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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/06/2024, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
RG. n. 4114 del 2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SCHIAVI RITA;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 26/06/2024 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che la ricorrente è invalido con riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro ai fini del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 con decorrenza dalla domanda amministrativa e limitatamente alla durata di mesi 12;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa per metà le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento della restante metà che liquida in complessivi euro
1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
1 Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore della dott.ssa liquidate in euro Parte_2
580,00 oltre IVA se dovuta.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella CP_1 persona del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale egli aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della concessione della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno ordinario di invalidità (artt.
1 e 2 L. 222/84).
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda va parzialmente accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice infatti ha accertato che le condizioni dell'assicurato determinano una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro, ma non l'inabilità totale.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (4.10.2021) limitatamente alla durata di mesi 12.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
3 Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida con riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (4.10.2021) limitatamente alla durata di mesi 12.
Atteso l'accoglimento parziale della domanda, compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante metà CP_1 delle spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., secondo la regola della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 26 giugno 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti
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TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
SCHIAVI RITA;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 26/06/2024 ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che la ricorrente è invalido con riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro ai fini del beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 con decorrenza dalla domanda amministrativa e limitatamente alla durata di mesi 12;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa per metà le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento della restante metà che liquida in complessivi euro
1345,50, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
1 Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore della dott.ssa liquidate in euro Parte_2
580,00 oltre IVA se dovuta.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella CP_1 persona del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale egli aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della concessione della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno ordinario di invalidità (artt.
1 e 2 L. 222/84).
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio suddetto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
Il ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio menzionato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda va parzialmente accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice infatti ha accertato che le condizioni dell'assicurato determinano una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro, ma non l'inabilità totale.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (4.10.2021) limitatamente alla durata di mesi 12.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
“condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
3 Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che la parte ricorrente è invalida con riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa (4.10.2021) limitatamente alla durata di mesi 12.
Atteso l'accoglimento parziale della domanda, compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante metà CP_1 delle spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., secondo la regola della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 26 giugno 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti
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