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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 3945/2024.
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n.3945/2024
tra
(C.F. in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.
parte attrice;
CONTRO
(C.F. ) - in proprio e quale CP_1 C.F._2
titolare della CP COLORPAINT di Al HN DI – IV EK
(C.F. ), C.F._3
con l'Avv. Anthony Macchia in seguito
convenuti;
e contro
IGnor e signora Controparte_2 Persona_1
convenuti contumaci nonché contro
IGnor (CF ,con gli avv.ti Controparte_3 CodiceFiscale_4
IN IC (C.F. ) e dall'Avv. Lucia CodiceFiscale_5
Primaverile (c.f ) CodiceFiscale_6
Terzo chiamato
Dandone lettura ex art 281 sexies cpc
Conclusioni delle parti.
Per l'attore:
Con riferimento a tutte le parti convenute
(a) per i motivi e le causali sopra esposti accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di parte attrice del “VERBALE
DI CONCILIAZIONE IN MEDIAZIONE PER TRANSAZIONE E
CESSIONI IMMOBILIARI” rogato in data 26 luglio 2023 dal Notaio
(Rep. – Racc. ) con ogni conseguente statuizione (Cfr. Persona_2
ns. doc. n. 34);
(b) per i motivi e le causali sopra esposti accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2900 e 2932 c.c., l'adempimento in forma specifica dell'“ACCORDO DI MEDIAZIONE” sottoscritto tra le parti in data 28 gennaio 2023 (Cfr. ns. doc. n. 27) e, per l'effetto:
- disporre con sentenza la divisione tra i IGg.ri e CP_1 CP_2
del compendio sito in RO (MB), Via Don Locatelli n. 39,
[...]
come stailito all'art. 4 dell'accordo in esame (Cfr. pag. 7 del ns. doc. n. 27)
- e così, l'appartamento contraddistinto al NCEU del Comune di RO
Pag. 2 di 18 (MB) al Foglio 4, mapp. 308, sub. 703, verrà assegnato in proprietà esclusiva del IG;
l'appartamento contraddistinto al NCEU Parte_2
del Comune di RO (MB) al Foglio 4, mapp. 305, sub. 705, verrà assegnato in proprietà esclusiva al IG. l'immobile ad uso CP_1
ufficio contraddistinto al NCEU del Comune di RO (MB) al Foglio 4, mapp. 308, sub. 704 verrà diviso tra le parti ( e ) come CP_1 CP_2
da progetto allegato (Cfr. ns. doc. n. 27); il porticato/androne di ingresso censito al NCEU del Comune di RO (MB) al Foglio 4, mapp. 308, sub. 702, verrà diviso tra le parti come da progetto del Geom. CP_4
(Cfr. All.to C del ns. doc. n. 27) - dichiarando i IGg.ri
[...] CP_1
e tenuti a corrispondere in proprio tutti i costi
[...] Parte_2
derivanti dalla divisione stessa (Cfr. quanto previsto a pag. n. 8 del ns. doc.
n. 27) indicando quale dies a quo per la decorrenza del termine di 6 (mesi) di preavviso stabilito in contratto per l'inizio dei lavori la data di pubblicazione dell'emananda sentenza;
- dichiarare i IGg.ri e obbligati in solido CP_1 Controparte_2
tra loro ad estinguere i mutui indicati nell'accordo divisionale (Cfr. pag. n.
9 del ns. doc. n. 27) corrispondendo all'Istituto di credito erogante le somme necessarie che verranno determinate in corso di causa.
IN OGNI CASO
Ordinare alla Conservatoria del competente Ufficio del Territorio di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Con vittoria di compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge oltre a quello di ATP
Pag. 3 di 18 svoltosi avanti il Tribunale di Monza (R.G. 2700/2023 - Dr.ssa Mariconda) già conteggiai e documentati nella parte in narrativa del presente atto.
***
Per i convenuti
IG. in proprio nonché titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale “CP Color Paint di DI Al HN”, nonché la IG.ra RE
IV
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio da parte del nei confronti del IG. come da provvedimento Pt_1 CP_3
dell'11.06.2024 e, per l'effetto,
- disporre l'estinzione del presente giudizio ex art. 307 cpc;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
nella denegata ipotesi di mancata dichiarazione di estinzione del presente giudizio:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del IG.
per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2900 c.c. per tutte Pt_1
le ragioni esposte in narrativa;
- rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, così come formulate dalla controparte nei confronti della CP Color Paint di DI Al HN in persona del suo titolare, IG. nonché nei confronti della IG.ra Parte_3
IV RE, poiché destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto
Pag. 4 di 18 per tutte le ragioni esposte nelle premesse del presente atto da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
***
IN OGNI CASO
- condannare il IG. al risarcimento del danno ex art. 96 cpc da Pt_1
liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione, oltre che al pagamento delle spese legali relative al presente giudizio, oltre alle spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
- atteso che le domande di revocatoria e surrogatoria sono state oggetto di trascrizione da parte dell'attore, ordinare ex art. 2668 comma II c.c. al
Conservatore dei registri Immobiliari di Milano la cancellazione della relativa trascrizione eseguita in data 02.05.2024, Registro Particolare
40722, Registro Generale 56462, così come risulta dalla nota di trascrizione (Doc.24).
Per il terzo chiamato
(CF ), Controparte_3 CodiceFiscale_4
2nel merito, in via principale:
rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, o in quanto non provate o con qualsiasi altra statuizione;
Pag. 5 di 18 nel merito in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. del Verbale di Conciliazione in Mediazione 26.7.2023 a rogito
Notaio Dr. limitare la dichiarazione di inefficacia agli atti di Per_2
disposizione intercorsi tra i soli signori , RE e CP_1 CP_5 CP_2
e dichiarare la validità e efficacia della cessione di quota immobiliare da a CP_3 CP_2
Condannare parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
danno per il quale si chiede la liquidazione in via equitativa.
Con vittoria di compensi professionali e spese, oltre rimborso forfettario;
CPA e Iva come per legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento dei fatti
Con citazione del 16.11.2023 l'avv. ha chiesto la risoluzione per Pt_1
inadempimento grave del contratto sottoscritto in data 24 settembre 2021 di appalto dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in RO alla ditta. CP COLORPAINT di Al HN, oltre ai danni per i vizi e da mancato godimento dell'immobile , il tutto per un importo complessivo di
272.424,95 euro.
Pag. 6 di 18 L'attore a tutela del proprio asserito conseguente credito ha avanzato contestualmente, domanda revocatoria degli atti ( verbali di conciliazione e cessione di quote immobiliari) di cui di seguito si dirà e domanda surrogatoria e di conseguente esecuzione in forma specifica e divisione: relativamente alle medesime domande, rendendosi necessaria l'integrazione del contraddittorio necessaria nei confronti del sig.
, si è proceduto alla separazione di giudizi , Controparte_3
risultando differentemente le domande sull'appalto già istruite.
Ad ulteriore tutela delle proprie ragioni creditorie , il ha dato Pt_1
atto di avere in data 8 novembre 2023 anche depositato un ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo al Tribunale di Monza di ingiungere ai coniugi e IV RE la somma di Euro 17.670,24 oltre CP_1
accessori per onorari in proprio favore, domanda poi accolta
Con riferimento dunque al presente giudizio stralciato per decidere sulle domande revocatoria e surrogatoria, l'attore ha prodotto documentazione da cui emerge che in data 26 luglio 2023 sottoscriveva con CP_1
la moglie (IG.ra IV RE), il fratello (IG. ) e la Parte_2
cognata (IG.ra ) l'accordo di mediazione e il Persona_3
<…VERBALE DI CONCILIAZIONE IN MEDIAZIONE PER
TRANSAZIONE E CESSIONE IMMOBILIARI…>> rogato dal Notaio laddove era previsto che: Persona_2
(a) <…CONCESSIONE A: al signor viene Parte_4
attribuita la quota di comproprietà pari a 3/6 (tre sesti) di quanto di seguito descritto, attribuendo a questa concessione un valore di euro
65.000,00…In Comune di Milano via Panfilo Castaldi n. 30, negozio
Pag. 7 di 18 al piano terra con retro, bagno e antibagno, con sottostante pertinenziale cantine al piano interrato, il tutto collegato da scala interna esclusiva…>>
Dunque , la quota del negozio di Milano di proprietà dei IGg.ri CP_1
e RE (trattasi dell'unico immobile libero da iscrizioni ipotecarie) alla quale - di comune accordo - era stato attribuito il valore di Euro 95.000,00
(Cfr. pagg. n. 5 e ss. del ns doc. n. 27) veniva ceduta dai coniugi
[...]
al fratello/cognato per Euro 65.000,0011; Parte_5 Controparte_2
Detta cessione veniva permutata con la <…CONCESSIONE B: al signor
viene attribuita la quota di comproprietà pari a ½ (un Parte_6
mezzo) di quanto di seguito descritto, attribuendo a questa concessione un valore di euro 65.000,00… In Comune di RO (MB), Via Don
Locatelli n. 39, porzione di fabbricato composto da ampio laboratorio e servizi al piano terreno e sovrastante soppalco con locali ufficio, ripostiglio, disimpegno e servizio al piano ammezzato, collegati da scala interna, con annessa piccola porzione di area nuda pertinenziale a cortile…>> .
Risulta altresì agli atti la scrittura 28.1.2023, accordo conciliativo in forza della quale le parti già in precedenza si erano impegnate a cedersi reciprocamente le quote dei diversi immobili in comproprietà ovvero a venderli a terzi in ragione della pendenza tra le medesime di un contenzioso civile e penale ed al fine di risolvere ogni controversia ( lett. l e.m accordo 28.1.2023 sub doc. 27 parte attrice)
L'attore dunque , a tutela dei propri crediti derivanti dall'appalto ,ha chiesto giudizialmente di dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ai
Pag. 8 di 18 sensi dell'art. 2901 c.c., del menzionato “VERBALE DI CONCILIAZIONE
IN MEDIAZIONE PER TRANSAZIONE E CESSIONI IMMOBILIARI” rogato in data 26 luglio 2023 dal Notaio (Rep. – Racc. Persona_2
) e, per l'effetto di :
- accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2900 e
2932 c.c., l'adempimento in forma specifica dell'“ACCORDO DI
MEDIAZIONE” sottoscritto tra le parti in data 28 gennaio 2023 (Cfr. ns. doc. n. 27) e, per l'effetto
- disporre con sentenza la divisione tra i IGg.ri e CP_1 CP_2
del compendio sito in RO (MB), Via Don Locatelli n. 39,
[...]
dichiarando i IGg.ri e tenuti a CP_1 Parte_2
corrispondere in proprio tutti i costi derivanti dalla divisione stessa (Cfr. quanto previsto a pag. n. 8 del ns. doc. n. 27) indicando quale dies a quo per la decorrenza del termine di 6 (mesi) di preavviso stabilito in contratto per l'inizio dei lavori la data di pubblicazione dell'emananda sentenza;
- dichiarare i IGg.ri e obbligati in solido CP_1 Controparte_2
tra loro ad estinguere i mutui indicati nell'accordo divisionale (Cfr. pag. n.
9 del ns. doc. n. 27) corrispondendo all'Istituto di credito erogante le somme necessarie che verranno determinate in corso di causa.
Ha allegato che nella sostanza per mezzo di esso il sig. si sarebbe Pt_7
spogliato dell'unico bene non ipotecato eludendo così gli accordi del gennaio 2023 e ponendo in essere, con l'accordo conciliativo del successivo luglio, atti preordinati a depauperare il proprio patrimonio e vanificare le regioni di credito del . Pt_1
Pag. 9 di 18 Si costituiva in giudizio , in proprio nonché quale titolare CP_1
dell'omonima ditta individuale “CP Color Paint di ”, in CP_1
uno alla IG.ra RE IV contestando le allegazioni e domande avversarie per infondatezza oltre ad eccepire l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio necessario
In particolare i convenuti contestavano il quantum del credito preteso e precisavano che tra le parti era inizialmente intervenuto un primo accordo
(in data 28.01.2023) che prevedeva la vendita del negozio in favore di un terzo soggetto, il quale non aveva mai formalmente presentato alcuna offerta (cfr. Doc. 27 controparte); successivamente, stante il particolare interesse manifestato dal IG. ad acquisire detto bene in Parte_2
proprietà, lo stesso gli veniva ceduto al solo fine di risolvere bonariamente ed in sede di mediazione tutte le controversie fino ad allora insorte tra i due fratelli
Il secondo accordo, formalizzato in mediazione in data 26.07.2023 ed oggetto della domanda di revocatoria , annullava e sostituiva dunque il precedente e prevedeva l'acquisto in proprietà del suddetto negozio in
Milano da parte del IG. (fratello di in luogo del terzo soggetto. CP_2 CP_1
Tali circostanze erano tutte ben note all'odierno attore, il quale aveva preso parte a tali accordi, sottoscrivendo il relativo atto ed intervenendo in qualità di procuratore del IG. della IG.ra RE e del IG. nella CP_1 CP_3
fase iniziale della procedura di mediazione, salvo poi per sopravvenuti disaccordi limitare il proprio operato in favore del ( nell' ultimo CP_3
incontro del 26.07.2023) .
Di qui l'insussistenza delle ragioni di revocatoria
Pag. 10 di 18 Sono rimasti contumaci i convenuti IGnor e signora Controparte_2
. Persona_1
Si è costituito infine contestando le pretese Controparte_3
avversarie e ribadendo di non aver arrecato alcun pregiudizio alle ragioni del creditore Avv. ovvero depauperamento della garanzia sul Pt_1
patrimonio del signor CP_1
La cessione del infatti n neppure in astratto avrebbe potuto CP_3
recare pregiudizio alle ragioni dell'Avv. il quale in nessun caso Pt_1
avrebbe potuto agire esecutivamente su detta quota.
***
Attesa la natura documentale del giudizio, la causa è stata rinviata all'udienza del per la discussione e la pronuncia della sentenza.
2.I principi id diritto applicabili alla fattispecie
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è finalizzata a mantenere integra la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. ed a ricostruirla mediante lo strumento dell'inefficacia relativa in presenza di un atto che la pregiudichi.
Diversi ne sono i presupposti ed in particolare , quanto ai requisiti oggettivi, nei rapporti tra creditore e debitore, ed in presenza di una ragione di credito del primo, va allegato un atto di disposizione
Pag. 11 di 18 patrimoniale da parte del debitore da cui discenda un possibile pregiudizio per la garanzia patrimoniale di cui s'è detto.
In particolare è' noto che la tutela dell'azione revocatoria è una tutela indiretta contro gli atti dispositivi del debitore, che non fa tornare il bene in sua proprietà ma mira solo a ricostituire la garanzia patrimoniale
(Cass.23.9.2004 n.19131) con l'inopponibilità/inefficacia degli atti lesivi della stessa e con la conseguenza che la nozione di credito deve intendersi in senso ampio e comprensivo delle ragioni ed aspettative dei creditori - irrilevanti essendo i requisiti di certezza , liquidità ed esigibilità del titolo – riconducibili anche a crediti eventuali o sub iudice (giurisprudenza pacifica a decorrere da Cass. N 20002/2008, Cass.N.14166/2001, Cass. N.3981 del
2003 etc).
Quanto in particolare al credito litigioso quale presupposto oggettivo e ragione di tutela del creditore , la giurisprudenza della Cassazione è ormai pacifica nel ritenere che anche un credito non accertato con valore di giudicato può esser posto a fondamento della revocatoria ( Cfr ex multis specificamente Cass.
9.2.2012 n.1893 ) essendo stato ormai abbandonato il vecchio orientamento contrario ( cfr.Cass.
6.2.1996 n.960).
Logica conseguenza è che anche la nozione di danno deve intendersi in senso ampio, ed anche come pericolo di danno che può consistere anche solo in una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio che è al creditore sufficiente provare ( Cass.
4.7.2006 n 15265; Cass. 6511/2004).
Sotto il profilo soggettivo poi è' noto come in tema di revocatoria di atti a titolo oneroso posti in essere successivamente al sorgere del credito o della ragione di credito ( come nel caso che qui si affronta come si dirà oltre ) è
Pag. 12 di 18 sufficiente , ai fini del consilium fraudis del debitore e della scientia damni del terzo , la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni di credito del proprio creditore , cui si aggiunge analoga consapevolezza per il terzo ( Cass. 30.12.2014 n.27546 e Cass. 11763/2006). E' sufficiente cioè che il debitore sia conscio che in conseguenza del suo atto vengono lese le ragioni dei creditori , senza che sia necessaria anche l'intenzione di nuocervi, e tale conoscenza può addirittura consistere nella semplice conoscibilità ( Cass.23509/2015).
Quanto all'onere probatorio in materia, la Corte di Cassazione a più riprese ha affermato che "La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici" (Cass., civ., sez. III,
2.11.2023, n. 30486). Tali presunzioni sono lasciate al libero apprezzamento del giudice, che, pur in assenza di prove dirette, può ritenere dimostrato un fatto purché ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti.
3.la ricostruzione dei fatti e le evidenze probatorie
Premesso che risulta correttamente integrato il contraddittorio e venendo al merito si osserva in primo luogo che tra le parti Controparte_6
sussistono inequivocabilmente ragioni reciproche di credito ,
[...]
derivanti dall'originario contratto di appalto , che sono state accertate con sentenza di primo grado tuttora sub iudice in appello ( il che non è di ostacolo alla pronuncia sulla odierne domande) .
Pag. 13 di 18 Ed infatti nella sentenza n. 528/2025 emessa dal Tribunale di Monza nel proc. N. 8769/23 R.G. è stato così disposto
“ ….
PQM
In parziale accoglimento della domanda principale
- rigetta la domanda di risoluzione contrattuale
- accerta l'inadempimento di CP Color Paint e la condanna al risarcimento in favore di per la somma di euro 21.000,00 Parte_1
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale
-accerta le opere extra contratto nella misura di euro 58.000,00 dando atto che l'importo è già stato corrisposto
-rigetta ogni altra domanda od eccezione
-pone le spese di CTU al 50% a carico di ciascuna parte e le spese di CTP come in parte motiva
- condanna CP previa parziale compensazione al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore pari ad euro 9.000,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 14.3.2025”.
Quanto all'anteriorità del credito rispetto all'atto asseritamente in frode ( e cioè del verbale di accordo 26.7.2023 ) basti ricordare la data di sottoscrizione del contratto di appalto ( settembre 2021), quella della messa
Pag. 14 di 18 in mora da parte del rispetto ai crediti professionali ( Pt_1
comunicazione 6.2.2023) , quella infine di instaurazione dell'Atp (
21.3.2023).
Venendo all'ulteriore presupposto dell'azione revocatoria e cioè l'eventus damni come sopra sommariamente illustrato, effettivamente dal materiale istruttorio non ne è emersa sufficiente contezza.
Con l'accordo impugnato il convenuto ha ceduto al fratello CP_1 [...]
la quota di comproprietà di 1/6 del negozio di Milano (da CP_2
ristrutturare) di 61 mq a fronte dell'acquisto della quota di ½ del compendio immobiliare in RO costituito da ampio laboratorio con servizi, locali ufficio, ripostiglio, disimpegno e servizio di complessivi 339 mq, oltre piccola porzione di area pertinenziale a cortile.
Il convenuto risulta anche proprietario di un immobile ad uso CP_1
abitazione sempre in RO ed i valori di entrambi gli immobili- rispettivamente euro 252.000 ed euro 185.000,00 sono stati stabiliti con una perizia di parte risalente al 2022 ( prodotta dai convenuti sub doc. 9) ed evidentemente redatta e propedeutica alle trattative in corso tra le parti all'epoca: dunque dotata di sufficiente attendibilità ai fini della stima..
A fronte di tali elementi parte attrice si è limitata produrre l'atto di compravendita del negozio di Milano, - il cui prezzo risulta indicato- per l'anno 2020 in euro 175.000,00 - nulla allegando od ulteriormente producendo rispetto al quadro economico così ridisegnato.
Risulta infine che l'ipoteca sui beni di RO si sia notevolmente ristretta.
Pag. 15 di 18 Non pare pertanto configurarsi , ad avviso di chi scrive, un pericolo di danno derivante dal depauperamento della garanzia patrimoniale per effetto dell'accordo impugnato.
Ma è sotto il profilo soggettivo che la ricorrenza di un atto in pregiudizio dei creditori viene definitivamente meno.
L'avv è stato legale dei sig. , RE e sia in Pt_1 CP_1 CP_3
sede di stipula della prima convenzione del gennaio 2023 , sia in occasione della stipula dell'accordo oggetto dell'odierna impugnativa.
Tanto emerge dalla documentazione prodotta ed in particolare i documenti di parte attrice sub. 26 e 27 quanto al primo, e 33 e 34 quanto al secondo risultando il verbale 26.7.2023 redatto dal notaio integralmente Per_2
riproduttivo degli accordi conclusi in pari data ex art 11DL 28/2010 ( sub
33 cit.).
Dal contenuto dei rispettivi atti risulta poi conferma e viene ribadito che i riconoscimenti e cessioni concordati intervenivano a tacitazione delle controversie tra le stesse parti in essere in sede sia civile che penale. Il che rende in sé verosimile la ricostruzione dei fatti operata da parte convenuta
( e sostanzialmente confermata dal : il primo accordo doveva CP_3
intendersi risolto e sostituito dal secondo ( che in parte ne riproduceva l'oggetto) con intento effettivamente transattivo e non certo per danneggiare il . Pt_1
In ogni caso risulta assai difficile configurare in capo ai sig. e CP_1
RE ed ai terzi , e l'elemento CP_3 CP_2 Persona_3
soggettivo richiesto per il valido esercizio dell'azione revocatoria : risulta cioè difficilmente sostenibile in capo dal debitore la consapevolezza di un
Pag. 16 di 18 possibile pregiudizio arrecato all'avv per mezzo di un Pt_1
atto/accordo che lo stesso avvocato aveva contribuito a formare ed alla cui conclusione aveva prestato il proprio patrocinio.
E tanto vale evidentemente e si ritiene possa essere affermato in base al medesimo ragionamento logico/presuntivo - anche con riferimento alla scientia damni dei terzi contraenti.
La domanda revocatoria non può dunque che essere rigettata.
Quanto all'azione surrogatoria, esercitata in via subordinata ed allegata sotto il profilo dell'asserita inerzia di nel pretendere il CP_1
soddisfacimento delle clausole contenute nell'accordo 28.1.2023, si osserva che il venir meno di detta scrittura per effetto della successiva valida ed a questo punto efficace conciliazione del luglio 2023 , ne esclude in radice i presupposti oggettivi.
Del resto anche in tal caso difficile è scorgere un'inerzia colpevole in chi , supportato dal proprio difensore/creditore ha posto in essere atti giuridici – la successiva conciliazione del luglio 2023- incompatibili proprio con il contenuto di tali accordi.
La domanda giudiziale va pertanto integralmente rigettata restando poi assorbite le questioni in ordine alla esecuzione in forma specifica e divisione
4.Le spese di lite
Per la regola della soccombenza parte attrice va condannata la pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti e del terzo chiamato, che – dovendo rapportarsi al valore del credito a tutela del quale agisce
Pag. 17 di 18 l'attore in revocatoria - si liquidano in dispositivo tenuto conto ( in forza della pronuncia di primo grado e della Corte d'Appello prodotta sub 58)
- del valore effettivo della controversia anziché del credito lamentato dall'attore e così del decisum anziché del disputatum. ( Cfr Cass.
19520/2015) .
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento delle domande ex art 96 cpc
PQM
RIGETTA integralmente la domanda giudiziale
RIGETTA o dichiara assorbita ogni altra domanda ed eccezione
NA l'attore al pagamento delle spese di lite pari ad euro
5.810,00 in favore dei sig. e IV RE nonché in CP_1
favore del sig. Controparte_3
ORDINA ex art. 2668 comma II c.c. al Conservatore dei registri
Immobiliari di Milano la cancellazione della trascrizione della domanda eseguita in data 02.05.2024, Registro Particolare 40722, Registro Generale
56462,
Monza 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa Latella
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 3945/2024.
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n.3945/2024
tra
(C.F. in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.
parte attrice;
CONTRO
(C.F. ) - in proprio e quale CP_1 C.F._2
titolare della CP COLORPAINT di Al HN DI – IV EK
(C.F. ), C.F._3
con l'Avv. Anthony Macchia in seguito
convenuti;
e contro
IGnor e signora Controparte_2 Persona_1
convenuti contumaci nonché contro
IGnor (CF ,con gli avv.ti Controparte_3 CodiceFiscale_4
IN IC (C.F. ) e dall'Avv. Lucia CodiceFiscale_5
Primaverile (c.f ) CodiceFiscale_6
Terzo chiamato
Dandone lettura ex art 281 sexies cpc
Conclusioni delle parti.
Per l'attore:
Con riferimento a tutte le parti convenute
(a) per i motivi e le causali sopra esposti accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di parte attrice del “VERBALE
DI CONCILIAZIONE IN MEDIAZIONE PER TRANSAZIONE E
CESSIONI IMMOBILIARI” rogato in data 26 luglio 2023 dal Notaio
(Rep. – Racc. ) con ogni conseguente statuizione (Cfr. Persona_2
ns. doc. n. 34);
(b) per i motivi e le causali sopra esposti accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2900 e 2932 c.c., l'adempimento in forma specifica dell'“ACCORDO DI MEDIAZIONE” sottoscritto tra le parti in data 28 gennaio 2023 (Cfr. ns. doc. n. 27) e, per l'effetto:
- disporre con sentenza la divisione tra i IGg.ri e CP_1 CP_2
del compendio sito in RO (MB), Via Don Locatelli n. 39,
[...]
come stailito all'art. 4 dell'accordo in esame (Cfr. pag. 7 del ns. doc. n. 27)
- e così, l'appartamento contraddistinto al NCEU del Comune di RO
Pag. 2 di 18 (MB) al Foglio 4, mapp. 308, sub. 703, verrà assegnato in proprietà esclusiva del IG;
l'appartamento contraddistinto al NCEU Parte_2
del Comune di RO (MB) al Foglio 4, mapp. 305, sub. 705, verrà assegnato in proprietà esclusiva al IG. l'immobile ad uso CP_1
ufficio contraddistinto al NCEU del Comune di RO (MB) al Foglio 4, mapp. 308, sub. 704 verrà diviso tra le parti ( e ) come CP_1 CP_2
da progetto allegato (Cfr. ns. doc. n. 27); il porticato/androne di ingresso censito al NCEU del Comune di RO (MB) al Foglio 4, mapp. 308, sub. 702, verrà diviso tra le parti come da progetto del Geom. CP_4
(Cfr. All.to C del ns. doc. n. 27) - dichiarando i IGg.ri
[...] CP_1
e tenuti a corrispondere in proprio tutti i costi
[...] Parte_2
derivanti dalla divisione stessa (Cfr. quanto previsto a pag. n. 8 del ns. doc.
n. 27) indicando quale dies a quo per la decorrenza del termine di 6 (mesi) di preavviso stabilito in contratto per l'inizio dei lavori la data di pubblicazione dell'emananda sentenza;
- dichiarare i IGg.ri e obbligati in solido CP_1 Controparte_2
tra loro ad estinguere i mutui indicati nell'accordo divisionale (Cfr. pag. n.
9 del ns. doc. n. 27) corrispondendo all'Istituto di credito erogante le somme necessarie che verranno determinate in corso di causa.
IN OGNI CASO
Ordinare alla Conservatoria del competente Ufficio del Territorio di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Con vittoria di compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge oltre a quello di ATP
Pag. 3 di 18 svoltosi avanti il Tribunale di Monza (R.G. 2700/2023 - Dr.ssa Mariconda) già conteggiai e documentati nella parte in narrativa del presente atto.
***
Per i convenuti
IG. in proprio nonché titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale “CP Color Paint di DI Al HN”, nonché la IG.ra RE
IV
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare la mancata integrazione del contraddittorio da parte del nei confronti del IG. come da provvedimento Pt_1 CP_3
dell'11.06.2024 e, per l'effetto,
- disporre l'estinzione del presente giudizio ex art. 307 cpc;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
nella denegata ipotesi di mancata dichiarazione di estinzione del presente giudizio:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del IG.
per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2900 c.c. per tutte Pt_1
le ragioni esposte in narrativa;
- rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, così come formulate dalla controparte nei confronti della CP Color Paint di DI Al HN in persona del suo titolare, IG. nonché nei confronti della IG.ra Parte_3
IV RE, poiché destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto
Pag. 4 di 18 per tutte le ragioni esposte nelle premesse del presente atto da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
***
IN OGNI CASO
- condannare il IG. al risarcimento del danno ex art. 96 cpc da Pt_1
liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione, oltre che al pagamento delle spese legali relative al presente giudizio, oltre alle spese generali 15%, Iva e CPA come per legge;
- atteso che le domande di revocatoria e surrogatoria sono state oggetto di trascrizione da parte dell'attore, ordinare ex art. 2668 comma II c.c. al
Conservatore dei registri Immobiliari di Milano la cancellazione della relativa trascrizione eseguita in data 02.05.2024, Registro Particolare
40722, Registro Generale 56462, così come risulta dalla nota di trascrizione (Doc.24).
Per il terzo chiamato
(CF ), Controparte_3 CodiceFiscale_4
2nel merito, in via principale:
rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, o in quanto non provate o con qualsiasi altra statuizione;
Pag. 5 di 18 nel merito in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. del Verbale di Conciliazione in Mediazione 26.7.2023 a rogito
Notaio Dr. limitare la dichiarazione di inefficacia agli atti di Per_2
disposizione intercorsi tra i soli signori , RE e CP_1 CP_5 CP_2
e dichiarare la validità e efficacia della cessione di quota immobiliare da a CP_3 CP_2
Condannare parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
danno per il quale si chiede la liquidazione in via equitativa.
Con vittoria di compensi professionali e spese, oltre rimborso forfettario;
CPA e Iva come per legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento dei fatti
Con citazione del 16.11.2023 l'avv. ha chiesto la risoluzione per Pt_1
inadempimento grave del contratto sottoscritto in data 24 settembre 2021 di appalto dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile sito in RO alla ditta. CP COLORPAINT di Al HN, oltre ai danni per i vizi e da mancato godimento dell'immobile , il tutto per un importo complessivo di
272.424,95 euro.
Pag. 6 di 18 L'attore a tutela del proprio asserito conseguente credito ha avanzato contestualmente, domanda revocatoria degli atti ( verbali di conciliazione e cessione di quote immobiliari) di cui di seguito si dirà e domanda surrogatoria e di conseguente esecuzione in forma specifica e divisione: relativamente alle medesime domande, rendendosi necessaria l'integrazione del contraddittorio necessaria nei confronti del sig.
, si è proceduto alla separazione di giudizi , Controparte_3
risultando differentemente le domande sull'appalto già istruite.
Ad ulteriore tutela delle proprie ragioni creditorie , il ha dato Pt_1
atto di avere in data 8 novembre 2023 anche depositato un ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo al Tribunale di Monza di ingiungere ai coniugi e IV RE la somma di Euro 17.670,24 oltre CP_1
accessori per onorari in proprio favore, domanda poi accolta
Con riferimento dunque al presente giudizio stralciato per decidere sulle domande revocatoria e surrogatoria, l'attore ha prodotto documentazione da cui emerge che in data 26 luglio 2023 sottoscriveva con CP_1
la moglie (IG.ra IV RE), il fratello (IG. ) e la Parte_2
cognata (IG.ra ) l'accordo di mediazione e il Persona_3
<…VERBALE DI CONCILIAZIONE IN MEDIAZIONE PER
TRANSAZIONE E CESSIONE IMMOBILIARI…>> rogato dal Notaio laddove era previsto che: Persona_2
(a) <…CONCESSIONE A: al signor viene Parte_4
attribuita la quota di comproprietà pari a 3/6 (tre sesti) di quanto di seguito descritto, attribuendo a questa concessione un valore di euro
65.000,00…In Comune di Milano via Panfilo Castaldi n. 30, negozio
Pag. 7 di 18 al piano terra con retro, bagno e antibagno, con sottostante pertinenziale cantine al piano interrato, il tutto collegato da scala interna esclusiva…>>
Dunque , la quota del negozio di Milano di proprietà dei IGg.ri CP_1
e RE (trattasi dell'unico immobile libero da iscrizioni ipotecarie) alla quale - di comune accordo - era stato attribuito il valore di Euro 95.000,00
(Cfr. pagg. n. 5 e ss. del ns doc. n. 27) veniva ceduta dai coniugi
[...]
al fratello/cognato per Euro 65.000,0011; Parte_5 Controparte_2
Detta cessione veniva permutata con la <…CONCESSIONE B: al signor
viene attribuita la quota di comproprietà pari a ½ (un Parte_6
mezzo) di quanto di seguito descritto, attribuendo a questa concessione un valore di euro 65.000,00… In Comune di RO (MB), Via Don
Locatelli n. 39, porzione di fabbricato composto da ampio laboratorio e servizi al piano terreno e sovrastante soppalco con locali ufficio, ripostiglio, disimpegno e servizio al piano ammezzato, collegati da scala interna, con annessa piccola porzione di area nuda pertinenziale a cortile…>> .
Risulta altresì agli atti la scrittura 28.1.2023, accordo conciliativo in forza della quale le parti già in precedenza si erano impegnate a cedersi reciprocamente le quote dei diversi immobili in comproprietà ovvero a venderli a terzi in ragione della pendenza tra le medesime di un contenzioso civile e penale ed al fine di risolvere ogni controversia ( lett. l e.m accordo 28.1.2023 sub doc. 27 parte attrice)
L'attore dunque , a tutela dei propri crediti derivanti dall'appalto ,ha chiesto giudizialmente di dichiarare l'inefficacia nei propri confronti, ai
Pag. 8 di 18 sensi dell'art. 2901 c.c., del menzionato “VERBALE DI CONCILIAZIONE
IN MEDIAZIONE PER TRANSAZIONE E CESSIONI IMMOBILIARI” rogato in data 26 luglio 2023 dal Notaio (Rep. – Racc. Persona_2
) e, per l'effetto di :
- accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2900 e
2932 c.c., l'adempimento in forma specifica dell'“ACCORDO DI
MEDIAZIONE” sottoscritto tra le parti in data 28 gennaio 2023 (Cfr. ns. doc. n. 27) e, per l'effetto
- disporre con sentenza la divisione tra i IGg.ri e CP_1 CP_2
del compendio sito in RO (MB), Via Don Locatelli n. 39,
[...]
dichiarando i IGg.ri e tenuti a CP_1 Parte_2
corrispondere in proprio tutti i costi derivanti dalla divisione stessa (Cfr. quanto previsto a pag. n. 8 del ns. doc. n. 27) indicando quale dies a quo per la decorrenza del termine di 6 (mesi) di preavviso stabilito in contratto per l'inizio dei lavori la data di pubblicazione dell'emananda sentenza;
- dichiarare i IGg.ri e obbligati in solido CP_1 Controparte_2
tra loro ad estinguere i mutui indicati nell'accordo divisionale (Cfr. pag. n.
9 del ns. doc. n. 27) corrispondendo all'Istituto di credito erogante le somme necessarie che verranno determinate in corso di causa.
Ha allegato che nella sostanza per mezzo di esso il sig. si sarebbe Pt_7
spogliato dell'unico bene non ipotecato eludendo così gli accordi del gennaio 2023 e ponendo in essere, con l'accordo conciliativo del successivo luglio, atti preordinati a depauperare il proprio patrimonio e vanificare le regioni di credito del . Pt_1
Pag. 9 di 18 Si costituiva in giudizio , in proprio nonché quale titolare CP_1
dell'omonima ditta individuale “CP Color Paint di ”, in CP_1
uno alla IG.ra RE IV contestando le allegazioni e domande avversarie per infondatezza oltre ad eccepire l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio necessario
In particolare i convenuti contestavano il quantum del credito preteso e precisavano che tra le parti era inizialmente intervenuto un primo accordo
(in data 28.01.2023) che prevedeva la vendita del negozio in favore di un terzo soggetto, il quale non aveva mai formalmente presentato alcuna offerta (cfr. Doc. 27 controparte); successivamente, stante il particolare interesse manifestato dal IG. ad acquisire detto bene in Parte_2
proprietà, lo stesso gli veniva ceduto al solo fine di risolvere bonariamente ed in sede di mediazione tutte le controversie fino ad allora insorte tra i due fratelli
Il secondo accordo, formalizzato in mediazione in data 26.07.2023 ed oggetto della domanda di revocatoria , annullava e sostituiva dunque il precedente e prevedeva l'acquisto in proprietà del suddetto negozio in
Milano da parte del IG. (fratello di in luogo del terzo soggetto. CP_2 CP_1
Tali circostanze erano tutte ben note all'odierno attore, il quale aveva preso parte a tali accordi, sottoscrivendo il relativo atto ed intervenendo in qualità di procuratore del IG. della IG.ra RE e del IG. nella CP_1 CP_3
fase iniziale della procedura di mediazione, salvo poi per sopravvenuti disaccordi limitare il proprio operato in favore del ( nell' ultimo CP_3
incontro del 26.07.2023) .
Di qui l'insussistenza delle ragioni di revocatoria
Pag. 10 di 18 Sono rimasti contumaci i convenuti IGnor e signora Controparte_2
. Persona_1
Si è costituito infine contestando le pretese Controparte_3
avversarie e ribadendo di non aver arrecato alcun pregiudizio alle ragioni del creditore Avv. ovvero depauperamento della garanzia sul Pt_1
patrimonio del signor CP_1
La cessione del infatti n neppure in astratto avrebbe potuto CP_3
recare pregiudizio alle ragioni dell'Avv. il quale in nessun caso Pt_1
avrebbe potuto agire esecutivamente su detta quota.
***
Attesa la natura documentale del giudizio, la causa è stata rinviata all'udienza del per la discussione e la pronuncia della sentenza.
2.I principi id diritto applicabili alla fattispecie
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è finalizzata a mantenere integra la garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. ed a ricostruirla mediante lo strumento dell'inefficacia relativa in presenza di un atto che la pregiudichi.
Diversi ne sono i presupposti ed in particolare , quanto ai requisiti oggettivi, nei rapporti tra creditore e debitore, ed in presenza di una ragione di credito del primo, va allegato un atto di disposizione
Pag. 11 di 18 patrimoniale da parte del debitore da cui discenda un possibile pregiudizio per la garanzia patrimoniale di cui s'è detto.
In particolare è' noto che la tutela dell'azione revocatoria è una tutela indiretta contro gli atti dispositivi del debitore, che non fa tornare il bene in sua proprietà ma mira solo a ricostituire la garanzia patrimoniale
(Cass.23.9.2004 n.19131) con l'inopponibilità/inefficacia degli atti lesivi della stessa e con la conseguenza che la nozione di credito deve intendersi in senso ampio e comprensivo delle ragioni ed aspettative dei creditori - irrilevanti essendo i requisiti di certezza , liquidità ed esigibilità del titolo – riconducibili anche a crediti eventuali o sub iudice (giurisprudenza pacifica a decorrere da Cass. N 20002/2008, Cass.N.14166/2001, Cass. N.3981 del
2003 etc).
Quanto in particolare al credito litigioso quale presupposto oggettivo e ragione di tutela del creditore , la giurisprudenza della Cassazione è ormai pacifica nel ritenere che anche un credito non accertato con valore di giudicato può esser posto a fondamento della revocatoria ( Cfr ex multis specificamente Cass.
9.2.2012 n.1893 ) essendo stato ormai abbandonato il vecchio orientamento contrario ( cfr.Cass.
6.2.1996 n.960).
Logica conseguenza è che anche la nozione di danno deve intendersi in senso ampio, ed anche come pericolo di danno che può consistere anche solo in una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio che è al creditore sufficiente provare ( Cass.
4.7.2006 n 15265; Cass. 6511/2004).
Sotto il profilo soggettivo poi è' noto come in tema di revocatoria di atti a titolo oneroso posti in essere successivamente al sorgere del credito o della ragione di credito ( come nel caso che qui si affronta come si dirà oltre ) è
Pag. 12 di 18 sufficiente , ai fini del consilium fraudis del debitore e della scientia damni del terzo , la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni di credito del proprio creditore , cui si aggiunge analoga consapevolezza per il terzo ( Cass. 30.12.2014 n.27546 e Cass. 11763/2006). E' sufficiente cioè che il debitore sia conscio che in conseguenza del suo atto vengono lese le ragioni dei creditori , senza che sia necessaria anche l'intenzione di nuocervi, e tale conoscenza può addirittura consistere nella semplice conoscibilità ( Cass.23509/2015).
Quanto all'onere probatorio in materia, la Corte di Cassazione a più riprese ha affermato che "La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici" (Cass., civ., sez. III,
2.11.2023, n. 30486). Tali presunzioni sono lasciate al libero apprezzamento del giudice, che, pur in assenza di prove dirette, può ritenere dimostrato un fatto purché ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti.
3.la ricostruzione dei fatti e le evidenze probatorie
Premesso che risulta correttamente integrato il contraddittorio e venendo al merito si osserva in primo luogo che tra le parti Controparte_6
sussistono inequivocabilmente ragioni reciproche di credito ,
[...]
derivanti dall'originario contratto di appalto , che sono state accertate con sentenza di primo grado tuttora sub iudice in appello ( il che non è di ostacolo alla pronuncia sulla odierne domande) .
Pag. 13 di 18 Ed infatti nella sentenza n. 528/2025 emessa dal Tribunale di Monza nel proc. N. 8769/23 R.G. è stato così disposto
“ ….
PQM
In parziale accoglimento della domanda principale
- rigetta la domanda di risoluzione contrattuale
- accerta l'inadempimento di CP Color Paint e la condanna al risarcimento in favore di per la somma di euro 21.000,00 Parte_1
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale
-accerta le opere extra contratto nella misura di euro 58.000,00 dando atto che l'importo è già stato corrisposto
-rigetta ogni altra domanda od eccezione
-pone le spese di CTU al 50% a carico di ciascuna parte e le spese di CTP come in parte motiva
- condanna CP previa parziale compensazione al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore pari ad euro 9.000,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Monza il 14.3.2025”.
Quanto all'anteriorità del credito rispetto all'atto asseritamente in frode ( e cioè del verbale di accordo 26.7.2023 ) basti ricordare la data di sottoscrizione del contratto di appalto ( settembre 2021), quella della messa
Pag. 14 di 18 in mora da parte del rispetto ai crediti professionali ( Pt_1
comunicazione 6.2.2023) , quella infine di instaurazione dell'Atp (
21.3.2023).
Venendo all'ulteriore presupposto dell'azione revocatoria e cioè l'eventus damni come sopra sommariamente illustrato, effettivamente dal materiale istruttorio non ne è emersa sufficiente contezza.
Con l'accordo impugnato il convenuto ha ceduto al fratello CP_1 [...]
la quota di comproprietà di 1/6 del negozio di Milano (da CP_2
ristrutturare) di 61 mq a fronte dell'acquisto della quota di ½ del compendio immobiliare in RO costituito da ampio laboratorio con servizi, locali ufficio, ripostiglio, disimpegno e servizio di complessivi 339 mq, oltre piccola porzione di area pertinenziale a cortile.
Il convenuto risulta anche proprietario di un immobile ad uso CP_1
abitazione sempre in RO ed i valori di entrambi gli immobili- rispettivamente euro 252.000 ed euro 185.000,00 sono stati stabiliti con una perizia di parte risalente al 2022 ( prodotta dai convenuti sub doc. 9) ed evidentemente redatta e propedeutica alle trattative in corso tra le parti all'epoca: dunque dotata di sufficiente attendibilità ai fini della stima..
A fronte di tali elementi parte attrice si è limitata produrre l'atto di compravendita del negozio di Milano, - il cui prezzo risulta indicato- per l'anno 2020 in euro 175.000,00 - nulla allegando od ulteriormente producendo rispetto al quadro economico così ridisegnato.
Risulta infine che l'ipoteca sui beni di RO si sia notevolmente ristretta.
Pag. 15 di 18 Non pare pertanto configurarsi , ad avviso di chi scrive, un pericolo di danno derivante dal depauperamento della garanzia patrimoniale per effetto dell'accordo impugnato.
Ma è sotto il profilo soggettivo che la ricorrenza di un atto in pregiudizio dei creditori viene definitivamente meno.
L'avv è stato legale dei sig. , RE e sia in Pt_1 CP_1 CP_3
sede di stipula della prima convenzione del gennaio 2023 , sia in occasione della stipula dell'accordo oggetto dell'odierna impugnativa.
Tanto emerge dalla documentazione prodotta ed in particolare i documenti di parte attrice sub. 26 e 27 quanto al primo, e 33 e 34 quanto al secondo risultando il verbale 26.7.2023 redatto dal notaio integralmente Per_2
riproduttivo degli accordi conclusi in pari data ex art 11DL 28/2010 ( sub
33 cit.).
Dal contenuto dei rispettivi atti risulta poi conferma e viene ribadito che i riconoscimenti e cessioni concordati intervenivano a tacitazione delle controversie tra le stesse parti in essere in sede sia civile che penale. Il che rende in sé verosimile la ricostruzione dei fatti operata da parte convenuta
( e sostanzialmente confermata dal : il primo accordo doveva CP_3
intendersi risolto e sostituito dal secondo ( che in parte ne riproduceva l'oggetto) con intento effettivamente transattivo e non certo per danneggiare il . Pt_1
In ogni caso risulta assai difficile configurare in capo ai sig. e CP_1
RE ed ai terzi , e l'elemento CP_3 CP_2 Persona_3
soggettivo richiesto per il valido esercizio dell'azione revocatoria : risulta cioè difficilmente sostenibile in capo dal debitore la consapevolezza di un
Pag. 16 di 18 possibile pregiudizio arrecato all'avv per mezzo di un Pt_1
atto/accordo che lo stesso avvocato aveva contribuito a formare ed alla cui conclusione aveva prestato il proprio patrocinio.
E tanto vale evidentemente e si ritiene possa essere affermato in base al medesimo ragionamento logico/presuntivo - anche con riferimento alla scientia damni dei terzi contraenti.
La domanda revocatoria non può dunque che essere rigettata.
Quanto all'azione surrogatoria, esercitata in via subordinata ed allegata sotto il profilo dell'asserita inerzia di nel pretendere il CP_1
soddisfacimento delle clausole contenute nell'accordo 28.1.2023, si osserva che il venir meno di detta scrittura per effetto della successiva valida ed a questo punto efficace conciliazione del luglio 2023 , ne esclude in radice i presupposti oggettivi.
Del resto anche in tal caso difficile è scorgere un'inerzia colpevole in chi , supportato dal proprio difensore/creditore ha posto in essere atti giuridici – la successiva conciliazione del luglio 2023- incompatibili proprio con il contenuto di tali accordi.
La domanda giudiziale va pertanto integralmente rigettata restando poi assorbite le questioni in ordine alla esecuzione in forma specifica e divisione
4.Le spese di lite
Per la regola della soccombenza parte attrice va condannata la pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti e del terzo chiamato, che – dovendo rapportarsi al valore del credito a tutela del quale agisce
Pag. 17 di 18 l'attore in revocatoria - si liquidano in dispositivo tenuto conto ( in forza della pronuncia di primo grado e della Corte d'Appello prodotta sub 58)
- del valore effettivo della controversia anziché del credito lamentato dall'attore e così del decisum anziché del disputatum. ( Cfr Cass.
19520/2015) .
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento delle domande ex art 96 cpc
PQM
RIGETTA integralmente la domanda giudiziale
RIGETTA o dichiara assorbita ogni altra domanda ed eccezione
NA l'attore al pagamento delle spese di lite pari ad euro
5.810,00 in favore dei sig. e IV RE nonché in CP_1
favore del sig. Controparte_3
ORDINA ex art. 2668 comma II c.c. al Conservatore dei registri
Immobiliari di Milano la cancellazione della trascrizione della domanda eseguita in data 02.05.2024, Registro Particolare 40722, Registro Generale
56462,
Monza 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa Latella
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