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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/09/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4189/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliato in Locri, Parte_1 C.F._1
alla Via Tevere n. 36, presso lo studio dell'Avv. VASTA ATTILIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti RAFFANTI ILARIA e ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di Reggio Calabria, alla Via Possidonea n. 22; CP_1
nonché contro
), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RANDAZZO MARILENA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ficarra, alla Via Logge n. 46/D; resistente
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476202200001455000 emessa dall e Controparte_3
notificatagli in data 9.11.2022, contenente l'invito al pagamento, entro 30 giorni, della complessiva somma di € 62.370,37, riferita a molteplici crediti, di diversa natura, dettagliatamente elencati nell'atto impugnato.
Precisava che il presente giudizio è circoscritto alla sola parte riguardante i crediti legati a pretese di natura contributiva e nello specifico ai seguenti atti: - avviso di addebito n. 39420130003915702000, asseritamente notificato in data 10.2.2014, per la complessiva somma di € 4.162,08, - avviso di addebito n.
39420140001393660000, asseritamente notificato in data 11.6.2014, per la complessiva somma di € 2.396,16, - avviso di addebito n. 39420160001545456000, asseritamente notificato in data 13.5.2016, per la complessiva somma di € 2.586,54, - avviso di addebito n. 39420160004057567000, asseritamente notificato in data
21.11.2016, per la complessiva somma di € 2.522,59, - avviso di addebito n.
39420170002627673000, asseritamente notificato in data 11.10.2017, per la complessiva somma di € 4.946,32.
In particolare, eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie portate dagli atti su richiamati, che sarebbe maturata in data successiva all'eventuale notifica degli avvisi di addebito, in mancanza di atti interruttivi antecedenti alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 9.11.2022.
Per tali motivi concludeva chiedendo “In via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso di iscrizione ipotecaria opposto. Nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001455000 relativamente ai contributi I.V.S. per gli anni dal 2011 al 2016, annullando per quanto di ragione
l'atto impugnato”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì , eccependo preliminarmente il Controparte_3
difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall In particolare, come si esporrà meglio in seguito, il presente CP_4
giudizio è stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, circostanza da cui consegue la sola legittimazione dell'ente impositore, in quanto titolare di siffatta pretesa.
Sul punto, si ritiene di poter estendere analogicamente alla presente fattispecie le argomentazioni espresse dalla Corte di Cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr.
Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente si è limitata ad eccepire la prescrizione delle pretese creditorie azionate, in quanto maturata nel periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito, circostanza che non coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario. Nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Evidenzia difatti lo scrivente che, come anche chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, tanto il fermo amministrativo quanto l'ipoteca esattoriale non sono atti dell'espropriazione forzata, ma rientrano in una procedura a questa alternativa, trattandosi di misure puramente afflittive volte ad indurre il debitore all'adempimento. Logico corollario della esclusione della natura di atti dell'esecuzione della iscrizione di ipoteca è che il giudizio di impugnazione della stessa si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive. Per tali motivi, l'azione giudiziaria volta a contestare l'iscrizione ipotecaria costituisce un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito (si veda da ultimo Cass. 10272/21).
Su tali presupposti, si ritiene dunque evidente che, con riferimento all'azione di accertamento negativo dei crediti portati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non possa che sussistere la sola legittimazione passiva dell'ente impositore.
Per tali motivi il ricorso proposto nei confronti dell deve essere dichiarato CP_4
inammissibile.
2. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito esposti. In primo luogo, si evidenzia che il destinatario di un preavviso di iscrizione ipotecaria può attivare diversi rimedi al fine di contestare l'esistenza del credito o del titolo esecutivo.
Può, in primo luogo, agire in via ordinaria per l'accertamento negativo della pretesa.
Può, in un'alternativa evidentemente anche contestuale, agire attraverso il recupero della opposizione al pregresso atto impositivo in tesi attorea mai notificatogli, o irritualmente notificatogli, allegando di averne appreso l'esistenza solo a seguito della conoscenza legale del preavviso di misura coercitiva, evocando, in questo caso, la sua possibilità di esercitare il diritto di difesa nel merito, e quindi di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, solo da quel momento.
Può, infine, agire con la opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove intenda denunciare fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Dette opzioni restano attratte dal -più- generale principio di diritto in ragione del quale tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa o invalida notifica degli atti presupposti, devono essere dedotti -attraverso l'impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della pretesa- mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita, per questo motivo, “recuperatoria” (si vedano al riguardo i principi espressi da Cass.
20489/2018, Cass. SS.UU. 19667/2014, Cass. SS.UU. ord. 15354/2015, Cass.
SS.UU. 22080/2017).
Da ultimo, ritiene lo scrivente che, anche in ipotesi di intervenuta notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, possa trovare applicazione il principio secondo cui “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi
l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere
l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo sostanzialmente tanto opposizione recuperatoria, deducendo la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva, tanto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che, anche ove gli avvisi di addebito fossero stati debitamente notificati, sarebbe in ogni caso maturata la prescrizione successiva delle pretese creditorie dagli stessi portate, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e la notifica della comunicazione medesima.
La diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consiste nel fatto che ciascuna è retta da un distinto interesse ad agire, ammettendo espressamente la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass., n. 29294/2019; n.
31282/2019); in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorrente in opposizione eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica della comunicazione preventiva nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica degli avvisi di addebito, debbono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
3. Orbene, in primo luogo, è necessario appurare l'effettiva notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva contestata nel presente giudizio.
Tutti gli avvisi di addebito risultano ritualmente notificati, essendo stati prodotti in giudizio i relativi avvisi di ricevimento.
Detti atti sono stati notificati presso l'indirizzo del ricorrente, circostanza mai contestata, mediante la procedura di “invio diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73.
Tale procedura, per costante giurisprudenza, è pienamente legittima.
È espressamente previsto dall'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73 che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n.
890 del 1982, poiché si è ritenuto che tale forma “semplificata” di notificazione è pienamente giustificata, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza
175/18, dalla considerazione della funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (si vedano sul punto Cass.
12470/2020; Cass. 28872/2018).
La notifica in tal caso si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, né tantomeno essendo necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario (cfr. Cass.
12470/2020; Cass. 4160/22).
Con orientamento cui si intende aderire, difatti, la Suprema Corte ha chiarito: “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n.
602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui
l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass.
n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)” (Cass. 4556/2020).
In ragione dei principi esposti, deve ritenersi dunque che tutti gli avvisi di addebito oggetto di giudizio sono stati ritualmente notificati mediante consegna a mani della parte ricorrente.
In particolare, dalla lettura degli avvisi di ricevimento in atti, emerge piena prova che l'avviso di addebito n. 39420130003915702000 è stato notificato in data 10.2.2014,
l'avviso di addebito n. 39420140001393660000 è stato notificato in data 11.6.2014,
l'avviso di addebito n. 39420160001545456000 è stato notificato in data 13.5.2016,
l'avviso di addebito n. 39420160004057567000 è stato notificato in data 21.11.2016
e l'avviso di addebito n. 39420170002627673000 è stato notificato in data
11.10.2017.
4. Appare dunque necessario accertare se, come dedotto dalla parte ricorrente, le pretese creditorie si siano prescritte in data successiva alla notifica dei citati avvisi di addebito e in data antecedente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio. Si evidenzia preliminarmente che il termine prescrizionale è quinquennale, come chiarito dalla Corte di Cassazione con orientamento cui si intende aderire: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr. Cass. SS. UU.
23397/16).
Ai fini della prescrizione è necessario, tuttavia, considerare i periodi di sospensione che sono stati previsti dalla normativa emergenziale nel periodo della pandemia da
COVID-19.
In particolare, si osserva che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma
2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al
30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati dunque previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Orbene, con riferimento a ognuno degli avvisi di addebito prodotti è stata dedotta la notifica nei confronti del ricorrente di plurimi atti interruttivi.
Le pretese creditorie portate dall'AVA n. 39420130003915702000, si rammenta notificato in data 10.2.2014, non risultano prescritte atteso che vi è prova in atti che in data 24.1.2019, ossia prima del decorso del quinquennio, è stato regolarmente notificato, a mezzo di messo notificatore, a mani proprie del ricorrente l'avviso di intimazione n. 09420189009792202000, con il quale veniva intimato il pagamento, tra gli altri, proprio dell'avviso citato. Ne consegue che, a fronte della notifica di tale atto interruttivo, nessuna prescrizione può essere maturata in data antecedente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, perfezionatasi il
9.11.2022. Nessuna prescrizione è maturata con riferimento alle pretese creditorie portate dall'AVA n. 39420160001545456000, notificato in data 13.5.2016. Rispetto a tale atto è sufficiente evidenziare che vi è prova in atti della regolare notifica nei confronti del ricorrente di due atti interruttivi: il preavviso di fermo n. 09480201600015316000 in data 22.10.2016 e l'avviso di intimazione n. 09420229005416169000 in data
22.8.2022.
La prima notifica risulta ritualmente eseguita ai sensi dell'art. 26, c. 2, DPR
602/1973, nella versione ratione temporis vigente che testualmente prevedeva: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica
l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.
Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all all'indirizzo di posta Controparte_5 elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”.
In particolare, è stata difatti prodotta in atti la comunicazione con cui l'ente concessionario dà atto: a) di non aver rinvenuto in data 14.9.2016 alcun valido indirizzo PEC intestato al ricorrente;
b) di aver provveduto, ai sensi dell'articolo sopra citato, a depositare telematicamente l'atto da notificarsi presso gli uffici della
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Reggio di Calabria, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima;
c) di aver proceduto all'invio della comunicazione al ricorrente medesimo. Risulta difatti prodotto in atti l'avviso di ricevimento che attesta che la raccomandata n. 67218498021-6 è stata consegnata a mani proprie del ricorrente in data 19.10.2016.
Risulta allo stesso modo ritualmente notificato il secondo atto interruttivo, nello specifico l'avviso di intimazione 09420229005416169000, in data 22.8.2022. È priva di pregio l'eccezione al riguardo sollevata dal ricorrente, secondo cui la notifica non sarebbe valida in quanto l'atto è stato consegnato nelle mani della madre, da considerarsi persona incapace in quanto affetta da sindrome di Wernicke.
Sul punto si evidenzia che non è stato neanche dedotto da parte del ricorrente che la madre si trovasse in uno stato di incapacità legale. Né tantomeno dalla mera lettura della consulenza depositata in atti, nella quale vengono genericamente indicati non meglio specificati “esiti di encefalopatia di Wernicke” “disturbi neuro/psichici” e
“confusione mentale”, possono trarsi specifiche conclusioni in merito all'effettiva insussistenza di capacità a ricevere la raccomandata in capo a . Parte_2
Al riguardo, d'altronde si intende aderire all'orientamento della Corte di Cassazione, che ha evidenziato che “sulla validità della notificazione di un atto (nella specie ingiunzione fiscale), mediante consegna di copia a mani di familiare capace ... non incide la circostanza che il destinatario dell'atto medesimo si trovi in situazione di incapacità naturale” (Cass. n. 352/1979) e che “in materia di notificazioni, il limite di validità ... va individuato nella palese incapacità dell' “accipiens” (legalmente equiparata all'immaturità di un minore di 14 anni), dovendosi escludere che l'ufficiale giudiziario sia tenuto a compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità di quest'ultimo, potendosi limitare ad un esame superficiale. Né assume rilievo, quale causa di nullità della predetta notificazione, la prova della mera incapacità naturale, temporanea, del consegnatario” (Cass. n.
5669/2014).
Da ultimo, è necessario osservare che a fronte della notifica del primo atto interruttivo (19.10.2016) non risulta maturata la prescrizione della pretesa creditoria alla data di notificazione del secondo atto (22.8.2022) in quanto, prendendo in considerazione i periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, di cui si è detto sopra, il termine prescrizionale sarebbe spirato solo in data 26.8.2022.
Analoghe considerazioni valgono per gli AVA nn. 39420160004057567000, notificato il 21.11.2016, e 39420170002627673000, notificato l'11.10.2017.
Con riferimento ad entrambi gli AVA è sufficiente evidenziare che il termine di prescrizione è stato utilmente interrotto anche in questo caso dall'avviso di intimazione n. 09420229005416169000, come visto regolarmente notificato in data
22.8.2022, e quindi nell'arco del quinquennio, considerando i periodi di sospensione per il COVID-19.
Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato con riferimento agli AVA nn.
39420130003915702000, 39420160001545456000, 39420160004057567000 e
39420170002627673000.
Al contrario, si ritiene che sia maturata la prescrizione con riferimento ai crediti portati dall'AVA n. 39420140001393660000, notificato l'11.6.2014.
Con riferimento a tale atto, difatti, vi è prova in atti della regolare notifica a mani del ricorrente, a mezzo di messo notificatore, del preavviso di fermo n.
09480201400012317000, in data 4.7.2015. Ciononostante, il secondo atto interruttivo, ossia l'avviso di intimazione n. 09420219001683957000, risulta essere stato notificato solo in data 30.11.2021, ossia tardivamente, atteso che il termine di prescrizione, pur considerando il primo periodo di sospensione per il COVID-19, è irrimediabilmente maturato in data 10.11.2020.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento parziale del ricorso, devono dichiararsi senz'altro prescritte le pretese creditorie portate dall'AVA n.
39420140001393660000.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra la parte ricorrente e l' , in considerazione della pronuncia solo in rito e della controvertibilità delle CP_4
questioni giuridiche trattate.
Con riferimento all , le spese di lite vengono integralmente compensate in CP_1
considerazione della reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell , in persona del legale CP_4
rappresentante p.t., e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti;
- in accoglimento parziale del ricorso dichiara prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n. 39420140001393660000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, CP_1
del concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore.
Locri, 11/09/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4189/2022
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliato in Locri, Parte_1 C.F._1
alla Via Tevere n. 36, presso lo studio dell'Avv. VASTA ATTILIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti RAFFANTI ILARIA e ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale di Reggio Calabria, alla Via Possidonea n. 22; CP_1
nonché contro
), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RANDAZZO MARILENA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ficarra, alla Via Logge n. 46/D; resistente
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476202200001455000 emessa dall e Controparte_3
notificatagli in data 9.11.2022, contenente l'invito al pagamento, entro 30 giorni, della complessiva somma di € 62.370,37, riferita a molteplici crediti, di diversa natura, dettagliatamente elencati nell'atto impugnato.
Precisava che il presente giudizio è circoscritto alla sola parte riguardante i crediti legati a pretese di natura contributiva e nello specifico ai seguenti atti: - avviso di addebito n. 39420130003915702000, asseritamente notificato in data 10.2.2014, per la complessiva somma di € 4.162,08, - avviso di addebito n.
39420140001393660000, asseritamente notificato in data 11.6.2014, per la complessiva somma di € 2.396,16, - avviso di addebito n. 39420160001545456000, asseritamente notificato in data 13.5.2016, per la complessiva somma di € 2.586,54, - avviso di addebito n. 39420160004057567000, asseritamente notificato in data
21.11.2016, per la complessiva somma di € 2.522,59, - avviso di addebito n.
39420170002627673000, asseritamente notificato in data 11.10.2017, per la complessiva somma di € 4.946,32.
In particolare, eccepiva la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie portate dagli atti su richiamati, che sarebbe maturata in data successiva all'eventuale notifica degli avvisi di addebito, in mancanza di atti interruttivi antecedenti alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 9.11.2022.
Per tali motivi concludeva chiedendo “In via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso di iscrizione ipotecaria opposto. Nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001455000 relativamente ai contributi I.V.S. per gli anni dal 2011 al 2016, annullando per quanto di ragione
l'atto impugnato”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì , eccependo preliminarmente il Controparte_3
difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall In particolare, come si esporrà meglio in seguito, il presente CP_4
giudizio è stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, circostanza da cui consegue la sola legittimazione dell'ente impositore, in quanto titolare di siffatta pretesa.
Sul punto, si ritiene di poter estendere analogicamente alla presente fattispecie le argomentazioni espresse dalla Corte di Cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr.
Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente si è limitata ad eccepire la prescrizione delle pretese creditorie azionate, in quanto maturata nel periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito, circostanza che non coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario. Nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”, e che l'omissione della notifica della cartella di pagamento (o, evidentemente, di un successivo atto interruttivo) di per sé “assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumo rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Evidenzia difatti lo scrivente che, come anche chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, tanto il fermo amministrativo quanto l'ipoteca esattoriale non sono atti dell'espropriazione forzata, ma rientrano in una procedura a questa alternativa, trattandosi di misure puramente afflittive volte ad indurre il debitore all'adempimento. Logico corollario della esclusione della natura di atti dell'esecuzione della iscrizione di ipoteca è che il giudizio di impugnazione della stessa si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive. Per tali motivi, l'azione giudiziaria volta a contestare l'iscrizione ipotecaria costituisce un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito (si veda da ultimo Cass. 10272/21).
Su tali presupposti, si ritiene dunque evidente che, con riferimento all'azione di accertamento negativo dei crediti portati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, non possa che sussistere la sola legittimazione passiva dell'ente impositore.
Per tali motivi il ricorso proposto nei confronti dell deve essere dichiarato CP_4
inammissibile.
2. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito esposti. In primo luogo, si evidenzia che il destinatario di un preavviso di iscrizione ipotecaria può attivare diversi rimedi al fine di contestare l'esistenza del credito o del titolo esecutivo.
Può, in primo luogo, agire in via ordinaria per l'accertamento negativo della pretesa.
Può, in un'alternativa evidentemente anche contestuale, agire attraverso il recupero della opposizione al pregresso atto impositivo in tesi attorea mai notificatogli, o irritualmente notificatogli, allegando di averne appreso l'esistenza solo a seguito della conoscenza legale del preavviso di misura coercitiva, evocando, in questo caso, la sua possibilità di esercitare il diritto di difesa nel merito, e quindi di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, solo da quel momento.
Può, infine, agire con la opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove intenda denunciare fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Dette opzioni restano attratte dal -più- generale principio di diritto in ragione del quale tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa o invalida notifica degli atti presupposti, devono essere dedotti -attraverso l'impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della pretesa- mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita, per questo motivo, “recuperatoria” (si vedano al riguardo i principi espressi da Cass.
20489/2018, Cass. SS.UU. 19667/2014, Cass. SS.UU. ord. 15354/2015, Cass.
SS.UU. 22080/2017).
Da ultimo, ritiene lo scrivente che, anche in ipotesi di intervenuta notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, possa trovare applicazione il principio secondo cui “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi
l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere
l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo sostanzialmente tanto opposizione recuperatoria, deducendo la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva, tanto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che, anche ove gli avvisi di addebito fossero stati debitamente notificati, sarebbe in ogni caso maturata la prescrizione successiva delle pretese creditorie dagli stessi portate, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e la notifica della comunicazione medesima.
La diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consiste nel fatto che ciascuna è retta da un distinto interesse ad agire, ammettendo espressamente la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass., n. 29294/2019; n.
31282/2019); in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorrente in opposizione eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica della comunicazione preventiva nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica degli avvisi di addebito, debbono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
3. Orbene, in primo luogo, è necessario appurare l'effettiva notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva contestata nel presente giudizio.
Tutti gli avvisi di addebito risultano ritualmente notificati, essendo stati prodotti in giudizio i relativi avvisi di ricevimento.
Detti atti sono stati notificati presso l'indirizzo del ricorrente, circostanza mai contestata, mediante la procedura di “invio diretto” di raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73.
Tale procedura, per costante giurisprudenza, è pienamente legittima.
È espressamente previsto dall'art. 26, c. 1, D.P.R. 602/73 che in tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n.
890 del 1982, poiché si è ritenuto che tale forma “semplificata” di notificazione è pienamente giustificata, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza
175/18, dalla considerazione della funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (si vedano sul punto Cass.
12470/2020; Cass. 28872/2018).
La notifica in tal caso si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, né tantomeno essendo necessario l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario (cfr. Cass.
12470/2020; Cass. 4160/22).
Con orientamento cui si intende aderire, difatti, la Suprema Corte ha chiarito: “la cartella esattoriale può' essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n.
602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità' della persona cui
l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché´ la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass.
n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)” (Cass. 4556/2020).
In ragione dei principi esposti, deve ritenersi dunque che tutti gli avvisi di addebito oggetto di giudizio sono stati ritualmente notificati mediante consegna a mani della parte ricorrente.
In particolare, dalla lettura degli avvisi di ricevimento in atti, emerge piena prova che l'avviso di addebito n. 39420130003915702000 è stato notificato in data 10.2.2014,
l'avviso di addebito n. 39420140001393660000 è stato notificato in data 11.6.2014,
l'avviso di addebito n. 39420160001545456000 è stato notificato in data 13.5.2016,
l'avviso di addebito n. 39420160004057567000 è stato notificato in data 21.11.2016
e l'avviso di addebito n. 39420170002627673000 è stato notificato in data
11.10.2017.
4. Appare dunque necessario accertare se, come dedotto dalla parte ricorrente, le pretese creditorie si siano prescritte in data successiva alla notifica dei citati avvisi di addebito e in data antecedente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio. Si evidenzia preliminarmente che il termine prescrizionale è quinquennale, come chiarito dalla Corte di Cassazione con orientamento cui si intende aderire: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr. Cass. SS. UU.
23397/16).
Ai fini della prescrizione è necessario, tuttavia, considerare i periodi di sospensione che sono stati previsti dalla normativa emergenziale nel periodo della pandemia da
COVID-19.
In particolare, si osserva che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma
2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al
30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati dunque previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Orbene, con riferimento a ognuno degli avvisi di addebito prodotti è stata dedotta la notifica nei confronti del ricorrente di plurimi atti interruttivi.
Le pretese creditorie portate dall'AVA n. 39420130003915702000, si rammenta notificato in data 10.2.2014, non risultano prescritte atteso che vi è prova in atti che in data 24.1.2019, ossia prima del decorso del quinquennio, è stato regolarmente notificato, a mezzo di messo notificatore, a mani proprie del ricorrente l'avviso di intimazione n. 09420189009792202000, con il quale veniva intimato il pagamento, tra gli altri, proprio dell'avviso citato. Ne consegue che, a fronte della notifica di tale atto interruttivo, nessuna prescrizione può essere maturata in data antecedente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, perfezionatasi il
9.11.2022. Nessuna prescrizione è maturata con riferimento alle pretese creditorie portate dall'AVA n. 39420160001545456000, notificato in data 13.5.2016. Rispetto a tale atto è sufficiente evidenziare che vi è prova in atti della regolare notifica nei confronti del ricorrente di due atti interruttivi: il preavviso di fermo n. 09480201600015316000 in data 22.10.2016 e l'avviso di intimazione n. 09420229005416169000 in data
22.8.2022.
La prima notifica risulta ritualmente eseguita ai sensi dell'art. 26, c. 2, DPR
602/1973, nella versione ratione temporis vigente che testualmente prevedeva: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica
l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.
Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all all'indirizzo di posta Controparte_5 elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”.
In particolare, è stata difatti prodotta in atti la comunicazione con cui l'ente concessionario dà atto: a) di non aver rinvenuto in data 14.9.2016 alcun valido indirizzo PEC intestato al ricorrente;
b) di aver provveduto, ai sensi dell'articolo sopra citato, a depositare telematicamente l'atto da notificarsi presso gli uffici della
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Reggio di Calabria, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima;
c) di aver proceduto all'invio della comunicazione al ricorrente medesimo. Risulta difatti prodotto in atti l'avviso di ricevimento che attesta che la raccomandata n. 67218498021-6 è stata consegnata a mani proprie del ricorrente in data 19.10.2016.
Risulta allo stesso modo ritualmente notificato il secondo atto interruttivo, nello specifico l'avviso di intimazione 09420229005416169000, in data 22.8.2022. È priva di pregio l'eccezione al riguardo sollevata dal ricorrente, secondo cui la notifica non sarebbe valida in quanto l'atto è stato consegnato nelle mani della madre, da considerarsi persona incapace in quanto affetta da sindrome di Wernicke.
Sul punto si evidenzia che non è stato neanche dedotto da parte del ricorrente che la madre si trovasse in uno stato di incapacità legale. Né tantomeno dalla mera lettura della consulenza depositata in atti, nella quale vengono genericamente indicati non meglio specificati “esiti di encefalopatia di Wernicke” “disturbi neuro/psichici” e
“confusione mentale”, possono trarsi specifiche conclusioni in merito all'effettiva insussistenza di capacità a ricevere la raccomandata in capo a . Parte_2
Al riguardo, d'altronde si intende aderire all'orientamento della Corte di Cassazione, che ha evidenziato che “sulla validità della notificazione di un atto (nella specie ingiunzione fiscale), mediante consegna di copia a mani di familiare capace ... non incide la circostanza che il destinatario dell'atto medesimo si trovi in situazione di incapacità naturale” (Cass. n. 352/1979) e che “in materia di notificazioni, il limite di validità ... va individuato nella palese incapacità dell' “accipiens” (legalmente equiparata all'immaturità di un minore di 14 anni), dovendosi escludere che l'ufficiale giudiziario sia tenuto a compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità di quest'ultimo, potendosi limitare ad un esame superficiale. Né assume rilievo, quale causa di nullità della predetta notificazione, la prova della mera incapacità naturale, temporanea, del consegnatario” (Cass. n.
5669/2014).
Da ultimo, è necessario osservare che a fronte della notifica del primo atto interruttivo (19.10.2016) non risulta maturata la prescrizione della pretesa creditoria alla data di notificazione del secondo atto (22.8.2022) in quanto, prendendo in considerazione i periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale, di cui si è detto sopra, il termine prescrizionale sarebbe spirato solo in data 26.8.2022.
Analoghe considerazioni valgono per gli AVA nn. 39420160004057567000, notificato il 21.11.2016, e 39420170002627673000, notificato l'11.10.2017.
Con riferimento ad entrambi gli AVA è sufficiente evidenziare che il termine di prescrizione è stato utilmente interrotto anche in questo caso dall'avviso di intimazione n. 09420229005416169000, come visto regolarmente notificato in data
22.8.2022, e quindi nell'arco del quinquennio, considerando i periodi di sospensione per il COVID-19.
Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato con riferimento agli AVA nn.
39420130003915702000, 39420160001545456000, 39420160004057567000 e
39420170002627673000.
Al contrario, si ritiene che sia maturata la prescrizione con riferimento ai crediti portati dall'AVA n. 39420140001393660000, notificato l'11.6.2014.
Con riferimento a tale atto, difatti, vi è prova in atti della regolare notifica a mani del ricorrente, a mezzo di messo notificatore, del preavviso di fermo n.
09480201400012317000, in data 4.7.2015. Ciononostante, il secondo atto interruttivo, ossia l'avviso di intimazione n. 09420219001683957000, risulta essere stato notificato solo in data 30.11.2021, ossia tardivamente, atteso che il termine di prescrizione, pur considerando il primo periodo di sospensione per il COVID-19, è irrimediabilmente maturato in data 10.11.2020.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento parziale del ricorso, devono dichiararsi senz'altro prescritte le pretese creditorie portate dall'AVA n.
39420140001393660000.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra la parte ricorrente e l' , in considerazione della pronuncia solo in rito e della controvertibilità delle CP_4
questioni giuridiche trattate.
Con riferimento all , le spese di lite vengono integralmente compensate in CP_1
considerazione della reciproca soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell , in persona del legale CP_4
rappresentante p.t., e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti;
- in accoglimento parziale del ricorso dichiara prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n. 39420140001393660000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, CP_1
del concessionario della riscossione di riscuotere tali somme;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore.
Locri, 11/09/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi