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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 92/2021
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Federica Rende consigliera dott. Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 92/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, sito nel Comune di Campo Calabro (RC) alla Via Parte_1
Sant'Angelo n. 17/B (C.F: ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv., elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, via, n.
e nata a [...] il [...], CF: Parte_2
C.F._1
, nato a [...] in data [...], Parte_3
CF: e nata a [...], Grecia, il C.F._2 Parte_4
22.04.1971, CF: , questi ultimi quali genitori esercenti la C.F._3
responsabilità sulla figlia minore nata a [...] il Persona_1
12.10.2004, CF: ; C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Virgara e dall'avv. Demetrio
Laganà, separatamente e/o congiuntamente tra di loro, ed elettivamente
1 Corte d'Appello
domiciliati presso il loro studio sito in Reggio Calabria alla Via F.lli Cairoli n.
24
***
- Premesso che, con atto di citazione del 9 febbraio 2021, il Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 8/2021 del 7
[...]
gennaio 2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del giudizio n. 2474/2015 R.G., con la quale, in accoglimento della domanda avanzata da e , sono state dichiarate nulle le Pt_2 Pt_3 Pt_4
delibere assembleari del 29.11.2012, 19.02.2013, 05.06.2013, 21.10.2013,
26.07.2014, 21.02.2015, 06.05.2015, 10.06.2015 e 30.06.2015 adottate dal
; Parte_1
- considerato che, con ordinanza del 12 luglio 2025, la causa era stata rinviata per trattazione scritta al 25 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127-ter comma 4
c.p.c., in ragione della mancata presentazione di note scritte per la trattazione fissata per il 10 luglio 2025;
- rilevato che non sono state depositate note scritte per la trattazione del 25 settembre 2025;
- ritenuto che, in caso di omesso deposito di note scritte, a norma dell'art. 127- ter c.p.c., «il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo»;
- ritenuto che pertanto va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello;
- ritenuto che le spese processuali vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.;
- ritenuto che non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.
115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018) e non essendo quindi applicabile ai casi in cui viene dichiarata l'estinzione del processo;
p.q.m.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
- Parte_1
nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3
e questi ultimi quali genitori di
[...] Parte_4 Pt_3
2 Corte d'Appello
, avverso la sentenza n. 8/2021 del 7 gennaio 2021 emessa dal Tribunale Per_1
di Reggio Calabria a definizione del giudizio n. 2474/2015 R.G.:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 30.9.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
3
n. 92/2021
C O R T E D
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A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Federica Rende consigliera dott. Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 92/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, sito nel Comune di Campo Calabro (RC) alla Via Parte_1
Sant'Angelo n. 17/B (C.F: ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv., elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, via, n.
e nata a [...] il [...], CF: Parte_2
C.F._1
, nato a [...] in data [...], Parte_3
CF: e nata a [...], Grecia, il C.F._2 Parte_4
22.04.1971, CF: , questi ultimi quali genitori esercenti la C.F._3
responsabilità sulla figlia minore nata a [...] il Persona_1
12.10.2004, CF: ; C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Virgara e dall'avv. Demetrio
Laganà, separatamente e/o congiuntamente tra di loro, ed elettivamente
1 Corte d'Appello
domiciliati presso il loro studio sito in Reggio Calabria alla Via F.lli Cairoli n.
24
***
- Premesso che, con atto di citazione del 9 febbraio 2021, il Parte_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 8/2021 del 7
[...]
gennaio 2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del giudizio n. 2474/2015 R.G., con la quale, in accoglimento della domanda avanzata da e , sono state dichiarate nulle le Pt_2 Pt_3 Pt_4
delibere assembleari del 29.11.2012, 19.02.2013, 05.06.2013, 21.10.2013,
26.07.2014, 21.02.2015, 06.05.2015, 10.06.2015 e 30.06.2015 adottate dal
; Parte_1
- considerato che, con ordinanza del 12 luglio 2025, la causa era stata rinviata per trattazione scritta al 25 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127-ter comma 4
c.p.c., in ragione della mancata presentazione di note scritte per la trattazione fissata per il 10 luglio 2025;
- rilevato che non sono state depositate note scritte per la trattazione del 25 settembre 2025;
- ritenuto che, in caso di omesso deposito di note scritte, a norma dell'art. 127- ter c.p.c., «il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo»;
- ritenuto che pertanto va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello;
- ritenuto che le spese processuali vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.;
- ritenuto che non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.
115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018) e non essendo quindi applicabile ai casi in cui viene dichiarata l'estinzione del processo;
p.q.m.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
- Parte_1
nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3
e questi ultimi quali genitori di
[...] Parte_4 Pt_3
2 Corte d'Appello
, avverso la sentenza n. 8/2021 del 7 gennaio 2021 emessa dal Tribunale Per_1
di Reggio Calabria a definizione del giudizio n. 2474/2015 R.G.:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 30.9.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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