Art. 2.
Le percentuali di contribuzione previste dal primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , per le nuove costruzioni nonche' le trasformazioni e modificazioni navali riguardanti unita' di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, sono fissate nella misura del 25 per cento per i cantieri maggiori, del 15 per cento per i cantieri medi e dell'11 per cento per i cantieri minori.
In caso di stipulazione, da parte di un cantiere maggiore, dal 1 gennaio 1985, di un contratto per nuova costruzione uguale od inferiore a 3.500 tonnellate di stazza lorda, con esclusione delle navi traghetto, la percentuale di contribuzione e' pari a quella prevista per i cantieri medi.
Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, nel caso di trasformazione e modificazione navale riguardanti unita' di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, alla data di inizio dei lavori.
Le percentuali di contribuzione previste dal primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598 , rimangono invariate.
L'espressione "costruzioni complete a scafo metallico", di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , e' cosi' modificata: "costruzioni complete a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata".
L'espressione "i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico", di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , e' cosi' modificata:
"i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata".
La lettera a) dello stesso comma e' sostituita dalla seguente:
"a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;".
Agli effetti dell'ammissibilita' al contributo, a norma della presente e delle precedenti leggi in materia, si tiene conto, per le costruzioni commissionate da committente estero, della destinazione che risultera' dalla certificazione del Registro italiano navale (RINA), nonche' della documentazione tecnica prodotta.
L'ultimo comma dell' articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , e' sostituito dal seguente:
"Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade".
L'espressione "Sulle navi mercantili nazionali" di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , e' cosi' modificata: "Sulle navi nazionali".
NOTE
Nota all'art. 2, primo comma:
- Il testo dell' art. 3, primo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599 , come modificato dalla presente legge (art. 2, quinto comma), e' il seguente:
"Art. 3. (Contributo per le nuove costruzioni). - Per le nuove costruzioni complete a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, il Ministro della marina mercantile puo' concedere ai cantieri navali nazionali costruttori, per i contratti di costruzione o di prima vendita, stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo calcolato sul prezzo contrattuale, comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione della costruzione, pari al 25 per cento per i cantieri navali maggiori, al 18 per cento per i cantieri navali medi e al 13 per cento per i cantieri navali minori".
Nota all'art. 2, quarto comma:
- Il testo dell' art. 1, primo e secondo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 598 , e' il seguente:
"Art. 1. (Contributo per lavori diversi dalla costruzione navale). - Per i lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori marini, nonche' trasformazione e modificazione di unita' di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, puo' essere concesso alle imprese assuntrici dei lavori medesimi, iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo pari al 10 per cento del relativo prezzo.
Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno la suddetta aliquota e' elevata di 5 punti percentuali".
Nota all'art. 2, quinto comma:
V. la nota all'art. 2, primo comma.
Nota all'art. 2, sesto e ottavo comma:
- Il testo dell' art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , come modificato dalla presente legge (art. 4, quinto comma; art. 9, secondo comma), e' il seguente:
"Art. 5. (Campo di applicazione). - Sono ammissibili al contributo di cui al precedente art. 3 i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, di seguito indicate:
a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate.
Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade".
Nota all'art. 2, nono comma:
- Il testo dell' art. 9, quarto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Sulle navi nazionali, escluse le cisterne, il cui progetto prevede una velocita' oraria a pieno carico non inferiore a 14 miglia, devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini".
Le percentuali di contribuzione previste dal primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , per le nuove costruzioni nonche' le trasformazioni e modificazioni navali riguardanti unita' di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, sono fissate nella misura del 25 per cento per i cantieri maggiori, del 15 per cento per i cantieri medi e dell'11 per cento per i cantieri minori.
In caso di stipulazione, da parte di un cantiere maggiore, dal 1 gennaio 1985, di un contratto per nuova costruzione uguale od inferiore a 3.500 tonnellate di stazza lorda, con esclusione delle navi traghetto, la percentuale di contribuzione e' pari a quella prevista per i cantieri medi.
Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, nel caso di trasformazione e modificazione navale riguardanti unita' di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, alla data di inizio dei lavori.
Le percentuali di contribuzione previste dal primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598 , rimangono invariate.
L'espressione "costruzioni complete a scafo metallico", di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , e' cosi' modificata: "costruzioni complete a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata".
L'espressione "i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico", di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , e' cosi' modificata:
"i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata".
La lettera a) dello stesso comma e' sostituita dalla seguente:
"a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;".
Agli effetti dell'ammissibilita' al contributo, a norma della presente e delle precedenti leggi in materia, si tiene conto, per le costruzioni commissionate da committente estero, della destinazione che risultera' dalla certificazione del Registro italiano navale (RINA), nonche' della documentazione tecnica prodotta.
L'ultimo comma dell' articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , e' sostituito dal seguente:
"Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade".
L'espressione "Sulle navi mercantili nazionali" di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , e' cosi' modificata: "Sulle navi nazionali".
NOTE
Nota all'art. 2, primo comma:
- Il testo dell' art. 3, primo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599 , come modificato dalla presente legge (art. 2, quinto comma), e' il seguente:
"Art. 3. (Contributo per le nuove costruzioni). - Per le nuove costruzioni complete a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, il Ministro della marina mercantile puo' concedere ai cantieri navali nazionali costruttori, per i contratti di costruzione o di prima vendita, stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo calcolato sul prezzo contrattuale, comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione della costruzione, pari al 25 per cento per i cantieri navali maggiori, al 18 per cento per i cantieri navali medi e al 13 per cento per i cantieri navali minori".
Nota all'art. 2, quarto comma:
- Il testo dell' art. 1, primo e secondo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 598 , e' il seguente:
"Art. 1. (Contributo per lavori diversi dalla costruzione navale). - Per i lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori marini, nonche' trasformazione e modificazione di unita' di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, puo' essere concesso alle imprese assuntrici dei lavori medesimi, iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo pari al 10 per cento del relativo prezzo.
Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno la suddetta aliquota e' elevata di 5 punti percentuali".
Nota all'art. 2, quinto comma:
V. la nota all'art. 2, primo comma.
Nota all'art. 2, sesto e ottavo comma:
- Il testo dell' art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599 , come modificato dalla presente legge (art. 4, quinto comma; art. 9, secondo comma), e' il seguente:
"Art. 5. (Campo di applicazione). - Sono ammissibili al contributo di cui al precedente art. 3 i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, di seguito indicate:
a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate.
Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade".
Nota all'art. 2, nono comma:
- Il testo dell' art. 9, quarto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Sulle navi nazionali, escluse le cisterne, il cui progetto prevede una velocita' oraria a pieno carico non inferiore a 14 miglia, devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini".