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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/09/2025, n. 6767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6767 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 10907/2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
VISIGALLI MATTEO
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ], Controparte_1 C.F._1
[C.F. ], Controparte_2 P.IVA_2 entrambi con l'avv. CIAVARELLA LUCA DOMENICO,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI:
Parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: condannare e il Geom. in proprio, in Controparte_3 Controparte_1
solido tra loro, alla restituzione o comunque al risarcimento per equivalente, per le motivazioni descritte in narrativa e in atti, della somma di € 598.128,00 oltre interessi e
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
rivalutazione, o del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, e comunque al risarcimento di tutti i danni cagionati a seguito delle relative disposizioni di pagamento”.
Parti convenute:
- IN VIA PRELIMINARE:
considerato che
l'esperimento della procedura di mediazione è obbligatorio ex art. 5, comma I bis, del D. lgs 28/2010 per la proposizione della domanda giudiziale proposta da parte attrice,
Voglia questo Giudice dichiararne l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione;
- NEL MERITO rigettare tutte le domande proposte da parte attrice per tutti i motivi esposti in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- SEMPRE NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE: accogliere l'istanza di differimento della prima udienza e fissare con decreto la nuova prima udienza di comparizione delle parti;
- accertato, il credito vantato da e dal Geometra in Controparte_4 Controparte_1
solido, nei confronti del e pari ad euro 99.172,38, Parte_1
condannare parte attrice alla restituzione della predetta somma, oltre interessi di legge, ovvero il tutto nella differente misura che verrà accertata in corso di causa.
Con vittoria e condanna alla rifusione di spese e compensi professionali in favore dello scrivente procuratore che sia dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
- In via istruttoria: con riserva di ogni più opportuna istanza istruttoria, anche in replica alle eventuali produzioni e deduzioni avversarie, si chiede sin da ora di voler disporre CTU contabile volta a confermare il corretto operato della e del Geometra nonché il Controparte_4 CP_1
fatto che alcun ammanco di cassa è stato procurato al predetto e, dunque, la Parte_1
correttezza delle poste dare/avere.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte l'attore adiva questo Tribunale esponendo:
• che dal 2013 al 2022 i convenuti erano stati nominati ed avevano ricoperto la mansione di amministratori di condominio;
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
• che in detto periodo, lo svolgimento del mandato professionale era stato caratterizzato da numerose irregolarità, soprattutto contabili;
• che con provvedimento del 19/05/2022 il Tribunale di Milano, in accoglimento delle richieste della parte ricorrente, disponeva la revoca di Controparte_3
quale Amministratore del Condominio;
• che, tra l'altro, numerosi ammanchi erano stati rilevati all'atto della nomina di altro e diverso amministratore;
• che in accoglimento di ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto ante causam dall'odierno attore e confermato in sede di reclamo, il Tribunale di Milano disponeva il sequestro conservativo sui beni del convenuto sino a concorrenza della somma di € 167.326,48.
Ciò premesso, concludevano come in epigrafe.
Si costituivano le parti convenute che, negando ogni responsabilità, concludevano come in epigrafe, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di somme asseritamente anticipate in favore del condominio attore.
Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione .
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
Dalla CTU contabile è emerso che nel corso degli anni di amministrazione e successivamente alla scadenza del mandato le parti convenute hanno eseguito le seguenti operazioni contabili utilizzando fondi condominiali:
“(…)complessivi € 658.940,67 l'importo dei movimenti in uscita dal c/c condominiale riconducibili al nel periodo dal 2013 al 10.06.2022; Parte_1
a) € 88.808,38 l'importo dei movimenti in uscita dal c/c condominiale con causale non riconducibile al nel periodo dal 2013 al 10.06.2022; Parte_1
b) € 469.329,49 l'importo dei movimenti in uscita dal c/c condominiale non riconciliabili effettuati da Parte convenuta nel periodo dal 2013 al 2022;
b) € 5.597,77 l'importo incluso nel saldo al 31.12.2016 non accreditato sul nuovo c/c.”
Il CTU ha altresì evidenziato che : “ sono stati effettuati bonifici in data successiva alla revoca del mandato per un ammontare complessivo pari a euro 56.226,36 al netto di euro
21.834,00 e quindi per un ammontare pari a d) € 34.392,36”.
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Le risultanze della consulenza, in quanto immuni da censure logico giuridiche e adeguate a superare le obiezioni dei consulenti di parte, devono essere integralmente recepite.
Si deve dunque concludere che i convenuti hanno indebitamente utilizzato l'importo complessivo di € 598.128, pari alla somma degli importi di cui alle voci a)-.d) prima elencate così esorbitando dai contenuti del mandato professionale conferitogli.
Orbene, trattandosi di un utilizzo dei fondi condominiali non realizzato nell'interesse del
, che anzi si è visto sottrarre cospicue somme per il mero interesse personale dei Parte_1
convenuti, e trattandosi di una palese violazione dell'obbligo dell'amministratore di adempiere il mandato entro i limiti conferitigli, i convenuti devono essere condannate alla restituzione di dette somme in favore della parte attrice, oltre interessi legali dal singolo prelievo al saldo effettivo.
La domanda riconvenzionale formulata dai resistenti, infine, deve essere rigettata.
Infatti, tutte le fatture prodotte a prova delle allegate anticipazioni sono prive della prova del relativo pagamento da parte dei convenuti.
In sostanza, a sostegno della riconvenzionale di restituzione i convenuti hanno prodotto fatture da loro emesse a carico del senza prova dell'esborso sottostante. Parte_1
Anche con riferimento alle spettanze professionali asseritamente maturate per la gestione del cd. “ super bonus” è sufficiente rilevare che non vi è prova né che l'incarico sia stato effettivamente conferito ( non è stato prodotto il relativo verbale di assemblea), né quali siano le attività svolte dal nell ambito di tale incarico.. CP_1
Peraltro, trattandosi di un compenso dell'amministratore di natura c.d. straordinaria, cioè maturato per attività che esulano, dai poteri attribuitgli ex artt. 1129, 1130 e 1131 c.c. ed in regime di proprogatio imperii, tale emolumento potrebbe essere riconosciuto esclusivamente se previsto e determinato - almeno indicativamente - in sede di nomina/rinnovo ai sensi dell'art. 1129, 14° comma, c.c., ovvero se detto compenso sia stato presentato all'approvazione dell'assemblea e da questa deliberato (art. 1135, 1° comma, nn. 1) e 4), c.c.
Va peraltro rammentato che nessun compenso è dovuto allorquandola prorogatio dei poteri in carico all'amministratore uscente dopo la cessazione della carica è esclusa da una chiara contraria volontà espressa dai condomini( Cass. 12120/2018) i quali, nel caso che ci occupa, hanno chiesto ed ottenuto la revoca giudiziale dell'incarico.
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda(qualificata come indeterminata e da considerarsi di media complessità) e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di mediazione sono liquidate per le fasi introduttiva e di studio, in quanto la parziale conciliazione della lite non ha evitato il proseguimento del processo, e vanno poste a carico dei convenuti in base al principio di soccombenza prima richiamato.
Nulla per le spese della fase cautelare, perché già liquidate in sede di reclamo.
Le spese di CTU, infine, vanno anch'esse poste a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) condanna e , in Controparte_1 CP_3 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 598.128,00, oltre interessi legali dai singoli movimenti contabili al
[...]
saldo effettivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_1 [...]
; Controparte_2
3) pone definitivamente a carico di e Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate in atti;
[...]
4) condanna e , in Controparte_1 Controparte_2
solido, tra loro alla rifusione delle spese del giudizio di merito in favore di
[...]
che si liquidano in € 556,63 per spese esenti ed € Controparte_5
13.176,00 per compensi professionali (di cui € 2.316,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed %, I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 09/09/2025 Il Giudice
Dott. Roberta Sperati
Pagina nr. 5
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 10907/2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
VISIGALLI MATTEO
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ], Controparte_1 C.F._1
[C.F. ], Controparte_2 P.IVA_2 entrambi con l'avv. CIAVARELLA LUCA DOMENICO,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI:
Parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: condannare e il Geom. in proprio, in Controparte_3 Controparte_1
solido tra loro, alla restituzione o comunque al risarcimento per equivalente, per le motivazioni descritte in narrativa e in atti, della somma di € 598.128,00 oltre interessi e
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
rivalutazione, o del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, e comunque al risarcimento di tutti i danni cagionati a seguito delle relative disposizioni di pagamento”.
Parti convenute:
- IN VIA PRELIMINARE:
considerato che
l'esperimento della procedura di mediazione è obbligatorio ex art. 5, comma I bis, del D. lgs 28/2010 per la proposizione della domanda giudiziale proposta da parte attrice,
Voglia questo Giudice dichiararne l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione;
- NEL MERITO rigettare tutte le domande proposte da parte attrice per tutti i motivi esposti in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- SEMPRE NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE: accogliere l'istanza di differimento della prima udienza e fissare con decreto la nuova prima udienza di comparizione delle parti;
- accertato, il credito vantato da e dal Geometra in Controparte_4 Controparte_1
solido, nei confronti del e pari ad euro 99.172,38, Parte_1
condannare parte attrice alla restituzione della predetta somma, oltre interessi di legge, ovvero il tutto nella differente misura che verrà accertata in corso di causa.
Con vittoria e condanna alla rifusione di spese e compensi professionali in favore dello scrivente procuratore che sia dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
- In via istruttoria: con riserva di ogni più opportuna istanza istruttoria, anche in replica alle eventuali produzioni e deduzioni avversarie, si chiede sin da ora di voler disporre CTU contabile volta a confermare il corretto operato della e del Geometra nonché il Controparte_4 CP_1
fatto che alcun ammanco di cassa è stato procurato al predetto e, dunque, la Parte_1
correttezza delle poste dare/avere.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte l'attore adiva questo Tribunale esponendo:
• che dal 2013 al 2022 i convenuti erano stati nominati ed avevano ricoperto la mansione di amministratori di condominio;
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
• che in detto periodo, lo svolgimento del mandato professionale era stato caratterizzato da numerose irregolarità, soprattutto contabili;
• che con provvedimento del 19/05/2022 il Tribunale di Milano, in accoglimento delle richieste della parte ricorrente, disponeva la revoca di Controparte_3
quale Amministratore del Condominio;
• che, tra l'altro, numerosi ammanchi erano stati rilevati all'atto della nomina di altro e diverso amministratore;
• che in accoglimento di ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto ante causam dall'odierno attore e confermato in sede di reclamo, il Tribunale di Milano disponeva il sequestro conservativo sui beni del convenuto sino a concorrenza della somma di € 167.326,48.
Ciò premesso, concludevano come in epigrafe.
Si costituivano le parti convenute che, negando ogni responsabilità, concludevano come in epigrafe, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di somme asseritamente anticipate in favore del condominio attore.
Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione .
La domanda deve essere accolta nei termini di seguito esposti.
Dalla CTU contabile è emerso che nel corso degli anni di amministrazione e successivamente alla scadenza del mandato le parti convenute hanno eseguito le seguenti operazioni contabili utilizzando fondi condominiali:
“(…)complessivi € 658.940,67 l'importo dei movimenti in uscita dal c/c condominiale riconducibili al nel periodo dal 2013 al 10.06.2022; Parte_1
a) € 88.808,38 l'importo dei movimenti in uscita dal c/c condominiale con causale non riconducibile al nel periodo dal 2013 al 10.06.2022; Parte_1
b) € 469.329,49 l'importo dei movimenti in uscita dal c/c condominiale non riconciliabili effettuati da Parte convenuta nel periodo dal 2013 al 2022;
b) € 5.597,77 l'importo incluso nel saldo al 31.12.2016 non accreditato sul nuovo c/c.”
Il CTU ha altresì evidenziato che : “ sono stati effettuati bonifici in data successiva alla revoca del mandato per un ammontare complessivo pari a euro 56.226,36 al netto di euro
21.834,00 e quindi per un ammontare pari a d) € 34.392,36”.
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Le risultanze della consulenza, in quanto immuni da censure logico giuridiche e adeguate a superare le obiezioni dei consulenti di parte, devono essere integralmente recepite.
Si deve dunque concludere che i convenuti hanno indebitamente utilizzato l'importo complessivo di € 598.128, pari alla somma degli importi di cui alle voci a)-.d) prima elencate così esorbitando dai contenuti del mandato professionale conferitogli.
Orbene, trattandosi di un utilizzo dei fondi condominiali non realizzato nell'interesse del
, che anzi si è visto sottrarre cospicue somme per il mero interesse personale dei Parte_1
convenuti, e trattandosi di una palese violazione dell'obbligo dell'amministratore di adempiere il mandato entro i limiti conferitigli, i convenuti devono essere condannate alla restituzione di dette somme in favore della parte attrice, oltre interessi legali dal singolo prelievo al saldo effettivo.
La domanda riconvenzionale formulata dai resistenti, infine, deve essere rigettata.
Infatti, tutte le fatture prodotte a prova delle allegate anticipazioni sono prive della prova del relativo pagamento da parte dei convenuti.
In sostanza, a sostegno della riconvenzionale di restituzione i convenuti hanno prodotto fatture da loro emesse a carico del senza prova dell'esborso sottostante. Parte_1
Anche con riferimento alle spettanze professionali asseritamente maturate per la gestione del cd. “ super bonus” è sufficiente rilevare che non vi è prova né che l'incarico sia stato effettivamente conferito ( non è stato prodotto il relativo verbale di assemblea), né quali siano le attività svolte dal nell ambito di tale incarico.. CP_1
Peraltro, trattandosi di un compenso dell'amministratore di natura c.d. straordinaria, cioè maturato per attività che esulano, dai poteri attribuitgli ex artt. 1129, 1130 e 1131 c.c. ed in regime di proprogatio imperii, tale emolumento potrebbe essere riconosciuto esclusivamente se previsto e determinato - almeno indicativamente - in sede di nomina/rinnovo ai sensi dell'art. 1129, 14° comma, c.c., ovvero se detto compenso sia stato presentato all'approvazione dell'assemblea e da questa deliberato (art. 1135, 1° comma, nn. 1) e 4), c.c.
Va peraltro rammentato che nessun compenso è dovuto allorquandola prorogatio dei poteri in carico all'amministratore uscente dopo la cessazione della carica è esclusa da una chiara contraria volontà espressa dai condomini( Cass. 12120/2018) i quali, nel caso che ci occupa, hanno chiesto ed ottenuto la revoca giudiziale dell'incarico.
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda(qualificata come indeterminata e da considerarsi di media complessità) e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di mediazione sono liquidate per le fasi introduttiva e di studio, in quanto la parziale conciliazione della lite non ha evitato il proseguimento del processo, e vanno poste a carico dei convenuti in base al principio di soccombenza prima richiamato.
Nulla per le spese della fase cautelare, perché già liquidate in sede di reclamo.
Le spese di CTU, infine, vanno anch'esse poste a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) condanna e , in Controparte_1 CP_3 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 598.128,00, oltre interessi legali dai singoli movimenti contabili al
[...]
saldo effettivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_1 [...]
; Controparte_2
3) pone definitivamente a carico di e Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, le spese di CTU come liquidate in atti;
[...]
4) condanna e , in Controparte_1 Controparte_2
solido, tra loro alla rifusione delle spese del giudizio di merito in favore di
[...]
che si liquidano in € 556,63 per spese esenti ed € Controparte_5
13.176,00 per compensi professionali (di cui € 2.316,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%, C.P. A. ed %, I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 09/09/2025 Il Giudice
Dott. Roberta Sperati
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