Sentenza 18 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00031/2026REG.PROV.COLL.
N. 03142/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3142 del 2023, proposto dai signori NZ TA, MA PO DE GR e AU PO DE GR, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda stralcio) n. 13358/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. CA AD;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la determina dirigenziale n. 2294 del 9 novembre 2012 con cui Roma Capitale ha ingiunto la rimozione ovvero la demolizione d’ufficio degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati abusivamente in Via Mamoiada n. 52.
2. L’ordinanza in questione ha ad oggetto le seguenti opere abusive: “ realizzazione di n. 2 manufatti in c.a….il primo delle dimensioni di mq 40,00, risulta in parte tamponato e completo del solaio di copertura, il secondo, delle dimensioni di mq 40,00, è ultimato della sola struttura portate e copertura in c.a., sullo stesso lotto di terreno, inoltre, è stata costruita una piscina in c.a. delle dimensioni di mt. 8,00x4,00; proseguimento dei lavori (verbale di accertamento del 16.5.2012) realizzazione di tramezzature interne intonacate, posa in opera degli impianti idrici ed elettrici e delle finestre ”.
3. Con ricorso di primo grado la signora NZ TA e i signori MA e AU PO DE GR lamentavano l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere sotto vari profili, deducendo che le opere erano state realizzate dalla signora TA, madre dei signori PO DE GR, senza alcun consenso e partecipazione da parte dei figli, proprietari dell’immobile, per esigenze connesse alle stringenti necessità abitative dei medesimi.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione seconda stralcio, con sentenza n. 13358 del 18 ottobre 2022, dichiarava il ricorso sia inammissibile che infondato, rilevando che:
a) è oggetto di gravame un atto meramente conseguenziale all’inottemperanza di un precedente ordine di demolizione, consolidatosi per effetto del rigetto della relativa impugnazione. Le doglianze sostanziali, già dedotte avverso l’ordinanza di demolizione, non possono quindi essere riproposte nella presente sede di giudizio;
b) in ogni caso, nessuna delle censure dedotte è idonea a revocare in dubbio la mancanza di titolo e la qualità delle opere eseguite dalla parte responsabile dell’abuso, non essendo rilevanti a tali fini le esposte situazioni di necessità che la difesa dei ricorrenti, peraltro genericamente, invoca, né il tempo trascorso dalla realizzazione dell’illecito o l’esposta tenuità dei relativi volumi, tutte circostanze di fatto che sono destinate a recedere di fronte alla natura vincolata del provvedimento.
5. Gli originari ricorrenti hanno interposto appello con cui- premesso che con sentenza n. 11943/2020 il T.a.r. ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento n. 961/2012 di sospensione dei lavori e che con ricorso in appello r.g. 2233/2023, tutt’ora pendente, i medesimi ricorrenti hanno impugnato la sentenza del T.a.r. n. 11458/2022 che ha respinto il ricorso proposto avverso la determina n. 1350/2012 di demolizione delle opere per cui è causa-hanno articolato un unico motivo di gravame relativo a “ ERRONEA ED INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E DI DIRITTO ”. Hanno, altresì, riproposto i motivi di ricorso formulati in primo grado.
6. Si è costituita in resistenza Roma Capitale che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 104 c.p.a. poiché l’asserita impossibilità di dar corso alla demolizione è stata dedotta solo in sede di appello, nonché la sua infondatezza nel merito, chiedendone la reiezione.
7. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memoria di replica, insistendo nelle rispettive difese.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato, circostanza che consente di prescindere, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, dall’eccezione di inammissibilità formulata da Roma Capitale.
10. Con un unico e articolato motivo di appello si deduce l’erroneità della sentenza impugnata per le seguenti ragioni:
a) non sono indicati gli elementi che dimostrino la possibilità di rimozione dell’abuso senza pregiudizio per la parte legittima;
b) il T.a.r. ha affermato che le esigenze abitative dei ricorrenti sono state solo genericamente dedotte, senza considerare i recenti arresti giurisprudenziali in tema di necessario bilanciamento dell’interesse pubblico con quello del privato allorché l’ordine di demolizione riguardi l’immobile adibito a dimora abituale;
c) la risalenza delle opere in parola rende intempestiva l’azione repressiva;
d) le opere non risultano compiutamente descritte nel provvedimento impugnato il quale nemmeno evidenzia la circostanza che le opere contestate sono in parte in aderenza al fabbricato assentito con titolo abilitativo ed in parte costituiscono mere variazioni di destinazione d’uso di locali preesistenti.
11. Le censure- le quali, come correttamente rilevato dal T.a.r., avrebbero dovuto essere proposte avverso l’originaria ordinanza di demolizione n. 1350/2012 (oggetto di separato giudizio) di cui quella impugnata costituisce mero atto conseguente- sono complessivamente infondate.
12. Quanto al profilo sub a), la giurisprudenza è costante nell’affermare che l’onere di dimostrare l’impossibilità della riduzione in pristino o il grave pregiudizio che ne deriva grava sempre sulla parte privata, poiché la demolizione dell’abuso costituisce la regola generale ai sensi dell’art 31 d.P.R. 380/2001, mentre la sanzione pecuniaria alternativa a quella demolitoria integra un’eccezione subordinata ai presupposti previsti dall’art. 34 del citato decreto, la cui ricorrenza in concreto deve essere congruamente motivata (Cons. Stato, sez. VII, 17/07/2023, n. 6969).
13. L’applicabilità della sanzione pecuniaria alternativa è, in particolare, limitata dal citato art. 34 d.P.R. 380/2001 agli abusi minori e non può essere utilmente invocata per interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, per i quali l’unica risposta sanzionatoria è la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi (Cons. Stato, sez. VII, 09/10/2023, n. 8802).
14. Nel caso di specie le opere contestate - due manufatti in ampliamento del fabbricato principale e in aderenza al medesimo e una piscina in cemento armato-sono dotati di un’autonomia strutturale e costruttiva che ne esclude l’incidenza sulla parte legittima, come correttamente osservato dal Comune. A diverse conclusioni non conduce la perizia a firma dell’arch. Loreti datata 16 giugno 2025, trattandosi di documento non solo depositato inammissibilmente solo in grado di appello in violazione dell’art.104 c.p.a., ma nemmeno indispensabile ai fini della decisione in quanto recante un mero parere del tecnico di parte, non supportato da alcuna analisi tecnico-strutturale (risultano allegare solo una planimetria ed alcune fotografie: doc. 3 produzione appellante del 21 ottobre 2025).
15. Il difetto di prova di segno contrario, che era onere degli appellanti fornire, non può, peraltro, essere surrogato dai poteri istruttori del giudice, come invece sostenuto in appello.
16. Parimenti infondato è il profilo sub b) poiché i manufatti abusivi non costituiscono certo l’unica abitazione dei ricorrenti, essendo questi pacificamente proprietari anche del fabbricato che è stato abusivamente ampliato.
17. In ordine ai rapporti tra ordine di demolizione e diritto all’abitazione, questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2024 n. 6076; id. 18 giugno 2025 n. 5318; sez. II, 25 novembre 2024 n. 9447) ha ripetutamente affermato che:
- il diritto all’abitazione non ha portata assoluta, tale da rendere illegittimi gli ordini di demolizione degli abusi ogni qualvolta l’immobile sia adibito a casa familiare. L’ordine di demolizione, infatti, è espressione del diritto della collettività a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato dall’abuso, che ben può prevalere sul diritto all’abitazione dei singoli che hanno edificato in violazione degli strumenti urbanistici ed in assenza di un idoneo titolo abilitativo (Cons Stato, sez. VI, 3 maggio 2024, n. 4039);
- l’esigenza di tutelare i fondamentali diritti all’abitazione e al rispetto dei beni non può prevalere automaticamente sull’interesse pubblico al governo del territorio e alla repressione degli illeciti edilizi. Tale rilievo è sufficiente per escludere qualsiasi sospetto di contrasto della normativa regionale e statale con la normativa convenzionale richiamata dall’art. 117 della Costituzione (Cons. Stato, sez. VII, 3 marzo 2023, n. 117);
- l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta neppure con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto assoluto ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2020 n. 844; Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2023, n.1253);
- l’emergenza abitativa non può essere invocata per paralizzare la demolizione di un immobile abusivo, stante l’inammissibilità di condoni atipici ed extra-ordinem (ferma restando la possibilità per gli indigenti di sollecitare gli ausili eventualmente messi a disposizione dalle autorità amministrative competenti (Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2022 n. 3704).
-sul punto si è espressa la stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo affermando che “ deve escludersi la violazione del diritto all'abitazione tutelato dall'art. 8 Cedu nell'ipotesi in cui l'ordine di demolizione dell'abuso edilizio riguardi un immobile costituente l'unica abitazione del contravventore e quest'ultimo sia un soggetto in età avanzata e si trovi in precarie condizioni reddituali, qualora la situazione personale del destinatario dell'ordine demolitorio non assuma un peso determinante a fronte della consapevole realizzazione della costruzione edilizia in un'area vincolata paesaggisticamente, in assenza di qualsivoglia autorizzazione ” (Corte Europea Diritti dell'Uomo, Sez. II, 04 agosto 2020, n.44817).
18. La natura abusiva delle opere non consente, inoltre, di assegnare alcuna rilevanza al tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del provvedimento di rimozione, non potendo l’interessato vantare alcun legittimo affidamento nel mantenimento dell’opera realizzata sine titulo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2024, n. 5287; 2 ottobre 2024, n. 7948; Ad. plen. 9 del 2017).
19. Da quanto appena esposto discende l’infondatezza anche della censura sub c), relativa all’intempestività dell’azione repressiva per la risalenza nel tempo dell’abuso.
20. Quanto all’asserito difetto di motivazione, censurato sub d), l’infondatezza della doglianza emerge chiaramente dalla semplice lettura del provvedimento impugnato che reca una compiuta descrizione delle opere con riguardo a consistenza e materiali utilizzati, sicché non può revocarsi in dubbio la loro certa ed effettiva individuazione.
21. In conclusione l’appello deve essere respinto.
22. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i signori NZ TA, MA PO DE GR e AU PO DE GR alla rifusione, a favore di Roma Capitale, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
CA AD, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AD | Marco IP |
IL SEGRETARIO