Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 20008 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente rel-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20008 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SERAO ARTURO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SERAO ARTURO presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio da
[...]
loro contratto in QUARTO il 7/07/2016 (atto n. 10, P. I, anno 2016).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nata il [...], minorenne. Per_1
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
la casa coniugale di proprietà della Sig.ra viene alla medesima assegnata con Parte_1
i beni e gli arredi ivi contenuti e qui continuerà a vivere assieme alla figlia;
Per_1
La minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e i rapporti verranno disciplinati come da PIANO GENITORIALE allegato;
per la gestione della figlia minore successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori:
Routine settimanale: la casa familiare viene assegnata alla madre presso cui viene collocata la figlia minore . Persona_2
La minore starà con i genitori:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena;
- il martedì ed il giovedì col padre.
Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue:
- durante l'anno scolastico: martedì e giovedì col padre e idem i week end alterni.
- nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): 15 giorni il mese di agosto con la madre, 15 giorni col padre previo accordo.
Rispetto alla frequenza scolastica: si occuperà di riprendere la figlia minore all'uscita da scuola: la madre
Rispetto agli impegni ludico/sportivi: si occuperà di portare/andare a prendere la figlia minore: la madre
Vacanze estive e festività:
2 Due settimane consecutive con ciascun genitore nel mese di agosto.
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali: su accordo delle parti, come da ricorso e secondo il principio dell'alternanza
Il sig. verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 500,00, Controparte_1
a titolo di mantenimento della minore e tale somma verrà versata sul conto intestato alla sig.ra Per_1
all'Iban sopra indicato. Detto importo verrà rivalutato di anno in anno secondo indici Parte_1
ISTAT; il padre concorrerà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie, scolastiche, mediche
e ricreative che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della minore;
il sig. lascerà la casa coniugale ritirando tutti i suoi effetti personali Controparte_1
e provvederà a trasferire in altro immobile la propria residenza entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, peraltro infradodicenne, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art. 151 co. 1 cc dei ricorrenti;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 10, P. I, anno
2016);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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