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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4646 del 2021 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. INGLIMA VINCENZO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 10.02.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, condanna a pagare a la complessiva Controparte_1 Parte_1
somma di € 5.799,23, oltre interessi e rivalutazione come per legge. condanna a rifondere allo Stato le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
2.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
liquida con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 19/05/2021 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa resistente dal 10.09.2020 al
31.12.2020 con contratto di lavoro a tempo determinato;
di aver prestato la propria
1 attività lavorativa con la qualifica di operaio “manovale” di cui al C.C.N.L. del settore edilizia e artigianato, lavorando, generalmente, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:30 circa;
che, nonostante fosse previsto dal suddetto C.C.N.L. di settore una paga base per le mansioni svolte pari ad euro 1.477,84 mensili, il ricorrente aveva ricevuto, nel corso dell'intera durata del rapporto di lavoro, solamente un acconto di € 600.00; di non aver percepito, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, né TFR né alcuna indennità per il lavoro straordinario prestato.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condanna della società resistente al pagamento della somma di € 5.799,23 a titolo di differenze retributive derivanti dal lavoro realmente svolto, comprensivo di straordinario e TFR;
- premesso che, instaurato il contradittorio, parte resistente non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.02.2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che, com'è noto, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. n. 4076 del 20/02/2018);
- rilevato che, facendo applicazione dei principi esposti al caso di specie, deve osservarsi che, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia lavorato per parte resistente a partire dal 10.09.2020.
Conducono a tali conclusioni le affermazioni del teste (“conosco il Testimone_1 ricorrente, abbiamo lavorato insieme in diversi cantieri a Palermo per l'architetto
[...]
nel 2020…il ricorrente quando io sono arrivato già lavorava lì”), e del teste CP_1
(“conosco il ricorrente, abbiamo lavorato insieme per da Testimone_2 Controparte_1 ottobre a dicembre 2020, il ricorrente prima di me”);
- rilevato che emerge altresì dalle dichiarazioni testimoniali che il ricorrente non ha percepito il giusto compenso per il lavoro svolto, avendo il teste
[...] affermato: “Io ho avuto in questo periodo un contratto di 3 mesi teoricamente Tes_1 rinnovabile come capo cantiere, ma siccome io per questi 3 medi non ho visto un soldo così come i miei colleghi, alcuni dei quali erano arrivati prima di me e li sentivo lamentare, me ne sono andato… il ricorrente quando io sono arrivato già lavorava lì ed era uno di quelli che si lamentava, anzi tutti si lamentavano perché lui procedeva pagando piccoli acconti e così è riuscito per un po' di tempo ad andare avanti”; il teste : “in Testimone_2 questi tre mesi io non ho percepito neanche un soldo, e mi risulta che neanche il ricorrente
2 sia stato pagato. Abbiamo lavorato in vari cantieri e per quello che ne so nessuno è stato pagato”.
Inoltre, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto lavoro straordinario, avendo il teste affermato: “l'orario di lavoro era dal lunedì al venerdì, Testimone_1
a volte capitava anche il sabato, dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 16.00”.
- rilevato, inoltre, che deve essere evidenziato che parte datoriale non ha reso l'interrogatorio formale ritualmente notificatole e che tale circostanza deve essere valutata in uno a quanto già evidenziato;
- rilevato, infine, che parte resistente, rimasta contumace, non ha provato di avere correttamente adempiuto all'obbligo retributivo e di corresponsione del TFR;
- rilevato, dunque, che parte resistente deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 5.799,23 (di cui € 5.311,36 a titolo di differenze retributive al lordo e € 487,87 a titolo di TFR al lordo);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si liquidano con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10.02.2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4646 del 2021 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. INGLIMA VINCENZO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
resistente contumace
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 10.02.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, condanna a pagare a la complessiva Controparte_1 Parte_1
somma di € 5.799,23, oltre interessi e rivalutazione come per legge. condanna a rifondere allo Stato le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
2.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
liquida con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 19/05/2021 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa resistente dal 10.09.2020 al
31.12.2020 con contratto di lavoro a tempo determinato;
di aver prestato la propria
1 attività lavorativa con la qualifica di operaio “manovale” di cui al C.C.N.L. del settore edilizia e artigianato, lavorando, generalmente, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:30 circa;
che, nonostante fosse previsto dal suddetto C.C.N.L. di settore una paga base per le mansioni svolte pari ad euro 1.477,84 mensili, il ricorrente aveva ricevuto, nel corso dell'intera durata del rapporto di lavoro, solamente un acconto di € 600.00; di non aver percepito, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, né TFR né alcuna indennità per il lavoro straordinario prestato.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condanna della società resistente al pagamento della somma di € 5.799,23 a titolo di differenze retributive derivanti dal lavoro realmente svolto, comprensivo di straordinario e TFR;
- premesso che, instaurato il contradittorio, parte resistente non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10.02.2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che, com'è noto, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. n. 4076 del 20/02/2018);
- rilevato che, facendo applicazione dei principi esposti al caso di specie, deve osservarsi che, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia lavorato per parte resistente a partire dal 10.09.2020.
Conducono a tali conclusioni le affermazioni del teste (“conosco il Testimone_1 ricorrente, abbiamo lavorato insieme in diversi cantieri a Palermo per l'architetto
[...]
nel 2020…il ricorrente quando io sono arrivato già lavorava lì”), e del teste CP_1
(“conosco il ricorrente, abbiamo lavorato insieme per da Testimone_2 Controparte_1 ottobre a dicembre 2020, il ricorrente prima di me”);
- rilevato che emerge altresì dalle dichiarazioni testimoniali che il ricorrente non ha percepito il giusto compenso per il lavoro svolto, avendo il teste
[...] affermato: “Io ho avuto in questo periodo un contratto di 3 mesi teoricamente Tes_1 rinnovabile come capo cantiere, ma siccome io per questi 3 medi non ho visto un soldo così come i miei colleghi, alcuni dei quali erano arrivati prima di me e li sentivo lamentare, me ne sono andato… il ricorrente quando io sono arrivato già lavorava lì ed era uno di quelli che si lamentava, anzi tutti si lamentavano perché lui procedeva pagando piccoli acconti e così è riuscito per un po' di tempo ad andare avanti”; il teste : “in Testimone_2 questi tre mesi io non ho percepito neanche un soldo, e mi risulta che neanche il ricorrente
2 sia stato pagato. Abbiamo lavorato in vari cantieri e per quello che ne so nessuno è stato pagato”.
Inoltre, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto lavoro straordinario, avendo il teste affermato: “l'orario di lavoro era dal lunedì al venerdì, Testimone_1
a volte capitava anche il sabato, dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 16.00”.
- rilevato, inoltre, che deve essere evidenziato che parte datoriale non ha reso l'interrogatorio formale ritualmente notificatole e che tale circostanza deve essere valutata in uno a quanto già evidenziato;
- rilevato, infine, che parte resistente, rimasta contumace, non ha provato di avere correttamente adempiuto all'obbligo retributivo e di corresponsione del TFR;
- rilevato, dunque, che parte resistente deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 5.799,23 (di cui € 5.311,36 a titolo di differenze retributive al lordo e € 487,87 a titolo di TFR al lordo);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si liquidano con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10.02.2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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