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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/12/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Neri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6431/2024 avente ad oggetto: servitù, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORALLI Parte_1 C.F._1 NC e dell'avv. RIZZI FAUSTA ( ) elettivamente domiciliata presso il C.F._2 difensore avv. CORALLI NC
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NT CP_1 C.F._3 SA e dell'avv. MARTELLI MASSIMO ( , elettivamente C.F._4 domiciliato presso il difensore avv. NT SA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Previo rigetto della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta,
In via principale e nel merito
- Accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio gravante sull'area di proprietà della sig.ra , sita nel Comune di Budrio (BO), via della Morte n. 3, distinta al Catasto Parte_1
Fabbricati del Comune di Budrio Foglio 142, particella 15, sub. 18 e 19 quanto all'area urbana di accesso, per tutti i motivi esposti in atti, sia in fatto che diritto.
- Ordinare a parte convenuta la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà di parte attrice.
- Condannare parte convenuta al risarcimento dei danni, per un importo da liquidarsi in via equitativa.
In via subordinata:
pagina 1 di 4 Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di controparte di costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile, in un'area cortiliva, sia liquidato in favore di parte attrice un importo di indennità comprensivo del concreto pregiudizio che, in questo caso, arrecherebbe al fondo servente con conseguente quantificazione della prevista indennità ex Lege, tenendo anche in debita considerazione l'interclusione volontaria, emergente per tabulas, del fondo di parte convenuta e quantificando un importo non inferiore ad € 10.000,00; oltre alla CP_1 determinazione della ripartizione delle spese di manutenzione della strada (ordinarie e straordinarie) in misura del 50% per ogni parte.
- Rifusione delle spese e compensi professionali, ex Lege.
PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'interclusione del fondo di proprietà della convenuta, distinto al catasto fabbricati del Comune di Budrio al Foglio 142, Mappale 15, Sub. 36 e 38, voglia disporre in favore del medesimo, costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a carico della strada insistente sul sub. 19 e parte del sub. 18 del mappale 15, Foglio 142 del catasto fabbricati del Comune di Budrio in proprietà dell'attrice , determinandosi l'indennizzo Parte_1 nella sola partecipazione alle spese di manutenzione della predetta area o in quella diversa misura/somma ritenuta di giustizia.
Con condanna alla rifusione delle spese di lite, comprensive delle spese di mediazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice proponeva le domande di cui alle conclusioni in epigrafe riportate. Si costituiva la convenuta, che, in via riconvenzionale, proponeva le domande pure in epigrafe riportate. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione delle prove orali di cui al verbale di udienza del 20-2-
2025.
La vicenda può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini: la convenuta è oggi, a seguito della divisione del 6 gennaio 2020, proprietaria esclusiva degli immobili di cui al catasto fabbricati del
Comune di Budrio, foglio 142, particella 15 sub 36 e 38; ella afferma che, essendo il suo fondo intercluso, va disposta in favore del medesimo, la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a carico della strada insistente sul sub. 19 e parte del sub. 18 del mappale 15, Foglio 142 del catasto fabbricati del Comune di Budrio in proprietà dell'attrice . La attrice non contesta Parte_1
pagina 2 di 4 l'attuale situazione di interclusione del fondo della convenuta, ma afferma che tale interclusione sarebbe derivata da un atto volontario della convenuta, cioè dalla divisione del 16.1.2020 con la quale alla era assegnato il terreno sub 38, che ella dichiarava di destinare a pertinenza dell'edificio sub CP_1
36 e alla il sub 37 che ella dichiarava di destinare a pertinenza dell'edificio sub 34. La CP_2 particella sub 9, di proprietà della confinante con la particella 37, è pacifico che avesse un Parte_2 proprio autonomo accesso alla pubblica via. Secondo la convenuta, tale divisione non avrebbe creato volontariamente l'interclusione del sub 38; la creazione di tale interclusione non era volontaria, secondo la convenuta, perché, in base al contenuto della relazione di stima Ing. Piani e in base a quanto mostratole in sede di visita al lotto prima dell'asta, ella aveva ragione di ritenere che il sub 38 avesse accesso alla pubblica via dal sub 18 e 19, accesso che ella dichiara di avere sempre esercitato a decorrere dall'acquisto del lotto per decreto di trasferimento sub doc. 28, avendo ricevuto solo nel 2021 la prima contestazione da parte della attrice;
inoltre, tale interclusione non si era nemmeno verificata per effetto della divisione ma era antecedente. Secondo la convenuta, infatti: “La Controparte_3
Sig.ra si è aggiudicata la casa di Via della Morte n. 3 ad un'asta tenutasi il 14 luglio 2015 a CP_1
Bologna (si veda relativo decreto di trasferimento - doc. 22 agli atti), nell'ambito della prima (r.g. es. imm. n. 253/2013) delle due esecuzioni immobiliari subite dagli allora proprietari e Controparte_4
(l'altra è la n. 636/2013) ed è proprio con quella aggiudicazione che si è venuta a creare CP_5
l'interclusione del fondo” […] Infatti “Alcun diritto la Sig.ra ha mai acquistato sul subalterno 9 CP_1 nel quale è presente l'ingresso, chiamiamolo ufficiale (se ne veda l'ubicazione riportata dell'elaborato sub. 26), subalterno rimasto in capo al ma poi sottoposto a pignoramento nell'ambito della CP_4 seconda esecuzione immobiliare subita dai coniugi – r.g. es. imm. 636/2013 Trib. CP_4 CP_5
Bologna” e aggiudicato a . Tale ricostruzione, a parere del Tribunale, risulta provata Controparte_6 dalla documentazione prodotta.
Pertanto, essendo incontestata l'interclusione del fondo, ed essendo incontestata l'affermazione della convenuta secondo cui la costituzione di servitù sul fondo di proprietà violerebbe l'art.1051 CP_2
c. 4, va accertata l'interclusione del fondo di proprietà della convenuta, distinto al catasto fabbricati del
Comune di Budrio al Foglio 142, Mappale 15, Sub. 36 e 38, e va disposta in favore del medesimo, la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a carico dell'area sub. 19 e parte del sub. 18 del mappale 15, Foglio 142 del catasto fabbricati del Comune di Budrio di proprietà dell'attrice
; l'indennizzo va determinato in euro 5.000,00, in considerazione dello stato dei luoghi. Parte_1
In ragione della soccombenza, l'attrice è condannata a rifondere alla convenuta le spese legali che si liquidano in dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – respinge la domanda della attrice;
2 - accerta l'interclusione del fondo di proprietà della convenuta, distinto al catasto fabbricati del
Comune di Budrio al Foglio 142, Mappale 15, Sub. 36 e 38;
3 – dispone, in favore del fondo di proprietà della convenuta, distinto al catasto fabbricati del Comune di Budrio al Foglio 142, Mappale 15, Sub. 36 e 38, la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a carico dell'area sub. 19 e parte del sub. 18 del mappale 15, Foglio 142 del catasto fabbricati del Comune di Budrio di proprietà dell'attrice ; Parte_1
4 – condanna la convenuta a versare all'attrice un indennizzo di euro 5.000,00;
5 - condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in Euro
126,28 per spese ed Euro 6.400,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2 D.M.
55/2014, C.N.A. 4%, I.V.A.
6 – Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Bologna, 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Neri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Neri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6431/2024 avente ad oggetto: servitù, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORALLI Parte_1 C.F._1 NC e dell'avv. RIZZI FAUSTA ( ) elettivamente domiciliata presso il C.F._2 difensore avv. CORALLI NC
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NT CP_1 C.F._3 SA e dell'avv. MARTELLI MASSIMO ( , elettivamente C.F._4 domiciliato presso il difensore avv. NT SA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Previo rigetto della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta,
In via principale e nel merito
- Accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio gravante sull'area di proprietà della sig.ra , sita nel Comune di Budrio (BO), via della Morte n. 3, distinta al Catasto Parte_1
Fabbricati del Comune di Budrio Foglio 142, particella 15, sub. 18 e 19 quanto all'area urbana di accesso, per tutti i motivi esposti in atti, sia in fatto che diritto.
- Ordinare a parte convenuta la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà di parte attrice.
- Condannare parte convenuta al risarcimento dei danni, per un importo da liquidarsi in via equitativa.
In via subordinata:
pagina 1 di 4 Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di controparte di costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile, in un'area cortiliva, sia liquidato in favore di parte attrice un importo di indennità comprensivo del concreto pregiudizio che, in questo caso, arrecherebbe al fondo servente con conseguente quantificazione della prevista indennità ex Lege, tenendo anche in debita considerazione l'interclusione volontaria, emergente per tabulas, del fondo di parte convenuta e quantificando un importo non inferiore ad € 10.000,00; oltre alla CP_1 determinazione della ripartizione delle spese di manutenzione della strada (ordinarie e straordinarie) in misura del 50% per ogni parte.
- Rifusione delle spese e compensi professionali, ex Lege.
PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'interclusione del fondo di proprietà della convenuta, distinto al catasto fabbricati del Comune di Budrio al Foglio 142, Mappale 15, Sub. 36 e 38, voglia disporre in favore del medesimo, costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a carico della strada insistente sul sub. 19 e parte del sub. 18 del mappale 15, Foglio 142 del catasto fabbricati del Comune di Budrio in proprietà dell'attrice , determinandosi l'indennizzo Parte_1 nella sola partecipazione alle spese di manutenzione della predetta area o in quella diversa misura/somma ritenuta di giustizia.
Con condanna alla rifusione delle spese di lite, comprensive delle spese di mediazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice proponeva le domande di cui alle conclusioni in epigrafe riportate. Si costituiva la convenuta, che, in via riconvenzionale, proponeva le domande pure in epigrafe riportate. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione delle prove orali di cui al verbale di udienza del 20-2-
2025.
La vicenda può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini: la convenuta è oggi, a seguito della divisione del 6 gennaio 2020, proprietaria esclusiva degli immobili di cui al catasto fabbricati del
Comune di Budrio, foglio 142, particella 15 sub 36 e 38; ella afferma che, essendo il suo fondo intercluso, va disposta in favore del medesimo, la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a carico della strada insistente sul sub. 19 e parte del sub. 18 del mappale 15, Foglio 142 del catasto fabbricati del Comune di Budrio in proprietà dell'attrice . La attrice non contesta Parte_1
pagina 2 di 4 l'attuale situazione di interclusione del fondo della convenuta, ma afferma che tale interclusione sarebbe derivata da un atto volontario della convenuta, cioè dalla divisione del 16.1.2020 con la quale alla era assegnato il terreno sub 38, che ella dichiarava di destinare a pertinenza dell'edificio sub CP_1
36 e alla il sub 37 che ella dichiarava di destinare a pertinenza dell'edificio sub 34. La CP_2 particella sub 9, di proprietà della confinante con la particella 37, è pacifico che avesse un Parte_2 proprio autonomo accesso alla pubblica via. Secondo la convenuta, tale divisione non avrebbe creato volontariamente l'interclusione del sub 38; la creazione di tale interclusione non era volontaria, secondo la convenuta, perché, in base al contenuto della relazione di stima Ing. Piani e in base a quanto mostratole in sede di visita al lotto prima dell'asta, ella aveva ragione di ritenere che il sub 38 avesse accesso alla pubblica via dal sub 18 e 19, accesso che ella dichiara di avere sempre esercitato a decorrere dall'acquisto del lotto per decreto di trasferimento sub doc. 28, avendo ricevuto solo nel 2021 la prima contestazione da parte della attrice;
inoltre, tale interclusione non si era nemmeno verificata per effetto della divisione ma era antecedente. Secondo la convenuta, infatti: “La Controparte_3
Sig.ra si è aggiudicata la casa di Via della Morte n. 3 ad un'asta tenutasi il 14 luglio 2015 a CP_1
Bologna (si veda relativo decreto di trasferimento - doc. 22 agli atti), nell'ambito della prima (r.g. es. imm. n. 253/2013) delle due esecuzioni immobiliari subite dagli allora proprietari e Controparte_4
(l'altra è la n. 636/2013) ed è proprio con quella aggiudicazione che si è venuta a creare CP_5
l'interclusione del fondo” […] Infatti “Alcun diritto la Sig.ra ha mai acquistato sul subalterno 9 CP_1 nel quale è presente l'ingresso, chiamiamolo ufficiale (se ne veda l'ubicazione riportata dell'elaborato sub. 26), subalterno rimasto in capo al ma poi sottoposto a pignoramento nell'ambito della CP_4 seconda esecuzione immobiliare subita dai coniugi – r.g. es. imm. 636/2013 Trib. CP_4 CP_5
Bologna” e aggiudicato a . Tale ricostruzione, a parere del Tribunale, risulta provata Controparte_6 dalla documentazione prodotta.
Pertanto, essendo incontestata l'interclusione del fondo, ed essendo incontestata l'affermazione della convenuta secondo cui la costituzione di servitù sul fondo di proprietà violerebbe l'art.1051 CP_2
c. 4, va accertata l'interclusione del fondo di proprietà della convenuta, distinto al catasto fabbricati del
Comune di Budrio al Foglio 142, Mappale 15, Sub. 36 e 38, e va disposta in favore del medesimo, la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a carico dell'area sub. 19 e parte del sub. 18 del mappale 15, Foglio 142 del catasto fabbricati del Comune di Budrio di proprietà dell'attrice
; l'indennizzo va determinato in euro 5.000,00, in considerazione dello stato dei luoghi. Parte_1
In ragione della soccombenza, l'attrice è condannata a rifondere alla convenuta le spese legali che si liquidano in dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – respinge la domanda della attrice;
2 - accerta l'interclusione del fondo di proprietà della convenuta, distinto al catasto fabbricati del
Comune di Budrio al Foglio 142, Mappale 15, Sub. 36 e 38;
3 – dispone, in favore del fondo di proprietà della convenuta, distinto al catasto fabbricati del Comune di Budrio al Foglio 142, Mappale 15, Sub. 36 e 38, la costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile a carico dell'area sub. 19 e parte del sub. 18 del mappale 15, Foglio 142 del catasto fabbricati del Comune di Budrio di proprietà dell'attrice ; Parte_1
4 – condanna la convenuta a versare all'attrice un indennizzo di euro 5.000,00;
5 - condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in Euro
126,28 per spese ed Euro 6.400,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2 D.M.
55/2014, C.N.A. 4%, I.V.A.
6 – Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Bologna, 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Neri
pagina 4 di 4