Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1122/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 22.4.25, alle ore nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chia- mata la causa in intestazione È presente e per delega dell'avv. Angela Parte_1
Guarino l'a rta integralmente ai propri scritti e alle richieste contenute di cui chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese e onorari e chiede decidersi la causa con lettura dispositivo. Il Giudice invita le parti alla discussione della causa la parte presente, la quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. Terminata la discussione, allorquando il difensore si è alontanato, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del se- guente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre- sente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1122/2018 r.g.a.c.
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(c.f.: ), parte elettivamente domi- Parte_2 C.F._1
ciliata alla VIA MARCO TALIENTO N. 131 IN ROCCARAINOLA (NA) presso lo studio dell'Avv. ANTONIO NAPLITANO (c.f.:
) dal quale è rappresento e difeso in virtù di procura C.F._2
in atti.
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), parte Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VICO MONTERODUNI N. 19 IN NAPOLI presso lo studio dell'Avv. ANGELA GUARINO, (c.f.:
) dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procu- C.F._3
ra in atti
- APPELLATA
NONCHÈ
E Controparte_2 Controparte_3
[...]
- APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5336/2017 del Giudice di Pace di
Nola.
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale.
DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della rela- tiva motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Deve, quindi ritenersi formato il giudicato interno sul merito della controversia non avendo l' inter- Parte_1
posto appello incidentale.
2. Esame del caso concreto.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la senten- Parte_2
za esclusivamente nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite di cui deduceva l'erronea applicazione del D.M. 55/14 e la carenza di motivazione nella determinazione degli onorari. In particolare, l'appellante si doleva che “la quantificazione degli onorari dovuti per le spese del giudizio contenuta nel di- spositivo della sentenza risulta essere non coerente con quanto previsto dalla
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parte motiva, laddove si fa riferimento ai valori minimi del D.M. 55/2014.”
Si costituiva l' che insisteva per il rigetto Controparte_1
dell'appello, eccependone l'infondatezza; invece, nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano in giudizio il e la Controparte_3
di cui veniva dichiarata la contumacia rispettivamente Controparte_2
all'udienza del 18/06/2018 e 29/01/2019.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa, dopo svariati rinvii dovuti al cari- co di ruolo, giungeva all'odierna udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, ha accolto nel merito la do- manda annullando la iscrizione a ruolo relativamente a tre cartelle di pagamen- to per un totale di €.2.604,49 ed ha condannato al pagamento delle spese di li- te che ha liquidato in €.150,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dell'opponente dichiaratosi antista- tario.
Tuttavia, non può fare a meno di rilevarsi che, nel caso di specie, ad essere sottoposto ad impugnativa in primo grado erano non già le cartelle annullate, benchè l'estratto di ruolo emesso dall'Ente impositore. Non ignora questogiu- dice che la statuizione sul merito non fatta oggetto di impugnazione è passata in giudicato non essendo stato interposto sul punto appello incidentale da par- te dell' e, pur tuttavia, si ritiene di dover aderire all'orientamento in Pt_1
forza del quale lo ius superveniens di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n.602 del 1973 in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammis- sibili, fermo il giudicato, può rilevare ai fini della statuizione sui costi della lite
(cfr. Cass. Sez. 3, 08/02/2023, n. 3812).
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Calando il suddetto principio nel caso di specie, ritenuta la insussistenza dei presupposti di impugnabilità dell'estratto di ruolo, pur in presenza di una pro- nunzia favorevole al contribuente, non può certamente trovare accoglimento il proposto gravame da questi proposto in ordine alla statuizione sulle spese di primo grado.
Facendo applicazione suddetto principio anche nel presente grado e tenuto conto che la originaria domanda in prime cure risulta proposta prima delle modifiche normative e del delinearsi del richiamato orientamento giurispru- denziale, sussistono ragioni per compensare le spese del presente grado
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
, e così prov-
[...] Controparte_3 Controparte_4
vede: 1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del presente grado di giudizio.
È verbale Il giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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