Sentenza 26 novembre 2021
Massime • 1
In tema di indebito utilizzo di contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, la prova del reato di peculato non può desumersi dalla mera irregolare tenuta della documentazione contabile, essendo necessario l'accertamento dell'illecita appropriazione delle somme, pur potendo l'assoluta inadeguatezza giustificativa del supporto contabile acquisire una valenza altamente significativa dell'utilizzo indebito del denaro, per l'impossibilità di collegare lo stesso alle funzioni istituzionali del gruppo.
Commentari • 2
- 1. Art. 314 c.p. Peculatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Peculato: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 314 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2021, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2021 |
Testo completo
SD 03664-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1593 Giorgio Fidelbo - Presidente - UP26/11/2021 Benedetto Paternò Raddusa -Relatore- Pietro Silvestri Fabrizio D'Arcangelo Debora Trepiccione R.G.N. 26569/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI VA, nato a [...] l'[...] avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso dell'11 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore della parte civile Regione Molise, avvocato De Rubertis, che ha chiesto la conferma della decisione impugnata depositando nota spese;
sentito l'avvocato Rivellino per il ricorrente, che ha concluso come da ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale locale, ha ridotto la pena irrogata a VA CI, ritenuto responsabile di più fatti di peculato avvinti dalla continuazione commessi tra il 2007 e il 2009. Tanto perchè, nella sua qualità di consigliere regionale della Regione Molise e in particolare di capogruppo del gruppo politico "progetto Molise", si sarebbe appropriato di parte delle somme ricevute a titolo di contributo, destinate ai gruppi consiliari ai sensi dell'art. 3 della legge della regione Molise n. 20 del 1991. Con la detta sentenza la Corte del merito ha anche confermato le statuizioni risarcitorie, da liquidare in separata sede, in favore della parte civile costituita Regione Molise.
2.Impugna l'imputato, tramite il difensore di fiducia, e lamenta: vizio di motivazione e violazione di legge riferita agli artt. 314 cod. pen. e 7 Par. 1 CEDU relativamente al profilo inerente l'individuazione e l'interpretazione della norma integratrice del precetto penale posta a fondamento della ritenuta configurabilità delle condotte di peculato ascritte al ricorrente (in particolare, l'art. 4 della legge regionale n. 20 del 1991) che non consentiva, all'epoca dei fatti, l'esatta individuazione del concetto di spese di rappresentanza ritenute compatibili con l'utilizzazione dei fondi messi a disposizione dei gruppi consiliari ( ai sensi dell'art. 3 della stessa legge regionale), atteso che non erano previsti specifici vincoli di destinazione quanto ai relativi impegni di spesa, così da inficiare il criterio di prevedibilità della norma che di matrice sanzionatoria imposto imprescindibilmente dalla norma convenzionale;
vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 24 e 27 Cost., 314 cod. pen e 326 e 358 cod. proc. pen. per aver ritenuto la responsabilità f del ricorrente invertendo l'onere della prova in relazione al presupposto tipico della condotta di peculato e segnatamente ritenendo comprovata la reale attività appropriativa delle condotte allo stesso ascritte in riferimento alla ritenuta non inerenza delle spese sostenute alle ragioni di funzionamento del gruppo consiliare del MU solo in considerazione della rilevata inadeguatezza giustificativa delle pezze documentali allegate a sostegno dei relativi esborsi rendicontati e malgrado le prove offerte dalla difesa a sostegno della utilizzazione dei fondi in questione all'attività politica del gruppo;
vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 42, 43 e 314 cod. pen. per aver ritenuto il dolo senza argomentare sul punto e trascurando i rilievi difensivi di parte ricorrente quanto alla possibilità che nella specie le condotte materiali realizzate fossero state frutto di un errore scusabile sulla natura delle spese compatibili con le ragioni fondanti l'erogazione dei contributi utilizzati;
vizio di motivazione e violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. perchè il capo di imputazione non descriveva il ricorrente come capogruppo ma quale mero componente del relativo gruppo consiliare con conseguente lesione delle prerogative difensive dell'imputato la cui difesa aveva peraltro sollecitato la 2 riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 bis cod. proc. pen., aspetti tutti affrontati e superati dalla Corte del merito con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica;
- violazione dell'art. 157 cod. pen. per non aver dichiarato prescritti i fatti realizzati nel 2007. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita l'accoglimento per le ragioni di seguito descritte.
2. Il primo motivo di ricorso, all'evidenza, non coglie nel segno, sia per ragioni di ordine sistematico, sia per la puntualità delle indicazioni argomentative espresse dalla decisione impugnata rese alla luce del tenore della normativa di riferimento dettata dalla Regione Molise e vigente già all'epoca dei fatti.
2.1. Sul piano sistematico, l'assunto difensivo (in forza del quale la normativa regionale vigente al momento dei fatti non prevedeva vincoli di destinazione e conseguenti oneri giustificativi quanto alla spesa inerente i contributi garantiti ai singoli gruppi consiliari) è immediatamente smentito dall'insieme di principi dettati dalla Carta costituzionale in materia di spesa pubblica. Come già messo in evidenza da questa Corte (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine Rv. 279418) alla luce delle indicazioni rassegnate dalla Corte Costituzionale sul tema, l'insieme dei principi dettati dalla Costituzione nella materia in questione (artt. 3, 81, 97, 100 e 103) consente di ritenere immanente al sistema un generale, intrinseco, ineliminabile dovere di giustificazione della spesa secondo le precipue finalità 夕 istituzionali, anche in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso. A prescindere dalle indicazioni sempre più dettagliate in tal senso offerte dalla evoluzione assunta nel tempo dalla normativa statale e regionale sul tema, i gruppi consiliari non potevano che ritenersi tenuti a dare comunque conto delle modalità di impiego del denaro pubblico ricevuto per garantirne l'azione e il funzionamento, in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi stessi;
dovere che non costituiva altro che implicita espressione dell'onere di rendicontazione regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale (Corte cost., n. 39 del 2014).
2.2. A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto indicato dalla difesa, la stessa normativa regionale (segnatamente il testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari previsto dalla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20), già all'epoca delle vicende a giudizio, conteneva precise indicazioni utili a mettere in evidenza la manifesta infondatezza della doglianza in esame. 3 Va infatti ribadito, in linea con la ricostruzione operata dalla Corte del merito, che la citata disciplina regionale, per i contributi destinati ai gruppi consiliari ( previsti dall'art. 3) lasciava alla discrezionalità dei soggetti legittimati alla spesa la scelta sul come impegnare i fondi in tal senso erogati (secondo il primo comma dell'art. 4 i contributi di cui all'articolo 3 venivano erogati "in rate quadrimestrali anticipate" e erano "spendibili senza vincoli di destinazione"). Discrezionalità di spesa che tuttavia andava letta alla luce dell'imprescindibile riferimento alla causale di fondo, quella del funzionamento dei gruppi consiliari, espressamente sancita dalla medesima disposizione (il citato art. 3) che ne legittimava l'erogazione, tale da imporre il rispetto di oneri giustificativi vieppiù confermati dall'obbligo di rendicontazione in tal senso gravante sul Presidente di ciascun gruppo: ai sensi del comma 3 dell'allora vigente art. 4 della citata legge regionale ( e non dell'art. 8 siccome successivamente novellato, richiamato per errore dalla Corte del merito), entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei gruppi consiliari erano infatti tenuti a presentare "all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un rendiconto articolato circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente" che, se non utilizzati, andavano restituiti;
documento questo che, "approvato dall'Ufficio di Presidenza" finiva per confluire nella rendicontazione generale della Regione ai sensi dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, e che al contempo costituiva condizione per la continuativa erogazione dei relativi contributi, i quali, in mancanza del rendiconto, andavano sospesi (comma 4 del citato art. 4).
2.3. Incontroversa la qualifica pubblicistica da ascrivere ai gruppi consiliari ( in quanto organi strumentali al funzionamento dell'assemblea regionale e non appendici dei partiti politici a cui appartengono i singoli consiglieri) secondo un canone valutativo, che il ricorso neppure contrasta, costantemente ribadito da questa Corte, ne deriva che al Presidente del gruppo, nella veste di pubblico ufficiale, la stessa disciplina regionale finiva per ascrivere una funzione di vigilanza, che trovava la sua ragione nel vincolo di destinazione pubblica del denaro e nel dovere di predisporre la nota riepilogativa di fine anno, da comporre in modo articolato e dunque declinando le diverse causali di spesa per forza di cose ricavabili dai giustificativi allegati dai singoli soggetti componenti il gruppo. Le spese affrontate dai consiglieri potevano, dunque, essere imputate al fondo per il funzionamento dei gruppi solo se connesse alle funzioni istituzionali e alle iniziative in senso lato politiche dei medesimi gruppi, attingendo ai fondi pubblici in modo conforme alle iniziative individuate dal gruppo per le finalità riferibili allo stesso (Sez. 6, n. 1561 del 01/09/2018, dep. 2019, Fiorito, Rv. 274940; Sez. 6, n. 14580 del 02/02/2017, Narduzzi, Rv. 269536; Sez. 6, n. 49976 del 03/12/2012, Fiorito, Rv. 254033).
2.4.Da qui l'evidente inconferenza della tesi difensiva in forza della quale il dato normativo di riferimento nel caso non avrebbe reso prevedibili le conseguenze sanzionatorie derivanti dal mancato rispetto della relativa disciplina, non potendosi in alcun modo dubitare dell'onere, per il singolo soggetto legittimato a impegnare i detti contributi, di piegarne imprescindibilmente l'utilizzo alle ragioni di funzionamento del gruppo consiliare di appartenenza secondo un concetto di inerenza inequivocabilmente ricavabile non solo dalle regole di sistema relative alla spesa pubblica ma anche espressamente confermato dalla specifica normativa regionale di riferimento.
3. Il tema posto dal secondo motivo di ricorso impone una risposta più articolata. Coerentemente la difesa rivendica una corretta applicazione della regola afferente la ripartizione del relativo onere probatorio da rendere alla luce delle più recenti indicazioni di principio offerte da questa Corte nella materia che occupa;
indicazioni, condivise dal Collegio, in forza delle quali la prova della non inerenza delle spese affrontate alle finalità istituzionali che giustificano il rimborso (qui per il tramite dei contributi anticipati al gruppo consiliare e poi impiegati dal ricorrente), dando corpo alla condotta appropriativa posta al centro della ipotesi di reato contestata, grava sulla parte pubblica e non può essere tratta unicamente dalla insufficienza della giustificazione contabile allegata dall'imputato.
3.1.Si è infatti puntualmente segnalato che il reato di peculato consiste nella appropriazione del denaro di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per motivi di ufficio e non nella irregolarità della tenuta della documentazione contabile inerente alla gestione dello stesso. Quest'ultima circostanza può certamente essere un sintomo della condotta di appropriazione, ma non potrà costituire prova incontrovertibile della appropriazione né, tantomeno, costituirà l'appropriazione in sé. E' erroneo quindi ritenere appagante per la condanna il semplice dato della insufficiente giustificazione offerta dalla documentazione contabile: la incompletezza o la inadeguatezza della rendicontazione delle spese operate dal pubblico ufficiale potrebbero servire a ritenere configurabile una responsabilità di natura amministrativa e contabile del pubblico ufficiale, ma non possono valere, da sole, ad integrare una responsabilità penale dell'agente per peculato, che necessita della prova della concreta appropriazione del denaro, cioè della sua destinazione a finalità privatistiche (oltre alla già citata sentenza n. 16765 del 18/11/2019 si vedano anche: Sez. 6, n. 29887 del 27/03/2019, Martorano, Rv. 277408; Sez. 6, Sentenza n. 21166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067).
3.2.Va tuttavia precisato che in determinate situazioni, l'inadeguatezza contabile giustificativa delle spese portate a rimborso può contribuire, in modo 5 indiretto ma dirimente, alla formazione del substrato probatorio utile a sostenere il giudizio di responsabilità. Si tratta di situazioni, che la giurisprudenza della Corte definisce " altamente significative", rispetto alle quali la genericità dei giustificativi di spesa assume una pregnante valenza probatoria perché manca in radice la possibilità di collegare l'impiego del denaro alle funzioni istituzionali del gruppo anche attraverso la sistematica elusione delle regole disciplinanti le modalità di adempimento dell'obbligo di rendicontazione di caso in caso riscontrate ( in termini, Sez. 6, Sentenza n. 11001 del 15/11/2019, dep. 2020, Valenti, Rv. 278809 che a sua volta richiama la già citata sentenza n. 21166 del 09/04/2019, Rv. 276067).
3.3. Nel caso, la lettura delle complessive emergenze in fatto messe in risalto dalla sentenza impugnata, che il ricorso non contrasta se non in modo generico e apodittico, porta a ritenere che nella sostanza sia stata fatta una applicazione corretta di tali indicazioni interpretative.
3.4.Le indicazioni ricavabili dalla sentenza impugnata consentono infatti di distinguere le spese affrontate dal ricorrente lungo il periodo di tempo coperto dalla contestazione e considerate nell'ottica che qui interessa dai giudici del merito schematizzandone il portato in tre diversi gruppi.
3.4.1. Ve ne sono alcune, puntualmete giustificate ma solo apparentemente coerenti al funzionamento del gruppo, in relazione alle quali il relativo problema valutativo deve ritenersi insussistente. Si tratta, più precisamente, di erogazioni giustificate facendo riferimento a una serie di liberalità ( talune sponsorizzazioni in favore di associazioni sportive o culturali, alcune donazioni in favore di alcune parrocchie, il costo affrontato per l'acquisto di 93 kg di carne per festeggiare l'elezione della nuova amministrazione comunale prescindendo anche dalla stessa collocazione politica dei relativi partecipanti) rispetto alle quali le acquisizioni istruttorie, filtrate dai rilievi difensivi, hanno consentito di comprovare che le stesse, al più, si riferivano, a tutto voler concedere, alla cura e all'incremento del consenso politico e delle relazioni personali sul territorio riferibili unicamente all'imputato, risultando dunque del tutto scisse dalle finalità istituzionali inerenti il funzionamento del gruppo consiliare di appartenenza del ricorrente. Rispetto alle ragloni di siffatti impegni di spesa, dunque, non sembra revocabile in dubbio la responsabilità dell'imputato.
3.4.2. Parimenti è a dirsi avuto riguardo ad altre spese che, già fermandosi alla causale accertata, riguardano beni o iniziative all'evidenza poco compatibili con la relativa finalità istituzionale (si tratta di spese per l'acquisto di alimenti, accessori, piante, fiori, alcune realizzate a suffragio di defunti). A monte ne emerge inequivoca l'eccentricità rispetto alla relativa inerenza giustificativa. 6 3.4.3. Infine, la lettura della decisione impugnata dà conto di un consistente numero di spese generali (la gran parte inerenti a consumazioni anche per più persone presso bar e ristoranti ma anche a costi non altrimenti dettagliati di telefonia) potenzialmente compatibili con l'attività del gruppo (in particolare, le prime, con spese di "rappresentanza" correlate all'attività del gruppo). Sotto quest'ultimo versante, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa, la responsabilità dell'imputato non trova una giustificazione aprioristica nella mera insufficienza del supporto contabile allegato ma, a ben vedere, nelle connotazioni specifiche di siffatta incompletezza, colorata in termini di assoluta inadeguatezza giustificativa. I relativi impegni di spesa, infatti, per quanto rimarcato dai giudici del merito, recavano alcuna indicazione causale quanto all'occasione che ebbe a non giustificarli, a volte non emergendo neppure la stessa identità del soggetto che aveva proceduto alla spesa o degli ospiti cui la stessa andava riferita, per lo più risolvendosi in ricevute e scontrini anonimi, all'evidenza privi di ogni rilevanza giustificativa vieppiù considerando il precipitato documentale che tali pezze di appoggio avrebbero dovuto assumere rispetto alla predisposizione dell' articolato rendiconto cui era tenuto il Presidente del gruppo consiliare alla luce della disciplina regionale vigente. 夕 Non può dubitarsi, quindi, che, anche con riferimento a tali spese, possa concludersi per la responsabilità dell'imputato, potendo le stesse ricondirsi a quelle situazioni in cui l'inadeguatezza giustificativa finisce per assumere una valenza probatoria" altamente significativa", già stigmatizzata dalla citata giurisprudenza di questa Corte ( richiamata al precedente punto 3.2.). Da qui l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.
4.E' inammissibile il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la responsabilità dell'imputato in punto di dolo. Senza evocare espressamente il disposto di cui all'art 47 cod. pen. la difesa lamenta la pretermissione degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria che, letti compiutamente, avrebbero consentito di affermare che nelle occasioni contestate il MU ebbe ad agire sulla base di un errore 11 scusabile" per aver ritenuto che le spese affrontate, in quanto riconducibili a W eventi o situazioni latu sensu di rilevanza pubblica" potessero essere riconducibili alla categoria delle spese di rappresentanza, pur non essendolo oggettivamente. In disparte ogni valutazione sulla fondatezza in diritto della relativa prospettazione, vi è che la stessa situazione in fatto addotta dal ricorso e assertivamente pretermessa dalla Corte del merito, non solo non trova valide conferme (non essendo in alcun modo legittimata dalle generiche asserzioni di cui si compone il motivo né dalla complessiva lettura della sentenza impugnata) ma 7 appare in radice smentita dalle stesse affermazioni difensive enunziate in via esemplificativa: a fondamento dell'asserito errore sul fatto, nel ricorso, si fa infatti leva su ragioni di spesa quali le liberalità rese a titolo di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive e i costi affrontati per il rinfresco legato alla nuova elezione dell'amministrazione comunale di Toro- immediatamente scisse, per quanto già evidenziato, dalle finalità istituzionali del gruppo di appartenenza, senza che mai potesse sorgere incertezza alcuna sulla non riconducibilità delle stesse alla causale fondante la disponibilità delle relative erogazioni. L'assunto non merita dunque ulteriori approfondimenti.
5.Parimenti infondato e per più concorrenti ragioni è il quinto motivo di ricorso. Lungo l'intera attività dibattimentale la contestazione mossa all'imputato, in linea del resto con il tenore dell'imputazione, ha ruotato intorno alla diretta e immediata disponibilità giuridica, in capo al MU, dei contributi erogati al gruppo di sua appartenenza. E che di tali somme l'imputato aveva la relativa disponibilità in ragione del ruolo rivestito è aspetto che trova conferma nelle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di esame, allorquando ebbe a dichiarare di essere l'unico componente del relativo gruppo di appartenenza ( lo evidenzia la sentenza a pagina 22 senza che nel ricorso si adduca nulla in contrario); e ciò senza che una siffatta emergenza risulti contraddetta, in punto di diritto, dalle ulterori indicazioni in fatto descritte (a pagina 10) dalla decisione impugnata nella parte in cui si da atto dello storno, avvenuto nel corso delle indagini, delle spese riferibili all'attività del consigliere Romagnoli, atteso che contestualmente la Corte del merito ha anche precisato che le stesse furono rendicontate dall'imputato, all'evidenza perché tenutovi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 del 1991 della Regione Molise. In altre parole, sin dall'imputazione al CI è stata contestata la giuridica disponibilità delle somme in contestazione erogate al relativo gruppo consiliare sicchè che tanto sia stato giustificato dalla sua qualità di Consigliere ( come precisato nella rubrica) perchè il gruppo era "monocellare” o si sia verificato perchè lo stesso (anche per un mero periodo di tempo) ebbe ad esserne il Presidente ( a fronte di una composizione più ampia), è aspetto che nel caso non da luogo ad alcuna violazione delle prerogative difensive dell'imputato, elemento imprescindibile per addivenire all'ipotesi della nullità di cui all'art 522 cod. proc. pen. rivendicata dalla difesa. Considerazioni, queste, che, infine, assorbono e rendono parimenti inconferente la doglianza relativa alla mancata qualificazione dei fatti in termini di truffa aggravata ex art 640 cod. pen., ipotesi che, del resto, la difesa non si è 8 curata neppure di argomentare a fronte delle puntuali considerazioni di segno contrario esposte in sentenza, condivisibili senza dare spazio al dubbio.
6. Infine, non coglie nel segno anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si rivendica la mancata dichiarazione, da parte della Corte del merito, della estinzione per prescrizione delle condotte di reato commesse nel 2007, dovendosi ritenere che già solo i rinvii disposti in primo e secondo grado su sollecitazione della difesa (per 24 mesi complessivi) rendevano manifestamente infondato l'assunto difensivo alla luce della pena prevista per l'ipotesi di reato contestata, all'epoca vigente, e del combinato disposto di cui agli artt. 157, 159 e 161 cod. pen.
7.Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e alla rifusione di quelle di rappresentanza e difesa affrontate nel grado dalla parte civile Regione Molise, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile Regione Molise, in persona del Presidente p.t., che liquida in complessivi euro 4000 oltre accessori di legge Così deciso il 26/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Giorgio Fidelbo Bjat Rev DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 1 FEB 2022 IL CANCELLIERE. Patrizia Di Laurenzio