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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/10/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 392/2025, avente per oggetto
“retribuzione professionale docenti”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NG RC IN e dell'Avv. DANIELA CESANA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. – Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal Funzionario, Dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 25.6.2025, ha promosso il presente Parte_1
giudizio, assumendo di avere stipulato con l'Amministrazione convenuta diversi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, e di non avere ricevuto in relazione ad essi l'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”, al cui pagamento assume di avere diritto, sicché ha chiesto la condanna del alla Controparte_1
corresponsione della somma complessiva di € 2.380,08. Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
si è costituito in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione
[...]
passiva e chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto, o quanto meno la rideterminazione delle pretese attore, tenuto conto del fatto che la docente ha svolto solo 165 giorni di servizio nell'a.s. 2020/2021 e solo 201 (di cui 15 in regime di part time a 18 ore) nell'a.s. 2021/2022, dovendo essere scomputati, quali giorni che non danno diritto alla R.P.D., quelli di malattia e di permesso.
La causa è stata istruita per via documentale.
Fissato il termine ex art. 127 ter c.p.c. del 20.9.2025, in sostituzione d'udienza, parte ricorrente ha depositato note scritte con le quali, aderendo solo in parte ai rilievi del
MINISTERO, ha rideterminato la propria domanda in € 2.370,86, escludendo dal proprio conteggio i soli giorni di permesso non retribuito e di “assenza alle visite di controllo senza giustificato motivo”.
2. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
. CP_1
Parte ricorrente ha infatti prodotto diffida inoltrata al MINISTERO, via posta elettronica certificata, il 24.4.2025 (cfr. doc. 4, ricorso); il decorso del termine quinquennale di prescrizione relativo al diritto fatto valere in ricorso deve, pertanto, ritenersi validamente interrotto per tutti i periodi dedotti (decorrenti dal 1.12.2020).
3. Nel merito, occorre rilevare che non sono in contestazione i contratti di supplenza allegati dall'odierna ricorrente, la quale ha instaurato con il convenuto, CP_1
in plurime occasioni nel corso degli anni, rapporti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento in proprio favore della cd. RPD (retribuzione professionale docenti), in relazione ai predetti contratti ed in applicazione dei principi ormai ripetutamente affermati nella giurisprudenza comunitaria e nazionale.
La questione oggetto di causa è stata già risolta dalla S.C. con orientamento che qui si condivide e le cui argomentazioni meritano di essere integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
2 Si legge nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 20015/2018:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di 3 stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
3 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n.
24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte 4 Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 RO PE
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di
4 retribuzione" (EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della
RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione,
5 sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese""” (in senso conforme, v. Cass. civ., sez. lav.,
n. 6293 del 5.3.2020).
4. Tanto premesso, anche con riferimento ai contratti stipulati dall'odierna ricorrente non sono state provate, ed invero nemmeno allegate, dal
[...]
, “significative diversificazioni nell'attività” Controparte_1
della docente rispetto a quella propria degli assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche;
infatti l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto allegare e provare che, durante il tempo delle singole supplenze (comunque protrattesi per un apprezzabile periodo di tempo), la ricorrente non abbia svolto la stessa attività dei colleghi ed in particolare non abbia partecipato ai
6 “processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole”, ai quali hanno invece partecipato gli altri docenti.
Con riguardo al quantum, la ricorrente ha in parte aderito ai rilievi mossi dal
, rideterminando la propria domanda in € 2.370,86, scomputando i soli CP_1
giorni di “assenza alle visite di controllo senza giustificato motivo” e di permesso non retribuito e, dunque, ritenendo come dovuta la R.P.D. per i giorni in cui è stata assente per malattia.
Tuttavia, occorre considerare che l'art. 71 del d.l. 112 del 25.06.2008, convertito in L.
133 del 2008, recante la disciplina delle “Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, prevede, al comma 1, che
“per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”, e al comma 6 che “le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi”.
7 La norma ha retto al vaglio di costituzionalità per violazione degli artt. artt. 3, 32, 36 e
38 della Costituzione (cfr. C. Cost. n. 120 del 10.5.2012) ed opera anche per il personale della Scuola.
Stante l'inderogabilità dell'art. 71 d.l. 112/2008, ben messa in evidenza dalla Suprema
Corte in ragione di quanto previsto dall'art. 2, co. 2, del D. Lgs. 165/2001 (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 19192 del 14.6.2022: “la disposizione dell'art. 71 DL. Nr.
112/2008 comporta la cessazione di efficacia delle clausole contrarie dei contratti collettivi vigenti al momento della entrata in vigore del decreto-legge. I rapporti tra una disposizione di legge sopravvenuta relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ed il contratto collettivo previgente trovano generale disciplina nell'art. 2, comma due, D.Lgs. nr. 165/2001. La norma, anche nella formulazione vigente prima della riforma del 2009, prevede la sostituzione della legge alla contrattazione, salvo l'intervento della contrattazione collettiva successiva, nella fattispecie di causa tuttavia escluso dalla previsione di inderogabilità dell'art. 71”), contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non rileva il disposto dall'art. 17, co. 8, lett. a) del
C.C.N.L. del Comparto Scuola, secondo il quale “il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza”.
Vero è che l'art. 71 fa salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore, ma solo in specifiche ipotesi
(ovvero, assenze “per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”), nelle quali la ricorrente non ha dedotto, né documentato, di rientrare (sempre nella citata sent. Cass. n. 19192/2022 si legge: “31. Il comma uno dell'art. 71 fa tuttavia salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio (oppure
8 a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita). 32. Di qui la rilevanza della eventuale dipendenza della malattia da causa di servizio”).
Ne discende pertanto che, non avendo il MINISTERO motivato le ragioni per cui ritiene di ridurre da 190 a 165 i giorni relativi all'a.s. 2020/2021, pur apparendo corretto, dallo stato matricolare dallo stesso prodotto, il calcolo operato dalla ricorrente,
e che dalla documentazione in atti risultano, per l'anno scolastico 2021/2022, tre assenze per malattia (9.11.2021, 16.11.2021 e 26-27.5.2022), nonché un permesso non retribuito il 13.5.2022 (e, dunque, suscettibile di detrazione economica al 100%), i conteggi relativi al quantum della R.P.D. devono essere così rideterminati: € 1.105,80 per l'a.s. 2020/2021, come da domanda;
€ 1.234,31 per l'a.s. 2021/2022, di cui €
547,08 dal 20.9.2021 al 22.12.2021 ed € 687,23 dal 10.1.2022 al 14.6.2022 (considerati
102 giorni full time, in luogo dei 107 calcolati dalla ricorrente, dai quali sono stati dedotti i 5 giorni di assenza per malattia e per permesso non retribuito).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e il convenuto va condannato CP_1
alla rifusione delle stesse in favore della parte ricorrente, da liquidarsi in base al valore della domanda, tenendo conto della serialità dell'azione e del fatto che la difesa attorea, in sede di discussione, si è limitata a precisare il quantum della domanda, ribadendo per il resto le argomentazioni già espresse in ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
condanna il a corrispondere alla Controparte_1
ricorrente, a titolo di “retribuzione professionale docenti”, per i servizi dalla stessa resi con i contratti a tempo determinato indicati in ricorso e sulla base degli importi previsti dal C.C.N.L. di settore, la somma di € 2.340,11, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
9 condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in €
1.030,00 per compensi professionali ed € 49,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 3 ottobre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 392/2025, avente per oggetto
“retribuzione professionale docenti”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NG RC IN e dell'Avv. DANIELA CESANA, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. – Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal Funzionario, Dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 25.6.2025, ha promosso il presente Parte_1
giudizio, assumendo di avere stipulato con l'Amministrazione convenuta diversi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, e di non avere ricevuto in relazione ad essi l'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”, al cui pagamento assume di avere diritto, sicché ha chiesto la condanna del alla Controparte_1
corresponsione della somma complessiva di € 2.380,08. Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
si è costituito in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione
[...]
passiva e chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e in diritto, o quanto meno la rideterminazione delle pretese attore, tenuto conto del fatto che la docente ha svolto solo 165 giorni di servizio nell'a.s. 2020/2021 e solo 201 (di cui 15 in regime di part time a 18 ore) nell'a.s. 2021/2022, dovendo essere scomputati, quali giorni che non danno diritto alla R.P.D., quelli di malattia e di permesso.
La causa è stata istruita per via documentale.
Fissato il termine ex art. 127 ter c.p.c. del 20.9.2025, in sostituzione d'udienza, parte ricorrente ha depositato note scritte con le quali, aderendo solo in parte ai rilievi del
MINISTERO, ha rideterminato la propria domanda in € 2.370,86, escludendo dal proprio conteggio i soli giorni di permesso non retribuito e di “assenza alle visite di controllo senza giustificato motivo”.
2. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
. CP_1
Parte ricorrente ha infatti prodotto diffida inoltrata al MINISTERO, via posta elettronica certificata, il 24.4.2025 (cfr. doc. 4, ricorso); il decorso del termine quinquennale di prescrizione relativo al diritto fatto valere in ricorso deve, pertanto, ritenersi validamente interrotto per tutti i periodi dedotti (decorrenti dal 1.12.2020).
3. Nel merito, occorre rilevare che non sono in contestazione i contratti di supplenza allegati dall'odierna ricorrente, la quale ha instaurato con il convenuto, CP_1
in plurime occasioni nel corso degli anni, rapporti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento in proprio favore della cd. RPD (retribuzione professionale docenti), in relazione ai predetti contratti ed in applicazione dei principi ormai ripetutamente affermati nella giurisprudenza comunitaria e nazionale.
La questione oggetto di causa è stata già risolta dalla S.C. con orientamento che qui si condivide e le cui argomentazioni meritano di essere integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
2 Si legge nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 20015/2018:
“2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di 3 stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
3 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n.
24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte 4 Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 RO PE
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di
4 retribuzione" (EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della
RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione,
5 sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese""” (in senso conforme, v. Cass. civ., sez. lav.,
n. 6293 del 5.3.2020).
4. Tanto premesso, anche con riferimento ai contratti stipulati dall'odierna ricorrente non sono state provate, ed invero nemmeno allegate, dal
[...]
, “significative diversificazioni nell'attività” Controparte_1
della docente rispetto a quella propria degli assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche;
infatti l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto allegare e provare che, durante il tempo delle singole supplenze (comunque protrattesi per un apprezzabile periodo di tempo), la ricorrente non abbia svolto la stessa attività dei colleghi ed in particolare non abbia partecipato ai
6 “processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole”, ai quali hanno invece partecipato gli altri docenti.
Con riguardo al quantum, la ricorrente ha in parte aderito ai rilievi mossi dal
, rideterminando la propria domanda in € 2.370,86, scomputando i soli CP_1
giorni di “assenza alle visite di controllo senza giustificato motivo” e di permesso non retribuito e, dunque, ritenendo come dovuta la R.P.D. per i giorni in cui è stata assente per malattia.
Tuttavia, occorre considerare che l'art. 71 del d.l. 112 del 25.06.2008, convertito in L.
133 del 2008, recante la disciplina delle “Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, prevede, al comma 1, che
“per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”, e al comma 6 che “le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi”.
7 La norma ha retto al vaglio di costituzionalità per violazione degli artt. artt. 3, 32, 36 e
38 della Costituzione (cfr. C. Cost. n. 120 del 10.5.2012) ed opera anche per il personale della Scuola.
Stante l'inderogabilità dell'art. 71 d.l. 112/2008, ben messa in evidenza dalla Suprema
Corte in ragione di quanto previsto dall'art. 2, co. 2, del D. Lgs. 165/2001 (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 19192 del 14.6.2022: “la disposizione dell'art. 71 DL. Nr.
112/2008 comporta la cessazione di efficacia delle clausole contrarie dei contratti collettivi vigenti al momento della entrata in vigore del decreto-legge. I rapporti tra una disposizione di legge sopravvenuta relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ed il contratto collettivo previgente trovano generale disciplina nell'art. 2, comma due, D.Lgs. nr. 165/2001. La norma, anche nella formulazione vigente prima della riforma del 2009, prevede la sostituzione della legge alla contrattazione, salvo l'intervento della contrattazione collettiva successiva, nella fattispecie di causa tuttavia escluso dalla previsione di inderogabilità dell'art. 71”), contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non rileva il disposto dall'art. 17, co. 8, lett. a) del
C.C.N.L. del Comparto Scuola, secondo il quale “il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza”.
Vero è che l'art. 71 fa salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore, ma solo in specifiche ipotesi
(ovvero, assenze “per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”), nelle quali la ricorrente non ha dedotto, né documentato, di rientrare (sempre nella citata sent. Cass. n. 19192/2022 si legge: “31. Il comma uno dell'art. 71 fa tuttavia salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio (oppure
8 a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita). 32. Di qui la rilevanza della eventuale dipendenza della malattia da causa di servizio”).
Ne discende pertanto che, non avendo il MINISTERO motivato le ragioni per cui ritiene di ridurre da 190 a 165 i giorni relativi all'a.s. 2020/2021, pur apparendo corretto, dallo stato matricolare dallo stesso prodotto, il calcolo operato dalla ricorrente,
e che dalla documentazione in atti risultano, per l'anno scolastico 2021/2022, tre assenze per malattia (9.11.2021, 16.11.2021 e 26-27.5.2022), nonché un permesso non retribuito il 13.5.2022 (e, dunque, suscettibile di detrazione economica al 100%), i conteggi relativi al quantum della R.P.D. devono essere così rideterminati: € 1.105,80 per l'a.s. 2020/2021, come da domanda;
€ 1.234,31 per l'a.s. 2021/2022, di cui €
547,08 dal 20.9.2021 al 22.12.2021 ed € 687,23 dal 10.1.2022 al 14.6.2022 (considerati
102 giorni full time, in luogo dei 107 calcolati dalla ricorrente, dai quali sono stati dedotti i 5 giorni di assenza per malattia e per permesso non retribuito).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e il convenuto va condannato CP_1
alla rifusione delle stesse in favore della parte ricorrente, da liquidarsi in base al valore della domanda, tenendo conto della serialità dell'azione e del fatto che la difesa attorea, in sede di discussione, si è limitata a precisare il quantum della domanda, ribadendo per il resto le argomentazioni già espresse in ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
condanna il a corrispondere alla Controparte_1
ricorrente, a titolo di “retribuzione professionale docenti”, per i servizi dalla stessa resi con i contratti a tempo determinato indicati in ricorso e sulla base degli importi previsti dal C.C.N.L. di settore, la somma di € 2.340,11, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
9 condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in €
1.030,00 per compensi professionali ed € 49,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 3 ottobre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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