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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5552 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28013/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paola Demaria Presidente dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza Giudice Relatore dott.ssa Ivana Peila Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 28013/2017 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...], con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MARINI ROSALIA e dell'Avv. GAZZANO ERIKA;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] con il patrocinio CP_2 C.F._2 dell'Avv. DE SENSI ANNAMARIA;
(C.F. ) nato a [...] in data [...], con il Parte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. LUONGO ANTONIO PARTI CONVENUTE
(C.F. Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) CP_4 C.F._5
(C.F. CP_5 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'Avv. GAZZANO ERIKA e dell'Avv. MARINI ROSALIA PARTI TERZE CHIAMATE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_6 P.IVA_1 PAPA LORENZO;
PARTE INTERVENUTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte attrice (all'udienza del 17.7.2025, come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.): “a) preso dalla domanda congiunta proposta da parte attrice e dalle parti convenute CP_1
e di accertamento della lesione della quota di legittima nel testamento Parte_1 CP_2 olografo del sig. deceduto a SS il 4.10.14 e pubblicato in data 31.10.2014 con atto a CP_4 rogito Notaio rep. n. 271 racc. n. 219, dichiarare la riduzione delle disposizioni Persona_1 testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, IG. , poteva disporre, nei limiti della CP_4 quota medesima;
conseguentemente b) dichiarare lo scioglimento della comunione e per l'effetto ordinare la divisione giudiziale del patrimonio mobiliare e immobiliare in premessa descritto, pervenuto ai coeredi, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi tenendo presente le disposizioni successorie e quelle testamentarie, anche attribuendo in proprietà esclusiva a ciascuno degli eredi uno o più immobili che compongono l'asse ereditario con eventuali conguagli in denaro;
c) in subordine ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. d) Respingersi le avverse domande in quanto infondate ed illegittime Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per (all'udienza del 17.7.2025, come da comparsa di costituzione e risposta): “ (A) in CP_2 via pregiudiziale principale accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'azione di riduzione proposta dall'attore per i motivi sopra esposti B) in via preliminare subordinata per il caso in cui l'azione di riduzione attorea fosse ritenuta ammissibile, autorizzarsi il sig. a chiamare in causa per CP_2 i motivi sopra esposti i sigg. , e e per l'effetto differirsi Controparte_7 CP_4 CP_5 la prima udienza allo scopo di consentirne la citazione ai sensi dell' art. 269 cpc C) nel merito ed in via riconvenzionale subordinata per il caso in cui l'azione di riduzione attorea fosse ritenuta ammissibile C1-accertarsi e dichiararsi che il sig. è erede legittimario del padre , deceduto in CP_2 CP_4 data 4.10.2014, e che gli spettano a titolo di riserva i 2/9 in piena proprietà del patrimonio morendo dismesso dal padre;
C2-accertarsi e dichiararsi che le disposizioni testamentarie eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre;
C3- accertarsi e dichiararsi che il conto corrente n. 1000/66538 era solo formalmente cointestato con la sig.ra e che il denaro che vi era depositato Controparte_7 apparteneva esclusivamente al de cuius , e conseguentemente dichiararsi tenuta e condannarsi la sig.ra al conferimento nell'asse ereditario della somma di € 4.474,88 per i motivi sopra Controparte_7 esposti;
C4-accertarsi e dichiararsi che la dazioni di danaro pari ad €. 21.000,00 effettuate dal de cuius ai nipoti e in data 18.12.2012, costituiscono donazioni nulle per difetto di forma CP_5 CP_4 e, per l'effetto, condannarsi i sigg. e a conferire ciascuno nell'asse ereditario la CP_5 CP_4 somma di €. 10.500,00 C5-di conseguenza, previa proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie relative al fratello , disporsi a favore del sig. la CP_1 CP_2 reintegrazione della quota di riserva, pari a 2/9, spettantegli sull'effettivo asse ereditario;
C6 - disporsi la divisione dell' eredità morendo dismessa da tra i coeredi, attribuendo a ciascuno la quota CP_4 spettantegli , in natura per quanto riguarda il compendio in denaro;
D) nel merito ed in via riconvenzionale ulteriormente subordinata per il caso in cui l'azione di riduzione attorea fosse ritenuta ammissibile: Fatte salve e richiamate le conclusioni rassegnate ai paragrafi C1, C2, C3 , C5 e C6 , qualora le donazioni effettuate dal de cuius ai nipoti e fossero ritenute valide , CP_5 CP_4 accertarsi e dichiararsi che il de cuius avrebbe ecceduto la quota di cui poteva disporre , ordinarsi la riduzione delle donazioni al fine di reintegrare la quota di riserva spettante al legittimario CP_2
, e per l'effetto condannarsi ciascun terzo chiamato e a corrispondere a
[...] CP_5 CP_4 favore del convenuto la somma di €. 2.333,34 e quindi complessivamente la somma di CP_2
€. 4.666,68. Per il resto si richiamano le conclusioni di cui ai paragrafi C1, C2, C3 , C5 e C6 . E) i n via istruttoria riservata ogni ulteriore istanza, fin d'ora si chiede che venga ordinato all' attore o ad Intesa
pagina 2 di 8 San OL Spa o alla terza chiamata o a tutti di esibire in giudizio gli estratti conto Controparte_7 relativi al conto n.1000/66538 per il periodo dal 17.1.2012 al 4.10.2014 e la copia degli assegni circolari emessi su detto conto in data 18.12.2012. Con il favore delle spese”, con esclusione dell'azione di riduzione.
Per (all'udienza del 17.7.2025, come da comparsa conclusionale depositata Parte_1 l'11.10.2021): “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Previe le più opportune declaratorie e provvidenze e segnatamente dato atto dell'avvenuta rinuncia da parte del convenuto conchiudente della eccezione di inammissibilità dell'azione di riduzione proposta dall'attore Nel merito Nei confronti dei sigg.ri , e accertare e dichiarare nei Controparte_7 CP_5 CP_4 confronti della prima che la provvista del C/C n.1000/66538 era di esclusiva proprietà del sig. CP_4
(de cuius) e nei confronti degli altri due che la dazione di denaro per euro 21.000,00 avvenuta il
[...] 18 dicembre 2012 costituisce donazione nulla per difetto di forma con conseguente condanna degli stessi al conferimento nell'asse ereditario della suddetta somma, oltre interessi legali;
ovvero, nel caso in cui la donazione non fosse ritenuta nulla, per sentire disporre la riduzione della donazione medesima al fine di reintegrare la quota di riserva spettante al legittimario , fino a concorrenza della Parte_1 somma equivalente alla quota di 2/9 di euro 21.000,00 con conseguente condanna dei terzi chiamati al versamento in favore del convenuto conchiudente della somma di euro 4.666,68. Nel merito ed in via riconvenzionale. Accertare e dichiarare che il sig. è erede legittimario del padre Parte_1 CP_4
, deceduto il 4 ottobre 2014, per cui gli spetta a titolo di riserva la quota di 2/9 in piena proprietà
[...] dell'intero patrimonio morendo dismesso dal proprio genitore. Accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie oggetto di causa eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre. Accertare e dichiarare che il C/C n.1000/66538 era solo formalmente cointestato con la sig.ra Controparte_7 e che il denaro che su di esso era depositato era di esclusiva proprietà del de cuius e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la predetta al conferimento nell'asse ereditario della Controparte_7 somma di euro 4.474,88 per le ragioni prima esposte. Accertare e dichiarare che la dazione di denaro della somma di euro 21.000,00 erogata dal de cuius ai nipoti e (quest'ultimo CP_5 CP_4 nipote omonimo del de cuius) in data 18 dicembre 2012 con due assegni circolari, costituisce donazione nulla per difetto di forma e conseguentemente condannare i sigg.ri e al CP_5 CP_4 conferimento nell'asse ereditario della somma di euro 10.500,00 da parte di ciascuno. Conseguentemente, previa proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie relative al sig.
, disporsi a favore del sig. la reintegrazione della quota di riserva CP_1 Parte_1 spettantegli pari ai 2/9 del compendio complessivo. Disporre la divisione dell'eredità morendo dismessa dal de cuius tra i coeredi legittimi, attribuendo a ciascuno di essi la quota spettante, in CP_4 natura per quanto riguarda il compendio in denaro. In via riconvenzionale alternativa ulteriormente subordinata Laddove il Tribunale ritenesse che per effetto di valida donazione di euro 21.000,00 dal de cuius ai nipoti e , il defunto avrebbe ecceduto la quota di cui poteva disporre, CP_5 CP_4 ordinare allora la riduzione della donazione al fine di reintegrare la quota di riserva spettante al legittimario fino alla concorrenza della somma equivalente a 2/9 di euro 21.000,00 e Parte_1 per l'effetto condannare i predetti terzi chiamati al versamento in favore dell'attore della somma di euro 4.666,68 e precisamente della somma di euro 2.333,34 ciascuno. Col favore delle spese ed onorari del giudizio”.
Per la , , (all'udienza del 17.7.2025, come da CP_3 CP_7 CP_4 CP_5 memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc): “Nel merito Darsi atto della disponibilità dei terzi chiamati sigg.ri , e a conferire ex lege nell'asse ereditario Controparte_3 CP_4 CP_5 quanto ricevuto dal de cuius e più precisamente (euro 4.474,88 in capo alla sig.ra CP_3
, euro 10.500,00 in capo a ciascuno dei nipoti sigg.ri e ) nelle
[...] CP_4 CP_5 modalità che il Giudicante riterrà più opportune, con conseguente estromissione dal giudizio dei terzi chiamati sigg.ri , e via subordinata ove venisse Controparte_3 CP_4 Parte_2
pagina 3 di 8 ritenuta la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 555 cc Per la sig.ra Preso Controparte_3 atto che la sig.ra si dichiara pronta ad eseguire la prestazione mediante il Controparte_3 versamento della somma di €.1.988,85 con deposito nelle modalità che l'odierno giudicante riterrà più opportune, conseguentemente dichiarare la estromissione dal giudizio della sig.ra CP_3
ex art.109 c.p.c. Per il sig. Preso atto che il sig. si dichiara pronto
[...] CP_4 CP_4 ad eseguire la prestazione mediante il versamento della somma di €.4.666,67 con deposito nelle modalità che l'odierno giudicante riterrà più opportune, conseguentemente dichiarare la estromissione dal giudizio il sig. ex art.109 c.p.c. Per il sig. Preso atto che il sig. CP_4 CP_5 CP_5
si dichiara pronto ad eseguire la prestazione mediante il versamento della somma di €.4.666,67
[...] con deposito nelle modalità che l'odierno giudicante riterrà più opportune, conseguentemente dichiarare la estromissione dal giudizio del sig. ex art.109 c.p.c. Respingersi le avverse CP_5 domande. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per l' (non comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, come da Controparte_8 comparsa di costituzione e risposta): “a) acclarata la lesione della quota di legittima in capo ai IGg.ri e a cagione del testamento olografo pubblicato in data 31.10.2014, dichiarare Parte_1 CP_2 la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, IG , poteva CP_4 disporre, nei limiti della quota medesima;
b) previa ricostituzione dell'asse ereditario mediante riversamento nello stesso delle donazioni indirette godute dai IGg.ri , Controparte_3 CP_4
e , dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i IGg.ri ,
[...] CP_5 CP_1
e e, per l'effetto, ordinare la divisione giudiziale del patrimonio mobiliare ed Parte_1 CP_2 immobiliare, previa determinazione della consistenza attuale e del valore dei beni immobili, attribuendo ad ognuno dei condividenti la parte corrispondente alla propria quota ideale di valori mobiliari ed immobiliari, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi, tenendo presente le disposizioni successorie e quelle testamentarie, anche attribuendo in proprietà esclusiva a ciascuno degli eredi uno o più immobili che compongono l'asse ereditaria con eventuali conguagli in denaro;
c) in subordine, ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione ai condividenti della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande delle parti hanno avuto ad oggetto la riduzione ex art.553 c.c. delle disposizioni contenute nel testamento olografo datato 8 febbraio 2012 e pubblicato in data 31 ottobre 2014 di , CP_4 deceduto in data 4 ottobre 2014 (doc.3 attore).
In particolare, la parte attrice ha impugnato il testamento del padre che nominava erede CP_4 universale lo stesso attore , perché lesivo della quota di legittima riservata ex lege ai CP_1 convenuti, figli del de cuius e fratelli dell'attore, chiedendo altresì la divisione del compendio ereditario.
I convenuti e , rinunciata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, Parte_1 CP_2 hanno a loro volta proposto azione di riduzione. Per
è stata chiamata in causa quale cointestataria con il de cuius n conto corrente Controparte_3 e debitrice del saldo relativo.
I terzi e , figli dell'attore e nipoti del de cuius, sono stati citati quali beneficiari di CP_4 CP_5 donazioni che i convenuti hanno assunto essere nulle per difetto di forma o comunque soggette a riduzione.
Tutti e tre i terzi chiamati, costituendosi, hanno manifestato la volontà di versare a favore degli eredi le somme provenienti dal de cuius.
E' stata citata anche l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni in quanto creditrice ipotecaria nei confronti di pagina 4 di 8 . Parte_1
Istruita la causa mediante consulenza tecnica sugli immobili di proprietà, pro quota, del de cuius, è stata pronunciata la sentenza non definitiva n. 69/2022 che così ha statuito:
“dichiara nulle le donazioni effettuate dal de cuius per la somma di €.10.500 ciascuna a CP_4 favore dei terzi chiamati e;
CP_2 Parte_1 dichiara che il patrimonio relitto di nato a [...] il [...] e deceduto a CP_4 SS (TO) in data 4 ottobre 2014, è così composto: - proprietà per la quota di 6/9 degli immobili censiti al catasto del Comune di Torino unità abitativa con la pertinenziale soffitta nel sottotetto al foglio 1077 particella 77 subalterno 89, Corso Grosseto civico n. 247, piani quinto-decimo, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 4^, consistenza vani 5, superficie catastale mq. 111 e Rendita catastale Euro 916,71; nonché autorimessa al foglio 1077 particella 77 subalterno 157, Via Cardinal Massaia Guglielmo civico n. 128, piano interrato, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5^, consistenza 22 metri quadrati, superficie catastale mq. 26 e Rendita catastale Euro 227,24; - proprietà per la quota di 1/3 dell'unità abitativa con il pertinenziale cortile censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torricella al foglio 23 particella 371 subalterno 1, Via degli Eucalipti civico n. 13, piano terreno, categoria A/4, classe 2^, consistenza vani 2, superficie catastale mq. 41 Rendita catastale Euro 69,21; - credito nei confronti di di €.10.500; - credito nei confronti di di €.10.500; - CP_5 CP_4 credito nei confronti di di €.4.474,88; Controparte_3 in accoglimento dell'azione di riduzione proposta dalle parti, riduce le disposizioni contenute nel testamento datato 8 febbraio 2012 e pubblicato in data 31 ottobre 2014 di (Rep.271, CP_4 Racc.219 notaio , denuncia di successione trascritta in data 6.11.2015 nn.36204/26129) Persona_1 e per l'effetto ridetermina con efficacia costitutiva la comunione ereditaria per cui è CP_2 proprietario della quota del 22,2222 % e è proprietario della quota del 22,2222 %: - Parte_1 della proprietà per la quota di 6/9 degli immobili censiti al catasto del Comune di Torino unità abitativa con la pertinenziale soffitta nel sottotetto al foglio 1077 particella 77 subalterno 89, Corso Grosseto civico n. 247, piani quinto-decimo, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 4^, consistenza vani 5, superficie catastale mq. 111 e Rendita catastale Euro 916,71; nonché autorimessa al foglio 1077 particella 77 subalterno 157, Via Cardinal Massaia Guglielmo civico n. 128, piano interrato, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5^, consistenza 22 metri quadrati, superficie catastale mq. 26 e rendita catastale Euro 227,24; - della proprietà per la quota di 1/3 dell'unità abitativa con il pertinenziale cortile censita al Catasto Fabbricati del Comune censuario di Torricella al foglio 23 particella 371 subalterno 1, Via degli Eucalipti civico n. 13, piano terreno, categoria A/4, classe 2^, consistenza vani 2, superficie catastale mq. 41 Rendita catastale Euro 69,21; - del credito nei confronti di di €.10.500; CP_5
- del credito nei confronti di di €.10.500; - del credito nei confronti di CP_4 CP_3
di €.4.474,88”.
[...]
Rimessa la causa sul ruolo, è stata disposta integrazione della CTU sul seguente quesito “Il consulente, tenuto conto del disposto della sentenza resa in causa e dei suoi precedente accertamenti: 8) determini il valore di mercato dei beni al momento attuale;
9) accerti se i beni siano comodamente divisibili e: a) in caso di esito positivo di tale accertamento, predisponga il progetto di divisione con la formazione di lotti di valore il più possibile corrispondente a quello delle singole quote e determini gli eventuali conguagli in denaro;
b) in caso di esito negativo, predisponga invece il piano di vendita”.
Depositata la relazione, su istanza delle parti è stata disposta la vendita degli immobili con incarico al Delegato di eseguire quanto necessario al fine della continuità delle trascrizioni in relazione all'accettazione da parte dell'attore e dei convenuti delle eredità dei genitori.
Venduti e trasferiti gli immobili, con ordinanza del 26.6.2025 è stato predisposto il progetto di divisione di quanto ricavato dalla vendita (al netto dei compensi per il delegato), progetto dichiarato esecutivo in pagina 5 di 8 data 17.7.2025.
La causa viene pertanto a decisione esclusivamente in punto spese di lite, in assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione già dichiarato esecutivo e posto che tutte le questioni oggetto di contenzioso sono già state definite con sentenza;
la regolazione delle spese dovrà essere effettuata avendo riguardo all'esito finale e complessivo della lite.
Inammissibile e comunque inaccoglibile appare pertanto la domanda dell'attore di decurtare “pro quota le somme anticipate dal sig. a favore dell'eredità , pari ad euro 13.580,06, di cui ai CP_1 documenti prodotti con la memoria ex art. 183 cpc VI comma n.2, peraltro somma in parte riconosciuta dai convenuti in atti e mai contestata dagli stessi” (cfr. pagg. 6 e 7 della comparsa conclusionale attorea), posto che la questione è già stata definita dalla sentenza parziale n.69/2022, passata in giudicato, alla cui pag. 10 si legge che “Parte attrice, che in atto di citazione non aveva dichiarato spese ereditarie, ha allegato di aver pagato alcuni debiti del de cuius per sanzioni amministrative, tasse , ecc. ma tale allegazione , contestata dai convenuti, è stata effettuata tardivamente per la prima volta nella memoria ex art. 183 n.2 c.c. Dunque tali debiti non vanno calcolati”.
Con riguardo al rapporto processuale tra la parte attrice e i convenuti e , CP_2 Parte_1 si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate, considerato che:
§ entrambe le parti (attrice e convenuti) hanno svolto domanda di riduzione, rinunciando pressoché da subito i convenuti all'eccezione di inammissibilità della domanda attorea di riduzione;
§ non è dato ravvisare in capo ai convenuti alcuna mala fede rilevante in punto spese quanto all'impossibilità di addivenire a un accordo transattivo, sia quanto al credito (chirografario) vantato dall' verso sia quanto al credito (ipotecario) vantato dall' Controparte_6 CP_2 [...]
verso , non potendosi ritenere tali crediti, di per sé, ostativi a un accordo CP_6 Parte_1 transattivo tra le parti e avendo le parti convenute dato comunque atto dell'esistenza dei debiti verso l'Erario all'udienza del 9.5.2019 (tanto più che era inevitabile accertare la sussistenza del credito Contr ipotecario di verso prima di un'eventuale cessione transattiva della quota dello Parte_1 stesso all'attore, risultando evidentemente necessario acquisire le visure ipocatastali);
§ neppure può ritenersi che vi sia stata mala fede da parte dell'attore nel non allegare in atto di citazione le donazioni svolte dal de cuius in favore dei terzi chiamati e e la presenza di CP_5 CP_4 somme presenti sul conto corrente cointestato al de cuius e a , considerato che i terzi Controparte_3 chiamati sono soggetti diversi dall'attore, apparendo irrilevante, sul punto, il rapporto di parentela tra i terzi chiamati e l'attore stesso.
Si ritiene altresì che debbano essere integralmente compensate le spese di lite quanto al rapporto processuale tra i terzi chiamati e i convenuti e , posto che nella CP_2 Parte_1 comparsa di costituzione e risposta i convenuti si sono dichiarati “sin da subito disponibili ad effettuare il deposito della somma dovuta pro quota i sigg.ri , e Controparte_3 CP_4 CP_5
invocano l'applicazione nei loro confronti dell'art.109 c.p.c. Più precisamente la sig.ra
[...] [...]
si dichiara disponibile al deposito, dietro ordine del Giudice, della somma di Controparte_3
€.1988,85 e cioè la somma spettante complessivamente ai fratelli e , già Parte_1 CP_2 dedotta la quota disponibile e già dedotta la quota di 1/3 pertoccante al di lei marito . CP_1 Così come il sig. si dichiara disponibile al deposito, dietro ordine del Giudice, della somma CP_4 di €.4666,67 (così come calcolata e richiesta dai convenuti) e cioè la somma spettante complessivamente ai fratelli e , già dedotta la quota disponibile e già dedotta la quota di 1/3 Parte_1 CP_2 pertoccante al di lei marito . Infine ed egual sorte è da ribadirsi per quanto riguarda il CP_1 sig. il quale si dichiara disponibile al deposito, dietro ordine del Giudice, della somma CP_5 di €.4666,67 (così come calcolata e richiesta dai convenuti) e cioè la somma spettante complessivamente ai fratelli e , già dedotta la quota disponibile e già dedotta la quota di 1/3 Parte_1 CP_2
pagina 6 di 8 pertoccante al di lei marito ”, così riconoscendo la fondatezza delle domande dei CP_1 convenuti al cui accoglimento non si sono opposti. Appare peraltro irrilevante che i terzi chiamati non abbiano poi spontaneamente adempiuto alla sopra richiamata sentenza parziale e che CP_2 abbia richiesto e ottenuto dal Giudice di Pace di Torino decreti ingiuntivi nei loro confronti (come dallo stesso allegato, in assenza della produzione agli atti dei richiamati decreti), trattandosi di fatti estranei al presente giudizio e che non possono incidere sul relativo riparto delle spese.
Anche nei rapporti tra i convenuti e l' le spese devono essere compensate, non Controparte_6 ravvisandosi soccombenza tra le parti, considerato peraltro che l' neppure ha svolto Controparte_6 istanza di assegnazione a sé delle somme attribuite a seguito della divisione ai convenuti, limitandosi a domandare che “f) si provveda alla ripartizione ai condividenti della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote, in modo tale che possa rivalersi, nelle forme Controparte_6 di rito, sulle quote attribuende ai legittimari pretermessi, ovvero sul ricavato dell'eventuale vendita”, approvando altresì il progetto di divisione (non comparendo all'udienza fissata per la sua discussione e neppure alle successive).
Le spese di CTU (funzionale alla domanda di riduzione e alla divisione), già separatamente liquidate, devono invece essere poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico dei condividenti pro quota. Facendo una media tra le quote dei due lotti venduti, si ritiene che le stesse debbano essere a carico di dell'attore per la quota del 44,4445% e a carico dei convenuti e per la quota del CP_2 Parte_1 27,77775% ciascuno.
Anche le spese sostenute per l'attività svolta dal delegato (pari a complessivi € 8422,18), già prelevate dal ricavato della vendita, devono essere definitivamente poste in via definitiva a carico dei condividenti pro quota e, dunque, a carico dell'attore per la quota del 44,4445% e a carico dei convenuti CP_2
e per la quota del 27,77775% ciascuno.
[...] Parte_1
Costituisce invero principio consolidato in giurisprudenza che le spese di lite nei giudizi di divisione (tra le altre Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) di regola vanno poste 'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza.
Come di recente chiarito dalla condivisibile sentenza Cass. 24550/2024 con l'espressione "a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059)'.
Tale criterio trova giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione, salvo il caso (qui non ricorrente attesa la mancanza di contestazioni al progetto di divisione condiviso da tutte le parti) delle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla domanda. Applicando tali condivisibili e logici principi al caso di specie, ciascuna delle parti è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza': Cass. 19577/2007), mentre solo le spese sostenute nel comune interesse, ossia le spese della c.t.u. finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione, devono ripartirsi in proporzione alle rispettive quote (Cass. 3239/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e i convenuti e CP_1 CP_2 pagina 7 di 8 . Parte_1
2) Compensa integralmente le spese di lite tra i convenuti e e i terzi CP_2 Parte_1 chiamati , , . Controparte_3 CP_4 CP_5
3) Compensa integralmente le spese di lite tra i convenuti e e l' CP_2 Parte_1 [...]
. Controparte_10
4) Pone le spese di CTU, già separatamente liquidate, definitivamente a carico dell'attore CP_1
per la quota del 44,4445% e a carico dei convenuti e per
[...] CP_2 Parte_1 la quota del 27,77775% ciascuno.
5) Pone definitivamente le spese sostenute per l'attività svolta dal delegato (pari a complessivi € 8422,18, già prelevati dal ricavato della vendita) a carico dei condividenti pro quota e, dunque, a carico dell'attore per la quota del 44,4445% e a carico dei convenuti e CP_2 Parte_1
per la quota del 27,77775% ciascuno.
[...]
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 18.12.2025 della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Torino.
La Presidente Dott.ssa Paola Demaria
Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paola Demaria Presidente dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza Giudice Relatore dott.ssa Ivana Peila Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 28013/2017 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...], con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MARINI ROSALIA e dell'Avv. GAZZANO ERIKA;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] con il patrocinio CP_2 C.F._2 dell'Avv. DE SENSI ANNAMARIA;
(C.F. ) nato a [...] in data [...], con il Parte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. LUONGO ANTONIO PARTI CONVENUTE
(C.F. Controparte_3 C.F._4
(C.F. ) CP_4 C.F._5
(C.F. CP_5 C.F._6 tutti con il patrocinio dell'Avv. GAZZANO ERIKA e dell'Avv. MARINI ROSALIA PARTI TERZE CHIAMATE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_6 P.IVA_1 PAPA LORENZO;
PARTE INTERVENUTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte attrice (all'udienza del 17.7.2025, come da memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.): “a) preso dalla domanda congiunta proposta da parte attrice e dalle parti convenute CP_1
e di accertamento della lesione della quota di legittima nel testamento Parte_1 CP_2 olografo del sig. deceduto a SS il 4.10.14 e pubblicato in data 31.10.2014 con atto a CP_4 rogito Notaio rep. n. 271 racc. n. 219, dichiarare la riduzione delle disposizioni Persona_1 testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, IG. , poteva disporre, nei limiti della CP_4 quota medesima;
conseguentemente b) dichiarare lo scioglimento della comunione e per l'effetto ordinare la divisione giudiziale del patrimonio mobiliare e immobiliare in premessa descritto, pervenuto ai coeredi, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi tenendo presente le disposizioni successorie e quelle testamentarie, anche attribuendo in proprietà esclusiva a ciascuno degli eredi uno o più immobili che compongono l'asse ereditario con eventuali conguagli in denaro;
c) in subordine ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. d) Respingersi le avverse domande in quanto infondate ed illegittime Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per (all'udienza del 17.7.2025, come da comparsa di costituzione e risposta): “ (A) in CP_2 via pregiudiziale principale accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'azione di riduzione proposta dall'attore per i motivi sopra esposti B) in via preliminare subordinata per il caso in cui l'azione di riduzione attorea fosse ritenuta ammissibile, autorizzarsi il sig. a chiamare in causa per CP_2 i motivi sopra esposti i sigg. , e e per l'effetto differirsi Controparte_7 CP_4 CP_5 la prima udienza allo scopo di consentirne la citazione ai sensi dell' art. 269 cpc C) nel merito ed in via riconvenzionale subordinata per il caso in cui l'azione di riduzione attorea fosse ritenuta ammissibile C1-accertarsi e dichiararsi che il sig. è erede legittimario del padre , deceduto in CP_2 CP_4 data 4.10.2014, e che gli spettano a titolo di riserva i 2/9 in piena proprietà del patrimonio morendo dismesso dal padre;
C2-accertarsi e dichiararsi che le disposizioni testamentarie eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre;
C3- accertarsi e dichiararsi che il conto corrente n. 1000/66538 era solo formalmente cointestato con la sig.ra e che il denaro che vi era depositato Controparte_7 apparteneva esclusivamente al de cuius , e conseguentemente dichiararsi tenuta e condannarsi la sig.ra al conferimento nell'asse ereditario della somma di € 4.474,88 per i motivi sopra Controparte_7 esposti;
C4-accertarsi e dichiararsi che la dazioni di danaro pari ad €. 21.000,00 effettuate dal de cuius ai nipoti e in data 18.12.2012, costituiscono donazioni nulle per difetto di forma CP_5 CP_4 e, per l'effetto, condannarsi i sigg. e a conferire ciascuno nell'asse ereditario la CP_5 CP_4 somma di €. 10.500,00 C5-di conseguenza, previa proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie relative al fratello , disporsi a favore del sig. la CP_1 CP_2 reintegrazione della quota di riserva, pari a 2/9, spettantegli sull'effettivo asse ereditario;
C6 - disporsi la divisione dell' eredità morendo dismessa da tra i coeredi, attribuendo a ciascuno la quota CP_4 spettantegli , in natura per quanto riguarda il compendio in denaro;
D) nel merito ed in via riconvenzionale ulteriormente subordinata per il caso in cui l'azione di riduzione attorea fosse ritenuta ammissibile: Fatte salve e richiamate le conclusioni rassegnate ai paragrafi C1, C2, C3 , C5 e C6 , qualora le donazioni effettuate dal de cuius ai nipoti e fossero ritenute valide , CP_5 CP_4 accertarsi e dichiararsi che il de cuius avrebbe ecceduto la quota di cui poteva disporre , ordinarsi la riduzione delle donazioni al fine di reintegrare la quota di riserva spettante al legittimario CP_2
, e per l'effetto condannarsi ciascun terzo chiamato e a corrispondere a
[...] CP_5 CP_4 favore del convenuto la somma di €. 2.333,34 e quindi complessivamente la somma di CP_2
€. 4.666,68. Per il resto si richiamano le conclusioni di cui ai paragrafi C1, C2, C3 , C5 e C6 . E) i n via istruttoria riservata ogni ulteriore istanza, fin d'ora si chiede che venga ordinato all' attore o ad Intesa
pagina 2 di 8 San OL Spa o alla terza chiamata o a tutti di esibire in giudizio gli estratti conto Controparte_7 relativi al conto n.1000/66538 per il periodo dal 17.1.2012 al 4.10.2014 e la copia degli assegni circolari emessi su detto conto in data 18.12.2012. Con il favore delle spese”, con esclusione dell'azione di riduzione.
Per (all'udienza del 17.7.2025, come da comparsa conclusionale depositata Parte_1 l'11.10.2021): “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Previe le più opportune declaratorie e provvidenze e segnatamente dato atto dell'avvenuta rinuncia da parte del convenuto conchiudente della eccezione di inammissibilità dell'azione di riduzione proposta dall'attore Nel merito Nei confronti dei sigg.ri , e accertare e dichiarare nei Controparte_7 CP_5 CP_4 confronti della prima che la provvista del C/C n.1000/66538 era di esclusiva proprietà del sig. CP_4
(de cuius) e nei confronti degli altri due che la dazione di denaro per euro 21.000,00 avvenuta il
[...] 18 dicembre 2012 costituisce donazione nulla per difetto di forma con conseguente condanna degli stessi al conferimento nell'asse ereditario della suddetta somma, oltre interessi legali;
ovvero, nel caso in cui la donazione non fosse ritenuta nulla, per sentire disporre la riduzione della donazione medesima al fine di reintegrare la quota di riserva spettante al legittimario , fino a concorrenza della Parte_1 somma equivalente alla quota di 2/9 di euro 21.000,00 con conseguente condanna dei terzi chiamati al versamento in favore del convenuto conchiudente della somma di euro 4.666,68. Nel merito ed in via riconvenzionale. Accertare e dichiarare che il sig. è erede legittimario del padre Parte_1 CP_4
, deceduto il 4 ottobre 2014, per cui gli spetta a titolo di riserva la quota di 2/9 in piena proprietà
[...] dell'intero patrimonio morendo dismesso dal proprio genitore. Accertare e dichiarare che le disposizioni testamentarie oggetto di causa eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre. Accertare e dichiarare che il C/C n.1000/66538 era solo formalmente cointestato con la sig.ra Controparte_7 e che il denaro che su di esso era depositato era di esclusiva proprietà del de cuius e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la predetta al conferimento nell'asse ereditario della Controparte_7 somma di euro 4.474,88 per le ragioni prima esposte. Accertare e dichiarare che la dazione di denaro della somma di euro 21.000,00 erogata dal de cuius ai nipoti e (quest'ultimo CP_5 CP_4 nipote omonimo del de cuius) in data 18 dicembre 2012 con due assegni circolari, costituisce donazione nulla per difetto di forma e conseguentemente condannare i sigg.ri e al CP_5 CP_4 conferimento nell'asse ereditario della somma di euro 10.500,00 da parte di ciascuno. Conseguentemente, previa proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie relative al sig.
, disporsi a favore del sig. la reintegrazione della quota di riserva CP_1 Parte_1 spettantegli pari ai 2/9 del compendio complessivo. Disporre la divisione dell'eredità morendo dismessa dal de cuius tra i coeredi legittimi, attribuendo a ciascuno di essi la quota spettante, in CP_4 natura per quanto riguarda il compendio in denaro. In via riconvenzionale alternativa ulteriormente subordinata Laddove il Tribunale ritenesse che per effetto di valida donazione di euro 21.000,00 dal de cuius ai nipoti e , il defunto avrebbe ecceduto la quota di cui poteva disporre, CP_5 CP_4 ordinare allora la riduzione della donazione al fine di reintegrare la quota di riserva spettante al legittimario fino alla concorrenza della somma equivalente a 2/9 di euro 21.000,00 e Parte_1 per l'effetto condannare i predetti terzi chiamati al versamento in favore dell'attore della somma di euro 4.666,68 e precisamente della somma di euro 2.333,34 ciascuno. Col favore delle spese ed onorari del giudizio”.
Per la , , (all'udienza del 17.7.2025, come da CP_3 CP_7 CP_4 CP_5 memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc): “Nel merito Darsi atto della disponibilità dei terzi chiamati sigg.ri , e a conferire ex lege nell'asse ereditario Controparte_3 CP_4 CP_5 quanto ricevuto dal de cuius e più precisamente (euro 4.474,88 in capo alla sig.ra CP_3
, euro 10.500,00 in capo a ciascuno dei nipoti sigg.ri e ) nelle
[...] CP_4 CP_5 modalità che il Giudicante riterrà più opportune, con conseguente estromissione dal giudizio dei terzi chiamati sigg.ri , e via subordinata ove venisse Controparte_3 CP_4 Parte_2
pagina 3 di 8 ritenuta la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 555 cc Per la sig.ra Preso Controparte_3 atto che la sig.ra si dichiara pronta ad eseguire la prestazione mediante il Controparte_3 versamento della somma di €.1.988,85 con deposito nelle modalità che l'odierno giudicante riterrà più opportune, conseguentemente dichiarare la estromissione dal giudizio della sig.ra CP_3
ex art.109 c.p.c. Per il sig. Preso atto che il sig. si dichiara pronto
[...] CP_4 CP_4 ad eseguire la prestazione mediante il versamento della somma di €.4.666,67 con deposito nelle modalità che l'odierno giudicante riterrà più opportune, conseguentemente dichiarare la estromissione dal giudizio il sig. ex art.109 c.p.c. Per il sig. Preso atto che il sig. CP_4 CP_5 CP_5
si dichiara pronto ad eseguire la prestazione mediante il versamento della somma di €.4.666,67
[...] con deposito nelle modalità che l'odierno giudicante riterrà più opportune, conseguentemente dichiarare la estromissione dal giudizio del sig. ex art.109 c.p.c. Respingersi le avverse CP_5 domande. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per l' (non comparsa all'udienza di precisazione delle conclusioni, come da Controparte_8 comparsa di costituzione e risposta): “a) acclarata la lesione della quota di legittima in capo ai IGg.ri e a cagione del testamento olografo pubblicato in data 31.10.2014, dichiarare Parte_1 CP_2 la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius, IG , poteva CP_4 disporre, nei limiti della quota medesima;
b) previa ricostituzione dell'asse ereditario mediante riversamento nello stesso delle donazioni indirette godute dai IGg.ri , Controparte_3 CP_4
e , dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i IGg.ri ,
[...] CP_5 CP_1
e e, per l'effetto, ordinare la divisione giudiziale del patrimonio mobiliare ed Parte_1 CP_2 immobiliare, previa determinazione della consistenza attuale e del valore dei beni immobili, attribuendo ad ognuno dei condividenti la parte corrispondente alla propria quota ideale di valori mobiliari ed immobiliari, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi, tenendo presente le disposizioni successorie e quelle testamentarie, anche attribuendo in proprietà esclusiva a ciascuno degli eredi uno o più immobili che compongono l'asse ereditaria con eventuali conguagli in denaro;
c) in subordine, ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione ai condividenti della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande delle parti hanno avuto ad oggetto la riduzione ex art.553 c.c. delle disposizioni contenute nel testamento olografo datato 8 febbraio 2012 e pubblicato in data 31 ottobre 2014 di , CP_4 deceduto in data 4 ottobre 2014 (doc.3 attore).
In particolare, la parte attrice ha impugnato il testamento del padre che nominava erede CP_4 universale lo stesso attore , perché lesivo della quota di legittima riservata ex lege ai CP_1 convenuti, figli del de cuius e fratelli dell'attore, chiedendo altresì la divisione del compendio ereditario.
I convenuti e , rinunciata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, Parte_1 CP_2 hanno a loro volta proposto azione di riduzione. Per
è stata chiamata in causa quale cointestataria con il de cuius n conto corrente Controparte_3 e debitrice del saldo relativo.
I terzi e , figli dell'attore e nipoti del de cuius, sono stati citati quali beneficiari di CP_4 CP_5 donazioni che i convenuti hanno assunto essere nulle per difetto di forma o comunque soggette a riduzione.
Tutti e tre i terzi chiamati, costituendosi, hanno manifestato la volontà di versare a favore degli eredi le somme provenienti dal de cuius.
E' stata citata anche l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni in quanto creditrice ipotecaria nei confronti di pagina 4 di 8 . Parte_1
Istruita la causa mediante consulenza tecnica sugli immobili di proprietà, pro quota, del de cuius, è stata pronunciata la sentenza non definitiva n. 69/2022 che così ha statuito:
“dichiara nulle le donazioni effettuate dal de cuius per la somma di €.10.500 ciascuna a CP_4 favore dei terzi chiamati e;
CP_2 Parte_1 dichiara che il patrimonio relitto di nato a [...] il [...] e deceduto a CP_4 SS (TO) in data 4 ottobre 2014, è così composto: - proprietà per la quota di 6/9 degli immobili censiti al catasto del Comune di Torino unità abitativa con la pertinenziale soffitta nel sottotetto al foglio 1077 particella 77 subalterno 89, Corso Grosseto civico n. 247, piani quinto-decimo, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 4^, consistenza vani 5, superficie catastale mq. 111 e Rendita catastale Euro 916,71; nonché autorimessa al foglio 1077 particella 77 subalterno 157, Via Cardinal Massaia Guglielmo civico n. 128, piano interrato, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5^, consistenza 22 metri quadrati, superficie catastale mq. 26 e Rendita catastale Euro 227,24; - proprietà per la quota di 1/3 dell'unità abitativa con il pertinenziale cortile censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torricella al foglio 23 particella 371 subalterno 1, Via degli Eucalipti civico n. 13, piano terreno, categoria A/4, classe 2^, consistenza vani 2, superficie catastale mq. 41 Rendita catastale Euro 69,21; - credito nei confronti di di €.10.500; - credito nei confronti di di €.10.500; - CP_5 CP_4 credito nei confronti di di €.4.474,88; Controparte_3 in accoglimento dell'azione di riduzione proposta dalle parti, riduce le disposizioni contenute nel testamento datato 8 febbraio 2012 e pubblicato in data 31 ottobre 2014 di (Rep.271, CP_4 Racc.219 notaio , denuncia di successione trascritta in data 6.11.2015 nn.36204/26129) Persona_1 e per l'effetto ridetermina con efficacia costitutiva la comunione ereditaria per cui è CP_2 proprietario della quota del 22,2222 % e è proprietario della quota del 22,2222 %: - Parte_1 della proprietà per la quota di 6/9 degli immobili censiti al catasto del Comune di Torino unità abitativa con la pertinenziale soffitta nel sottotetto al foglio 1077 particella 77 subalterno 89, Corso Grosseto civico n. 247, piani quinto-decimo, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 4^, consistenza vani 5, superficie catastale mq. 111 e Rendita catastale Euro 916,71; nonché autorimessa al foglio 1077 particella 77 subalterno 157, Via Cardinal Massaia Guglielmo civico n. 128, piano interrato, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 5^, consistenza 22 metri quadrati, superficie catastale mq. 26 e rendita catastale Euro 227,24; - della proprietà per la quota di 1/3 dell'unità abitativa con il pertinenziale cortile censita al Catasto Fabbricati del Comune censuario di Torricella al foglio 23 particella 371 subalterno 1, Via degli Eucalipti civico n. 13, piano terreno, categoria A/4, classe 2^, consistenza vani 2, superficie catastale mq. 41 Rendita catastale Euro 69,21; - del credito nei confronti di di €.10.500; CP_5
- del credito nei confronti di di €.10.500; - del credito nei confronti di CP_4 CP_3
di €.4.474,88”.
[...]
Rimessa la causa sul ruolo, è stata disposta integrazione della CTU sul seguente quesito “Il consulente, tenuto conto del disposto della sentenza resa in causa e dei suoi precedente accertamenti: 8) determini il valore di mercato dei beni al momento attuale;
9) accerti se i beni siano comodamente divisibili e: a) in caso di esito positivo di tale accertamento, predisponga il progetto di divisione con la formazione di lotti di valore il più possibile corrispondente a quello delle singole quote e determini gli eventuali conguagli in denaro;
b) in caso di esito negativo, predisponga invece il piano di vendita”.
Depositata la relazione, su istanza delle parti è stata disposta la vendita degli immobili con incarico al Delegato di eseguire quanto necessario al fine della continuità delle trascrizioni in relazione all'accettazione da parte dell'attore e dei convenuti delle eredità dei genitori.
Venduti e trasferiti gli immobili, con ordinanza del 26.6.2025 è stato predisposto il progetto di divisione di quanto ricavato dalla vendita (al netto dei compensi per il delegato), progetto dichiarato esecutivo in pagina 5 di 8 data 17.7.2025.
La causa viene pertanto a decisione esclusivamente in punto spese di lite, in assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione già dichiarato esecutivo e posto che tutte le questioni oggetto di contenzioso sono già state definite con sentenza;
la regolazione delle spese dovrà essere effettuata avendo riguardo all'esito finale e complessivo della lite.
Inammissibile e comunque inaccoglibile appare pertanto la domanda dell'attore di decurtare “pro quota le somme anticipate dal sig. a favore dell'eredità , pari ad euro 13.580,06, di cui ai CP_1 documenti prodotti con la memoria ex art. 183 cpc VI comma n.2, peraltro somma in parte riconosciuta dai convenuti in atti e mai contestata dagli stessi” (cfr. pagg. 6 e 7 della comparsa conclusionale attorea), posto che la questione è già stata definita dalla sentenza parziale n.69/2022, passata in giudicato, alla cui pag. 10 si legge che “Parte attrice, che in atto di citazione non aveva dichiarato spese ereditarie, ha allegato di aver pagato alcuni debiti del de cuius per sanzioni amministrative, tasse , ecc. ma tale allegazione , contestata dai convenuti, è stata effettuata tardivamente per la prima volta nella memoria ex art. 183 n.2 c.c. Dunque tali debiti non vanno calcolati”.
Con riguardo al rapporto processuale tra la parte attrice e i convenuti e , CP_2 Parte_1 si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate, considerato che:
§ entrambe le parti (attrice e convenuti) hanno svolto domanda di riduzione, rinunciando pressoché da subito i convenuti all'eccezione di inammissibilità della domanda attorea di riduzione;
§ non è dato ravvisare in capo ai convenuti alcuna mala fede rilevante in punto spese quanto all'impossibilità di addivenire a un accordo transattivo, sia quanto al credito (chirografario) vantato dall' verso sia quanto al credito (ipotecario) vantato dall' Controparte_6 CP_2 [...]
verso , non potendosi ritenere tali crediti, di per sé, ostativi a un accordo CP_6 Parte_1 transattivo tra le parti e avendo le parti convenute dato comunque atto dell'esistenza dei debiti verso l'Erario all'udienza del 9.5.2019 (tanto più che era inevitabile accertare la sussistenza del credito Contr ipotecario di verso prima di un'eventuale cessione transattiva della quota dello Parte_1 stesso all'attore, risultando evidentemente necessario acquisire le visure ipocatastali);
§ neppure può ritenersi che vi sia stata mala fede da parte dell'attore nel non allegare in atto di citazione le donazioni svolte dal de cuius in favore dei terzi chiamati e e la presenza di CP_5 CP_4 somme presenti sul conto corrente cointestato al de cuius e a , considerato che i terzi Controparte_3 chiamati sono soggetti diversi dall'attore, apparendo irrilevante, sul punto, il rapporto di parentela tra i terzi chiamati e l'attore stesso.
Si ritiene altresì che debbano essere integralmente compensate le spese di lite quanto al rapporto processuale tra i terzi chiamati e i convenuti e , posto che nella CP_2 Parte_1 comparsa di costituzione e risposta i convenuti si sono dichiarati “sin da subito disponibili ad effettuare il deposito della somma dovuta pro quota i sigg.ri , e Controparte_3 CP_4 CP_5
invocano l'applicazione nei loro confronti dell'art.109 c.p.c. Più precisamente la sig.ra
[...] [...]
si dichiara disponibile al deposito, dietro ordine del Giudice, della somma di Controparte_3
€.1988,85 e cioè la somma spettante complessivamente ai fratelli e , già Parte_1 CP_2 dedotta la quota disponibile e già dedotta la quota di 1/3 pertoccante al di lei marito . CP_1 Così come il sig. si dichiara disponibile al deposito, dietro ordine del Giudice, della somma CP_4 di €.4666,67 (così come calcolata e richiesta dai convenuti) e cioè la somma spettante complessivamente ai fratelli e , già dedotta la quota disponibile e già dedotta la quota di 1/3 Parte_1 CP_2 pertoccante al di lei marito . Infine ed egual sorte è da ribadirsi per quanto riguarda il CP_1 sig. il quale si dichiara disponibile al deposito, dietro ordine del Giudice, della somma CP_5 di €.4666,67 (così come calcolata e richiesta dai convenuti) e cioè la somma spettante complessivamente ai fratelli e , già dedotta la quota disponibile e già dedotta la quota di 1/3 Parte_1 CP_2
pagina 6 di 8 pertoccante al di lei marito ”, così riconoscendo la fondatezza delle domande dei CP_1 convenuti al cui accoglimento non si sono opposti. Appare peraltro irrilevante che i terzi chiamati non abbiano poi spontaneamente adempiuto alla sopra richiamata sentenza parziale e che CP_2 abbia richiesto e ottenuto dal Giudice di Pace di Torino decreti ingiuntivi nei loro confronti (come dallo stesso allegato, in assenza della produzione agli atti dei richiamati decreti), trattandosi di fatti estranei al presente giudizio e che non possono incidere sul relativo riparto delle spese.
Anche nei rapporti tra i convenuti e l' le spese devono essere compensate, non Controparte_6 ravvisandosi soccombenza tra le parti, considerato peraltro che l' neppure ha svolto Controparte_6 istanza di assegnazione a sé delle somme attribuite a seguito della divisione ai convenuti, limitandosi a domandare che “f) si provveda alla ripartizione ai condividenti della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote, in modo tale che possa rivalersi, nelle forme Controparte_6 di rito, sulle quote attribuende ai legittimari pretermessi, ovvero sul ricavato dell'eventuale vendita”, approvando altresì il progetto di divisione (non comparendo all'udienza fissata per la sua discussione e neppure alle successive).
Le spese di CTU (funzionale alla domanda di riduzione e alla divisione), già separatamente liquidate, devono invece essere poste, nei rapporti interni tra le parti, a carico dei condividenti pro quota. Facendo una media tra le quote dei due lotti venduti, si ritiene che le stesse debbano essere a carico di dell'attore per la quota del 44,4445% e a carico dei convenuti e per la quota del CP_2 Parte_1 27,77775% ciascuno.
Anche le spese sostenute per l'attività svolta dal delegato (pari a complessivi € 8422,18), già prelevate dal ricavato della vendita, devono essere definitivamente poste in via definitiva a carico dei condividenti pro quota e, dunque, a carico dell'attore per la quota del 44,4445% e a carico dei convenuti CP_2
e per la quota del 27,77775% ciascuno.
[...] Parte_1
Costituisce invero principio consolidato in giurisprudenza che le spese di lite nei giudizi di divisione (tra le altre Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) di regola vanno poste 'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza.
Come di recente chiarito dalla condivisibile sentenza Cass. 24550/2024 con l'espressione "a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059)'.
Tale criterio trova giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione, salvo il caso (qui non ricorrente attesa la mancanza di contestazioni al progetto di divisione condiviso da tutte le parti) delle spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla domanda. Applicando tali condivisibili e logici principi al caso di specie, ciascuna delle parti è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza': Cass. 19577/2007), mentre solo le spese sostenute nel comune interesse, ossia le spese della c.t.u. finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione, devono ripartirsi in proporzione alle rispettive quote (Cass. 3239/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e i convenuti e CP_1 CP_2 pagina 7 di 8 . Parte_1
2) Compensa integralmente le spese di lite tra i convenuti e e i terzi CP_2 Parte_1 chiamati , , . Controparte_3 CP_4 CP_5
3) Compensa integralmente le spese di lite tra i convenuti e e l' CP_2 Parte_1 [...]
. Controparte_10
4) Pone le spese di CTU, già separatamente liquidate, definitivamente a carico dell'attore CP_1
per la quota del 44,4445% e a carico dei convenuti e per
[...] CP_2 Parte_1 la quota del 27,77775% ciascuno.
5) Pone definitivamente le spese sostenute per l'attività svolta dal delegato (pari a complessivi € 8422,18, già prelevati dal ricavato della vendita) a carico dei condividenti pro quota e, dunque, a carico dell'attore per la quota del 44,4445% e a carico dei convenuti e CP_2 Parte_1
per la quota del 27,77775% ciascuno.
[...]
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 18.12.2025 della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Torino.
La Presidente Dott.ssa Paola Demaria
Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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