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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/06/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1212/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 10.6.2025, ore 10:58, innanzi al giudice dott. Salvatore Falzoi, nella causa n. 1212 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, sono comparsi:
- il ricorrente, avv. Giuseppe Giovanni CASU, difeso in proprio, il quale dà atto di avere depositato il certificato storico di famiglia di e insiste nell'accoglimento della Persona_1
domanda di verificazione, rinunciando alla discussione orale;
- per il convenuto nessuno.
L'avv. CASU chiede che il giudice si limiti a leggere il dispositivo della sentenza, non potendo attendere la lettura della motivazione a causa di impegni in altre udienze.
Il Giudice previo ritiro in camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1212/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 1
N. R.G. 1212/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 1212 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
Avv. Giuseppe Giovanni CASU (C.F. ), difeso in proprio ed elettivamente C.F._1
domiciliato a Siniscola, via Sassari n. 96, presso il suo studio legale;
ricorrente
contro
(C.F. ), residente a [...]: Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c., depositato il 24.11.2024 nella cancelleria di questo
Tribunale, l'avv. Giuseppe Giovanni CASU ha esposto:
a. che, in virtù del contratto di compravendita sottoscritto l'1.1.2023, Persona_1
aveva alienato a esso ricorrente (per il modico prezzo di 35.000,00 euro, stante la fatiscenza
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1212/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 2 del locale) la proprietà dell'immobile ad uso abitativo sito a Siniscola, via Sassari n. 92,
piani primo e secondo, censito nel N.C.EU di detto Comune al foglio 30, mappale 1350,
sub. 2;
b. che, in seguito alla sottoscrizione dell'atto:
i. con variazione catastale del 2.2.2023, l'identificativo dell'immobile era mutato da sub. 2 a sub. 3;
ii. il 7.10.2024 era deceduto l'alienante, lasciando quale unico erede il figlio CP_1
[...]
iii. esso ricorrente aveva regolarmente versato il prezzo pattuito;
c. poiché l'acquisto era stato effettuato con scrittura privata non autenticata, era quindi interesse di esso ricorrente ottenerne la verificazione giudiziale, al fine di munirsi di titolo idoneo alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari.
2. In seguito a due rinvii – dovuti, rispettivamente, all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dal C.O.A. di Nuoro il 20.12.2024 ed al rinnovo della notifica, nell'udienza del 20.5.2025 il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate (previa rinuncia agli atti riguardo alla domanda formulata nel capo b delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo) e,
previa declaratoria di contumacia del convenuto, il giudice ha invitato la parte ricorrente a produrre il certificato storico di famiglia di rinviando all'udienza del Persona_1
10.6.2025.
3. Nell'udienza odierna del 10.6.2025 la parte ricorrente ha rappresentato di avere depositato la documentazione anagrafica richiesta, insistendo nell'accoglimento della domanda di verificazione giudiziale;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi degli artt.
281 sexies e terdecies c.p.c.
***
4. La domanda di verificazione giudiziale formulata dal ricorrente è fondata e deve essere accolta,
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1212/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 3 nei termini e per le ragioni che seguono.
4.1 Nell'art. 216, comma 2, prima parte, c.p.c. si legge che “l'istanza per la verificazione può anche
proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse”.
La scrittura privata, priva di data, della quale il ricorrente chiede la verificazione giudiziale, è
stata prodotta come documento n. 1 a corredo dell'atto introduttivo.
In calce alla seconda pagina dell'atto compaiono effettivamente le sottoscrizioni dell'alienante e dell'acquirente-ricorrente Giuseppe Giovanni CASU, il quale ha versato Persona_1
in atti le visure catastali da cui si apprende come, in seguito alla soppressione del sub. 2 (doc. 3
ricorso) oggetto del contratto, sia stato costituito l'attuale sub. 3 (doc. 4 ricorso) all'esito di
“AMPLIAMENTO del 22/02/2023 Pratica n. NU0008588 in atti dal 22/02/2023 AMPLIAMENTO
(n. 8588.1/2023)”.
Sussiste quindi l'interesse del ricorrente all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni,
ai fini della trascrizione della scrittura privata de qua.
4.2 In subiecta materia debbono poi essere richiamati:
a. l'art. 214, comma 2, ai sensi del quale “Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a
dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”;
b. l'art. 215, comma 1, n. 1, in cui si legge che “La scrittura privata prodotta in giudizio si
ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è
prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma”.
Nel caso in esame il ricorrente ha correttamente convenuto in giudizio Controparte_1
unico figlio di il quale risultava altresì divorziato dalla moglie Persona_1 Per_2
(come da certificato storico di famiglia depositato dal ricorrente nel fascicolo telematico
[...]
in data 9.6.2025).
4.3 Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti, il convenuto non si è costituito in giudizio e,
pertanto, la scrittura deve ritenersi riconosciuta ai sensi del citato art. 215, comma 1, n. 1 c.p.c.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1212/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 4 5. La presente sentenza – la quale, in considerazione dei limiti della domanda, non costituisce in ogni caso accertamento della validità del trasferimento del diritto menzionato nel contratto – è per legge un atto che deve essere trascritto (art. 2651 c.c.) e titolo per la trascrizione (art. 2657 c.c.), oltre che per i necessari adempimenti catastali.
6. Ai sensi dell'art. 216, comma 2, c.p.c., le spese di lite anticipate dal ricorrente debbono restare a loro carico, considerato che la contumacia del convenuto costituisce contegno equipollente al riconoscimento tacito della scrittura oggetto di causa.
PER QUESTI MOTIVI
7. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. verifica giudizialmente la scrittura privata, priva di data (doc. 1 ricorso introduttivo), nella quale (C.F. ) ha dichiarato di vendere a Persona_1 C.F._3
Giuseppe Giovanni CASU (C.F. ), il quale ha dichiarato di C.F._1
acquistare, “il bene immobile descritto al punto 1 in premessa e, più precisamente:
appartamento sito in Siniscola nella via Sassari n. 92 e distinto al Catasto Urbano al
Foglio 30 mappale 1350 sub 2”;
b. dispone che le spese processuali anticipate dal ricorrente restino a suo carico.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1212/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 10.6.2025, ore 10:58, innanzi al giudice dott. Salvatore Falzoi, nella causa n. 1212 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, sono comparsi:
- il ricorrente, avv. Giuseppe Giovanni CASU, difeso in proprio, il quale dà atto di avere depositato il certificato storico di famiglia di e insiste nell'accoglimento della Persona_1
domanda di verificazione, rinunciando alla discussione orale;
- per il convenuto nessuno.
L'avv. CASU chiede che il giudice si limiti a leggere il dispositivo della sentenza, non potendo attendere la lettura della motivazione a causa di impegni in altre udienze.
Il Giudice previo ritiro in camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1212/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 1
N. R.G. 1212/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 1212 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
Avv. Giuseppe Giovanni CASU (C.F. ), difeso in proprio ed elettivamente C.F._1
domiciliato a Siniscola, via Sassari n. 96, presso il suo studio legale;
ricorrente
contro
(C.F. ), residente a [...]: Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c., depositato il 24.11.2024 nella cancelleria di questo
Tribunale, l'avv. Giuseppe Giovanni CASU ha esposto:
a. che, in virtù del contratto di compravendita sottoscritto l'1.1.2023, Persona_1
aveva alienato a esso ricorrente (per il modico prezzo di 35.000,00 euro, stante la fatiscenza
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1212/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 2 del locale) la proprietà dell'immobile ad uso abitativo sito a Siniscola, via Sassari n. 92,
piani primo e secondo, censito nel N.C.EU di detto Comune al foglio 30, mappale 1350,
sub. 2;
b. che, in seguito alla sottoscrizione dell'atto:
i. con variazione catastale del 2.2.2023, l'identificativo dell'immobile era mutato da sub. 2 a sub. 3;
ii. il 7.10.2024 era deceduto l'alienante, lasciando quale unico erede il figlio CP_1
[...]
iii. esso ricorrente aveva regolarmente versato il prezzo pattuito;
c. poiché l'acquisto era stato effettuato con scrittura privata non autenticata, era quindi interesse di esso ricorrente ottenerne la verificazione giudiziale, al fine di munirsi di titolo idoneo alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari.
2. In seguito a due rinvii – dovuti, rispettivamente, all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dal C.O.A. di Nuoro il 20.12.2024 ed al rinnovo della notifica, nell'udienza del 20.5.2025 il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate (previa rinuncia agli atti riguardo alla domanda formulata nel capo b delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo) e,
previa declaratoria di contumacia del convenuto, il giudice ha invitato la parte ricorrente a produrre il certificato storico di famiglia di rinviando all'udienza del Persona_1
10.6.2025.
3. Nell'udienza odierna del 10.6.2025 la parte ricorrente ha rappresentato di avere depositato la documentazione anagrafica richiesta, insistendo nell'accoglimento della domanda di verificazione giudiziale;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi degli artt.
281 sexies e terdecies c.p.c.
***
4. La domanda di verificazione giudiziale formulata dal ricorrente è fondata e deve essere accolta,
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1212/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 3 nei termini e per le ragioni che seguono.
4.1 Nell'art. 216, comma 2, prima parte, c.p.c. si legge che “l'istanza per la verificazione può anche
proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse”.
La scrittura privata, priva di data, della quale il ricorrente chiede la verificazione giudiziale, è
stata prodotta come documento n. 1 a corredo dell'atto introduttivo.
In calce alla seconda pagina dell'atto compaiono effettivamente le sottoscrizioni dell'alienante e dell'acquirente-ricorrente Giuseppe Giovanni CASU, il quale ha versato Persona_1
in atti le visure catastali da cui si apprende come, in seguito alla soppressione del sub. 2 (doc. 3
ricorso) oggetto del contratto, sia stato costituito l'attuale sub. 3 (doc. 4 ricorso) all'esito di
“AMPLIAMENTO del 22/02/2023 Pratica n. NU0008588 in atti dal 22/02/2023 AMPLIAMENTO
(n. 8588.1/2023)”.
Sussiste quindi l'interesse del ricorrente all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni,
ai fini della trascrizione della scrittura privata de qua.
4.2 In subiecta materia debbono poi essere richiamati:
a. l'art. 214, comma 2, ai sensi del quale “Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a
dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”;
b. l'art. 215, comma 1, n. 1, in cui si legge che “La scrittura privata prodotta in giudizio si
ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è
prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma”.
Nel caso in esame il ricorrente ha correttamente convenuto in giudizio Controparte_1
unico figlio di il quale risultava altresì divorziato dalla moglie Persona_1 Per_2
(come da certificato storico di famiglia depositato dal ricorrente nel fascicolo telematico
[...]
in data 9.6.2025).
4.3 Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti, il convenuto non si è costituito in giudizio e,
pertanto, la scrittura deve ritenersi riconosciuta ai sensi del citato art. 215, comma 1, n. 1 c.p.c.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1212/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 4 5. La presente sentenza – la quale, in considerazione dei limiti della domanda, non costituisce in ogni caso accertamento della validità del trasferimento del diritto menzionato nel contratto – è per legge un atto che deve essere trascritto (art. 2651 c.c.) e titolo per la trascrizione (art. 2657 c.c.), oltre che per i necessari adempimenti catastali.
6. Ai sensi dell'art. 216, comma 2, c.p.c., le spese di lite anticipate dal ricorrente debbono restare a loro carico, considerato che la contumacia del convenuto costituisce contegno equipollente al riconoscimento tacito della scrittura oggetto di causa.
PER QUESTI MOTIVI
7. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. verifica giudizialmente la scrittura privata, priva di data (doc. 1 ricorso introduttivo), nella quale (C.F. ) ha dichiarato di vendere a Persona_1 C.F._3
Giuseppe Giovanni CASU (C.F. ), il quale ha dichiarato di C.F._1
acquistare, “il bene immobile descritto al punto 1 in premessa e, più precisamente:
appartamento sito in Siniscola nella via Sassari n. 92 e distinto al Catasto Urbano al
Foglio 30 mappale 1350 sub 2”;
b. dispone che le spese processuali anticipate dal ricorrente restino a suo carico.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 1212/2024 R.A.C. Sentenza ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. - pagina 5