CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/11/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr. Biagio Politano consigliere dr. Pietro Scuteri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1457 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Marco De Meo in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Crotone via
Pastificio n. 1;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) società succeduta a Controparte_1 P.IVA_1
seguito di fusione per incorporazione ai rogiti del Notaio Persona_1
del 3/4/2023 n. 15082 rep. 8167 racc. a (c.f. Controparte_2
), e per lei, quale mandataria, con P.IVA_2 Controparte_3
sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19 (c.f. in forza di P.IVA_3
procura speciale in data 25 novembre 2019, a rogito Notaio Persona_2
di Milano al n. 34.945/11.871 di repertorio in persona del legale rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv.to TO NN in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Firenze Via TO GI n. 26;
APPELLATA
(c.f. ) e, per Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
essa, quale mandataria (c.f. ) in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pt rappresentato e difeso dall'avv.to
TO NN in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Firenze Via
TO GI n. 26;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 577/2023 del Tribunale di Crotone pubblicata in data 10/08/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <<1) Con atto di citazione del
2 12.12.2019, regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 790/2019 di questo Tribunale, emesso su ricorso della con il quale veniva ingiunto Controparte_2
all'odierno opponente il pagamento della somma di € 487.326,45, degli interessi come da domanda, oltre interessi, esborsi e spese. Esponeva che: -
a seguito della stipula di contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'unità da diporto, aveva solo parzialmente onorato Parte_1
il contratto, versando complessivamente la somma di € 995.370,25, con conseguente risoluzione del medesimo da parte della concedente;
- pertanto, considerato che l'importo complessivo finanziato era pari ad € 1.550.000,00 oltre IVA calcolata all'8% (e così in totale € 1.674.000,00),
[...]
risultava debitore dell'importo residuo pari ad € 678.629,75, e Parte_1
non di quanto ex adverso dichiarato nel decreto ingiuntivo opposto e cioè €
744.398,21; - conseguentemente, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, essendo errata la somma richiesta perché non dovuta o, comunque, dovuta in misura inferiore, non essendo corretto neppure il calcolo degli interessi pretesi;
- la concedente aveva poi defalcato, dal credito finale, il ricavato dalla successiva alienazione della imbarcazione, pari ad €
380.000,00, somma da ritenersi decisamente incongrua rispetto all'effettivo valore del bene;
la concedente aveva, pertanto, tenuto un comportamento contrario a buona fede, procedendo alla vendita del bene recuperato ad un prezzo totalmente inadeguato anche rispetto a quello indicato dallo stesso perito appositamente incaricato dall'opposta; - il comportamento della concedente era risultato contrario a buona fede anche per il rifiuto di proseguire il rapporto contrattuale previa rinegoziazione delle pattuizioni originarie. Chiedeva pertanto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, per avere richiesto una somma errata sia in linea capitale che, conseguentemente, per gli interessi;
in ogni caso accertare e dichiarare che controparte aveva agito in maniera imprudente e/o imperita, abusando del proprio diritto di
3 vendere l'imbarcazione ed incassando un prezzo di realizzo decisamente inferiore al reale valore di mercato dell'imbarcazione; per l'effetto, rideterminare l'importo dovuto da , con condanna alla Parte_1
restituzione di quanto non dovuto, oltre pagamento delle spese e competenze di giudizio 1).1 Ritualmente si costituiva Controparte_2
deducendo: - che, con riferimento al mancato pagamento dei canoni di cui all'estratto conto e ulteriori documenti di cui al ricorso monitorio, parte opponente non contestava il mancato pagamento né dimostrava l'avvenuto pagamento degli importi, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697
c.c.; - l'assoluta genericità della contestazione relativa all'erroneità del calcolo della somma dovuta da , in quanto la mera Parte_1
“sottrazione” dall'importo finanziato (costo di acquisto dell'imbarcazione sostenuto dalla società di leasing) delle somme asseritamente corrisposte in costanza di contratto è operazione matematicamente e finanziariamente erronea, in quanto non tiene conto, tra l'altro, del compenso incluso nell'importo dei canoni contrattualmente previsti e delle spese accessorie;
- che conseguentemente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., risultava provato che alla data di risoluzione del contratto (4.5.2012) il mero capitale residuo ancora da restituire da parte dell'opponente era pari ad € 744.398,21; - che risultava erronea, in ogni caso, l'affermazione di controparte relativa all'avvenuto pagamento, in linea capitale, della somma di € 995.370,25, come chiaramente evincibile dalla documentazione allegata al ricorso monitorio
(cfr. doc. 9, ricorso per d.i.); che, quanto alle contestazioni relative alla congruità del prezzo a cui è stata venduta l'imbarcazione da diporto,
l'opposta aveva invece proceduto alla ricollocazione dell'imbarcazione in conformità ai canoni di correttezza e buona fede, procedendo: i) ad invitare a farsi parte diligente nel reperire eventuali acquirenti Parte_1
per l'imbarcazione; ii) a porre in vendita tempestivamente l'imbarcazione recuperata a mezzo di numerose agenzie specializzate, senza reperire offerte
4 congrue alla valutazione in questione;
iii) dopo diversi tentativi e dopo aver sopportato ingenti spese di recupero e rimessaggio, a vendere l'imbarcazione all'unico acquirente reperito, ad un valore in linea con una perizia di stima aggiornata ai valori della primavera del 2014 (cfr. doc. 13 fasc. opposta); -
l'assoluta infondatezza delle contestazioni in merito alla mancata accettazione della richiesta di rinegoziazione del contratto, essendosi peraltro già pronunciato, sul punto, il Tribunale di Crotone con sentenza n.
610/2019 passata in giudicato. Per tali ragioni, chiedeva in via preliminare la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto. Nel merito, respingere l'opposizione proposta e la domanda riconvenzionale avanzata e confermare l'opposto decreto, con vittoria di spese e competenze professionali. 1).2 Con comparsa ex art. 111 c.p.c., del 20.04.2023, si costituiva la specificando che nelle more del giudizio, a Controparte_4
seguito di contratto di cessione di crediti stipulato il 21.10.2022 con efficacia dal 24.10.2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3.11.2022, Parte
Seconda, n. 128), aveva ceduto a titolo oneroso Controparte_2
e pro soluto ad un portafoglio di crediti comprendente anche Controparte_4
quello vantato nei confronti di . Interveniva, pertanto, Parte_1
nel giudizio facendo proprie tutte le domande, produzioni, argomentazioni e conclusioni di 1).3 Con ordinanza del Controparte_2
16.12.2020 il Giudice, ritenuto che le contrapposte allegazioni delle parti necessitassero di apposita istruttoria, non disponeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e concedeva i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
La causa veniva istruita con acquisizione della pertinente documentazione e all'udienza del 9.6.2021 veniva ritenuta matura per la decisione. Dopo plurimi rinvii disposti per esigenze di ruolo, la causa perveniva al nuovo giudice istruttore (subentrato dal 30.11.2022) che, all'udienza del 2.2.2023, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.>>
5
§ 2. – Il Tribunale di Crotone con sentenza n. 577/2023 così statuiva: <<
1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 790/2019 emesso dal Tribunale di Crotone in data 27.09.2019; 2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
3. condanna Parte_1 [...]
a rifondere ad le spese di lite Parte_1 Controparte_2
sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.252,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.>>
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2) Sul primo motivo di opposizione, relativo alle contestazioni relative alla quantificazione delle somme richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo e dovute dall'opponente , si osserva quanto segue. Parte_1
Occorre preliminarmente ricordare che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo la Cassazione ha più volte affermato che “il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore (per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria” (cfr., ex multis, Cass. civile 4 dicembre
1997). Pertanto, colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella specie l'opponente), mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765). Si è precisato poi che il debitore ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (in conformità con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. n. 15107/2004). Nel caso di specie,
6 a fronte della precisa indicazione, da parte dell'opposta, delle risultanze del piano finanziario del contratto di leasing (cfr. doc. 9 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), parte opponente non ha avanzato alcuna contestazione specifica al piano, limitandosi ad allegare che la differenza tra l'importo finanziato e le somme asseritamente corrisposte in costanza di contratto (pari ad € 995.370,25) restituisce un importo inferiore rispetto a quello richiesto nel decreto ingiuntivo opposto, e cioè € 744.398,21. Oltre alla natura generica di tale allegazione, è da condividere l'osservazione di parte opposta secondo cui tale “operazione aritmetica” non consente comunque di tenere conto di altri importi dovuti, tra cui i compensi inclusi nell'importo dei canoni contrattualmente previsti e le spese accessorie. Priva di pregio è poi l'argomentazione contenuta nella memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c., secondo cui la cessionaria in una missiva indirizzata ad Controparte_4
, avrebbe confessoriamente qualificato quale saldo Parte_1
dovuto dal - alla data del 31.12.2022 - l'importo di € Parte_1
150.095,85, “ben diverso dalla somma invece richiesta con il decreto ingiuntivo opposto e che ammonta ad € 487.326,45” (cfr. p. 2 comparsa conclusionale parte opponente). È agevole replicare, infatti, che la somma di
€ 150.095,85 non comprende interessi e spese e che verosimilmente, come rilevato dalla parte opponente, si riferisce unicamente all'ammontare dei canoni scaduti prima della risoluzione del contratto, non comportando in ogni caso la suddetta comunicazione l'esclusione o rinuncia degli altri importi dovuti e richiesti nel decreto ingiuntivo. Per tutto quanto esposto deve ritenersi che parte opponente abbia dato adeguata prova del fatto costitutivo del credito contestato dall'opponente, anche alla luce dell'art. 115
c.p.c. stante la genericità delle contestazioni dell'opponente. 3) Venendo al secondo motivo di opposizione, ossia la non congruità del prezzo al quale è stata rivenduta l'imbarcazione da diporto oggetto del contratto di locazione finanziaria, si osserva che nel contratto di locazione finanziaria versato in
7 atti (cfr. in particolare art. 15, “Effetti della risoluzione”) era previsto espressamente che in caso di risoluzione “fermo in ogni caso l'obbligo dell di pagare al Concedente i canoni decorsi insoluti con ogni Parte_2
relativo accessorio, l sarà altresì tenuto a versare Parte_2
immediatamente al Concedente medesimo, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo, il valore attualizzato di tutti i Canoni contrattualmente previsti come dovuti dopo la Risoluzione, nonché del prezzo convenuto per l'acquisto dei beni a fine rapporto. …Si precisa che quanto il Concedente abbia eventualmente a ricavare dalla vendita del bene o dal suo riutilizzo, dedotti gli oneri e le spese sopportati a tali fini, sarà imputato a deconto del debito dell'utilizzatore”. Ebbene, con riguardo a clausole del tutto analoghe a quella di specie, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola
(cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità) mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma
2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente” (cfr.
Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021). Si evidenzia poi, quanto
8 alla disciplina di cui alla l. 124/2017 invocata da parte opponente (norma che ha previsto l'obbligo, per il concedente che riprende il bene, di corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata ai valori di mercato), che la giurisprudenza ha statuito che la
“disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa”
(cfr. Cass. SSUU, sentenza n. 2061 del 28/01/2021); ne consegue la non applicabilità ratione temporis della norma alla fattispecie oggetto di causa.
Alla stregua di tali principi, spetta al giudicante verificare se nel caso di specie la vendita dell'imbarcazione oggetto del contratto di locazione finanziaria sia avvenuta in conformità ai principi di correttezza o buona fede, piuttosto che a prezzo vile per negligenza del concedente. Dalla documentazione versata in atti da parte opposta risulta che l'imbarcazione è stata venduta per un corrispettivo finale di € 380.000,00, dopo aver richiesto una perizia di stima aggiornata ai valori della primavera del 2014 (perizia che stimava il valore dell'imbarcazione in € 460.000,00 ma che, considerando la necessità di interventi di manutenzione e le particolari condizioni di vendita da parte di una società di Leasing – senza garanzia di vendita – riduceva la valutazione a circa € 320.000,00). Risulta altresì che la vendita sia avvenuta dopo svariati tentativi di reperire offerte congrue rispetto ad una precedente valutazione, del maggio 2012 (v. perizia di stima
, doc. 3 fasc. opponente); tentativi che però non sono mai andati a Per_3
buon fine anche in relazione ad una grave crisi della nautica da diporto verificatasi proprio in quel periodo (circostanza riconosciuta dalla stessa parte opponente – v. doc. 5 fasc. opposta). Non è dunque ascrivibile a parte concedente, nell'ambito dell'attività di ricollocazione dell'imbarcazione, alcun comportamento contrario a correttezza e buona fede, se si considera peraltro che già dal luglio del 2012 (ossia subito dopo la risoluzione del
9 contratto) era stato più invitato a farsi parte diligente Parte_1
nel reperire eventuali acquirenti per l'imbarcazione (cfr. doc. 10, 21, 22 fasc. opposta), senza che dallo stesso sia mai intervenuta alcuna indicazione in merito né specifiche contestazioni sul valore dell'offerta di acquisto ricevuta.
Anche nel corso del giudizio, a fronte di una perizia aggiornata della concedente in leasing che valutava il valore del bene a circa € 320.000,00, nessuna contestazione specifica è stata formulata da parte opponente, essendosi limitata a richiamare il valore stimato dal proprio perito incaricato diverso tempo prima (nell'anno 2012). Non sussistono dunque i presupposti né per la rideterminazione dell'importo dovuto da , né Parte_1
per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione degli importi non dovuti, poiché il bene è stato venduto ad un prezzo congruo e non è stata in alcun modo provata una negligenza del concedente nell'ambito delle trattative di vendita. 4) Ne risulta assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio. 5) Per quanto riguarda la intervenuta ex art. 111 Controparte_4
c.p.c., va dichiarato che la stessa è succeduta nel credito di cui al Decreto
Ingiuntivo opposto, come non contestato in atti. Alla stregua dell'art 111
c.p.c., non essendo stato estromesso il cedente, il processo prosegue nei suoi confronti e la decisione ha effetto anche nei confronti dell'intervenuta in quanto la cedente riveste la funzione di sostituto processuale ex art 81 c.p.c.
6) Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria. Pertanto, il Tribunale condanna a Parte_1
rifondere ad le spese di lite sostenute per il Controparte_2
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.252,00 (scaglione da
€ 260.001,00 a 520.00,00), oltre a 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.>>
10 § 4. – Ha proposto appello formulando quattro motivi Parte_1
di gravame, non titolati, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1) Riformare integralmente la impugnata sentenza n.577/2023 depositata in data 10.08.2023 e notificata in data 31.08.2023, con la quale il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 790/2019 emesso dal
Tribunale di Crotone in data 27.09.2019, ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata da ed ha condannato Parte_1
a rifondere ad le spese Parte_1 Controparte_2
di lite liquidate in complessivi €.17.252,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
2) in riforma della impugnata sentenza, accogliere l'opposizione e, per l'effetto dichiarare in ogni caso nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché la somma richiesta è errata, sia in linea capitale che, conseguentemente, per gli interessi, e per i motivi in narrativa illustrati;
3) ancora in riforma della impugnata sentenza, in ogni caso accertare e dichiarare che controparte ha agito in maniera imprudente e/o imperita, contraria a buona fede, abusando del proprio diritto di vendere l'imbarcazione ed incassando un prezzo di realizzo decisamente inferiore al reale valore di mercato della stessa;
4) per l'effetto, sempre in riforma della impugnata sentenza, rideterminato e de-tratto l'importo di quanto ancora eventualmente dovuto dal in base agli atti di causa, accertare Parte_1
e dichiarare che l'attore è a sua volta creditore delle parti appellate da condannare, in persona del legale rappresentante pro tempore, eventualmente in solido tra loro, alla restituzione della somma risultante e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) sempre in riforma della impugnata sentenza, condannare i convenuti, in persona del
11 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva in data 19 dicembre 2023 per chiedere il Controparte_4
rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: <
Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respingere l'appello proposto dal signor e, Parte_1
comunque, in ogni caso respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 790/2019 del Tribunale di Crotone e la domanda riconvenzionale avanzata in quanto infondate in fatto e diritto, confermando quindi il decreto ingiuntivo in questione ovvero, comunque, condannando il signor al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4
succeduta a nelle relative ragioni creditorie, di Controparte_2
quanto risulti dovuto. Si chiede altresì l'estromissione di Controparte_2
dal presente giudizio a seguito dell'avvenuta cessione del
[...]
credito di cui alla presente causa in favore di Con vittoria Controparte_4
di spese e competenze professionali del presente grado.>>
§ 4.2 – Si costituiva in data 21 dicembre 2023 per Controparte_2
chiedere il rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: <
Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria e diversa istanza, preliminarmente voglia disporre l'estromissione di Controparte_2
ora dal presente giudizio a seguito
[...] Controparte_2
dell'avvenuta cessione del credito di cui alla presente causa in favore di e, nel merito, voglia respingere l'appello proposto dal Controparte_4
signor e comunque respingere l'opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 790/2019 del Tribunale di Crotone e la domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata in quanto infondate in fatto e diritto, confermando quindi il decreto ingiuntivo in questione ovvero, comunque, condannando il signor al pagamento in favore di Parte_1
12 di quanto risulti dovuto. Con vittoria di spese e Controparte_4
competenze professionali.>>
§ 4.3 – La Corte all'udienza di prima comparizione del 10 gennaio 2024 provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 9 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini ridotti perentori: 1) termine di 45 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.4 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della causa all'udienza del 12 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.6 – La causa allo spirare dei termini veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo, non titolato, l'appellante evidenziava che la somma richiesta con il ricorso monitorio era errata e sproporzionata (pag. 5 appello) e che residuava, al più, in debito non superiore a € 225.063,08 derivante dall'importo di € 1.674.000,00 detratto l'importo di € 1.448.936,92.
Chiariva che gli importi suddetti derivavano dal seguente calcolo: il primo importo pari ad € 1.674.000,00 derivava dall'importo finanziato pari ad €
1.550.000,00 maggiorato di IVA calcolata all'8% e così € 1.674.000,00; il secondo importo di 1.448.936,92 derivava dagli importi versati da esso istante pari ad € 1.068.936,92 a cui andava ad aggiungersi l'importo di € 380.000,00 derivante dalla vendita dell'imbarcazione e che controparte aveva incassato.
13 § 5.2 – Con il secondo motivo, non titolato, a pagina 6 dell'atto di appello evidenziava di aver dimostrato, in primo grado, che la Parte_1
cessionaria del credito aveva dichiarato che il saldo dovuto da esso era pari ad € 150.095,85 ed il Tribunale aveva sostenuto che Parte_1
tale dichiarazione confessoria era priva di pregio. Lamentava che il primo giudice avesse fondato tale assunto sul rilievo che detto minore importo non comprendeva interessi e spese e, quindi, si sarebbe riferito – come sostenuto da controparte – ai soli canoni scaduti prima della risoluzione del contratto.
Sosteneva che l'assunto risultava smentito dal testo della dichiarazione in cui non vi era alcun riferimento ad ipotetici importi a debito, né vi era alcuna riserva o cautela in ordine alla confessoria determinazione e quantificazione risultando indicato in tale esatto importo quanto dovuto in relazione al credito ceduto.
§ 5.3 – Con il terzo motivo, non titolato, l'appellante affrontava la questione della non congruità del prezzo al quale risultava rivenduta l'imbarcazione.
Lamentava che il tribunale non avesse tenuto in debita considerazione la circostanza che, al momento della risoluzione del contratto, il perito incaricato dalla società originaria concedente aveva stimato (maggio 2012) il <valore dell'imbarcazione, espressamente riscontrate le buone condizioni di manutenzione e considerata la dotazione del natante, in
850.000,00/900.000,00 euro (si veda il doc. n.3 del fascicolo di primo grado di parte opponente).>>; evidenziava che il Tribunale non aveva tenuto conto delle dichiarazioni di controparte in cui aveva confessato che per vendere il bene doveva < rivendere, possono naturalmente offrire solamente un prezzo inferiore a quello del mercato “ordinario”, dovendosi assicurare un sufficiente margine di lucro”>> e, quindi, di fatto aveva venduto l'imbarcazione sottocosto
14 rispetto ad una trattativa tra privati. Sosteneva che << Al di là delle perizie in atti, quindi, vi è prova certa che il prezzo di vendita ottenuto da controparte sia sicuramente inferiore a quello del mercato “ordinario>>; che la circostanza era avvalorata dal fatto che la vendita era avvenuta per due natanti, sicché l'acquirente aveva realizzato un affare, in danno di esso
. Con ulteriore profilo evidenziava che la perizia Parte_1
commissionata in occasione della vendita aveva riscontrato una diminuzione del valore del natante, ma il tribunale non aveva considerato che ciò era dipeso da controparte, che aveva in custodia il bene e si era disinteressata
< riscontrato dal proprio perito nel 2012, andasse disperso sempre ad esclusivo danno del sig. .>> Evidenziava che tra la prima stima di € Parte_1
850.000- 900.000 ed il risultato della vendita di 380.000,00 il deprezzamento era stato pari a circa 500.000,00 euro. Ribadiva la violazione da parte di
[...]
del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del CP_2
contratto che avrebbe imposto di collocare il bene sulla base dei valori di mercato adottando modalità tali da individuare il miglior offerente possibile.
§ 5.4 – Con il quarto motivo non titolato qualificava paradossale la condanna al pagamento delle spese di lite considerata la fondatezza dei motivi addotti a sostegno delle richieste.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – i primi due motivi possono venir esaminati congiuntamente e non sono fondati.
È pregiudiziale la disamina del secondo con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia assegnato valenza confessoria alla comunicazione effettuata dalla cessionaria del credito che aveva indicato il credito dovuto da esso alla data del 31 dicembre 2022 in € 150.095,85. Parte_1
15 Giova premettere che il processo di primo grado si è svolto a seguito di opposizione da parte di al decreto ingiuntivo di € 487.326,45 Parte_1
oltre interessi come da domanda, chiesto ed ottenuto nei suoi confronti da
Le suddette -uniche- parti processuali hanno Controparte_2
precisato le conclusioni all'udienza del 2 febbraio 2023 come da verbale: <
Per l'avv. DE MEO MARCO;
Per Parte_1 [...]
l'avv. VANNUCCI ANTONIO, oggi Controparte_2
sostituito dall'avv. ROSA BRUNO. L'Avv. De Meo precisa le conclusioni come da atti di causa. L'Avv. Bruno si riporta alle note scritte depositate in data 30.3.2022 chiedendo che “l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, respinga l'opposizione proposta e la domanda riconvenzionale avanzata in quanto infondate in fatto e diritto e confermi quindi il decreto ingiuntivo opposto ovvero, comunque, condannare parte Opponente al pagamento in favore di di quanto risulti Controparte_2
dovuto. Con vittoria di spese e competenze professionali” >>. Il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali sino al 3 Aprile 2023 e delle memorie di replica sino al 24 Aprile 2023.
ha depositato la propria comparsa conclusionale nell'ultimo Parte_1
giorno utile, in data 3 aprile 2023 alle ore 17.30 (cfr. fascicolo telematico) ed ha allegato alla stessa il documento titolato < del credito>> datato 28 febbraio 2023 e pervenuto ad esso istante in data 29 marzo 2023 in cui gli comunicava che Controparte_4 Controparte_2
non era più titolare del credito per cui è causa a seguito di cessione di
[...]
detto credito in favore di essa CP_4
L'opponente ha sostenuto nella propria comparsa conclusionale che: <<
Questa (id est , inoltre, nella stessa nota ha confessoriamente Controparte_4
qualificato quale saldo dovuto dal alla data del 31.12.2022, Parte_1
16 l'importo di €.150.095,85, ben diverso dalla somma invece richiesta con il decreto ingiuntivo opposto e che ammonta ad €.487.326,45.>>
Tanto premesso, il contenuto della motivazione di prime cure va letto in relazione alla specificità del caso in esame. A tal proposito, va evidenziato che il documento risulta prodotto, a contraddittorio chiuso, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e risulta emesso da un soggetto che non era in quel momento parte in causa, essendo parte in causa alla data del 3 aprile
2023 la sola ingiungente-opposta Controparte_2
Giova ancora osservare che aveva già Controparte_2
depositato la propria comparsa conclusionale in data 31 marzo 2023.
Lo sviluppo successivo del processo vede l'opposta depositare la propria comparsa di replica in data 19 aprile 2023 in cui prendeva posizione sul documento nuovo prodotto da controparte così evidenziando: << 1) Con buona pace di Controparte e del suo tentativo di “intorbidare” le acque, il credito quantificato in €. 150.095,85 nella lettera della cessionaria del credito, è, chiaramente, solo quello relativo ai canoni resi Controparte_4
insoluti prima della risoluzione, maggiorato degli interessi nel frattempo maturati: si tratta cioè di quello, ora aggiornato, già quantificato nel decreto ingiuntivo opposto in €. 122.928,24 pari ad €. 94.548,96 per capitale ed €.
28.379,28 per interessi convenzionali di mora al 23/8/2019 (cfr. doc. 1 di
Controparte e doc. 4 del ricorso per ingiunzione). Lo stesso non è quindi comprensivo della somma richiesta con il ricorso monitorio ai sensi dell'art. 15 del contratto, la cui entità è stata contestata nel presente giudizio, ma la cui mancanza nella suddetta comunicazione non comporta certamente la sua esclusione o rinuncia.>>
Interveniva in giudizio in data 20 aprile 2023 per Controparte_4
evidenziare che in virtù del contratto di cessione di crediti stipulato il
21/10/2022 con efficacia dal 24/10/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 del 3/11/2022, Parte Seconda, n. 128: doc. 13), Controparte_2
ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto a un
[...] Controparte_6
portafoglio di crediti comprendente anche quello vantato nei confronti del signor (c.f. ) in forza Parte_1 C.F._1
del decreto ingiuntivo n. 790/2019 del Tribunale di Crotone con il quale è stato ingiunto al medesimo il pagamento di €. 487.326,45= oltre accessori.
Dichiarava di costituirsi nel presente giudizio, facendo proprie tutte le domande, produzioni, argomentazioni e conclusioni di Controparte_2
[...]
Tanto premesso si osserva che la motivazione del tribunale, integralmente trascritta al superiore paragrafo n. 3, è coerente con il contenuto del documento che, sebbene sopravvenuto e quindi astrattamente producibile anche dopo la precisazione delle conclusioni, tuttavia derivava da un soggetto, , che non era parte del giudizio e pertanto, CP_4
palesemente, a detto documento il Tribunale non poteva riconoscere valenza confessoria. Va rammentato che la parte contro cui un determinato documento sia stato prodotto ha pieno diritto di difendersi anche in relazione alla portata del documento stesso, benché le sia noto perché dalla stessa firmato o comunque da essa proveniente, fattispecie alla quale non può essere ricondotta la produzione documentale dell'opponente non essendo costituita al momento della produzione documentale. CP_4
Il secondo motivo va quindi rigettato.
Venendo alla disamina del primo motivo, premesso, che sul documento di cui al motivo che precede si è svolto, nel presente grado, il contraddittorio benché l'appellante non abbia formalmente chiesto l'ammissione di detto documento dando per scontato che lo sia perché di formazione posteriore allo scadere dei termini delle preclusioni istruttorie e finanche della precisazione delle conclusioni, si osserva che il documento verrà valutato, insieme con la restante produzione documentale effettuata entro la scadenza
18 dei termine della preclusioni istruttorie, tanto al fine di delibare la fondatezza o meno della domanda introdotta con il giudizio monitorio, in esito ai motivi di opposizione e di gravame che ai primi, rimasti disattesi, si riportano.
È pregiudiziale osservare che va disattesa la domanda di estromissione della cedente del credito formulata sia da detta cedente che dalla cessionaria non avendo l'appellante prestato il consenso all'estromissione.
La cessione del credito comporta la successione a titolo particolare nel diritto controverso. L'estromissione può avvenire solo con il consenso esplicito di tutte le parti;
in assenza di tale consenso l'alienante ed il cedente diventano litisconsorti necessari ed il processo deve proseguire nel contraddittorio di tutte le parti. (da ultimo Cass. n. 6369/2025) Nel caso in esame manca nelle difese dell'appellante l'adesione alla domanda di estromissione, non risulta dichiarato -dopo l'esame delle comparse di costituzione nel presente grado
– da parte di di accettare il contraddittorio nei confronti del Parte_1
solo successore ed anzi risulta chiesta, nei confronti di entrambe le controparti, la condanna al pagamento delle spese di lite in suo favore.
Venendo al merito, si osserva che l'eccezione di pagamento sollevata da nell'atto di opposizione e riproposta nel presente grado come Parte_1
sottesa al primo motivo di gravame è infondata.
Già il primo giudice ha dato atto che l'opponente non ha contestato il contratto di locazione finanziaria prodotto dall'ingiungente con il ricorso monitorio ed avente ad oggetto un'unità di diporto, né il piano finanziario del contratto di leasing riportato all'allegato n. 9 del ricorso monitorio.
L'eccezione svolta da con l'atto di opposizione concerne Parte_1
l'entità delle somme corrisposte in costanza di contratto che sarebbero pari ad €. 995.370,25 e non ad € 744.398,21 riportati a defalco nel ricorso monitorio.
19 La difesa di successiva alla notifica dell'atto di cessione ed Parte_1
alla notifica della comunicazione di [ datata Milano Controparte_4
28.02.2023 (e pervenuta il successivo 29 marzo 2023) e titolata: Oggetto: rapporti giuridici di titolarità di ndg 02393195 (NDG Parte_1
pre cessione 02393195) – saldo alla data del 31/12/2022 pari ad € 150.095,85 oltre interessi maturandi e spese- cessione del 21 ottobre 2022 a CP_4
[...
] si è svolta mirando a far riconoscere, in detta dichiarazione, un contenuto confessorio di una minor pretesa dovendosi intendere, come saldo del contratto di finanziamento quello di € 150.095,85.
Osserva la Corte che il Tribunale ha disatteso l'eccezione di pagamento del maggiore importo di € 995.370,25 sulla base di un duplice e concorrente ordine di considerazioni: in primo luogo, per non avere Parte_1
contestato il documento 9 allegato al monitorio relativo al piano di finanziamento e, in secondo luogo, stante la genericità dell'allegazione di corresponsione di un maggiore importo.
Con il motivo in esame l'appellante, sulla premessa che esso utilizzatore si sarebbe reso inadempiente e quindi moroso a partire dalla rata avente scadenza 1.12.2011, sosteneva che con i documenti allegati sub 7,8,9, 10 e
11 aveva dimostrato di aver versato nel corso degli anni l'importo complessivo di € 1.068.936,92.
Orbene, la domanda introdotta con il monitorio riporta le seguenti somme: finanziamento concesso € 1.550.000,00 oltre Iva all'8% = € 1.674.000,00 da restituire: con un primo macrocanone di € 611.110,75; successivi 35 canoni mensili di € 5.277,75 = € 184.721,25; ulteriori 49 canoni mensili di €
15.907,65 = 779.474,85; canone di € 310.000,00 da adeguarsi in corso di contratto in base alle variazioni dell'indice di riferimento;
opzione finale di acquisto di € 1.550,00. Il tutto oltre accessori ed Iva.
20 Essendosi il reso inadempiente al pagamento della rata del Parte_1
1/12/2011 e successive (meglio indicate in ricorso) per un totale di €
98.548,86 (di cui €1,25 per Iva su fattura da emettere) e € 28.379,28 per interessi maturati dalla data del 23 agosto 2019, richiedeva Controparte_2
il decreto ingiuntivo dell'importo di € 487.326,45.
Si osserva, quanto ai criteri di calcolo, che al momento della risoluzione del contratto in data 4 maggio 2012 [ ha contestato in separato Parte_1
giudizio la risoluzione del contratto e la causa risulta decisa con sentenza del
Tribunale di Crotone n. 610/2019 che ha accertato la legittimità della risoluzione dichiarata da risultava un saldo da restituire Controparte_2
(doc. 8 e 9) pari ad € 744.398,21. Tale è la domanda introdotta dal creditore nel ricorso monitorio e sempre confermata [derivante da n. 36 canoni da €
15.217,41, il canone di € 310.000,00 e la rata di € 1.550,00 a valere quale opzione finale di acquisto] a cui il creditore ha detratto l'importo di €
380.000,00 incassato dalla vendita del natante e così € 364.398,21 a cui ha sommato le rate precedenti alla risoluzione del contratto delle quali si era reso moroso pari a € 94.548,86 e così € 458.947,97 a cui ha aggiunto gli interessi moratori maturati sino al mese antecedente alla data di deposito del decreto ingiuntivo pari a € 28.379,28 per un totale di € 487.326,35 con una differenza di dieci centesimi che può imputarsi a errore nella trascrizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Osserva la Corte che i documenti allegati n. 7,8,9, 10 si riferiscono a fatture e non a bonifici regolarmente accreditati sicché la motivazione di prime cure non è perplessa o carente come intende l'appellante con il motivo in esame, ma coerente con le risultanze processuali non essendo stato contestato il documento di parte ricorrente che contiene l'esatto piano di ammortamento del finanziamento con gli esatti importi dovuti ad ogni singola scadenza e risultando indicate le fatture a partire dal canone 1/12/2011 rimaste
21 impagate, oltre all'intero debito maturato per fatture scadute e non pagate fino alla risoluzione del contratto.
Va osservato che nell'atto di opposizione ha genericamente Parte_1
allegato: < ha comunque versato, Parte_1
negli anni, la somma di €.995.370,25, ragion per cui è evidentemente errato il calcolo contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, dato che l'istante dovrebbe essere debitore dell'importo residuo pari ad €.678.629,75, e non di quanto ex adverso dichiarato e cioè €.744.398,21>> senza produrre alcunché, allegazione a cui ha replicato nella comparsa di Controparte_2
costituzione di primo grado in cui ha esplicitato i criteri di calcolo e gli eventi intercorsi in costanza di rapporto, che avevano mutato le iniziali pattuizioni che venivano modulate per soccorrere la (allora) asserita temporanea difficoltà di liquidità dell'utilizzatore: <il contratto ebbe regolare svolgimento fino a quando, nel novembre del 2010 il signor , Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Marco De Meo in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Crotone via
Pastificio n. 1;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) società succeduta a Controparte_1 P.IVA_1
seguito di fusione per incorporazione ai rogiti del Notaio Persona_1
del 3/4/2023 n. 15082 rep. 8167 racc. a (c.f. Controparte_2
), e per lei, quale mandataria, con P.IVA_2 Controparte_3
sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19 (c.f. in forza di P.IVA_3
procura speciale in data 25 novembre 2019, a rogito Notaio Persona_2
di Milano al n. 34.945/11.871 di repertorio in persona del legale rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv.to TO NN in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Firenze Via TO GI n. 26;
APPELLATA
(c.f. ) e, per Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
essa, quale mandataria (c.f. ) in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pt rappresentato e difeso dall'avv.to
TO NN in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Firenze Via
TO GI n. 26;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 577/2023 del Tribunale di Crotone pubblicata in data 10/08/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <<1) Con atto di citazione del
2 12.12.2019, regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 790/2019 di questo Tribunale, emesso su ricorso della con il quale veniva ingiunto Controparte_2
all'odierno opponente il pagamento della somma di € 487.326,45, degli interessi come da domanda, oltre interessi, esborsi e spese. Esponeva che: -
a seguito della stipula di contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'unità da diporto, aveva solo parzialmente onorato Parte_1
il contratto, versando complessivamente la somma di € 995.370,25, con conseguente risoluzione del medesimo da parte della concedente;
- pertanto, considerato che l'importo complessivo finanziato era pari ad € 1.550.000,00 oltre IVA calcolata all'8% (e così in totale € 1.674.000,00),
[...]
risultava debitore dell'importo residuo pari ad € 678.629,75, e Parte_1
non di quanto ex adverso dichiarato nel decreto ingiuntivo opposto e cioè €
744.398,21; - conseguentemente, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, essendo errata la somma richiesta perché non dovuta o, comunque, dovuta in misura inferiore, non essendo corretto neppure il calcolo degli interessi pretesi;
- la concedente aveva poi defalcato, dal credito finale, il ricavato dalla successiva alienazione della imbarcazione, pari ad €
380.000,00, somma da ritenersi decisamente incongrua rispetto all'effettivo valore del bene;
la concedente aveva, pertanto, tenuto un comportamento contrario a buona fede, procedendo alla vendita del bene recuperato ad un prezzo totalmente inadeguato anche rispetto a quello indicato dallo stesso perito appositamente incaricato dall'opposta; - il comportamento della concedente era risultato contrario a buona fede anche per il rifiuto di proseguire il rapporto contrattuale previa rinegoziazione delle pattuizioni originarie. Chiedeva pertanto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, per avere richiesto una somma errata sia in linea capitale che, conseguentemente, per gli interessi;
in ogni caso accertare e dichiarare che controparte aveva agito in maniera imprudente e/o imperita, abusando del proprio diritto di
3 vendere l'imbarcazione ed incassando un prezzo di realizzo decisamente inferiore al reale valore di mercato dell'imbarcazione; per l'effetto, rideterminare l'importo dovuto da , con condanna alla Parte_1
restituzione di quanto non dovuto, oltre pagamento delle spese e competenze di giudizio 1).1 Ritualmente si costituiva Controparte_2
deducendo: - che, con riferimento al mancato pagamento dei canoni di cui all'estratto conto e ulteriori documenti di cui al ricorso monitorio, parte opponente non contestava il mancato pagamento né dimostrava l'avvenuto pagamento degli importi, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697
c.c.; - l'assoluta genericità della contestazione relativa all'erroneità del calcolo della somma dovuta da , in quanto la mera Parte_1
“sottrazione” dall'importo finanziato (costo di acquisto dell'imbarcazione sostenuto dalla società di leasing) delle somme asseritamente corrisposte in costanza di contratto è operazione matematicamente e finanziariamente erronea, in quanto non tiene conto, tra l'altro, del compenso incluso nell'importo dei canoni contrattualmente previsti e delle spese accessorie;
- che conseguentemente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., risultava provato che alla data di risoluzione del contratto (4.5.2012) il mero capitale residuo ancora da restituire da parte dell'opponente era pari ad € 744.398,21; - che risultava erronea, in ogni caso, l'affermazione di controparte relativa all'avvenuto pagamento, in linea capitale, della somma di € 995.370,25, come chiaramente evincibile dalla documentazione allegata al ricorso monitorio
(cfr. doc. 9, ricorso per d.i.); che, quanto alle contestazioni relative alla congruità del prezzo a cui è stata venduta l'imbarcazione da diporto,
l'opposta aveva invece proceduto alla ricollocazione dell'imbarcazione in conformità ai canoni di correttezza e buona fede, procedendo: i) ad invitare a farsi parte diligente nel reperire eventuali acquirenti Parte_1
per l'imbarcazione; ii) a porre in vendita tempestivamente l'imbarcazione recuperata a mezzo di numerose agenzie specializzate, senza reperire offerte
4 congrue alla valutazione in questione;
iii) dopo diversi tentativi e dopo aver sopportato ingenti spese di recupero e rimessaggio, a vendere l'imbarcazione all'unico acquirente reperito, ad un valore in linea con una perizia di stima aggiornata ai valori della primavera del 2014 (cfr. doc. 13 fasc. opposta); -
l'assoluta infondatezza delle contestazioni in merito alla mancata accettazione della richiesta di rinegoziazione del contratto, essendosi peraltro già pronunciato, sul punto, il Tribunale di Crotone con sentenza n.
610/2019 passata in giudicato. Per tali ragioni, chiedeva in via preliminare la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto. Nel merito, respingere l'opposizione proposta e la domanda riconvenzionale avanzata e confermare l'opposto decreto, con vittoria di spese e competenze professionali. 1).2 Con comparsa ex art. 111 c.p.c., del 20.04.2023, si costituiva la specificando che nelle more del giudizio, a Controparte_4
seguito di contratto di cessione di crediti stipulato il 21.10.2022 con efficacia dal 24.10.2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3.11.2022, Parte
Seconda, n. 128), aveva ceduto a titolo oneroso Controparte_2
e pro soluto ad un portafoglio di crediti comprendente anche Controparte_4
quello vantato nei confronti di . Interveniva, pertanto, Parte_1
nel giudizio facendo proprie tutte le domande, produzioni, argomentazioni e conclusioni di 1).3 Con ordinanza del Controparte_2
16.12.2020 il Giudice, ritenuto che le contrapposte allegazioni delle parti necessitassero di apposita istruttoria, non disponeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e concedeva i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
La causa veniva istruita con acquisizione della pertinente documentazione e all'udienza del 9.6.2021 veniva ritenuta matura per la decisione. Dopo plurimi rinvii disposti per esigenze di ruolo, la causa perveniva al nuovo giudice istruttore (subentrato dal 30.11.2022) che, all'udienza del 2.2.2023, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.>>
5
§ 2. – Il Tribunale di Crotone con sentenza n. 577/2023 così statuiva: <<
1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 790/2019 emesso dal Tribunale di Crotone in data 27.09.2019; 2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
3. condanna Parte_1 [...]
a rifondere ad le spese di lite Parte_1 Controparte_2
sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.252,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.>>
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2) Sul primo motivo di opposizione, relativo alle contestazioni relative alla quantificazione delle somme richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo e dovute dall'opponente , si osserva quanto segue. Parte_1
Occorre preliminarmente ricordare che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo la Cassazione ha più volte affermato che “il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore (per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria” (cfr., ex multis, Cass. civile 4 dicembre
1997). Pertanto, colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella specie l'opponente), mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765). Si è precisato poi che il debitore ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (in conformità con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. n. 15107/2004). Nel caso di specie,
6 a fronte della precisa indicazione, da parte dell'opposta, delle risultanze del piano finanziario del contratto di leasing (cfr. doc. 9 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), parte opponente non ha avanzato alcuna contestazione specifica al piano, limitandosi ad allegare che la differenza tra l'importo finanziato e le somme asseritamente corrisposte in costanza di contratto (pari ad € 995.370,25) restituisce un importo inferiore rispetto a quello richiesto nel decreto ingiuntivo opposto, e cioè € 744.398,21. Oltre alla natura generica di tale allegazione, è da condividere l'osservazione di parte opposta secondo cui tale “operazione aritmetica” non consente comunque di tenere conto di altri importi dovuti, tra cui i compensi inclusi nell'importo dei canoni contrattualmente previsti e le spese accessorie. Priva di pregio è poi l'argomentazione contenuta nella memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c., secondo cui la cessionaria in una missiva indirizzata ad Controparte_4
, avrebbe confessoriamente qualificato quale saldo Parte_1
dovuto dal - alla data del 31.12.2022 - l'importo di € Parte_1
150.095,85, “ben diverso dalla somma invece richiesta con il decreto ingiuntivo opposto e che ammonta ad € 487.326,45” (cfr. p. 2 comparsa conclusionale parte opponente). È agevole replicare, infatti, che la somma di
€ 150.095,85 non comprende interessi e spese e che verosimilmente, come rilevato dalla parte opponente, si riferisce unicamente all'ammontare dei canoni scaduti prima della risoluzione del contratto, non comportando in ogni caso la suddetta comunicazione l'esclusione o rinuncia degli altri importi dovuti e richiesti nel decreto ingiuntivo. Per tutto quanto esposto deve ritenersi che parte opponente abbia dato adeguata prova del fatto costitutivo del credito contestato dall'opponente, anche alla luce dell'art. 115
c.p.c. stante la genericità delle contestazioni dell'opponente. 3) Venendo al secondo motivo di opposizione, ossia la non congruità del prezzo al quale è stata rivenduta l'imbarcazione da diporto oggetto del contratto di locazione finanziaria, si osserva che nel contratto di locazione finanziaria versato in
7 atti (cfr. in particolare art. 15, “Effetti della risoluzione”) era previsto espressamente che in caso di risoluzione “fermo in ogni caso l'obbligo dell di pagare al Concedente i canoni decorsi insoluti con ogni Parte_2
relativo accessorio, l sarà altresì tenuto a versare Parte_2
immediatamente al Concedente medesimo, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo, il valore attualizzato di tutti i Canoni contrattualmente previsti come dovuti dopo la Risoluzione, nonché del prezzo convenuto per l'acquisto dei beni a fine rapporto. …Si precisa che quanto il Concedente abbia eventualmente a ricavare dalla vendita del bene o dal suo riutilizzo, dedotti gli oneri e le spese sopportati a tali fini, sarà imputato a deconto del debito dell'utilizzatore”. Ebbene, con riguardo a clausole del tutto analoghe a quella di specie, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola
(cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità) mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma
2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente” (cfr.
Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021). Si evidenzia poi, quanto
8 alla disciplina di cui alla l. 124/2017 invocata da parte opponente (norma che ha previsto l'obbligo, per il concedente che riprende il bene, di corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata ai valori di mercato), che la giurisprudenza ha statuito che la
“disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa”
(cfr. Cass. SSUU, sentenza n. 2061 del 28/01/2021); ne consegue la non applicabilità ratione temporis della norma alla fattispecie oggetto di causa.
Alla stregua di tali principi, spetta al giudicante verificare se nel caso di specie la vendita dell'imbarcazione oggetto del contratto di locazione finanziaria sia avvenuta in conformità ai principi di correttezza o buona fede, piuttosto che a prezzo vile per negligenza del concedente. Dalla documentazione versata in atti da parte opposta risulta che l'imbarcazione è stata venduta per un corrispettivo finale di € 380.000,00, dopo aver richiesto una perizia di stima aggiornata ai valori della primavera del 2014 (perizia che stimava il valore dell'imbarcazione in € 460.000,00 ma che, considerando la necessità di interventi di manutenzione e le particolari condizioni di vendita da parte di una società di Leasing – senza garanzia di vendita – riduceva la valutazione a circa € 320.000,00). Risulta altresì che la vendita sia avvenuta dopo svariati tentativi di reperire offerte congrue rispetto ad una precedente valutazione, del maggio 2012 (v. perizia di stima
, doc. 3 fasc. opponente); tentativi che però non sono mai andati a Per_3
buon fine anche in relazione ad una grave crisi della nautica da diporto verificatasi proprio in quel periodo (circostanza riconosciuta dalla stessa parte opponente – v. doc. 5 fasc. opposta). Non è dunque ascrivibile a parte concedente, nell'ambito dell'attività di ricollocazione dell'imbarcazione, alcun comportamento contrario a correttezza e buona fede, se si considera peraltro che già dal luglio del 2012 (ossia subito dopo la risoluzione del
9 contratto) era stato più invitato a farsi parte diligente Parte_1
nel reperire eventuali acquirenti per l'imbarcazione (cfr. doc. 10, 21, 22 fasc. opposta), senza che dallo stesso sia mai intervenuta alcuna indicazione in merito né specifiche contestazioni sul valore dell'offerta di acquisto ricevuta.
Anche nel corso del giudizio, a fronte di una perizia aggiornata della concedente in leasing che valutava il valore del bene a circa € 320.000,00, nessuna contestazione specifica è stata formulata da parte opponente, essendosi limitata a richiamare il valore stimato dal proprio perito incaricato diverso tempo prima (nell'anno 2012). Non sussistono dunque i presupposti né per la rideterminazione dell'importo dovuto da , né Parte_1
per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione degli importi non dovuti, poiché il bene è stato venduto ad un prezzo congruo e non è stata in alcun modo provata una negligenza del concedente nell'ambito delle trattative di vendita. 4) Ne risulta assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio. 5) Per quanto riguarda la intervenuta ex art. 111 Controparte_4
c.p.c., va dichiarato che la stessa è succeduta nel credito di cui al Decreto
Ingiuntivo opposto, come non contestato in atti. Alla stregua dell'art 111
c.p.c., non essendo stato estromesso il cedente, il processo prosegue nei suoi confronti e la decisione ha effetto anche nei confronti dell'intervenuta in quanto la cedente riveste la funzione di sostituto processuale ex art 81 c.p.c.
6) Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria. Pertanto, il Tribunale condanna a Parte_1
rifondere ad le spese di lite sostenute per il Controparte_2
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.252,00 (scaglione da
€ 260.001,00 a 520.00,00), oltre a 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.>>
10 § 4. – Ha proposto appello formulando quattro motivi Parte_1
di gravame, non titolati, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1) Riformare integralmente la impugnata sentenza n.577/2023 depositata in data 10.08.2023 e notificata in data 31.08.2023, con la quale il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 790/2019 emesso dal
Tribunale di Crotone in data 27.09.2019, ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata da ed ha condannato Parte_1
a rifondere ad le spese Parte_1 Controparte_2
di lite liquidate in complessivi €.17.252,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
2) in riforma della impugnata sentenza, accogliere l'opposizione e, per l'effetto dichiarare in ogni caso nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché la somma richiesta è errata, sia in linea capitale che, conseguentemente, per gli interessi, e per i motivi in narrativa illustrati;
3) ancora in riforma della impugnata sentenza, in ogni caso accertare e dichiarare che controparte ha agito in maniera imprudente e/o imperita, contraria a buona fede, abusando del proprio diritto di vendere l'imbarcazione ed incassando un prezzo di realizzo decisamente inferiore al reale valore di mercato della stessa;
4) per l'effetto, sempre in riforma della impugnata sentenza, rideterminato e de-tratto l'importo di quanto ancora eventualmente dovuto dal in base agli atti di causa, accertare Parte_1
e dichiarare che l'attore è a sua volta creditore delle parti appellate da condannare, in persona del legale rappresentante pro tempore, eventualmente in solido tra loro, alla restituzione della somma risultante e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) sempre in riforma della impugnata sentenza, condannare i convenuti, in persona del
11 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva in data 19 dicembre 2023 per chiedere il Controparte_4
rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: <
Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respingere l'appello proposto dal signor e, Parte_1
comunque, in ogni caso respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 790/2019 del Tribunale di Crotone e la domanda riconvenzionale avanzata in quanto infondate in fatto e diritto, confermando quindi il decreto ingiuntivo in questione ovvero, comunque, condannando il signor al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4
succeduta a nelle relative ragioni creditorie, di Controparte_2
quanto risulti dovuto. Si chiede altresì l'estromissione di Controparte_2
dal presente giudizio a seguito dell'avvenuta cessione del
[...]
credito di cui alla presente causa in favore di Con vittoria Controparte_4
di spese e competenze professionali del presente grado.>>
§ 4.2 – Si costituiva in data 21 dicembre 2023 per Controparte_2
chiedere il rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: <
Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria e diversa istanza, preliminarmente voglia disporre l'estromissione di Controparte_2
ora dal presente giudizio a seguito
[...] Controparte_2
dell'avvenuta cessione del credito di cui alla presente causa in favore di e, nel merito, voglia respingere l'appello proposto dal Controparte_4
signor e comunque respingere l'opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 790/2019 del Tribunale di Crotone e la domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata in quanto infondate in fatto e diritto, confermando quindi il decreto ingiuntivo in questione ovvero, comunque, condannando il signor al pagamento in favore di Parte_1
12 di quanto risulti dovuto. Con vittoria di spese e Controparte_4
competenze professionali.>>
§ 4.3 – La Corte all'udienza di prima comparizione del 10 gennaio 2024 provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 9 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini ridotti perentori: 1) termine di 45 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.4 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della causa all'udienza del 12 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.6 – La causa allo spirare dei termini veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo, non titolato, l'appellante evidenziava che la somma richiesta con il ricorso monitorio era errata e sproporzionata (pag. 5 appello) e che residuava, al più, in debito non superiore a € 225.063,08 derivante dall'importo di € 1.674.000,00 detratto l'importo di € 1.448.936,92.
Chiariva che gli importi suddetti derivavano dal seguente calcolo: il primo importo pari ad € 1.674.000,00 derivava dall'importo finanziato pari ad €
1.550.000,00 maggiorato di IVA calcolata all'8% e così € 1.674.000,00; il secondo importo di 1.448.936,92 derivava dagli importi versati da esso istante pari ad € 1.068.936,92 a cui andava ad aggiungersi l'importo di € 380.000,00 derivante dalla vendita dell'imbarcazione e che controparte aveva incassato.
13 § 5.2 – Con il secondo motivo, non titolato, a pagina 6 dell'atto di appello evidenziava di aver dimostrato, in primo grado, che la Parte_1
cessionaria del credito aveva dichiarato che il saldo dovuto da esso era pari ad € 150.095,85 ed il Tribunale aveva sostenuto che Parte_1
tale dichiarazione confessoria era priva di pregio. Lamentava che il primo giudice avesse fondato tale assunto sul rilievo che detto minore importo non comprendeva interessi e spese e, quindi, si sarebbe riferito – come sostenuto da controparte – ai soli canoni scaduti prima della risoluzione del contratto.
Sosteneva che l'assunto risultava smentito dal testo della dichiarazione in cui non vi era alcun riferimento ad ipotetici importi a debito, né vi era alcuna riserva o cautela in ordine alla confessoria determinazione e quantificazione risultando indicato in tale esatto importo quanto dovuto in relazione al credito ceduto.
§ 5.3 – Con il terzo motivo, non titolato, l'appellante affrontava la questione della non congruità del prezzo al quale risultava rivenduta l'imbarcazione.
Lamentava che il tribunale non avesse tenuto in debita considerazione la circostanza che, al momento della risoluzione del contratto, il perito incaricato dalla società originaria concedente aveva stimato (maggio 2012) il850.000,00/900.000,00 euro (si veda il doc. n.3 del fascicolo di primo grado di parte opponente).>>; evidenziava che il Tribunale non aveva tenuto conto delle dichiarazioni di controparte in cui aveva confessato che per vendere il bene doveva < rivendere, possono naturalmente offrire solamente un prezzo inferiore a quello del mercato “ordinario”, dovendosi assicurare un sufficiente margine di lucro”>> e, quindi, di fatto aveva venduto l'imbarcazione sottocosto
14 rispetto ad una trattativa tra privati. Sosteneva che << Al di là delle perizie in atti, quindi, vi è prova certa che il prezzo di vendita ottenuto da controparte sia sicuramente inferiore a quello del mercato “ordinario>>; che la circostanza era avvalorata dal fatto che la vendita era avvenuta per due natanti, sicché l'acquirente aveva realizzato un affare, in danno di esso
. Con ulteriore profilo evidenziava che la perizia Parte_1
commissionata in occasione della vendita aveva riscontrato una diminuzione del valore del natante, ma il tribunale non aveva considerato che ciò era dipeso da controparte, che aveva in custodia il bene e si era disinteressata
< riscontrato dal proprio perito nel 2012, andasse disperso sempre ad esclusivo danno del sig. .>> Evidenziava che tra la prima stima di € Parte_1
850.000- 900.000 ed il risultato della vendita di 380.000,00 il deprezzamento era stato pari a circa 500.000,00 euro. Ribadiva la violazione da parte di
[...]
del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del CP_2
contratto che avrebbe imposto di collocare il bene sulla base dei valori di mercato adottando modalità tali da individuare il miglior offerente possibile.
§ 5.4 – Con il quarto motivo non titolato qualificava paradossale la condanna al pagamento delle spese di lite considerata la fondatezza dei motivi addotti a sostegno delle richieste.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – i primi due motivi possono venir esaminati congiuntamente e non sono fondati.
È pregiudiziale la disamina del secondo con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia assegnato valenza confessoria alla comunicazione effettuata dalla cessionaria del credito che aveva indicato il credito dovuto da esso alla data del 31 dicembre 2022 in € 150.095,85. Parte_1
15 Giova premettere che il processo di primo grado si è svolto a seguito di opposizione da parte di al decreto ingiuntivo di € 487.326,45 Parte_1
oltre interessi come da domanda, chiesto ed ottenuto nei suoi confronti da
Le suddette -uniche- parti processuali hanno Controparte_2
precisato le conclusioni all'udienza del 2 febbraio 2023 come da verbale: <
Per l'avv. DE MEO MARCO;
Per Parte_1 [...]
l'avv. VANNUCCI ANTONIO, oggi Controparte_2
sostituito dall'avv. ROSA BRUNO. L'Avv. De Meo precisa le conclusioni come da atti di causa. L'Avv. Bruno si riporta alle note scritte depositate in data 30.3.2022 chiedendo che “l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, respinga l'opposizione proposta e la domanda riconvenzionale avanzata in quanto infondate in fatto e diritto e confermi quindi il decreto ingiuntivo opposto ovvero, comunque, condannare parte Opponente al pagamento in favore di di quanto risulti Controparte_2
dovuto. Con vittoria di spese e competenze professionali” >>. Il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali sino al 3 Aprile 2023 e delle memorie di replica sino al 24 Aprile 2023.
ha depositato la propria comparsa conclusionale nell'ultimo Parte_1
giorno utile, in data 3 aprile 2023 alle ore 17.30 (cfr. fascicolo telematico) ed ha allegato alla stessa il documento titolato < del credito>> datato 28 febbraio 2023 e pervenuto ad esso istante in data 29 marzo 2023 in cui gli comunicava che Controparte_4 Controparte_2
non era più titolare del credito per cui è causa a seguito di cessione di
[...]
detto credito in favore di essa CP_4
L'opponente ha sostenuto nella propria comparsa conclusionale che: <<
Questa (id est , inoltre, nella stessa nota ha confessoriamente Controparte_4
qualificato quale saldo dovuto dal alla data del 31.12.2022, Parte_1
16 l'importo di €.150.095,85, ben diverso dalla somma invece richiesta con il decreto ingiuntivo opposto e che ammonta ad €.487.326,45.>>
Tanto premesso, il contenuto della motivazione di prime cure va letto in relazione alla specificità del caso in esame. A tal proposito, va evidenziato che il documento risulta prodotto, a contraddittorio chiuso, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e risulta emesso da un soggetto che non era in quel momento parte in causa, essendo parte in causa alla data del 3 aprile
2023 la sola ingiungente-opposta Controparte_2
Giova ancora osservare che aveva già Controparte_2
depositato la propria comparsa conclusionale in data 31 marzo 2023.
Lo sviluppo successivo del processo vede l'opposta depositare la propria comparsa di replica in data 19 aprile 2023 in cui prendeva posizione sul documento nuovo prodotto da controparte così evidenziando: << 1) Con buona pace di Controparte e del suo tentativo di “intorbidare” le acque, il credito quantificato in €. 150.095,85 nella lettera della cessionaria del credito, è, chiaramente, solo quello relativo ai canoni resi Controparte_4
insoluti prima della risoluzione, maggiorato degli interessi nel frattempo maturati: si tratta cioè di quello, ora aggiornato, già quantificato nel decreto ingiuntivo opposto in €. 122.928,24 pari ad €. 94.548,96 per capitale ed €.
28.379,28 per interessi convenzionali di mora al 23/8/2019 (cfr. doc. 1 di
Controparte e doc. 4 del ricorso per ingiunzione). Lo stesso non è quindi comprensivo della somma richiesta con il ricorso monitorio ai sensi dell'art. 15 del contratto, la cui entità è stata contestata nel presente giudizio, ma la cui mancanza nella suddetta comunicazione non comporta certamente la sua esclusione o rinuncia.>>
Interveniva in giudizio in data 20 aprile 2023 per Controparte_4
evidenziare che in virtù del contratto di cessione di crediti stipulato il
21/10/2022 con efficacia dal 24/10/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 del 3/11/2022, Parte Seconda, n. 128: doc. 13), Controparte_2
ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto a un
[...] Controparte_6
portafoglio di crediti comprendente anche quello vantato nei confronti del signor (c.f. ) in forza Parte_1 C.F._1
del decreto ingiuntivo n. 790/2019 del Tribunale di Crotone con il quale è stato ingiunto al medesimo il pagamento di €. 487.326,45= oltre accessori.
Dichiarava di costituirsi nel presente giudizio, facendo proprie tutte le domande, produzioni, argomentazioni e conclusioni di Controparte_2
[...]
Tanto premesso si osserva che la motivazione del tribunale, integralmente trascritta al superiore paragrafo n. 3, è coerente con il contenuto del documento che, sebbene sopravvenuto e quindi astrattamente producibile anche dopo la precisazione delle conclusioni, tuttavia derivava da un soggetto, , che non era parte del giudizio e pertanto, CP_4
palesemente, a detto documento il Tribunale non poteva riconoscere valenza confessoria. Va rammentato che la parte contro cui un determinato documento sia stato prodotto ha pieno diritto di difendersi anche in relazione alla portata del documento stesso, benché le sia noto perché dalla stessa firmato o comunque da essa proveniente, fattispecie alla quale non può essere ricondotta la produzione documentale dell'opponente non essendo costituita al momento della produzione documentale. CP_4
Il secondo motivo va quindi rigettato.
Venendo alla disamina del primo motivo, premesso, che sul documento di cui al motivo che precede si è svolto, nel presente grado, il contraddittorio benché l'appellante non abbia formalmente chiesto l'ammissione di detto documento dando per scontato che lo sia perché di formazione posteriore allo scadere dei termini delle preclusioni istruttorie e finanche della precisazione delle conclusioni, si osserva che il documento verrà valutato, insieme con la restante produzione documentale effettuata entro la scadenza
18 dei termine della preclusioni istruttorie, tanto al fine di delibare la fondatezza o meno della domanda introdotta con il giudizio monitorio, in esito ai motivi di opposizione e di gravame che ai primi, rimasti disattesi, si riportano.
È pregiudiziale osservare che va disattesa la domanda di estromissione della cedente del credito formulata sia da detta cedente che dalla cessionaria non avendo l'appellante prestato il consenso all'estromissione.
La cessione del credito comporta la successione a titolo particolare nel diritto controverso. L'estromissione può avvenire solo con il consenso esplicito di tutte le parti;
in assenza di tale consenso l'alienante ed il cedente diventano litisconsorti necessari ed il processo deve proseguire nel contraddittorio di tutte le parti. (da ultimo Cass. n. 6369/2025) Nel caso in esame manca nelle difese dell'appellante l'adesione alla domanda di estromissione, non risulta dichiarato -dopo l'esame delle comparse di costituzione nel presente grado
– da parte di di accettare il contraddittorio nei confronti del Parte_1
solo successore ed anzi risulta chiesta, nei confronti di entrambe le controparti, la condanna al pagamento delle spese di lite in suo favore.
Venendo al merito, si osserva che l'eccezione di pagamento sollevata da nell'atto di opposizione e riproposta nel presente grado come Parte_1
sottesa al primo motivo di gravame è infondata.
Già il primo giudice ha dato atto che l'opponente non ha contestato il contratto di locazione finanziaria prodotto dall'ingiungente con il ricorso monitorio ed avente ad oggetto un'unità di diporto, né il piano finanziario del contratto di leasing riportato all'allegato n. 9 del ricorso monitorio.
L'eccezione svolta da con l'atto di opposizione concerne Parte_1
l'entità delle somme corrisposte in costanza di contratto che sarebbero pari ad €. 995.370,25 e non ad € 744.398,21 riportati a defalco nel ricorso monitorio.
19 La difesa di successiva alla notifica dell'atto di cessione ed Parte_1
alla notifica della comunicazione di [ datata Milano Controparte_4
28.02.2023 (e pervenuta il successivo 29 marzo 2023) e titolata: Oggetto: rapporti giuridici di titolarità di ndg 02393195 (NDG Parte_1
pre cessione 02393195) – saldo alla data del 31/12/2022 pari ad € 150.095,85 oltre interessi maturandi e spese- cessione del 21 ottobre 2022 a CP_4
[...
] si è svolta mirando a far riconoscere, in detta dichiarazione, un contenuto confessorio di una minor pretesa dovendosi intendere, come saldo del contratto di finanziamento quello di € 150.095,85.
Osserva la Corte che il Tribunale ha disatteso l'eccezione di pagamento del maggiore importo di € 995.370,25 sulla base di un duplice e concorrente ordine di considerazioni: in primo luogo, per non avere Parte_1
contestato il documento 9 allegato al monitorio relativo al piano di finanziamento e, in secondo luogo, stante la genericità dell'allegazione di corresponsione di un maggiore importo.
Con il motivo in esame l'appellante, sulla premessa che esso utilizzatore si sarebbe reso inadempiente e quindi moroso a partire dalla rata avente scadenza 1.12.2011, sosteneva che con i documenti allegati sub 7,8,9, 10 e
11 aveva dimostrato di aver versato nel corso degli anni l'importo complessivo di € 1.068.936,92.
Orbene, la domanda introdotta con il monitorio riporta le seguenti somme: finanziamento concesso € 1.550.000,00 oltre Iva all'8% = € 1.674.000,00 da restituire: con un primo macrocanone di € 611.110,75; successivi 35 canoni mensili di € 5.277,75 = € 184.721,25; ulteriori 49 canoni mensili di €
15.907,65 = 779.474,85; canone di € 310.000,00 da adeguarsi in corso di contratto in base alle variazioni dell'indice di riferimento;
opzione finale di acquisto di € 1.550,00. Il tutto oltre accessori ed Iva.
20 Essendosi il reso inadempiente al pagamento della rata del Parte_1
1/12/2011 e successive (meglio indicate in ricorso) per un totale di €
98.548,86 (di cui €1,25 per Iva su fattura da emettere) e € 28.379,28 per interessi maturati dalla data del 23 agosto 2019, richiedeva Controparte_2
il decreto ingiuntivo dell'importo di € 487.326,45.
Si osserva, quanto ai criteri di calcolo, che al momento della risoluzione del contratto in data 4 maggio 2012 [ ha contestato in separato Parte_1
giudizio la risoluzione del contratto e la causa risulta decisa con sentenza del
Tribunale di Crotone n. 610/2019 che ha accertato la legittimità della risoluzione dichiarata da risultava un saldo da restituire Controparte_2
(doc. 8 e 9) pari ad € 744.398,21. Tale è la domanda introdotta dal creditore nel ricorso monitorio e sempre confermata [derivante da n. 36 canoni da €
15.217,41, il canone di € 310.000,00 e la rata di € 1.550,00 a valere quale opzione finale di acquisto] a cui il creditore ha detratto l'importo di €
380.000,00 incassato dalla vendita del natante e così € 364.398,21 a cui ha sommato le rate precedenti alla risoluzione del contratto delle quali si era reso moroso pari a € 94.548,86 e così € 458.947,97 a cui ha aggiunto gli interessi moratori maturati sino al mese antecedente alla data di deposito del decreto ingiuntivo pari a € 28.379,28 per un totale di € 487.326,35 con una differenza di dieci centesimi che può imputarsi a errore nella trascrizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Osserva la Corte che i documenti allegati n. 7,8,9, 10 si riferiscono a fatture e non a bonifici regolarmente accreditati sicché la motivazione di prime cure non è perplessa o carente come intende l'appellante con il motivo in esame, ma coerente con le risultanze processuali non essendo stato contestato il documento di parte ricorrente che contiene l'esatto piano di ammortamento del finanziamento con gli esatti importi dovuti ad ogni singola scadenza e risultando indicate le fatture a partire dal canone 1/12/2011 rimaste
21 impagate, oltre all'intero debito maturato per fatture scadute e non pagate fino alla risoluzione del contratto.
Va osservato che nell'atto di opposizione ha genericamente Parte_1
allegato: < ha comunque versato, Parte_1
negli anni, la somma di €.995.370,25, ragion per cui è evidentemente errato il calcolo contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, dato che l'istante dovrebbe essere debitore dell'importo residuo pari ad €.678.629,75, e non di quanto ex adverso dichiarato e cioè €.744.398,21>> senza produrre alcunché, allegazione a cui ha replicato nella comparsa di Controparte_2
costituzione di primo grado in cui ha esplicitato i criteri di calcolo e gli eventi intercorsi in costanza di rapporto, che avevano mutato le iniziali pattuizioni che venivano modulate per soccorrere la (allora) asserita temporanea difficoltà di liquidità dell'utilizzatore:Parte_1
in relazione ad alcune difficoltà economiche, chiese all'allora Centro
Leasing di modificare il piano contrattuale al fine di ridurre l'importo dei canoni dovuti per i successivi 12 mesi: l'odierna Convenuta in opposizione accettò la richiesta (cfr. doc. 3 del ricorso per ingiunzione) e il contratto venne quindi così prolungato e modificato: a far tempo dal 1/12/2010 e fino al 1/11/2011 il canone venne rideterminato in euro 10.000,00 mensili;
dal
1/12/2011 al 1/5/2015 42 canoni sempre mensili ciascuno di euro 15.217,41; infine un ultimo canone di euro 310.000,00 con scadenza al 1/6/2015, il tutto oltre spese ed IVA di legge. Successivamente, all'approssimarsi del nuovo aumento del canone, il , in relazione alle sempre maggiori Parte_1
difficoltà finanziarie chiese un ulteriore modifica del contratto, dichiarandosi disponibile a versare, per 18 mesi, l'importo massimo mensile di €. 4.000,00, comprensivo - tra l'altro - dei canoni nel frattempo resi insoluti (doc. 5/8). A partire dal 1° dicembre 2011, comunque, l'Utilizzatore, prima ancora di
22 conoscere la risposta della società di leasing, rese insoluti tutti i canoni in scadenza. >>
A fronte di tali specificazioni, l'appellante ha riversato nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. le fatture di pagamento, senza prendere posizione sui pagamenti da lui effettuati ed acquisiti dal concedente con le nuove modalità concordate a partire dall'annualità 2010, considerazioni che hanno convinto il primo giudice a ritenere qualificata, perché documentata, la prova della domanda del concedente e generica l'eccezione di pagamento sollevata dall'utilizzatore che non teneva conto della modifica dell'entità delle rate dal 2010.
Quanto alla comunicazione emessa dalla cessionaria del credito si osserva che detta cessionaria è intervenuta in giudizio in primo grado costituendosi in data immediatamente antecedente allo spirare dei termini per il deposito della memoria di replica - essendo la causa nella fase della decisione con termini già concessi per lo scambio delle note conclusive ex art. 190 c.p.c. - ed ha concluso < argomentazioni e conclusioni di , Controparte_2
all'evidenza, quindi, riportandosi alle conclusioni rassegnate dalla cedente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 febbraio 2023, antecedente alla produzione del documento da parte dell'opponente.
Il documento non ha alcuna valenza confessoria nemmeno nel presente grado in relazione al credito oggetto di causa, già pendente al momento della cessione, poiché non fa menzione del credito portato dal decreto ingiuntivo e la cessionaria si limita ad attualizzare gli interessi moratori e le spese senza procedere ad un riesame del rapporto e del titolo già esistente. E' sufficiente osservare che la missiva del 29 marzo 2023 fa riferimento ad una richiesta rivolta al << di mettere immediatamente a nostra disposizione Parte_1
i beni oggetto della locazione finanziaria di cui ai contratti succitati,
23 dandocene preventiva conferma scritta (…)>> quando invece è in atti la fattura di vendita del natante n. V1/31992 del 3 luglio 2014 il cui importo di
€ 380.000,00 risultava già riportato nel ricorso per decreto ingiuntivo a defalco del debito per rate insolute.
Il motivo va quindi rigettato.
§ 6.2 il terzo motivo è inammissibile
Il motivo ripropone pedissequamente il corrispondente motivo di opposizione e si confronta solo parzialmente con la motivazione di prime cure. L'appellante trascura di considerare che il primo giudice ha evidenziato che vi sono stati numerosi tentativi di vendita dell'imbarcazione sulla base del valore del natante stimato nel 2012 << che non sono mai andati a buon fine>>. Il Tribunale ha chiarito, innanzitutto, che la cedente aveva affidato proprio all'utilizzatore il compito di provvedere alla vendita del natante ed ha valorizzato in motivazione il documento n. 5 del fascicolo di parte opposta rappresentato dalla missiva autografa del , in cui questi Parte_1
sottolinea << è più di un anno che ho incaricato commercianti, brockers, persone che gravitano nel mondo della nautica da diporto con il fine di vendere l'imbarcazione oggetto del nostro contratto di leasing, vendere non svendere! Il mio intento è quello di onorare l'impegno preso a suo tempo con la Vs società. Allora vi erano altre condizioni di mercato, sia quello della nautica, che in generale.>>
È indubbio che già nel 2010-2011 il settore della nautica da diporto fosse in crisi di transazioni, fatto noto ad entrambe le parti e, per quel che qui rileva, riconosciuto dallo stesso con detto documento allegato n. 5. Parte_1
La cedente ha documentato con l'allegato n. 9 alla memoria di costituzione nella fase di opposizione, che la crisi del settore nautico si era protratta negli anni a seguire a causa del decreto NT (del dicembre 2011).
24 Tanto ha consentito al tribunale di affermare, in maniera condivisibile perché suffragata da dati oggettivi, che la cedente nella vendita effettuata nel 2014 dell'imbarcazione al prezzo di € 380.000,00 non è venuta meno ai propri doveri di correttezza. Innanzitutto, il contratto era già risolto dal 4 maggio
2012; il Tribunale di Crotone con la già menzionata sentenza n. 610/2019 ha incontrovertibilmente accertato che la cedente si è correttamente avvalsa della clausola contrattuale risolutiva espressa a fronte del grave e conclamato inadempimento dell'utilizzatore; la cedente ha chiesto una valutazione del valore del natante attualizzata al 2014 affidata al perito ing. Per_4
che, nella propria relazione tecnico valutativa, non ha evidenziato
[...]
segni di ammaloramento dovuto a condizioni di custodia scadenti, quanto uno stato generale di sporcizia legata alla non utilizzazione, alla necessità di fare un tagliando completo delle varie componenti. Ha ad esempio evidenziato che molte delle dotazioni di sicurezza erano scadute. Non vi sono elementi obiettivi, in siffatto contesto in cui il contratto è già risolto ed il natante è già stato riconsegnato dall'utilizzatore alla cedente, da cui trarre la convinzione che la società di leasing abbia volutamente svenduto l'imbarcazione per danneggiare il essendo evidente che la Parte_1
società cedente conservava l'interesse alla miglior valutazione del natante essendo l'unico bene atto a far realizzare, con la vendita, un importo da porre a deconto del debito maturato dall'utilizzatore.
Il prezzo di vendita si appalesa congruo rispetto ai parametri legati allo stato di vetustà del natante, custodito in condizioni ordinarie -nulla essendo emerso di segno contrario - ed alla perdurante mancanza di offerte di acquisto, stante la crisi del settore ed ha indotto la società a realizzare almeno quell'importo e scongiurando il rischio di dover sostenere ulteriori spese per la manutenzione straordinaria del natante, dall'esito incerto sotto il profilo del profitto in un mercato in crisi.
25 § 6.3- il quarto motivo rimane assorbito
La disamina del quarto motivo - afferente alla critica al capo concernente le spese di lite di primo grado svolto esclusivamente in relazione all'accoglimento dei motivi di appello - rimane assorbito per effetto della statuizione di rigetto dei motivi che precedono.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore di ciascuna parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (decreto ingiuntivo opposto di € 487.326,45 e così fino a
€ 520.000,00) nei i valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati,
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di già Parte_1 Controparte_2 [...]
e di contro la sentenza resa tra le parti Controparte_2 Controparte_4
dal Tribunale di Crotone n. 577/2023 pubblicata in data 10 agosto 2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti appellate che liquida in € 17.179,00 per compensi ciascuna, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
26 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro sezione seconda del 20 novembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr. Biagio Politano consigliere dr. Pietro Scuteri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1457 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Marco De Meo in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Crotone via
Pastificio n. 1;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) società succeduta a Controparte_1 P.IVA_1
seguito di fusione per incorporazione ai rogiti del Notaio Persona_1
del 3/4/2023 n. 15082 rep. 8167 racc. a (c.f. Controparte_2
), e per lei, quale mandataria, con P.IVA_2 Controparte_3
sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19 (c.f. in forza di P.IVA_3
procura speciale in data 25 novembre 2019, a rogito Notaio Persona_2
di Milano al n. 34.945/11.871 di repertorio in persona del legale rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv.to TO NN in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Firenze Via TO GI n. 26;
APPELLATA
(c.f. ) e, per Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
essa, quale mandataria (c.f. ) in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pt rappresentato e difeso dall'avv.to
TO NN in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Firenze Via
TO GI n. 26;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 577/2023 del Tribunale di Crotone pubblicata in data 10/08/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <<1) Con atto di citazione del
2 12.12.2019, regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 790/2019 di questo Tribunale, emesso su ricorso della con il quale veniva ingiunto Controparte_2
all'odierno opponente il pagamento della somma di € 487.326,45, degli interessi come da domanda, oltre interessi, esborsi e spese. Esponeva che: -
a seguito della stipula di contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'unità da diporto, aveva solo parzialmente onorato Parte_1
il contratto, versando complessivamente la somma di € 995.370,25, con conseguente risoluzione del medesimo da parte della concedente;
- pertanto, considerato che l'importo complessivo finanziato era pari ad € 1.550.000,00 oltre IVA calcolata all'8% (e così in totale € 1.674.000,00),
[...]
risultava debitore dell'importo residuo pari ad € 678.629,75, e Parte_1
non di quanto ex adverso dichiarato nel decreto ingiuntivo opposto e cioè €
744.398,21; - conseguentemente, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, essendo errata la somma richiesta perché non dovuta o, comunque, dovuta in misura inferiore, non essendo corretto neppure il calcolo degli interessi pretesi;
- la concedente aveva poi defalcato, dal credito finale, il ricavato dalla successiva alienazione della imbarcazione, pari ad €
380.000,00, somma da ritenersi decisamente incongrua rispetto all'effettivo valore del bene;
la concedente aveva, pertanto, tenuto un comportamento contrario a buona fede, procedendo alla vendita del bene recuperato ad un prezzo totalmente inadeguato anche rispetto a quello indicato dallo stesso perito appositamente incaricato dall'opposta; - il comportamento della concedente era risultato contrario a buona fede anche per il rifiuto di proseguire il rapporto contrattuale previa rinegoziazione delle pattuizioni originarie. Chiedeva pertanto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, per avere richiesto una somma errata sia in linea capitale che, conseguentemente, per gli interessi;
in ogni caso accertare e dichiarare che controparte aveva agito in maniera imprudente e/o imperita, abusando del proprio diritto di
3 vendere l'imbarcazione ed incassando un prezzo di realizzo decisamente inferiore al reale valore di mercato dell'imbarcazione; per l'effetto, rideterminare l'importo dovuto da , con condanna alla Parte_1
restituzione di quanto non dovuto, oltre pagamento delle spese e competenze di giudizio 1).1 Ritualmente si costituiva Controparte_2
deducendo: - che, con riferimento al mancato pagamento dei canoni di cui all'estratto conto e ulteriori documenti di cui al ricorso monitorio, parte opponente non contestava il mancato pagamento né dimostrava l'avvenuto pagamento degli importi, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697
c.c.; - l'assoluta genericità della contestazione relativa all'erroneità del calcolo della somma dovuta da , in quanto la mera Parte_1
“sottrazione” dall'importo finanziato (costo di acquisto dell'imbarcazione sostenuto dalla società di leasing) delle somme asseritamente corrisposte in costanza di contratto è operazione matematicamente e finanziariamente erronea, in quanto non tiene conto, tra l'altro, del compenso incluso nell'importo dei canoni contrattualmente previsti e delle spese accessorie;
- che conseguentemente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., risultava provato che alla data di risoluzione del contratto (4.5.2012) il mero capitale residuo ancora da restituire da parte dell'opponente era pari ad € 744.398,21; - che risultava erronea, in ogni caso, l'affermazione di controparte relativa all'avvenuto pagamento, in linea capitale, della somma di € 995.370,25, come chiaramente evincibile dalla documentazione allegata al ricorso monitorio
(cfr. doc. 9, ricorso per d.i.); che, quanto alle contestazioni relative alla congruità del prezzo a cui è stata venduta l'imbarcazione da diporto,
l'opposta aveva invece proceduto alla ricollocazione dell'imbarcazione in conformità ai canoni di correttezza e buona fede, procedendo: i) ad invitare a farsi parte diligente nel reperire eventuali acquirenti Parte_1
per l'imbarcazione; ii) a porre in vendita tempestivamente l'imbarcazione recuperata a mezzo di numerose agenzie specializzate, senza reperire offerte
4 congrue alla valutazione in questione;
iii) dopo diversi tentativi e dopo aver sopportato ingenti spese di recupero e rimessaggio, a vendere l'imbarcazione all'unico acquirente reperito, ad un valore in linea con una perizia di stima aggiornata ai valori della primavera del 2014 (cfr. doc. 13 fasc. opposta); -
l'assoluta infondatezza delle contestazioni in merito alla mancata accettazione della richiesta di rinegoziazione del contratto, essendosi peraltro già pronunciato, sul punto, il Tribunale di Crotone con sentenza n.
610/2019 passata in giudicato. Per tali ragioni, chiedeva in via preliminare la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto. Nel merito, respingere l'opposizione proposta e la domanda riconvenzionale avanzata e confermare l'opposto decreto, con vittoria di spese e competenze professionali. 1).2 Con comparsa ex art. 111 c.p.c., del 20.04.2023, si costituiva la specificando che nelle more del giudizio, a Controparte_4
seguito di contratto di cessione di crediti stipulato il 21.10.2022 con efficacia dal 24.10.2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3.11.2022, Parte
Seconda, n. 128), aveva ceduto a titolo oneroso Controparte_2
e pro soluto ad un portafoglio di crediti comprendente anche Controparte_4
quello vantato nei confronti di . Interveniva, pertanto, Parte_1
nel giudizio facendo proprie tutte le domande, produzioni, argomentazioni e conclusioni di 1).3 Con ordinanza del Controparte_2
16.12.2020 il Giudice, ritenuto che le contrapposte allegazioni delle parti necessitassero di apposita istruttoria, non disponeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e concedeva i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
La causa veniva istruita con acquisizione della pertinente documentazione e all'udienza del 9.6.2021 veniva ritenuta matura per la decisione. Dopo plurimi rinvii disposti per esigenze di ruolo, la causa perveniva al nuovo giudice istruttore (subentrato dal 30.11.2022) che, all'udienza del 2.2.2023, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.>>
5
§ 2. – Il Tribunale di Crotone con sentenza n. 577/2023 così statuiva: <<
1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 790/2019 emesso dal Tribunale di Crotone in data 27.09.2019; 2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
3. condanna Parte_1 [...]
a rifondere ad le spese di lite Parte_1 Controparte_2
sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.252,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.>>
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2) Sul primo motivo di opposizione, relativo alle contestazioni relative alla quantificazione delle somme richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo e dovute dall'opponente , si osserva quanto segue. Parte_1
Occorre preliminarmente ricordare che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo la Cassazione ha più volte affermato che “il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore (per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria” (cfr., ex multis, Cass. civile 4 dicembre
1997). Pertanto, colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella specie l'opponente), mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765). Si è precisato poi che il debitore ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (in conformità con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. n. 15107/2004). Nel caso di specie,
6 a fronte della precisa indicazione, da parte dell'opposta, delle risultanze del piano finanziario del contratto di leasing (cfr. doc. 9 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), parte opponente non ha avanzato alcuna contestazione specifica al piano, limitandosi ad allegare che la differenza tra l'importo finanziato e le somme asseritamente corrisposte in costanza di contratto (pari ad € 995.370,25) restituisce un importo inferiore rispetto a quello richiesto nel decreto ingiuntivo opposto, e cioè € 744.398,21. Oltre alla natura generica di tale allegazione, è da condividere l'osservazione di parte opposta secondo cui tale “operazione aritmetica” non consente comunque di tenere conto di altri importi dovuti, tra cui i compensi inclusi nell'importo dei canoni contrattualmente previsti e le spese accessorie. Priva di pregio è poi l'argomentazione contenuta nella memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c., secondo cui la cessionaria in una missiva indirizzata ad Controparte_4
, avrebbe confessoriamente qualificato quale saldo Parte_1
dovuto dal - alla data del 31.12.2022 - l'importo di € Parte_1
150.095,85, “ben diverso dalla somma invece richiesta con il decreto ingiuntivo opposto e che ammonta ad € 487.326,45” (cfr. p. 2 comparsa conclusionale parte opponente). È agevole replicare, infatti, che la somma di
€ 150.095,85 non comprende interessi e spese e che verosimilmente, come rilevato dalla parte opponente, si riferisce unicamente all'ammontare dei canoni scaduti prima della risoluzione del contratto, non comportando in ogni caso la suddetta comunicazione l'esclusione o rinuncia degli altri importi dovuti e richiesti nel decreto ingiuntivo. Per tutto quanto esposto deve ritenersi che parte opponente abbia dato adeguata prova del fatto costitutivo del credito contestato dall'opponente, anche alla luce dell'art. 115
c.p.c. stante la genericità delle contestazioni dell'opponente. 3) Venendo al secondo motivo di opposizione, ossia la non congruità del prezzo al quale è stata rivenduta l'imbarcazione da diporto oggetto del contratto di locazione finanziaria, si osserva che nel contratto di locazione finanziaria versato in
7 atti (cfr. in particolare art. 15, “Effetti della risoluzione”) era previsto espressamente che in caso di risoluzione “fermo in ogni caso l'obbligo dell di pagare al Concedente i canoni decorsi insoluti con ogni Parte_2
relativo accessorio, l sarà altresì tenuto a versare Parte_2
immediatamente al Concedente medesimo, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo, il valore attualizzato di tutti i Canoni contrattualmente previsti come dovuti dopo la Risoluzione, nonché del prezzo convenuto per l'acquisto dei beni a fine rapporto. …Si precisa che quanto il Concedente abbia eventualmente a ricavare dalla vendita del bene o dal suo riutilizzo, dedotti gli oneri e le spese sopportati a tali fini, sarà imputato a deconto del debito dell'utilizzatore”. Ebbene, con riguardo a clausole del tutto analoghe a quella di specie, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola
(cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità) mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma
2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente” (cfr.
Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021). Si evidenzia poi, quanto
8 alla disciplina di cui alla l. 124/2017 invocata da parte opponente (norma che ha previsto l'obbligo, per il concedente che riprende il bene, di corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata ai valori di mercato), che la giurisprudenza ha statuito che la
“disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa”
(cfr. Cass. SSUU, sentenza n. 2061 del 28/01/2021); ne consegue la non applicabilità ratione temporis della norma alla fattispecie oggetto di causa.
Alla stregua di tali principi, spetta al giudicante verificare se nel caso di specie la vendita dell'imbarcazione oggetto del contratto di locazione finanziaria sia avvenuta in conformità ai principi di correttezza o buona fede, piuttosto che a prezzo vile per negligenza del concedente. Dalla documentazione versata in atti da parte opposta risulta che l'imbarcazione è stata venduta per un corrispettivo finale di € 380.000,00, dopo aver richiesto una perizia di stima aggiornata ai valori della primavera del 2014 (perizia che stimava il valore dell'imbarcazione in € 460.000,00 ma che, considerando la necessità di interventi di manutenzione e le particolari condizioni di vendita da parte di una società di Leasing – senza garanzia di vendita – riduceva la valutazione a circa € 320.000,00). Risulta altresì che la vendita sia avvenuta dopo svariati tentativi di reperire offerte congrue rispetto ad una precedente valutazione, del maggio 2012 (v. perizia di stima
, doc. 3 fasc. opponente); tentativi che però non sono mai andati a Per_3
buon fine anche in relazione ad una grave crisi della nautica da diporto verificatasi proprio in quel periodo (circostanza riconosciuta dalla stessa parte opponente – v. doc. 5 fasc. opposta). Non è dunque ascrivibile a parte concedente, nell'ambito dell'attività di ricollocazione dell'imbarcazione, alcun comportamento contrario a correttezza e buona fede, se si considera peraltro che già dal luglio del 2012 (ossia subito dopo la risoluzione del
9 contratto) era stato più invitato a farsi parte diligente Parte_1
nel reperire eventuali acquirenti per l'imbarcazione (cfr. doc. 10, 21, 22 fasc. opposta), senza che dallo stesso sia mai intervenuta alcuna indicazione in merito né specifiche contestazioni sul valore dell'offerta di acquisto ricevuta.
Anche nel corso del giudizio, a fronte di una perizia aggiornata della concedente in leasing che valutava il valore del bene a circa € 320.000,00, nessuna contestazione specifica è stata formulata da parte opponente, essendosi limitata a richiamare il valore stimato dal proprio perito incaricato diverso tempo prima (nell'anno 2012). Non sussistono dunque i presupposti né per la rideterminazione dell'importo dovuto da , né Parte_1
per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione degli importi non dovuti, poiché il bene è stato venduto ad un prezzo congruo e non è stata in alcun modo provata una negligenza del concedente nell'ambito delle trattative di vendita. 4) Ne risulta assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio. 5) Per quanto riguarda la intervenuta ex art. 111 Controparte_4
c.p.c., va dichiarato che la stessa è succeduta nel credito di cui al Decreto
Ingiuntivo opposto, come non contestato in atti. Alla stregua dell'art 111
c.p.c., non essendo stato estromesso il cedente, il processo prosegue nei suoi confronti e la decisione ha effetto anche nei confronti dell'intervenuta in quanto la cedente riveste la funzione di sostituto processuale ex art 81 c.p.c.
6) Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria. Pertanto, il Tribunale condanna a Parte_1
rifondere ad le spese di lite sostenute per il Controparte_2
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.252,00 (scaglione da
€ 260.001,00 a 520.00,00), oltre a 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.>>
10 § 4. – Ha proposto appello formulando quattro motivi Parte_1
di gravame, non titolati, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1) Riformare integralmente la impugnata sentenza n.577/2023 depositata in data 10.08.2023 e notificata in data 31.08.2023, con la quale il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 790/2019 emesso dal
Tribunale di Crotone in data 27.09.2019, ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata da ed ha condannato Parte_1
a rifondere ad le spese Parte_1 Controparte_2
di lite liquidate in complessivi €.17.252,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
2) in riforma della impugnata sentenza, accogliere l'opposizione e, per l'effetto dichiarare in ogni caso nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché la somma richiesta è errata, sia in linea capitale che, conseguentemente, per gli interessi, e per i motivi in narrativa illustrati;
3) ancora in riforma della impugnata sentenza, in ogni caso accertare e dichiarare che controparte ha agito in maniera imprudente e/o imperita, contraria a buona fede, abusando del proprio diritto di vendere l'imbarcazione ed incassando un prezzo di realizzo decisamente inferiore al reale valore di mercato della stessa;
4) per l'effetto, sempre in riforma della impugnata sentenza, rideterminato e de-tratto l'importo di quanto ancora eventualmente dovuto dal in base agli atti di causa, accertare Parte_1
e dichiarare che l'attore è a sua volta creditore delle parti appellate da condannare, in persona del legale rappresentante pro tempore, eventualmente in solido tra loro, alla restituzione della somma risultante e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) sempre in riforma della impugnata sentenza, condannare i convenuti, in persona del
11 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva in data 19 dicembre 2023 per chiedere il Controparte_4
rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: <
Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respingere l'appello proposto dal signor e, Parte_1
comunque, in ogni caso respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 790/2019 del Tribunale di Crotone e la domanda riconvenzionale avanzata in quanto infondate in fatto e diritto, confermando quindi il decreto ingiuntivo in questione ovvero, comunque, condannando il signor al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4
succeduta a nelle relative ragioni creditorie, di Controparte_2
quanto risulti dovuto. Si chiede altresì l'estromissione di Controparte_2
dal presente giudizio a seguito dell'avvenuta cessione del
[...]
credito di cui alla presente causa in favore di Con vittoria Controparte_4
di spese e competenze professionali del presente grado.>>
§ 4.2 – Si costituiva in data 21 dicembre 2023 per Controparte_2
chiedere il rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: <
Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria e diversa istanza, preliminarmente voglia disporre l'estromissione di Controparte_2
ora dal presente giudizio a seguito
[...] Controparte_2
dell'avvenuta cessione del credito di cui alla presente causa in favore di e, nel merito, voglia respingere l'appello proposto dal Controparte_4
signor e comunque respingere l'opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 790/2019 del Tribunale di Crotone e la domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata in quanto infondate in fatto e diritto, confermando quindi il decreto ingiuntivo in questione ovvero, comunque, condannando il signor al pagamento in favore di Parte_1
12 di quanto risulti dovuto. Con vittoria di spese e Controparte_4
competenze professionali.>>
§ 4.3 – La Corte all'udienza di prima comparizione del 10 gennaio 2024 provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 9 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini ridotti perentori: 1) termine di 45 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.4 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della causa all'udienza del 12 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.6 – La causa allo spirare dei termini veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo, non titolato, l'appellante evidenziava che la somma richiesta con il ricorso monitorio era errata e sproporzionata (pag. 5 appello) e che residuava, al più, in debito non superiore a € 225.063,08 derivante dall'importo di € 1.674.000,00 detratto l'importo di € 1.448.936,92.
Chiariva che gli importi suddetti derivavano dal seguente calcolo: il primo importo pari ad € 1.674.000,00 derivava dall'importo finanziato pari ad €
1.550.000,00 maggiorato di IVA calcolata all'8% e così € 1.674.000,00; il secondo importo di 1.448.936,92 derivava dagli importi versati da esso istante pari ad € 1.068.936,92 a cui andava ad aggiungersi l'importo di € 380.000,00 derivante dalla vendita dell'imbarcazione e che controparte aveva incassato.
13 § 5.2 – Con il secondo motivo, non titolato, a pagina 6 dell'atto di appello evidenziava di aver dimostrato, in primo grado, che la Parte_1
cessionaria del credito aveva dichiarato che il saldo dovuto da esso era pari ad € 150.095,85 ed il Tribunale aveva sostenuto che Parte_1
tale dichiarazione confessoria era priva di pregio. Lamentava che il primo giudice avesse fondato tale assunto sul rilievo che detto minore importo non comprendeva interessi e spese e, quindi, si sarebbe riferito – come sostenuto da controparte – ai soli canoni scaduti prima della risoluzione del contratto.
Sosteneva che l'assunto risultava smentito dal testo della dichiarazione in cui non vi era alcun riferimento ad ipotetici importi a debito, né vi era alcuna riserva o cautela in ordine alla confessoria determinazione e quantificazione risultando indicato in tale esatto importo quanto dovuto in relazione al credito ceduto.
§ 5.3 – Con il terzo motivo, non titolato, l'appellante affrontava la questione della non congruità del prezzo al quale risultava rivenduta l'imbarcazione.
Lamentava che il tribunale non avesse tenuto in debita considerazione la circostanza che, al momento della risoluzione del contratto, il perito incaricato dalla società originaria concedente aveva stimato (maggio 2012) il <valore dell'imbarcazione, espressamente riscontrate le buone condizioni di manutenzione e considerata la dotazione del natante, in
850.000,00/900.000,00 euro (si veda il doc. n.3 del fascicolo di primo grado di parte opponente).>>; evidenziava che il Tribunale non aveva tenuto conto delle dichiarazioni di controparte in cui aveva confessato che per vendere il bene doveva < rivendere, possono naturalmente offrire solamente un prezzo inferiore a quello del mercato “ordinario”, dovendosi assicurare un sufficiente margine di lucro”>> e, quindi, di fatto aveva venduto l'imbarcazione sottocosto
14 rispetto ad una trattativa tra privati. Sosteneva che << Al di là delle perizie in atti, quindi, vi è prova certa che il prezzo di vendita ottenuto da controparte sia sicuramente inferiore a quello del mercato “ordinario>>; che la circostanza era avvalorata dal fatto che la vendita era avvenuta per due natanti, sicché l'acquirente aveva realizzato un affare, in danno di esso
. Con ulteriore profilo evidenziava che la perizia Parte_1
commissionata in occasione della vendita aveva riscontrato una diminuzione del valore del natante, ma il tribunale non aveva considerato che ciò era dipeso da controparte, che aveva in custodia il bene e si era disinteressata
< riscontrato dal proprio perito nel 2012, andasse disperso sempre ad esclusivo danno del sig. .>> Evidenziava che tra la prima stima di € Parte_1
850.000- 900.000 ed il risultato della vendita di 380.000,00 il deprezzamento era stato pari a circa 500.000,00 euro. Ribadiva la violazione da parte di
[...]
del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del CP_2
contratto che avrebbe imposto di collocare il bene sulla base dei valori di mercato adottando modalità tali da individuare il miglior offerente possibile.
§ 5.4 – Con il quarto motivo non titolato qualificava paradossale la condanna al pagamento delle spese di lite considerata la fondatezza dei motivi addotti a sostegno delle richieste.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – i primi due motivi possono venir esaminati congiuntamente e non sono fondati.
È pregiudiziale la disamina del secondo con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia assegnato valenza confessoria alla comunicazione effettuata dalla cessionaria del credito che aveva indicato il credito dovuto da esso alla data del 31 dicembre 2022 in € 150.095,85. Parte_1
15 Giova premettere che il processo di primo grado si è svolto a seguito di opposizione da parte di al decreto ingiuntivo di € 487.326,45 Parte_1
oltre interessi come da domanda, chiesto ed ottenuto nei suoi confronti da
Le suddette -uniche- parti processuali hanno Controparte_2
precisato le conclusioni all'udienza del 2 febbraio 2023 come da verbale: <
Per l'avv. DE MEO MARCO;
Per Parte_1 [...]
l'avv. VANNUCCI ANTONIO, oggi Controparte_2
sostituito dall'avv. ROSA BRUNO. L'Avv. De Meo precisa le conclusioni come da atti di causa. L'Avv. Bruno si riporta alle note scritte depositate in data 30.3.2022 chiedendo che “l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, respinga l'opposizione proposta e la domanda riconvenzionale avanzata in quanto infondate in fatto e diritto e confermi quindi il decreto ingiuntivo opposto ovvero, comunque, condannare parte Opponente al pagamento in favore di di quanto risulti Controparte_2
dovuto. Con vittoria di spese e competenze professionali” >>. Il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali sino al 3 Aprile 2023 e delle memorie di replica sino al 24 Aprile 2023.
ha depositato la propria comparsa conclusionale nell'ultimo Parte_1
giorno utile, in data 3 aprile 2023 alle ore 17.30 (cfr. fascicolo telematico) ed ha allegato alla stessa il documento titolato < del credito>> datato 28 febbraio 2023 e pervenuto ad esso istante in data 29 marzo 2023 in cui gli comunicava che Controparte_4 Controparte_2
non era più titolare del credito per cui è causa a seguito di cessione di
[...]
detto credito in favore di essa CP_4
L'opponente ha sostenuto nella propria comparsa conclusionale che: <<
Questa (id est , inoltre, nella stessa nota ha confessoriamente Controparte_4
qualificato quale saldo dovuto dal alla data del 31.12.2022, Parte_1
16 l'importo di €.150.095,85, ben diverso dalla somma invece richiesta con il decreto ingiuntivo opposto e che ammonta ad €.487.326,45.>>
Tanto premesso, il contenuto della motivazione di prime cure va letto in relazione alla specificità del caso in esame. A tal proposito, va evidenziato che il documento risulta prodotto, a contraddittorio chiuso, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e risulta emesso da un soggetto che non era in quel momento parte in causa, essendo parte in causa alla data del 3 aprile
2023 la sola ingiungente-opposta Controparte_2
Giova ancora osservare che aveva già Controparte_2
depositato la propria comparsa conclusionale in data 31 marzo 2023.
Lo sviluppo successivo del processo vede l'opposta depositare la propria comparsa di replica in data 19 aprile 2023 in cui prendeva posizione sul documento nuovo prodotto da controparte così evidenziando: << 1) Con buona pace di Controparte e del suo tentativo di “intorbidare” le acque, il credito quantificato in €. 150.095,85 nella lettera della cessionaria del credito, è, chiaramente, solo quello relativo ai canoni resi Controparte_4
insoluti prima della risoluzione, maggiorato degli interessi nel frattempo maturati: si tratta cioè di quello, ora aggiornato, già quantificato nel decreto ingiuntivo opposto in €. 122.928,24 pari ad €. 94.548,96 per capitale ed €.
28.379,28 per interessi convenzionali di mora al 23/8/2019 (cfr. doc. 1 di
Controparte e doc. 4 del ricorso per ingiunzione). Lo stesso non è quindi comprensivo della somma richiesta con il ricorso monitorio ai sensi dell'art. 15 del contratto, la cui entità è stata contestata nel presente giudizio, ma la cui mancanza nella suddetta comunicazione non comporta certamente la sua esclusione o rinuncia.>>
Interveniva in giudizio in data 20 aprile 2023 per Controparte_4
evidenziare che in virtù del contratto di cessione di crediti stipulato il
21/10/2022 con efficacia dal 24/10/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 del 3/11/2022, Parte Seconda, n. 128: doc. 13), Controparte_2
ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto a un
[...] Controparte_6
portafoglio di crediti comprendente anche quello vantato nei confronti del signor (c.f. ) in forza Parte_1 C.F._1
del decreto ingiuntivo n. 790/2019 del Tribunale di Crotone con il quale è stato ingiunto al medesimo il pagamento di €. 487.326,45= oltre accessori.
Dichiarava di costituirsi nel presente giudizio, facendo proprie tutte le domande, produzioni, argomentazioni e conclusioni di Controparte_2
[...]
Tanto premesso si osserva che la motivazione del tribunale, integralmente trascritta al superiore paragrafo n. 3, è coerente con il contenuto del documento che, sebbene sopravvenuto e quindi astrattamente producibile anche dopo la precisazione delle conclusioni, tuttavia derivava da un soggetto, , che non era parte del giudizio e pertanto, CP_4
palesemente, a detto documento il Tribunale non poteva riconoscere valenza confessoria. Va rammentato che la parte contro cui un determinato documento sia stato prodotto ha pieno diritto di difendersi anche in relazione alla portata del documento stesso, benché le sia noto perché dalla stessa firmato o comunque da essa proveniente, fattispecie alla quale non può essere ricondotta la produzione documentale dell'opponente non essendo costituita al momento della produzione documentale. CP_4
Il secondo motivo va quindi rigettato.
Venendo alla disamina del primo motivo, premesso, che sul documento di cui al motivo che precede si è svolto, nel presente grado, il contraddittorio benché l'appellante non abbia formalmente chiesto l'ammissione di detto documento dando per scontato che lo sia perché di formazione posteriore allo scadere dei termini delle preclusioni istruttorie e finanche della precisazione delle conclusioni, si osserva che il documento verrà valutato, insieme con la restante produzione documentale effettuata entro la scadenza
18 dei termine della preclusioni istruttorie, tanto al fine di delibare la fondatezza o meno della domanda introdotta con il giudizio monitorio, in esito ai motivi di opposizione e di gravame che ai primi, rimasti disattesi, si riportano.
È pregiudiziale osservare che va disattesa la domanda di estromissione della cedente del credito formulata sia da detta cedente che dalla cessionaria non avendo l'appellante prestato il consenso all'estromissione.
La cessione del credito comporta la successione a titolo particolare nel diritto controverso. L'estromissione può avvenire solo con il consenso esplicito di tutte le parti;
in assenza di tale consenso l'alienante ed il cedente diventano litisconsorti necessari ed il processo deve proseguire nel contraddittorio di tutte le parti. (da ultimo Cass. n. 6369/2025) Nel caso in esame manca nelle difese dell'appellante l'adesione alla domanda di estromissione, non risulta dichiarato -dopo l'esame delle comparse di costituzione nel presente grado
– da parte di di accettare il contraddittorio nei confronti del Parte_1
solo successore ed anzi risulta chiesta, nei confronti di entrambe le controparti, la condanna al pagamento delle spese di lite in suo favore.
Venendo al merito, si osserva che l'eccezione di pagamento sollevata da nell'atto di opposizione e riproposta nel presente grado come Parte_1
sottesa al primo motivo di gravame è infondata.
Già il primo giudice ha dato atto che l'opponente non ha contestato il contratto di locazione finanziaria prodotto dall'ingiungente con il ricorso monitorio ed avente ad oggetto un'unità di diporto, né il piano finanziario del contratto di leasing riportato all'allegato n. 9 del ricorso monitorio.
L'eccezione svolta da con l'atto di opposizione concerne Parte_1
l'entità delle somme corrisposte in costanza di contratto che sarebbero pari ad €. 995.370,25 e non ad € 744.398,21 riportati a defalco nel ricorso monitorio.
19 La difesa di successiva alla notifica dell'atto di cessione ed Parte_1
alla notifica della comunicazione di [ datata Milano Controparte_4
28.02.2023 (e pervenuta il successivo 29 marzo 2023) e titolata: Oggetto: rapporti giuridici di titolarità di ndg 02393195 (NDG Parte_1
pre cessione 02393195) – saldo alla data del 31/12/2022 pari ad € 150.095,85 oltre interessi maturandi e spese- cessione del 21 ottobre 2022 a CP_4
[...
] si è svolta mirando a far riconoscere, in detta dichiarazione, un contenuto confessorio di una minor pretesa dovendosi intendere, come saldo del contratto di finanziamento quello di € 150.095,85.
Osserva la Corte che il Tribunale ha disatteso l'eccezione di pagamento del maggiore importo di € 995.370,25 sulla base di un duplice e concorrente ordine di considerazioni: in primo luogo, per non avere Parte_1
contestato il documento 9 allegato al monitorio relativo al piano di finanziamento e, in secondo luogo, stante la genericità dell'allegazione di corresponsione di un maggiore importo.
Con il motivo in esame l'appellante, sulla premessa che esso utilizzatore si sarebbe reso inadempiente e quindi moroso a partire dalla rata avente scadenza 1.12.2011, sosteneva che con i documenti allegati sub 7,8,9, 10 e
11 aveva dimostrato di aver versato nel corso degli anni l'importo complessivo di € 1.068.936,92.
Orbene, la domanda introdotta con il monitorio riporta le seguenti somme: finanziamento concesso € 1.550.000,00 oltre Iva all'8% = € 1.674.000,00 da restituire: con un primo macrocanone di € 611.110,75; successivi 35 canoni mensili di € 5.277,75 = € 184.721,25; ulteriori 49 canoni mensili di €
15.907,65 = 779.474,85; canone di € 310.000,00 da adeguarsi in corso di contratto in base alle variazioni dell'indice di riferimento;
opzione finale di acquisto di € 1.550,00. Il tutto oltre accessori ed Iva.
20 Essendosi il reso inadempiente al pagamento della rata del Parte_1
1/12/2011 e successive (meglio indicate in ricorso) per un totale di €
98.548,86 (di cui €1,25 per Iva su fattura da emettere) e € 28.379,28 per interessi maturati dalla data del 23 agosto 2019, richiedeva Controparte_2
il decreto ingiuntivo dell'importo di € 487.326,45.
Si osserva, quanto ai criteri di calcolo, che al momento della risoluzione del contratto in data 4 maggio 2012 [ ha contestato in separato Parte_1
giudizio la risoluzione del contratto e la causa risulta decisa con sentenza del
Tribunale di Crotone n. 610/2019 che ha accertato la legittimità della risoluzione dichiarata da risultava un saldo da restituire Controparte_2
(doc. 8 e 9) pari ad € 744.398,21. Tale è la domanda introdotta dal creditore nel ricorso monitorio e sempre confermata [derivante da n. 36 canoni da €
15.217,41, il canone di € 310.000,00 e la rata di € 1.550,00 a valere quale opzione finale di acquisto] a cui il creditore ha detratto l'importo di €
380.000,00 incassato dalla vendita del natante e così € 364.398,21 a cui ha sommato le rate precedenti alla risoluzione del contratto delle quali si era reso moroso pari a € 94.548,86 e così € 458.947,97 a cui ha aggiunto gli interessi moratori maturati sino al mese antecedente alla data di deposito del decreto ingiuntivo pari a € 28.379,28 per un totale di € 487.326,35 con una differenza di dieci centesimi che può imputarsi a errore nella trascrizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Osserva la Corte che i documenti allegati n. 7,8,9, 10 si riferiscono a fatture e non a bonifici regolarmente accreditati sicché la motivazione di prime cure non è perplessa o carente come intende l'appellante con il motivo in esame, ma coerente con le risultanze processuali non essendo stato contestato il documento di parte ricorrente che contiene l'esatto piano di ammortamento del finanziamento con gli esatti importi dovuti ad ogni singola scadenza e risultando indicate le fatture a partire dal canone 1/12/2011 rimaste
21 impagate, oltre all'intero debito maturato per fatture scadute e non pagate fino alla risoluzione del contratto.
Va osservato che nell'atto di opposizione ha genericamente Parte_1
allegato: < ha comunque versato, Parte_1
negli anni, la somma di €.995.370,25, ragion per cui è evidentemente errato il calcolo contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, dato che l'istante dovrebbe essere debitore dell'importo residuo pari ad €.678.629,75, e non di quanto ex adverso dichiarato e cioè €.744.398,21>> senza produrre alcunché, allegazione a cui ha replicato nella comparsa di Controparte_2
costituzione di primo grado in cui ha esplicitato i criteri di calcolo e gli eventi intercorsi in costanza di rapporto, che avevano mutato le iniziali pattuizioni che venivano modulate per soccorrere la (allora) asserita temporanea difficoltà di liquidità dell'utilizzatore: <il contratto ebbe regolare svolgimento fino a quando, nel novembre del 2010 il signor , Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Marco De Meo in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Crotone via
Pastificio n. 1;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ) società succeduta a Controparte_1 P.IVA_1
seguito di fusione per incorporazione ai rogiti del Notaio Persona_1
del 3/4/2023 n. 15082 rep. 8167 racc. a (c.f. Controparte_2
), e per lei, quale mandataria, con P.IVA_2 Controparte_3
sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19 (c.f. in forza di P.IVA_3
procura speciale in data 25 novembre 2019, a rogito Notaio Persona_2
di Milano al n. 34.945/11.871 di repertorio in persona del legale rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv.to TO NN in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Firenze Via TO GI n. 26;
APPELLATA
(c.f. ) e, per Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
essa, quale mandataria (c.f. ) in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pt rappresentato e difeso dall'avv.to
TO NN in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Firenze Via
TO GI n. 26;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 577/2023 del Tribunale di Crotone pubblicata in data 10/08/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <<1) Con atto di citazione del
2 12.12.2019, regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 790/2019 di questo Tribunale, emesso su ricorso della con il quale veniva ingiunto Controparte_2
all'odierno opponente il pagamento della somma di € 487.326,45, degli interessi come da domanda, oltre interessi, esborsi e spese. Esponeva che: -
a seguito della stipula di contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'unità da diporto, aveva solo parzialmente onorato Parte_1
il contratto, versando complessivamente la somma di € 995.370,25, con conseguente risoluzione del medesimo da parte della concedente;
- pertanto, considerato che l'importo complessivo finanziato era pari ad € 1.550.000,00 oltre IVA calcolata all'8% (e così in totale € 1.674.000,00),
[...]
risultava debitore dell'importo residuo pari ad € 678.629,75, e Parte_1
non di quanto ex adverso dichiarato nel decreto ingiuntivo opposto e cioè €
744.398,21; - conseguentemente, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, essendo errata la somma richiesta perché non dovuta o, comunque, dovuta in misura inferiore, non essendo corretto neppure il calcolo degli interessi pretesi;
- la concedente aveva poi defalcato, dal credito finale, il ricavato dalla successiva alienazione della imbarcazione, pari ad €
380.000,00, somma da ritenersi decisamente incongrua rispetto all'effettivo valore del bene;
la concedente aveva, pertanto, tenuto un comportamento contrario a buona fede, procedendo alla vendita del bene recuperato ad un prezzo totalmente inadeguato anche rispetto a quello indicato dallo stesso perito appositamente incaricato dall'opposta; - il comportamento della concedente era risultato contrario a buona fede anche per il rifiuto di proseguire il rapporto contrattuale previa rinegoziazione delle pattuizioni originarie. Chiedeva pertanto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, per avere richiesto una somma errata sia in linea capitale che, conseguentemente, per gli interessi;
in ogni caso accertare e dichiarare che controparte aveva agito in maniera imprudente e/o imperita, abusando del proprio diritto di
3 vendere l'imbarcazione ed incassando un prezzo di realizzo decisamente inferiore al reale valore di mercato dell'imbarcazione; per l'effetto, rideterminare l'importo dovuto da , con condanna alla Parte_1
restituzione di quanto non dovuto, oltre pagamento delle spese e competenze di giudizio 1).1 Ritualmente si costituiva Controparte_2
deducendo: - che, con riferimento al mancato pagamento dei canoni di cui all'estratto conto e ulteriori documenti di cui al ricorso monitorio, parte opponente non contestava il mancato pagamento né dimostrava l'avvenuto pagamento degli importi, come sarebbe stato suo onere ai sensi dell'art. 2697
c.c.; - l'assoluta genericità della contestazione relativa all'erroneità del calcolo della somma dovuta da , in quanto la mera Parte_1
“sottrazione” dall'importo finanziato (costo di acquisto dell'imbarcazione sostenuto dalla società di leasing) delle somme asseritamente corrisposte in costanza di contratto è operazione matematicamente e finanziariamente erronea, in quanto non tiene conto, tra l'altro, del compenso incluso nell'importo dei canoni contrattualmente previsti e delle spese accessorie;
- che conseguentemente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., risultava provato che alla data di risoluzione del contratto (4.5.2012) il mero capitale residuo ancora da restituire da parte dell'opponente era pari ad € 744.398,21; - che risultava erronea, in ogni caso, l'affermazione di controparte relativa all'avvenuto pagamento, in linea capitale, della somma di € 995.370,25, come chiaramente evincibile dalla documentazione allegata al ricorso monitorio
(cfr. doc. 9, ricorso per d.i.); che, quanto alle contestazioni relative alla congruità del prezzo a cui è stata venduta l'imbarcazione da diporto,
l'opposta aveva invece proceduto alla ricollocazione dell'imbarcazione in conformità ai canoni di correttezza e buona fede, procedendo: i) ad invitare a farsi parte diligente nel reperire eventuali acquirenti Parte_1
per l'imbarcazione; ii) a porre in vendita tempestivamente l'imbarcazione recuperata a mezzo di numerose agenzie specializzate, senza reperire offerte
4 congrue alla valutazione in questione;
iii) dopo diversi tentativi e dopo aver sopportato ingenti spese di recupero e rimessaggio, a vendere l'imbarcazione all'unico acquirente reperito, ad un valore in linea con una perizia di stima aggiornata ai valori della primavera del 2014 (cfr. doc. 13 fasc. opposta); -
l'assoluta infondatezza delle contestazioni in merito alla mancata accettazione della richiesta di rinegoziazione del contratto, essendosi peraltro già pronunciato, sul punto, il Tribunale di Crotone con sentenza n.
610/2019 passata in giudicato. Per tali ragioni, chiedeva in via preliminare la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto. Nel merito, respingere l'opposizione proposta e la domanda riconvenzionale avanzata e confermare l'opposto decreto, con vittoria di spese e competenze professionali. 1).2 Con comparsa ex art. 111 c.p.c., del 20.04.2023, si costituiva la specificando che nelle more del giudizio, a Controparte_4
seguito di contratto di cessione di crediti stipulato il 21.10.2022 con efficacia dal 24.10.2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3.11.2022, Parte
Seconda, n. 128), aveva ceduto a titolo oneroso Controparte_2
e pro soluto ad un portafoglio di crediti comprendente anche Controparte_4
quello vantato nei confronti di . Interveniva, pertanto, Parte_1
nel giudizio facendo proprie tutte le domande, produzioni, argomentazioni e conclusioni di 1).3 Con ordinanza del Controparte_2
16.12.2020 il Giudice, ritenuto che le contrapposte allegazioni delle parti necessitassero di apposita istruttoria, non disponeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e concedeva i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
La causa veniva istruita con acquisizione della pertinente documentazione e all'udienza del 9.6.2021 veniva ritenuta matura per la decisione. Dopo plurimi rinvii disposti per esigenze di ruolo, la causa perveniva al nuovo giudice istruttore (subentrato dal 30.11.2022) che, all'udienza del 2.2.2023, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.>>
5
§ 2. – Il Tribunale di Crotone con sentenza n. 577/2023 così statuiva: <<
1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 790/2019 emesso dal Tribunale di Crotone in data 27.09.2019; 2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
3. condanna Parte_1 [...]
a rifondere ad le spese di lite Parte_1 Controparte_2
sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.252,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.>>
§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2) Sul primo motivo di opposizione, relativo alle contestazioni relative alla quantificazione delle somme richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo e dovute dall'opponente , si osserva quanto segue. Parte_1
Occorre preliminarmente ricordare che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo la Cassazione ha più volte affermato che “il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore (per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria” (cfr., ex multis, Cass. civile 4 dicembre
1997). Pertanto, colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella specie l'opponente), mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765). Si è precisato poi che il debitore ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (in conformità con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. n. 15107/2004). Nel caso di specie,
6 a fronte della precisa indicazione, da parte dell'opposta, delle risultanze del piano finanziario del contratto di leasing (cfr. doc. 9 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), parte opponente non ha avanzato alcuna contestazione specifica al piano, limitandosi ad allegare che la differenza tra l'importo finanziato e le somme asseritamente corrisposte in costanza di contratto (pari ad € 995.370,25) restituisce un importo inferiore rispetto a quello richiesto nel decreto ingiuntivo opposto, e cioè € 744.398,21. Oltre alla natura generica di tale allegazione, è da condividere l'osservazione di parte opposta secondo cui tale “operazione aritmetica” non consente comunque di tenere conto di altri importi dovuti, tra cui i compensi inclusi nell'importo dei canoni contrattualmente previsti e le spese accessorie. Priva di pregio è poi l'argomentazione contenuta nella memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c., secondo cui la cessionaria in una missiva indirizzata ad Controparte_4
, avrebbe confessoriamente qualificato quale saldo Parte_1
dovuto dal - alla data del 31.12.2022 - l'importo di € Parte_1
150.095,85, “ben diverso dalla somma invece richiesta con il decreto ingiuntivo opposto e che ammonta ad € 487.326,45” (cfr. p. 2 comparsa conclusionale parte opponente). È agevole replicare, infatti, che la somma di
€ 150.095,85 non comprende interessi e spese e che verosimilmente, come rilevato dalla parte opponente, si riferisce unicamente all'ammontare dei canoni scaduti prima della risoluzione del contratto, non comportando in ogni caso la suddetta comunicazione l'esclusione o rinuncia degli altri importi dovuti e richiesti nel decreto ingiuntivo. Per tutto quanto esposto deve ritenersi che parte opponente abbia dato adeguata prova del fatto costitutivo del credito contestato dall'opponente, anche alla luce dell'art. 115
c.p.c. stante la genericità delle contestazioni dell'opponente. 3) Venendo al secondo motivo di opposizione, ossia la non congruità del prezzo al quale è stata rivenduta l'imbarcazione da diporto oggetto del contratto di locazione finanziaria, si osserva che nel contratto di locazione finanziaria versato in
7 atti (cfr. in particolare art. 15, “Effetti della risoluzione”) era previsto espressamente che in caso di risoluzione “fermo in ogni caso l'obbligo dell di pagare al Concedente i canoni decorsi insoluti con ogni Parte_2
relativo accessorio, l sarà altresì tenuto a versare Parte_2
immediatamente al Concedente medesimo, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo, il valore attualizzato di tutti i Canoni contrattualmente previsti come dovuti dopo la Risoluzione, nonché del prezzo convenuto per l'acquisto dei beni a fine rapporto. …Si precisa che quanto il Concedente abbia eventualmente a ricavare dalla vendita del bene o dal suo riutilizzo, dedotti gli oneri e le spese sopportati a tali fini, sarà imputato a deconto del debito dell'utilizzatore”. Ebbene, con riguardo a clausole del tutto analoghe a quella di specie, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l'utilizzatore; questa clausola
(cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell'ipotesi in cui, al momento dell'esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell'utilizzatore, che avrà l'onere di provarne l'erroneità) mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma
2, c.c., nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente” (cfr.
Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 28022 del 14/10/2021). Si evidenzia poi, quanto
8 alla disciplina di cui alla l. 124/2017 invocata da parte opponente (norma che ha previsto l'obbligo, per il concedente che riprende il bene, di corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata ai valori di mercato), che la giurisprudenza ha statuito che la
“disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa”
(cfr. Cass. SSUU, sentenza n. 2061 del 28/01/2021); ne consegue la non applicabilità ratione temporis della norma alla fattispecie oggetto di causa.
Alla stregua di tali principi, spetta al giudicante verificare se nel caso di specie la vendita dell'imbarcazione oggetto del contratto di locazione finanziaria sia avvenuta in conformità ai principi di correttezza o buona fede, piuttosto che a prezzo vile per negligenza del concedente. Dalla documentazione versata in atti da parte opposta risulta che l'imbarcazione è stata venduta per un corrispettivo finale di € 380.000,00, dopo aver richiesto una perizia di stima aggiornata ai valori della primavera del 2014 (perizia che stimava il valore dell'imbarcazione in € 460.000,00 ma che, considerando la necessità di interventi di manutenzione e le particolari condizioni di vendita da parte di una società di Leasing – senza garanzia di vendita – riduceva la valutazione a circa € 320.000,00). Risulta altresì che la vendita sia avvenuta dopo svariati tentativi di reperire offerte congrue rispetto ad una precedente valutazione, del maggio 2012 (v. perizia di stima
, doc. 3 fasc. opponente); tentativi che però non sono mai andati a Per_3
buon fine anche in relazione ad una grave crisi della nautica da diporto verificatasi proprio in quel periodo (circostanza riconosciuta dalla stessa parte opponente – v. doc. 5 fasc. opposta). Non è dunque ascrivibile a parte concedente, nell'ambito dell'attività di ricollocazione dell'imbarcazione, alcun comportamento contrario a correttezza e buona fede, se si considera peraltro che già dal luglio del 2012 (ossia subito dopo la risoluzione del
9 contratto) era stato più invitato a farsi parte diligente Parte_1
nel reperire eventuali acquirenti per l'imbarcazione (cfr. doc. 10, 21, 22 fasc. opposta), senza che dallo stesso sia mai intervenuta alcuna indicazione in merito né specifiche contestazioni sul valore dell'offerta di acquisto ricevuta.
Anche nel corso del giudizio, a fronte di una perizia aggiornata della concedente in leasing che valutava il valore del bene a circa € 320.000,00, nessuna contestazione specifica è stata formulata da parte opponente, essendosi limitata a richiamare il valore stimato dal proprio perito incaricato diverso tempo prima (nell'anno 2012). Non sussistono dunque i presupposti né per la rideterminazione dell'importo dovuto da , né Parte_1
per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione degli importi non dovuti, poiché il bene è stato venduto ad un prezzo congruo e non è stata in alcun modo provata una negligenza del concedente nell'ambito delle trattative di vendita. 4) Ne risulta assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio. 5) Per quanto riguarda la intervenuta ex art. 111 Controparte_4
c.p.c., va dichiarato che la stessa è succeduta nel credito di cui al Decreto
Ingiuntivo opposto, come non contestato in atti. Alla stregua dell'art 111
c.p.c., non essendo stato estromesso il cedente, il processo prosegue nei suoi confronti e la decisione ha effetto anche nei confronti dell'intervenuta in quanto la cedente riveste la funzione di sostituto processuale ex art 81 c.p.c.
6) Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria. Pertanto, il Tribunale condanna a Parte_1
rifondere ad le spese di lite sostenute per il Controparte_2
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 17.252,00 (scaglione da
€ 260.001,00 a 520.00,00), oltre a 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.>>
10 § 4. – Ha proposto appello formulando quattro motivi Parte_1
di gravame, non titolati, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere: 1) Riformare integralmente la impugnata sentenza n.577/2023 depositata in data 10.08.2023 e notificata in data 31.08.2023, con la quale il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 790/2019 emesso dal
Tribunale di Crotone in data 27.09.2019, ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata da ed ha condannato Parte_1
a rifondere ad le spese Parte_1 Controparte_2
di lite liquidate in complessivi €.17.252,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
2) in riforma della impugnata sentenza, accogliere l'opposizione e, per l'effetto dichiarare in ogni caso nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché la somma richiesta è errata, sia in linea capitale che, conseguentemente, per gli interessi, e per i motivi in narrativa illustrati;
3) ancora in riforma della impugnata sentenza, in ogni caso accertare e dichiarare che controparte ha agito in maniera imprudente e/o imperita, contraria a buona fede, abusando del proprio diritto di vendere l'imbarcazione ed incassando un prezzo di realizzo decisamente inferiore al reale valore di mercato della stessa;
4) per l'effetto, sempre in riforma della impugnata sentenza, rideterminato e de-tratto l'importo di quanto ancora eventualmente dovuto dal in base agli atti di causa, accertare Parte_1
e dichiarare che l'attore è a sua volta creditore delle parti appellate da condannare, in persona del legale rappresentante pro tempore, eventualmente in solido tra loro, alla restituzione della somma risultante e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) sempre in riforma della impugnata sentenza, condannare i convenuti, in persona del
11 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva in data 19 dicembre 2023 per chiedere il Controparte_4
rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: <
Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respingere l'appello proposto dal signor e, Parte_1
comunque, in ogni caso respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 790/2019 del Tribunale di Crotone e la domanda riconvenzionale avanzata in quanto infondate in fatto e diritto, confermando quindi il decreto ingiuntivo in questione ovvero, comunque, condannando il signor al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4
succeduta a nelle relative ragioni creditorie, di Controparte_2
quanto risulti dovuto. Si chiede altresì l'estromissione di Controparte_2
dal presente giudizio a seguito dell'avvenuta cessione del
[...]
credito di cui alla presente causa in favore di Con vittoria Controparte_4
di spese e competenze professionali del presente grado.>>
§ 4.2 – Si costituiva in data 21 dicembre 2023 per Controparte_2
chiedere il rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: <
Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria e diversa istanza, preliminarmente voglia disporre l'estromissione di Controparte_2
ora dal presente giudizio a seguito
[...] Controparte_2
dell'avvenuta cessione del credito di cui alla presente causa in favore di e, nel merito, voglia respingere l'appello proposto dal Controparte_4
signor e comunque respingere l'opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 790/2019 del Tribunale di Crotone e la domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata in quanto infondate in fatto e diritto, confermando quindi il decreto ingiuntivo in questione ovvero, comunque, condannando il signor al pagamento in favore di Parte_1
12 di quanto risulti dovuto. Con vittoria di spese e Controparte_4
competenze professionali.>>
§ 4.3 – La Corte all'udienza di prima comparizione del 10 gennaio 2024 provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 9 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini ridotti perentori: 1) termine di 45 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.4 – Le parti hanno depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della causa all'udienza del 12 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.6 – La causa allo spirare dei termini veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo, non titolato, l'appellante evidenziava che la somma richiesta con il ricorso monitorio era errata e sproporzionata (pag. 5 appello) e che residuava, al più, in debito non superiore a € 225.063,08 derivante dall'importo di € 1.674.000,00 detratto l'importo di € 1.448.936,92.
Chiariva che gli importi suddetti derivavano dal seguente calcolo: il primo importo pari ad € 1.674.000,00 derivava dall'importo finanziato pari ad €
1.550.000,00 maggiorato di IVA calcolata all'8% e così € 1.674.000,00; il secondo importo di 1.448.936,92 derivava dagli importi versati da esso istante pari ad € 1.068.936,92 a cui andava ad aggiungersi l'importo di € 380.000,00 derivante dalla vendita dell'imbarcazione e che controparte aveva incassato.
13 § 5.2 – Con il secondo motivo, non titolato, a pagina 6 dell'atto di appello evidenziava di aver dimostrato, in primo grado, che la Parte_1
cessionaria del credito aveva dichiarato che il saldo dovuto da esso era pari ad € 150.095,85 ed il Tribunale aveva sostenuto che Parte_1
tale dichiarazione confessoria era priva di pregio. Lamentava che il primo giudice avesse fondato tale assunto sul rilievo che detto minore importo non comprendeva interessi e spese e, quindi, si sarebbe riferito – come sostenuto da controparte – ai soli canoni scaduti prima della risoluzione del contratto.
Sosteneva che l'assunto risultava smentito dal testo della dichiarazione in cui non vi era alcun riferimento ad ipotetici importi a debito, né vi era alcuna riserva o cautela in ordine alla confessoria determinazione e quantificazione risultando indicato in tale esatto importo quanto dovuto in relazione al credito ceduto.
§ 5.3 – Con il terzo motivo, non titolato, l'appellante affrontava la questione della non congruità del prezzo al quale risultava rivenduta l'imbarcazione.
Lamentava che il tribunale non avesse tenuto in debita considerazione la circostanza che, al momento della risoluzione del contratto, il perito incaricato dalla società originaria concedente aveva stimato (maggio 2012) il
14 rispetto ad una trattativa tra privati. Sosteneva che << Al di là delle perizie in atti, quindi, vi è prova certa che il prezzo di vendita ottenuto da controparte sia sicuramente inferiore a quello del mercato “ordinario>>; che la circostanza era avvalorata dal fatto che la vendita era avvenuta per due natanti, sicché l'acquirente aveva realizzato un affare, in danno di esso
. Con ulteriore profilo evidenziava che la perizia Parte_1
commissionata in occasione della vendita aveva riscontrato una diminuzione del valore del natante, ma il tribunale non aveva considerato che ciò era dipeso da controparte, che aveva in custodia il bene e si era disinteressata
< riscontrato dal proprio perito nel 2012, andasse disperso sempre ad esclusivo danno del sig. .>> Evidenziava che tra la prima stima di € Parte_1
850.000- 900.000 ed il risultato della vendita di 380.000,00 il deprezzamento era stato pari a circa 500.000,00 euro. Ribadiva la violazione da parte di
[...]
del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del CP_2
contratto che avrebbe imposto di collocare il bene sulla base dei valori di mercato adottando modalità tali da individuare il miglior offerente possibile.
§ 5.4 – Con il quarto motivo non titolato qualificava paradossale la condanna al pagamento delle spese di lite considerata la fondatezza dei motivi addotti a sostegno delle richieste.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – i primi due motivi possono venir esaminati congiuntamente e non sono fondati.
È pregiudiziale la disamina del secondo con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia assegnato valenza confessoria alla comunicazione effettuata dalla cessionaria del credito che aveva indicato il credito dovuto da esso alla data del 31 dicembre 2022 in € 150.095,85. Parte_1
15 Giova premettere che il processo di primo grado si è svolto a seguito di opposizione da parte di al decreto ingiuntivo di € 487.326,45 Parte_1
oltre interessi come da domanda, chiesto ed ottenuto nei suoi confronti da
Le suddette -uniche- parti processuali hanno Controparte_2
precisato le conclusioni all'udienza del 2 febbraio 2023 come da verbale: <
Per l'avv. DE MEO MARCO;
Per Parte_1 [...]
l'avv. VANNUCCI ANTONIO, oggi Controparte_2
sostituito dall'avv. ROSA BRUNO. L'Avv. De Meo precisa le conclusioni come da atti di causa. L'Avv. Bruno si riporta alle note scritte depositate in data 30.3.2022 chiedendo che “l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, respinga l'opposizione proposta e la domanda riconvenzionale avanzata in quanto infondate in fatto e diritto e confermi quindi il decreto ingiuntivo opposto ovvero, comunque, condannare parte Opponente al pagamento in favore di di quanto risulti Controparte_2
dovuto. Con vittoria di spese e competenze professionali” >>. Il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali sino al 3 Aprile 2023 e delle memorie di replica sino al 24 Aprile 2023.
ha depositato la propria comparsa conclusionale nell'ultimo Parte_1
giorno utile, in data 3 aprile 2023 alle ore 17.30 (cfr. fascicolo telematico) ed ha allegato alla stessa il documento titolato < del credito>> datato 28 febbraio 2023 e pervenuto ad esso istante in data 29 marzo 2023 in cui gli comunicava che Controparte_4 Controparte_2
non era più titolare del credito per cui è causa a seguito di cessione di
[...]
detto credito in favore di essa CP_4
L'opponente ha sostenuto nella propria comparsa conclusionale che: <<
Questa (id est , inoltre, nella stessa nota ha confessoriamente Controparte_4
qualificato quale saldo dovuto dal alla data del 31.12.2022, Parte_1
16 l'importo di €.150.095,85, ben diverso dalla somma invece richiesta con il decreto ingiuntivo opposto e che ammonta ad €.487.326,45.>>
Tanto premesso, il contenuto della motivazione di prime cure va letto in relazione alla specificità del caso in esame. A tal proposito, va evidenziato che il documento risulta prodotto, a contraddittorio chiuso, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e risulta emesso da un soggetto che non era in quel momento parte in causa, essendo parte in causa alla data del 3 aprile
2023 la sola ingiungente-opposta Controparte_2
Giova ancora osservare che aveva già Controparte_2
depositato la propria comparsa conclusionale in data 31 marzo 2023.
Lo sviluppo successivo del processo vede l'opposta depositare la propria comparsa di replica in data 19 aprile 2023 in cui prendeva posizione sul documento nuovo prodotto da controparte così evidenziando: << 1) Con buona pace di Controparte e del suo tentativo di “intorbidare” le acque, il credito quantificato in €. 150.095,85 nella lettera della cessionaria del credito, è, chiaramente, solo quello relativo ai canoni resi Controparte_4
insoluti prima della risoluzione, maggiorato degli interessi nel frattempo maturati: si tratta cioè di quello, ora aggiornato, già quantificato nel decreto ingiuntivo opposto in €. 122.928,24 pari ad €. 94.548,96 per capitale ed €.
28.379,28 per interessi convenzionali di mora al 23/8/2019 (cfr. doc. 1 di
Controparte e doc. 4 del ricorso per ingiunzione). Lo stesso non è quindi comprensivo della somma richiesta con il ricorso monitorio ai sensi dell'art. 15 del contratto, la cui entità è stata contestata nel presente giudizio, ma la cui mancanza nella suddetta comunicazione non comporta certamente la sua esclusione o rinuncia.>>
Interveniva in giudizio in data 20 aprile 2023 per Controparte_4
evidenziare che in virtù del contratto di cessione di crediti stipulato il
21/10/2022 con efficacia dal 24/10/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 del 3/11/2022, Parte Seconda, n. 128: doc. 13), Controparte_2
ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto a un
[...] Controparte_6
portafoglio di crediti comprendente anche quello vantato nei confronti del signor (c.f. ) in forza Parte_1 C.F._1
del decreto ingiuntivo n. 790/2019 del Tribunale di Crotone con il quale è stato ingiunto al medesimo il pagamento di €. 487.326,45= oltre accessori.
Dichiarava di costituirsi nel presente giudizio, facendo proprie tutte le domande, produzioni, argomentazioni e conclusioni di Controparte_2
[...]
Tanto premesso si osserva che la motivazione del tribunale, integralmente trascritta al superiore paragrafo n. 3, è coerente con il contenuto del documento che, sebbene sopravvenuto e quindi astrattamente producibile anche dopo la precisazione delle conclusioni, tuttavia derivava da un soggetto, , che non era parte del giudizio e pertanto, CP_4
palesemente, a detto documento il Tribunale non poteva riconoscere valenza confessoria. Va rammentato che la parte contro cui un determinato documento sia stato prodotto ha pieno diritto di difendersi anche in relazione alla portata del documento stesso, benché le sia noto perché dalla stessa firmato o comunque da essa proveniente, fattispecie alla quale non può essere ricondotta la produzione documentale dell'opponente non essendo costituita al momento della produzione documentale. CP_4
Il secondo motivo va quindi rigettato.
Venendo alla disamina del primo motivo, premesso, che sul documento di cui al motivo che precede si è svolto, nel presente grado, il contraddittorio benché l'appellante non abbia formalmente chiesto l'ammissione di detto documento dando per scontato che lo sia perché di formazione posteriore allo scadere dei termini delle preclusioni istruttorie e finanche della precisazione delle conclusioni, si osserva che il documento verrà valutato, insieme con la restante produzione documentale effettuata entro la scadenza
18 dei termine della preclusioni istruttorie, tanto al fine di delibare la fondatezza o meno della domanda introdotta con il giudizio monitorio, in esito ai motivi di opposizione e di gravame che ai primi, rimasti disattesi, si riportano.
È pregiudiziale osservare che va disattesa la domanda di estromissione della cedente del credito formulata sia da detta cedente che dalla cessionaria non avendo l'appellante prestato il consenso all'estromissione.
La cessione del credito comporta la successione a titolo particolare nel diritto controverso. L'estromissione può avvenire solo con il consenso esplicito di tutte le parti;
in assenza di tale consenso l'alienante ed il cedente diventano litisconsorti necessari ed il processo deve proseguire nel contraddittorio di tutte le parti. (da ultimo Cass. n. 6369/2025) Nel caso in esame manca nelle difese dell'appellante l'adesione alla domanda di estromissione, non risulta dichiarato -dopo l'esame delle comparse di costituzione nel presente grado
– da parte di di accettare il contraddittorio nei confronti del Parte_1
solo successore ed anzi risulta chiesta, nei confronti di entrambe le controparti, la condanna al pagamento delle spese di lite in suo favore.
Venendo al merito, si osserva che l'eccezione di pagamento sollevata da nell'atto di opposizione e riproposta nel presente grado come Parte_1
sottesa al primo motivo di gravame è infondata.
Già il primo giudice ha dato atto che l'opponente non ha contestato il contratto di locazione finanziaria prodotto dall'ingiungente con il ricorso monitorio ed avente ad oggetto un'unità di diporto, né il piano finanziario del contratto di leasing riportato all'allegato n. 9 del ricorso monitorio.
L'eccezione svolta da con l'atto di opposizione concerne Parte_1
l'entità delle somme corrisposte in costanza di contratto che sarebbero pari ad €. 995.370,25 e non ad € 744.398,21 riportati a defalco nel ricorso monitorio.
19 La difesa di successiva alla notifica dell'atto di cessione ed Parte_1
alla notifica della comunicazione di [ datata Milano Controparte_4
28.02.2023 (e pervenuta il successivo 29 marzo 2023) e titolata: Oggetto: rapporti giuridici di titolarità di ndg 02393195 (NDG Parte_1
pre cessione 02393195) – saldo alla data del 31/12/2022 pari ad € 150.095,85 oltre interessi maturandi e spese- cessione del 21 ottobre 2022 a CP_4
[...
] si è svolta mirando a far riconoscere, in detta dichiarazione, un contenuto confessorio di una minor pretesa dovendosi intendere, come saldo del contratto di finanziamento quello di € 150.095,85.
Osserva la Corte che il Tribunale ha disatteso l'eccezione di pagamento del maggiore importo di € 995.370,25 sulla base di un duplice e concorrente ordine di considerazioni: in primo luogo, per non avere Parte_1
contestato il documento 9 allegato al monitorio relativo al piano di finanziamento e, in secondo luogo, stante la genericità dell'allegazione di corresponsione di un maggiore importo.
Con il motivo in esame l'appellante, sulla premessa che esso utilizzatore si sarebbe reso inadempiente e quindi moroso a partire dalla rata avente scadenza 1.12.2011, sosteneva che con i documenti allegati sub 7,8,9, 10 e
11 aveva dimostrato di aver versato nel corso degli anni l'importo complessivo di € 1.068.936,92.
Orbene, la domanda introdotta con il monitorio riporta le seguenti somme: finanziamento concesso € 1.550.000,00 oltre Iva all'8% = € 1.674.000,00 da restituire: con un primo macrocanone di € 611.110,75; successivi 35 canoni mensili di € 5.277,75 = € 184.721,25; ulteriori 49 canoni mensili di €
15.907,65 = 779.474,85; canone di € 310.000,00 da adeguarsi in corso di contratto in base alle variazioni dell'indice di riferimento;
opzione finale di acquisto di € 1.550,00. Il tutto oltre accessori ed Iva.
20 Essendosi il reso inadempiente al pagamento della rata del Parte_1
1/12/2011 e successive (meglio indicate in ricorso) per un totale di €
98.548,86 (di cui €1,25 per Iva su fattura da emettere) e € 28.379,28 per interessi maturati dalla data del 23 agosto 2019, richiedeva Controparte_2
il decreto ingiuntivo dell'importo di € 487.326,45.
Si osserva, quanto ai criteri di calcolo, che al momento della risoluzione del contratto in data 4 maggio 2012 [ ha contestato in separato Parte_1
giudizio la risoluzione del contratto e la causa risulta decisa con sentenza del
Tribunale di Crotone n. 610/2019 che ha accertato la legittimità della risoluzione dichiarata da risultava un saldo da restituire Controparte_2
(doc. 8 e 9) pari ad € 744.398,21. Tale è la domanda introdotta dal creditore nel ricorso monitorio e sempre confermata [derivante da n. 36 canoni da €
15.217,41, il canone di € 310.000,00 e la rata di € 1.550,00 a valere quale opzione finale di acquisto] a cui il creditore ha detratto l'importo di €
380.000,00 incassato dalla vendita del natante e così € 364.398,21 a cui ha sommato le rate precedenti alla risoluzione del contratto delle quali si era reso moroso pari a € 94.548,86 e così € 458.947,97 a cui ha aggiunto gli interessi moratori maturati sino al mese antecedente alla data di deposito del decreto ingiuntivo pari a € 28.379,28 per un totale di € 487.326,35 con una differenza di dieci centesimi che può imputarsi a errore nella trascrizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Osserva la Corte che i documenti allegati n. 7,8,9, 10 si riferiscono a fatture e non a bonifici regolarmente accreditati sicché la motivazione di prime cure non è perplessa o carente come intende l'appellante con il motivo in esame, ma coerente con le risultanze processuali non essendo stato contestato il documento di parte ricorrente che contiene l'esatto piano di ammortamento del finanziamento con gli esatti importi dovuti ad ogni singola scadenza e risultando indicate le fatture a partire dal canone 1/12/2011 rimaste
21 impagate, oltre all'intero debito maturato per fatture scadute e non pagate fino alla risoluzione del contratto.
Va osservato che nell'atto di opposizione ha genericamente Parte_1
allegato: < ha comunque versato, Parte_1
negli anni, la somma di €.995.370,25, ragion per cui è evidentemente errato il calcolo contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, dato che l'istante dovrebbe essere debitore dell'importo residuo pari ad €.678.629,75, e non di quanto ex adverso dichiarato e cioè €.744.398,21>> senza produrre alcunché, allegazione a cui ha replicato nella comparsa di Controparte_2
costituzione di primo grado in cui ha esplicitato i criteri di calcolo e gli eventi intercorsi in costanza di rapporto, che avevano mutato le iniziali pattuizioni che venivano modulate per soccorrere la (allora) asserita temporanea difficoltà di liquidità dell'utilizzatore:
in relazione ad alcune difficoltà economiche, chiese all'allora Centro
Leasing di modificare il piano contrattuale al fine di ridurre l'importo dei canoni dovuti per i successivi 12 mesi: l'odierna Convenuta in opposizione accettò la richiesta (cfr. doc. 3 del ricorso per ingiunzione) e il contratto venne quindi così prolungato e modificato: a far tempo dal 1/12/2010 e fino al 1/11/2011 il canone venne rideterminato in euro 10.000,00 mensili;
dal
1/12/2011 al 1/5/2015 42 canoni sempre mensili ciascuno di euro 15.217,41; infine un ultimo canone di euro 310.000,00 con scadenza al 1/6/2015, il tutto oltre spese ed IVA di legge. Successivamente, all'approssimarsi del nuovo aumento del canone, il , in relazione alle sempre maggiori Parte_1
difficoltà finanziarie chiese un ulteriore modifica del contratto, dichiarandosi disponibile a versare, per 18 mesi, l'importo massimo mensile di €. 4.000,00, comprensivo - tra l'altro - dei canoni nel frattempo resi insoluti (doc. 5/8). A partire dal 1° dicembre 2011, comunque, l'Utilizzatore, prima ancora di
22 conoscere la risposta della società di leasing, rese insoluti tutti i canoni in scadenza. >>
A fronte di tali specificazioni, l'appellante ha riversato nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. le fatture di pagamento, senza prendere posizione sui pagamenti da lui effettuati ed acquisiti dal concedente con le nuove modalità concordate a partire dall'annualità 2010, considerazioni che hanno convinto il primo giudice a ritenere qualificata, perché documentata, la prova della domanda del concedente e generica l'eccezione di pagamento sollevata dall'utilizzatore che non teneva conto della modifica dell'entità delle rate dal 2010.
Quanto alla comunicazione emessa dalla cessionaria del credito si osserva che detta cessionaria è intervenuta in giudizio in primo grado costituendosi in data immediatamente antecedente allo spirare dei termini per il deposito della memoria di replica - essendo la causa nella fase della decisione con termini già concessi per lo scambio delle note conclusive ex art. 190 c.p.c. - ed ha concluso < argomentazioni e conclusioni di , Controparte_2
all'evidenza, quindi, riportandosi alle conclusioni rassegnate dalla cedente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 febbraio 2023, antecedente alla produzione del documento da parte dell'opponente.
Il documento non ha alcuna valenza confessoria nemmeno nel presente grado in relazione al credito oggetto di causa, già pendente al momento della cessione, poiché non fa menzione del credito portato dal decreto ingiuntivo e la cessionaria si limita ad attualizzare gli interessi moratori e le spese senza procedere ad un riesame del rapporto e del titolo già esistente. E' sufficiente osservare che la missiva del 29 marzo 2023 fa riferimento ad una richiesta rivolta al << di mettere immediatamente a nostra disposizione Parte_1
i beni oggetto della locazione finanziaria di cui ai contratti succitati,
23 dandocene preventiva conferma scritta (…)>> quando invece è in atti la fattura di vendita del natante n. V1/31992 del 3 luglio 2014 il cui importo di
€ 380.000,00 risultava già riportato nel ricorso per decreto ingiuntivo a defalco del debito per rate insolute.
Il motivo va quindi rigettato.
§ 6.2 il terzo motivo è inammissibile
Il motivo ripropone pedissequamente il corrispondente motivo di opposizione e si confronta solo parzialmente con la motivazione di prime cure. L'appellante trascura di considerare che il primo giudice ha evidenziato che vi sono stati numerosi tentativi di vendita dell'imbarcazione sulla base del valore del natante stimato nel 2012 << che non sono mai andati a buon fine>>. Il Tribunale ha chiarito, innanzitutto, che la cedente aveva affidato proprio all'utilizzatore il compito di provvedere alla vendita del natante ed ha valorizzato in motivazione il documento n. 5 del fascicolo di parte opposta rappresentato dalla missiva autografa del , in cui questi Parte_1
sottolinea << è più di un anno che ho incaricato commercianti, brockers, persone che gravitano nel mondo della nautica da diporto con il fine di vendere l'imbarcazione oggetto del nostro contratto di leasing, vendere non svendere! Il mio intento è quello di onorare l'impegno preso a suo tempo con la Vs società. Allora vi erano altre condizioni di mercato, sia quello della nautica, che in generale.>>
È indubbio che già nel 2010-2011 il settore della nautica da diporto fosse in crisi di transazioni, fatto noto ad entrambe le parti e, per quel che qui rileva, riconosciuto dallo stesso con detto documento allegato n. 5. Parte_1
La cedente ha documentato con l'allegato n. 9 alla memoria di costituzione nella fase di opposizione, che la crisi del settore nautico si era protratta negli anni a seguire a causa del decreto NT (del dicembre 2011).
24 Tanto ha consentito al tribunale di affermare, in maniera condivisibile perché suffragata da dati oggettivi, che la cedente nella vendita effettuata nel 2014 dell'imbarcazione al prezzo di € 380.000,00 non è venuta meno ai propri doveri di correttezza. Innanzitutto, il contratto era già risolto dal 4 maggio
2012; il Tribunale di Crotone con la già menzionata sentenza n. 610/2019 ha incontrovertibilmente accertato che la cedente si è correttamente avvalsa della clausola contrattuale risolutiva espressa a fronte del grave e conclamato inadempimento dell'utilizzatore; la cedente ha chiesto una valutazione del valore del natante attualizzata al 2014 affidata al perito ing. Per_4
che, nella propria relazione tecnico valutativa, non ha evidenziato
[...]
segni di ammaloramento dovuto a condizioni di custodia scadenti, quanto uno stato generale di sporcizia legata alla non utilizzazione, alla necessità di fare un tagliando completo delle varie componenti. Ha ad esempio evidenziato che molte delle dotazioni di sicurezza erano scadute. Non vi sono elementi obiettivi, in siffatto contesto in cui il contratto è già risolto ed il natante è già stato riconsegnato dall'utilizzatore alla cedente, da cui trarre la convinzione che la società di leasing abbia volutamente svenduto l'imbarcazione per danneggiare il essendo evidente che la Parte_1
società cedente conservava l'interesse alla miglior valutazione del natante essendo l'unico bene atto a far realizzare, con la vendita, un importo da porre a deconto del debito maturato dall'utilizzatore.
Il prezzo di vendita si appalesa congruo rispetto ai parametri legati allo stato di vetustà del natante, custodito in condizioni ordinarie -nulla essendo emerso di segno contrario - ed alla perdurante mancanza di offerte di acquisto, stante la crisi del settore ed ha indotto la società a realizzare almeno quell'importo e scongiurando il rischio di dover sostenere ulteriori spese per la manutenzione straordinaria del natante, dall'esito incerto sotto il profilo del profitto in un mercato in crisi.
25 § 6.3- il quarto motivo rimane assorbito
La disamina del quarto motivo - afferente alla critica al capo concernente le spese di lite di primo grado svolto esclusivamente in relazione all'accoglimento dei motivi di appello - rimane assorbito per effetto della statuizione di rigetto dei motivi che precedono.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore di ciascuna parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (decreto ingiuntivo opposto di € 487.326,45 e così fino a
€ 520.000,00) nei i valori medi per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati,
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di già Parte_1 Controparte_2 [...]
e di contro la sentenza resa tra le parti Controparte_2 Controparte_4
dal Tribunale di Crotone n. 577/2023 pubblicata in data 10 agosto 2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti appellate che liquida in € 17.179,00 per compensi ciascuna, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
26 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro sezione seconda del 20 novembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
27