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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 21/11/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
AR EC presidente
NO CA giudice rel.
Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1691/2025 V.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Tuzio Antonio con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO visto il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del
5/9/2025, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 24/9/2025, contenente le condizioni del divorzio;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale dichiarata dall'intestato Tribunale con sentenza n. 29/2024 depositata in data 12/1/2024;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze del figlio minore
, con conseguente manifesta superfluità del suo ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante Persona_1 le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
le spese, stante la natura del procedimento e la previsione di cui al punto n. 13) del ricorso, debbano essere compensate;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 24/9/2025 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
l'11/8/2011 in Montalbano Jonico, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte Parte_2
e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio del 5/9/2025, depositato il 24/9/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montalbano Jonico di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, Parte
II, serie A, numero 14;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
19/11/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NO CA AR EC