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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 473/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Botricello, via Parte_1 C.F._1
Napoli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Pietro Funaro, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
CP_1
E
c.f. ), in persona dei l.r.p.t., quale impresa designata ex Controparte_2 P.IVA_1 art. 286 D.lgs n. 209/05, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maione, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via F. Crispi n. 18 presso lo studio dell'Avv.
Gaetano Iannello;
-APPELLATA-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1414/18, emessa il
14.06.2018, depositata il 22.06.2018 e non notificata.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.09.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Fatto e diritto
1. con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, esponeva che in Parte_1 data 13/07/2014, tra le ore 8:00 e le ore 9:00 circa, percorreva la via Zaccagnini, in Botricello, con direzione di marcia Botricello mare, alla guida del ciclomotore PIAGGIO Tg. X5DD8B, di proprietà di , nonna dell'attore, allorquando veniva investito da un'autovettura Persona_1 non identificata che, percorrendo la medesima strada ma in senso di marcia opposto, invadeva la sua corsia provocando un urto tra il lato sinistro dell'autoveicolo e la parte sinistra del motociclo, scaraventando a terra il e continuando la sua corsa senza fermarsi per prestare i dovuti Pt_1 soccorsi.
A sostegno della propria domanda l'attore deduceva: che, a causa dell'urto, egli cadeva a terra insieme al ciclomotore;
che il veicolo investitore aveva continuato la sua corsa senza fermarsi e
1 prestare i dovuti soccorsi;
che subito dopo il sinistro egli veniva trasportato dapprima presso la guardia medica di Botricello per i primi soccorsi, e soltanto successivamente presso il pronto soccorso del Presidio ospedaliero Pugliese-Ciaccio, dove a seguito delle opportune visite gli venivano diagnosticate “escoriazioni multiple, frattura del primo dito piede dx” con prognosi iniziale di 20 giorni, e con un periodo di malattia conclusosi il giorno 11.09.14; che la causa del sinistro fosse da addebitare al conducente del veicolo alla guida di una Fiat panda, vecchio tipo, di colore grigio chiaro metallizzato, guidata da una donna con i capelli lunghi;
che la condotta della predetta conducente non aveva consentito all'attore né ai testimoni dell'accaduto di prendere tempestivamente il numero di targa, rimanendo così ignoto il veicolo investitore.
Ciò premesso, l'attore citava in giudizio la società in qualità di impresa Controparte_2 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare, previo accertamento e declaratoria della responsabilità del sinistro per cui è causa a carico della conducente del veicolo Fiat Panda non identificata e rimasta ignota, al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in € 8.604,70 o alla maggiore o minor somma ritenuta opportuna alla stregua delle risultanze di causa, rispettata la competenza del giudice adito, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore costituito.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa la quale impugnando e Controparte_2 contestando l'an ed il quantum debeatur della pretesa dell'attore, chiedeva: in via preliminare,
l'accertamento e la declaratoria della nullità dell'atto di citazione in relazione all'art 163, IV comma c.p.c.; in via principale, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di sua soccombenza parziale o totale, di esperire l'azione di regresso ex art. 292 d.lgs. 209/05 nei confronti dei responsabili del sinistro eventualmente identificati con vittoria di spese ed onorari di lite.
Nel corso della fase istruttoria veniva ascoltato un solo testimone ( ) ed all'esito Testimone_1 della predetta prova orale il Giudice di prime cure, con provvedimento del 12.01.18, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 01.12.17, decideva di non ammettere la c.t.u. medico legale richiesta dall'attore e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e contestuale deposito di note conclusive all'udienza dell'11.05.2018.
Infine, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1414/2018 del 22.06.18, rigettava la domanda attorea, ritenendola non fornita di sufficiente riscontro probatorio, in particolare per l'assenza della prova rigorosa del nesso causale fra le lesioni lamentate e la responsabilità del veicolo non identificato e condannava al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia Parte_1 assicuratrice.
ha proposto appello avverso detta decisione, chiedendo, in via preliminare, la Parte_1 sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, previa una diversa valutazione dei fatti e delle prove offerte, di riformare e/o annullare la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando la responsabilità del sinistro per cui è causa a carico della conducente del veicolo Fiat Panda non identificata e rimasta ignota e, per l'effetto, condannare il
[...]
[..
[...] [...]
e, per esso, la società designata al risarcimento di tutti i Controparte_3 Controparte_2 danni patiti, quantificati in € 8.604,70 o alla maggiore o minor somma ritenuta opportuna alla stregua delle risultanze di causa con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore costituito.
Si è costituita in giudizio la in qualità di impresa designata ex art. 286, D.lgs Controparte_2
n.209/05, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi degli artt.
348 bis e 342 c.p.c.; in via principale e nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle doglianze mosse dall'odierno appellante e chiedendo la conferma integrale della sentenza sottoposta a gravame con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con provvedimento del 04.06.19, il Giudice Istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado considerata l'assenza dei presupposti di cui all'art 283 c.p.c. nonché la richiesta di CTU medico legale avanzata dall'appellante.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.09.24, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
2. In limine litis va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla compagnia di assicurazioni appellata per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n.
134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
3 Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dalla società di assicurazioni appellata.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c..
Tale norma processuale, di recente conio legislativo, prevede verbatim quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello,
l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari
18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del
“filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non apparivano né pretestuosi né manifestamente infondati, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità poteva essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
3. Ciò premesso, nel merito l'appello è infondato, e dunque, non può trovare accoglimento, con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado appellata per le seguenti motivazioni.
L'appellante ha contestato, in diritto, l'erroneità della sentenza ivi impugnata essenzialmente sotto il profilo dell'erronea valutazione da parte del giudice degli elementi probatori e della sussistenza di vizi della sentenza stessa, quali il vizio di motivazione, di illogicità e di manifesta infondatezza della motivazione medesima.
Tale censura, che costituisce un articolato motivo di appello, è priva di pregio giuridico e dunque va disattesa.
Invero, il Giudice di Pace ha esaminato correttamente i fatti di causa e tutte le prove emergenti dall'attività istruttoria espletata ritenendo condivisibilmente che la domanda spiegata dall'attore fosse priva di sufficiente riscontro probatorio, in particolare mancando la prova rigorosa che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato.
Infatti, trattandosi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, l'onere della prova a carico del danneggiato è ancora più gravoso (ex multis, Cass. n. 10540/23; n. 5892/2016).
4 Ai sensi dell'art. 283, lettera a) D.lgs. 209/05 (già art. 19 l. 990/60), la condanna al risarcimento del danno da parte della , quale impresa designata dal Controparte_2 Controparte_3
, comporta, a carico del danneggiato, la dimostrazione della presenza di alcuni presupposti,
[...] ossia: a) che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato;
b) che il veicolo non identificato sia soggetto all'obbligo assicurativo;
c) che i danni lamentati siano in rapporto causale con il sinistro.
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. Siffatta impostazione, peraltro, oltre ad essere in linea con il principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., risponde altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Ebbene, nella fattispecie - come già rilevato dal Giudice di Pace di Catanzaro – il non ha Pt_1 provato l'accadimento effettivo dell'evento dannoso, in particolare non ha dato prova delle modalità di verificazione del sinistro de quo e che la causa dell'incidente stradale sia da ascriversi al conducente di un veicolo rimasto ignoto.
L'unico teste escusso in primo grado al fine di dimostrare l'an del sinistro, individuato nella persona di , non ha potuto colmare le lacune probatorie sulla dinamica effettiva Testimone_1 dell'evento dannoso, essendosi limitata a riferire circostanze riportate da soggetti terzi che, a suo dire, erano presenti al momento del sinistro sul luogo dell'accaduto, e di cui, tuttavia, non ha saputo fornire le rispettive generalità.
Più precisamente, il predetto teste ha dichiarato: “Ero sulla veranda di casa mia, che affaccia sulla
Via Zaccagnini, quando ho sentito uno schianto provenire dalla strada;
mi sono affacciata e vedevo il ragazzo stordito a terra insieme al suo veicolo, uno scooter;
non ho visto Parte_1 personalmente altri veicoli, ma recandomi sulla strada due signori che non riesco ad identificare mi hanno riferito che si dirigeva a bordo del proprio scooter in direzione Parte_1
Botricello-mare, quando una Fiat panda grigio metallizzato ha invaso la sua corsia di marcia, investendolo;
la collisione si è verificata tra il lato sinistro dello scooter e il lato sinistro dell'autovettura”(cfr. verbale di udienza dell'01.12.17 fascicolo d'ufficio di primo grado in atti).
Dalla suesposta deposizione emerge, chiaramente, che la sia intervenuta sul luogo del Tes_1 sinistro soltanto in un momento successivo alla verificazione dell'incidente quando, ormai, il si trovava già a terra vicino al suo ciclomotore, asserendo, tra l'atro, di non aver visto per Pt_1 strada alcun altro veicolo coinvolto, e che le uniche informazioni generiche circa la dinamica del sinistro nonché l'identificazione del veicolo investitore sono provenute da soggetti terzi presenti al momento del sinistro, tuttavia, non identificati.
È da rilevare che, non avendo riportato, la teste escussa durante il processo di primo grado, le generalità dei soggetti terzi presuntivamente presenti sul luogo e al momento del sinistro, le
5 circostanze riferite dai medesimi, relative alla dinamica del sinistro e all'individuazione circa il modello, il colore dell'auto rimasta non identificata costituiscono, allo stato degli atti, espressione di vox populi, come tali prive di alcuna rilevanza probatoria (Cass., n. 18709/2021).
Con riferimento alle dichiarazioni rese nei verbali di sommarie informazioni redatti dalla Legione
Carabinieri Calabria - Stazione di Botricello - contenuti nel fascicolo penale allegato dall'appellante nel giudizio di primo grado, occorre rilevare che tutti i soggetti sentiti ( , padre Testimone_2 dell'attore; ) hanno dichiarato di non avere assistito Testimone_3 Testimone_1 personalmente al sinistro e nessuno di loro ha asserito la presenza di un altro veicolo per strada.
In particolare, , ha dichiarato che era stato contattato telefonicamente dal figlio Testimone_2
, il quale gli riferiva l'accaduto, e pertanto egli si recava direttamente alla guardia medica di Per_2
Botricello (v. verbale di sommarie informazioni allegato al fascicolo di primo grado); Tes_3 ha dichiarato di aver eseguito dei lavori di carrozzeria sul ciclomotore portato dal , il
[...] Pt_1 quale scooter presentava tutte le carene, destra e sinistra e scudo anteriore in pessime condizioni ed evidenti segni di caduta avendo entrambi i pedalini rotti, senza, tuttavia, ricordare quale lato in particolare fosse maggiormente danneggiato (v. verbale di sommarie informazioni allegato al fascicolo di primo grado).
Dunque, dalle dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati nulla emerge circa l'effettiva dinamica del sinistro e sulla presenza sul luogo del sinistro del veicolo non identificato e, dunque, sulla sua eventuale responsabilità nella causazione dell'evento dannoso.
Anche la presentazione della denuncia/querela contro ignoti, allegata in atti, presentata dal padre del in data 10.10.14 presso la Legione Carabinieri- Stazione di Botricello-, che può essere Pt_1 valutata come mero indizio, non è infatti sufficiente ad esonerare la parte appellante dal suo onere probatorio e dunque a dimostrare l'accadimento in questione.
In merito, giova rammentare il seguente principio di diritto: “In ogni caso, occorre altresì chiarire che, come l'omessa denuncia all'autorità non sia idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente cagionato da veicolo non identificato, così l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto (cfr., da ultimo, Cass. Sez.
3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014). Entrambe le evenienze devono, infatti, essere apprezzate in relazione alle caratteristiche specifiche delle singole fattispecie concrete, non suscettibili di tipizzazioni astratte” (v. Cass. 17/02/2016, n. 3019).
Orbene, con espresso riguardo al caso che ci occupa, la prefata denuncia/ querela, valutata unitamente ad altri elementi emersi dalla documentazione versata in atti induce a ritenere non dimostrata da parte istante, sulla quale incombe il relativo onere, che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.
In ordine, poi, al verbale di pronto soccorso prodotto in giudizio dall'attore-appellante si rileva che lo stesso non è idoneo a dimostrare che i fatti siano accaduti secondo le modalità descritte nell'atto di citazione, poiché dalla lettura di tali documenti risulta che il abbia riferito Pt_1 genericamente di un incidente stradale senza aver descritto, neanche sommariamente la dinamica del sinistro, né evidenziato di essere stato investito da un veicolo il cui conducente non si era fermato a prestare i dovuti soccorsi.
6 3.1. Ad ogni modo, le dichiarazioni rese dall'unica testimone escusso in primo grado sono, altresì, contrastanti con altri elementi emergenti dagli atti.
Nello specifico, la medesima ha affermato che “successivamente arrivava anche il padre, chiamato dal figlio . è stato portato dal fratello e dal padre con la macchina presso la Per_2 Pt_1 guardia medica di Botricello”, laddove lo stesso , padre dell'attore, nel verbale di Testimone_2 sommarie informazioni redatto dalla Legione Carabinieri Calabria - Stazione Botricello - laddove
, ha invece dichiarato che non si era portato sul luogo del sinistro, ma che, Testimone_2 contattato telefonicamente dal figlio , si portava immediatamente alla guardia medica di Per_2
Botricello.
Allo stesso modo la circostanza riferita dal teste secondo cui sul luogo del sinistro sarebbero stati presenti due signori, testimoni oculari dell'incidente, è stata poi smentita dal medesimo
[...]
, il quale nel verbale delle sommarie informazioni del 18.11.14, ha dichiarato che oltre alla Pt_1 testimone citata nell'atto di querela (appunto ) sulla strada non vi era nessuno. Testimone_1
Dunque, la predetta testimonianza, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, risulta priva di valenza probatoria poiché de relato su vox populi e anche poco attendibile.
4. In conclusione la sentenza appellata può essere considerata nel suo contenuto decisorio condivisibile essendo scevra da qualsiasi vizio logico, motivazionale e giuridico e, pertanto, deve essere rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1414/2018 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Catanzaro che va, dunque, integralmente confermata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, dunque, sono poste a carico dell'appellante, liquidate in favore della parte appellata costituita come indicato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel D.M. n. 55 del 2014 come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 2022 (scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00) e secondo i valori minimi (v. Cass. n. 14198 del
05.05.2022; Cass. n. 19989 del 13.07.21; Cass. n. 89 del 07.01.2021).
Si deve dare atto, in ogni caso, della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'odierna appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l- quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(v. Cass. ord. 13.5.2014, n. 10306; cfr. Cass., sez. un., 18.2.2014, n. 3774; Cass. 14.3.2014, n.
5955).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di , in persona Parte_1 Controparte_2 del l.r.p.t., e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 1414/2018 del Giudice di Pace di
Catanzaro, depositata il 22.06.18 e non notificata;
7 - condanna alla rifusione, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_2
l.r.p.t., delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi di avvocato oltre rimb.forf., Iva e Cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002.
Catanzaro, 27 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 473/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Botricello, via Parte_1 C.F._1
Napoli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Pietro Funaro, che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
CP_1
E
c.f. ), in persona dei l.r.p.t., quale impresa designata ex Controparte_2 P.IVA_1 art. 286 D.lgs n. 209/05, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maione, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via F. Crispi n. 18 presso lo studio dell'Avv.
Gaetano Iannello;
-APPELLATA-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1414/18, emessa il
14.06.2018, depositata il 22.06.2018 e non notificata.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.09.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e il giudice istruttore ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Fatto e diritto
1. con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, esponeva che in Parte_1 data 13/07/2014, tra le ore 8:00 e le ore 9:00 circa, percorreva la via Zaccagnini, in Botricello, con direzione di marcia Botricello mare, alla guida del ciclomotore PIAGGIO Tg. X5DD8B, di proprietà di , nonna dell'attore, allorquando veniva investito da un'autovettura Persona_1 non identificata che, percorrendo la medesima strada ma in senso di marcia opposto, invadeva la sua corsia provocando un urto tra il lato sinistro dell'autoveicolo e la parte sinistra del motociclo, scaraventando a terra il e continuando la sua corsa senza fermarsi per prestare i dovuti Pt_1 soccorsi.
A sostegno della propria domanda l'attore deduceva: che, a causa dell'urto, egli cadeva a terra insieme al ciclomotore;
che il veicolo investitore aveva continuato la sua corsa senza fermarsi e
1 prestare i dovuti soccorsi;
che subito dopo il sinistro egli veniva trasportato dapprima presso la guardia medica di Botricello per i primi soccorsi, e soltanto successivamente presso il pronto soccorso del Presidio ospedaliero Pugliese-Ciaccio, dove a seguito delle opportune visite gli venivano diagnosticate “escoriazioni multiple, frattura del primo dito piede dx” con prognosi iniziale di 20 giorni, e con un periodo di malattia conclusosi il giorno 11.09.14; che la causa del sinistro fosse da addebitare al conducente del veicolo alla guida di una Fiat panda, vecchio tipo, di colore grigio chiaro metallizzato, guidata da una donna con i capelli lunghi;
che la condotta della predetta conducente non aveva consentito all'attore né ai testimoni dell'accaduto di prendere tempestivamente il numero di targa, rimanendo così ignoto il veicolo investitore.
Ciò premesso, l'attore citava in giudizio la società in qualità di impresa Controparte_2 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare, previo accertamento e declaratoria della responsabilità del sinistro per cui è causa a carico della conducente del veicolo Fiat Panda non identificata e rimasta ignota, al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in € 8.604,70 o alla maggiore o minor somma ritenuta opportuna alla stregua delle risultanze di causa, rispettata la competenza del giudice adito, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore costituito.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa la quale impugnando e Controparte_2 contestando l'an ed il quantum debeatur della pretesa dell'attore, chiedeva: in via preliminare,
l'accertamento e la declaratoria della nullità dell'atto di citazione in relazione all'art 163, IV comma c.p.c.; in via principale, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di sua soccombenza parziale o totale, di esperire l'azione di regresso ex art. 292 d.lgs. 209/05 nei confronti dei responsabili del sinistro eventualmente identificati con vittoria di spese ed onorari di lite.
Nel corso della fase istruttoria veniva ascoltato un solo testimone ( ) ed all'esito Testimone_1 della predetta prova orale il Giudice di prime cure, con provvedimento del 12.01.18, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 01.12.17, decideva di non ammettere la c.t.u. medico legale richiesta dall'attore e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e contestuale deposito di note conclusive all'udienza dell'11.05.2018.
Infine, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1414/2018 del 22.06.18, rigettava la domanda attorea, ritenendola non fornita di sufficiente riscontro probatorio, in particolare per l'assenza della prova rigorosa del nesso causale fra le lesioni lamentate e la responsabilità del veicolo non identificato e condannava al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia Parte_1 assicuratrice.
ha proposto appello avverso detta decisione, chiedendo, in via preliminare, la Parte_1 sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, previa una diversa valutazione dei fatti e delle prove offerte, di riformare e/o annullare la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando la responsabilità del sinistro per cui è causa a carico della conducente del veicolo Fiat Panda non identificata e rimasta ignota e, per l'effetto, condannare il
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e, per esso, la società designata al risarcimento di tutti i Controparte_3 Controparte_2 danni patiti, quantificati in € 8.604,70 o alla maggiore o minor somma ritenuta opportuna alla stregua delle risultanze di causa con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore costituito.
Si è costituita in giudizio la in qualità di impresa designata ex art. 286, D.lgs Controparte_2
n.209/05, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi degli artt.
348 bis e 342 c.p.c.; in via principale e nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto delle doglianze mosse dall'odierno appellante e chiedendo la conferma integrale della sentenza sottoposta a gravame con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con provvedimento del 04.06.19, il Giudice Istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado considerata l'assenza dei presupposti di cui all'art 283 c.p.c. nonché la richiesta di CTU medico legale avanzata dall'appellante.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.09.24, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
2. In limine litis va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla compagnia di assicurazioni appellata per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n.
134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
3 Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dalla società di assicurazioni appellata.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c..
Tale norma processuale, di recente conio legislativo, prevede verbatim quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello,
l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari
18.2.2013).
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del
“filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non apparivano né pretestuosi né manifestamente infondati, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità poteva essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
3. Ciò premesso, nel merito l'appello è infondato, e dunque, non può trovare accoglimento, con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado appellata per le seguenti motivazioni.
L'appellante ha contestato, in diritto, l'erroneità della sentenza ivi impugnata essenzialmente sotto il profilo dell'erronea valutazione da parte del giudice degli elementi probatori e della sussistenza di vizi della sentenza stessa, quali il vizio di motivazione, di illogicità e di manifesta infondatezza della motivazione medesima.
Tale censura, che costituisce un articolato motivo di appello, è priva di pregio giuridico e dunque va disattesa.
Invero, il Giudice di Pace ha esaminato correttamente i fatti di causa e tutte le prove emergenti dall'attività istruttoria espletata ritenendo condivisibilmente che la domanda spiegata dall'attore fosse priva di sufficiente riscontro probatorio, in particolare mancando la prova rigorosa che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato.
Infatti, trattandosi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, l'onere della prova a carico del danneggiato è ancora più gravoso (ex multis, Cass. n. 10540/23; n. 5892/2016).
4 Ai sensi dell'art. 283, lettera a) D.lgs. 209/05 (già art. 19 l. 990/60), la condanna al risarcimento del danno da parte della , quale impresa designata dal Controparte_2 Controparte_3
, comporta, a carico del danneggiato, la dimostrazione della presenza di alcuni presupposti,
[...] ossia: a) che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato;
b) che il veicolo non identificato sia soggetto all'obbligo assicurativo;
c) che i danni lamentati siano in rapporto causale con il sinistro.
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. Siffatta impostazione, peraltro, oltre ad essere in linea con il principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., risponde altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Ebbene, nella fattispecie - come già rilevato dal Giudice di Pace di Catanzaro – il non ha Pt_1 provato l'accadimento effettivo dell'evento dannoso, in particolare non ha dato prova delle modalità di verificazione del sinistro de quo e che la causa dell'incidente stradale sia da ascriversi al conducente di un veicolo rimasto ignoto.
L'unico teste escusso in primo grado al fine di dimostrare l'an del sinistro, individuato nella persona di , non ha potuto colmare le lacune probatorie sulla dinamica effettiva Testimone_1 dell'evento dannoso, essendosi limitata a riferire circostanze riportate da soggetti terzi che, a suo dire, erano presenti al momento del sinistro sul luogo dell'accaduto, e di cui, tuttavia, non ha saputo fornire le rispettive generalità.
Più precisamente, il predetto teste ha dichiarato: “Ero sulla veranda di casa mia, che affaccia sulla
Via Zaccagnini, quando ho sentito uno schianto provenire dalla strada;
mi sono affacciata e vedevo il ragazzo stordito a terra insieme al suo veicolo, uno scooter;
non ho visto Parte_1 personalmente altri veicoli, ma recandomi sulla strada due signori che non riesco ad identificare mi hanno riferito che si dirigeva a bordo del proprio scooter in direzione Parte_1
Botricello-mare, quando una Fiat panda grigio metallizzato ha invaso la sua corsia di marcia, investendolo;
la collisione si è verificata tra il lato sinistro dello scooter e il lato sinistro dell'autovettura”(cfr. verbale di udienza dell'01.12.17 fascicolo d'ufficio di primo grado in atti).
Dalla suesposta deposizione emerge, chiaramente, che la sia intervenuta sul luogo del Tes_1 sinistro soltanto in un momento successivo alla verificazione dell'incidente quando, ormai, il si trovava già a terra vicino al suo ciclomotore, asserendo, tra l'atro, di non aver visto per Pt_1 strada alcun altro veicolo coinvolto, e che le uniche informazioni generiche circa la dinamica del sinistro nonché l'identificazione del veicolo investitore sono provenute da soggetti terzi presenti al momento del sinistro, tuttavia, non identificati.
È da rilevare che, non avendo riportato, la teste escussa durante il processo di primo grado, le generalità dei soggetti terzi presuntivamente presenti sul luogo e al momento del sinistro, le
5 circostanze riferite dai medesimi, relative alla dinamica del sinistro e all'individuazione circa il modello, il colore dell'auto rimasta non identificata costituiscono, allo stato degli atti, espressione di vox populi, come tali prive di alcuna rilevanza probatoria (Cass., n. 18709/2021).
Con riferimento alle dichiarazioni rese nei verbali di sommarie informazioni redatti dalla Legione
Carabinieri Calabria - Stazione di Botricello - contenuti nel fascicolo penale allegato dall'appellante nel giudizio di primo grado, occorre rilevare che tutti i soggetti sentiti ( , padre Testimone_2 dell'attore; ) hanno dichiarato di non avere assistito Testimone_3 Testimone_1 personalmente al sinistro e nessuno di loro ha asserito la presenza di un altro veicolo per strada.
In particolare, , ha dichiarato che era stato contattato telefonicamente dal figlio Testimone_2
, il quale gli riferiva l'accaduto, e pertanto egli si recava direttamente alla guardia medica di Per_2
Botricello (v. verbale di sommarie informazioni allegato al fascicolo di primo grado); Tes_3 ha dichiarato di aver eseguito dei lavori di carrozzeria sul ciclomotore portato dal , il
[...] Pt_1 quale scooter presentava tutte le carene, destra e sinistra e scudo anteriore in pessime condizioni ed evidenti segni di caduta avendo entrambi i pedalini rotti, senza, tuttavia, ricordare quale lato in particolare fosse maggiormente danneggiato (v. verbale di sommarie informazioni allegato al fascicolo di primo grado).
Dunque, dalle dichiarazioni rese dai soggetti sopra indicati nulla emerge circa l'effettiva dinamica del sinistro e sulla presenza sul luogo del sinistro del veicolo non identificato e, dunque, sulla sua eventuale responsabilità nella causazione dell'evento dannoso.
Anche la presentazione della denuncia/querela contro ignoti, allegata in atti, presentata dal padre del in data 10.10.14 presso la Legione Carabinieri- Stazione di Botricello-, che può essere Pt_1 valutata come mero indizio, non è infatti sufficiente ad esonerare la parte appellante dal suo onere probatorio e dunque a dimostrare l'accadimento in questione.
In merito, giova rammentare il seguente principio di diritto: “In ogni caso, occorre altresì chiarire che, come l'omessa denuncia all'autorità non sia idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente cagionato da veicolo non identificato, così l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto (cfr., da ultimo, Cass. Sez.
3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014). Entrambe le evenienze devono, infatti, essere apprezzate in relazione alle caratteristiche specifiche delle singole fattispecie concrete, non suscettibili di tipizzazioni astratte” (v. Cass. 17/02/2016, n. 3019).
Orbene, con espresso riguardo al caso che ci occupa, la prefata denuncia/ querela, valutata unitamente ad altri elementi emersi dalla documentazione versata in atti induce a ritenere non dimostrata da parte istante, sulla quale incombe il relativo onere, che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.
In ordine, poi, al verbale di pronto soccorso prodotto in giudizio dall'attore-appellante si rileva che lo stesso non è idoneo a dimostrare che i fatti siano accaduti secondo le modalità descritte nell'atto di citazione, poiché dalla lettura di tali documenti risulta che il abbia riferito Pt_1 genericamente di un incidente stradale senza aver descritto, neanche sommariamente la dinamica del sinistro, né evidenziato di essere stato investito da un veicolo il cui conducente non si era fermato a prestare i dovuti soccorsi.
6 3.1. Ad ogni modo, le dichiarazioni rese dall'unica testimone escusso in primo grado sono, altresì, contrastanti con altri elementi emergenti dagli atti.
Nello specifico, la medesima ha affermato che “successivamente arrivava anche il padre, chiamato dal figlio . è stato portato dal fratello e dal padre con la macchina presso la Per_2 Pt_1 guardia medica di Botricello”, laddove lo stesso , padre dell'attore, nel verbale di Testimone_2 sommarie informazioni redatto dalla Legione Carabinieri Calabria - Stazione Botricello - laddove
, ha invece dichiarato che non si era portato sul luogo del sinistro, ma che, Testimone_2 contattato telefonicamente dal figlio , si portava immediatamente alla guardia medica di Per_2
Botricello.
Allo stesso modo la circostanza riferita dal teste secondo cui sul luogo del sinistro sarebbero stati presenti due signori, testimoni oculari dell'incidente, è stata poi smentita dal medesimo
[...]
, il quale nel verbale delle sommarie informazioni del 18.11.14, ha dichiarato che oltre alla Pt_1 testimone citata nell'atto di querela (appunto ) sulla strada non vi era nessuno. Testimone_1
Dunque, la predetta testimonianza, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, risulta priva di valenza probatoria poiché de relato su vox populi e anche poco attendibile.
4. In conclusione la sentenza appellata può essere considerata nel suo contenuto decisorio condivisibile essendo scevra da qualsiasi vizio logico, motivazionale e giuridico e, pertanto, deve essere rigettato l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1414/2018 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Catanzaro che va, dunque, integralmente confermata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, dunque, sono poste a carico dell'appellante, liquidate in favore della parte appellata costituita come indicato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel D.M. n. 55 del 2014 come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 2022 (scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00) e secondo i valori minimi (v. Cass. n. 14198 del
05.05.2022; Cass. n. 19989 del 13.07.21; Cass. n. 89 del 07.01.2021).
Si deve dare atto, in ogni caso, della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'odierna appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l- quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(v. Cass. ord. 13.5.2014, n. 10306; cfr. Cass., sez. un., 18.2.2014, n. 3774; Cass. 14.3.2014, n.
5955).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di , in persona Parte_1 Controparte_2 del l.r.p.t., e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 1414/2018 del Giudice di Pace di
Catanzaro, depositata il 22.06.18 e non notificata;
7 - condanna alla rifusione, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_2
l.r.p.t., delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi di avvocato oltre rimb.forf., Iva e Cpa come per legge;
- dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/2002.
Catanzaro, 27 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
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