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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 1013/2025
N. 685/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 916/2025, estensore giudice DOTT.SSA FRANCESCA CAPELLI discussa all'udienza del 3.12.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. WALTER Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIOVANNI RINALDI C.F._2
), dell'avv. FABIO GANCI e C.F._3 C.F._4
IERI ), el o in C.F._5
BIELLA VIA DE MARCHI 4/A, presso il Difensore avv. NICOLA ZAMPIERI
APPELLANTE CONTRO
), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Accertarsi e dichiararsi il diritto di parte appellante a percepire a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni
1 dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il Controparte_1
al pagamento della somma di € 5.254,7
[...] somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e compensi (già diritti e onorari) di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 1°.7.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto il ricorso, dallo stesso presentato onde sentire accertare il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute durante i periodi di servizio a tempo determinato, espletati negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Il ricorrente in primo grado aveva chiesto che il Controparte_1
fosse, conseguentemente, condannato al pagamento della somma di €
[...]
65, o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
In particolare il primo Giudice, dato atto della riduzione della domanda attorea in relazione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, rispettivamente ai minori importi di € 1.627,34 (per 25,58 giorni) e di € 1741,29 (per 24,33 giorni), nel merito aveva recepito un precedente di questa stessa Corte, con cui era stato escluso – in capo al – l'onere di comunicare CP_1 preventivamente i giorni di ferie resid e, da considerarsi in ferie dopo la fine delle lezioni, salvo l'eventuale impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni.
Il TRIBUNALE aveva, peraltro, osservato come l'Amministrazione avesse dimostrato il compimento della predetta comunicazione, in relazione all'anno scolastico 2023/2024, tramite il documento allegato sub 11 alla memoria difensiva.
Su tali presupposti, la sentenza aveva affermato che gli Istituti scolastici, presso i quali il ricorrente aveva prestato servizio, avevano correttamente applicato la pertinente normativa, avendo effettuato i calcoli relativi alle ferie effettivamente maturate e liquidato quelle non godute.
In ragione della soccombenza, il ricorrente in primo grado era stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e accessori di Legge.
2 Con un primo, articolato motivo di gravame, si denunciavano la violazione dell'art. 115, c.p.c., e la falsa applicazione dell'art. 1, l. n. 228/2012, nelle quali il TRIBUNALE sarebbe incorso, ad avviso dell'appellante, per avere ritenuto – in assenza di appiglio nel testo normativo – che le ferie dovevano considerarsi automaticamente fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche in assenza di una formale richiesta del dipendente, di un provvedimento autorizzativo da parte del dirigente scolastico o di altra documentazione attestante l'effettivo godimento.
sosteneva, in proposito, che l'effettiva fruizione delle ferie richiedesse Pt_1 anifestazione di volontà del docente - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato – previo invito ad opera dell'Amministrazione, con espresso avviso della perdita della relativa indennità sostitutiva in caso di mancata richiesta.
A sostegno di tale doglianza, si ricordava come, nei rapporti di pubblico impiego, la richiesta e la concessione delle ferie richiedessero la forma scritta ad probationem e non potessero, pertanto, desumersi da una mera prassi di normale godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Con il secondo motivo, si rimproverava al TRIBUNALE di avere confuso questi ultimi periodi con quelli di sospensione dell'attività didattica, in violazione dell'art. 74, d. lgs. n. 297/94, secondo cui l'anno scolastico iniziava il 1° settembre e terminava il 31 agosto, mentre le attività didattiche si svolgevano nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
Su tale presupposto, l'appellante sosteneva che, durante i periodi compresi tra i mesi di settembre e giugno, pur in assenza di lezioni, il personale docente era da ritenersi in servizio, salva specifica autorizzazione alla fruizione delle ferie, estendendosi i suoi obblighi a tutte le attività propedeutiche e funzionali alla prestazione, non necessariamente svolte all'interno dell'istituto.
Infatti, proseguiva l'atto di impugnazione, durante i periodi di attività didattica, nonostante la sospensione delle lezioni, il docente si presumeva a disposizione della scuola, senza essere tenuto alla presenza fisica né all'espressa offerta della prestazione, ed era comunque impegnato in doverose attività di documentazione, aggiornamento e formazione personali, oltre ad essere soggetto – diversamente dal personale in ferie – a potenziali convocazioni, senza diritto al rimborso spese.
In terzo luogo, si affermava che la decisione di primo grado avrebbe violato il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, stabilito nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/99 (allegato alla Direttiva 1999/70).
Infatti, secondo , considerando i periodi di sospensione quali periodi di Pt_1 servizio per i docenti di ruolo e quali periodi di ferie per i docenti a termine,
3 questi ultimi avrebbero fruito di un totale pari a 32 giorni di ferie, inferiore a quello di 94 giorni spettante ai primi, a fronte di identiche mansioni, responsabilità e obbligazioni contrattuali.
Sotto l'aspetto probatorio, nel ricorso in appello veniva evidenziato come ai docenti di ruolo non fosse richiesto – onde essere considerati in servizio anziché in ferie – di provare lo svolgimento di attività formative o di documentazione durante i periodi di sospensione infrannuale delle lezioni.
Con la quarta censura, si criticava il rilievo attribuito dalla sentenza alla comunicazione prodotta dal sub doc. 11 del fascicolo di primo CP_1 grado, priva dei necessari requisiti di tempestività e contenuto, in assenza di alcun formale invito a fruire delle ferie e dell'espresso avviso della perdita del diritto alla fruizione o all'indennità sostitutiva in caso di mancata richiesta.
Con riguardo alla quantificazione delle somme dovute, si ribadiva l'estensione della domanda ai giorni di festività soppresse, ai sensi dell'art. 2 l. n. 937/1977, non ostandovi – in base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità – la mancata previsione di una specifica disciplina ad opera del CCNL.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, accogliesse le domande, dallo stesso svolte in primo grado, condannando il al pagamento della somma di € 5.254,71, o di CP_1 quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari.
All'udienza del 3.12.2025, nella dichiarata contumacia del CP_1 appellato, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascr
________________
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano – mutando il proprio originario orientamento alla luce della giurisprudenza di legittimità – si è più volte espressa, in analoghe fattispecie, in senso favorevole ai docenti assunti con contratto a termine.
In particolare, con sentenza n. 1012/2024 (Pres. CASELLA;
Est. DOSSI), sono state espresse, al riguardo, le seguenti motivazioni:
“nel procedere all'esame nel primo motivo di gravame è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.
4 135, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...] pag. 6/9 qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, legge 24 dicembre 2012 n. 228 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La norma ha, dunque, autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) “sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013”. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si rileva che in precedenti pronunce (cfr. sentenza n. 57/2018; sentenza n. 672/2018; sentenza n. 688/2022) questa Corte ha interpretato l'art. 1, commi 54 e 55, legge 24 dicembre 2012 n. 228 nel senso che i giorni in cui è consentito al personale docente a tempo determinato di pag. 7/9 fruire delle ferie non possono che essere quelli coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e con gli
5 eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno e che il termine “sospensione”, contenuto nell'art. 1, comma 54 cit., si riferisce anche al periodo successivo al termine delle lezioni, con la conseguenza che, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, l'amministrazione scolastica non avrebbe l'onere di comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, dovendosi il docente considerare in ferie dopo la fine delle lezioni, salvo che gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni. Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover mutare orientamento ed aderire all'indirizzo interpretativo recentemente tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così Cass., 17 giugno 2024 n. 16715; in termini cfr. Cass., 3 giugno 2024 n. 15415; Cass. 15 maggio 2024 n.13440). Il docente a termine, in altre parole, non può perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Nell'odierna fattispecie risulta incontestato in causa che negli anni scolastici cui si riferisce la domanda (aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023) non vi sia stata espressa istanza dell'appellante di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297), come pure che il dirigente scolastico non abbia adottato provvedimenti al riguardo, né lo abbia invitato ad usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. Deve, pertanto, ritenersi che sussista il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute alla fine del rapporto di lavoro a termine in ciascuno negli anni scolastici anzidetti. Il diritto riguarda anche le ex festività (o festività soppresse) di cui alla legge 23 dicembre 1977 n. 937. Gli artt. 1 e 2 di detta legge prevedono che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse
6 si aggiungono al congedo ordinario e devono essere fruite nel corso dell'anno solare. Le disposizioni prevedono, inoltre, la monetizzazione di tali giornate con specifici presupposti e modalità: la monetizzazione può avvenire solo in presenza di “motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi”, che il responsabile dell'ufficio, reparto, servizio
o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso (art. 2) e con un compenso forfettario. A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della richiamata legge 23 dicembre 1977 n. 937, si ritiene che debba procedersi alla monetizzazione delle festività soppresse alla cessazione del rapporto, laddove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. In tal senso si è espressa la Suprema Corte, evidenziando che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass., 4 aprile 2024 n. 8926). Nel caso di specie sono ravvisabili, in relazione alle festività soppresse maturate da negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono la monetizzazione delle ferie, non avendo l'amministrazione scolastica offerto la prova di aver invitato il docente a goderne, né di averlo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile - del fatto che, se non ne avesse fruito, dette giornate di riposo sarebbero andate perse”.
Tale motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
All'orientamento, così espresso, è stata data continuità con le successive pronunce di questa Corte nn. 600/2024 (Pres. VIGNATI, Est. BEONI) e 10/2025 (Pres. CUOMO / Est. TRENTIN).
Esso è, del resto, conforme alla successiva giurisprudenza del Supremo Collegio che, da ultimo con sentenza n. 11968/2025, ha affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della
7 legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (nello stesso senso, v. Cass. 17.6.2024, n. 16715, mediante la quale è stata riformata la pronuncia di questa Corte richiamata nella sentenza di primo grado;
Cass. 6.11.2024, n. 28587; Cass. 4.4.2024, n. 8926, specificamente riguardante la “monetizzazione” delle festività soppresse).
L'applicazione di tali principi, cui il Collegio intende uniformarsi, al caso di specie, induce all'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente avanti al TRIBUNALE, come rideterminata nel quantum nel corso della prima fase processuale, in considerazione della pacifica fruizione dei giorni di ferie, documentati dal . CP_1
Il ricalcolo, così operato dal ricorrente, non è stato in alcun modo contestato dal convenuto in primo grado sotto l'aspetto contabile.
Cont Giova evidenziare come dal doc. 11, prodotto dal in primo grado, pur risultando inviti dirigenziali al godimento di fe relativamente all'a.s. 2023/2024, non emerga tuttavia, per alcuna delle annualità oggetto di causa, la prova dell'espresso avviso della perdita dei relativi diritti in caso di mancata fruizione, richiesto dalla citata giurisprudenza al fine di escludere la spettanza dell'indennità sostitutiva.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, il appellato va condannato a pagare all'odierno CP_1 appellante, a ennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni oggetto di causa, la somma di € 5.254,71, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 1.000,00 per la prima fase processuale e di € 2.000,00 per il giudizio di appello.
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di MILANO n. 916/2025, condanna il a pagare a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli
8 anni oggetto di causa, la somma di € 5.254,71, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il a rifondere a Controparte_1 Pt_1
le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00,
[...] mborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore dei Difensori antistatari. Così deciso in Milano, 03/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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N. 685/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 916/2025, estensore giudice DOTT.SSA FRANCESCA CAPELLI discussa all'udienza del 3.12.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. WALTER Parte_1 C.F._1 dell'avv. GIOVANNI RINALDI C.F._2
), dell'avv. FABIO GANCI e C.F._3 C.F._4
IERI ), el o in C.F._5
BIELLA VIA DE MARCHI 4/A, presso il Difensore avv. NICOLA ZAMPIERI
APPELLANTE CONTRO
), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Accertarsi e dichiararsi il diritto di parte appellante a percepire a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni
1 dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il Controparte_1
al pagamento della somma di € 5.254,7
[...] somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e compensi (già diritti e onorari) di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 1°.7.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto il ricorso, dallo stesso presentato onde sentire accertare il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute durante i periodi di servizio a tempo determinato, espletati negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Il ricorrente in primo grado aveva chiesto che il Controparte_1
fosse, conseguentemente, condannato al pagamento della somma di €
[...]
65, o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
In particolare il primo Giudice, dato atto della riduzione della domanda attorea in relazione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, rispettivamente ai minori importi di € 1.627,34 (per 25,58 giorni) e di € 1741,29 (per 24,33 giorni), nel merito aveva recepito un precedente di questa stessa Corte, con cui era stato escluso – in capo al – l'onere di comunicare CP_1 preventivamente i giorni di ferie resid e, da considerarsi in ferie dopo la fine delle lezioni, salvo l'eventuale impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni.
Il TRIBUNALE aveva, peraltro, osservato come l'Amministrazione avesse dimostrato il compimento della predetta comunicazione, in relazione all'anno scolastico 2023/2024, tramite il documento allegato sub 11 alla memoria difensiva.
Su tali presupposti, la sentenza aveva affermato che gli Istituti scolastici, presso i quali il ricorrente aveva prestato servizio, avevano correttamente applicato la pertinente normativa, avendo effettuato i calcoli relativi alle ferie effettivamente maturate e liquidato quelle non godute.
In ragione della soccombenza, il ricorrente in primo grado era stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e accessori di Legge.
2 Con un primo, articolato motivo di gravame, si denunciavano la violazione dell'art. 115, c.p.c., e la falsa applicazione dell'art. 1, l. n. 228/2012, nelle quali il TRIBUNALE sarebbe incorso, ad avviso dell'appellante, per avere ritenuto – in assenza di appiglio nel testo normativo – che le ferie dovevano considerarsi automaticamente fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche in assenza di una formale richiesta del dipendente, di un provvedimento autorizzativo da parte del dirigente scolastico o di altra documentazione attestante l'effettivo godimento.
sosteneva, in proposito, che l'effettiva fruizione delle ferie richiedesse Pt_1 anifestazione di volontà del docente - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato – previo invito ad opera dell'Amministrazione, con espresso avviso della perdita della relativa indennità sostitutiva in caso di mancata richiesta.
A sostegno di tale doglianza, si ricordava come, nei rapporti di pubblico impiego, la richiesta e la concessione delle ferie richiedessero la forma scritta ad probationem e non potessero, pertanto, desumersi da una mera prassi di normale godimento delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Con il secondo motivo, si rimproverava al TRIBUNALE di avere confuso questi ultimi periodi con quelli di sospensione dell'attività didattica, in violazione dell'art. 74, d. lgs. n. 297/94, secondo cui l'anno scolastico iniziava il 1° settembre e terminava il 31 agosto, mentre le attività didattiche si svolgevano nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
Su tale presupposto, l'appellante sosteneva che, durante i periodi compresi tra i mesi di settembre e giugno, pur in assenza di lezioni, il personale docente era da ritenersi in servizio, salva specifica autorizzazione alla fruizione delle ferie, estendendosi i suoi obblighi a tutte le attività propedeutiche e funzionali alla prestazione, non necessariamente svolte all'interno dell'istituto.
Infatti, proseguiva l'atto di impugnazione, durante i periodi di attività didattica, nonostante la sospensione delle lezioni, il docente si presumeva a disposizione della scuola, senza essere tenuto alla presenza fisica né all'espressa offerta della prestazione, ed era comunque impegnato in doverose attività di documentazione, aggiornamento e formazione personali, oltre ad essere soggetto – diversamente dal personale in ferie – a potenziali convocazioni, senza diritto al rimborso spese.
In terzo luogo, si affermava che la decisione di primo grado avrebbe violato il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, stabilito nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/99 (allegato alla Direttiva 1999/70).
Infatti, secondo , considerando i periodi di sospensione quali periodi di Pt_1 servizio per i docenti di ruolo e quali periodi di ferie per i docenti a termine,
3 questi ultimi avrebbero fruito di un totale pari a 32 giorni di ferie, inferiore a quello di 94 giorni spettante ai primi, a fronte di identiche mansioni, responsabilità e obbligazioni contrattuali.
Sotto l'aspetto probatorio, nel ricorso in appello veniva evidenziato come ai docenti di ruolo non fosse richiesto – onde essere considerati in servizio anziché in ferie – di provare lo svolgimento di attività formative o di documentazione durante i periodi di sospensione infrannuale delle lezioni.
Con la quarta censura, si criticava il rilievo attribuito dalla sentenza alla comunicazione prodotta dal sub doc. 11 del fascicolo di primo CP_1 grado, priva dei necessari requisiti di tempestività e contenuto, in assenza di alcun formale invito a fruire delle ferie e dell'espresso avviso della perdita del diritto alla fruizione o all'indennità sostitutiva in caso di mancata richiesta.
Con riguardo alla quantificazione delle somme dovute, si ribadiva l'estensione della domanda ai giorni di festività soppresse, ai sensi dell'art. 2 l. n. 937/1977, non ostandovi – in base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità – la mancata previsione di una specifica disciplina ad opera del CCNL.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, accogliesse le domande, dallo stesso svolte in primo grado, condannando il al pagamento della somma di € 5.254,71, o di CP_1 quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari.
All'udienza del 3.12.2025, nella dichiarata contumacia del CP_1 appellato, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascr
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L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano – mutando il proprio originario orientamento alla luce della giurisprudenza di legittimità – si è più volte espressa, in analoghe fattispecie, in senso favorevole ai docenti assunti con contratto a termine.
In particolare, con sentenza n. 1012/2024 (Pres. CASELLA;
Est. DOSSI), sono state espresse, al riguardo, le seguenti motivazioni:
“nel procedere all'esame nel primo motivo di gravame è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.
4 135, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...] pag. 6/9 qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, legge 24 dicembre 2012 n. 228 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La norma ha, dunque, autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) “sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013”. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si rileva che in precedenti pronunce (cfr. sentenza n. 57/2018; sentenza n. 672/2018; sentenza n. 688/2022) questa Corte ha interpretato l'art. 1, commi 54 e 55, legge 24 dicembre 2012 n. 228 nel senso che i giorni in cui è consentito al personale docente a tempo determinato di pag. 7/9 fruire delle ferie non possono che essere quelli coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e con gli
5 eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno e che il termine “sospensione”, contenuto nell'art. 1, comma 54 cit., si riferisce anche al periodo successivo al termine delle lezioni, con la conseguenza che, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, l'amministrazione scolastica non avrebbe l'onere di comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, dovendosi il docente considerare in ferie dopo la fine delle lezioni, salvo che gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni. Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover mutare orientamento ed aderire all'indirizzo interpretativo recentemente tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così Cass., 17 giugno 2024 n. 16715; in termini cfr. Cass., 3 giugno 2024 n. 15415; Cass. 15 maggio 2024 n.13440). Il docente a termine, in altre parole, non può perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Nell'odierna fattispecie risulta incontestato in causa che negli anni scolastici cui si riferisce la domanda (aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023) non vi sia stata espressa istanza dell'appellante di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297), come pure che il dirigente scolastico non abbia adottato provvedimenti al riguardo, né lo abbia invitato ad usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. Deve, pertanto, ritenersi che sussista il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute alla fine del rapporto di lavoro a termine in ciascuno negli anni scolastici anzidetti. Il diritto riguarda anche le ex festività (o festività soppresse) di cui alla legge 23 dicembre 1977 n. 937. Gli artt. 1 e 2 di detta legge prevedono che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse
6 si aggiungono al congedo ordinario e devono essere fruite nel corso dell'anno solare. Le disposizioni prevedono, inoltre, la monetizzazione di tali giornate con specifici presupposti e modalità: la monetizzazione può avvenire solo in presenza di “motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi”, che il responsabile dell'ufficio, reparto, servizio
o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso (art. 2) e con un compenso forfettario. A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della richiamata legge 23 dicembre 1977 n. 937, si ritiene che debba procedersi alla monetizzazione delle festività soppresse alla cessazione del rapporto, laddove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. In tal senso si è espressa la Suprema Corte, evidenziando che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass., 4 aprile 2024 n. 8926). Nel caso di specie sono ravvisabili, in relazione alle festività soppresse maturate da negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono la monetizzazione delle ferie, non avendo l'amministrazione scolastica offerto la prova di aver invitato il docente a goderne, né di averlo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile - del fatto che, se non ne avesse fruito, dette giornate di riposo sarebbero andate perse”.
Tale motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
All'orientamento, così espresso, è stata data continuità con le successive pronunce di questa Corte nn. 600/2024 (Pres. VIGNATI, Est. BEONI) e 10/2025 (Pres. CUOMO / Est. TRENTIN).
Esso è, del resto, conforme alla successiva giurisprudenza del Supremo Collegio che, da ultimo con sentenza n. 11968/2025, ha affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della
7 legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (nello stesso senso, v. Cass. 17.6.2024, n. 16715, mediante la quale è stata riformata la pronuncia di questa Corte richiamata nella sentenza di primo grado;
Cass. 6.11.2024, n. 28587; Cass. 4.4.2024, n. 8926, specificamente riguardante la “monetizzazione” delle festività soppresse).
L'applicazione di tali principi, cui il Collegio intende uniformarsi, al caso di specie, induce all'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente avanti al TRIBUNALE, come rideterminata nel quantum nel corso della prima fase processuale, in considerazione della pacifica fruizione dei giorni di ferie, documentati dal . CP_1
Il ricalcolo, così operato dal ricorrente, non è stato in alcun modo contestato dal convenuto in primo grado sotto l'aspetto contabile.
Cont Giova evidenziare come dal doc. 11, prodotto dal in primo grado, pur risultando inviti dirigenziali al godimento di fe relativamente all'a.s. 2023/2024, non emerga tuttavia, per alcuna delle annualità oggetto di causa, la prova dell'espresso avviso della perdita dei relativi diritti in caso di mancata fruizione, richiesto dalla citata giurisprudenza al fine di escludere la spettanza dell'indennità sostitutiva.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, il appellato va condannato a pagare all'odierno CP_1 appellante, a ennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni oggetto di causa, la somma di € 5.254,71, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 1.000,00 per la prima fase processuale e di € 2.000,00 per il giudizio di appello.
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di MILANO n. 916/2025, condanna il a pagare a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli
8 anni oggetto di causa, la somma di € 5.254,71, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il a rifondere a Controparte_1 Pt_1
le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00,
[...] mborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore dei Difensori antistatari. Così deciso in Milano, 03/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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