Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1013/2024 promossa da:
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Montesilvano al Parte_1 C.F._1
C.so Umberto n.219, presso e nello studio dell'Avv.to Daniela Mincione che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Pescara Controparte_1 C.F._2
(PE) al Viale Regina Elena n.20, presso e nello studio dell'Avv. Valentina Casciero che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
AVV. RAFFAELLA BIANCO IN QUALITACURATORE SPECIALE DEL MINORE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso depositato il 3 aprile 2024 proponeva nei confronti della coniuge Parte_1
la seguente domanda: “Voglia l'On. le Tribunale adito , autorizzare i coniugi a Controparte_1
vivere separati e, sentite le parti e i loro difensori adotti con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti, di cui al combinato disposto degli artt. 473- bis.22 e 473-bis.50 c.p.c. e, per l'effetto: a) assegnare la casa familiare, ubicata in Alanno alla via Santa Maria del Carmine n. 26 a Parte_1
, avendo la trasferito la propria residenza in Manoppello, presso
[...] Controparte_1
l'abitazione dei di lei genitori unitamente alla IG minore;
b) disporre a carico di Parte_1 un assegno mensile, in favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della IG pari ad €
250,00, ovvero quell'altra somma ritenuta di giustizia, da versare entro il 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo le variazioni degli Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche e ludico sportive, secondo il Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara; c)disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la IG ogniqualvolta lo vorrà, previa comunicazione telefonica alla moglie. A settimane alterne, due fine settimana dalle 13,30 del sabato fino alle 20,00 della domenica, alternando un fine settimana in Abruzzo e un fine settimana in Emilia-
Romagna. Durante le festività natalizie, la IG starà con il padre la settimana di Natale, dal 24 sino al 31 dicembre ovvero la settimana di Capodanno, dal 1 fino al 6 Gennaio, ad anni alterni. La IG starà con il padre il giorno di Pasqua o il lunedì in albis, ad anni alterni. Durante le vacanze estive la minore starà con il padre per quindici giorni, anche non consecutivi, con preavviso alla moglie entro il
31 maggio di ogni anno, salvo diversa calendarizzazione proposta dal Giudice ai sensi dell'art. 473- bis 50 c.p.c. d) disporre che l'assegno unico universale per la IG sia riscosso nella misura del 50% da ciascun coniuge. -In via definitiva e nel merito: a1) pronunziare la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale ai sensi dell'art. 473- bis22 quarto comma c.p.c., con addebito esclusivo alla moglie , per violazione dell'obbligo di assistenza morale e di Controparte_1
collaborazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 151, secondo comma c.c.; b1) assegnare la casa familiare, ubicata in Alanno (PE) alla via Santa Maria del Carmine n. 26, già di proprietà del ricorrente, a quest'ultimo; c1)disporre l'affidamento condiviso della IG minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa, unitamente alla madre, presso l'abitazione dei nonni materni, in Manoppello alla via dei Vigneti n. 1, con diritto di visita del padre secondo la calendarizzazione proposta al punto sub d) tenendo conto del piano genitoriale allegato da parte pagina 2 di 6 ricorrente, ovvero secondo il piano genitoriale proposto dal G.I., ai sensi dell'art. 473-bis.50 c.p.c.;
d1) porre a carico di un assegno mensile di mantenimento per la IG minore pari Parte_1 ad € 250,00, ovvero quell'altra somma ritenuta di giustizia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore della moglie e con rivalutazione annuale secondo le variazioni degli Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche e ludico-ricreative per i figli, secondo il
Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara;
e1)disporre che l'assegno unico familiare per la IG minore sia ripartito tra i coniugi al 50%; f1)con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio”.
2. La resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa ed aderiva alla domanda sullo stato civile dei coniugi ma si opponeva alla richiesta di addebito nonché alle modalità di regolamentazione del contributo al mantenimento della di loro IG oltre che della stessa resistente per i motivi versati in atti;
altresì, chiedeva la restituzione in suo favore delle somme indebitamente incassate dal ricorrente a titolo di “assegno unico” in favore della famiglia a far data dal mese di settembre 2023 ad oggi, con assegnazione in via esclusiva delle future somme corrisposte per il medesimo titolo alla SI.ra nonché dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del SI. Controparte_1 [...]
per le condotte perpetrate nei confronti della IG minore per la narrativa Parte_1 Per_1
versata in atti, con conseguente mancata previsione di ogni diritto di visita per il medesimo, ovvero subordinare ogni decisione in merito alla valutazione degli assistenti sociali, solo dopo ascolto della minore.
3. Nel corso della prima udienza di comparizione del 19 settembre 2024 il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione delle parti, presenti personalmente, autorizzava i coniugi a vivere separati e riservava ordinanza sulle richieste provvisorie ed urgenti formulate dalle parti.
4. A scioglimento della riserva assunta nella predetta udienza, con provvedimento del 19 settembre
2024, il Giudice delegato così provvedeva: “ in via provvisoria, affida la IG minore in via Per_1 esclusiva alla madre , con collocamento presso la stessa nell'abitazione dei nonni Controparte_1
materni sita in Manoppello, via dei Vigneti n. 1; sospende, allo stato, il diritto di visita paterno;
pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG versando alla , Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 350,00, con decorrenza aprile 2024 e rivalutazione
ISTAT aprile 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti la minore, individuate e disciplinate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
assegno unico interamente in favore della;
rigetta la richiesta di mantenimento avanzata dalla resistente;
dispone l'acquisizione CP_1
a cura della Cancelleria, del fascicolo n.82/2024 del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento”.
pagina 3 di 6 5. All'udienza del 28 novembre 2024 le parti insistevano per l'accoglimento dei rispettivi scritti difensivi ed il Giudice, preso atto della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale, nominava in qualità di curatore speciale l'avv. Bianco Raffaella, rinviando la causa all'udienza del 26 febbraio 2025.
6. Nel corso dell'udienza del 26 febbraio 2025, le parti dichiaravano di essere pervenute ad un accordo sulla separazione, alle condizioni sottoscritte e versate in atti;
al riguardo, la Curatrice Speciale della minore, riportandosi alla propria relazione, dichiarava la necessità che l'accordo depositato dalle parti tenesse nella debita considerazione il fatto che almeno per un primo determinato periodo le visite del padre avvenissero non libere, attesa la volontà della minore di volere vedere il papà non solo ma con l'ausilio dei Servizi Sociali incaricati.
7. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
8) Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
- Nulla viene disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare, ubicata in Alanno (PE) alla via
Santa Maria del Carmine n. 26, di cui è comproprietario, stante l'intervenuto Parte_1
trasferimento della SI.ra e della IG in Manoppello, alla Via dei Controparte_1 Per_1
Vigneti n. 1, presso la casa familiare dei genitori della Resistente, ove entrambe risultano residenti;
-la IG minore viene affidata ad entrambi i genitori, in virtù della normativa vigente in materia, Per_1 con collocamento della stessa, unitamente alla madre, presso l'abitazione dei nonni materni, in
Manoppello alla via dei Vigneti n. 1;
-il SI. verserà, in favore del coniuge SI.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento della IG la somma mensile di € 350,00, da corrispondere Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra
, già noto, importo da rivalutare annualmente secondo le variazioni dell'Indice Controparte_1
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie medico-sanitarie, scolastiche e ludico ricreative per la IG, previamente concordate e successivamente documentate, in conformità al Protocollo Famiglia
pagina 4 di 6 del Tribunale di Pescara;
-l'Assegno Unico per la Famiglia sarà percepito al 100% dalla SI.ra
, genitore collocatario prevalente della IG minore;
Controparte_1 Per_1
-il SI. e la SI.ra rinunciano alla domanda di addebito Parte_1 Controparte_1
reciprocamente formulata nei propri scritti difensivi;
-i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la IG, affinché possa ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservi rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo parentale.
-i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti essendo dotati di reddito proprio;
la SI.ra rinuncia alla domanda di mantenimento formulata nei propri scritti Controparte_1
difensivi;
-entrambi i genitori si impegnano affinché la IG continui a seguire il percorso di supporto Per_1
psicologico tramite professionisti del SSN, confermando il consenso già prestato;
-il padre potrà vedere e tenere con sé , sempre con il consenso della minore, quando lo stesso Per_1
farà rientro in Abruzzo in occasione delle principali festività (Natale e Pasqua) e del periodo feriale estivo. Nel primo periodo, gli incontri avverranno tra padre e IG alla presenza dei Servizi Sociali di competenza. A tal proposito il comunicherà alla SI.ra , non appena gli Parte_1 CP_1
saranno noti i periodi in cui, libero dal lavoro, si potrà recare in Abruzzo, per poter organizzare gli incontri con la IG;
-entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulla IG per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse per la minore, riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
- i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio di documenti amministrativi, carta d'identità e passaporto compresi;
-le spese e le competenze legali relative al presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti, con rinuncia da parte dei difensori al beneficio della solidarietà professionale.
9. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse.
10. Spese compensate, così come richiesto dalle parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 3 aprile
2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi alle condizioni concordate dalle parti, così come riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manoppello (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 6 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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