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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/07/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1178/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1178/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Frazione Parte_1
Marozzo 72/B (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Diego Galeotti del Foro di NA (C.F. ) in San Felice Sul Panaro (Mo), C.F._2
Piazza Matteotti n. 17, che lo rappresenta e difende giusta procura conferita su supporto cartaceo ed allegata in copia informatica autenticata con firma digitale ai sensi dell'art.83, comma 3 c.p.c., con dichiarazione dell'Avv. Diego Galeotti di voler ricevere le comunicazioni di rito, ai sensi degli artt.
133, 134 e 176 c.p.c. al proprio numero di fax "0535-81716" o all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: Email_1
e
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. CP_1
19 (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maura Tomasi C.F._3 del Foro di Ferrara (C.F. in Comacchio (FE) Via Cavour n. 35, che la CodiceFiscale_4 rappresenta e difende giusta procura conferita su supporto cartaceo ed allegata in copia informatica autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., con dichiarazione dell'Avv. Maura
Tomasi di voler ricevere le comunicazioni di rito, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. al proprio numero di fax "0533.313348" o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 maggio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio in data 22.05.1993 a SA;
che dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: nato in [...] il Persona_1
08.05.1996; nato in [...] il 08.052002; , nato in Controparte_2 Controparte_3
SA (FE) l'11.05.2004 oggi tutti e tre maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale in data 27.01.2021; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto e ciascuno di essi fisserà ove meglio ritiene la propria residenza o il proprio domicilio. Reciprocamente i ricorrenti assumono qui formale impegno a non interferire nella vita privata l'uno dell'altro.
2) La SI.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale sita in SA (FE), CP_1
Frazione Marozzo n.19 stante il venir meno del presupposto indefettibile per l'assegnazione stessa in quanto, anche l'ultimo figlio della coppia, , è diventato economicamente autonomo e Controparte_3 si è stabilmente trasferito altrove. L'odierna ricorrente, pertanto, si impegna e si obbliga a rilasciare definitivamente l'ex casa coniugale sita in SA (FE), Frazione Marozzo n.19, entro e non oltre il 31.12.2025 recando seco i propri effetti personali (come i documenti, la documentazione fiscale, medica, la tessera elettorale etc …) ed i beni di sua esclusiva proprietà.
3) Il SI. e la signora concordano sin da ora che dalla data di Parte_1 CP_1 assunzione del figlio presso la Società Agricola Vivai Mazzoni – Società semplice Controparte_3 sita in Comacchio (FE), via Poderale Valli Basse, il padre non sarà più tenuto alla corresponsione mensile della complessiva somma di euro 400,00= (quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il ragazzo nonché delle spese straordinarie a favore dello stesso, essendo quest'ultimo divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente ed essendosi trasferito altrove.
4) Il SI. non sarà più tenuto, con decorrenza dalla data del deposito in Tribunale del Parte_1 presente ricorso, alla corresponsione mensile della complessiva somma di euro 400,00=
(quattrocento/=) a titolo di contributo al mantenimento per la SI.ra stante il venir CP_1 meno dei presupposti di fatto e di diritto per la corresponsione dello stesso.
5) A definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, la SI.ra CP_1 cittadina italiana, nata a [...] il [...] ed ivi residente in 44023 SA (FE), Frazione Marozzo n.19, (C.F. , si impegna a cedere e per l'effetto trasferire a C.F._3 favore del SI. , cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
44023 SA (FE), Frazione Marozzo 72/B, (C.F. ) che accetta, la propria C.F._1 quota pari al 50% di proprietà dell'immobile che fu residenza coniugale, qui di seguito identificato: immobile, facente parte del fabbricato in condominio sito in SA (FE) alla via Provinciale
Marozzo n. 19 costituito da: - abitazione da cielo a terra, disposta sui piani terreno e primo, composta di due vani ed accessori al piano terreno e di due vani e terrazzo non praticabile al piano primo, comunicanti detti piani mediante scaletta interna. Sono annesse all'abitazione e comprese nell'oggetto della presente vendita due corti scoperte esclusive, una antistante e l'altra retrostante l'abitazione, con sovra insistente piccolo corpo di fabbrica uso ripostigli. Il tutto confina con detta
Via Provinciale Marozzo, proprietà Santi o loro aventi causa, salvo altri. Il Parte_2 Pt_3 tutto allibrato al Catasto Fabbricati del Comune di SA al foglio 6, numero: -238 sub 2, categoria A/2, classe 1, vani 8,5, rendita euro 570,68, da verificare giusta denunzia di variazione n.550 del 3 febbraio 2006 protocollo FE 0010569. L'immobile in oggetto è pervenuto alla parte venditrice con atto a rogito del Dott. Notaio in Ferrara, in data 26 settembre Persona_2
2000 repertorio 79532/3523 (registrato a Ferrara il 13 ottobre 2000 al n.3942 e trascritto a Ferrara in data 4 ottobre 2000 formalità 11291), al quale atto le parti fanno riferimento per le anteriori provenienze, per tutto quanto in esso contenuto, nonché per ogni fine ed effetto. Il summenzionato immobile, adibito a residenza coniugale, di proprietà dei SInori e è Parte_1 CP_1 gravato da mutuo fondiario con garanzia ipotecaria per originari euro 70.000,00= (settantamila/00) concesso da “Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.” in data 04.05.2006 ai SInori e Parte_1
garantito da ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di CP_1
Ferrara, rimborsabile in complessive n. 300 rate mensili (25 anni) posticipate continue. L'atto pubblico verrà stipulato avanti il Notaio di fiducia, scelto dal SI. entro e non oltre Parte_1 giorni 90 dalla data dell'udienza collegiale che verrà fissata a seguito del deposito del presente atto, salvo diverso, maggiore o minor termine che venisse concordato inter partes. I signori Parte_1
e convengono che il corrispettivo di detta cessione sia corrisposto dal SI. CP_1 Parte_1
alla SI.ra che accetta, mediante accollo a proprio carico dell'importo in linea
[...] CP_1 capitale del mutuo contratto dai SInori – , con l'Istituto sopra indicato, alla data Pt_1 CP_1 del rogito di trasferimento del suddetto immobile, in modo tale che, da tale data, sarà a carico del SI.
(come di fatto già accade), l'integrale pagamento dei residui ratei di mutuo gravanti Parte_1 sull'immobile e ciò sino all'estinzione dell'obbligazione. Il SI. si obbliga a tenere Parte_1 indenne la SI.ra da qualsivoglia richiesta e/o pretesa venisse eventualmente CP_1 formulata da chicchessia al medesimo, per il debito relativo al mutuo in questione. Le parti convengono che l'accollo del pagamento del mutuo di cui sopra, deve intendersi di tipo liberatorio, con liberazione degli impegni della parte cedente da parte della banca mutuante. Il SI. Parte_1 si obbliga quindi ad attivarsi, sin da subito, al fine di sottoscrivere con “Cassa di Risparmio di Ferrara
S.p.A” atto di accollo liberatorio volto alla liberazione della SI.ra fornendo, se del CP_1 caso, le garanzie richieste dall'Istituto di Credito. Entrambi i coniugi hanno concordato e dato atto che per il trasferimento immobiliare de quo, non è previsto alcun pagamento di ulteriore corrispettivo in denaro e che, il trasferimento, avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche;
la SI.ra rinuncia pertanto a richiedere qualsivoglia somma al SI. CP_1
per la cessione in oggetto, ma esclusivamente l'accollo liberatorio in capo alla stessa Parte_1 del mutuo sopracitato. I ricorrenti chiedono, sin da ora, che agli effetti fiscali, il trasferimento immobiliare oggetto del presente impegno, venga registrato in esenzione ricorrendo le condizioni di legge così come previsto dall'art.8 lettera F della tariffa parte prima di cui al DPR 26.04.1986 n.131 nonché dall'art. 19 L. 06.06.1987 n.74 (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 176/1992 e 154/1999 e
Circolari 06.06.1987 n. 74 (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 176/1992 e 154/1999 e Circolari
Ministero Finanze dell'11.2.2000 n. 6 e del 16.3.2000 n. 49). I costi di qualsivoglia natura, legati alla vendita del predetto immobile ed alla liberatoria della SI.ra , in ordine al mutuo ipotecario CP_1 gravante sul cespite, rimarranno ad esclusivo carico del SI. I coniugi si danno Pt_1 reciprocamente atto di aver già provveduto, in sede di separazione personale consensuale, alla suddivisione ed assegnazione dei beni mobili e degli arredi secondo accordi raggiunti tra di loro, con reciproca soddisfazione.
6) Le parti esonerano il difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
7) Il SI. si impegna a cedere senza corrispettivo alcuno, poiché tale decisione è parte Parte_1 degli accordi tra i coniugi, in favore dei tre figli , e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 la propria quota societaria pari al 90% della “Società Agricola Righetti S.S.” con sede legale in 44023
SA (FE), via Frazione Marozzo n.19, (C.F. E P.iva ). Detta cessione verrà P.IVA_1 formalizzata attribuendo ad ogni figlio il 30% ciascuno delle quote di cui sopra - il tutto dopo aver ottenuto la sentenza di divorzio dal Tribunale di Ferrara - avanti a Notaio di fiducia, scelto dal SI.
, lo stesso giorno dell'atto di trasferimento immobiliare di cui al punto 5). Le spese Parte_1 comprensive degli oneri notarili ed ogni spesa necessaria al trasferimento, rimarranno ad esclusivo carico del SI. Le parti si danno atto che il suddetto trasferimento e conseguenti Parte_1 pattuizioni, sono state previste dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le stesse sono, pertanto, elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare.
8) I coniugi dichiarano infine di essere occupati in attività lavorativa che consente a ciascuno di essi di provvedere integralmente al proprio mantenimento, sicché i medesimi rinunciano, sin da ora, anche per il futuro, ad avanzare richieste di assegni di mantenimento e/o assegni divorzili a titolo personale.
9) I ricorrenti, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 5 e 7), si danno reciprocamente atto di avere già condiviso e definito ogni ulteriore e diversa questione in essere tra loro, anche di natura patrimoniale e non patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo o ragione oltre a quanto qui convenuto, dandosi atto che, ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi, rimarrà di spettanza esclusiva del medesimo.
10) Le parti si obbligano a adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
11) Per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza.
12) Gli odierni ricorrenti rinunciano, sin da ora, ad impugnare la sentenza di divorzio.
13) I ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n.51 comma 2 c.p.c., ribadiscono di non volersi riconciliare, che non sono stati emessi in precedenza dall'Autorità Giudiziaria e da altre
Pubbliche Autorità provvedimenti relativi ai minori e chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
14) Ognuna delle parti assumerà a proprio carico le spese del legale da cui è assistita.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 7 luglio 2025.
In data 4 e 12 giugno 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 27 gennaio 2021, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a SA (FE) il 22 maggio 1993 , nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 1993 - Atto n. 4 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del CP_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1178/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Frazione Parte_1
Marozzo 72/B (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Diego Galeotti del Foro di NA (C.F. ) in San Felice Sul Panaro (Mo), C.F._2
Piazza Matteotti n. 17, che lo rappresenta e difende giusta procura conferita su supporto cartaceo ed allegata in copia informatica autenticata con firma digitale ai sensi dell'art.83, comma 3 c.p.c., con dichiarazione dell'Avv. Diego Galeotti di voler ricevere le comunicazioni di rito, ai sensi degli artt.
133, 134 e 176 c.p.c. al proprio numero di fax "0535-81716" o all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: Email_1
e
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. CP_1
19 (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maura Tomasi C.F._3 del Foro di Ferrara (C.F. in Comacchio (FE) Via Cavour n. 35, che la CodiceFiscale_4 rappresenta e difende giusta procura conferita su supporto cartaceo ed allegata in copia informatica autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., con dichiarazione dell'Avv. Maura
Tomasi di voler ricevere le comunicazioni di rito, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. al proprio numero di fax "0533.313348" o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 maggio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio in data 22.05.1993 a SA;
che dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: nato in [...] il Persona_1
08.05.1996; nato in [...] il 08.052002; , nato in Controparte_2 Controparte_3
SA (FE) l'11.05.2004 oggi tutti e tre maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale in data 27.01.2021; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto e ciascuno di essi fisserà ove meglio ritiene la propria residenza o il proprio domicilio. Reciprocamente i ricorrenti assumono qui formale impegno a non interferire nella vita privata l'uno dell'altro.
2) La SI.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale sita in SA (FE), CP_1
Frazione Marozzo n.19 stante il venir meno del presupposto indefettibile per l'assegnazione stessa in quanto, anche l'ultimo figlio della coppia, , è diventato economicamente autonomo e Controparte_3 si è stabilmente trasferito altrove. L'odierna ricorrente, pertanto, si impegna e si obbliga a rilasciare definitivamente l'ex casa coniugale sita in SA (FE), Frazione Marozzo n.19, entro e non oltre il 31.12.2025 recando seco i propri effetti personali (come i documenti, la documentazione fiscale, medica, la tessera elettorale etc …) ed i beni di sua esclusiva proprietà.
3) Il SI. e la signora concordano sin da ora che dalla data di Parte_1 CP_1 assunzione del figlio presso la Società Agricola Vivai Mazzoni – Società semplice Controparte_3 sita in Comacchio (FE), via Poderale Valli Basse, il padre non sarà più tenuto alla corresponsione mensile della complessiva somma di euro 400,00= (quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il ragazzo nonché delle spese straordinarie a favore dello stesso, essendo quest'ultimo divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente ed essendosi trasferito altrove.
4) Il SI. non sarà più tenuto, con decorrenza dalla data del deposito in Tribunale del Parte_1 presente ricorso, alla corresponsione mensile della complessiva somma di euro 400,00=
(quattrocento/=) a titolo di contributo al mantenimento per la SI.ra stante il venir CP_1 meno dei presupposti di fatto e di diritto per la corresponsione dello stesso.
5) A definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, la SI.ra CP_1 cittadina italiana, nata a [...] il [...] ed ivi residente in 44023 SA (FE), Frazione Marozzo n.19, (C.F. , si impegna a cedere e per l'effetto trasferire a C.F._3 favore del SI. , cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
44023 SA (FE), Frazione Marozzo 72/B, (C.F. ) che accetta, la propria C.F._1 quota pari al 50% di proprietà dell'immobile che fu residenza coniugale, qui di seguito identificato: immobile, facente parte del fabbricato in condominio sito in SA (FE) alla via Provinciale
Marozzo n. 19 costituito da: - abitazione da cielo a terra, disposta sui piani terreno e primo, composta di due vani ed accessori al piano terreno e di due vani e terrazzo non praticabile al piano primo, comunicanti detti piani mediante scaletta interna. Sono annesse all'abitazione e comprese nell'oggetto della presente vendita due corti scoperte esclusive, una antistante e l'altra retrostante l'abitazione, con sovra insistente piccolo corpo di fabbrica uso ripostigli. Il tutto confina con detta
Via Provinciale Marozzo, proprietà Santi o loro aventi causa, salvo altri. Il Parte_2 Pt_3 tutto allibrato al Catasto Fabbricati del Comune di SA al foglio 6, numero: -238 sub 2, categoria A/2, classe 1, vani 8,5, rendita euro 570,68, da verificare giusta denunzia di variazione n.550 del 3 febbraio 2006 protocollo FE 0010569. L'immobile in oggetto è pervenuto alla parte venditrice con atto a rogito del Dott. Notaio in Ferrara, in data 26 settembre Persona_2
2000 repertorio 79532/3523 (registrato a Ferrara il 13 ottobre 2000 al n.3942 e trascritto a Ferrara in data 4 ottobre 2000 formalità 11291), al quale atto le parti fanno riferimento per le anteriori provenienze, per tutto quanto in esso contenuto, nonché per ogni fine ed effetto. Il summenzionato immobile, adibito a residenza coniugale, di proprietà dei SInori e è Parte_1 CP_1 gravato da mutuo fondiario con garanzia ipotecaria per originari euro 70.000,00= (settantamila/00) concesso da “Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.” in data 04.05.2006 ai SInori e Parte_1
garantito da ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di CP_1
Ferrara, rimborsabile in complessive n. 300 rate mensili (25 anni) posticipate continue. L'atto pubblico verrà stipulato avanti il Notaio di fiducia, scelto dal SI. entro e non oltre Parte_1 giorni 90 dalla data dell'udienza collegiale che verrà fissata a seguito del deposito del presente atto, salvo diverso, maggiore o minor termine che venisse concordato inter partes. I signori Parte_1
e convengono che il corrispettivo di detta cessione sia corrisposto dal SI. CP_1 Parte_1
alla SI.ra che accetta, mediante accollo a proprio carico dell'importo in linea
[...] CP_1 capitale del mutuo contratto dai SInori – , con l'Istituto sopra indicato, alla data Pt_1 CP_1 del rogito di trasferimento del suddetto immobile, in modo tale che, da tale data, sarà a carico del SI.
(come di fatto già accade), l'integrale pagamento dei residui ratei di mutuo gravanti Parte_1 sull'immobile e ciò sino all'estinzione dell'obbligazione. Il SI. si obbliga a tenere Parte_1 indenne la SI.ra da qualsivoglia richiesta e/o pretesa venisse eventualmente CP_1 formulata da chicchessia al medesimo, per il debito relativo al mutuo in questione. Le parti convengono che l'accollo del pagamento del mutuo di cui sopra, deve intendersi di tipo liberatorio, con liberazione degli impegni della parte cedente da parte della banca mutuante. Il SI. Parte_1 si obbliga quindi ad attivarsi, sin da subito, al fine di sottoscrivere con “Cassa di Risparmio di Ferrara
S.p.A” atto di accollo liberatorio volto alla liberazione della SI.ra fornendo, se del CP_1 caso, le garanzie richieste dall'Istituto di Credito. Entrambi i coniugi hanno concordato e dato atto che per il trasferimento immobiliare de quo, non è previsto alcun pagamento di ulteriore corrispettivo in denaro e che, il trasferimento, avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche;
la SI.ra rinuncia pertanto a richiedere qualsivoglia somma al SI. CP_1
per la cessione in oggetto, ma esclusivamente l'accollo liberatorio in capo alla stessa Parte_1 del mutuo sopracitato. I ricorrenti chiedono, sin da ora, che agli effetti fiscali, il trasferimento immobiliare oggetto del presente impegno, venga registrato in esenzione ricorrendo le condizioni di legge così come previsto dall'art.8 lettera F della tariffa parte prima di cui al DPR 26.04.1986 n.131 nonché dall'art. 19 L. 06.06.1987 n.74 (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 176/1992 e 154/1999 e
Circolari 06.06.1987 n. 74 (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 176/1992 e 154/1999 e Circolari
Ministero Finanze dell'11.2.2000 n. 6 e del 16.3.2000 n. 49). I costi di qualsivoglia natura, legati alla vendita del predetto immobile ed alla liberatoria della SI.ra , in ordine al mutuo ipotecario CP_1 gravante sul cespite, rimarranno ad esclusivo carico del SI. I coniugi si danno Pt_1 reciprocamente atto di aver già provveduto, in sede di separazione personale consensuale, alla suddivisione ed assegnazione dei beni mobili e degli arredi secondo accordi raggiunti tra di loro, con reciproca soddisfazione.
6) Le parti esonerano il difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
7) Il SI. si impegna a cedere senza corrispettivo alcuno, poiché tale decisione è parte Parte_1 degli accordi tra i coniugi, in favore dei tre figli , e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 la propria quota societaria pari al 90% della “Società Agricola Righetti S.S.” con sede legale in 44023
SA (FE), via Frazione Marozzo n.19, (C.F. E P.iva ). Detta cessione verrà P.IVA_1 formalizzata attribuendo ad ogni figlio il 30% ciascuno delle quote di cui sopra - il tutto dopo aver ottenuto la sentenza di divorzio dal Tribunale di Ferrara - avanti a Notaio di fiducia, scelto dal SI.
, lo stesso giorno dell'atto di trasferimento immobiliare di cui al punto 5). Le spese Parte_1 comprensive degli oneri notarili ed ogni spesa necessaria al trasferimento, rimarranno ad esclusivo carico del SI. Le parti si danno atto che il suddetto trasferimento e conseguenti Parte_1 pattuizioni, sono state previste dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le stesse sono, pertanto, elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare.
8) I coniugi dichiarano infine di essere occupati in attività lavorativa che consente a ciascuno di essi di provvedere integralmente al proprio mantenimento, sicché i medesimi rinunciano, sin da ora, anche per il futuro, ad avanzare richieste di assegni di mantenimento e/o assegni divorzili a titolo personale.
9) I ricorrenti, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 5 e 7), si danno reciprocamente atto di avere già condiviso e definito ogni ulteriore e diversa questione in essere tra loro, anche di natura patrimoniale e non patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo o ragione oltre a quanto qui convenuto, dandosi atto che, ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi, rimarrà di spettanza esclusiva del medesimo.
10) Le parti si obbligano a adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
11) Per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza.
12) Gli odierni ricorrenti rinunciano, sin da ora, ad impugnare la sentenza di divorzio.
13) I ricorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n.51 comma 2 c.p.c., ribadiscono di non volersi riconciliare, che non sono stati emessi in precedenza dall'Autorità Giudiziaria e da altre
Pubbliche Autorità provvedimenti relativi ai minori e chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
14) Ognuna delle parti assumerà a proprio carico le spese del legale da cui è assistita.
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Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 7 luglio 2025.
In data 4 e 12 giugno 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 27 gennaio 2021, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a SA (FE) il 22 maggio 1993 , nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 1993 - Atto n. 4 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del CP_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri