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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1871 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi, come in atti, dagli avv.ti Eugenio Speranza (C.F.: ) C.F._3
e Grazia Scarfone (C.F.: ) ed elettivamente domiciliati in C.F._4
Taurianova (RC), Viale San Martino n. 97,
- Parte Attrice –
E
(C.F. e P. IVA: ), per il tramite della Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, in persona del l.r.p.t. (C.F. – P.I. CP_2 P.IVA_2
), rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv. Francescoantonio P.IVA_3
Zimatore (C.F. ), con studio in Crotone, Via Torino n. 97; C.F._5
- Parte Convenuta-
Oggetto: Opposizione a precetto.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso l'atto di precetto -di Parte_2 importo complessivo pari ad € 131.652,10, oltre interessi di mora e spese di precetto – notificato da , per il tramite di unitamente CP_1 CP_2 al titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data
20.07.2006 con (oggi , giusto atto Controparte_3 Controparte_4 del Notaio di Montebello Ionico rep. N. 5508 e racc. n. 2059. Persona_1
1.2. A sostegno della spiegata opposizione gli attori eccepivano:
a) in via preliminare la carenza di legittimazione sostanziale e processuale in capo alla cessionaria, e per essa della mandataria, CP_1 CP_2 non avendo la stessa provato la propria titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio mediante la produzione del contratto di cessione intercorso con la cedente, attesa la inidoneità, sotto il profilo probatorio, Controparte_4 dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi della Legge 130 del 30 aprile 1990 e dell'art. 58 TUB. Parte opponente invocava a sostegno delle proprie deduzioni i principi sanciti dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito in forza dei quali, nelle operazioni di cessione dei crediti mediante operazioni di cartolarizzazione, ex artt. 1 e 4 L. 130/1990 e 58 TUB, l'avviso di cessione, sebbene costituisca un requisito di efficacia della cessione, esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica dell'atto traslativo al titolare del debito ceduto, non è tuttavia di per sé idonea a provare l'esistenza dell'atto traslativo del credito. Inoltre, la mancata notifica al debitore dell'avvenuta cessione.
b) Nel merito contestavano l'esistenza e l'entità della pretesa ritenuta eccessiva e non suffragata da idonea documentazione nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa ex art. 2934 c.c., essendo decorsi più di dieci anni dal mancato pagamento dell'ultima rata scaduta.
1.3. Gli attori, concludevano affinché l'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, c.p.c., accertasse e dichiarasse la carenza di titolarità attiva del rapporto in capo alla società opposta.
In subordine, chiedevano venisse determinato l'esatto importo dovuto attesa l'incertezza e non fondatezza della pretesa creditoria avanzata con l'atto di
2 precetto. Il tutto con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Con comparsa di costituzione in giudizio, la cessionaria , tramite CP_1 la procuratrice speciale contestava l'eccezione preliminare di CP_2 difetto di legittimazione attiva ex adverso sollevata, rivendicando la titolarità del credito azionato, siccome inserito in un'operazione di cessione dei crediti in blocco mediante cartolarizzazione ex artt. 1 e 4, Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed 58 Testo Unico Bancario, i cui oneri pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 15.10.2019 n. 121.
Richiamava, a sostegno dell'asserita ritualità della cessione l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nel caso di cessioni di crediti in blocco, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra a tal fine una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Produceva a sostegno delle proprie deduzioni: l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 15.10.2019 e la dichiarazione resa dalla cedente, il 02.12.2022. Controparte_4
2.1. Nel merito, la convenuta contestava le avverse deduzioni siccome generiche ed infondate, dolendosi in particolare dell'infondatezza dell'eccepita prescrizione, avendo il mutuo in oggetto la durata di anni 26 (art. 2 del contratto), di guisa che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il dies a quo del termine decennale di prescrizione debba individuarsi non già in relazione alle singole rate o come dedotto dall'opponente dalla scadenza dell'ultima rata non pagata, bensì con riferimento alla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito e per la condanna degli attori al pagamento delle spese legali.
3 2.2. In esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente depositate dalle parti costituite.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Occorre invero rilevare, per pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito, che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civile Sentenza n.
24798/2020). Ne caso che ci occupa, parte opposta ha affidato la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto di cessione all'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, che tuttavia non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito di cui si controverte nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, ex art.58 d.lgs. n.385/1993, alla società opposta essendo la produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio, ma non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. 4116/2016), a meno che, sempre secondo quanto recentemente precisato dalla stessa Corte di legittimità, il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020).
Ed invero, il predetto onere probatorio gravante sul cessionario, deve essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia in contestazione sin dall'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
(secondo recente Cass. 24798/2020). Le considerazioni sopra enunciate trovano puntuale riscontro nei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, la quale ha da ultimo delineato le coordinate ermeneutiche in materia di cessioni ex art. 58 TUB, dalle quali non vi è ragione di discostarsi.
La Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti,
4 ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente1.
La Corte ha inoltre precisato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB2.
Gli arresti giurisprudenziali da ultimo citati hanno dunque confermato quanto già espressamente e ripetutamente ribadito dalla stessa Corte di Cassazione in ordine alla necessità di distinguere l'avviso di cessione -necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima- dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale, adempimento che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione3. È dunque necessario tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione, quale fattispecie traslativa della titolarità del credito, dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Ne deriva che, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete4.
Al contrario, nei casi come quello che occupa, in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto l'esistenza del contratto di cessione, tale contratto dovrà formare oggetto di prova ed a tal fine non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria, dunque, neppure la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco5.
3.1. Nel caso di cui si controverte, la società convenuta, pur a fronte di puntuali contestazioni della parte attrice, ha affidato la prova della titolarità del rapporto all'avviso pubblicato in Gazzetta dal quale, invero, non è possibile stabilire in termini di certezza che il diritto di credito oggetto di giudizio sia stato effettivamente oggetto di trasferimento in suo favore, atteso che detto documento fa riferimento, ai fini della individuazione dei crediti cartolarizzati, ad una serie di criteri oggettivi, ma comunque generici, tali da non consentire di
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 4 Cass. n. 17944/2023; Cass. Civ., Sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412 5 Cass., n. 17944/2023; Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790. 6 individuare la titolarità e l'ammontare delle singole e specifiche posizioni debitorie cedute.
Né tantomeno può attribuirsi efficacia probatoria alla dichiarazione unilaterale di avvenuta cessione prodotta su carta intestata di Parte_3 trattandosi di un documento appositamente predisposto ai fini di causa il
02/12/2022, sottoscritto da soggetto del quale non viene specificata la qualità e dunque, la legittimazione a rappresentare la volontà della Banca medesima.
Tale dichiarazione, inoltre, non provenendo da una parte processuale, non può assumere valore confessorio.
3.2. Ed invero, come univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
è onere della parte che intenda avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, provare la veridicità formale del documento, non essendo lo stesso dotato ex se di valore probatorio, neppure in termini indiziari.
Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo, nonché al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria.
In relazione a tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha dunque riconosciuto alla parte contro la quale viene prodotta una scrittura proveniente da soggetto estraneo al giudizio la facoltà di disconoscimento della scrittura proveniente dal terzo, facoltà esercitabile al di fuori delle preclusioni di cui all'art. 215 c.p.c, il cui mancato esercizio può essere apprezzato dal giudice per dedurre elementi di prova circa la autenticità del documento medesimo6.
Alla stregua dell'orientamento sopra richiamato, dunque, le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle
7 parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale dell'art. 2702 c.c., né la disciplina processuale di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., trattandosi di prove atipiche aventi valore meramente indiziario, come tali, idonee a contribuire alla formazione del libero convincimento del giudice unitamente agli altri elementi acquisiti al processo.
La dichiarazione di avvenuta cessione depositata in atti dalla società opposta, puntualmente contestata dalla controparte (vedi ex multis note di trattazione del note del 27.11.2023), non può, dunque, in assenza del contratto di cessione e a fronte di puntuale contestazione della legittimazione sostanziale della cessionaria formulata dall'opponente, assumere valore probatorio della titolarità del credito in capo alla società opposta, non avendo la stessa fornito elementi idonei a suffragarne la veridicità e la riconducibilità alla Banca cedente.
In difetto di produzione dell'atto di cessione relativo al credito asseritamente maturato nei confronti dell'opponente, reputa il giudicante che non possa ritenersi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale di CP_1 ad agire per il pagamento del credito. Tale onere probatorio non può, per le ragioni sopra evidenziate, ritenersi assolto con la mera produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, essendo tale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova
4. Da quanto sin qui argomentato discende l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale in capo alla società opposta. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte opponente, come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, delle attività svolte
(fasi studio, introduttiva trattazione e decisionale) e della natura non particolarmente complessa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , avente ad oggetto opposizione avverso
[...] Parte_2
8 l'atto di precetto nei confronti di e per essa così CP_1 CP_2 provvede:
-accoglie la domanda;
-condanna in persona della procuratrice speciale, al Controparte_1 pagamento, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 759,00 per spese documentate ed euro 7.052,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati Eugenio
Speranza e Grazia Scarfone. dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 17/04/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024. 2 Cass., n. 17944/2023 cit. 3 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza 5 6 Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 marzo – 5 maggio 2015, n. 8938; nello stesso senso cfr. Cass Civ. Ord., 23-10-2017, n. 24976 “Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia…”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1871 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi, come in atti, dagli avv.ti Eugenio Speranza (C.F.: ) C.F._3
e Grazia Scarfone (C.F.: ) ed elettivamente domiciliati in C.F._4
Taurianova (RC), Viale San Martino n. 97,
- Parte Attrice –
E
(C.F. e P. IVA: ), per il tramite della Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, in persona del l.r.p.t. (C.F. – P.I. CP_2 P.IVA_2
), rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv. Francescoantonio P.IVA_3
Zimatore (C.F. ), con studio in Crotone, Via Torino n. 97; C.F._5
- Parte Convenuta-
Oggetto: Opposizione a precetto.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso l'atto di precetto -di Parte_2 importo complessivo pari ad € 131.652,10, oltre interessi di mora e spese di precetto – notificato da , per il tramite di unitamente CP_1 CP_2 al titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data
20.07.2006 con (oggi , giusto atto Controparte_3 Controparte_4 del Notaio di Montebello Ionico rep. N. 5508 e racc. n. 2059. Persona_1
1.2. A sostegno della spiegata opposizione gli attori eccepivano:
a) in via preliminare la carenza di legittimazione sostanziale e processuale in capo alla cessionaria, e per essa della mandataria, CP_1 CP_2 non avendo la stessa provato la propria titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio mediante la produzione del contratto di cessione intercorso con la cedente, attesa la inidoneità, sotto il profilo probatorio, Controparte_4 dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi della Legge 130 del 30 aprile 1990 e dell'art. 58 TUB. Parte opponente invocava a sostegno delle proprie deduzioni i principi sanciti dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito in forza dei quali, nelle operazioni di cessione dei crediti mediante operazioni di cartolarizzazione, ex artt. 1 e 4 L. 130/1990 e 58 TUB, l'avviso di cessione, sebbene costituisca un requisito di efficacia della cessione, esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica dell'atto traslativo al titolare del debito ceduto, non è tuttavia di per sé idonea a provare l'esistenza dell'atto traslativo del credito. Inoltre, la mancata notifica al debitore dell'avvenuta cessione.
b) Nel merito contestavano l'esistenza e l'entità della pretesa ritenuta eccessiva e non suffragata da idonea documentazione nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa ex art. 2934 c.c., essendo decorsi più di dieci anni dal mancato pagamento dell'ultima rata scaduta.
1.3. Gli attori, concludevano affinché l'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, c.p.c., accertasse e dichiarasse la carenza di titolarità attiva del rapporto in capo alla società opposta.
In subordine, chiedevano venisse determinato l'esatto importo dovuto attesa l'incertezza e non fondatezza della pretesa creditoria avanzata con l'atto di
2 precetto. Il tutto con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Con comparsa di costituzione in giudizio, la cessionaria , tramite CP_1 la procuratrice speciale contestava l'eccezione preliminare di CP_2 difetto di legittimazione attiva ex adverso sollevata, rivendicando la titolarità del credito azionato, siccome inserito in un'operazione di cessione dei crediti in blocco mediante cartolarizzazione ex artt. 1 e 4, Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed 58 Testo Unico Bancario, i cui oneri pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 15.10.2019 n. 121.
Richiamava, a sostegno dell'asserita ritualità della cessione l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nel caso di cessioni di crediti in blocco, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei crediti ceduti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra a tal fine una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Produceva a sostegno delle proprie deduzioni: l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 15.10.2019 e la dichiarazione resa dalla cedente, il 02.12.2022. Controparte_4
2.1. Nel merito, la convenuta contestava le avverse deduzioni siccome generiche ed infondate, dolendosi in particolare dell'infondatezza dell'eccepita prescrizione, avendo il mutuo in oggetto la durata di anni 26 (art. 2 del contratto), di guisa che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il dies a quo del termine decennale di prescrizione debba individuarsi non già in relazione alle singole rate o come dedotto dall'opponente dalla scadenza dell'ultima rata non pagata, bensì con riferimento alla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito e per la condanna degli attori al pagamento delle spese legali.
3 2.2. In esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente depositate dalle parti costituite.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Occorre invero rilevare, per pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito, che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civile Sentenza n.
24798/2020). Ne caso che ci occupa, parte opposta ha affidato la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto di cessione all'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, che tuttavia non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito di cui si controverte nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, ex art.58 d.lgs. n.385/1993, alla società opposta essendo la produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio, ma non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. 4116/2016), a meno che, sempre secondo quanto recentemente precisato dalla stessa Corte di legittimità, il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020).
Ed invero, il predetto onere probatorio gravante sul cessionario, deve essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia in contestazione sin dall'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
(secondo recente Cass. 24798/2020). Le considerazioni sopra enunciate trovano puntuale riscontro nei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, la quale ha da ultimo delineato le coordinate ermeneutiche in materia di cessioni ex art. 58 TUB, dalle quali non vi è ragione di discostarsi.
La Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti,
4 ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente1.
La Corte ha inoltre precisato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB2.
Gli arresti giurisprudenziali da ultimo citati hanno dunque confermato quanto già espressamente e ripetutamente ribadito dalla stessa Corte di Cassazione in ordine alla necessità di distinguere l'avviso di cessione -necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima- dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale, adempimento che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione3. È dunque necessario tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione, quale fattispecie traslativa della titolarità del credito, dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Ne deriva che, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete4.
Al contrario, nei casi come quello che occupa, in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto l'esistenza del contratto di cessione, tale contratto dovrà formare oggetto di prova ed a tal fine non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria, dunque, neppure la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco5.
3.1. Nel caso di cui si controverte, la società convenuta, pur a fronte di puntuali contestazioni della parte attrice, ha affidato la prova della titolarità del rapporto all'avviso pubblicato in Gazzetta dal quale, invero, non è possibile stabilire in termini di certezza che il diritto di credito oggetto di giudizio sia stato effettivamente oggetto di trasferimento in suo favore, atteso che detto documento fa riferimento, ai fini della individuazione dei crediti cartolarizzati, ad una serie di criteri oggettivi, ma comunque generici, tali da non consentire di
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 4 Cass. n. 17944/2023; Cass. Civ., Sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412 5 Cass., n. 17944/2023; Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790. 6 individuare la titolarità e l'ammontare delle singole e specifiche posizioni debitorie cedute.
Né tantomeno può attribuirsi efficacia probatoria alla dichiarazione unilaterale di avvenuta cessione prodotta su carta intestata di Parte_3 trattandosi di un documento appositamente predisposto ai fini di causa il
02/12/2022, sottoscritto da soggetto del quale non viene specificata la qualità e dunque, la legittimazione a rappresentare la volontà della Banca medesima.
Tale dichiarazione, inoltre, non provenendo da una parte processuale, non può assumere valore confessorio.
3.2. Ed invero, come univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
è onere della parte che intenda avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, provare la veridicità formale del documento, non essendo lo stesso dotato ex se di valore probatorio, neppure in termini indiziari.
Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo, nonché al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria.
In relazione a tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha dunque riconosciuto alla parte contro la quale viene prodotta una scrittura proveniente da soggetto estraneo al giudizio la facoltà di disconoscimento della scrittura proveniente dal terzo, facoltà esercitabile al di fuori delle preclusioni di cui all'art. 215 c.p.c, il cui mancato esercizio può essere apprezzato dal giudice per dedurre elementi di prova circa la autenticità del documento medesimo6.
Alla stregua dell'orientamento sopra richiamato, dunque, le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle
7 parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale dell'art. 2702 c.c., né la disciplina processuale di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., trattandosi di prove atipiche aventi valore meramente indiziario, come tali, idonee a contribuire alla formazione del libero convincimento del giudice unitamente agli altri elementi acquisiti al processo.
La dichiarazione di avvenuta cessione depositata in atti dalla società opposta, puntualmente contestata dalla controparte (vedi ex multis note di trattazione del note del 27.11.2023), non può, dunque, in assenza del contratto di cessione e a fronte di puntuale contestazione della legittimazione sostanziale della cessionaria formulata dall'opponente, assumere valore probatorio della titolarità del credito in capo alla società opposta, non avendo la stessa fornito elementi idonei a suffragarne la veridicità e la riconducibilità alla Banca cedente.
In difetto di produzione dell'atto di cessione relativo al credito asseritamente maturato nei confronti dell'opponente, reputa il giudicante che non possa ritenersi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale di CP_1 ad agire per il pagamento del credito. Tale onere probatorio non può, per le ragioni sopra evidenziate, ritenersi assolto con la mera produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, essendo tale atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova
4. Da quanto sin qui argomentato discende l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale in capo alla società opposta. Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte opponente, come da dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore dichiarato della causa, delle attività svolte
(fasi studio, introduttiva trattazione e decisionale) e della natura non particolarmente complessa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , avente ad oggetto opposizione avverso
[...] Parte_2
8 l'atto di precetto nei confronti di e per essa così CP_1 CP_2 provvede:
-accoglie la domanda;
-condanna in persona della procuratrice speciale, al Controparte_1 pagamento, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 759,00 per spese documentate ed euro 7.052,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati Eugenio
Speranza e Grazia Scarfone. dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 17/04/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024. 2 Cass., n. 17944/2023 cit. 3 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza 5 6 Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 marzo – 5 maggio 2015, n. 8938; nello stesso senso cfr. Cass Civ. Ord., 23-10-2017, n. 24976 “Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia…”