11 accordo aziendale 31 Luglio 2003) A far data dal 1° gennaio 2007 l'incentivo di cui all'art. 7/B dell'accordo aziendale 18 ottobre 1995 ed all'art. 11 dell'accordo aziendale 31 luglio 2003 sarà trasformato in favore del personale avente diritto in "assegno ad personam non assorbibile” per 12 mensilità già fissate e corrisposte in funzione delle figura professionale posseduta senza refluenza alcuna su 13, 14 mensilità e T.F.R. e straordinario.”.
Vi è prova in atti (vedi buste paga) che, a decorrere dal 1.01.2007, i ricorrenti ricevettero costantemente le due voci in questione non più quali indennità (che infatti venivano scollegate dall'ultimo accordo citato da qualsiasi elemento relativo an concreto svolgimento del rapporto, a obiettivi o redditività, rimanendo fissate
“ad esaurimento” nella misura già percepita e per 7/A nel 100% della stessa o nel
60% della stessa, a seconda dell'anzianità di servizio), bensì come “ASS. AD
PERS. EX 7/B” e “ASS. AD PERS. EX 7/A”.
Parte ricorrente ha chiesto ritenere la nullità dell'Accordo in relazione alla sottrazione dell'assegno “ad personam” dal calcolo del TFR, in quanto parte integrante della retribuzione, non più scorporabile dalla stessa a tal fine, neppure in forza di accordo sindacale;
ha chiesto, in ogni caso, che l'assegno rientrasse a far parte del calcolo del TFR con decorrenza dalla scadenza dell'accordo del 2006
e cioè dal 1.01.2009, atteso che la disciplina del medesimo non poteva applicarsi in ogni caso dopo la sua scadenza.
Come insegnato in modo consolidato dalla Suprema Corte: “…Per l'art. 2120 cod. civ., ove i contratti collettivi non contengano "diversa previsione", la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte "a titolo non occasionale" e non "di rimborso spese".
L'assegno ad personam e l'indennità di presenza del 9%, caratterizzati da continuità (il legame di un'indennità con l'effettiva presenza in servizio non incide sulla funzione di compenso per l'attività ordinaria, e quindi sul suo carattere di continuità: Cass. 12 settembre 1995 n. 9627), non avendo carattere occasionale, rientrano, in linea di principio, nella retribuzione ex art. 2120 secondo comma cod. civ. (ai fini del TFR). L'esclusione da questa base ("salvo diversa previsione"), essendo deroga all'indicato principio, presuppone un primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l'inclusione; ed esige poi una specifica prova di questa negazione da parte di colui che l'invochi.” (così Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 15889 del
14/08/2004).
I contratti aziendali non possono produrre i propri effetti dopo la loro scadenza,
a meno che non sia specificamente prevista una clausola di ultrattività sino alla stipula di un nuovo contratto aziendale, clausola che se esistente è obbligatoria per le parti e in particolare per il datore di lavoro (che commette condotta antisindacale se la viola, così Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 33982 del 17 novembre 2022).
Invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio anche in relazione a tutta la contrattazione collettiva di diritto comune: “Secondo un consolidato e risalente orientamento, la disposizione dell'art. 2074 cod. civ. - sulla perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, fino a che non sìa intervenuto un nuovo regolamento collettivo - non si applica ai contratti collettivi post- corporativi che, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti cui soltanto spetta stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza (Cass. 16 gennaio 1969
n. 79, 19 maggio 1979 n. 2892, 29 agosto 1987, n. 7140, 14 luglio 1988 n. 4630, 13 febbraio 1990 n. 1050, 6 giugno 1990 n. 5393, 16 aprile 1993 n. 4507); la cessazione dell'efficacia dei contratti collettivi, coerentemente con la loro natura pattizia, dipende quindi dalla scadenza del termine ivi stabilito (Cass. 9 giugno 1993 n. 6408, 24 agosto 1996 n. 7818).
Non può ritenersi definitivamente acquisito al patrimonio del lavoratore un diritto nato da una norma collettiva che ormai non esiste più, perchè caducata o sostituita da una successiva contrattazione collettiva: ciò perchè le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano invece dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicchè, nell'ipotesi di successione fra contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (che attiene esclusivamente, ai sensi dell'art. 2077 cod. civ., al rapporto tra contratto collettivo ed individuale), restando la conservazione di quel trattamento affidato all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti (cfr. Cass. 24 agosto 1990 n. 8640, 6 maggio 1991 n. 4947, 28 novembre 1992 n. 12751, 20 gennaio
1995 n. 651, 26 ottobre 1995 n. 11119). Dall'indirizzo secondo cui le clausole collettive operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti stipulanti si discosta Cass. 21 aprile 1987 n. 3899, con cui si è affermato che il termine finale apposto ad un contratto aziendale o collettivo attiene all'impegno
(programmatico più che giuridico) di astensione da ulteriori rivendicazioni fino alla data concordata, ma non già alla durata dei diritti, dai singoli lavoratori acquisiti in applicazione del contratto stesso.
Questa impostazione è richiamata da Cass. 22 aprile 1995 n. 4563, secondo cui la scadenza contrattuale non determina l'automatica cessazione dell'efficacia delle clausole a contenuto retributivo.
L'enunciazione di tale principio non si fonda sull'applicazione ai contratti collettivi di diritto comune della regola posta dall'art. 2074 cod. civ., nè sulla tesi della incorporazione del contratto collettivo in quello individuale, ma sulla considerazione che nel rapporto di lavoro la prestazione retributiva assume un suo rilievo di carattere costituzionale, in relazione alla garanzia fornita dall'art. 36 Cost.; sicchè la quantità di retribuzione pattuita a mezzo della contrattazione collettiva, rappresentando la misura dell'adeguatezza al precetto costituzionale e assicurando il conseguimento di un livello di esistenza libero e dignitoso, "diviene un'entità oggettiva che fuoriesce dalla normale serie effettuale di un comune contratto acquistando una sorta di intangibilità e rimanendo perciò sottratta alla disponibilità delle parti"; la ultrattività della pattuizione retributiva scaduta dipende dunque - secondo questa decisione - dalla sua inerenza ad un bene di rango costituzionale.
L'orientamento prevalente è stato successivamente riaffermato da Cass. 5 maggio 1998 n. 4534,
5 febbraio 2000 n. 1298, 15 febbraio 2000 n. 1576, 10 aprile 2000 n. 4534, 2 giugno 2000
n. 7393, e più recentemente da Cass. 17 gennaio 2004 n. 668; anche Cass. 5 novembre 2003
n. 16635 ribadisce che i rapporti di successione temporale tra contratti collettivi sono regolati dalla libera volontà delle parti stipulanti.
Nella linea seguita da Cass. n. 4563/1995 si colloca invece la sentenza n. 5908 del 14 aprile
2003, che conferma l'esistenza di un principio di ultrattività dei contratti collettivi, fondato sia su una regola di "relativa intangibilità" del livello economico raggiunto dal lavoratore, sia sulla funzione di regolamentazione di una serie di rapporti di lavoro, tipica del contratto collettivo di diritto comune, la quale fa escludere che la mera scadenza del termine di efficacia possa provocare un vuoto di disciplina pregiudizievole del livello di tutela del rapporto di lavoro già raggiunto e lesivo della centralità della dignità umana del lavoratore.
2.2. La Corte ritiene di dover riaffermare l'indirizzo prevalente, con il riconoscimento della temporaneità dell'efficacia dei contratti collettivi, corrispondente alla espressione dell'autonomia negoziale. Posto che la consolidata prassi delle relazioni industriali, caratterizzata dalla predeterminazione della durata dei contratti collettivi, risulta correlata alla dinamica degli assetti di interessi raggiunti con le pattuizioni può ritenersi che anche il venir meno di determinati emolumenti dopo un certo termine sia stato riconosciuto conforme agli interessi dei contraenti, secondo una valutazione riservata all'autonomia collettiva. Come è stato osservato da Cass. 12751/1992 cit., la stessa durata di un contratto collettivo rientra tra gli elementi disponibili da parte del sindacato, atteso che allo stesso è rimessa la valutazione collettiva della preesistente corrispondenza della norma contrattuale agli interessi dei lavoratori associati e, mutata la situazione contingente, ben può decidere di non conservarne ulteriormente l'efficacia; del resto, il nuovo contratto può risultare "peggiorativo" in alcuni aspetti, ma evidentemente rispetto ad una situazione preesistente, mentre la nuova disciplina è corrispondente agli interessi degli associati rispetto a quella sopravvenuta (spettando sempre all'autonomia collettiva l'adozione di misure idonee ad evitare conseguenze sfavorevoli per i lavoratori della successione di contratti).
In questo sistema, l'applicazione di un principio di ultrattività del contratto oltre la sua naturale scadenza, in contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti, si pone obiettivamente come un limite della libera volontà delle organizzazioni sindacali, e prospetta un contrasto con la garanzia posta dall'art. 39 Cost. Ove si configuri - secondo l'orientamento espresso delle sentenze nn.
4563/95 e 5908/2003 - una regola che sottrae alla disponibilità delle parti contraenti la quantità di retribuzione pattuite in sede collettiva, attribuendo a tale elemento un carattere di intangibilità oggettiva tale da estendersi anche - come ritiene la seconda decisione citata - oltre alle clausole relative alla retribuzione, fino alla regolamentazione negoziale nel suo complesso.
Si deve invece rilevare che la tutela derivante dall'art. 36 Cost. - su cui si fonda questa impostazione - opera sul piano del contratto individuale, e non su quello del contratto collettivo, in relazione al quale si prospetta la questione dell'ultrattività oltre la scadenza: ed è su questo piano, come è stato osservato puntualmente in dottrina, che si pone il quesito se il datore di lavoro, non come parte del rapporto individuale, ma in quanto aderente all'accordo collettivo, possa essere costretto a rispettare il contratto collettivo oltre il termine pattuito di efficacia.
La ricostruzione proposta con l'indirizzo qui disatteso sembra presupporre che la scadenza del contratto collettivo, con il venir meno della vincolatività negoziale delle clausole retributive, determini di per sè una lesione della tutela dell'art. 36 Cost. Al contrario, bisogna affermare che tale protezione opera comunque nell'ambito del rapporto di lavoro, indipendentemente dal carattere direttamente vincolante delle clausole collettive (sotto il profilo dell'efficacia temporale come quello dell'efficacia soggettiva, comunque limitata agli aderenti alle associazioni stipulanti).
In questo ambito, sul piano del rapporto individuale di lavoro, risulta garantito il trattamento economico goduto dal lavoratore, che può certamente far valere la violazione di tale tutela, derivante dall'eventuale riduzione dei livelli salariali, indicando come valido parametro di determinazione della retribuzione equa e sufficiente il contratto collettivo scaduto;
spettando poi al giudice, secondo i noti criteri di adeguamento della retribuzione al precetto costituzionale, stabilire se a tal fine debba tenersi conto anche di trattamenti aggiuntivi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento….
….
3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuova indagine sul contenuto e sulla efficacia vincolante della disciplina collettiva applicabile attenendosi al seguente principio di diritto: "I contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti;
conseguentemente, le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, operando peraltro sul piano del rapporto individuale del lavoro la tutela assicurata dall'art. 36 Cost., in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto." (così Cass., S.U. civili, sentenza 30/05/2005 n°
11325).
Orbene, sulla scorta di tali condivisibili principi, non può che ritenersi che la deroga alla disciplina legale e del CCNL prevista dagli accordi aziendali in oggetto, ed in particolare di quello del 2006 (invero non ratificato dalle OO.SS. dei lavoratori dopo averli consultati), di sottrazione di una parte della retribuzione – quale l'assegno ad personam che sostituiva le indennità 7/A e 7/B – alla base di calcolo del TFR non possa in ogni caso essere applicata in modo ultrattivo rispetto alla scadenza dell'accordo, atteso che in esso le parti espressamente assegnavano al medesimo la scadenza del 31.12.2008 (“il presente accordo sia per la parte normativa che per quella economica avrà valenza sino al 31.12.2008”).
Nella fattispecie, del resto, non si pone alcun problema in relazione alla sufficienza e proporzionalità del trattamento retributivo previsto dall'accordo ed entrato a far parte del contratto individuale ex art. 36 Cost. per il periodo successivo alla scadenza dell'accordo medesimo, atteso che il datore di lavoro ha continuato a corrispondere tale trattamento anche dopo il 31.12.2008.
Il problema che si pone, invece, è quello relativo alla validità della deroga che l'accordo aziendale poneva alla disciplina legislativa e contrattuale relative all'inclusione di tutti gli elementi della retribuzione fissa e continuativa nella base di calcolo del TFR, deroga non più sorretta dalla volontà delle parti certamente dopo il 31.12.2008, della quale invero potrebbe dubitarsi sin dalla data di stipula dell'accordo del 2006, in assenza di prova della convalida dello stesso da parte delle
OO.SS., sentiti i lavoratori, come espressamente previsto dall'accordo.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di inclusione dei predetti elementi retributivi (assegno ad personam ex indennità 7/A e 7/B) nella base di calcolo del
TFR dei ricorrenti dal 1.01.2009, con conseguente condanna dell CP_5
convenuta al pagamento delle somme esattamente calcolate dal C.T.U. a tale titolo, con relazione che non risulta sul punto dei calcoli oggetto di alcuna contestazione e che si condivide e richiama.
Risulta, poi, fondata la domanda dei ricorrenti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie.
I ricorrenti hanno, poi, lamentato di aver percepito durante le ferie una retribuzione inferiore a quella spettante, atteso che nella relativa base di calcolo la società datrice di lavoro non avrebbe computato alcune voci. In argomento, con la recente sentenza n. 19663/2023 la Corte di Cassazione ha statuito che “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”.
Per la Corte, infatti, “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7 n. 1 della direttiva 88/2003 si fa riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C350/06 e C- 520/06, e altri). CP_7
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr.
C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_1
13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C514/20)”.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti e dalla consulenza tecnica emerge che, durante il periodo di godimento delle ferie, ai lavoratori non sono state erogate alcune indennità legate ai giorni di presenza in servizio. Le indennità sopra elencate appaiono indubbiamente legate al profilo professionale dei ricorrenti e collegate all'effettiva prestazione dallo stesso resa;
di conseguenza, deve essere affermato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione della retribuzione per i periodi di ferie nella misura corrispondente a quella ordinariamente percepita durante i periodi di servizio, e, pertanto, comprensiva delle richiamate voci retributive.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme a tale titolo determinate dal C.T.U., indicate in parte dispositiva.
Ed ancora, premesso che dall'esame buste paghe risulta che i dipendenti hanno usufruito delle festività soppresse a loro spettanti e che l ha riconosciuto CP_1
queste giornate sotto la voce “ferie”, il CTU ha correttamente calcolato, altresì, le somme dovute ai ricorrenti a titolo di differenza sulle ulteriori ferie godute
(legate alle ex festività soppresse) per effetto dell'inclusione nel relativo calcolo delle indennità legate ai giorni di presenza in servizio e indicate in parte dispositiva.
Infine, in ordine alle spese sostenute dai ricorrenti per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (c.d. CQC) si concorda pienamente con le argomentazioni contenute nella sentenza n. 1024/2023 di questo Tribunale
Sezione Lavoro, in materia analoga, e che si richiama anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c.: “La questione relativa alla natura dell'interesse sotteso al possesso nonché al rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC) è stata reiteratamente affrontata, con esiti non sempre univoci, soprattutto dalla magistratura contabile, anche in sede consultiva, nonché dalla giurisprudenza ordinaria.
Determinanti, per la risoluzione della questione, appaiono le seguenti considerazioni, mutuate – per mera comodità espositiva – dal condivisibile parere espresso a tal proposito dalla Corte dei
Conti – sezione regionale di controllo per la Toscana nel precedente segnalato dai ricorrenti nelle note conclusive (deliberazione n. 30/2020/PAR del 03 aprile 2020):
L'articolo 3, par. 1, della direttiva 2003/59/CE in tema di “qualificazione iniziale e periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri” prevede, al fine di migliorare la sicurezza stradale e quella del conducente, un obbligo di qualificazione iniziale e un successivo obbligo di formazione periodica. Tali principi sono stati recepiti, in ambito nazionale, dal d.lgs. n. 286/2005 che, per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria
“D”, ha sancito l'obbligo di qualificazione iniziale per il conseguimento della “carta di qualificazione del conducente” e l'obbligo di formazione periodica per il rinnovo della stessa (art. 14). La normativa interna, inoltre, ha previsto che la “carta di qualificazione del conducente” sostituisca il “certificato di abilitazione professionale” (CAP) di tipo KC e KD previsto dall'art. 311 del DPR 495/1992 (art. 18 co. 2) e che venga rilasciata a seguito di frequenza obbligatoria di uno specifico corso di formazione iniziale e previo superamento di un esame di idoneità (art
19). I titolari della “carta” sono tenuti al rinnovo della stessa, ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un ulteriore corso di formazione, di durata pari a 35 ore, in materia di sicurezza stradale e razionalizzazione del consumo di carburante, e dopo aver superato un esame finale (art. 20). Ulteriori disposizioni attuative relative ai corsi di formazione e ai soggetti erogatori dei corsi sono contenute nel decreto ministeriale 20/09/2013.
La normativa citata, quindi, pone un obbligo di formazione, sia iniziale che ricorrente (ogni 5 anni), per i soggetti che svolgono un servizio che necessita della massima tutela, a garanzia della sicurezza della circolazione e dell'incolumità dei cittadini.
Con specifico riferimento all'obbligo di conseguimento iniziale della CQC (art.19), tale documento rappresenta una particolare abilitazione, in mancanza della quale non è consentito l'esercizio dell'attività di cui trattasi. Il possesso di tale abilitazione, di solito, è richiesto dal bando di concorso (in aggiunta al possesso della patente di categ. D) quale requisito per la partecipazione dei candidati alla selezione, oppure, per il superamento del periodo di prova successivo all'assunzione. In questa ipotesi, il conseguimento della CQC risponde ad un “interesse proprio” del lavoratore che intende proporsi sul mercato del lavoro, candidandosi alla selezione finalizzata all'assunzione o al superamento del successivo periodo di prova. Appare perciò del tutto corretto ritenere che in tal caso il costo del conseguimento iniziale della CQC debba gravare sul lavoratore stesso.
Dopo l'assunzione il rapporto di lavoro si configura come un rapporto di durata, nel quale la prestazione professionale del conducente è resa continuativamente, dopo anno, nell'interesse dell'ente di appartenenza e i dipendenti, per poter svolgere l'attività di cui trattasi, devono essere titolari di CQC, la cui validità è assicurata, nel tempo, dal rinnovo quinquennale conseguito a seguito di corso di formazione e di superamento del relativo esame finale.
Tale interesse impone che i costi per lo svolgimento di detta attività (tra i quali rientra il costo del rinnovo della CQC) debbano essere sostenuti dal datore di lavoro;
e qualora il dipendente abbia anticipato il relativo costo, ha diritto ad ottenere il rimborso dall'ente datore di lavoro.
Del resto, le spese necessarie ad ottenere il rinnovo della CQC sono annoverabili tra quelle “spese di formazione” che, in costanza di rapporto di lavoro, fanno carico al datore di lavoro.
Tali considerazioni appaiono congruenti con i precedenti in analoghe controversie espressi dalla giurisprudenza ordinaria (cfr. Corte App. Napoli, n. 1892/2018, ma vedi pure Cass. n.
5747/2020), la quale ha ribadito un orientamento generale (cfr. Cass. n. 7776/2015) che fa gravare sul datore di lavoro gli oneri necessari per il conseguimento di un titolo abilitativo tutte le volte che sussista un vincolo di esclusività (anche quivi imposto dall'art. 5 del regolamento allegato al RD 148/31) ed il titolo sia funzionale allo svolgimento di un'attività professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente. Sotto tale ultimo profilo si reputa del tutto irrilevante la circostanza che non risulti nella specie una esplicita richiesta dell'azienda di procedere al rinnovo della CQC, poiché è pacifico che questo fosse indispensabile per la prosecuzione della prestazione resa in favore dell' CP_5
La superiore ricostruzione trova ulteriore conferma nella disciplina all'uopo stabilita dal CCNL, il quale all'art. 35, comma 7, – laddove regolamenta le conseguenze della sospensione e/o della detrazione di punti dalla patente e/o dalla CQC dei conducenti per infrazioni al codice della strada commesse al di fuori dell'espletamento delle proprie mansioni – addebita al lavoratore solo i costi amministrativi relativi al rinnovo della patente di guida e le ore di frequentazione dei corsi per l'eventuale recupero dei punti dalla stessa, ma fa comunque gravare sull'azienda i costi relativi agli oneri formativi per la frequenza dei corsi di recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente o degli altri titoli abilitativi detratti al lavoratore.
Appare pertanto persuasiva la tesi che sia l'azienda a dovere farsi carico dei costi sostenuti dai ricorrenti per il periodico rinnovo della CQC, perciò rimborsando ai ricorrenti gli importi di
200,00 euro ciascuno oggetto delle quietanze in atti loro rilasciate dai titolari delle autoscuole presso le quali hanno conseguito il rinnovo della carta. Va a questo punto osservato che il richiamato art. 35 del CCNL, al comma 11, detta una disciplina specifica in relazione alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione utili al rinnovo della CQC, prevedendo che solo la quota oraria dei medesimi destinata agli obblighi in materia di sicurezza debba essere svolta in orario di servizio o altrimenti compensata con una corrispondente quantità di ore di permesso retribuito. La restante quota oraria deve perciò rimanere a carico del lavoratore, il quale dovrà evidentemente parteciparvi fuori dall'orario di lavoro fruendo di un corrispondente periodo di ferie.
Ritiene tuttavia il Tribunale che tale disciplina, obbligando il dipendente a destinare una parte delle ferie non alla funzione di recupero delle proprie energie bensì al soddisfacimento di un interesse che, si è visto, essere esclusivamente del datore di lavoro, si ponga in aperto contrasto con l'art. 36 della Costituzione e con la regola che vede come irrinunciabile il diritto del lavoratore alle ferie. La relativa nullità ex art. 1418 c.c. ne impone, di conseguenza, la disapplicazione e rende coerentemente fondata la domanda dei ricorrenti volta all'ottenimento del
“rimborso/risarcimento” delle 35 ore sottratte al periodo feriale e dedicate alla frequentazione del corso di formazione, quantificabile in misura corrispondente all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, rappresentando questo lo specifico emolumento “volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo” ma anche il “corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato” (cfr. Cass. 1757 del 29.1.2016)”.
Pertanto, la società resistente va condannata a rimborsare a ciascuno dei ricorrenti la somma netta di euro 180,00 spesa per il periodico rinnovo della CQC nonché a corrispondere a ciascuno dei lavoratori la somma di € 600,00, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute nei giorni di partecipazione ai corsi per il rinnovo della CQC, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, somme quantificate in ricorso e non contestate.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche con riferimento alle spese di lite – ivi liquidate e distratte - e di C.T.U., che seguono la soccombenza della società convenuta, a carico della quale vanno poste.
P.Q.M.
Come sopra. Così deciso in Palermo, lì 11/02/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025.
La Giudice
Paola Marino