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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1440/2023 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), AR C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ALAGNA SALVATORE,
PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. MONDINO ANTONIO
PEC: Email_2
appellata
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
- Ammettere la dichiarazione di rinuncia al mantenimento a firma del figlio , Persona_1 trattandosi di atto sopravvenuto. NEL MERITO - in riforma della sentenza n. 546/2023 del
Tribunale di Trapani, revocare l'obbligo di versamento dell'importo di € 300,00 in favore della Sig.ra a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne, in considerazione CP_1
della sopravvenuta rinuncia espressa da parte del beneficiario con Persona_1
1 dichiarazione del 2/11/2024; IN SUBORDINE - nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di dare immediato effetto alla rinuncia del figlio, revocare comunque l'obbligo di versamento per difetto di legittimazione attiva della Sig.ra per i motivi esposti in narrativa;
CP_1
IN OGNI CASO - riformare la sentenza impugnata in ordine alla condanna alle spese del giudizio di primo grado;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per l'appellata:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigettare l'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto;
confermare, di conseguenza, la sentenza n. 546/2023 emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento n. 1827/2020 R.G. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dello Stato”
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 546/2023 del 10 luglio 2023, il Tribunale di Trapani ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, celebrato a Trapani il 28 settembre
1991; ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di AR [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento CP_1 del figlio (nato il [...]), da rivalutare annualmente secondo gli indici Per_1
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha condannato al pagamento AR in favore dell'Erario delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.905,00.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato l'11 agosto 2023 in cui ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il
Tribunale disposto la corresponsione del contributo per il mantenimento del figlio Per_1
in favore di - della quale ha peraltro contestato la legittimazione attiva CP_1 relativamente alla corresponsione di tale contributo - nonostante ella non abbia provato che il figlio conviva con sé e per averlo condannato al pagamento delle spese di lite.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 16 novembre 2023, si è costituita l'appellata.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 9 maggio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento nei limiti di cui alle motivazioni che seguono.
7. Deve anzitutto essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo ad in ordine alla domanda di pagamento del contributo al mantenimento CP_1
del figlio . Per_1
Giova ricordare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, sia il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (v. Cass. Civ. ord. n. 27308/2022).
8. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
[...]
ha assolto all'onere probatorio, su di essa gravante (cfr. Cass. Civ. ord. n. CP_1
2252/2024), in ordine alla convivenza con il figlio . È stato infatti provato, per Per_1
averlo ammesso lo stesso appellante con dichiarazione confessoria resa all'udienza del 12 aprile 2021, che ha vissuto con la madre durante la frequenza dell'istituto Per_1
alberghiero, permanendo invece presso la casa paterna soltanto nel periodo estivo. Quanto dedotto dall'appellante – ovvero che nella dichiarazione ISEE presentata da
[...]
il figlio non è incluso nel nucleo familiare, mentre lo è nel certificato di CP_1 residenza e stato di famiglia prodotto dall'appellante medesimo - non è idoneo, da solo, a far ritenere diversamente per il periodo successivo al completamento degli studi in quanto le risultanze anagrafiche hanno mero valore presuntivo circa il luogo di residenza (cfr. Cass.
Civ. n. 19535/2016).
9. In merito al mantenimento del figlio maggiorenne giova premettere che Per_1
l'assegno di mantenimento del figlio, ancorché maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, trova fondamento nel diritto del figlio a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 ter c.c. Lo status di genitore, dunque, fonda il diritto del figlio a ricevere il mantenimento sino al raggiungimento della
3 propria indipendenza economica nei limiti, nel caso di figli maggiorenni, del principio di autoresponsabilità (v. Cass. Civ. ord. n. 26875/2023).
In virtù di tale principio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il figlio maggiorenne, con rigore crescente all'aumentare della propria età, è tenuto a curare, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e ad operarsi con pari impegno nella ricerca di un lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (v. Cass. Civ. ord. n.
17183/2020).
Ha ulteriormente chiarito la giurisprudenza che in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, l'eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non può in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno, per la revoca del quale occorre verificare la sussistenza o la sopravvenienza di fatti o di circostanze che la giustificano (cfr. Cass. Civ. ord. n. 32529/2018).
10. Nel caso di specie, si ravvisano i presupposti per la revoca di tale assegno di mantenimento, nei limiti e per le motivazioni che seguono.
L'appellante ha invero provato, mediante la produzione del relativo contratto, che
, oggi ventiduenne, ultimata la frequenza dell'istituto alberghiero, ha svolto Per_1
l'impiego retribuito di commis di sala presso un hotel sito sull'Isola d'Elba con rapporto di lavoro a tempo determinato dal 12 maggio 2022 al 30 settembre 2022. ha dunque Per_1 dimostrato la sua capacità di procurarsi un reddito mediante lo svolgimento di un'occupazione che, sebbene a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. ord. n. 5090/2025; Cass. Civ. ord. n.
40282/2021), è in linea con il percorso di studi svolto, il quale, peraltro, non risulta essere stato proseguito oltre la frequenza della scuola secondaria né integrato con altro percorso di formazione, anche professionale. Di contro, l'appellata non ha fornito prova dell'impegno del figlio nella cura, con ogni possibile mezzo, della sua preparazione professionale o tecnica e della ricerca, con pari impegno, di un lavoro richieste ai fini della permanenza del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.
11. Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, deve ritenersi che ha Per_1 raggiunto l'autosufficienza economica e deve dunque disporsi la revoca del contributo al suo
4 mantenimento a far data dalla domanda, la quale deve ritenersi essere stata formulata per la prima volta in occasione delle note depositate il 2 maggio 2025.
12. È invece infondato il motivo di gravame con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per averlo condannato al pagamento delle spese di lite.
Ha infatti dedotto l'appellante che nel giudizio di primo grado è stata rigettata la domanda, proposta da , volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento in CP_1 favore della stessa e che, dunque, in ragione della reciproca soccombenza, il primo Giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese.
Non corrisponde al vero quanto dedotto dall'appellante circa l'esistenza di una domanda proposta da e volta all'ottenimento per sé di un assegno di mantenimento CP_1
poiché una tale domanda non risulta proposta in prime cure in alcuno degli atti dell'odierna appellata, la quale ha sempre richiesto un assegno di mantenimento per i figli e la ripartizione delle relative spese straordinarie.
In assenza di una domanda rigettata non può farsi discorso della sussistenza della soccombenza reciproca e, pertanto, la decisione del primo Giudice relativamente alle spese, poste integralmente a carico di , si rivela corretta essendo questi stato AR soccombente nel giudizio di primo grado.
13. Atteso l'esito complessivo del giudizio, visto l'art. 92, secondo comma, c.p.c., si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, in riforma della sentenza n. 546/2023, emessa dal Tribunale di
Trapani il 10 luglio 2023, revoca il contributo al mantenimento del figlio della coppia , nato il 7 Persona_1
settembre 2002, a far data dal 2 maggio 2025, giorno di proposizione della domanda.
Ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., si compensano integralmente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 13 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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