CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1153/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 8932/2025 depositato il 12/05/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 19
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_2, con ricorso notificato il 05/09/2023, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120230023276308000, che veniva accolto con Sentenza n. 10690/19/2024 depositata il 02/07/2024 della CGT di Napoli e passata in giudicato, con condanna della Agenzia delle Entrate -
Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 200,00. In data 24/02/2025, la ricorrente notificava all'Agenzia delle Entrate - Riscossione atto di messa in mora ex art. 70 comma 2 D.Lgs 546/1992, invitando lo stesso a dare esecuzione alla predetta sentenza entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento dell'atto; non avendo l'Agenzia delle Entrate - Riscossione adempiuto, in data 12.05.2025 la contribuente chiede la nomina di un commissario ad acta per l'ottemperanza della Sentenza n. 10690/19/2024.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - Riscossione che rappresenta di aver ottemperato alla Sentenza n. 10690/19/2024, effettuando un bonifico Banca Banca_1 emesso il 21/05/2025, di importo pari ad euro 239,20 predisposto in favore di Ricorrente_2, chiedendo pertanto dichiararsi l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Con memorie illustrative, il contribuente insiste per la condanna alle spese di controparte, in quanto il pagamento è avvenuto in data 21/05/2025, successivo al deposito del ricorso per ottemperanza (12/05/2025)
e alla notifica della messa in mora (24/02/2025).
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dell'intervenuto pagamento da parte della Agenzia delle Entrate - Riscossione, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In relazione alla regolamentazione delle spese, pur vero che il pagamento è avvenuto in data 21/05/2025, successivo al deposito del ricorso per ottemperanza (12/05/2025) e alla notifica della messa in mora
(24/02/2025), la Corte ritiene che esse debbano essere compensate, tenuto conto che la tempistica del pagamento in oggetto è compatibile con i tempi di istruttoria e delle procedure dell'Ente, non configurandosi icto oculi la volontà di non procedere da parte di ADER al pagamento stesso o di ritardarlo oltre i tempi fisiologicamente necessari per tale tipologia di adempimento.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 8932/2025 depositato il 12/05/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 19
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_2, con ricorso notificato il 05/09/2023, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120230023276308000, che veniva accolto con Sentenza n. 10690/19/2024 depositata il 02/07/2024 della CGT di Napoli e passata in giudicato, con condanna della Agenzia delle Entrate -
Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 200,00. In data 24/02/2025, la ricorrente notificava all'Agenzia delle Entrate - Riscossione atto di messa in mora ex art. 70 comma 2 D.Lgs 546/1992, invitando lo stesso a dare esecuzione alla predetta sentenza entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento dell'atto; non avendo l'Agenzia delle Entrate - Riscossione adempiuto, in data 12.05.2025 la contribuente chiede la nomina di un commissario ad acta per l'ottemperanza della Sentenza n. 10690/19/2024.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - Riscossione che rappresenta di aver ottemperato alla Sentenza n. 10690/19/2024, effettuando un bonifico Banca Banca_1 emesso il 21/05/2025, di importo pari ad euro 239,20 predisposto in favore di Ricorrente_2, chiedendo pertanto dichiararsi l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Con memorie illustrative, il contribuente insiste per la condanna alle spese di controparte, in quanto il pagamento è avvenuto in data 21/05/2025, successivo al deposito del ricorso per ottemperanza (12/05/2025)
e alla notifica della messa in mora (24/02/2025).
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dell'intervenuto pagamento da parte della Agenzia delle Entrate - Riscossione, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In relazione alla regolamentazione delle spese, pur vero che il pagamento è avvenuto in data 21/05/2025, successivo al deposito del ricorso per ottemperanza (12/05/2025) e alla notifica della messa in mora
(24/02/2025), la Corte ritiene che esse debbano essere compensate, tenuto conto che la tempistica del pagamento in oggetto è compatibile con i tempi di istruttoria e delle procedure dell'Ente, non configurandosi icto oculi la volontà di non procedere da parte di ADER al pagamento stesso o di ritardarlo oltre i tempi fisiologicamente necessari per tale tipologia di adempimento.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.