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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 973/2019 depositato il 31/05/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1020/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 3 e pubblicata il 14/11/2018
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. FI0125312/2017 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 ebbero ad impugnare l'avviso di accertamento sopra compiutamente indicato e relativo al classamento di un immobile sito in San Casciano Val di pesa. In sostanza, con apposita DOCFA, i contribuenti proponevano la classificazione dell'immobile in Cat.A/2, classe 3, laddove l'accertamento dell'Ufficio rettificava la proposta in A/1 classe 1, basandosi sullo "storico" e sulla stima derivante da comparazione con immobili similari, alcuni collocati nello stesso edificio del contribuente. La
CTP di Firenze rigettava il ricorso reputando corretto l'operato dell'Ufficio; contro la decisione appena rammentata proponeva ricorso in appello il contribuente che lamentava: una sostanziale motivazione apparente della decisione di primo grado che si sarebbe limitata ad approvare l'operato dell'amministrazione; una omessa motivazione con riferimento a richiesta di CTU funzionale a stabilire il corretto classamento;
l'infondatezza nel merito della pretesa erariale, tra l'altro non supportata da alcun sopralluogo;
ragioni tutte che imponevano la riforma della decisione impugnata. L'Agenzia, costituitasi, ne chiedeva al contrario la conferma, controdeducendo puntualmente sui punti dell'appello, nonché segnalando che la richiesta CTU era bensì già stata svolta in altro giudizio avente ad oggetto un immobile posto nel medesimo stabile, con esito favorevole all'Ufficio; era anche presente una eccentrica istanza di inammissibilità dell'impugnazione per tardività, che tuttavia non trovava spazio nelle richieste conclusive che si limitavano, come già rammentato, alla conferma della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. Nessun deficit motivazioale può ascriversi alla sentenza impugnata in ordine alla richiesta istruttoria avanzata in primo grado dal ricorrente, giacché essa risulta valutata e -sia pure implicitamente- non accolta in quanto - si ricava dal contesto motivazionale- evidentemente ritenuta superflua. Per quanto riguarda la ipotizzata tardività dell'impugnazione, essa è meramente affermata dal resistente e non trova riscontro negli atti, risultando, nelle richieste finali, "abbandonata". Nel merito, le argomentazioni del Giudice di primo grado appaiono da condividere. La valutazione storico/comparatistica, per operare la quale non è necessario procedere a sopralluogo diretto, la cui mancanza, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, non è condizione invalidante rispetto all'atto finale, appaiono univocamente indirizzanti alla valutazione compiuta dall'Amministrazione; né, tra le "variabili" pure invocabili dal contribuente - lo "storico" non presenta, ovviamente, i caratteri della immutabilità- ne vengono evidenziate
(attraverso il DOCFA) di plausibili che siano capaci di portare ad una rivalutazione del classamento dell'immobile de quo. Le ragioni che precedono impongono dunque di confermare la decisione impugnata con conseguente addebito delle spese, come per legge.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la sentenza impugnata e condanna il soccombente alle spese del grado che liquida in euro 800 oltre accessori di legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente e Relatore
CRINI ALESSANDRO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 973/2019 depositato il 31/05/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1020/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE sez. 3 e pubblicata il 14/11/2018
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. FI0125312/2017 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 ebbero ad impugnare l'avviso di accertamento sopra compiutamente indicato e relativo al classamento di un immobile sito in San Casciano Val di pesa. In sostanza, con apposita DOCFA, i contribuenti proponevano la classificazione dell'immobile in Cat.A/2, classe 3, laddove l'accertamento dell'Ufficio rettificava la proposta in A/1 classe 1, basandosi sullo "storico" e sulla stima derivante da comparazione con immobili similari, alcuni collocati nello stesso edificio del contribuente. La
CTP di Firenze rigettava il ricorso reputando corretto l'operato dell'Ufficio; contro la decisione appena rammentata proponeva ricorso in appello il contribuente che lamentava: una sostanziale motivazione apparente della decisione di primo grado che si sarebbe limitata ad approvare l'operato dell'amministrazione; una omessa motivazione con riferimento a richiesta di CTU funzionale a stabilire il corretto classamento;
l'infondatezza nel merito della pretesa erariale, tra l'altro non supportata da alcun sopralluogo;
ragioni tutte che imponevano la riforma della decisione impugnata. L'Agenzia, costituitasi, ne chiedeva al contrario la conferma, controdeducendo puntualmente sui punti dell'appello, nonché segnalando che la richiesta CTU era bensì già stata svolta in altro giudizio avente ad oggetto un immobile posto nel medesimo stabile, con esito favorevole all'Ufficio; era anche presente una eccentrica istanza di inammissibilità dell'impugnazione per tardività, che tuttavia non trovava spazio nelle richieste conclusive che si limitavano, come già rammentato, alla conferma della decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto. Nessun deficit motivazioale può ascriversi alla sentenza impugnata in ordine alla richiesta istruttoria avanzata in primo grado dal ricorrente, giacché essa risulta valutata e -sia pure implicitamente- non accolta in quanto - si ricava dal contesto motivazionale- evidentemente ritenuta superflua. Per quanto riguarda la ipotizzata tardività dell'impugnazione, essa è meramente affermata dal resistente e non trova riscontro negli atti, risultando, nelle richieste finali, "abbandonata". Nel merito, le argomentazioni del Giudice di primo grado appaiono da condividere. La valutazione storico/comparatistica, per operare la quale non è necessario procedere a sopralluogo diretto, la cui mancanza, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, non è condizione invalidante rispetto all'atto finale, appaiono univocamente indirizzanti alla valutazione compiuta dall'Amministrazione; né, tra le "variabili" pure invocabili dal contribuente - lo "storico" non presenta, ovviamente, i caratteri della immutabilità- ne vengono evidenziate
(attraverso il DOCFA) di plausibili che siano capaci di portare ad una rivalutazione del classamento dell'immobile de quo. Le ragioni che precedono impongono dunque di confermare la decisione impugnata con conseguente addebito delle spese, come per legge.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, conferma la sentenza impugnata e condanna il soccombente alle spese del grado che liquida in euro 800 oltre accessori di legge.