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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/11/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 802/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NI IM
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. SE RI Presidente dr.ssa SA EC Giudice dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 802 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a NI IM (PA), in [...] Parte_1
16/09/1982, rappresentata e difesa dall'Avv. MORREALE ROSARIA, per mandato in atti;
parte ricorrente
CONTRO
, nato a NI IM (PA), in [...] CP_1
01/10/1982, rappresentato e difeso dall'Avv. VAZZANA RENATO per mandato in atti;
parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 802/2025
Oggetto: Separazione giudiziale trasformata.
Conclusioni delle parti: come da accordo di trasformazione telematicamen- te depositato in data 18.9.2025 e note di trattazione scritta ritualmente deposi- tate per l'udienza del 30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.4.2025, ha chiesto Parte_1
la separazione dal coniuge , con cui si era unita in matrimonio CP_1
civile in Trabia, in data 20.8.2005.
Per_ Esponeva l'attrice che dal matrimonio erano nati cinque figli, e Per_2
[...
(nate a Palermo il 12.12.2002), già maggiorenni ed economicamente auto- sufficienti, (nato a [...] il [...]), maggiorenne non Per_3
economicamente autosufficiente, (nato a [...] il Per_4
21.11.2006) e (nata a [...], il [...]), ancora minoren- Per_5
ni.
Rappresentava l'attrice che la vita coniugale era divenuta insostenibile a causa dell'assoluto disinteresse del marito nei confronti suoi e dei figli iniziato già oltre due anni prima l'introduzione dell'odierno giudizio a causa di una re- lazione extraconiugale intrapresa dallo stesso con un'altra donna.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di separazione dal marito con addebito a quest'ultimo della separazione, l'affidamento condiviso dei due figli minori,
l'assegnazione della casa coniugale e la previsione, a carico del marito, di un contributo al mantenimento mensile complessivo di € 700,00 (€ 200,00 per ciascun figlio ed € 100,00 per sé), con vittoria di spese e compensi.
In data 16.6.2025 le parti congiuntamente, costituitosi , de- CP_1
positavano accordo contenente le condizioni della separazione.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese Sezione civile R.G. n. 802/2025
All'udienza fissata per la comparizione delle parti e il tentativo di concilia- zione del 7.7.2025 il giudice delegato, preso atto dell'accordo depositato, invi- tava le parti a meglio precisare alcuni punti dell'accordo relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli e rinviava il procedimento all'udienza cartolare del 30.9.2024.
Con note di trattazione scritta depositate per la predetta udienza, le parti hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni indicate nell'accordo di trasformazione del rito telematicamente depositato in data
18.9.2025, e, con note allegate, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nell'accordo.
Quindi il Giudice relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo di separa- zione telematicamente depositato in data 18.9.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...], in data [...], e
[...] [...]
, nato a [...], in data [...], che CP_2
omologa alle condizioni di cui all'accordo telematicamente depositato in data
18.9.2025, riportate in parte motiva.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese Sezione civile R.G. n. 802/2025
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 20 agosto
2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trabia al n.
7 - P. I - Anno 2005).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
SA EC SE RI
- 4 - Tribunale di Termini Imerese Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NI IM
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. SE RI Presidente dr.ssa SA EC Giudice dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 802 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a NI IM (PA), in [...] Parte_1
16/09/1982, rappresentata e difesa dall'Avv. MORREALE ROSARIA, per mandato in atti;
parte ricorrente
CONTRO
, nato a NI IM (PA), in [...] CP_1
01/10/1982, rappresentato e difeso dall'Avv. VAZZANA RENATO per mandato in atti;
parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 802/2025
Oggetto: Separazione giudiziale trasformata.
Conclusioni delle parti: come da accordo di trasformazione telematicamen- te depositato in data 18.9.2025 e note di trattazione scritta ritualmente deposi- tate per l'udienza del 30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.4.2025, ha chiesto Parte_1
la separazione dal coniuge , con cui si era unita in matrimonio CP_1
civile in Trabia, in data 20.8.2005.
Per_ Esponeva l'attrice che dal matrimonio erano nati cinque figli, e Per_2
[...
(nate a Palermo il 12.12.2002), già maggiorenni ed economicamente auto- sufficienti, (nato a [...] il [...]), maggiorenne non Per_3
economicamente autosufficiente, (nato a [...] il Per_4
21.11.2006) e (nata a [...], il [...]), ancora minoren- Per_5
ni.
Rappresentava l'attrice che la vita coniugale era divenuta insostenibile a causa dell'assoluto disinteresse del marito nei confronti suoi e dei figli iniziato già oltre due anni prima l'introduzione dell'odierno giudizio a causa di una re- lazione extraconiugale intrapresa dallo stesso con un'altra donna.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di separazione dal marito con addebito a quest'ultimo della separazione, l'affidamento condiviso dei due figli minori,
l'assegnazione della casa coniugale e la previsione, a carico del marito, di un contributo al mantenimento mensile complessivo di € 700,00 (€ 200,00 per ciascun figlio ed € 100,00 per sé), con vittoria di spese e compensi.
In data 16.6.2025 le parti congiuntamente, costituitosi , de- CP_1
positavano accordo contenente le condizioni della separazione.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese Sezione civile R.G. n. 802/2025
All'udienza fissata per la comparizione delle parti e il tentativo di concilia- zione del 7.7.2025 il giudice delegato, preso atto dell'accordo depositato, invi- tava le parti a meglio precisare alcuni punti dell'accordo relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli e rinviava il procedimento all'udienza cartolare del 30.9.2024.
Con note di trattazione scritta depositate per la predetta udienza, le parti hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni indicate nell'accordo di trasformazione del rito telematicamente depositato in data
18.9.2025, e, con note allegate, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nell'accordo.
Quindi il Giudice relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo di separa- zione telematicamente depositato in data 18.9.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...], in data [...], e
[...] [...]
, nato a [...], in data [...], che CP_2
omologa alle condizioni di cui all'accordo telematicamente depositato in data
18.9.2025, riportate in parte motiva.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese Sezione civile R.G. n. 802/2025
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 20 agosto
2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trabia al n.
7 - P. I - Anno 2005).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 18 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
SA EC SE RI
- 4 - Tribunale di Termini Imerese Sezione civile