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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/07/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
179/25 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 08.07.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv.
Flaviano De Tina per i ricorrenti e l'avv. Luca Iero per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Flaviano De Tina conclude come da ricorso.
L'avv. Luca Iero si riporta agli atti difensivi.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia R.G. n. 179/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso depositato il 27.02.25
DA
(C.F. ) - già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, in persona del socio accomandatario, e (C.F.
[...] Parte_1
), residente a [...], piazzetta Antonini, n. 6/02, rappresentati e difesi C.F._1 dall'avv. Flaviano De Tina e dall'avv. Marzia Graffi
- ricorrenti -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti,
- resistente -
OGGETTO: opposizione ad ordinanze ingiunzione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale del giorno 08.07.25, all'esito della quale si dava lettura della sentenza:
CONCLUSIONI DI PARTI RICORRENTI
In via preliminare: sospendersi la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta. Nel merito in via principale: dichiararsi nulla, illegittima, inefficace e comunque annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiararsi l'infondatezza della pretesa sanzionatoria dell'
[...]
. Spese rifuse. CP_3
Nel merito in via subordinata: dichiararsi nulla, illegittima, inefficace e comunque annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta e quantificarsi la sanzione amministrativa nel minimo di legge e non oltre l'importo di euro (3847,20 × 1,5) 5770,80. Spese compensate.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE CP_1
Nel merito: - rigettare il ricorso. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, , in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
(C.F. - già , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
ha proposto opposizione contro le ordinanze ingiunzione nn. 01-001801733 e 0I-003300755, notificate l'11/2/2025, con le quali ha ordinato loro di pagare la somma di € 6.970,08 a titolo CP_1 di sanzione amministrativa, oltre ad € 10,33 per spese di notifica, per mancato versamento di quote contributive a carico dei lavoratori non versate da febbraio a novembre 2018 (per violazioni all'art. 2, comma 1 bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre
1983, n. 638 omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, come sostituito, dall'articolo 3, comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).
La difesa attorea ha eccepito:
l'erronea quantificazione delle ritenute non versate da febbraio a novembre 2018, pari ad € 3.847,20 in luogo della somma di € 4.352,15 indicata nell'atto di accertamento;
la decadenza dal potere sanzionatorio ex art. 14 L. 689/1981;
la nullità delle ordinanze ingiunzione per genericità della motivazione;
la tardività delle ordinanze ingiunzione stante un ingiustificato lasso temporale tra la data dell'accertamento e quella di irrogazione della sanzione;
la tenuità del fatto.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza dd. 08.07.25, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale.
---------0000---------
Così brevemente riassunto l'oggetto e lo svolgimento del processo, ritiene il Giudice che il ricorso debba essere accolto, per i motivi che di seguito si espongono.
Innanzitutto, va rammentato che la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la possibilità per il
Giudicante di fare riferimento anche alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo volto a giungere alla determinazione della controversia
(“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” cfr. Cass. 642/15).
Ciò premesso, è provato documentalmente che la sede provinciale di Udine, avendo rilevato a CP_1 carico di , in proprio e quale legale rappresentante di di Parte_1 Parte_1 [...]
la violazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 1 bis del D.L. 12 settembre Parte_1
1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'articolo 3, comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, ha notificato in data 19-29.09.19 alla società ricorrente gli atti di accertamento di cui al doc. 1 di parte resistente relativi al mancato versamento degli importi dovuti a titolo di quote contributive a carico dei lavoratori non versate per il 2018 (cfr. doc. 1 di parte resistente, da cui si evince anche la notifica dell'atto di accertamento anche nei confronti di , perfezionatasi per compiuta giacenza). Parte_1 Infine, è provato documentalmente che la società ricorrente ha versato le ritenute previdenziali omesse il 4.02.20 (v. quietanze di pagamento sub doc. 5 del fascicolo attoreo) e, quindi, oltre il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento e non ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa, sicché la sede di Udine ha emesso le opposte ordinanze ingiunzione. CP_1
Ciò posto, risulta, in via assorbente, fondata l'eccezione attorea di violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/81.
Ebbene, all'art. 14 l. 689/81 statuisce che “…la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione... L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto…”.
Ora, l'art. 9 D. Lgs. 8/16 dispone: “…
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento…”.
Come si vede, il comma 4 di tale disposizione riproduce sostanzialmente i commi 2 e 3 dell'art. 14 legge n. 689/81, mentre il comma 5 ha un contenuto analogo all'art. 16 comma 1 legge n. 689/81, rispetto al quale modifica la misura del pagamento ridotto, e il comma 6 esplicita che il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento, previsione che in effetti non si rinviene espressamente nell'art. 16 legge n. 689/81, ma che comunque è acquisita in via interpretativa dalla giurisprudenza (si veda, p.e., Cass., 5.11.2021 n, 32006).
L'art. 9 non riproduce, invece, l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n.689/81, che prevede espressamente l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di mancata notifica nel termine di cui al medesimo art. 14.
Non è sostenibile, a parere del Giudice, la tesi secondo cui al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla depenalizzazione prevista dal D. Lgs. n. 8/16 non si applicherebbe l'art. 14 della legge n. 689/81 perché l'art. 9 del decreto costituisce una norma speciale e anzi la specialità del sistema sarebbe dimostrata dalla previsione di una procedura particolare di estinzione dell'illecito in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione (art. 3 comma 6, che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis legge 638/83) e, a norma dell'art. 6, nel procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo D.Lgs. n. 8/16 si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 689/81 soltanto “in quanto applicabili”.
Infatti, se la specialità del sistema normativo fosse di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità delle norme della legge n. 689/81, allora queste non sarebbero mai applicabili e l'art. 6 ne riuscirebbe sostanzialmente abrogato.
Nel contempo, la specialità della disciplina contenuta nell'art. 2 comma 1 bis è prospettabile solo sotto il profilo sostanziale, ma non sul piano procedimentale.
La norma in esame non si occupa, infatti, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare, assieme agli artt.7 e 8, il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale) e di applicazione della sanzione: per questi aspetti è, perciò, inevitabile fare riferimento alla disciplina generale dettata, in questa specifica materia, dalla legge n. 689/81.
Anche il testo dell'art. 2 comma 1 bis depone in questo senso: esso, infatti, quando esclude la punibilità del trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza un'espressione che si raccorda perfettamente con l'art.14 della legge n.689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è alcuna incompatibilità. Peraltro, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “… in ogni caso, in giurisprudenza, non si è mai dubitato dell'applicabilità anche a questo termine del principio generale posto dall'art.
14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981 secondo cui se la contestazione non viene notificata nel termine (quale esso sia) l'obbligazione si estingue…” (Cass., 16.4.2018 n. 9254, in motiv.).
Se, dunque, l'art. 14 ultimo comma pone un principio generale, applicabile a tutti i termini, quali che siano, previsti per la contestazione dell'illecito, ancorché il legislatore non abbia espressamente previsto l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di violazione, è giocoforza concludere che anche alla violazione del termine previsto dall'art. 9 comma 4 in esame consegua analogo effetto, che sia per forza propria, che sia per applicazione diretta dell'art. 14 ultimo comma della legge 689 in forza del rinvio di cui all'art. 6.
Ciò è stato ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha evidenziato che “…l'art.
6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa
Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenzadall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante
l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n.
8/2016, sia un termine di decadenza….la norma di cui all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981….” (Cass. n. 7641/2025).
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e, quindi, irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
A questo riguardo si deve osservare che il legislatore si è fatto carico della gravosità dell'onere imposto all' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, CP_1 stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo il legislatore ha, però, escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato).
Quanto, poi, all'individuazione del dies a quo del termine, è vero che il termine non inizia a decorrere se non dal momento in cui l'autorità amministrativa ha acquisito piena notizia dell'illecito, dovendosi valutare anche un congruo termine per la sua elaborazione.
Ciò non toglie, però, che l'autorità amministrativa debba fornire elementi che consentano di comprendere quali attività e quali indagini siano state svolte e a far data da quale momento abbia acquisito una piena conoscenza dell'illecito, tale da consentirle la notificazione (cfr. Cass., 30.5.2006
n. 12830).
Nella fattispecie concreta in esame, l' non ha in concreto indicato i tempi e i modi delle indagini CP_1
e tanto meno ha fornito una qualche documentazione di queste eventuali indagini volte ad appurare presso l'agente della riscossione il possibile versamento totale o anche solo parziale delle ritenute e a verificare nuovamente la posizione della ricorrente. Al contrario dagli atti di notifica dell'illecito amministrativo sembrerebbe che l' abbia accertato CP_1 le infrazioni contestate mediante la semplice "verifica" dei propri "archivi", senza bisogno di altre indagini o particolari approfondimenti;
ne deriva che l'Ente ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere
(tramite il flusso telematico e i dati dei modelli F24) il mancato versamento delle CP_4 ritenute subito dopo la scadenza del termine per eseguirlo, in maniera automatica.
Dovendo essere valutato su base annua il superamento o meno della soglia prevista dall'art.2 comma
1 bis del d.l. 463/83 (ai fini della determinazione della rilevanza penale o amministrativa dell'illecito), si deve concludere che il termine per la contestazione ai sensi dell'art.14 della legge 689/81 ha iniziato a decorrere - se non a partire dal singolo mancato pagamento - al più tardi dal 16 gennaio 2019 per le omissioni relative all'anno 2018 (non avendo l' allegato l'operatività, nel caso in esame, di CP_1 termini di versamento diversi da quelli ordinari).
Ne deriva che la contestazione effettuata dall' con gli atti di accertamento notificati il 19-29.09.19 CP_1 deve essere ritenuta tardiva e, trattandosi di un termine di decadenza, ciò comporta l'illegittimità, e quindi l'annullamento, dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
In termini analoghi a quelli che precedono, si richiama Corte d'Appello di Trieste dd. 11.01.24 e
Tribunale di Udine nel procedimento RGL 893/23 dd. 02.05.24.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti rispetto alla natura del termine di cui si è trattato e la pronuncia solo recente della Corte di Cassazione giustificano, tuttavia, la compensazione integrale tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Alessia
Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione opposte;
compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Udine, 08.07.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 08.07.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv.
Flaviano De Tina per i ricorrenti e l'avv. Luca Iero per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Flaviano De Tina conclude come da ricorso.
L'avv. Luca Iero si riporta agli atti difensivi.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia R.G. n. 179/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso depositato il 27.02.25
DA
(C.F. ) - già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, in persona del socio accomandatario, e (C.F.
[...] Parte_1
), residente a [...], piazzetta Antonini, n. 6/02, rappresentati e difesi C.F._1 dall'avv. Flaviano De Tina e dall'avv. Marzia Graffi
- ricorrenti -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti,
- resistente -
OGGETTO: opposizione ad ordinanze ingiunzione
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale del giorno 08.07.25, all'esito della quale si dava lettura della sentenza:
CONCLUSIONI DI PARTI RICORRENTI
In via preliminare: sospendersi la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta. Nel merito in via principale: dichiararsi nulla, illegittima, inefficace e comunque annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiararsi l'infondatezza della pretesa sanzionatoria dell'
[...]
. Spese rifuse. CP_3
Nel merito in via subordinata: dichiararsi nulla, illegittima, inefficace e comunque annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta e quantificarsi la sanzione amministrativa nel minimo di legge e non oltre l'importo di euro (3847,20 × 1,5) 5770,80. Spese compensate.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE CP_1
Nel merito: - rigettare il ricorso. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, , in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...]
(C.F. - già , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
ha proposto opposizione contro le ordinanze ingiunzione nn. 01-001801733 e 0I-003300755, notificate l'11/2/2025, con le quali ha ordinato loro di pagare la somma di € 6.970,08 a titolo CP_1 di sanzione amministrativa, oltre ad € 10,33 per spese di notifica, per mancato versamento di quote contributive a carico dei lavoratori non versate da febbraio a novembre 2018 (per violazioni all'art. 2, comma 1 bis del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre
1983, n. 638 omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, come sostituito, dall'articolo 3, comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8).
La difesa attorea ha eccepito:
l'erronea quantificazione delle ritenute non versate da febbraio a novembre 2018, pari ad € 3.847,20 in luogo della somma di € 4.352,15 indicata nell'atto di accertamento;
la decadenza dal potere sanzionatorio ex art. 14 L. 689/1981;
la nullità delle ordinanze ingiunzione per genericità della motivazione;
la tardività delle ordinanze ingiunzione stante un ingiustificato lasso temporale tra la data dell'accertamento e quella di irrogazione della sanzione;
la tenuità del fatto.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza dd. 08.07.25, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa è stata decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale.
---------0000---------
Così brevemente riassunto l'oggetto e lo svolgimento del processo, ritiene il Giudice che il ricorso debba essere accolto, per i motivi che di seguito si espongono.
Innanzitutto, va rammentato che la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la possibilità per il
Giudicante di fare riferimento anche alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo volto a giungere alla determinazione della controversia
(“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” cfr. Cass. 642/15).
Ciò premesso, è provato documentalmente che la sede provinciale di Udine, avendo rilevato a CP_1 carico di , in proprio e quale legale rappresentante di di Parte_1 Parte_1 [...]
la violazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 1 bis del D.L. 12 settembre Parte_1
1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'articolo 3, comma 6 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, ha notificato in data 19-29.09.19 alla società ricorrente gli atti di accertamento di cui al doc. 1 di parte resistente relativi al mancato versamento degli importi dovuti a titolo di quote contributive a carico dei lavoratori non versate per il 2018 (cfr. doc. 1 di parte resistente, da cui si evince anche la notifica dell'atto di accertamento anche nei confronti di , perfezionatasi per compiuta giacenza). Parte_1 Infine, è provato documentalmente che la società ricorrente ha versato le ritenute previdenziali omesse il 4.02.20 (v. quietanze di pagamento sub doc. 5 del fascicolo attoreo) e, quindi, oltre il termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento e non ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa, sicché la sede di Udine ha emesso le opposte ordinanze ingiunzione. CP_1
Ciò posto, risulta, in via assorbente, fondata l'eccezione attorea di violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/81.
Ebbene, all'art. 14 l. 689/81 statuisce che “…la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione... L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto…”.
Ora, l'art. 9 D. Lgs. 8/16 dispone: “…
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento…”.
Come si vede, il comma 4 di tale disposizione riproduce sostanzialmente i commi 2 e 3 dell'art. 14 legge n. 689/81, mentre il comma 5 ha un contenuto analogo all'art. 16 comma 1 legge n. 689/81, rispetto al quale modifica la misura del pagamento ridotto, e il comma 6 esplicita che il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento, previsione che in effetti non si rinviene espressamente nell'art. 16 legge n. 689/81, ma che comunque è acquisita in via interpretativa dalla giurisprudenza (si veda, p.e., Cass., 5.11.2021 n, 32006).
L'art. 9 non riproduce, invece, l'ultimo comma dell'art. 14 della legge n.689/81, che prevede espressamente l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di mancata notifica nel termine di cui al medesimo art. 14.
Non è sostenibile, a parere del Giudice, la tesi secondo cui al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla depenalizzazione prevista dal D. Lgs. n. 8/16 non si applicherebbe l'art. 14 della legge n. 689/81 perché l'art. 9 del decreto costituisce una norma speciale e anzi la specialità del sistema sarebbe dimostrata dalla previsione di una procedura particolare di estinzione dell'illecito in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione (art. 3 comma 6, che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis legge 638/83) e, a norma dell'art. 6, nel procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo D.Lgs. n. 8/16 si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 689/81 soltanto “in quanto applicabili”.
Infatti, se la specialità del sistema normativo fosse di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità delle norme della legge n. 689/81, allora queste non sarebbero mai applicabili e l'art. 6 ne riuscirebbe sostanzialmente abrogato.
Nel contempo, la specialità della disciplina contenuta nell'art. 2 comma 1 bis è prospettabile solo sotto il profilo sostanziale, ma non sul piano procedimentale.
La norma in esame non si occupa, infatti, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare, assieme agli artt.7 e 8, il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale) e di applicazione della sanzione: per questi aspetti è, perciò, inevitabile fare riferimento alla disciplina generale dettata, in questa specifica materia, dalla legge n. 689/81.
Anche il testo dell'art. 2 comma 1 bis depone in questo senso: esso, infatti, quando esclude la punibilità del trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza un'espressione che si raccorda perfettamente con l'art.14 della legge n.689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è alcuna incompatibilità. Peraltro, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “… in ogni caso, in giurisprudenza, non si è mai dubitato dell'applicabilità anche a questo termine del principio generale posto dall'art.
14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981 secondo cui se la contestazione non viene notificata nel termine (quale esso sia) l'obbligazione si estingue…” (Cass., 16.4.2018 n. 9254, in motiv.).
Se, dunque, l'art. 14 ultimo comma pone un principio generale, applicabile a tutti i termini, quali che siano, previsti per la contestazione dell'illecito, ancorché il legislatore non abbia espressamente previsto l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione in caso di violazione, è giocoforza concludere che anche alla violazione del termine previsto dall'art. 9 comma 4 in esame consegua analogo effetto, che sia per forza propria, che sia per applicazione diretta dell'art. 14 ultimo comma della legge 689 in forza del rinvio di cui all'art. 6.
Ciò è stato ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha evidenziato che “…l'art.
6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa
Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenzadall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante
l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n.
8/2016, sia un termine di decadenza….la norma di cui all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981….” (Cass. n. 7641/2025).
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e, quindi, irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dall'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
A questo riguardo si deve osservare che il legislatore si è fatto carico della gravosità dell'onere imposto all' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, CP_1 stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo il legislatore ha, però, escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato).
Quanto, poi, all'individuazione del dies a quo del termine, è vero che il termine non inizia a decorrere se non dal momento in cui l'autorità amministrativa ha acquisito piena notizia dell'illecito, dovendosi valutare anche un congruo termine per la sua elaborazione.
Ciò non toglie, però, che l'autorità amministrativa debba fornire elementi che consentano di comprendere quali attività e quali indagini siano state svolte e a far data da quale momento abbia acquisito una piena conoscenza dell'illecito, tale da consentirle la notificazione (cfr. Cass., 30.5.2006
n. 12830).
Nella fattispecie concreta in esame, l' non ha in concreto indicato i tempi e i modi delle indagini CP_1
e tanto meno ha fornito una qualche documentazione di queste eventuali indagini volte ad appurare presso l'agente della riscossione il possibile versamento totale o anche solo parziale delle ritenute e a verificare nuovamente la posizione della ricorrente. Al contrario dagli atti di notifica dell'illecito amministrativo sembrerebbe che l' abbia accertato CP_1 le infrazioni contestate mediante la semplice "verifica" dei propri "archivi", senza bisogno di altre indagini o particolari approfondimenti;
ne deriva che l'Ente ha conosciuto o avrebbe potuto conoscere
(tramite il flusso telematico e i dati dei modelli F24) il mancato versamento delle CP_4 ritenute subito dopo la scadenza del termine per eseguirlo, in maniera automatica.
Dovendo essere valutato su base annua il superamento o meno della soglia prevista dall'art.2 comma
1 bis del d.l. 463/83 (ai fini della determinazione della rilevanza penale o amministrativa dell'illecito), si deve concludere che il termine per la contestazione ai sensi dell'art.14 della legge 689/81 ha iniziato a decorrere - se non a partire dal singolo mancato pagamento - al più tardi dal 16 gennaio 2019 per le omissioni relative all'anno 2018 (non avendo l' allegato l'operatività, nel caso in esame, di CP_1 termini di versamento diversi da quelli ordinari).
Ne deriva che la contestazione effettuata dall' con gli atti di accertamento notificati il 19-29.09.19 CP_1 deve essere ritenuta tardiva e, trattandosi di un termine di decadenza, ciò comporta l'illegittimità, e quindi l'annullamento, dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.
In termini analoghi a quelli che precedono, si richiama Corte d'Appello di Trieste dd. 11.01.24 e
Tribunale di Udine nel procedimento RGL 893/23 dd. 02.05.24.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti rispetto alla natura del termine di cui si è trattato e la pronuncia solo recente della Corte di Cassazione giustificano, tuttavia, la compensazione integrale tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Alessia
Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione opposte;
compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Udine, 08.07.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia