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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/12/2025, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5137/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5137/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonio Frisullo
- attore contro
(P.I. , in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Salvatore Corrado
- convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio la per chiedere l'accoglimento CP_2 delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria:
a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ovvero prevalente del sinistro per cui è CP_ causa in capo all convenuto ai sensi dell'art.2051 c.c. e, per l'effetto, condannare
l (P.Iva/Cod. Fisc. ) in persona del Controparte_4 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale, biologico e morale, patito dalla sig.ra della riportata frattura pertrocanterica femore dx -da cui il Parte_1 ricovero e l'intervento chirurgico di “riduzione incruenta di frattura del femore con fissazione interna” con chiodo "ENDOVIS B.A.”- oltre che disturbi della borsa e dei tendini della spalla dx, quantificati in danno biologico 11%, danno biologico temporaneo: ITT100% 1 mese,
ITP75% 2 mesi, ITP50% 1 mese, ITP25% 1mese, ovvero nella misura maggiore o minore di
Giustizia, da determinarsi previa CTU che sin da ora si invoca, e quindi al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme (…).
Ovvero nella misura maggiore o minore di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per Legge dalla data del sorgere del sinistro sino all'effettivo soddisfo nel limite della somma di €.52.000,00;
b) in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ovvero prevalente del sinistro per cui è causa in capo all'Ente convenuto ai sensi dell'art.1374 c.c. e, per l'effetto, condannare l' (P.Iva/Cod. Fisc. ) in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale, biologico e morale, patito dalla sig.ra della riportata frattura pertrocanterica femore dx Parte_1
-da cui il ricovero e l'intervento chirurgico di “riduzione incruenta di frattura del femore con fissazione interna” con chiodo "ENDOVIS B.A.”- oltre che disturbi della borsa e dei tendini della spalla dx, quantificati in danno biologico 11%, danno biologico temporaneo: ITT100%
1 mese, ITP75% 2 mesi, ITP50% 1 mese, ITP25% 1mese, ovvero nella misura maggiore o minore di Giustizia, da determinarsi previa CTU che sin da ora si invoca, e quindi al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme: (…)
Ovvero nella misura maggiore o minore di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per Legge dalla data del sorgere del sinistro sino all'effettivo soddisfo nel limite della somma di €.52.000,00.”
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare disporre lo spostamento della udienza di cui all'art.
171 ter cpc, al fine di consentire la chiamata in causa del terzo in persona del suo CP_5 legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, di sentier accogliere le seguenti conclusioni:
1. Rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
2. In subordine, ed in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, dichiarare tenuta al risarcimento ed in ogni caso dichiarare la stessa tenuta, e conseguentemente CP_5
Cont condannarla, a rivalere la deducente di ogni esborso che fosse tenuta ad operare in conseguenza della domanda proposta dalla signora Parte_1
3. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con le parti che hanno concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Parte attrice ricostruisce nei propri scritti difensivi i fatti di causa nella seguente maniera. Il giorno 24.3.2014, alle ore 16,50 circa, la sig.ra si trovava, accompagnata dalla figlia Pt_1 [...]
all'ingresso del Presidio Ospedaliero di Casarano della ASL-Lecce per sottoporsi a una Per_1 visita medica programmata.
L'attrice, all'epoca dei fatti di anni 72 di età, preceduta a breve distanza dalla figlia si apprestava ad accedere all'interno dello stabile dove avrebbe dovuto effettuare la programmata ecografia e, camminando con andatura regolare, attraversava la prima porta scorrevole a due ante con apertura automatizzata (con telaio in alluminio ed ante in vetro).
Attraversata la prima porta scorrevole la sig.ra figlia dell'attrice, attraversava la seconda porta Per_1 scorrevole e si dirigeva presso l'ascensore, posto alla destra rispetto all'ingresso, per prenotare la salita al fine di raggiungere, unitamente all'attrice, l'ambulatorio dove si sarebbe dovuta svolgere la prestazione medica prenotata.
In corrispondenza della seconda porta automatica l'attrice cadeva a terra.
La sig.ra unitamente ad altre persone che avevano assistito al sinistro, allertava il personale Per_1 infermieristico e medico che accorreva immediatamente: l'attrice veniva dapprima adagiata su una sedia a rotelle ed in seguito, a causa dei forti dolori accusati dalla sig.ra adagiata su una barella Pt_1 con la quale raggiungeva il pronto soccorso del medesimo nosocomio.
In ragione delle condizioni di fisiche della sig.ra i sanitari ne disponevano il ricovero come da Pt_1 scheda di accettazione del Pronto Soccorso, identificativo accesso n. del 24/3/2014 ore NumeroDi_1
17:19, con descrizione dell'incidente “mentre entrava in ospedale si chiudeva la porta scorrevole e la sig.ra cadeva” e sintomatologia diagnostica “sospetta frattura femore dx.
Gli accertamenti strumentali e clinici a cui era sottoposta l'attrice, alle ore 17,52 dello stesso giorno
24/3/2014, evidenziavano la sezione intertrocanterica ovvero la “frattura pertrocanterica del femore dx” e disturbi della borsa e dei tendini della spalla dx.
Successivamente, in data 26.3.2014 la sig.ra veniva sottoposta all'intervento chirurgico di Pt_1
“riduzione incruenta di frattura del femore con fissazione interna” con chiodo "ENDOVIS B.A.” e dimessa in data 29.3.2014 con prescrizione di “riposo funzionale, rieducazione al passo come da schema FKT” e controllo programmato dopo 35 gg., come da cartella clinica n.3.747/14 (doc.n.4).
La sig.ra si sottoponeva al piano riabilitativo prescritto già nel corso della degenza ospedaliera. Pt_1
3. diritto
Alla luce delle emergenze istruttorie deve ritenersi non provata la dinamica dell'evento dannoso.
Sul punto, nel corso del giudizio sono emerse ben tre versioni diverse del sinistro.
Più precisamente nell'atto di citazione si è scritto: “Effettuata la prenotazione dell'ascensore la sig.ra si girava per vedere a che punto fosse la madre e vedeva l'attrice attraversare la seconda Per_1 porta scorrevole con apertura automatizzata a due ante (con telaio in alluminio ed ante in vetro) spostata verso destra rispetto al proprio senso di marcia, improvvisamente si attivava il meccanismo di chiusura della porta e l'anta più prossima alla sig.ra colpiva l'attrice alle gamba destra Pt_1
“sgambettandola” facendola cadere in terra.”
Prosegue il medesimo atto introduttivo:
“Nella circostanza la sig.ra camminava ad andatura normale rapportata alla propria età e Pt_1 nulla poteva fare per evitare la caduta provocata dalla porta scorrevole che richiudendosi improvvisamente mentre l'attrice la stava attraversando, colpiva la sig.ra alle gambe Pt_1 facendola rovinare al suolo.”
In sede di interrogatorio la danneggiata ha sostenuto invece:
“quando sono arrivata, la porta si è aperta e appeno ho iniziato a passare l'anta ha iniziato a chiudersi ed io mi sono spaventata ed ho accelerato per passare, ma sono caduta sul pavimento interno all'ospedale”.
Salvo poi precisare: “la porta mi ha urtato alla spalla e io mi sono spaventata e sono caduta”
La teste ha invece di chiarato: Per_1
“Quando mi sono girata ho visto mia madre che stava attraversando la seconda porta scorrevole che si richiudeva al passaggio di mia madre e la urtava sulla spalla facendola cadere per terra”.
Sulla scorta di tali affermazioni non è possibile ricostruire in maniera chiara la dinamica dell'evento e, quindi ricostruire il nesso di causalità danno-evento.
Più precisamente, dalle dichiarazioni di parti attrice rese in sede di interrogatorio emerge che la caduta era dovuta all'accelerazione dell'andatura da parte dell'attrice dovuta al timore di essere colpita.
Sempre parte attrice successivamente ha precisato di essere stata urtata dalla porta alla spalla e di essersi spaventata.
La teste invece, ha affermato che la caduta avveniva in ragione dell'urto. Per_1
La versione fornita nell'atto introduttivo di parte è ancora diversa facendosi riferimento a un urto al ginocchio con conseguente “sgambetto” che determinava la caduta della danneggiata.
Tali versioni appaiono essere contraddittorie tra loro poiché individuano cause diverse nella caduta della danneggiata.
A ciò si aggiunga che il teste geom. dell'Ufficio Tecnico del P.O. di Casarano ha Testimone_1 affermato in udienza “il luogo dove è successo il fatto era illuminato e la porta scorrevole funzionante
e dotata di sistemi di sicurezza;
non sono stato chiamato lo stesso giorno della caduta ma nei giorni successivi ho verificato che i sistemi di sicurezza erano perfettamente funzionanti, redigendo anche una relazione. I manutentori procedono al controllo periodico ogni 10-15 giorni come da programma”. Alla luce delle superiori considerazioni non emerge prova certa di un malfunzionamento delle porte o che le stesse determinavano la caduta della danneggiata permanendo, invece, il dubbio, tenuto conto delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale che l'evento si verificava esclusivamente a causa dell'agire dell'attrice.
A ciò si aggiunga che quanto affermato da parte attrice circa il frequente malfunzionamento delle porte automatiche, a causa della frequente manutenzione a cui sono sottoposte, non appare provato essendo peraltro fatto notorio che beni di tale tipo devono essere sottoposti a periodica manutenzione proprio per evitare malfunzionamenti.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda risarcitoria non merita accoglimento non essendo provata la dinamica del sinistro in termini processualmente certi.
1. Sulle spese
In deroga al principio di soccombenza, ritiene il Giudice di dover compensare integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità del caso di specie.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 CP_1
Compensa integralmente le spese di lite.
Lecce 7 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5137/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonio Frisullo
- attore contro
(P.I. , in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. Salvatore Corrado
- convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio la per chiedere l'accoglimento CP_2 delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria:
a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ovvero prevalente del sinistro per cui è CP_ causa in capo all convenuto ai sensi dell'art.2051 c.c. e, per l'effetto, condannare
l (P.Iva/Cod. Fisc. ) in persona del Controparte_4 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale, biologico e morale, patito dalla sig.ra della riportata frattura pertrocanterica femore dx -da cui il Parte_1 ricovero e l'intervento chirurgico di “riduzione incruenta di frattura del femore con fissazione interna” con chiodo "ENDOVIS B.A.”- oltre che disturbi della borsa e dei tendini della spalla dx, quantificati in danno biologico 11%, danno biologico temporaneo: ITT100% 1 mese,
ITP75% 2 mesi, ITP50% 1 mese, ITP25% 1mese, ovvero nella misura maggiore o minore di
Giustizia, da determinarsi previa CTU che sin da ora si invoca, e quindi al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme (…).
Ovvero nella misura maggiore o minore di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per Legge dalla data del sorgere del sinistro sino all'effettivo soddisfo nel limite della somma di €.52.000,00;
b) in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva ovvero prevalente del sinistro per cui è causa in capo all'Ente convenuto ai sensi dell'art.1374 c.c. e, per l'effetto, condannare l' (P.Iva/Cod. Fisc. ) in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno non patrimoniale, biologico e morale, patito dalla sig.ra della riportata frattura pertrocanterica femore dx Parte_1
-da cui il ricovero e l'intervento chirurgico di “riduzione incruenta di frattura del femore con fissazione interna” con chiodo "ENDOVIS B.A.”- oltre che disturbi della borsa e dei tendini della spalla dx, quantificati in danno biologico 11%, danno biologico temporaneo: ITT100%
1 mese, ITP75% 2 mesi, ITP50% 1 mese, ITP25% 1mese, ovvero nella misura maggiore o minore di Giustizia, da determinarsi previa CTU che sin da ora si invoca, e quindi al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme: (…)
Ovvero nella misura maggiore o minore di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per Legge dalla data del sorgere del sinistro sino all'effettivo soddisfo nel limite della somma di €.52.000,00.”
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare disporre lo spostamento della udienza di cui all'art.
171 ter cpc, al fine di consentire la chiamata in causa del terzo in persona del suo CP_5 legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, di sentier accogliere le seguenti conclusioni:
1. Rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
2. In subordine, ed in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, dichiarare tenuta al risarcimento ed in ogni caso dichiarare la stessa tenuta, e conseguentemente CP_5
Cont condannarla, a rivalere la deducente di ogni esborso che fosse tenuta ad operare in conseguenza della domanda proposta dalla signora Parte_1
3. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con le parti che hanno concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Parte attrice ricostruisce nei propri scritti difensivi i fatti di causa nella seguente maniera. Il giorno 24.3.2014, alle ore 16,50 circa, la sig.ra si trovava, accompagnata dalla figlia Pt_1 [...]
all'ingresso del Presidio Ospedaliero di Casarano della ASL-Lecce per sottoporsi a una Per_1 visita medica programmata.
L'attrice, all'epoca dei fatti di anni 72 di età, preceduta a breve distanza dalla figlia si apprestava ad accedere all'interno dello stabile dove avrebbe dovuto effettuare la programmata ecografia e, camminando con andatura regolare, attraversava la prima porta scorrevole a due ante con apertura automatizzata (con telaio in alluminio ed ante in vetro).
Attraversata la prima porta scorrevole la sig.ra figlia dell'attrice, attraversava la seconda porta Per_1 scorrevole e si dirigeva presso l'ascensore, posto alla destra rispetto all'ingresso, per prenotare la salita al fine di raggiungere, unitamente all'attrice, l'ambulatorio dove si sarebbe dovuta svolgere la prestazione medica prenotata.
In corrispondenza della seconda porta automatica l'attrice cadeva a terra.
La sig.ra unitamente ad altre persone che avevano assistito al sinistro, allertava il personale Per_1 infermieristico e medico che accorreva immediatamente: l'attrice veniva dapprima adagiata su una sedia a rotelle ed in seguito, a causa dei forti dolori accusati dalla sig.ra adagiata su una barella Pt_1 con la quale raggiungeva il pronto soccorso del medesimo nosocomio.
In ragione delle condizioni di fisiche della sig.ra i sanitari ne disponevano il ricovero come da Pt_1 scheda di accettazione del Pronto Soccorso, identificativo accesso n. del 24/3/2014 ore NumeroDi_1
17:19, con descrizione dell'incidente “mentre entrava in ospedale si chiudeva la porta scorrevole e la sig.ra cadeva” e sintomatologia diagnostica “sospetta frattura femore dx.
Gli accertamenti strumentali e clinici a cui era sottoposta l'attrice, alle ore 17,52 dello stesso giorno
24/3/2014, evidenziavano la sezione intertrocanterica ovvero la “frattura pertrocanterica del femore dx” e disturbi della borsa e dei tendini della spalla dx.
Successivamente, in data 26.3.2014 la sig.ra veniva sottoposta all'intervento chirurgico di Pt_1
“riduzione incruenta di frattura del femore con fissazione interna” con chiodo "ENDOVIS B.A.” e dimessa in data 29.3.2014 con prescrizione di “riposo funzionale, rieducazione al passo come da schema FKT” e controllo programmato dopo 35 gg., come da cartella clinica n.3.747/14 (doc.n.4).
La sig.ra si sottoponeva al piano riabilitativo prescritto già nel corso della degenza ospedaliera. Pt_1
3. diritto
Alla luce delle emergenze istruttorie deve ritenersi non provata la dinamica dell'evento dannoso.
Sul punto, nel corso del giudizio sono emerse ben tre versioni diverse del sinistro.
Più precisamente nell'atto di citazione si è scritto: “Effettuata la prenotazione dell'ascensore la sig.ra si girava per vedere a che punto fosse la madre e vedeva l'attrice attraversare la seconda Per_1 porta scorrevole con apertura automatizzata a due ante (con telaio in alluminio ed ante in vetro) spostata verso destra rispetto al proprio senso di marcia, improvvisamente si attivava il meccanismo di chiusura della porta e l'anta più prossima alla sig.ra colpiva l'attrice alle gamba destra Pt_1
“sgambettandola” facendola cadere in terra.”
Prosegue il medesimo atto introduttivo:
“Nella circostanza la sig.ra camminava ad andatura normale rapportata alla propria età e Pt_1 nulla poteva fare per evitare la caduta provocata dalla porta scorrevole che richiudendosi improvvisamente mentre l'attrice la stava attraversando, colpiva la sig.ra alle gambe Pt_1 facendola rovinare al suolo.”
In sede di interrogatorio la danneggiata ha sostenuto invece:
“quando sono arrivata, la porta si è aperta e appeno ho iniziato a passare l'anta ha iniziato a chiudersi ed io mi sono spaventata ed ho accelerato per passare, ma sono caduta sul pavimento interno all'ospedale”.
Salvo poi precisare: “la porta mi ha urtato alla spalla e io mi sono spaventata e sono caduta”
La teste ha invece di chiarato: Per_1
“Quando mi sono girata ho visto mia madre che stava attraversando la seconda porta scorrevole che si richiudeva al passaggio di mia madre e la urtava sulla spalla facendola cadere per terra”.
Sulla scorta di tali affermazioni non è possibile ricostruire in maniera chiara la dinamica dell'evento e, quindi ricostruire il nesso di causalità danno-evento.
Più precisamente, dalle dichiarazioni di parti attrice rese in sede di interrogatorio emerge che la caduta era dovuta all'accelerazione dell'andatura da parte dell'attrice dovuta al timore di essere colpita.
Sempre parte attrice successivamente ha precisato di essere stata urtata dalla porta alla spalla e di essersi spaventata.
La teste invece, ha affermato che la caduta avveniva in ragione dell'urto. Per_1
La versione fornita nell'atto introduttivo di parte è ancora diversa facendosi riferimento a un urto al ginocchio con conseguente “sgambetto” che determinava la caduta della danneggiata.
Tali versioni appaiono essere contraddittorie tra loro poiché individuano cause diverse nella caduta della danneggiata.
A ciò si aggiunga che il teste geom. dell'Ufficio Tecnico del P.O. di Casarano ha Testimone_1 affermato in udienza “il luogo dove è successo il fatto era illuminato e la porta scorrevole funzionante
e dotata di sistemi di sicurezza;
non sono stato chiamato lo stesso giorno della caduta ma nei giorni successivi ho verificato che i sistemi di sicurezza erano perfettamente funzionanti, redigendo anche una relazione. I manutentori procedono al controllo periodico ogni 10-15 giorni come da programma”. Alla luce delle superiori considerazioni non emerge prova certa di un malfunzionamento delle porte o che le stesse determinavano la caduta della danneggiata permanendo, invece, il dubbio, tenuto conto delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale che l'evento si verificava esclusivamente a causa dell'agire dell'attrice.
A ciò si aggiunga che quanto affermato da parte attrice circa il frequente malfunzionamento delle porte automatiche, a causa della frequente manutenzione a cui sono sottoposte, non appare provato essendo peraltro fatto notorio che beni di tale tipo devono essere sottoposti a periodica manutenzione proprio per evitare malfunzionamenti.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda risarcitoria non merita accoglimento non essendo provata la dinamica del sinistro in termini processualmente certi.
1. Sulle spese
In deroga al principio di soccombenza, ritiene il Giudice di dover compensare integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità del caso di specie.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 CP_1
Compensa integralmente le spese di lite.
Lecce 7 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me