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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 915/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Perrotta Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t.
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 04.06.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (1207/2023 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta bisognevole dell'indennità di accompagnamento e neppure persona con handicap con connotazione di gravità (legge
104/1992 art. 3 comma 3), nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
1 Non si è costituito l' nonostante la regolarità della notifica del ricorso, sicché se CP_1
ne deve dichiarare la contumacia.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza, con il deposito di note scritte, contenente le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 06.05.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 08.04.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 04.06.2024.
2.2. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova innanzitutto premettere che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004).
Invero, nella fattispecie de qua, parte ricorrente si è limitata a dedurre genericamente che il CTU della prima fase avrebbe sottostimato e non considerato l'entità delle patologie denunciate che sarebbero invece connotate da una gravità tale da renderla bisognevole dell'indennità di accompagnamento nonché persona con handicap grave, ex art. 3 comma
3 l. 104/1992.
Di contro, dette generiche censure non appaiono affatto in grado di revocare in dubbio le statuizioni dell'ausiliare tecnico, risolvendosi in un dissenso immotivato dalle conclusioni della perizia, che all'opposto evidenziano che parte opponente – affetta da “ Esiti di quadrantectomia mammella sinistra e svuotamento cavo ascellare omolaterale per carcinoma duttale infiltrante con secondarismi linfonodali mediastinici (Cod. 9325) –
100% Cardiopatia ipertensiva (Cod. 6441) – 25% Diabete mellito di tipo II (Cod. 93) –
2 20%.” – è, sulla base di quanto è emerso nel corso della visita peritale e dall'esame della documentazione sanitaria presente agli atti e di quella acquisita – anche della relazione oncologica aggiornata all'11/01/2024 rilasciata dal CRO di Rionero in Vulture (PZ), richiamata nella presente fase di opposizione dalla parte ricorrente e già oggetto di risposta del CTU alle osservazioni dell'avvocato di parte istante – invalidità civile nella misura del 100% ma senza che sussistano i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché portatrice di handicap, ex art. 3 Comma 1 della Legge
104/92, con decorrenza dalla data della visita di revisione (16/3/2023) (cfr. elaborato peritale prima fase).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione – sia da condividere, siccome logicamente argomentata (né specificamente contestata) ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti.
Occorre, dunque, concludere che le risultanze dell'accertamento censurato devono essere confermate e, conseguentemente, deve essere rigettata la richiesta della ricorrente di accedere alla provvidenza economica oggetto di causa.
3. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
2) Rigetta il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 15.02.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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