Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/05/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 8.2.2020 al numero 1246/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 937/2019 (RG n. 2668/19), reso dal Tribunale di
Salerno in data 19.03.2019;
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Grattacaso;
Parte_1
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE , CP_1 CP_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Lodovico Di Brita;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 937/2019 (RG n. 2668/19) del 19.03.2019 notificato a mani proprie dell'ufficiale giudiziario prima in data 27.03.2019 e poi il 24.04.2019, veniva ingiunto dal Tribunale di Salerno a di pagare in favore della ricorrente la somma di €15.400,00 oltre gli Parte_1 interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio liquidate in €145,50 per spese e €540,00 per onorari di difesa oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, e Iva come per CP_3
legge quale corrispettivo di lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà sito in Parte_1
Eboli alla loc. S. Vito effettuati dalla e riportati nella fattura n. 34 del 30.10.2017 CP_1
regolarmente annotata nel registro iva vendite.
Non risultando proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 937/2019 veniva munito di formula esecutiva ex art. 647 cpc in data 13.06.2019 cui faceva seguito l'atto di precetto notificato in data 31.01.2020.
1
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 937/19 di cui chiedeva la nullità e la conseguente revoca, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per infondatezza dell'avversa pretesa creditoria atteso l'avvenuto pagamento dell'importo di €7.700,00 a saldo del dovuto in data di molto antecedente al medesimo provvedimento monitorio e, preliminarmente, per inesistenza e nullità della notifica dello stesso, con condanna di controparte al pagamento di spese e competenze professionali da attribuire al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata in data 12.09.2020 si costituiva in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. la quale impugnando e contestando integralmente le avverse deduzioni nonché tutta la documentazione depositata instava, previo rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, per l'inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione in quanto tardiva e, nel merito, in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata con condanna dell'opponente al pagamento di spese e competenze del giudizio.
Il verbale di mediazione obbligatoria del 12.02.2021 si concludeva negativamente per mancata adesione della parte invitata che aveva precedentemente comunicato a mezzo Parte_1
pec di aver già estinto con piena soddisfazione le pretese creditorie a suo tempo azionate.
Concessi i termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e ritenuta l'inammissibilità della prova orale richiesta dall'opposta perché vertente su circostanze irrilevanti o già provate documentalmente, il G.I. rinviava il giudizio all'udienza del 19.11.2024 per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del 23.01.2025, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note ex art. 127-ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Da ciò consegue, pertanto, che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli
2 elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis,
Cass. Civ., Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
3. Ciò posto, l'opposizione è inammissibile. Va accolta in via preliminare ed assorbente l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'opposta in quanto tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Nello specifico, giova rilevare che l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 937/2019 è stata proposta con modalità telematica ex art.
3-bis L. n. 53/1994 da in data 08.02.2020 (data Parte_1 della notifica dell'atto di citazione in opposizione) quando già era ampiamente elasso il termine di giorni 40 (quaranta) dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo n. 937/2019 avvenuta da parte dell'Ufficiale Giudiziario in data 24.04.2019 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito dell'atto in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale di Eboli, Comune dell'ultima residenza conosciuta del notificando, come da certificato di residenza anagrafica allegato agli atti, il cui indirizzo risultava essere fissato in Viale Eburum, P.co Gioioso, scala A, int. 10 piano 4 Eboli (SA).
Presso il suddetto indirizzo il Funzionario incaricato Unep aveva tentato una prima regolare notifica a mani proprie in data 27.03.2019 conclusasi, tuttavia, negativamente poiché il destinatario risultava “trasferitosi da circa un anno senza lasciare nuovo recapito” in base a Parte_1 quanto appreso da un condomino dell'immobile. Risultato vano tale tentativo l'ingiungente- ricorrente provvedeva, dunque, ad effettuare presso i servizi demografici ulteriori ricerche circa una possibile nuova residenza o un diverso domicilio o dimora del notificando ma non emergendo alcun diverso indirizzo dell'ingiunto o un eventuale procuratore previsto dall'art. 77 c.p.c. la relazione di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 24.04.2019 presso il Comune dell'ultima residenza dell'ingiunto risultava essere pienamente valida ed efficace. Pertanto, da tale data decorreva il termine per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c. non potendo l'ingiunto invocare a proprio favore l'art. 650 c.p.c. relativo all'opposizione tardiva proponibile anche dopo la scadenza del termine di 40 giorni fissato nel decreto ingiuntivo purché l'intimato dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza dello stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, elementi questi mai inapplicabili al caso di specie, dal momento che l'ingiunto affermando di aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo n. 937/2019 solamente dalla notifica dell'atto di precetto di pagamento effettuata il 31.01.2020 presso il nuovo indirizzo di residenza/domicilio risultante in Eboli (SA) alla Località Celle di San Vito n. 2 come da certificato di residenza del 28.01.2020 ha implicitamente ammesso la regolarità della notifica effettuata all'epoca dei fatti in Viale Eburum, P.co Gioioso, scala A, int. 10 piano 4 Eboli (SA) che, all'epoca dei fatti, risultava essere luogo di residenza, nonché unico recapito conoscibile tenuto conto che
3 l'addotta giustificazione della scissione del domicilio dalla residenza relativa all'allaccio delle utenze al nuovo indirizzo e al distacco delle precedenti non può trovare alcun accoglimento, essendo onere dell'interessato dichiararlo all'ufficio anagrafe sì da renderlo noto e conoscibile.
Il destinatario che intende contestare la nullità della notifica effettuata presso un indirizzo diverso da quello ove dimora o ove ha trasferito il proprio domicilio deve provare la diversa, effettiva residenza o domicilio, posto che in assenza di prova si presume che nel luogo ove risulti la residenza si trovi la sua dimora abituale.
D'altronde, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista dall'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. (Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, n.26155; Cassazione civile sez. III, 05/03/2020, n.6165). Prova che non è mai stata fornita dall'opponente.
L'opposizione, pertanto, va dichiarata inammissibile.
A ciò consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 937/2019 formulata da uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza disattesa, nell'ambito del Parte_1
giudizio n. 1246/2020 così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto già munito di formula esecutiva ex art. 647 cpc;
3) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta delle spese CP_1 del presente giudizio, che liquida in €2.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 09 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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