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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2024, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone GIUDICE rel.
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 208 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto “separazione consensuale”
Promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il Parte_2
18/11/1986, entrambi con l'avv.to STORELLA ALVARO ANTONIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del PM come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio in RUFFANO (LE) il
30.08.2014, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
RUFFANO (LE) al n. 15, P. II, serie A, anno 2014.
Dall'unione coniugale sono nati , il 05.12.2015, e il Per_1 Per_2
11.07.2018.
Con ricorso depositato il 10/01/2024 i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la separazione personale alle condizioni del ricorso.
All'udienza del 29.03.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, con la precisazione “che la modalità di visita dei figli minori è prevista ai punti IV
e V del ricorso mentre il contributo di mantenimento posto a carico del padre per ogni figlio è di € 200,00, avendo le parti concordato che
l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Parte_1 ”.
[...]
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà delle parti di considerarsi marito e moglie, e quindi il venire meno dei presupposti per il proseguimento di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione, pertanto, così come richiesto dalle parti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla pronuncia di separazione alle condizioni del ricorso, per come integrate, trattandosi di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne e nulla avendo osservato il PM.
Nulla sulle spese del presente giudizio vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il Parte_2
18/11/1986, così provvede: omologa la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con la precisazione “che la modalità di visita dei figli minori è prevista ai punti IV e V del ricorso mentre il contributo di mantenimento posto a carico del padre per ogni figlio è di € 200,00, avendo le parti concordato che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra
”. Parte_1
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000.
Lecce, 02.04.2024
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone GIUDICE rel.
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 208 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto “separazione consensuale”
Promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il Parte_2
18/11/1986, entrambi con l'avv.to STORELLA ALVARO ANTONIO
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del PM come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio in RUFFANO (LE) il
30.08.2014, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
RUFFANO (LE) al n. 15, P. II, serie A, anno 2014.
Dall'unione coniugale sono nati , il 05.12.2015, e il Per_1 Per_2
11.07.2018.
Con ricorso depositato il 10/01/2024 i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la separazione personale alle condizioni del ricorso.
All'udienza del 29.03.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, con la precisazione “che la modalità di visita dei figli minori è prevista ai punti IV
e V del ricorso mentre il contributo di mantenimento posto a carico del padre per ogni figlio è di € 200,00, avendo le parti concordato che
l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Parte_1 ”.
[...]
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà delle parti di considerarsi marito e moglie, e quindi il venire meno dei presupposti per il proseguimento di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione, pertanto, così come richiesto dalle parti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi non si ravvisano ragioni per discostarsi dalla pronuncia di separazione alle condizioni del ricorso, per come integrate, trattandosi di condizioni confacenti all'interesse della prole minorenne e nulla avendo osservato il PM.
Nulla sulle spese del presente giudizio vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il Parte_2
18/11/1986, così provvede: omologa la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con la precisazione “che la modalità di visita dei figli minori è prevista ai punti IV e V del ricorso mentre il contributo di mantenimento posto a carico del padre per ogni figlio è di € 200,00, avendo le parti concordato che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra
”. Parte_1
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000.
Lecce, 02.04.2024
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore