TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/11/2025, n. 4011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4011 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 7.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3860/2022 R.G.L., avente a oggetto “mansioni superiori”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giovanni Lotà; Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
l'Avv. Vito Laudicina;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 13.5.2022, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…Che il Giudice: Ritenga e dichiari che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal
07.10.2019 a tutt'oggi;
Dichiari che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato dal 07.10.2019 al 30.05.2020 al superiore inquadramento professionale al livello 2B e dal 01.06.2020 a tutt'oggi ha diritto al superiore livello 3B del CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 07.10.2019 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa;
1 Condannare la resistente al riconoscimento delle mansioni superiori ed all'immediato aumento di livello per i motivi in ricorso. Con riserva di autonomo giudizio per differenze retributive.
Con vittoria di spese e compensi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente deduce che è stato assunto dalla società resistente in data 7.10.2019 nel cantiere di RA con inquadramento nel livello J del CCNL
FISE Assoambiente;
che appartengono a questo livello i lavoratori che “eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica...”; che nonostante ciò egli è stato comandato a condurre dal 7.10.2019 al
30.5.2020 un porter Piaggio per trasporto di R.S.U. con cassone ribaltabile e dall'1.6.2020 a condurre diversi mezzi aziendali targati FN157CP, ZA440YX e ZA428YX, tutti mezzi denominati “gasoloni”, in quanto adibiti alla costipazione e compattazione dei rifiuti;
che lo stesso libretto di circolazione descrive i predetti mezzi nei seguenti termini: “vasca ribaltabile posteriore con dispositivo di compattazione per sollevamento e svuotamento cassonetti ersu con piedini stabilizzanti idraulici vasca ribaltabile laterale e dispositivo per il sollevamento e svuotamento cassonetti…”; che secondo il sistema di classificazione del predetto CCNL FISE appartengono al 3° livello i lavoratori che – come esso ricorrente –
“…svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”, tra cui a titolo esemplificativo l'addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori e l'addetto alla conduzione di mezzi d'opera; che egli ha dunque diritto al superiore inquadramento professionale al livello 2B dal 7.10.2019 al 30.5.2020 e al livello 3B dall'1.6.2020 ai sensi dell'art. 16 CCNL;
che la retribuzione percepita è insufficiente e non proporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestato ex art. 36 della Costituzione e comunque inferiore a quella prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Con memoria di costituzione depositata in data 28.6.2022, si è costituita in giudizio la svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e Controparte_1
2 formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “…in via principale: - Accertare e dichiarare l'intercorsa decadenza del ricorrente da ogni successiva istanza istruttoria e/o produzione documentale richiesta e non già allegata al ricorso introduttivo. - Accertare e dichiarare non provata e/o comunque non fondata la domanda di riconoscimento di mansioni superiori svolte dal Sig. ; - Accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi costituenti Parte_1 le domande di parte ricorrente poiché non provati;
- Accertare e dichiarare non provata e/o comunque non fondata la domanda di accertamento di mansioni superiori per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto. Per l'effetto: - Rigettare integralmente il ricorso e le domande ivi contenute per tutti i motivi già esposti nel corpo del presente atto. In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge, da distrarsi direttamente in favore dello scrivente avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno di quanto sopra, parte resistente ha dedotto di essere stata affidataria dell'appalto per il servizio di igiene ambientale del Comune di RA dall'1.1.2018 al
31.5.2022, data in cui l'appalto è stato affidato ad altra società; che, pertanto, il 31.5.2022 ha provveduto a licenziare il ricorrente, come tutti gli altri lavorativi adibiti al medesimo appalto;
che il ricorrente, assunto in epoca successiva alla presa in carico del servizio in appalto e non sottoposto alla c.d. clausola di salvaguardia di cui all'art. 6 del CCNL Fise, è stato adibito ad alcuni “…servizi aggiuntivi richiesti della stazione appaltante richiesti con separate determinazioni dirigenziali della stazione appaltante Comune di RA ed afferenti alla cura del verde pubblico e per coadiuvare gli altri operatori nella raccolta dei rifiuti con la modalità porta a porta”; che per lo svolgimento di tali compiti il ricorrente non ha mai utilizzato alcun mezzo aziendale e che la stessa resistente non ha mai richiesto lo svolgimento di mansioni che implicassero l'uso di tali mezzi;
che è pertanto infondata la domanda di riconoscimento dell'inquadramento del ricorrente in un livello superiore.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, prove orali e CTU.
L'udienza del 7.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Va, innanzitutto, evidenziato che non è contestata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 7.10.2019 alla sua – sopravvenuta – cessazione in data
31.5.2022.
2.2. A fronte di ciò va preliminarmente disattesa l'eccezione formulata da parte resistente nelle note del 4.10.2024, con la quale è stato chiesto l'accertamento del
3 sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte ricorrente con cessazione - integrale - della materia del contendere, alla luce della suindicata conclusione del rapporto di lavoro avvenuta in pendenza di causa in data 31.5.2022.
A tal fine occorre infatti tenere conto sia della domanda attorea volta ad accertare che
“…il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato dal 07.10.2019 al 30.05.2020 al superiore inquadramento professionale al livello 2B e dal 01.06.2020 a tutt'oggi ha diritto al superiore livello 3B del CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 07.10.2019 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa” con conseguente condanna della società resistente “…al riconoscimento delle mansioni superiori…”, sia dell'espressa “riserva di autonomo giudizio per differenze retributive” (cfr. pagg.
3-4 del ricorso).
Sussiste, pertanto, il perdurante interesse ad agire di parte ricorrente con precipuo riguardo al periodo di lavoro prestato alle dipendenze della società resistente, anche in considerazione del chiesto riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore.
2.3. Sempre in via preliminare va evidenziato che, siccome emerge dalla documentazione in atti, al rapporto di lavoro de quo è stato applicato il CCNL Fise
Assoambiente solamente a decorrere dall'1.4.2021 (cfr. contratti di lavoro e buste paga prodotti da parte ricorrente e, segnatamente, “Variazione CCNL, mansioni e qualifica di inquadramento” dell'1.4.2021).
Tenuto conto di ciò, con ordinanza del 16.5.2025 le parti sono state invitate “…a interloquire specificamente sulle rispettive deduzioni e sulla documentazione in atti, anche con riguardo al CCNL applicato durante l'intero periodo di lavoro e al relativo livello di inquadramento (cfr. contratti e buste paga in atti)”.
Alla successiva udienza del 13.6.2025 il procuratore di parte ricorrente, “considerato che dalla documentazione in atti risulta l'applicazione del CCNL FISE dall'1.4.2021”, ha quindi rideterminato la domanda attorea sul punto chiedendo “…riconoscersi il diritto alle mansioni superiori invocate in ricorso [id est: livello 3B] decorsi 120 giorni dalla predetta data o dalla diversa data in ipotesi ritenuta” (cfr. verbale di udienza del 13.6.2025), senza che parte resistente abbia successivamente e specificamente eccepito alcunché al riguardo.
2.4. Ciò posto, nel merito il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.5. In termini generali, l'art. 2103 c.c., in tema di mansioni superiori, nella versione vigente ratione temporis stabilisce che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia
4 successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. […]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. […]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
Ai fini del superiore accertamento, la Suprema Corte ha precisato che “Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione….” (cfr. C. Cass. 26233/2008; C. Cass. 26234/2008; C.
Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C. Cass. 8589/2015; C. Cass.21329/2017; C. Cass.
26593/2018; C. Cass. ord. n. 8158/2020).
Sul punto, inoltre, la Corte di Cassazione ha osservato che “L'assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore di cui all'art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato” (cfr. C.
Cass. 25673/2019; cfr. altresì C. Cass. 2969/2021 secondo cui “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”).
5 In merito alla ripartizione dell'onere della prova, infine, la Suprema Corte ha ritenuto che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto…..” (cfr. C. Cass. 23354/2018; C.
Cass. 8025/2003).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha altresì osservato che “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansione svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale, non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore” (cfr. C. Cass. n. 5536/2021 e Cass. n. 1012/2003).
2.6. Nel caso in esame, come detto, il ricorrente ha dedotto di avere diritto all'inquadramento professionale nel livello 3B del CCNL Fise Assoambiente dall'1.4.2021
(cfr. verbale di udienza del 13.6.2025) poiché fin dall'1.6.2020 è stato comandato a condurre i mezzi indicati in ricorso e adibiti alla costipazione e compattazione dei rifiuti;
la società resistente ha, invece, contestato la superiore prospettazione.
L'assunto attoreo appare fondato.
2.7. Il CCNL FISE Assoambiente “per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali” del 6.12.2016 (pacificamente applicato al rapporto di lavoro in esame dall'1.4.2021), con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”, prevede che al livello professionale J, attribuito al ricorrente dall'1.4.2021, appartengono i “Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenza professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica”, mentre appartengono al livello 1 i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni della declaratoria del livello J, effettuano attività di spazzamento e/o di raccolta manuale utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A ovvero il possesso della patente di categoria B esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale”.
6 Il CCNL in esame prevede, in relazione alla medesima area, che al livello professionale 2 appartengono i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzioni è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”.
Infine, il predetto CCNL prevede, sempre in relazione alla medesima area, che al livello professionale 3 – invocato da parte ricorrente – appartengono i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”.
Tra i profili esemplificativi ivi menzionati vi sono quelli dell'“addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici” e dell'“addetto alla conduzione di mezzi d'opera…”.
2.8. Ebbene, a fronte della pacifica e documentata sussistenza del rapporto di lavoro de quo sin dal 7.10.2019 e del documentato - e incontestato - inquadramento del ricorrente nel livello J del CCNL FISE Assoambiente a decorrere dall'1.4.2021, l'attività istruttoria espletata ha confermato lo svolgimento delle mansioni superiori allegate in ricorso - quantomeno - dalla predetta data dell'1.4.2021 e sino, per quel che qui rileva, al deposito dell'odierno ricorso in data 13.5.2022.
A tal fine assumono rilievo decisivo le concordi dichiarazioni rese sul punto dai testi Tes_
e della cui attendibilità - considerata la loro coerenza e Tes_2 Tes_3 convergenza - non emergono ragioni per dubitare, nonostante il riferito contenzioso in corso nei confronti della società resistente con riguardo al solo teste . Testimone_4
2.9. In particolare, il teste , dopo avere premesso di essere “…a Testimone_5 conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la resistente presso il cantiere CP_2 di RA dall'1 gennaio 2018 al 31 maggio 2022, come operatore ecologico” e di non avere contenziosi in corso con la società resistente, ha sul punto riferito quanto segue: “adr cap.
1-2: ricordo che la società resistente ha comandato il ricorrente alla guida di un c.d.
7 gasolone, mezzo per raccolta e compattazione dei rifiuti. Ricordo che il ricorrente è stato assunto dopo di me è stato adibito alla guida dei mezzi che prima ho detto per tutto il periodo in cui io ho lavorato per la società resistente. Adr cap. 3: il ricorrente con i mezzi di cui prima ho riferito non si recava presso le discariche. Adr cap. 4: ricordo che l'attività di guida dei mezzi che prima ho detto veniva svolta dal ricorrente ogni giorno con continuità.
(cfr. verbale di udienza del 3.3.2023).
Sentito a prova contraria in ordine all'espletamento delle mansioni del ricorrente, il teste ha inoltre chiarito che: “…Adr cap. 3: la società resistente svolgeva l'attività di raccolta di rifiuti differenziata porta a porta. Adr cap. 4: l'attività di raccolta prevedeva dei turni giornalieri per la raccolta secondo specifiche zone del comune. Adr cap. 5-6: normalmente per la raccolta nelle varie zone veniva previsto l'utilizzo di un autista e di un operatore per ogni zona. A seconda della grandezza della zona poteva essere previsto l'utilizzo di un solo soggetto, cioè dell'autista. Adr cap. 7-8: che io sappia il ricorrente era addetto solo a guidare i mezzi che prima ho riferito ed in alcune occasioni è stato adibito all'uso del decespugliatore che si portava dietro con il mezzo che conduceva. Adr cap. 9: come ho già detto, che io sappia il ricorrente si occupava di guidare i mezzi che prima ho riferito ed in alcune occasioni di utilizzare il decespugliatore” (cfr. verbale di udienza del 3.3.2023, cit.).
Parimenti, il teste , dopo avere premesso di essere “…a Testimone_4 conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la società resistente dal 7.10 2019 al 31 maggio 2022 presso il cantiere di RA” e di avere un “…contenzioso pendente con la resistente avente ad oggetto mansioni superiori”, ha sul punto riferito quanto CP_2 segue: “adr cap. 1-2: ricordo che la società resistente ha comandato il ricorrente alla guida di un c.d. gasolone, mezzo per raccolta e compattazione dei rifiuti. Ricordo che il ricorrente
è stato assunto quando sono stato assunto io ed è stato adibito alla guida dei mezzi che prima ho detto per tutto il periodo in cui io ho lavorato per la società resistente. Adr cap. 3: il ricorrente con i mezzi di cui prima ho riferito non si recava presso le discariche. Adr cap.
4: ricordo che l'attività di guida dei mezzi che prima ho detto veniva svolta dal ricorrente ogni giorno con continuità”. Il predetto teste ha inoltre confermato – a prova contraria – che:
“…Adr cap. 7-8: che io sappia il ricorrente era addetto a guidare i mezzi che prima ho riferito ed in alcune occasioni è stato adibito alla cura del verde pubblico ed all'uso del decespugliatore che si portava dietro con il mezzo che conduceva. Adr cap. 9: come ho già detto, che io sappia il ricorrente si occupava di guidare i mezzi che prima ho riferito ed in alcune occasioni di verde pubblico e di utilizzare il decespugliatore.” (cfr. verbale di udienza del 3.3.2023, cit.).
8 Anche il teste di parte resistente , d'altronde, ha confermato le Testimone_6 superiori circostanze.
In particolare il predetto testimone, dopo avere premesso di essere “…a conoscenza dei fatti di causa in quanto avevo la mansione di gestire il cantiere di RA per conto della Cont
, ha sul punto riferito che: “Adr cap. 1: Il ricorrente è stato Controparte_1 comandato dalla resistente dal 7 ottobre 2019 fino a maggio del 2020 a guidare CP_1 un Porter piaggio con cassone ribaltabile per trasporto di RSU. Adr cap 2: risponde al vero che il ricorrente è stato comandato dalla società resistente fin dal giugno 2020 alla guida di diversi mezzi tra i quali uno targato FN157CP, un altro targato ZA440YX ed un altro targato ZA428YX. Si trattava di mezzi denominati adibiti alla costipazione dei Pt_2 rifiuti . Adr cap. 3 – 4: l'attività di guida dei mezzi che prima ho riferito è stata svolta dal ricorrente con continuità durante il periodo in cui ha lavorato per la resistente” (cfr. verbale di udienza del 14.4.2023). Tes_
A fronte delle coerenti e convergenti dichiarazioni dei testi e Tes_2
non può invece attribuirsi decisiva rilevanza contraria alle – parzialmente difformi Tes_3
– dichiarazioni del solo teste di parte resistente . Tes_7
Ed infatti, dopo avere premesso di essere “…a conoscenza dei fatti causa in quanto ho lavorato per la resistente e mi occupavo di organizzare i servizi del cantiere di CP_2
RA”, il predetto teste, da un lato, ha confermato che “…Adr cap. 3: la società svolgeva la raccolta dei rifiuti nel comune di RA con il sistema della raccolta differenziata porta a porta;
adr cap.4: la raccolta veniva effettuata secondo le specifiche zone del comune con servizi giornalieri. Adr cap. 5-6: per la raccolta differenziata nelle diverse zone venivano destinati un autista ed un operatore o anche più di uno a seconda del servizio”; dall'altro lato, ha riferito che “…Adr cap. 7-8: il ricorrente veniva utilizzato come addetto alla cura del verde pubblico ed a volte come operatore che accompagnava gli autisti per la raccolta differenziata. Il ricorrente non veniva utilizzato come autista. Adr cap. 9: io destinavo quasi tutti i giorni il ricorrente a curare il verde pubblico, giardini, marciapiedi, per il taglio dell'erba e la decespugliazione. Solo se mancava qual[ch]e altro operatore lo destinavo al servizio di raccolta dei rifiuti come operatore ad accompagnare un autista. Adr a prova contraria. Adr cap. 1: la società resistente non ha mai comandato il ricorrente alla conduzione del o di altri camion. Adr cap. 2-3-4: come ho già detto il ricorrente Pt_3
Cont non ha mai guidato mezzi della società dell'avv. Laudicina: come ho già detto il ricorrente non veniva adibito alla guida di mezzi neanche in assenza di altri autisti”, facendo peraltro riferimento ad attività differenti e ulteriori rispetto a quelle – incontestate – di
9 “raccolta differenziata” svolte dalla società resistente nel Comune di RA (cfr verbale di udienza del 3.3.2023, cit.).
Parimenti, a fronte delle suindicate risultanze dell'istruzione orale espletata, non appare decisiva neppure la documentazione allegata da parte resistente alla propria memoria difensiva, trattandosi peraltro del “rapporto di servizio” relativo solamente a poche giornate dell'intero – e ampio – periodo in considerazione. Tes_
2.10. Sulla base delle suddette coerenti e convergenti dichiarazioni dei testi e e tenuto conto delle suesposte declaratorie del CCNL di categoria, Tes_2 Tes_3 non compiutamente confutate da parte resistente, può dunque reputarsi provato l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente, sin dall'1.6.2020 (come dedotto in ricorso) e comunque dall'1.4.2021 (id est: data di applicazione del CCNL FISE), dell'attività di conduzione dei mezzi di tipo “gasolone” indicati in ricorso, avendo inoltre il predetto documentato di essere in possesso della patente B necessaria per la guida dei predetti mezzi (cfr. verbale di udienza del 10.12.2024 e produzione documentale del 10.12.2024).
Ed infatti, come sopra evidenziato, tutti i testimoni escussi a eccezione del solo teste hanno concordemente confermato la superiore circostanza di fatto - concernente per Tes_7 quel che qui rileva la “…guida di diversi mezzi tra i quali uno targato FN157CP, un altro targato ZA440YX ed un altro targato ZA428YX. Si trattava di mezzi denominati Gasoloni adibiti alla costipazione dei rifiuti…” (cfr. teste -, evidenziando altresì come tali Tes_3 mansioni superiori siano state svolte dal ricorrente in maniera non occasionale, ma stabile, prolungata e prevalente.
2.11. Risultando dimostrata la conduzione dei summenzionati mezzi per l'espletamento della sua attività lavorativa, con ordinanza del 13.6.2025 è stata dunque disposta CTU al fine di accertare “se i mezzi indicati in ricorso ovvero quelli similari condotti dal ricorrente rientrino nella categoria dei compattatori o, comunque, nella categoria dei mezzi per il cui utilizzo il CCNL fise Assoambiente prevede l'attribuzione del
3° livello - area spazzamento” (cfr. ordinanza del 13.6.2025)
Ebbene, all'esito dell'espletata consulenza tecnica, il CTU nominato, dopo avere analiticamente esaminato e descritto i vari veicoli nel settore in esame, distinguendone funzionalità e taglia, ha risposto al quesito posto affermando conclusivamente che: “…
• Per il veicolo targa ZA428YX avendo rapporto di compressione ρ=1, 74 circa, quindi comprime, per cui è un MINICOMPATTATORE pur avendo massa fino a 35 q.li (è sufficiente la patente B) tuttavia ha cicli di lavorazione complessa (si veda il panello comandi in foto 17), ha discreta potenza idraulica (foto 14) ed un meccanismo di
10 caricamento e svuotamento cassonetti (con rischi connessi) si veda foto 15, è da ritenere il
III Livello” (cfr. altresì pag. 2 della CTU in cui il consulente ha premesso di non avere visionato i veicoli targati FN157CP e ZA440YX “perché non disponibili al sopralluogo”, in quanto risultati venduti dalla società resistente).
Tali conclusioni, congruamente motivate e rispondenti all'esame quantomeno di uno dei mezzi richiesti (in difetto peraltro di specifiche contestazioni in ordine alla analoga tipologia degli ulteriori mezzi indicati in ricorso), possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate, oltreché neppure specificamente contestate dalle parti (cfr. CTU depositata il 29.10.2025 in atti che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
2.12. Ne discende, a fronte della dimostrata adibizione del ricorrente allo svolgimento con i suesposti mezzi delle proprie mansioni, rientranti tra quelle indicate nei citati profili esemplificativi del livello professionale 3 del CCNL Fise Assoambiente, che deve quindi ritenersi fondata la pretesa della parte ricorrente di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore richiesta con decorrenza dal 121° giorno dall'1.4.2021 (quale riconosciuta data iniziale di applicazione del CCNL FISE - cfr. documentazione in atti e verbale di udienza del 13.6.2025).
Al riguardo, l'art. 2103 co. 7 c.c. stabilisce che “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Nella specie, l'art. 16 del CCNL applicato prevede che “10. Qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente.
11. Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali” (v. pag. 68 CCNL cit.).
2.13. Per le ragioni appena esposte, il ricorso va in definitiva accolto nei predetti termini.
11 Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente a essere inquadrato nel livello professionale 3B del CCNL FISE Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data dell'1.4.2021 e, per l'effetto, va condannata la società resistente a riconoscere definitivamente al ricorrente le relative mansioni superiori con la medesima decorrenza.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022) tenuto conto della natura e del valore della controversia anche a fronte della incontestata cessazione del rapporto di lavoro in data 31.5.2022, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto di a essere inquadrato nel livello Parte_1 professionale 3B del CCNL FISE Assoambiente dalla data indicata in parte motiva (id est: dal 121° giorno successivo all'1.4.2021) e, per l'effetto, condanna la resistente a CP_2 riconoscere definitivamente al ricorrente le relative mansioni superiori con la medesima decorrenza;
condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della società resistente.
Catania, 8 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 7.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3860/2022 R.G.L., avente a oggetto “mansioni superiori”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giovanni Lotà; Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
l'Avv. Vito Laudicina;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 13.5.2022, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…Che il Giudice: Ritenga e dichiari che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal
07.10.2019 a tutt'oggi;
Dichiari che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato dal 07.10.2019 al 30.05.2020 al superiore inquadramento professionale al livello 2B e dal 01.06.2020 a tutt'oggi ha diritto al superiore livello 3B del CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 07.10.2019 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa;
1 Condannare la resistente al riconoscimento delle mansioni superiori ed all'immediato aumento di livello per i motivi in ricorso. Con riserva di autonomo giudizio per differenze retributive.
Con vittoria di spese e compensi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore anticipatario”.
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente deduce che è stato assunto dalla società resistente in data 7.10.2019 nel cantiere di RA con inquadramento nel livello J del CCNL
FISE Assoambiente;
che appartengono a questo livello i lavoratori che “eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica...”; che nonostante ciò egli è stato comandato a condurre dal 7.10.2019 al
30.5.2020 un porter Piaggio per trasporto di R.S.U. con cassone ribaltabile e dall'1.6.2020 a condurre diversi mezzi aziendali targati FN157CP, ZA440YX e ZA428YX, tutti mezzi denominati “gasoloni”, in quanto adibiti alla costipazione e compattazione dei rifiuti;
che lo stesso libretto di circolazione descrive i predetti mezzi nei seguenti termini: “vasca ribaltabile posteriore con dispositivo di compattazione per sollevamento e svuotamento cassonetti ersu con piedini stabilizzanti idraulici vasca ribaltabile laterale e dispositivo per il sollevamento e svuotamento cassonetti…”; che secondo il sistema di classificazione del predetto CCNL FISE appartengono al 3° livello i lavoratori che – come esso ricorrente –
“…svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”, tra cui a titolo esemplificativo l'addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori e l'addetto alla conduzione di mezzi d'opera; che egli ha dunque diritto al superiore inquadramento professionale al livello 2B dal 7.10.2019 al 30.5.2020 e al livello 3B dall'1.6.2020 ai sensi dell'art. 16 CCNL;
che la retribuzione percepita è insufficiente e non proporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestato ex art. 36 della Costituzione e comunque inferiore a quella prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Con memoria di costituzione depositata in data 28.6.2022, si è costituita in giudizio la svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e Controparte_1
2 formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “…in via principale: - Accertare e dichiarare l'intercorsa decadenza del ricorrente da ogni successiva istanza istruttoria e/o produzione documentale richiesta e non già allegata al ricorso introduttivo. - Accertare e dichiarare non provata e/o comunque non fondata la domanda di riconoscimento di mansioni superiori svolte dal Sig. ; - Accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi costituenti Parte_1 le domande di parte ricorrente poiché non provati;
- Accertare e dichiarare non provata e/o comunque non fondata la domanda di accertamento di mansioni superiori per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto. Per l'effetto: - Rigettare integralmente il ricorso e le domande ivi contenute per tutti i motivi già esposti nel corpo del presente atto. In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge, da distrarsi direttamente in favore dello scrivente avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno di quanto sopra, parte resistente ha dedotto di essere stata affidataria dell'appalto per il servizio di igiene ambientale del Comune di RA dall'1.1.2018 al
31.5.2022, data in cui l'appalto è stato affidato ad altra società; che, pertanto, il 31.5.2022 ha provveduto a licenziare il ricorrente, come tutti gli altri lavorativi adibiti al medesimo appalto;
che il ricorrente, assunto in epoca successiva alla presa in carico del servizio in appalto e non sottoposto alla c.d. clausola di salvaguardia di cui all'art. 6 del CCNL Fise, è stato adibito ad alcuni “…servizi aggiuntivi richiesti della stazione appaltante richiesti con separate determinazioni dirigenziali della stazione appaltante Comune di RA ed afferenti alla cura del verde pubblico e per coadiuvare gli altri operatori nella raccolta dei rifiuti con la modalità porta a porta”; che per lo svolgimento di tali compiti il ricorrente non ha mai utilizzato alcun mezzo aziendale e che la stessa resistente non ha mai richiesto lo svolgimento di mansioni che implicassero l'uso di tali mezzi;
che è pertanto infondata la domanda di riconoscimento dell'inquadramento del ricorrente in un livello superiore.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, prove orali e CTU.
L'udienza del 7.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Va, innanzitutto, evidenziato che non è contestata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 7.10.2019 alla sua – sopravvenuta – cessazione in data
31.5.2022.
2.2. A fronte di ciò va preliminarmente disattesa l'eccezione formulata da parte resistente nelle note del 4.10.2024, con la quale è stato chiesto l'accertamento del
3 sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte ricorrente con cessazione - integrale - della materia del contendere, alla luce della suindicata conclusione del rapporto di lavoro avvenuta in pendenza di causa in data 31.5.2022.
A tal fine occorre infatti tenere conto sia della domanda attorea volta ad accertare che
“…il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato dal 07.10.2019 al 30.05.2020 al superiore inquadramento professionale al livello 2B e dal 01.06.2020 a tutt'oggi ha diritto al superiore livello 3B del CCNL “Fise” per i dipendenti di imprese e società esercenti ambientali per le mansioni espletate sin dal 07.10.2019 o quella data che sarà ritenuta dovuta in corso di causa” con conseguente condanna della società resistente “…al riconoscimento delle mansioni superiori…”, sia dell'espressa “riserva di autonomo giudizio per differenze retributive” (cfr. pagg.
3-4 del ricorso).
Sussiste, pertanto, il perdurante interesse ad agire di parte ricorrente con precipuo riguardo al periodo di lavoro prestato alle dipendenze della società resistente, anche in considerazione del chiesto riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore.
2.3. Sempre in via preliminare va evidenziato che, siccome emerge dalla documentazione in atti, al rapporto di lavoro de quo è stato applicato il CCNL Fise
Assoambiente solamente a decorrere dall'1.4.2021 (cfr. contratti di lavoro e buste paga prodotti da parte ricorrente e, segnatamente, “Variazione CCNL, mansioni e qualifica di inquadramento” dell'1.4.2021).
Tenuto conto di ciò, con ordinanza del 16.5.2025 le parti sono state invitate “…a interloquire specificamente sulle rispettive deduzioni e sulla documentazione in atti, anche con riguardo al CCNL applicato durante l'intero periodo di lavoro e al relativo livello di inquadramento (cfr. contratti e buste paga in atti)”.
Alla successiva udienza del 13.6.2025 il procuratore di parte ricorrente, “considerato che dalla documentazione in atti risulta l'applicazione del CCNL FISE dall'1.4.2021”, ha quindi rideterminato la domanda attorea sul punto chiedendo “…riconoscersi il diritto alle mansioni superiori invocate in ricorso [id est: livello 3B] decorsi 120 giorni dalla predetta data o dalla diversa data in ipotesi ritenuta” (cfr. verbale di udienza del 13.6.2025), senza che parte resistente abbia successivamente e specificamente eccepito alcunché al riguardo.
2.4. Ciò posto, nel merito il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.5. In termini generali, l'art. 2103 c.c., in tema di mansioni superiori, nella versione vigente ratione temporis stabilisce che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia
4 successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. […]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. […]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
Ai fini del superiore accertamento, la Suprema Corte ha precisato che “Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione….” (cfr. C. Cass. 26233/2008; C. Cass. 26234/2008; C.
Cass. 28284/2009; C. Cass. 20272/2010; C. Cass. 8589/2015; C. Cass.21329/2017; C. Cass.
26593/2018; C. Cass. ord. n. 8158/2020).
Sul punto, inoltre, la Corte di Cassazione ha osservato che “L'assegnazione a mansioni diverse da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore di cui all'art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato” (cfr. C.
Cass. 25673/2019; cfr. altresì C. Cass. 2969/2021 secondo cui “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”).
5 In merito alla ripartizione dell'onere della prova, infine, la Suprema Corte ha ritenuto che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto…..” (cfr. C. Cass. 23354/2018; C.
Cass. 8025/2003).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha altresì osservato che “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansione svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale, non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore” (cfr. C. Cass. n. 5536/2021 e Cass. n. 1012/2003).
2.6. Nel caso in esame, come detto, il ricorrente ha dedotto di avere diritto all'inquadramento professionale nel livello 3B del CCNL Fise Assoambiente dall'1.4.2021
(cfr. verbale di udienza del 13.6.2025) poiché fin dall'1.6.2020 è stato comandato a condurre i mezzi indicati in ricorso e adibiti alla costipazione e compattazione dei rifiuti;
la società resistente ha, invece, contestato la superiore prospettazione.
L'assunto attoreo appare fondato.
2.7. Il CCNL FISE Assoambiente “per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali” del 6.12.2016 (pacificamente applicato al rapporto di lavoro in esame dall'1.4.2021), con riguardo alla “Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari”, prevede che al livello professionale J, attribuito al ricorrente dall'1.4.2021, appartengono i “Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenza professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica”, mentre appartengono al livello 1 i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni della declaratoria del livello J, effettuano attività di spazzamento e/o di raccolta manuale utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A ovvero il possesso della patente di categoria B esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale”.
6 Il CCNL in esame prevede, in relazione alla medesima area, che al livello professionale 2 appartengono i “Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzioni è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3”.
Infine, il predetto CCNL prevede, sempre in relazione alla medesima area, che al livello professionale 3 – invocato da parte ricorrente – appartengono i “Lavoratori che svolgono attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B”.
Tra i profili esemplificativi ivi menzionati vi sono quelli dell'“addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici” e dell'“addetto alla conduzione di mezzi d'opera…”.
2.8. Ebbene, a fronte della pacifica e documentata sussistenza del rapporto di lavoro de quo sin dal 7.10.2019 e del documentato - e incontestato - inquadramento del ricorrente nel livello J del CCNL FISE Assoambiente a decorrere dall'1.4.2021, l'attività istruttoria espletata ha confermato lo svolgimento delle mansioni superiori allegate in ricorso - quantomeno - dalla predetta data dell'1.4.2021 e sino, per quel che qui rileva, al deposito dell'odierno ricorso in data 13.5.2022.
A tal fine assumono rilievo decisivo le concordi dichiarazioni rese sul punto dai testi Tes_
e della cui attendibilità - considerata la loro coerenza e Tes_2 Tes_3 convergenza - non emergono ragioni per dubitare, nonostante il riferito contenzioso in corso nei confronti della società resistente con riguardo al solo teste . Testimone_4
2.9. In particolare, il teste , dopo avere premesso di essere “…a Testimone_5 conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la resistente presso il cantiere CP_2 di RA dall'1 gennaio 2018 al 31 maggio 2022, come operatore ecologico” e di non avere contenziosi in corso con la società resistente, ha sul punto riferito quanto segue: “adr cap.
1-2: ricordo che la società resistente ha comandato il ricorrente alla guida di un c.d.
7 gasolone, mezzo per raccolta e compattazione dei rifiuti. Ricordo che il ricorrente è stato assunto dopo di me è stato adibito alla guida dei mezzi che prima ho detto per tutto il periodo in cui io ho lavorato per la società resistente. Adr cap. 3: il ricorrente con i mezzi di cui prima ho riferito non si recava presso le discariche. Adr cap. 4: ricordo che l'attività di guida dei mezzi che prima ho detto veniva svolta dal ricorrente ogni giorno con continuità.
(cfr. verbale di udienza del 3.3.2023).
Sentito a prova contraria in ordine all'espletamento delle mansioni del ricorrente, il teste ha inoltre chiarito che: “…Adr cap. 3: la società resistente svolgeva l'attività di raccolta di rifiuti differenziata porta a porta. Adr cap. 4: l'attività di raccolta prevedeva dei turni giornalieri per la raccolta secondo specifiche zone del comune. Adr cap. 5-6: normalmente per la raccolta nelle varie zone veniva previsto l'utilizzo di un autista e di un operatore per ogni zona. A seconda della grandezza della zona poteva essere previsto l'utilizzo di un solo soggetto, cioè dell'autista. Adr cap. 7-8: che io sappia il ricorrente era addetto solo a guidare i mezzi che prima ho riferito ed in alcune occasioni è stato adibito all'uso del decespugliatore che si portava dietro con il mezzo che conduceva. Adr cap. 9: come ho già detto, che io sappia il ricorrente si occupava di guidare i mezzi che prima ho riferito ed in alcune occasioni di utilizzare il decespugliatore” (cfr. verbale di udienza del 3.3.2023, cit.).
Parimenti, il teste , dopo avere premesso di essere “…a Testimone_4 conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la società resistente dal 7.10 2019 al 31 maggio 2022 presso il cantiere di RA” e di avere un “…contenzioso pendente con la resistente avente ad oggetto mansioni superiori”, ha sul punto riferito quanto CP_2 segue: “adr cap. 1-2: ricordo che la società resistente ha comandato il ricorrente alla guida di un c.d. gasolone, mezzo per raccolta e compattazione dei rifiuti. Ricordo che il ricorrente
è stato assunto quando sono stato assunto io ed è stato adibito alla guida dei mezzi che prima ho detto per tutto il periodo in cui io ho lavorato per la società resistente. Adr cap. 3: il ricorrente con i mezzi di cui prima ho riferito non si recava presso le discariche. Adr cap.
4: ricordo che l'attività di guida dei mezzi che prima ho detto veniva svolta dal ricorrente ogni giorno con continuità”. Il predetto teste ha inoltre confermato – a prova contraria – che:
“…Adr cap. 7-8: che io sappia il ricorrente era addetto a guidare i mezzi che prima ho riferito ed in alcune occasioni è stato adibito alla cura del verde pubblico ed all'uso del decespugliatore che si portava dietro con il mezzo che conduceva. Adr cap. 9: come ho già detto, che io sappia il ricorrente si occupava di guidare i mezzi che prima ho riferito ed in alcune occasioni di verde pubblico e di utilizzare il decespugliatore.” (cfr. verbale di udienza del 3.3.2023, cit.).
8 Anche il teste di parte resistente , d'altronde, ha confermato le Testimone_6 superiori circostanze.
In particolare il predetto testimone, dopo avere premesso di essere “…a conoscenza dei fatti di causa in quanto avevo la mansione di gestire il cantiere di RA per conto della Cont
, ha sul punto riferito che: “Adr cap. 1: Il ricorrente è stato Controparte_1 comandato dalla resistente dal 7 ottobre 2019 fino a maggio del 2020 a guidare CP_1 un Porter piaggio con cassone ribaltabile per trasporto di RSU. Adr cap 2: risponde al vero che il ricorrente è stato comandato dalla società resistente fin dal giugno 2020 alla guida di diversi mezzi tra i quali uno targato FN157CP, un altro targato ZA440YX ed un altro targato ZA428YX. Si trattava di mezzi denominati adibiti alla costipazione dei Pt_2 rifiuti . Adr cap. 3 – 4: l'attività di guida dei mezzi che prima ho riferito è stata svolta dal ricorrente con continuità durante il periodo in cui ha lavorato per la resistente” (cfr. verbale di udienza del 14.4.2023). Tes_
A fronte delle coerenti e convergenti dichiarazioni dei testi e Tes_2
non può invece attribuirsi decisiva rilevanza contraria alle – parzialmente difformi Tes_3
– dichiarazioni del solo teste di parte resistente . Tes_7
Ed infatti, dopo avere premesso di essere “…a conoscenza dei fatti causa in quanto ho lavorato per la resistente e mi occupavo di organizzare i servizi del cantiere di CP_2
RA”, il predetto teste, da un lato, ha confermato che “…Adr cap. 3: la società svolgeva la raccolta dei rifiuti nel comune di RA con il sistema della raccolta differenziata porta a porta;
adr cap.4: la raccolta veniva effettuata secondo le specifiche zone del comune con servizi giornalieri. Adr cap. 5-6: per la raccolta differenziata nelle diverse zone venivano destinati un autista ed un operatore o anche più di uno a seconda del servizio”; dall'altro lato, ha riferito che “…Adr cap. 7-8: il ricorrente veniva utilizzato come addetto alla cura del verde pubblico ed a volte come operatore che accompagnava gli autisti per la raccolta differenziata. Il ricorrente non veniva utilizzato come autista. Adr cap. 9: io destinavo quasi tutti i giorni il ricorrente a curare il verde pubblico, giardini, marciapiedi, per il taglio dell'erba e la decespugliazione. Solo se mancava qual[ch]e altro operatore lo destinavo al servizio di raccolta dei rifiuti come operatore ad accompagnare un autista. Adr a prova contraria. Adr cap. 1: la società resistente non ha mai comandato il ricorrente alla conduzione del o di altri camion. Adr cap. 2-3-4: come ho già detto il ricorrente Pt_3
Cont non ha mai guidato mezzi della società dell'avv. Laudicina: come ho già detto il ricorrente non veniva adibito alla guida di mezzi neanche in assenza di altri autisti”, facendo peraltro riferimento ad attività differenti e ulteriori rispetto a quelle – incontestate – di
9 “raccolta differenziata” svolte dalla società resistente nel Comune di RA (cfr verbale di udienza del 3.3.2023, cit.).
Parimenti, a fronte delle suindicate risultanze dell'istruzione orale espletata, non appare decisiva neppure la documentazione allegata da parte resistente alla propria memoria difensiva, trattandosi peraltro del “rapporto di servizio” relativo solamente a poche giornate dell'intero – e ampio – periodo in considerazione. Tes_
2.10. Sulla base delle suddette coerenti e convergenti dichiarazioni dei testi e e tenuto conto delle suesposte declaratorie del CCNL di categoria, Tes_2 Tes_3 non compiutamente confutate da parte resistente, può dunque reputarsi provato l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente, sin dall'1.6.2020 (come dedotto in ricorso) e comunque dall'1.4.2021 (id est: data di applicazione del CCNL FISE), dell'attività di conduzione dei mezzi di tipo “gasolone” indicati in ricorso, avendo inoltre il predetto documentato di essere in possesso della patente B necessaria per la guida dei predetti mezzi (cfr. verbale di udienza del 10.12.2024 e produzione documentale del 10.12.2024).
Ed infatti, come sopra evidenziato, tutti i testimoni escussi a eccezione del solo teste hanno concordemente confermato la superiore circostanza di fatto - concernente per Tes_7 quel che qui rileva la “…guida di diversi mezzi tra i quali uno targato FN157CP, un altro targato ZA440YX ed un altro targato ZA428YX. Si trattava di mezzi denominati Gasoloni adibiti alla costipazione dei rifiuti…” (cfr. teste -, evidenziando altresì come tali Tes_3 mansioni superiori siano state svolte dal ricorrente in maniera non occasionale, ma stabile, prolungata e prevalente.
2.11. Risultando dimostrata la conduzione dei summenzionati mezzi per l'espletamento della sua attività lavorativa, con ordinanza del 13.6.2025 è stata dunque disposta CTU al fine di accertare “se i mezzi indicati in ricorso ovvero quelli similari condotti dal ricorrente rientrino nella categoria dei compattatori o, comunque, nella categoria dei mezzi per il cui utilizzo il CCNL fise Assoambiente prevede l'attribuzione del
3° livello - area spazzamento” (cfr. ordinanza del 13.6.2025)
Ebbene, all'esito dell'espletata consulenza tecnica, il CTU nominato, dopo avere analiticamente esaminato e descritto i vari veicoli nel settore in esame, distinguendone funzionalità e taglia, ha risposto al quesito posto affermando conclusivamente che: “…
• Per il veicolo targa ZA428YX avendo rapporto di compressione ρ=1, 74 circa, quindi comprime, per cui è un MINICOMPATTATORE pur avendo massa fino a 35 q.li (è sufficiente la patente B) tuttavia ha cicli di lavorazione complessa (si veda il panello comandi in foto 17), ha discreta potenza idraulica (foto 14) ed un meccanismo di
10 caricamento e svuotamento cassonetti (con rischi connessi) si veda foto 15, è da ritenere il
III Livello” (cfr. altresì pag. 2 della CTU in cui il consulente ha premesso di non avere visionato i veicoli targati FN157CP e ZA440YX “perché non disponibili al sopralluogo”, in quanto risultati venduti dalla società resistente).
Tali conclusioni, congruamente motivate e rispondenti all'esame quantomeno di uno dei mezzi richiesti (in difetto peraltro di specifiche contestazioni in ordine alla analoga tipologia degli ulteriori mezzi indicati in ricorso), possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate, oltreché neppure specificamente contestate dalle parti (cfr. CTU depositata il 29.10.2025 in atti che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
2.12. Ne discende, a fronte della dimostrata adibizione del ricorrente allo svolgimento con i suesposti mezzi delle proprie mansioni, rientranti tra quelle indicate nei citati profili esemplificativi del livello professionale 3 del CCNL Fise Assoambiente, che deve quindi ritenersi fondata la pretesa della parte ricorrente di avere riconosciuta la definitiva assegnazione alla mansione superiore richiesta con decorrenza dal 121° giorno dall'1.4.2021 (quale riconosciuta data iniziale di applicazione del CCNL FISE - cfr. documentazione in atti e verbale di udienza del 13.6.2025).
Al riguardo, l'art. 2103 co. 7 c.c. stabilisce che “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Nella specie, l'art. 16 del CCNL applicato prevede che “10. Qualora lo svolgimento di mansioni di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore, nella posizione parametrale B, ove prevista, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, in applicazione dei criteri di cui al comma seguente.
11. Relativamente ai livelli dal J al 4: per effettivo svolgimento delle mansioni: a) per 120 giorni consecutivi;
b) ovvero per 120 giorni non consecutivi nel periodo di 575 giorni calendariali” (v. pag. 68 CCNL cit.).
2.13. Per le ragioni appena esposte, il ricorso va in definitiva accolto nei predetti termini.
11 Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente a essere inquadrato nel livello professionale 3B del CCNL FISE Assoambiente dal 121° giorno successivo alla data dell'1.4.2021 e, per l'effetto, va condannata la società resistente a riconoscere definitivamente al ricorrente le relative mansioni superiori con la medesima decorrenza.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022) tenuto conto della natura e del valore della controversia anche a fronte della incontestata cessazione del rapporto di lavoro in data 31.5.2022, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il diritto di a essere inquadrato nel livello Parte_1 professionale 3B del CCNL FISE Assoambiente dalla data indicata in parte motiva (id est: dal 121° giorno successivo all'1.4.2021) e, per l'effetto, condanna la resistente a CP_2 riconoscere definitivamente al ricorrente le relative mansioni superiori con la medesima decorrenza;
condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.694,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della società resistente.
Catania, 8 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
12