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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 28340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28340/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DE SENSI ANNAMARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Cavour il Parte_1 Parte_2 20/09/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cavour (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 14/02/2012. Per_1
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e manterrà Per_1 la residenza anagrafica presso l'abitazione paterna, già familiare, sita in Caselle Torinese Via dei Cuccioli n.
6. Per effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell' interesse della figlia relative all' educazione, alla scuola e alla salute saranno prese di comune accordo dai genitori. Per le questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori potranno esercitare la potestà separata sui figli nei rispettivi periodi di convivenza.
DISPONE che la casa familiare, conseguentemente, verrà assegnata al sig. , dandosi atto che Pt_1 la sig.ra si è già trasferita nella propria casa in Ciriè, Via Don Lorenzo Giordano n.41 Pt_2
DISPONE che la figlia minore vivrà, alternativamente, una settimana con il padre ed una Per_1 settimana con la madre ( dal lunedì alla domenica) e ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia per il periodo in cui l'avrà con sé ; saranno invece suddivise, nella misura del 60% a carico della sig.ra e nella misura del 40% a carico del sig. , le spese mediche, non coperte Pt_2 Pt_1 dal SSN, scolastiche, ludico-ricreative e più in generali straordinarie afferenti la figlia, spese tutte previamente concordate - se non necessitate- e successivamente documentate da corrispondersi come da Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Torino d'intesa con il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Torino il 15.3.2016
DISPONE che la figlia trascorrerà metà delle vacanze natalizie con la madre e metà con il Per_1 padre, ad anni alterni, dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1; trascorrerà le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre e con il padre;
durante le vacanze estive trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con la madre e due settimane, anche non consecutive, con il padre;
le festività infrasettimanali comprensive di eventuali ponti verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e dichiarano di aver definito tra loro ogni pendenza di carattere economico patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/07/2025
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente rel.-est.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28340/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DE SENSI ANNAMARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Cavour il Parte_1 Parte_2 20/09/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cavour (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 14/02/2012. Per_1
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e manterrà Per_1 la residenza anagrafica presso l'abitazione paterna, già familiare, sita in Caselle Torinese Via dei Cuccioli n.
6. Per effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell' interesse della figlia relative all' educazione, alla scuola e alla salute saranno prese di comune accordo dai genitori. Per le questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori potranno esercitare la potestà separata sui figli nei rispettivi periodi di convivenza.
DISPONE che la casa familiare, conseguentemente, verrà assegnata al sig. , dandosi atto che Pt_1 la sig.ra si è già trasferita nella propria casa in Ciriè, Via Don Lorenzo Giordano n.41 Pt_2
DISPONE che la figlia minore vivrà, alternativamente, una settimana con il padre ed una Per_1 settimana con la madre ( dal lunedì alla domenica) e ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia per il periodo in cui l'avrà con sé ; saranno invece suddivise, nella misura del 60% a carico della sig.ra e nella misura del 40% a carico del sig. , le spese mediche, non coperte Pt_2 Pt_1 dal SSN, scolastiche, ludico-ricreative e più in generali straordinarie afferenti la figlia, spese tutte previamente concordate - se non necessitate- e successivamente documentate da corrispondersi come da Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Torino d'intesa con il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Torino il 15.3.2016
DISPONE che la figlia trascorrerà metà delle vacanze natalizie con la madre e metà con il Per_1 padre, ad anni alterni, dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1; trascorrerà le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre e con il padre;
durante le vacanze estive trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con la madre e due settimane, anche non consecutive, con il padre;
le festività infrasettimanali comprensive di eventuali ponti verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e dichiarano di aver definito tra loro ogni pendenza di carattere economico patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/07/2025
Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.