TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9095 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15184/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127-TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani, premesso che l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del giorno 26/11/2025
è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate da parte convenuta e viste le rispettive conclusioni;
pronuncia la sentenza di seguito riportata.
Milano, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15184/2025 promossa da:
– in sigla Controparte_1 [...]
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO MARCO CP_2 P.IVA_1
BASSANO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
– in sigla (c. f. Controparte_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. FUMAGALLI ALBERTO, domiciliata presso P.IVA_2
l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare, come specificato e domandato in narrativa, il diritto di CP_2 alla rimessione in termini ex art. 156 CPC per la riassunzione del Giudizio di Opposizione Tribunale di Milano rg 5629/24 con ogni pronuncia conseguenziale ed opportuna;
In ogni caso accertare e dichiarare che ATCS, per le causali e titoli esposti in narrativa, vanta un credito nei confronti della convenuta pari ad euro 281.742,17;
pagina 2 di 5 Per l'effetto condannare l'odierna convenuta a corrispondere a ATCS la somma di euro 281.742,17, oltre interessi moratori ex art 1284 IV° co cpc e/o in via alternativa disporsi, come richiesta in atti, la compensazione giudiziale tenuto conto del DI divenuto definitivo;
Con vittoria di spese e compendi difensivi In via Istruttoria: Si chiede ammettersi CTU per determinare le rispettive partite dare/avere fra le parti avuto riguardo al contratto di factoring.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale in via preliminare: dichiarare inammissibile la “riassunzione” del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'attrice; in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse ritualmente riassunto il giudizio,
nel merito: rigettare l'opposizione e confermare il decreto opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro temporea pagare ad l'importo di
[...] CP_4 Euro 230.099,08, di cui euro 228.618,79, a titolo di capitale ed euro 1.480,29, a titolo di interessi maturati al 31.08.2023, oltre interessi al tasso pari alla media trimestrale Euribor 3 mesi + 1,9 punti percentuali dal 01.09.2023 al saldo, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia quale effetto delle obbligazioni contrattuali ovvero quale ripetizione di indebito per le ragioni esposte nella parte narrativa. Con riferimento alla domanda di pagamento proposta nei confronti di , CP_4 in via preliminare: dichiararla inammissibile in quanto i rapporti di dare ed avere tra le parti sono coperti da giudicato;
in via subordinata, rigettarla in quanto temeraria o comunque infondata in fatto e in diritto Con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 281.742,17, oltre interessi di mora, vantato da parte attrice verso quale corrispettivo dovuto per la cessione di fatture emesse Controparte_4 nei confronti di in forza del contratto di factoring concluso tra le parti in Parte_1 data 30/4/2020 (v. docc. 2 e 3 att.).
pagina 3 di 5 Parte convenuta ha contestato tale credito, evidenziando che esso non trova alcun fondamento nell'estratto conto trasmesso alla cedente in data 30/12/2022 (doc. 11 conv.) e che la questione è preclusa dalla definitività del decreto ingiuntivo n. 326/2024, con il quale il Tribunale ha ingiunto di pagare a parte attrice di pagare la somma di euro 228.618,79 in favore di per lo stesso rapporto di factoring (v. infra). CP_4
A fronte della contestazione della convenuta, era onere di parte attrice operare una allegazione chiara e precisa e documentare il presunto credito, ma parte attrice, che ha depositato solo la citazione, non ha l'ha assolto dal momento che non ha nemmeno indicato quali sarebbero le fatture cedute al factor e non pagate e tanto meno le ha prodotte. Si tratta quindi di una allegazione assolutamente generica e sfornita di prova, con la conseguenza che la domanda di condanna al pagamento, o di compensazione del relativo credito, deve essere rigettata per infondatezza.
Né può essere accolta la richiesta di c.t.u. sul punto, perché l'indagine tecnica non può supplire alla mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi del credito vantato da parte attrice.
2. Parte attrice ha chiesto anche, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (recte: 153), di essere rimessa nel termine per la riassunzione del giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo.
La relativa causa n. rg 5629/2024 è stata interrotta in data 17/9/2024 (v. doc. 8 conv.) a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale della società, non è stata riassunta nei termini e il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivo ed esecutivo con ordinanza del
9/1/2025 (v. doc. 9 att.). Parte attrice ha dedotto che la liquidazione giudiziale è stata revocata con sentenza della Corte d'appello di Napoli, divenuta definitiva solo il 2/1/2025 e la liquidazione è stata chiusa solo il 17/2/2025, quando ormai il termine per la riassunzione era decorso e il curatore era rimasto inerte.
La domanda è inammissibile per due ragioni.
In primo luogo, l'istanza per la rimessione in termini per compiere un atto processuale deve essere formulata nel giudizio dove l'atto deve essere compiuto, perché si tratta di un atto di quel procedimento. Non si può chiedere nel giudizio A di essere rimessi in termini per compiere un atto nel diverso giudizio B.
Inoltre, nel caso di specie difetta il presupposto della causa non imputabile, dal momento pagina 4 di 5 che il giudizio di opposizione a d.i. ben poteva essere tempestivamente riassunto dalla società ingiunta. Infatti: “qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia dichiarato interrotto per il sopravvenuto fallimento del debitore opponente, questi ha l'onere di riassumere il giudizio per impedire che il decreto acquisti efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cod. proc. civ. - con conseguente formazione del giudicato sulla sussistenza del credito - al fine di evitare che, una volta tornato in bonis, tale efficacia gli sia opposta dal creditore.” (così Cass. n. 1492/1989).
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
L'infondatezza delle domande di parte attrice non è tale da configurare una ipotesi di azione promossa con colpa grave, ai fini della responsabilità aggravata invocata dalla convenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di rimessione in termini per la riassunzione del giudizio n. r.g. 5629/2024;
2) rigetta le altre domande di parte attrice;
3) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127-TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani, premesso che l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del giorno 26/11/2025
è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate da parte convenuta e viste le rispettive conclusioni;
pronuncia la sentenza di seguito riportata.
Milano, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15184/2025 promossa da:
– in sigla Controparte_1 [...]
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO MARCO CP_2 P.IVA_1
BASSANO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
– in sigla (c. f. Controparte_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. FUMAGALLI ALBERTO, domiciliata presso P.IVA_2
l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare, come specificato e domandato in narrativa, il diritto di CP_2 alla rimessione in termini ex art. 156 CPC per la riassunzione del Giudizio di Opposizione Tribunale di Milano rg 5629/24 con ogni pronuncia conseguenziale ed opportuna;
In ogni caso accertare e dichiarare che ATCS, per le causali e titoli esposti in narrativa, vanta un credito nei confronti della convenuta pari ad euro 281.742,17;
pagina 2 di 5 Per l'effetto condannare l'odierna convenuta a corrispondere a ATCS la somma di euro 281.742,17, oltre interessi moratori ex art 1284 IV° co cpc e/o in via alternativa disporsi, come richiesta in atti, la compensazione giudiziale tenuto conto del DI divenuto definitivo;
Con vittoria di spese e compendi difensivi In via Istruttoria: Si chiede ammettersi CTU per determinare le rispettive partite dare/avere fra le parti avuto riguardo al contratto di factoring.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale in via preliminare: dichiarare inammissibile la “riassunzione” del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'attrice; in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse ritualmente riassunto il giudizio,
nel merito: rigettare l'opposizione e confermare il decreto opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro temporea pagare ad l'importo di
[...] CP_4 Euro 230.099,08, di cui euro 228.618,79, a titolo di capitale ed euro 1.480,29, a titolo di interessi maturati al 31.08.2023, oltre interessi al tasso pari alla media trimestrale Euribor 3 mesi + 1,9 punti percentuali dal 01.09.2023 al saldo, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia quale effetto delle obbligazioni contrattuali ovvero quale ripetizione di indebito per le ragioni esposte nella parte narrativa. Con riferimento alla domanda di pagamento proposta nei confronti di , CP_4 in via preliminare: dichiararla inammissibile in quanto i rapporti di dare ed avere tra le parti sono coperti da giudicato;
in via subordinata, rigettarla in quanto temeraria o comunque infondata in fatto e in diritto Con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 281.742,17, oltre interessi di mora, vantato da parte attrice verso quale corrispettivo dovuto per la cessione di fatture emesse Controparte_4 nei confronti di in forza del contratto di factoring concluso tra le parti in Parte_1 data 30/4/2020 (v. docc. 2 e 3 att.).
pagina 3 di 5 Parte convenuta ha contestato tale credito, evidenziando che esso non trova alcun fondamento nell'estratto conto trasmesso alla cedente in data 30/12/2022 (doc. 11 conv.) e che la questione è preclusa dalla definitività del decreto ingiuntivo n. 326/2024, con il quale il Tribunale ha ingiunto di pagare a parte attrice di pagare la somma di euro 228.618,79 in favore di per lo stesso rapporto di factoring (v. infra). CP_4
A fronte della contestazione della convenuta, era onere di parte attrice operare una allegazione chiara e precisa e documentare il presunto credito, ma parte attrice, che ha depositato solo la citazione, non ha l'ha assolto dal momento che non ha nemmeno indicato quali sarebbero le fatture cedute al factor e non pagate e tanto meno le ha prodotte. Si tratta quindi di una allegazione assolutamente generica e sfornita di prova, con la conseguenza che la domanda di condanna al pagamento, o di compensazione del relativo credito, deve essere rigettata per infondatezza.
Né può essere accolta la richiesta di c.t.u. sul punto, perché l'indagine tecnica non può supplire alla mancata allegazione e prova degli elementi costitutivi del credito vantato da parte attrice.
2. Parte attrice ha chiesto anche, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (recte: 153), di essere rimessa nel termine per la riassunzione del giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo.
La relativa causa n. rg 5629/2024 è stata interrotta in data 17/9/2024 (v. doc. 8 conv.) a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale della società, non è stata riassunta nei termini e il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivo ed esecutivo con ordinanza del
9/1/2025 (v. doc. 9 att.). Parte attrice ha dedotto che la liquidazione giudiziale è stata revocata con sentenza della Corte d'appello di Napoli, divenuta definitiva solo il 2/1/2025 e la liquidazione è stata chiusa solo il 17/2/2025, quando ormai il termine per la riassunzione era decorso e il curatore era rimasto inerte.
La domanda è inammissibile per due ragioni.
In primo luogo, l'istanza per la rimessione in termini per compiere un atto processuale deve essere formulata nel giudizio dove l'atto deve essere compiuto, perché si tratta di un atto di quel procedimento. Non si può chiedere nel giudizio A di essere rimessi in termini per compiere un atto nel diverso giudizio B.
Inoltre, nel caso di specie difetta il presupposto della causa non imputabile, dal momento pagina 4 di 5 che il giudizio di opposizione a d.i. ben poteva essere tempestivamente riassunto dalla società ingiunta. Infatti: “qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia dichiarato interrotto per il sopravvenuto fallimento del debitore opponente, questi ha l'onere di riassumere il giudizio per impedire che il decreto acquisti efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cod. proc. civ. - con conseguente formazione del giudicato sulla sussistenza del credito - al fine di evitare che, una volta tornato in bonis, tale efficacia gli sia opposta dal creditore.” (così Cass. n. 1492/1989).
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
L'infondatezza delle domande di parte attrice non è tale da configurare una ipotesi di azione promossa con colpa grave, ai fini della responsabilità aggravata invocata dalla convenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di rimessione in termini per la riassunzione del giudizio n. r.g. 5629/2024;
2) rigetta le altre domande di parte attrice;
3) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 5 di 5