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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IV
Riunito in Camera di ConSIlio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 1065/2024R.G. Cont. consensuale e promossa con ricorso congiunto da: divorzio congiunto”.
nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente a [...]3, rap-presentata C.F._1
e difesa dall'avv. Pierfranco Sado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ad
IV (To) in Via Palestro n. 16, per delega in atti;
e nato ad [...] il [...], residente a [...]Parte_2
(To) in Via Venticinque Aprile n. 29, C.F. , rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Franca Sapone, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio ad IV (To)
in Via Baratono, 3 per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di IV-
Conclusioni congiunte
“Voglia pronunciare sentenza di separazione dei coniugi e Parte_1
alle seguenti Parte_2
condizioni 1. La casa coniugale, di proprietà della SI.ra , sarà assegnata alla stessa con l'uso Pt_1
degli arredi ivi contenuti. Il SI. con il consenso della moglie, si è già Parte_2
allontanato dalla casa coniugale e vi farà rientro solo per prelevare i propri mezzi e attrezzi da lavoro (tra cui trattore, N. 2 rimorchi agricoli, N. 2 banchi da lavoro, tosaerba)
ed altri beni (autobloccanti) previo accordo con la moglie entro quattro mesi dal deposito del ricorso. La SI.ra non assume la veste di custode;
Pt_1
2. La FI , maggiorenne, studentessa e non economicamente indipendente Per_1
manterrà la propria residenza presso la casa coniugale e la FI , minorenne, Per_2
viene affidata in modo condiviso ai genitori con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
3. Quanto alle modalità di visita della FI minore , stante la sua età (quasi Per_2
diciasettenne), la madre potrà vedere e tenere con sé la FI nel rispetto della sua volontà, delle sue eSIenze e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici indicativamente, da considerare quale Piano Genitoriale agli effetti del presente procedimento:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
- un giorno infrasettimanale, da concordare con il padre, dalle ore 17 alle ore 21;
- 5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Natale e l'anno successivo con il giorno di Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Pasqua e l'anno successivo con il giorno di Pasquetta;
- tre settimane durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31.05 di ciascun anno (analogo periodo di vacanza la FI trascorrerà con il padre).
- la medesima proseguirà il ciclo di studi attualmente iniziato, salvo eventuale variazione,
da concordare con i genitori, tenuto conto in modo particolare degli interessi e della volontà della FI;
- il padre fornirà ogni informazione necessaria alla madre circa l'andamento scolastico della FI minore;
- la FI è seguita dal medico di base, nella persona del Dr.ssa Massaro Elena;
Per_2 - le attività extrascolastiche saranno svolte in considerazione di quanto sarà manifestato dalla minore e comunicate alla madre;
4. Quanto al contributo al mantenimento delle figlie, in considerazione del fatto che ciascun genitore ha con sé una FI, i medesimi provvederanno al mantenimento diretto delle stesse per il periodo in cui le hanno con sé. Il padre, in considerazione delle attuali condizioni economiche della SI.ra verserà alla stessa un contributo mensile per Pt_1
il mantenimento della FI , che manterrà la residenza presso la madre, di € Per_1
100,00 mensili (rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT con decorrenza da febbraio 2025), entro il giorno 20 di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla madre.
5. Il padre inoltre provvederà a versare mensilmente € 100,00 direttamente alla FI
su una carta prepagata a lei intestata. Per_1
6. La madre provvederà a versare al padre il 50% delle spese medico-sanitarie e farmaceutiche non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche e quelle ludico sportive per la FI , secondo quanto disposto dal Protocollo di intesa del Tribunale di IV Per_2
del 24 giugno 2016 e così il padre per le predette spese relative alla FI . Per_1
7. L'assegno UNICO INPS per le figlie verrà percepito integralmente dalla madre, mentre le detrazioni fiscali relative alle spese delle figlie saranno ripartite al 50% tra i coniugi.
8. L'autovettura OE BE intestata al SInor targata Parte_2
CS084XL, acquistata in regime patrimoniale di comunione legale, è attribuita in proprietà
esclusiva alla SI.ra , la quale provvederà a curare gli incombenti occorrenti per Pt_1
la trascrizione del passaggio di proprietà. L'autovettura DA JA intestata al SI.
targata DB649HG, acquistata in regime patrimoniale di comunione legale, Parte_2
resta attribuita in proprietà esclusiva al marito. I coniugi, ciascun per la propria autovettura, provvederanno ai relativi trasferimenti di proprietà entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia di separazione.
9. Il conto corrente acceso presso la Fineko Bank, cointestato ai coniugi Parte_2
– , rimane di proprietà esclusiva del SI.
[...] Parte_1 Parte_2 e così tutte le somme ivi depositate ed il medesimo assume l'impegno di pagare le rate mensili del finanziamento acceso dai coniugi per € 102,00 mensili fino ad estinzione.
10. I coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendersi reciprocamente e di aver regolamentato ogni altra questione economica.
11. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti e di quelli delle figlie.
12. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti;
13. Le parti intendono definire a spese compensate il presente procedimento.
*** ***
Atteso il decorso del termine di sei mesi di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 989/70 e successive modifiche dalla fissata udienza di comparizione dei coniugi, sostituita come sopra richiesto e quindi alla scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 127ter 5° comma c.p.c., previa rimessione del procedimento sul ruolo del Giudice Relatore,
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato tra i SI.ri e celebrato il 05.06.2005 in IsSIlio (To), Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RI al n. 1, serie B, parte II,
anno 2005
alle seguenti condizioni
1. La casa coniugale, di proprietà della SI.ra , sarà assegnata alla stessa con l'uso Pt_1
degli arredi ivi contenuti;
2. La FI , maggiorenne, studentessa e non economicamente in-dipendente Per_1
manterrà la propria residenza presso la casa coniugale e la FI , minorenne, Per_2
viene affidata in modo condiviso ai genitori con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
3. Quanto alle modalità di visita della FI minore , stante la sua età (quasi Per_2
diciasettenne), la madre potrà vedere e tenere con sé la FI nel rispetto della sua volontà, delle sue eSIenze e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici indicativamente da considerare quale Piano Genitoriale agli effetti del presente procedimento, nel caso in cui non abbia raggiunto la maggiore età allo scadere del termine utile per la domanda di divorzio:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
- un giorno infrasettimanale, da concordare con il padre, dalle ore 17 alle ore 21;
- 5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Natale e l'anno successivo con il giorno di Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali alternativamente coincidenti un anno con il giorno di Pasqua e l'anno successivo con il giorno di Pasquetta;
- tre settimane durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31.05 di ciascun anno (analogo periodo di vacanza la FI trascorrerà con il padre).
- la medesima proseguirà il ciclo di studi attualmente iniziato, salvo eventuale variazione,
da concordare con i genitori, tenuto conto in modo particolare degli interessi e della volontà della FI;
- il padre fornirà ogni informazione necessaria alla madre circa l'andamento scolastico della FI minore;
- la FI è seguita dal medico di base, nella persona del DR. Elena Massaro;
Per_2
- le attività extrascolastiche saranno svolte in considerazione di quanto sarà manifestato dalla minore e comunicate alla madre;
4. Quanto al contributo al mantenimento delle figlie, in considerazione del fatto che ciascun genitore ha con sé una FI, i medesimi provvederanno al mantenimento diretto delle stesse per il periodo in cui le hanno con sé. Il padre, in considerazione delle attuali condizioni economiche della SI.ra verserà alla stessa un contributo mensile per Pt_1
il mantenimento della FI , che manterrà la residenza presso la madre, di € Per_1
100,00 mensili (rivalutabili annualmente in base all'indice ISTAT con decorrenza da febbraio 2025), entro il giorno 20 di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla madre.
5. Il padre inoltre provvederà a versare mensilmente € 100,00 direttamente alla FI
su una carta prepagata a lei intestata. Per_1
6. La madre provvederà a versare al padre il 50% delle spese medico-sanitarie e farmaceutiche non coperte dal SSN, nonché quelle scolastiche e quelle ludico sportive per la FI , secondo quanto disposto dal Protocollo di intesa del Tribunale di IV Per_2
del 24 giugno 2016 e così il padre per le predette spese relative alla FI . Per_1
7. L'assegno UNICO INPS per le figlie verrà percepito integralmente dalla madre, mentre le detrazioni fiscali relative alle spese delle figlie saranno ripartite al 50% tra i coniugi.
8. L'autovettura OE BE intestata al SInor targata Parte_2
CS084XL, acquistata in regime patrimoniale di comunione legale, è attribuita in proprietà
esclusiva alla SI.ra , il quale provvederà a curare gli incombenti occorrenti per Pt_1
la trascrizione del passaggio di proprietà. L'autovettura DA JA intestata al SI.
targata DB649HG, acquistata in regime patrimoniale di comunione legale, Parte_2
resta attribuita in proprietà esclusiva al marito. I coniugi provvederanno ai relativi trasferimenti di proprietà entro 90 giorni dalla pronuncia della separazione
9. Il conto corrente acceso presso la Fineko Bank, cointestato ai coniugi Parte_2
– , rimane di proprietà esclusiva del SI.
[...] Parte_1 Parte_2
e così tutte le somme ivi depositate ed il medesimo assume l'impegno di pagare le rate mensili del finanziamento acceso dai coniugi per € 102,00 mensili fino ad estinzione.
10. I coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendersi reciprocamente e di aver regolamentato ogni altra questione economica.
11. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti e di quelli delle figlie.
12. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti;
13. Le parti intendono definire a spese compensate il presente procedimento.”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 6.5.2024,
e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente anche il
“divorzio”). I coniugi hanno premesso che: - in data 05.06.2005 in IsSIlio (To) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario,
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RI al n. 1, serie B, parte II,
scegliendo il regime di comunione dei beni (doc. 1).
- dalla loro unione sono nate le figlie , a OR (To) il 9.2.2005, e , a Per_1 Per_2
OR (To) il 13.6.2007.
- la comunione tra i coniugi è da tempo irrimediabilmente compromessa e la convivenza
è divenuta intollerabile, tant'è che i coniugi hanno già di fatto cessato la convivenza (doc.
2 e 3).
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 22.10.2024.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (idonee anche a garantire il rispetto del diritto del minore alla cd.
bigenitorialità, ossia all'accesso ad entrambe le figure genitoriali in modo paritario ed adeguato), possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data 27.5.2024 ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”. Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di IV
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. PRESO ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario in data 05.06.2005 in IsSIlio (To), atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RI al n. 1, serie B, parte II, - alle condizioni di separazione concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di IV il giorno 8 gennaio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)