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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/02/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1075/2009 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Veropalumbo, come da procura in atti;
ATTORI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Controparte_1
D'Ambrosi, come da procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Vittorio Manzi, come da procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
con sede in Sarno Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
4.02.2025 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.02.1009 a e Controparte_2 in data 13.01.2010 a , mai ritualmente notificato alla Controparte_1 [...]
con sede in Sarno, e Controparte_3 Parte_1 Parte_2 esponevano che essi coniugi sono portatori eterozigoti di talassemia e
[...] che la , nel corso dell'anno 2003 riusciva a rimanere incinta (prima Pt_1 gravidanza) e in data 27.10.2003, precisamente verso la decima settimana di gravidanza, si sottoponeva ad esame di prelievo di villi coriali presso
"l'Istituto Mangiagalli di Milano" con risultato "feto non affetto da talassemia". La veniva seguita dal ginecologo dott. Pt_1 CP_2
, che prestava servizio presso la casa di cura , e in data
[...] CP_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 04.04.2004, e precisamente alla 34ma settimana di gravidanza con feto esente da malformazioni e del peso di 1900 gr., allorché, allertata da dolori nel basso ventre, la , non riuscendo a consultare il proprio ginecologo, si Pt_1 recava presso la detta casa di cura ove era attesa dal medico di turno dott.
accompagnata dal coniuge e giungendo alle ore 04,35, Controparte_1 presso la struttura sanitaria. Solo alle ore 05,20 veniva sottoposta a monitoraggio e controllo ecografico dal detto dott. e CP_1 dall'accertamento risultava un collo chiuso ed un battito cardiaco fetale regolare. Dalla cartella clinica n.255/04 che risulta redatta alle ore 05,45 si evince "ricovero per minaccia di parto pretermine con collo uterino chiuso, battito cardiaco fetale regolare, assenza di perdite ematiche e/o liquor dal canale cervicale. Nonostante la gravità della diagnosi, la veniva Pt_1 lasciata priva di monitoraggio, in quanto, appena dopo la visita, lo strumento che la monitorava veniva distaccato per utilizzarlo su altra paziente essendo l'unico funzionante. Fino alle ore 08,20 nulla accadeva, nonostante il marito della avesse reiterato inviti ai sanitari in servizio di intervenire in Pt_1 quanto la moglie lamentava forti dolori. Allorché il sanitario di fiducia di essi attori, dott. passò a visitarla, dopo aver preso servizio alle ore CP_2
8,00, veniva refertata una bradicardia pari a 46 B/M non responsiva a fiala di atropina, per cui alle ore 8,30 la veniva sottoposta a taglio cesareo, Pt_1 con feto "estratto morto", come da frontespizio della cartella clinica, sebbene nella cartella operatorio veniva riportava la frase "il feto si affida immediatamente alle cure del rianimatore”. Allegavano che il feto era andato incontro ad una anossia acuta derivante dal distacco di placenta (come confermato in sede ecografica e accertato dal C.T. del Pubblico Ministero) e trattandosi di una complicanza della gravidanza estremamente grave, che consente la sopravvivenza del feto solo se tempestivamente diagnosticata per una immediata estrazione del feto, la doveva essere monitorata Pt_1 costantemente, al fine di impedire il triste evento. Per tale accaduto gli attori depositarono esposto presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e nel relativo procedimento R.G.1887/04 i veniva espletata una consulenza tecnica medico legale affidata al prof. Essendo essi attori portatori Per_1 eterozigoti di talassemia ricorreva la fattispecie del c.d. "feto prezioso" stante la negatività della malattia rilevata all'accertamento dei villi coriali. Gli attori sostenevano che la responsabilità dell'evento era da attribuire ai medici dottori e , oltre che della , in CP_1 CP_2 Controparte_3 quanto le linee guida, in ipotesi di una minaccia di parto prematuro, in travaglio, nonostante il trattamento tocolitico, impongono indubbiamente un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 monitoraggio a permanenza e ciò nel caso specifico si imponeva ancora più in considerazione che, come abbiamo riferito, il feto andava considerato prezioso. Peraltro, considerato che il feto pesava 1900 gr. per quanto prematuro, avrebbe avuto con certezza la possibilità di sopravvivere, privo di patologia e quindi senza inficiare la qualità di vita del neonato e di essi genitori. Aggiungevano che l'evento aveva determinato, oltre all'evento morte del feto, anche danni psico-esistenziale gravissimi ai genitori, che avevano risentito dell'evento descritto in maniera ben più consistente di un analogo evento in coppia sana, in considerazione della circostanza sulla preziosità di quel prodotto del concepimento. Allegavano che successivamente la Pt_1 aveva avuto tre gravidanze di cui una interrottasi spontaneamente e altre due che imposero l'interruzione, trattandosi di feti omozigoti per la talassemia, e solo alla quarta gravidanza la coppia aveva potuto concepire un figlio eterozigote che oggi gode di buona salute. Sino al momento dell'espletamento dell'ultimo parto, vi era stata una condizione di malattia di essi attori, che aveva inficiato sul piano psico-esistenziale la vita di entrambi i coniugi al punto da poter ritenere essersi configurato un disturbo cronico di ansia e dell'umore abbinato a spunti reattivi e manifestati con depressione e rivendicazione, che per ben tre volte si vedevano accompagnate dalle delusioni per la necessità di dover interrompere la gravidanza con la convinzione di non vedere soddisfatto il desiderio naturale della coppia di avere un figlio. Per tali motivi gli attori chiedevano accertarsi la responsabilità colposa dei convenuti e di condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, tra cui quello alla salute subito dagli attori, del danno morale, del danno esistenziale e relazionale.
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della Controparte_2 domanda, atteso che nel giorno dell'evento egli prese servizio alle ore 8.00 ed alle ore 8.20 effettuò sulla paziente, che si era ricoverata nella struttura ospedaliera alle ore 4.35 del giorno 4/4/2004, ecografia a seguito della quale, notando irregolarità cardiaca, pone in esser tutte le necessarie attività mediche, ivi compresa una infusione di per poi immediatamente Per_2 disporre l'intervento chirurgico che materialmente eseguì alle ore 8,30.
Evidenziava che in sede penale era stata formalizzata nei suoi confronti la richiesta di archiviazione della denuncia formulata dall'attrice, in riscontro alla totale estraneità di esso sanitario all'evento.
Anche il , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda risarcitoria, in quanto non era stato ritenuto responsabile di alcun addebito, così come accertato in sede penale, su denunzia degli stessi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 attori, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, che con sentenza di non luogo a procedere n. 146 del 07/06/2010 con formula “il fatto non sussiste” non aveva rinviato a giudizio il . CP_1
Non si costituiva in giudizio la ed il giudice, Controparte_3 ritenuta la nullità dell'atto di citazione in quanto privo delle necessarie indicazioni per individuare il soggetto giuridico citato, disponeva il rinnovo dell'atto di citazione entro un termine perentorio. Atteso che l'atto di citazione veniva rinotificato senza procedere a più precise indicazioni riguardo all'individuazione del soggetto giuridico convenuto, il giudice, ritenendo che non si versava in ipotesi di litisconsorzio necessario tra i convenuti citati in giudizio, disponeva il prosieguo del giudizio.
Ammessa ma non assunta la prova dichiarativa, espletata ctu medico legale con i dottori , specialista in medicina legale, e Persona_3 [...]
, esperto di settore specialista in ginecologia e ostetricia, resi Per_4 chiarimenti alla relazione di consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. e all'esito dell'udienza di discussione, veniva decisa.
La domanda attorea è in parte fondata e va accolta nei confronti del solo convenuto per quanto di ragione. Controparte_1
Riguardo alla si concorda con il rilievo di Controparte_3 nullità fatto dal precedente giudice assegnatario, che ha ritenuto del tutto insufficiente l'indicazione dei dati identificativi relativi al soggetto giuridico, atteso che non risulta specificato dagli attori se si tratta di una ditta individuale, una società commerciale privata, di un'azienda ospedaliera avente autonoma personalità giuridica o di una struttura ospedaliera facente capo ad un ASL (nel qual caso occorreva citare l'ASL). Non avendo gli attori provveduto alla rinnovazione corretta dell'atto di citazione e della stessa notificazione, non essendosi costituito in giudizio alcun soggetto quale titolare della , va dichiarata l'estinzione del giudizio Controparte_3 solo relativamente al rapporto processuale tra gli attori e la Controparte_3
per mancata rinnovazione dell'atto di citazione nel termine perentorio
[...] fissata dal giudice, non vertendosi in fattispecie di litisconsorzio necessario con gli altri convenuti.
Passando al merito della causa, i fatti relativi all'evento del 4.4.2004, come ricostruiti nell'atto introduttivo del giudizio, risultano provati con la documentazione prodotta da parte attrice, in particolare dalla documentazione sanitaria relativa alla gravidanza della , dalla Pt_1 cartella clinica della Casa si Cusa Villa Malta, oltre ad essere sostanzialmente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 non contestati nella ricostruzione fattane dagli attori. Diverse sono solo le valutazioni medico legali e di natura giuridica circa la responsabilità dei convenuti, fatte dai giudici penali e dalle parti in causa.
Le valutazioni fatte in sede penale (decreto di archiviazione del GIP per il e sentenza di non luogo a procedere per il non CP_2 CP_1 vincolano il giudice civile, il quale conserva una sua autonomia di giudizio, sia perché i predetti provvedimenti penali non hanno l'autorità di cosa giudicata propria della sentenza di assoluzione dibattimentale o da giudizio abbreviato, sia perché le regole di giudizio per un'azione di responsabilità civile da inadempimento contrattuale da contatto sociale (tipico del medico che prende in cura, nell'ambito di una struttura ospedaliera, il paziente), sono incentrate sui canoni di cui agli artt. 1218 e 1176 comma 2 c.p.c.. Provato dagli attori il nesso di causalità tra evento e condotta omissiva o commissiva imprudente, negligente, imperita o violativa delle regole dell'arte e/o delle linee guida, spetta al medico convenuto fornire la prova liberatoria, vale a dire di non aver potuto adempiere correttamente all'obbligazione per impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (in pratica, per caso fortuito o forza maggiore).
Orbene, questo giudice condivide integralmente quanto motivato e concluso dal collegio di ctu nella relazione di consulenza, principale e integrativa a chiarimenti e risposta ai rilievi di parte. Invero appaiono corrette le risposte ai quesiti posti dal giudice e cioè che: “1) la morte del feto è stata causata da un distacco intempestivo di placenta normalmente inserita con conseguente progressiva sofferenza fetale asfittica fino all'exitus; 2) La diagnosi di ingresso presso la indica una minaccia Controparte_3 di parto prematuro evidentemente per la sola presenza di contrazioni uterine al tracciato CTG, mentre il collo dell'utero esisteva in modo conservato impervio. Tale dato clinico obiettivo è rimasto invariato nelle successive tre ore circa, quando la visita delle ore 8.20 confermava un collo dell'utero conservato impervio. Pertanto, l'attività contrattile uterina non era associata
a modifiche progressive e significative della cervice uterina, quindi non si trattava di minaccia di parto prematuro (errata diagnosi). Il sanitario che ha effettuato la prima visita ostetrica ha colposamente omesso di visitare la paziente nelle tre ore successive quando poteva confermare il reperto obiettivo di cervice immodificata, mutare la prima diagnosi di minaccia di parto prematuro e ipotizzare qualche altra causa dei dolori e delle contrazioni uterine, come un verosimile distacco di placenta, caratterizzato proprio da dolori addominali anche in assenza di perdite ematiche quando
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 l'ematoma placentare si raccoglie tra utero e placenta. L'esecuzione di ulteriori visite ostetriche anche con cervicometria ecografica, in uno con un monitoraggio cardiotocografico più intensivo, come da linee guida vigenti all'epoca dei fatti, avrebbe potuto rilevare l'instaurarsi della sofferenza fetale asfittica con la possibilità di praticare un taglio cesareo di emergenza risolutivo e con un miglior esito del parto, con ampia probabilità statistica e scientifica (probabilità relativa). Inoltre, il tracciato cardiotocografico già evidenziava dei tratti di bradicardia (bpm inferiori a 120) e contrazioni uterine che non potevano esimere il sanitario preposto ad un monitoraggio più intensivo clinico e strumentale della gestante, difatti non verificatosi con conseguente peggioramento delle condizioni fetali fino alla visita delle ore
8.20 eseguita da altro sanitario che provvedeva ad una celere estrazione, mediante taglio cesareo di emergenza, del feto in bradicardia severa, quando ormai lo stesso aveva già riportato una sofferenza tale da contrastarne la sopravvivenza. Nelle circa due ore successive alla prima visita con erronea diagnosi di minaccia di parto prematuro, ci sarebbe stata la possibilità di individuare il momento iniziale della sofferenza fetale asfittica così da intervenire ed evitare l'exitus fetale per anossia;
3) Per quanto esposto si può affermare che l'evento indesiderato è in diretto rapporto di causalità secondo un criterio scientifico-probabilistico, nonché logico-probabilistico, con alto grado di probabilità percentuale con una condotta negligente, imperita e imprudente addebitabile ai sanitari che ebbero in cura la sig.ra Parte_1
presso la e l'insorgenza dell'evento
[...] Controparte_3 indesiderato (morte fetale) sarebbe stato prevenibile ed evitabile con un comportamento alternativo corretto illustrato in relazione;
4) Le individuate violazioni, omissive, sono state la causa unica nella produzione dell'evento e la responsabilità dell'evento indesiderato va attribuito al sanitario convenuto
(dr. che ha visitato la paziente dal ricovero presso la CP_1 CP_3
. Nessun profilo di responsabilità va attribuito al sanitario che ha
[...] visitato la paziente successivamente (dr ), quando il riscontro di CP_2 una grave bradicardia fetale lo ha indotto ad espletare un taglio cesareo di urgenza quando ormai il feto aveva già riportato una sofferenza tale da contrastarne la sopravvivenza;
5) Premesso quanto indicato nella parte espositiva occorre rilevare come nel caso in esame, a proposito di Parte_1
e di possa affermarsi che: in assenza di
[...] Parte_2 qualsiasi documentazione medica non è possibile individuare, con corretto criterio metodologico e valutativo, una compromissione né temporanea né stabile di una o più funzioni neuropsicologiche da riferire al trauma psichico
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 da perdita del prodotto del concepimento poiché non risulta sensatamente accertato un disturbo post-traumatico da stress eccedente per intensità e durata i normali confini e connotati del 'lutto non complicato'; parimenti non risulta affermabile per i coniugi un danno biologico permanente di natura psichica, non essendo oggi possibile individuare, con corretto criterio metodologico e valutativo, una compromissione stabile di una o più funzioni neuropsicologiche tale da potersi valutare in termini 'percentuali'; 6) Non risultano documentate spese mediche ascrivibili all'operato dei sanitari convenuti ed allo stato attuale non sono prevedibili future spese mediche”
Questo giudice, quale peritus peritorum, fa proprie in pieno tali conclusioni, per cui ritiene che nella vicenda de qua vi sia stata una grave colpa medica nella condotta del solo dott. il quale ha CP_1 imprudentemente e negligentemente sottovalutato la delicatezza della situazione in cui versava la , sbagliando la diagnosi e non Pt_1 procedendo ai dovuti monitoraggi e approfondimenti del caso, lasciando la paziente senza un adeguato controllo per circa due ore, durante le quali si è determinato il distacco lento e progressivo della placenta, determinando la morte del feto.
Quando è intervento il dott. , fuori servizio fino alle ore 8,00 , CP_2
l'evento si era ormai verificato e comunque egli ha cercato tempestivamente di evitarlo, con verifiche diagnostiche e immediato taglio cesareo. Nulla è addebitabile al , il quale, sebbene medico ginecologo di fiducia CP_2 degli attori, che aveva seguito la gravidanza, non era tenuto a intervenire prima dell'inizio del suo turno di servizio, essendo la paziente già affidata alle cure medico sanitarie specialistiche di una struttura sanitaria adeguata a prevenire qualsiasi emergenza.
Passando alla liquidazione del danno risarcibile, si concorda con i ctu che hanno escluso un danno biologico fisico-psichico permanente e temporaneo a carico degli attori e di un danno patrimoniale da spese sanitarie, per mancanza di documentazione in tal senso.
Agli attori può essere liquidato un danno non patrimoniale riferibile alla mancata nascita di un bambino, che, in considerazione del tempo gestazionale
(34 settimana), del peso (1.900 grammi) e del mancato riscontro di patologie nel corso della gravidanza, ben poteva superare le difficoltà della nascita prematura e avere una vita sana e normale.
Trattandosi di feto nato morto, non può parlarsi di danno da perdita del rapporto parentale, ma solo di danno non patrimoniale da perdita di una
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 relazione affettiva solo potenziale, non avendo avuto gli attori la possibilità di stabilire un legame concreto a causa della morte del feto prima della nascita.
Il risarcimento va quindi determinato in modo equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto di tutte le specificità del caso. Orbene è vero che, come ben sostenuto dagli attori, si trattava di c.d. feto prezioso, stante le oggettive difficoltà dei genitori di concepire un bambino privo di problemi collegati alla patologia genetica degli attori, ma è pure vero che essi hanno dedotto di aver generato in prosieguo un figlio che gode di ottima salute.
Né può considerarsi risarcibile il danno non patrimoniale esistenziale e relazionale riferito alla condizione di stress, ansia, preoccupazione, che negli anni successivi hanno patito gli attori a causa delle molte gravidanze non andate avanti o interrotte, collegato alla paura di non poter avere dei figli naturali.
Per il danno non patrimoniale, inteso quale danno morale per patema d'animo, sofferenza, delusione per un'aspettativa di nascita del figlio venuta meno per colpa d'altri, agli attori si ritiene congruo liquidare un importo pari ad euro 25.000,00 all'attualità per ognuno di essi, oltre interessi legali moratori dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara estinto il rapporto processuale tra gli attori e la CP_3
[...]
2) Rigetta la domanda nei confronti di Controparte_2
3) Accoglie la domanda attorea nei confronti di e per Controparte_1
l'effetto condanna detto convenuto a pagare in favore di ciascuno attore la somma di euro 25.000,00 oltre interessi legali moratori dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo
4) Rigetta ogni altra domanda
5) Condanna in solido gli attori al pagamento delle spese di giudizio in favore di , che liquida in complessivi euro 10.860,00 Controparte_2 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 6) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in Controparte_1 favore degli attori, che liquida in euro 10.860,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 6/2/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1075/2009 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Veropalumbo, come da procura in atti;
ATTORI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Controparte_1
D'Ambrosi, come da procura in atti;
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Vittorio Manzi, come da procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
con sede in Sarno Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
4.02.2025 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.02.1009 a e Controparte_2 in data 13.01.2010 a , mai ritualmente notificato alla Controparte_1 [...]
con sede in Sarno, e Controparte_3 Parte_1 Parte_2 esponevano che essi coniugi sono portatori eterozigoti di talassemia e
[...] che la , nel corso dell'anno 2003 riusciva a rimanere incinta (prima Pt_1 gravidanza) e in data 27.10.2003, precisamente verso la decima settimana di gravidanza, si sottoponeva ad esame di prelievo di villi coriali presso
"l'Istituto Mangiagalli di Milano" con risultato "feto non affetto da talassemia". La veniva seguita dal ginecologo dott. Pt_1 CP_2
, che prestava servizio presso la casa di cura , e in data
[...] CP_3
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 04.04.2004, e precisamente alla 34ma settimana di gravidanza con feto esente da malformazioni e del peso di 1900 gr., allorché, allertata da dolori nel basso ventre, la , non riuscendo a consultare il proprio ginecologo, si Pt_1 recava presso la detta casa di cura ove era attesa dal medico di turno dott.
accompagnata dal coniuge e giungendo alle ore 04,35, Controparte_1 presso la struttura sanitaria. Solo alle ore 05,20 veniva sottoposta a monitoraggio e controllo ecografico dal detto dott. e CP_1 dall'accertamento risultava un collo chiuso ed un battito cardiaco fetale regolare. Dalla cartella clinica n.255/04 che risulta redatta alle ore 05,45 si evince "ricovero per minaccia di parto pretermine con collo uterino chiuso, battito cardiaco fetale regolare, assenza di perdite ematiche e/o liquor dal canale cervicale. Nonostante la gravità della diagnosi, la veniva Pt_1 lasciata priva di monitoraggio, in quanto, appena dopo la visita, lo strumento che la monitorava veniva distaccato per utilizzarlo su altra paziente essendo l'unico funzionante. Fino alle ore 08,20 nulla accadeva, nonostante il marito della avesse reiterato inviti ai sanitari in servizio di intervenire in Pt_1 quanto la moglie lamentava forti dolori. Allorché il sanitario di fiducia di essi attori, dott. passò a visitarla, dopo aver preso servizio alle ore CP_2
8,00, veniva refertata una bradicardia pari a 46 B/M non responsiva a fiala di atropina, per cui alle ore 8,30 la veniva sottoposta a taglio cesareo, Pt_1 con feto "estratto morto", come da frontespizio della cartella clinica, sebbene nella cartella operatorio veniva riportava la frase "il feto si affida immediatamente alle cure del rianimatore”. Allegavano che il feto era andato incontro ad una anossia acuta derivante dal distacco di placenta (come confermato in sede ecografica e accertato dal C.T. del Pubblico Ministero) e trattandosi di una complicanza della gravidanza estremamente grave, che consente la sopravvivenza del feto solo se tempestivamente diagnosticata per una immediata estrazione del feto, la doveva essere monitorata Pt_1 costantemente, al fine di impedire il triste evento. Per tale accaduto gli attori depositarono esposto presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e nel relativo procedimento R.G.1887/04 i veniva espletata una consulenza tecnica medico legale affidata al prof. Essendo essi attori portatori Per_1 eterozigoti di talassemia ricorreva la fattispecie del c.d. "feto prezioso" stante la negatività della malattia rilevata all'accertamento dei villi coriali. Gli attori sostenevano che la responsabilità dell'evento era da attribuire ai medici dottori e , oltre che della , in CP_1 CP_2 Controparte_3 quanto le linee guida, in ipotesi di una minaccia di parto prematuro, in travaglio, nonostante il trattamento tocolitico, impongono indubbiamente un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 monitoraggio a permanenza e ciò nel caso specifico si imponeva ancora più in considerazione che, come abbiamo riferito, il feto andava considerato prezioso. Peraltro, considerato che il feto pesava 1900 gr. per quanto prematuro, avrebbe avuto con certezza la possibilità di sopravvivere, privo di patologia e quindi senza inficiare la qualità di vita del neonato e di essi genitori. Aggiungevano che l'evento aveva determinato, oltre all'evento morte del feto, anche danni psico-esistenziale gravissimi ai genitori, che avevano risentito dell'evento descritto in maniera ben più consistente di un analogo evento in coppia sana, in considerazione della circostanza sulla preziosità di quel prodotto del concepimento. Allegavano che successivamente la Pt_1 aveva avuto tre gravidanze di cui una interrottasi spontaneamente e altre due che imposero l'interruzione, trattandosi di feti omozigoti per la talassemia, e solo alla quarta gravidanza la coppia aveva potuto concepire un figlio eterozigote che oggi gode di buona salute. Sino al momento dell'espletamento dell'ultimo parto, vi era stata una condizione di malattia di essi attori, che aveva inficiato sul piano psico-esistenziale la vita di entrambi i coniugi al punto da poter ritenere essersi configurato un disturbo cronico di ansia e dell'umore abbinato a spunti reattivi e manifestati con depressione e rivendicazione, che per ben tre volte si vedevano accompagnate dalle delusioni per la necessità di dover interrompere la gravidanza con la convinzione di non vedere soddisfatto il desiderio naturale della coppia di avere un figlio. Per tali motivi gli attori chiedevano accertarsi la responsabilità colposa dei convenuti e di condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, tra cui quello alla salute subito dagli attori, del danno morale, del danno esistenziale e relazionale.
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della Controparte_2 domanda, atteso che nel giorno dell'evento egli prese servizio alle ore 8.00 ed alle ore 8.20 effettuò sulla paziente, che si era ricoverata nella struttura ospedaliera alle ore 4.35 del giorno 4/4/2004, ecografia a seguito della quale, notando irregolarità cardiaca, pone in esser tutte le necessarie attività mediche, ivi compresa una infusione di per poi immediatamente Per_2 disporre l'intervento chirurgico che materialmente eseguì alle ore 8,30.
Evidenziava che in sede penale era stata formalizzata nei suoi confronti la richiesta di archiviazione della denuncia formulata dall'attrice, in riscontro alla totale estraneità di esso sanitario all'evento.
Anche il , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda risarcitoria, in quanto non era stato ritenuto responsabile di alcun addebito, così come accertato in sede penale, su denunzia degli stessi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 attori, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, che con sentenza di non luogo a procedere n. 146 del 07/06/2010 con formula “il fatto non sussiste” non aveva rinviato a giudizio il . CP_1
Non si costituiva in giudizio la ed il giudice, Controparte_3 ritenuta la nullità dell'atto di citazione in quanto privo delle necessarie indicazioni per individuare il soggetto giuridico citato, disponeva il rinnovo dell'atto di citazione entro un termine perentorio. Atteso che l'atto di citazione veniva rinotificato senza procedere a più precise indicazioni riguardo all'individuazione del soggetto giuridico convenuto, il giudice, ritenendo che non si versava in ipotesi di litisconsorzio necessario tra i convenuti citati in giudizio, disponeva il prosieguo del giudizio.
Ammessa ma non assunta la prova dichiarativa, espletata ctu medico legale con i dottori , specialista in medicina legale, e Persona_3 [...]
, esperto di settore specialista in ginecologia e ostetricia, resi Per_4 chiarimenti alla relazione di consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. e all'esito dell'udienza di discussione, veniva decisa.
La domanda attorea è in parte fondata e va accolta nei confronti del solo convenuto per quanto di ragione. Controparte_1
Riguardo alla si concorda con il rilievo di Controparte_3 nullità fatto dal precedente giudice assegnatario, che ha ritenuto del tutto insufficiente l'indicazione dei dati identificativi relativi al soggetto giuridico, atteso che non risulta specificato dagli attori se si tratta di una ditta individuale, una società commerciale privata, di un'azienda ospedaliera avente autonoma personalità giuridica o di una struttura ospedaliera facente capo ad un ASL (nel qual caso occorreva citare l'ASL). Non avendo gli attori provveduto alla rinnovazione corretta dell'atto di citazione e della stessa notificazione, non essendosi costituito in giudizio alcun soggetto quale titolare della , va dichiarata l'estinzione del giudizio Controparte_3 solo relativamente al rapporto processuale tra gli attori e la Controparte_3
per mancata rinnovazione dell'atto di citazione nel termine perentorio
[...] fissata dal giudice, non vertendosi in fattispecie di litisconsorzio necessario con gli altri convenuti.
Passando al merito della causa, i fatti relativi all'evento del 4.4.2004, come ricostruiti nell'atto introduttivo del giudizio, risultano provati con la documentazione prodotta da parte attrice, in particolare dalla documentazione sanitaria relativa alla gravidanza della , dalla Pt_1 cartella clinica della Casa si Cusa Villa Malta, oltre ad essere sostanzialmente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 non contestati nella ricostruzione fattane dagli attori. Diverse sono solo le valutazioni medico legali e di natura giuridica circa la responsabilità dei convenuti, fatte dai giudici penali e dalle parti in causa.
Le valutazioni fatte in sede penale (decreto di archiviazione del GIP per il e sentenza di non luogo a procedere per il non CP_2 CP_1 vincolano il giudice civile, il quale conserva una sua autonomia di giudizio, sia perché i predetti provvedimenti penali non hanno l'autorità di cosa giudicata propria della sentenza di assoluzione dibattimentale o da giudizio abbreviato, sia perché le regole di giudizio per un'azione di responsabilità civile da inadempimento contrattuale da contatto sociale (tipico del medico che prende in cura, nell'ambito di una struttura ospedaliera, il paziente), sono incentrate sui canoni di cui agli artt. 1218 e 1176 comma 2 c.p.c.. Provato dagli attori il nesso di causalità tra evento e condotta omissiva o commissiva imprudente, negligente, imperita o violativa delle regole dell'arte e/o delle linee guida, spetta al medico convenuto fornire la prova liberatoria, vale a dire di non aver potuto adempiere correttamente all'obbligazione per impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (in pratica, per caso fortuito o forza maggiore).
Orbene, questo giudice condivide integralmente quanto motivato e concluso dal collegio di ctu nella relazione di consulenza, principale e integrativa a chiarimenti e risposta ai rilievi di parte. Invero appaiono corrette le risposte ai quesiti posti dal giudice e cioè che: “1) la morte del feto è stata causata da un distacco intempestivo di placenta normalmente inserita con conseguente progressiva sofferenza fetale asfittica fino all'exitus; 2) La diagnosi di ingresso presso la indica una minaccia Controparte_3 di parto prematuro evidentemente per la sola presenza di contrazioni uterine al tracciato CTG, mentre il collo dell'utero esisteva in modo conservato impervio. Tale dato clinico obiettivo è rimasto invariato nelle successive tre ore circa, quando la visita delle ore 8.20 confermava un collo dell'utero conservato impervio. Pertanto, l'attività contrattile uterina non era associata
a modifiche progressive e significative della cervice uterina, quindi non si trattava di minaccia di parto prematuro (errata diagnosi). Il sanitario che ha effettuato la prima visita ostetrica ha colposamente omesso di visitare la paziente nelle tre ore successive quando poteva confermare il reperto obiettivo di cervice immodificata, mutare la prima diagnosi di minaccia di parto prematuro e ipotizzare qualche altra causa dei dolori e delle contrazioni uterine, come un verosimile distacco di placenta, caratterizzato proprio da dolori addominali anche in assenza di perdite ematiche quando
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 l'ematoma placentare si raccoglie tra utero e placenta. L'esecuzione di ulteriori visite ostetriche anche con cervicometria ecografica, in uno con un monitoraggio cardiotocografico più intensivo, come da linee guida vigenti all'epoca dei fatti, avrebbe potuto rilevare l'instaurarsi della sofferenza fetale asfittica con la possibilità di praticare un taglio cesareo di emergenza risolutivo e con un miglior esito del parto, con ampia probabilità statistica e scientifica (probabilità relativa). Inoltre, il tracciato cardiotocografico già evidenziava dei tratti di bradicardia (bpm inferiori a 120) e contrazioni uterine che non potevano esimere il sanitario preposto ad un monitoraggio più intensivo clinico e strumentale della gestante, difatti non verificatosi con conseguente peggioramento delle condizioni fetali fino alla visita delle ore
8.20 eseguita da altro sanitario che provvedeva ad una celere estrazione, mediante taglio cesareo di emergenza, del feto in bradicardia severa, quando ormai lo stesso aveva già riportato una sofferenza tale da contrastarne la sopravvivenza. Nelle circa due ore successive alla prima visita con erronea diagnosi di minaccia di parto prematuro, ci sarebbe stata la possibilità di individuare il momento iniziale della sofferenza fetale asfittica così da intervenire ed evitare l'exitus fetale per anossia;
3) Per quanto esposto si può affermare che l'evento indesiderato è in diretto rapporto di causalità secondo un criterio scientifico-probabilistico, nonché logico-probabilistico, con alto grado di probabilità percentuale con una condotta negligente, imperita e imprudente addebitabile ai sanitari che ebbero in cura la sig.ra Parte_1
presso la e l'insorgenza dell'evento
[...] Controparte_3 indesiderato (morte fetale) sarebbe stato prevenibile ed evitabile con un comportamento alternativo corretto illustrato in relazione;
4) Le individuate violazioni, omissive, sono state la causa unica nella produzione dell'evento e la responsabilità dell'evento indesiderato va attribuito al sanitario convenuto
(dr. che ha visitato la paziente dal ricovero presso la CP_1 CP_3
. Nessun profilo di responsabilità va attribuito al sanitario che ha
[...] visitato la paziente successivamente (dr ), quando il riscontro di CP_2 una grave bradicardia fetale lo ha indotto ad espletare un taglio cesareo di urgenza quando ormai il feto aveva già riportato una sofferenza tale da contrastarne la sopravvivenza;
5) Premesso quanto indicato nella parte espositiva occorre rilevare come nel caso in esame, a proposito di Parte_1
e di possa affermarsi che: in assenza di
[...] Parte_2 qualsiasi documentazione medica non è possibile individuare, con corretto criterio metodologico e valutativo, una compromissione né temporanea né stabile di una o più funzioni neuropsicologiche da riferire al trauma psichico
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 da perdita del prodotto del concepimento poiché non risulta sensatamente accertato un disturbo post-traumatico da stress eccedente per intensità e durata i normali confini e connotati del 'lutto non complicato'; parimenti non risulta affermabile per i coniugi un danno biologico permanente di natura psichica, non essendo oggi possibile individuare, con corretto criterio metodologico e valutativo, una compromissione stabile di una o più funzioni neuropsicologiche tale da potersi valutare in termini 'percentuali'; 6) Non risultano documentate spese mediche ascrivibili all'operato dei sanitari convenuti ed allo stato attuale non sono prevedibili future spese mediche”
Questo giudice, quale peritus peritorum, fa proprie in pieno tali conclusioni, per cui ritiene che nella vicenda de qua vi sia stata una grave colpa medica nella condotta del solo dott. il quale ha CP_1 imprudentemente e negligentemente sottovalutato la delicatezza della situazione in cui versava la , sbagliando la diagnosi e non Pt_1 procedendo ai dovuti monitoraggi e approfondimenti del caso, lasciando la paziente senza un adeguato controllo per circa due ore, durante le quali si è determinato il distacco lento e progressivo della placenta, determinando la morte del feto.
Quando è intervento il dott. , fuori servizio fino alle ore 8,00 , CP_2
l'evento si era ormai verificato e comunque egli ha cercato tempestivamente di evitarlo, con verifiche diagnostiche e immediato taglio cesareo. Nulla è addebitabile al , il quale, sebbene medico ginecologo di fiducia CP_2 degli attori, che aveva seguito la gravidanza, non era tenuto a intervenire prima dell'inizio del suo turno di servizio, essendo la paziente già affidata alle cure medico sanitarie specialistiche di una struttura sanitaria adeguata a prevenire qualsiasi emergenza.
Passando alla liquidazione del danno risarcibile, si concorda con i ctu che hanno escluso un danno biologico fisico-psichico permanente e temporaneo a carico degli attori e di un danno patrimoniale da spese sanitarie, per mancanza di documentazione in tal senso.
Agli attori può essere liquidato un danno non patrimoniale riferibile alla mancata nascita di un bambino, che, in considerazione del tempo gestazionale
(34 settimana), del peso (1.900 grammi) e del mancato riscontro di patologie nel corso della gravidanza, ben poteva superare le difficoltà della nascita prematura e avere una vita sana e normale.
Trattandosi di feto nato morto, non può parlarsi di danno da perdita del rapporto parentale, ma solo di danno non patrimoniale da perdita di una
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 relazione affettiva solo potenziale, non avendo avuto gli attori la possibilità di stabilire un legame concreto a causa della morte del feto prima della nascita.
Il risarcimento va quindi determinato in modo equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto di tutte le specificità del caso. Orbene è vero che, come ben sostenuto dagli attori, si trattava di c.d. feto prezioso, stante le oggettive difficoltà dei genitori di concepire un bambino privo di problemi collegati alla patologia genetica degli attori, ma è pure vero che essi hanno dedotto di aver generato in prosieguo un figlio che gode di ottima salute.
Né può considerarsi risarcibile il danno non patrimoniale esistenziale e relazionale riferito alla condizione di stress, ansia, preoccupazione, che negli anni successivi hanno patito gli attori a causa delle molte gravidanze non andate avanti o interrotte, collegato alla paura di non poter avere dei figli naturali.
Per il danno non patrimoniale, inteso quale danno morale per patema d'animo, sofferenza, delusione per un'aspettativa di nascita del figlio venuta meno per colpa d'altri, agli attori si ritiene congruo liquidare un importo pari ad euro 25.000,00 all'attualità per ognuno di essi, oltre interessi legali moratori dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara estinto il rapporto processuale tra gli attori e la CP_3
[...]
2) Rigetta la domanda nei confronti di Controparte_2
3) Accoglie la domanda attorea nei confronti di e per Controparte_1
l'effetto condanna detto convenuto a pagare in favore di ciascuno attore la somma di euro 25.000,00 oltre interessi legali moratori dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo
4) Rigetta ogni altra domanda
5) Condanna in solido gli attori al pagamento delle spese di giudizio in favore di , che liquida in complessivi euro 10.860,00 Controparte_2 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 6) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in Controparte_1 favore degli attori, che liquida in euro 10.860,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 6/2/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
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