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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa DI GH Presidente relatrice
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
Dott. Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 23698/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. CANCELLIERI ERIKA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. CANCELLIERI ERIKA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del giorno 11.12.2025)
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di DO
(BS), in data 02/06/2012, registrato nel registro di Stato Civile di detto comune al N. 8, P. 2, S.A anno 2012.
2. Confermare le condizioni di affidamento, collocamento, mantenimento e diritti di visita del figlio minore , come concordate in sede di separazione. Persona_1
3. Non disporre alcun assegno divorzile in favore delle parti in quanto entrambi economicamente indipendenti. 4. Confermare gli ulteriori patti patrimoniali, come concordati in sede di separazione.
5. Le parti convengono che le spese del giudizio di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio verranno corrisposte dal sig. . Parte_1
6. Le parti dichiarano infine di rinunciare ai termini per l'appello della emananda sentenza di scioglimento del matrimonio civile che confermi le condizioni come sopra concordate.
7. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a DO (BS) in data 2.6.2012, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo Comune n. 8, parte II, serie A, anno 2012, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (il 26.10.2016). Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 552/2025, pubblicata in data 3.5.2025.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età.
Sussistono, dunque, i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. spese di lite a carico di , come da accordo tra le parti. Parte_1 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025.
La Presidente estensora
DI GH
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa DI GH Presidente relatrice
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
Dott. Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 23698/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. CANCELLIERI ERIKA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. CANCELLIERI ERIKA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del giorno 11.12.2025)
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di DO
(BS), in data 02/06/2012, registrato nel registro di Stato Civile di detto comune al N. 8, P. 2, S.A anno 2012.
2. Confermare le condizioni di affidamento, collocamento, mantenimento e diritti di visita del figlio minore , come concordate in sede di separazione. Persona_1
3. Non disporre alcun assegno divorzile in favore delle parti in quanto entrambi economicamente indipendenti. 4. Confermare gli ulteriori patti patrimoniali, come concordati in sede di separazione.
5. Le parti convengono che le spese del giudizio di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio verranno corrisposte dal sig. . Parte_1
6. Le parti dichiarano infine di rinunciare ai termini per l'appello della emananda sentenza di scioglimento del matrimonio civile che confermi le condizioni come sopra concordate.
7. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a DO (BS) in data 2.6.2012, trascritto presso il registro dello stato civile del medesimo Comune n. 8, parte II, serie A, anno 2012, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (il 26.10.2016). Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 552/2025, pubblicata in data 3.5.2025.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età.
Sussistono, dunque, i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. spese di lite a carico di , come da accordo tra le parti. Parte_1 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025.
La Presidente estensora
DI GH