TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 23/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1327 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Angelo Iacomini (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano (AQ), alla C.F._2
via Giuseppe Garibaldi n.159
- ATTORE -
e
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) C.F._4
rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Scenna (c.f.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ortucchio, alla via delle C.F._5
stelle n.25
(c.f. e (c.f. Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
) C.F._7
rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Scenna (c.f.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ortucchio, alla via delle C.F._5
stelle n.25
-CONVENUTI-
1 nonché
(c.f. Controparte_5 C.F._8
- CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni: per l'attore, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
5.11.2024; per i convenuti, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.2.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione notificato in data 18 e 21 settembre 2018 premesso di essere Parte_1
proprietario del fondo distinto nel N.C.T. del Comune di Ortucchio al foglio 2 particella n. 291, ha citato in giudizio , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4
(tutti eredi di , a sua volta originario proprietario del terreno Controparte_3 Persona_1
confinante distinto al N.C.T. alle particelle nn. 534 e 535), chiedendo la riduzione in pristino dello stato dei luoghi con demolizione od arretramento delle opere abusivamente realizzate dai convenuti, con condanna dei medesimi al risarcimento del danno subito (da liquidarsi in € 2.500,00 quanto al danno materiale ed in via equitativa per il resto).
A sostegno di tali domande l'attore ha dedotto:
- che i convenuti hanno realizzato alcuni manufatti edilizi in assenza di titolo abilitativo e comunque in spregio alla normativa urbanistica vigente (violazioni meglio descritte in citazione e nella documentazione fotografica prodotta, comunque in sintesi consistenti nell'edificazione di un muro di recinzione, di un magazzino e di alcune tettorie);
- che le ripetute violazioni urbanistiche ed edilizie poste in essere dai convenuti hanno leso il suo diritto di proprietà tanto per l'illegittima costituzione della servitù di scolo delle acque di raccolta (per effetto della realizzazione delle tettoie) tanto per l'impossibilità di seminare lungo tutto il confine e per una fascia di almeno tre metri (per effetto della realizzazione del muro di recinzione, con conseguente danno prudenzialmente quantificato in complessivi € 2.500,00 per l'ultimo quinquennio in base ad una normale rotazione delle colture messe a dimora).
2. Si sono tempestivamente costituiti in giudizio i convenuti e chiedendo il CP_2 Controparte_1
rigetto delle domande svolte.
I convenuti hanno in sintesi dedotto:
- che tutte le opere indicate dall'attore sono state realizzate negli anni '80 del secolo scorso ad opera di , sicché ricorrono i presupposti per opporre l'acquisto per usucapione ex art. Persona_1
1158 c.c. della relativa servitù in quanto tali opere, visibili e permanenti, sono state oggetto di un
2 possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità prima da parte di Persona_1
e, successivamente, dei suoi eredi;
[...]
- che in ogni caso le opere furono realizzate del tutto regolarmente avuto riguardo alla normativa dell'epoca, che comunque non superano le altezze previste, che le tettoie sono peraltro movibili e non comportano lo scarico di acque sul terreno di proprietà dell'attore;
- che l'attore non coltiva il fondo di sua proprietà da oltre cinque anni.
3. Si sono altresì costituiti e che hanno formulato Controparte_3 Controparte_4
conclusioni e svolto argomentazioni di identico tenore rispetto a quelle degli altri convenuti tempestivamente costituiti.
4. Dichiarata la contumacia di acquisiti i documenti prodotti, escussi sei testi e Controparte_5 rigettata la richiesta di C.T.U., la causa, con ordinanza del 10.1.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c. per il 9.1.2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
5. Le domande proposte non possono trovare accoglimento in ragione dell'eccezione di usucapione tempestivamente formulata, in via principale, dai convenuti e . CP_2 Controparte_1
Al riguardo occorre premettere che, in accordo con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr., Cass., ord. n. 25843/23, Cass., ord. n. 15142/21, Cass., ord. n. 1395/17), è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem.
Ciò posto, sulla base dell'istruttoria espletata può ritenersi che le opere di cui si discute (all'evidenza visibili e permanenti, come chiaramente desumibile dalla documentazione fotografica in atti) siano state realizzate nel corso degli anni '80 del secolo scorso.
Al riguardo si evidenzia infatti che:
- il teste nel periodo 1980/1990 Sindaco del Comune ove insistono i fondi, ha Testimone_1
affermato di ricordare che in tale epoca sono stati edificati il muro, la tettoia ed il magazzino, come anche il capannone;
- tali dichiarazioni, per quanto qui rileva, non sono relative al solo profilo della gestione della pratica amministrativa (non dirimente ai fini del decidere), ma anche a quello dell'effettiva venuta ad esistenza delle opere (come evincibile dai chiari riferimenti alla costruzione ed alla realizzazione delle opere stesse, ragionevolmente conoscibile da chi è stato Sindaco per un così lungo periodo di un
Comune di ridotte dimensioni);
3 - il teste , responsabile della Polizia Locale del medesimo Comune dal 1978 al 2020, Testimone_2 ha collocato la realizzazione di muro e tettoia “tanti anni fa 20 e/o 30”, contestualmente alla realizzazione del capannone agricolo;
- le dichiarazioni rese dai suddetti testi, oltre che sostanzialmente coerenti e provenienti da soggetti del tutto estranei rispetto alle parti, risultano altresì coerenti con l'epoca delle richieste di concessione prodotte in atti (richieste formulate da , relative a parte delle opere per cui è Persona_1
causa e riferibili allo stesso periodo della concessione relativa al capannone a cui i suindicati testi hanno fatto riferimento).
Non si ritiene, di contro, di poter addivenire a diverse conclusioni sulla base delle dichiarazioni rese dal teste secondo cui il muro sarebbe stato realizzato circa 10 anni dopo il 1988 Testimone_3
(epoca in cui sarebbe stato invece in corso di realizzazione solo il capannone agricolo), la tettoia del pari non sarebbe stata realizzata in quell'epoca perché poggia sul muro, mentre il magazzino non sarebbe stato realizzato neanche nel 2001 come emergerebbe da foto areofotogrammatiche.
Ed infatti, anche a non voler considerare vuoi il rapporto di parentela tra il teste e l'attore vuoi l'assenza di puntuali riferimenti in ordine alla frequenza delle riferite visite del fondo nel corso degli anni, le dichiarazioni rese non risultano, da un lato, supportate dalla tempestiva produzione delle suddette foto aereofotogrammatiche o di altra univoca documentazione ed appaiono, dall'altro lato, in contrasto con quelle rese dai suindicati testi estranei rispetto alle parti (i quali hanno entrambi riferito di costruzioni venute ad esistenza contestualmente al capannone).
Peraltro la collocazione temporale riferita dal teste non è pienamente coerente neanche con Pt_1
quanto allegato da parte attrice che, per quanto sinteticamente, ha prospettato a pagina 1 dell'atto introduttivo la realizzazione delle opere da parte degli eredi di (deceduto nel Persona_1
2017, secondo quanto indicato dai convenuti e non oggetto di specifica contestazione).
In tale contesto, premesso che l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore in usucapione rimane comunque soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile (cfr., Cass., sent. n. 3487/19), risultano maggiormente attendibili, per i suesposti motivi, le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta.
Provata dunque la realizzazione dei manufatti ad opera di nel periodo indicato Persona_1
dai convenuti, può certamente ritenersi che l'eccezione di usucapione formulata dai convenuti sopra indicati sia fondata.
Nella specie sono state infatti realizzate opere certamente visibili anche al titolare del fondo servente
(come tali idonee a rivelare l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù) e, avuto riguardo all'epoca della realizzazione, è stato esercitato il possesso per un periodo, anteriore all'introduzione del giudizio, idoneo a far ritenere maturata l'usucapione.
4 Deve peraltro osservarsi che nella specie non emergono elementi da cui desumere l'eventuale interruzione del possesso o la non applicabilità alla specie dell'art. 1146 c.c., fermo restando che in tema di usucapione operano le presunzioni di cui agli artt. 1141 comma primo e 1142 c.c. (cfr., Cass., ord. n. 17322/10, Cass., sent. n. 25095/22 con conseguente onere a carico della parte che neghi essersi verificata l'usucapione di provare l'intervenuta interruzione ovvero la mancanza del necessario elemento soggettivo).
Deve infine escludersi che possa ricorrere nella specie un'ipotesi di mera tolleranza, tenuto conto del lungo tempo decorso dalla realizzazione delle opere e dall'assenza di particolari vincoli tra le parti che possano rendere plausibile tale mera tolleranza.
In ragione delle suesposte argomentazioni tutte le domande svolte da parte attrice debbono dunque essere rigettate, risultando conseguentemente superfluo, alla luce del sopra riportato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni esame in ordine alla regolarità delle opere realizzate.
6. Dalla soccombenza dell'attore non può tuttavia automaticamente conseguire l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle controparti, difettando una piena prova della mala fede o della colpa grave della soccombente, atteso che, come noto, non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate per rendere applicabile un istituto avente carattere necessariamente eccezionale o comunque residuale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 9912/18,
Cass., ord. n. 19948/23).
7. Non ricorrono infine i presupposti per disporre la cancellazione ex art. 89 c.p.c. sollecitata da parte attrice, formulata con riguardo ad espressioni che, anche tenuto conto delle deduzioni contenute nei rispettivi atti, non appaiono trasmodare un passionale e incomposto intento dispregiativo (cfr., Cass., sent. n. 26195/11).
8. Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte attrice;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00), tenuto conto della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1327 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018 così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2 CP_1
, , e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
5 2. CONDANNA al pagamento in favore di , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 Controparte_3 Controparte_4
per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 22.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1327 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Angelo Iacomini (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano (AQ), alla C.F._2
via Giuseppe Garibaldi n.159
- ATTORE -
e
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) C.F._4
rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Scenna (c.f.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ortucchio, alla via delle C.F._5
stelle n.25
(c.f. e (c.f. Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
) C.F._7
rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Scenna (c.f.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ortucchio, alla via delle C.F._5
stelle n.25
-CONVENUTI-
1 nonché
(c.f. Controparte_5 C.F._8
- CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni: per l'attore, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
5.11.2024; per i convenuti, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.2.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione notificato in data 18 e 21 settembre 2018 premesso di essere Parte_1
proprietario del fondo distinto nel N.C.T. del Comune di Ortucchio al foglio 2 particella n. 291, ha citato in giudizio , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4
(tutti eredi di , a sua volta originario proprietario del terreno Controparte_3 Persona_1
confinante distinto al N.C.T. alle particelle nn. 534 e 535), chiedendo la riduzione in pristino dello stato dei luoghi con demolizione od arretramento delle opere abusivamente realizzate dai convenuti, con condanna dei medesimi al risarcimento del danno subito (da liquidarsi in € 2.500,00 quanto al danno materiale ed in via equitativa per il resto).
A sostegno di tali domande l'attore ha dedotto:
- che i convenuti hanno realizzato alcuni manufatti edilizi in assenza di titolo abilitativo e comunque in spregio alla normativa urbanistica vigente (violazioni meglio descritte in citazione e nella documentazione fotografica prodotta, comunque in sintesi consistenti nell'edificazione di un muro di recinzione, di un magazzino e di alcune tettorie);
- che le ripetute violazioni urbanistiche ed edilizie poste in essere dai convenuti hanno leso il suo diritto di proprietà tanto per l'illegittima costituzione della servitù di scolo delle acque di raccolta (per effetto della realizzazione delle tettoie) tanto per l'impossibilità di seminare lungo tutto il confine e per una fascia di almeno tre metri (per effetto della realizzazione del muro di recinzione, con conseguente danno prudenzialmente quantificato in complessivi € 2.500,00 per l'ultimo quinquennio in base ad una normale rotazione delle colture messe a dimora).
2. Si sono tempestivamente costituiti in giudizio i convenuti e chiedendo il CP_2 Controparte_1
rigetto delle domande svolte.
I convenuti hanno in sintesi dedotto:
- che tutte le opere indicate dall'attore sono state realizzate negli anni '80 del secolo scorso ad opera di , sicché ricorrono i presupposti per opporre l'acquisto per usucapione ex art. Persona_1
1158 c.c. della relativa servitù in quanto tali opere, visibili e permanenti, sono state oggetto di un
2 possesso continuo, non interrotto, non viziato da violenza o clandestinità prima da parte di Persona_1
e, successivamente, dei suoi eredi;
[...]
- che in ogni caso le opere furono realizzate del tutto regolarmente avuto riguardo alla normativa dell'epoca, che comunque non superano le altezze previste, che le tettoie sono peraltro movibili e non comportano lo scarico di acque sul terreno di proprietà dell'attore;
- che l'attore non coltiva il fondo di sua proprietà da oltre cinque anni.
3. Si sono altresì costituiti e che hanno formulato Controparte_3 Controparte_4
conclusioni e svolto argomentazioni di identico tenore rispetto a quelle degli altri convenuti tempestivamente costituiti.
4. Dichiarata la contumacia di acquisiti i documenti prodotti, escussi sei testi e Controparte_5 rigettata la richiesta di C.T.U., la causa, con ordinanza del 10.1.2025, resa all'esito dell'udienza di rimessione in decisione fissata ex art. 127 ter c.p.c. per il 9.1.2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
5. Le domande proposte non possono trovare accoglimento in ragione dell'eccezione di usucapione tempestivamente formulata, in via principale, dai convenuti e . CP_2 Controparte_1
Al riguardo occorre premettere che, in accordo con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr., Cass., ord. n. 25843/23, Cass., ord. n. 15142/21, Cass., ord. n. 1395/17), è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem.
Ciò posto, sulla base dell'istruttoria espletata può ritenersi che le opere di cui si discute (all'evidenza visibili e permanenti, come chiaramente desumibile dalla documentazione fotografica in atti) siano state realizzate nel corso degli anni '80 del secolo scorso.
Al riguardo si evidenzia infatti che:
- il teste nel periodo 1980/1990 Sindaco del Comune ove insistono i fondi, ha Testimone_1
affermato di ricordare che in tale epoca sono stati edificati il muro, la tettoia ed il magazzino, come anche il capannone;
- tali dichiarazioni, per quanto qui rileva, non sono relative al solo profilo della gestione della pratica amministrativa (non dirimente ai fini del decidere), ma anche a quello dell'effettiva venuta ad esistenza delle opere (come evincibile dai chiari riferimenti alla costruzione ed alla realizzazione delle opere stesse, ragionevolmente conoscibile da chi è stato Sindaco per un così lungo periodo di un
Comune di ridotte dimensioni);
3 - il teste , responsabile della Polizia Locale del medesimo Comune dal 1978 al 2020, Testimone_2 ha collocato la realizzazione di muro e tettoia “tanti anni fa 20 e/o 30”, contestualmente alla realizzazione del capannone agricolo;
- le dichiarazioni rese dai suddetti testi, oltre che sostanzialmente coerenti e provenienti da soggetti del tutto estranei rispetto alle parti, risultano altresì coerenti con l'epoca delle richieste di concessione prodotte in atti (richieste formulate da , relative a parte delle opere per cui è Persona_1
causa e riferibili allo stesso periodo della concessione relativa al capannone a cui i suindicati testi hanno fatto riferimento).
Non si ritiene, di contro, di poter addivenire a diverse conclusioni sulla base delle dichiarazioni rese dal teste secondo cui il muro sarebbe stato realizzato circa 10 anni dopo il 1988 Testimone_3
(epoca in cui sarebbe stato invece in corso di realizzazione solo il capannone agricolo), la tettoia del pari non sarebbe stata realizzata in quell'epoca perché poggia sul muro, mentre il magazzino non sarebbe stato realizzato neanche nel 2001 come emergerebbe da foto areofotogrammatiche.
Ed infatti, anche a non voler considerare vuoi il rapporto di parentela tra il teste e l'attore vuoi l'assenza di puntuali riferimenti in ordine alla frequenza delle riferite visite del fondo nel corso degli anni, le dichiarazioni rese non risultano, da un lato, supportate dalla tempestiva produzione delle suddette foto aereofotogrammatiche o di altra univoca documentazione ed appaiono, dall'altro lato, in contrasto con quelle rese dai suindicati testi estranei rispetto alle parti (i quali hanno entrambi riferito di costruzioni venute ad esistenza contestualmente al capannone).
Peraltro la collocazione temporale riferita dal teste non è pienamente coerente neanche con Pt_1
quanto allegato da parte attrice che, per quanto sinteticamente, ha prospettato a pagina 1 dell'atto introduttivo la realizzazione delle opere da parte degli eredi di (deceduto nel Persona_1
2017, secondo quanto indicato dai convenuti e non oggetto di specifica contestazione).
In tale contesto, premesso che l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore in usucapione rimane comunque soggetto alla regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile (cfr., Cass., sent. n. 3487/19), risultano maggiormente attendibili, per i suesposti motivi, le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta.
Provata dunque la realizzazione dei manufatti ad opera di nel periodo indicato Persona_1
dai convenuti, può certamente ritenersi che l'eccezione di usucapione formulata dai convenuti sopra indicati sia fondata.
Nella specie sono state infatti realizzate opere certamente visibili anche al titolare del fondo servente
(come tali idonee a rivelare l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale di servitù) e, avuto riguardo all'epoca della realizzazione, è stato esercitato il possesso per un periodo, anteriore all'introduzione del giudizio, idoneo a far ritenere maturata l'usucapione.
4 Deve peraltro osservarsi che nella specie non emergono elementi da cui desumere l'eventuale interruzione del possesso o la non applicabilità alla specie dell'art. 1146 c.c., fermo restando che in tema di usucapione operano le presunzioni di cui agli artt. 1141 comma primo e 1142 c.c. (cfr., Cass., ord. n. 17322/10, Cass., sent. n. 25095/22 con conseguente onere a carico della parte che neghi essersi verificata l'usucapione di provare l'intervenuta interruzione ovvero la mancanza del necessario elemento soggettivo).
Deve infine escludersi che possa ricorrere nella specie un'ipotesi di mera tolleranza, tenuto conto del lungo tempo decorso dalla realizzazione delle opere e dall'assenza di particolari vincoli tra le parti che possano rendere plausibile tale mera tolleranza.
In ragione delle suesposte argomentazioni tutte le domande svolte da parte attrice debbono dunque essere rigettate, risultando conseguentemente superfluo, alla luce del sopra riportato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni esame in ordine alla regolarità delle opere realizzate.
6. Dalla soccombenza dell'attore non può tuttavia automaticamente conseguire l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle controparti, difettando una piena prova della mala fede o della colpa grave della soccombente, atteso che, come noto, non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate per rendere applicabile un istituto avente carattere necessariamente eccezionale o comunque residuale (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 9912/18,
Cass., ord. n. 19948/23).
7. Non ricorrono infine i presupposti per disporre la cancellazione ex art. 89 c.p.c. sollecitata da parte attrice, formulata con riguardo ad espressioni che, anche tenuto conto delle deduzioni contenute nei rispettivi atti, non appaiono trasmodare un passionale e incomposto intento dispregiativo (cfr., Cass., sent. n. 26195/11).
8. Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte attrice;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00), tenuto conto della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1327 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018 così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2 CP_1
, , e
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
5 2. CONDANNA al pagamento in favore di , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 Controparte_3 Controparte_4
per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 22.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
6