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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.L. 559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 04/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 559/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Rinaldi, che la rappresenta e difende per procura in atti, insieme all'avv.
Walter Miceli, all'avv. Fabio Ganci e all'avv. Nicola Zampieri;
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ) – (C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa , Dirigente del di e dalla dott.ssa Elisa Persona_1 CP_4 CP_3
Cesaro, dipendente dello stesso , domiciliati presso l'Ambito CP_1 Controparte_5
, Via Coazze n. 18;
[...]
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Reiectis adversis - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , - Controparte_1
Per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative Controparte_1
1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento
del deposito del ricorso, in € 1.099,98 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. *****
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti
procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Per parte convenuta:
“Rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/1/2024, la docente ha Parte_1 esposto di aver lavorato, nell'a.s. 2018/2019, in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 3, L 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie), per complessivi 189 giorni, senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, 184,50 euro dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del
15.03.2001.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , Controparte_1
contestando la sussistenza del diritto per la docente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti, allegando l'esistenza di ragioni oggettive che escludono la percezione da parte dei supplenti brevi e saltuari del suddetto emolumento, e aderendo, in caso di soccombenza sul punto, ai conteggi di controparte.
1. La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001
Parte ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
Con recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed 8 educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999,
2 sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”
(nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n.
6293/2020).
La domanda deve pertanto trovare accoglimento e poiché non vi sono contestazioni in merito all'importo dovuto (il ha condiviso infatti il Controparte_1
conteggio contenuto nel ricorso), l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 1.099,98 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2. Le spese di lite
Le spese di lite vengono poste a carico di parte soccombente e calcolate sui valori minimi ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/22, attesa la natura seriale del contenzioso, omesso il compenso per la fase istruttoria, con distrazione a favore degli avv. Ganci, Miceli, Zampieri e Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL
[...]
15.3.2001 la somma lorda di € 1.099,98 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
2. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00 oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, con distrazione in solido a favore degli avv. Ganci, Miceli,
Zampieri e Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Torino, 4/12/2024
Il Giudice
Dott. Nicola Tritta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 04/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 559/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Rinaldi, che la rappresenta e difende per procura in atti, insieme all'avv.
Walter Miceli, all'avv. Fabio Ganci e all'avv. Nicola Zampieri;
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ) – (C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa , Dirigente del di e dalla dott.ssa Elisa Persona_1 CP_4 CP_3
Cesaro, dipendente dello stesso , domiciliati presso l'Ambito CP_1 Controparte_5
, Via Coazze n. 18;
[...]
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Reiectis adversis - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , - Controparte_1
Per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative Controparte_1
1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento
del deposito del ricorso, in € 1.099,98 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. *****
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti
procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Per parte convenuta:
“Rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/1/2024, la docente ha Parte_1 esposto di aver lavorato, nell'a.s. 2018/2019, in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 3, L 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie), per complessivi 189 giorni, senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, 184,50 euro dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del
15.03.2001.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , Controparte_1
contestando la sussistenza del diritto per la docente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti, allegando l'esistenza di ragioni oggettive che escludono la percezione da parte dei supplenti brevi e saltuari del suddetto emolumento, e aderendo, in caso di soccombenza sul punto, ai conteggi di controparte.
1. La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001
Parte ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
Con recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed 8 educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999,
2 sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”
(nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n.
6293/2020).
La domanda deve pertanto trovare accoglimento e poiché non vi sono contestazioni in merito all'importo dovuto (il ha condiviso infatti il Controparte_1
conteggio contenuto nel ricorso), l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 1.099,98 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2. Le spese di lite
Le spese di lite vengono poste a carico di parte soccombente e calcolate sui valori minimi ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/22, attesa la natura seriale del contenzioso, omesso il compenso per la fase istruttoria, con distrazione a favore degli avv. Ganci, Miceli, Zampieri e Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL
[...]
15.3.2001 la somma lorda di € 1.099,98 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
2. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00 oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, con distrazione in solido a favore degli avv. Ganci, Miceli,
Zampieri e Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Torino, 4/12/2024
Il Giudice
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