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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
IN TR, all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 445/2021 R.G. vertente
fra
nato ad [...], in data [...], C.F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Giovanni XXIII, 7, C.F._1 presso e nello studio dell'avv. Paolo Pagano;
RICORRENTE e (P.IVA ), con sede in Pietragalla alla Via Portogallo n. Controparte_1 P.IVA_1
8 , in persona del legale rappresentante Sig.ra Controparte_2
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Pietragalla alla
Via Principessa Giovanna n.2 presso lo studio dell'Avv. Augusto Carlo Ciriello;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 2.3.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato attività lavorativa presso la società convenuta
(società occupante oltre 15 dipendenti), con sede legale in Pietragalla (PZ), alla Via
1 Portogallo, 8, Zona , con la qualifica di operaio e CP_2 Controparte_2 mansione di autista P/T (CCNL Igiene Ambientale, livello di inquadramento 3A), mediante contratto di lavoro di natura subordinata a tempo parziale (4 ore e 20 minuti giornalieri dal lunedì al sabato compreso, con inizio dalla ore 5.00 del mattino, pari a 25,33 ore settimanali -
66,66% dell'orario di lavoro a tempo pieno), ed indeterminato, percependo una retribuzione mensile lorda di € 2.013,66, dal 1.10.2017 al 28.07.2020, data in cui veniva licenziato per presunta giusta causa;
che con missiva datata 22.07.2020, la società Controparte_1 inviata al sig. la seguente contestazione disciplinare “(…) in seguito ad Parte_1 incarico affidato ad una agenzia investigativa, è risultato che durante il periodo di malattia comunicatoci con n. 10 certificati medici per il periodo 19.11.2019 – 10.07.2020, Lei ha svolto attività lavorativa alla guida di un veicolo identificato come mietitrebbia nonché ha svolto ulteriore attività lavorativa presso dei fondi agricoli in agro di Acerenza;
In particolare, quale ultimo episodio, in data 6.072020, si segnala la sua presenza alla guida di un mietitrebbia in agro di Acerenza, situazione sicuramente incompatibile con lo stato morboso da Lei lamentato;
tale suo comportamento, quindi, induce a ritenere che lo stato morboso lamentato o era inesistente oppure non era tale da precuderLe lo svolgimento della prestazione lavorativa, eventualmente anche in forma parziale compatibile con il suo stato di salute (…)” ; che dopo aver ricevuta tale ingiusta ed infondata contestazione disciplinare, l'odierno ricorrente, con pronta nota giustificativa del 13.07.2020, evidenziava che il solo giorno
6.07.2020, senza svolgere alcuna attività lavorativa, visto un improvviso malore che aveva colpito il figlio, interveniva in soccorso del primo e per condurre il mezzo meccanico in luogo sicuro;
che tuttavia, la società con missiva del 22.07.2020, ritenendo di Controparte_1 non poter accogliere le controdeduzioni rese dal proprio dipendente con la nota del
13.07.2020, irrogava all'odierno ricorrente la massima sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c., aggiungendo nella missiva di licenziamento che “per la tipologie di malattia riscontrata, Lei era impossibilitato all'utilizzo di mezzi” ed un richiamo, sempre per la prima volta, della presunta violazione degli artt. 46 e 70 del CCNL, mai citati in precedenza (vedere la missiva di contestazione disciplinare di cui all'allegato n.
2), impugnato tempestivamente dal ricorrente con missiva del 7.09.2020 e ricevuta dalla resistente in data 9.09.2020; che il recesso in questione deve considerarsi illegittimo.
Tanto premesso, il ricorrente adiva il Tribunale e domandava: 1) Accertata la totale nullità, illegittimità, insussistenza del fatto materiale contestato e la sproporzionalità del licenziamento irrogato, ordinare alla società in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, di reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro,
2 sospendendo l'efficacia del licenziamento impugnato e condannare la stessa società al pagamento dell'indennità risarcitoria ed risarcimento di tutti i danni derivanti dal recesso medesimo dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro
(l'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore risultava di € 2.013,66 lordi – vedere prospetto paga del mese di luglio 2020 di cui all'allegato al n. 1), ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ovvero al risarcimento o all'indennità ritenuta di giustizia. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da riconoscere all'avv. Paolo Pagano, in quanto antistatario.
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ed eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità della domanda e, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e la prova testimoniale e all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda merita accoglimento.
In primo luogo, si osserva che le eccezioni relative alla violazione del requisito della immodificabilità e della specificità della contestazione di cui all'art. 7 della legge n. 300 del
1970 nonché le deduzioni in ordine all'omessa pubblicazione del codice disciplinare vanno rigettate, in quanto sconfessate dalla documentazione in atti, nonché dalla prova testimoniale espletata.
Quanto al merito, nel caso di specie, occorre verificare se i comportamenti contestati dalla società convenuta al ricorrente siano tali da ledere il rapporto fiduciario tra il sig. Parte_1
e la parte datoriale e legittimare, per l'effetto, anche sul piano della proporzionalità,
[...] la misura del licenziamento per giusta causa impugnata.
Al riguardo giova riportare il contenuto della contestazione disciplinare del 22 luglio 2020 di rilievo per la presente indagine: “(…) in seguito ad incarico affidato ad una agenzia investigativa, è risultato che durante il periodo di malattia comunicatoci con n. 10 certificati
3 medici per il periodo 19.11.2019 – 10.07.2020, Lei ha svolto attività lavorativa alla guida di un veicolo identificato come mietitrebbia nonché ha svolto ulteriore attività lavorativa presso dei fondi agricoli in agro di Acerenza;
In particolare, quale ultimo episodio, in data
6.072020, si segnala la sua presenza alla guida di un mietitrebbia in agro di Acerenza, situazione sicuramente incompatibile con lo stato morboso da Lei lamentato;
tale suo comportamento, quindi, induce a ritenere che lo stato morboso lamentato o era inesistente oppure non era tale da precuderLe lo svolgimento della prestazione lavorativa, eventualmente anche in forma parziale compatibile con il suo stato di salute (…).
Parte ricorrente allega il difetto di prova della sussistenza della giusta causa.
Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità: “a) l'onere della prova della giusta causa del licenziamento –che spetta al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge
n. 604 del 1966 –deve riguardare la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità del fatto volitivo (vedi, per tutte: Cass. 14 luglio 2001, n. 9590). b) in tema di licenziamento disciplinare o per giusta causa, la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo. –Principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. 26 luglio 2011, n. 16283).; c) in base all'art. 5 della legge n. 604 del 1966 l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento (gravante sul datore di lavoro) riguarda tutti gli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso….” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n.
25203 dell'8.11.2013).
Orbene, ciò posto, in relazione al consolidato principio sul riparto dell'onere probatorio in tema di licenziamento per giusta causa, dalla documentazione in atti, nonché dalla prova testimoniale espletata non risulta provata la giusta causa.
4 Il fatto contestato pertanto risulta, a seguito dell'istruttoria espletata estremamente ridimensionato nella sola guida del mietrirebbia in data 6.7.2020, quando il lavoratore era in stato di inabilità temporanea alla mansione.
Ciò posto, in fatto, in diritto va rilevato che i generali doveri di correttezza (ex art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), nonché gli specifici obblighi contrattuali di diligenza (art. 2104
c.c.) e fedeltà (art. 2105 c.c.) che sussistono durante il rapporto lavorativo devono essere ottemperati anche durante il periodo di malattia.
L'osservanza degli stessi, impone, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che prestatore di lavoro si astenga dal porre in essere condotte espressamente vietate dalla legge o dal contratto, ed anche quelle che, per la loro natura o per le conseguenze, che possono comportare, si pongano in violazione di tali doveri.
Quanto detto implica che, il dipendente deve osservare i doveri di correttezza e buona fede anche nelle condotte extralavorative, allo scopo di non arrecare alcun danno al datore di lavoro e , quindi nel corso della malattia non deve tenere comportamenti che potrebbero pregiudicare una pronta guarigione né svolgere attività che possano tenerlo lontano dal lavoro più del tempo dovuto.
Ne assume rilievo ai fini della valutazione della condotta del lavoratore il fatto che le attività poste in essere non abbiano poi, in concreto, ritardato il rientro in servizio del ricorrente e che dunque il rischio di aggravamento o ritardata guarigione non si sia in concreto tradotto in realtà (sul punto, ex multis Cass. 27 aprile 2017 n. 10416).
La condotta del ricorrente va valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, al fine di esaminare se possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.
Ritiene il Giudicante che essendo provata la sola guida del miteritrebbia, tale comportamento non si pone in contrasto con gli anzidetti principi.
Invero il porsi alla guida di un veicolo , sporadicamente ed in condizioni di normalità secondo un criterio di prognosi ante factum non comporta a parere di chi scrive un verosimile e probabile, aggravamento della malattia del ricorrente.
Per quanto innanzi il licenziamento intimato è illegittimo per insussistenza della giusta causa.
In ordine alle conseguenze, va rilevato che la società aveva all'epoca dei fatti più di 15 dipendenti, e pertanto, è previsto il diritto alla reintegra nel posto di lavoro.
Orbene, in mancanza di prova della giusta causa, chiaramente a carico della datrice di lavoro, va dichiarato illegittimo il licenziamento intimato e per l'effetto in accoglimento del ricorso la società in persona del rapp.te legale va condannata alla Controparte_1
5 reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a 6 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 2.3.2021, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al signor e per l'effetto condanna la società in Parte_1 Controparte_1 persona del rapp.te legale alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a 6 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione
1) condanna la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
2.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza, 2 dicembre 2025.
Il Giudice
IN TR
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