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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1019/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4580/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giffoni Valle Piana
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 25323504 IMU 2016 contro
Comune di Giffoni Valle Piana
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 526/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il ricorrente, con riferimento alla produzione della documentazione da parte resistente relativa alla notifica degli atti presupposti, la contesta essenso stati prodotti in copia e tardivamente.
Resistente/Appellato: si riporta e chiede, in caso di accoglimento del ricorso, di essere tenuta indenne delle spese di lite che dovranno gravare sull'ente impositore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento sopra indicato chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Ha eccepito, fra l'altro, l'omessa notifica degli atti presupposti.
Le parti resistente costituitesi in giudizio hanno prodotto documentazione e concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 5 febbraio 2026 la Corte tratteneva il processo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di discussione il ricorrente ha contestato, ritenendola anche tardiva, la documentazione prodotta in copia dalla controparte.
Rileva la Corte che dalla documentazione versata in atti non si rileva la corretta procedura notificatoria. Sono stati prodotti atti asseritamente notificati al ricorrente che non recano la sua sottoscrizione, sarebbero stati consegnati a soggetti la cui firma è indecifrabile ed in ogni caso non risulta effettuato alcun ulteriore incombente di rito volto al perfezionamento della notifica, manca la cad. Ne discende evidente la nullità dell'atto impugnato che va annullato in mancanza di prova della notifica degli atti prodromici. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna, in solido, le parti resistenti alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € 1500,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15%). Salerno, 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4580/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giffoni Valle Piana
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 25323504 IMU 2016 contro
Comune di Giffoni Valle Piana
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 526/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il ricorrente, con riferimento alla produzione della documentazione da parte resistente relativa alla notifica degli atti presupposti, la contesta essenso stati prodotti in copia e tardivamente.
Resistente/Appellato: si riporta e chiede, in caso di accoglimento del ricorso, di essere tenuta indenne delle spese di lite che dovranno gravare sull'ente impositore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento sopra indicato chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Ha eccepito, fra l'altro, l'omessa notifica degli atti presupposti.
Le parti resistente costituitesi in giudizio hanno prodotto documentazione e concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 5 febbraio 2026 la Corte tratteneva il processo in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di discussione il ricorrente ha contestato, ritenendola anche tardiva, la documentazione prodotta in copia dalla controparte.
Rileva la Corte che dalla documentazione versata in atti non si rileva la corretta procedura notificatoria. Sono stati prodotti atti asseritamente notificati al ricorrente che non recano la sua sottoscrizione, sarebbero stati consegnati a soggetti la cui firma è indecifrabile ed in ogni caso non risulta effettuato alcun ulteriore incombente di rito volto al perfezionamento della notifica, manca la cad. Ne discende evidente la nullità dell'atto impugnato che va annullato in mancanza di prova della notifica degli atti prodromici. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna, in solido, le parti resistenti alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € 1500,00 oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 DM 55/14 in ragione del 15%). Salerno, 5 febbraio 2026
Il Presidente relatore Giovanni Battista De Simone -firma digitale-