Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00361/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fondazione Bonifiche Ferraresi, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale corrispondente all’indirizzo telematico presente nel Registro di Giustizia nonché fisicamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio degli avv.ti Sara Fiorucci e Roberto Santi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti.
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Bologna Alma Mater studiorum , Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cassa Depositi e Prestiti, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università Cattolica del Sacro Cuore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1488 del 6 novembre 2023, pubblicato in data 9 novembre 2023 sul sito istituzionale del Ministero e del relativo allegato B nella parte in cui ha collocato tra i non ammessi il progetto della ricorrente;
- ove occorrer possa: del Decreto Ministeriale n. 1257 del 30 novembre 2021 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha disciplinato le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie di cui alla L. n. 338 del 14 novembre 2000, recante “ Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari ”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fondazione Bonifiche Ferraresi il 15/3/2024:
-del verbale del 26 giugno 2023 a firma della Commissione Paritetica, che cita il verbale n.13/23 del 20/04/2023 nel quale sono riportate le motivazioni sottese alla dichiarazione di inammissibilità dell'intervento della Fondazione ricorrente, ottenuto in data 21 dicembre 2023 a seguito di apposita istanza di accesso agli atti;
-nonché dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, di seguito elencati:
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi Napoli Federico II, dell’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum , di Cassa Depositi e Prestiti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
vista la dichiarazione resa in udienza da parte ricorrente e relativa alla volontà di voler rinunciare al ricorso (come preannunciato con nota depositata in data 16 dicembre 2025;
visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Benedetta AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevata, in limine , l’inammissibilità dell’istanza di estromissione dal presente giudizio formulata da Cassa Depositi e Prestiti contenuta nella nota di parte depositata in data 17 aprile 2024, non essendo la stessa supportata dal ricorrere di una delle tre ipotesi previste dalla legge per l’operare di tale istituto (artt. 108, 109 e 111 c.p.c.; v. sul punto, TAR per il Lazio, sezione II-bis, sent. 3 marzo 2025, n. 4522);
considerato che alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato formalmente di rinunciare al ricorso (v. verbale di udienza et documento depositato in data 16 dicembre 2025);
considerato che attraverso tale dichiarazione la rinuncia risulta essere, quindi, ritualmente proposta;
rilevato, infatti, che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con dichiarazione notificata alle controparti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione;
ravvisato che, a fronte della dichiarata rinuncia a verbale di udienza, le controparti non hanno manifestato opposizione alla stessa;
ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse vanno poste a cario della ricorrente a termini dell’art. 84 c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- dichiara inammissibile l’istanza di estromissione dal giudizio presentata dalla parte Cassa Depositi e Prestiti;
- dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle Amministrazioni convenute che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE TA, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta AZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta AZ | LE TA |
IL SEGRETARIO