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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6253 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott. Stefano Celentano Consigliere
Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4585/2020 del R.G.A.C. pendente
TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Enrico Gentile (c.f. ) e Maria Chiara Marchiori C.F._1
(c.f. ); CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciato su foglio separato alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.to Stefano Cappellu (c.f. ) e C.F._3
PP AN (c.f. ), in giudizio ex se ai sensi dell'art. C.F._3 art. 86 c.p.c.;
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 745/2020 pubblicata il 12.03.2020, resa nel giudizio r.g. n. 1195/2017.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La in persona del suo legale rappresentante p.t., ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 745/2020 pubblicata il 12.03.2020, la quale, accertato e dichiarato che con riferimento al Conto corrente ordinario n. 3145.76 intercorso tra le parti in causa il saldo creditore a favore della correntista era da rideterminarsi in euro 145.338,57, la condannava, Controparte_1 altresì, al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
L'appellante, dunque, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto di: “Rigettare tutte le domande formulate da a socio unico;
in subordine si ripropongono Controparte_1 le conclusioni già rassegnate in primo grado: - rigettare integralmente ogni domanda spiegata da parte attrice, in quanto improponibile, non provata e del tutto infondata in fatto e diritto. Vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Le parti appellata si sono costituite nel presente giudizio contestando la fondatezza dell'appello di cui hanno chiesto l'integrale rigetto. La causa, dopo una serie di rinvii, è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.11.2025 disponendone la trattazione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. da depositare, perentoriamente, entro il termine dell'udienza stessa;
rilevato il mancato deposito, da parte delle parti, delle note di trattazione scritta entro il termine perentorio del 19.11.2025, la causa è stata rinviata, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., all'udienza del 26.11.2025; all'udienza del 26.11.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione. Rilevato che nessuna delle parti ha depositato note scritte entro il termine perentorio del
19.11.2025, pur essendo stata data regolare comunicazione del decreto di trattazione dell'udienza mediante le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., e in conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 26/11/2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l.
25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2017), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli in data 26.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Ucci Dott. Michele Caccese
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