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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/10/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2835/2022 promosso
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giovanni Allegra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Campofelice di Roccella, Viale della Provincia n. 9, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura con l'Avv. CP_1
AT UR EC che lo rappresenta e difende per procura in Notar
di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_1
pag. 1 RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.10.2022 la ricorrente in epigrafe indicata,
premesso di avere presentato nel mese di maggio 2019 domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, adiva questo giudice impugnando i seguenti provvedimenti dell' di erogazione del beneficio del reddito di CP_1
cittadinanza:
1) provvedimento con cui veniva richiesta la restituzione della somma di CP_1
€ 9.000,00 a seguito della revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza domanda Prot. RDC-2019-539409, notificato il 05.09.2022;
2) provvedimento con cui veniva richiesta la restituzione della somma di CP_1
€ 9.000,00 a seguito della revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza domanda Prot. RDC-2020-3110451, notificato il 05.09.2022;
3) provvedimento con cui veniva disposta la revoca del reddito di CP_1
cittadinanza domanda Prot. RDC-2019-539409, presentata in data 8 marzo 2019
e notificato il 21.09.2022;
pag. 2 4) provvedimento con cui veniva disposta la revoca del reddito di CP_1
cittadinanza domanda Prot. RDC-2022-5708446, presentata in data 04.05.2022 e notificato il 21.09.2022.
Rilevava che l' resistente, con i provvedimenti impugnati aveva contestato CP_2
le false dichiarazioni rese nella domanda o non comunicazioni di variazioni di composizione del nucleo familiare da parte della odierna ricorrente disponendo la restituzione delle somme indebitamente percepite e la revoca del beneficio già riconosciuto.
Ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza e che le somme richieste non erano dovute con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell' al ripristino della CP_1
erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza di cui alla domanda Prot.
RDC-2022-5708446 presentata in data 04.05.2022.
L' si costituiva, eccependo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
pag. 3 Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, è
un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
In ordine ai requisiti reddituali e patrimoniali, per poter richiedere e ottenere il
Reddito di cittadinanza, il nucleo familiare deve possedere:
- un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
inferiore a 9.360 euro (in caso di componenti minorenni nel nucleo familiare il calcolo è quello del c.d. ISEE Minorenni);
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro;
tale soglia è
aumentata di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 10.000 euro, e di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo;
il massimale è ulteriormente aumentato di 5.000 euro in caso di componente disabile e 7.500 per componente disabile grave e non autosufficiente;
pag.
4 - un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il parametro di scala di equivalenza riferito al nucleo familiare
(pari a 1 in caso di nucleo con un solo componente, aumentato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età fino a un massimo di 2,1, aumentato a 2,2 in caso di presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza). La soglia è comunque aumentata a 9.360 euro in caso di residenza in abitazione in locazione.
Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti alla richiesta, o di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni precedenti (esclusi quelli per cui è
prevista agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità), o di navi o imbarcazioni da diporto.
Dall'esame della difesa dell' , si evince che lo stesso ha proceduto alla CP_1
revoca del beneficio per le seguenti motivazioni “ nata a [...]
Cefalù il 27.6.1967, (Fascicolo allegato 25) Domicilio/residenza C.F._2
dichiarata in DSU: via Giuffarello n. 7 del Comune di Gratteri (PA)- Effettivo
domicilio/residenza: domiciliata nel Comune di Campofelice di Roccella (PA) in Piazza
Principe G. La Grutta n. 4 – int. 6 piano 2°, unitamente al nucleo familiare della di lei
figlia Nata a Cefalù il 30.4.1988- Domanda presentata: Persona_2
pag. 5 8.3.2019 – 13/10/2020; importo percepito €. 13.900,00 dal mese di aprile 2019 al mese
di giugno 2022; che dall'analisi della documentazione presentata dalla Sig. Parte_1
è emerso che la predetta, al fine di percepire indebitamente l'emolumento in
[...]
argomento, ha dichiarato falsamente di risiedere ina Via Giufarello n. 7, seppur di fatto
domiciliava presso l'abitazione della figlia , così come Persona_2
accertato dai Carabinieri di Gratteri ( PA);
d)- che ad oggi non sono pervenuti aggiornamenti sugli sviluppi dell'indagine ed
essendo tenuti al segreto istruttorio non è stato possibile fornire all'interessata ed al suo
legale informazioni in merito;
e)- che l'ufficio non è in possesso degli atti di indagine trasmessi all'Autorità CP_1
Giudiziaria da cui si evinca in che modo sono state accertate le false dichiarazioni di
residenza, ma si può certamente affermare che se la stessa avesse dichiarato di far parte
del nucleo familiare della figlia ed del genero , Persona_2 CP_3
non avrebbe avuto diritto a percepire il beneficio in quanto gli stessi svolgono attività di
lavoro dispendente con redditi di importo superiore alla soglia prevista dalla legge, come
i evince dagli estratti contributivi allegati”.
Sulla residenza si rileva che dal certificato anagrafico storico rilasciato dal
Comune di Gratteri, la ricorrente dal 19.10.2005 risulta residente nell'anzidetto
Comune in Via Ciuffarello n.
7. In mancanza dell'esito degli accertamenti compiuti dai Carabinieri nella domanda per la concessione del RDC la pag. 6 ricorrente ha dichiarato la residenza come risultante all'anagrafe del Comune di
Gratteri.
L' inoltre, eccepisce che ci sono stati altri motivi che hanno comportato la CP_1
revoca del beneficio affermando che “f)- che a prescindere da quanto accertato dai
Carabinieri in merito alla falsa dichiarazione di residenza in domanda ed alla non
veritiera composizione del nucleo familiare, il beneficio andava, comunque,
REVOCATO con effetto retroattivo per le seguenti motivazioni:
dalle visure catastali risulta che è proprietaria in quota di n. 9 unità Parte_1
immobiliari costituite da terreni e fabbricati siti nel Comune di Gratteri;
che la ricorrente nelle DSU trasmesse dal 2019 al 2022 al fine di ottenere le attestazioni
ISEE da utilizzare per la trasmissione delle domande di RdC NON solo NON ha mai
dichiarato di possedere tali beni, pur sussistendone l'obbligo a prescindere dalla quota di
proprietà e dall'entità delle rendita catastali e dei redditi dominicali, ma ha compilato,
nel quadro B delle DSU realtivo alla casa di abitazione, il campo “ ALTRO” ( es.
.comodato d'uso) omettendo di esser proprietaria per il 50% del fabbricato di cui al n. 3
della visura catastale sito ina Via Ciuffarello n. 7 ove la stessa ha dichiarato di
risiedere”.
Come eccepito dall' la revoca del RDC è collegata anche alla mancata CP_1
dichiarazione da parte della ricorrente di essere proprietaria in quota di n. 9
unità immobiliari costituite da terreni e fabbricati siti nel Comune di Gratteri e pag. 7 dall'avere omesso di dichiarare di esser proprietaria per il 50% del fabbricato sito in Gratteri, Via Ciuffarello n. 7 ove la stessa ha dichiarato di essere residente.
La Corte di Cassazione Sezioni Unite, con la sentenza n. 49686/2023 ha sancito il principio secondo cui “Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute
nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il
delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo
se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura
superiore a quella di legge”.
Per quanto sopra per procedere alla revoca del beneficio è necessario accertare che la falsa od omessa dichiarazione sia finalizzata ad ottenere un beneficio non spettante.
Ciò premesso, si osserva che in materia previdenziale e assistenziale è onere di colui che invoca il beneficio provare la sussistenza di tutti e requisiti per godere della prestazione richiesta. Secondo la Corte di Cassazione “In tema d'indebito
previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad
ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale
abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a
conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di
qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella
pag. 8 fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il
mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota
d'integrazione al minimo, contestata dall' in sede di richiesta Controparte_4
stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite,
04/08/2010, n. 18046).
Pertanto, era onere della parte ricorrente provare il diritto alla prestazione richiesta.
Ciò posto, per quanto qui rileva, nessuna prova documentale la ricorrente ha fornito sulla sussistenza di tutti i requisiti necessari per percepire il reddito di cittadinanza per come esposto in ricorso.
Nessuna documentazione a sostegno è stata prodotta da parte ricorrente che si
è limitata a dichiarare con le note dell'08.12.2024 che l'unica mancata comunicazione era quella relativa ad un atto di donazione ricevuto dal figlio in data 29.12.2021, in cui quest'ultimo cedeva il 50% Persona_3
dell'immobile sito in Gratteri nella via Ciuffarello n. 7 con patto di riversibiltà.
Piuttosto dall'esame della difesa dell' si evince che lo stesso non ha CP_1
proceduto alla revoca del beneficio solo sulla base delle informazioni rese dai
Carabinieri, avendo effettuato accertamenti in ordine alla situazione patrimoniale della ricorrente e, quindi, all'eventuale mancanza dei requisiti per la concessione del reddito di cittadinanza.
pag. 9 Risulta agli atti la visura catastale degli immobili posseduti in quota nel
Comune di Gratteri dalla ricorrente. L' ha effettuato tutti gli accertamenti CP_1
in ordine all'eventuale mancanza dei requisiti per la concessione del reddito di cittadinanza, procedendo alla revoca del beneficio.
Ed infatti, nel caso di specie, la semplice omessa dichiarazione non può dar luogo alla revoca, ma è onere dell' provare che l'omessa dichiarazione CP_1
dei beni immobili posseduti dalla ricorrente fa venir meno i requisiti reddituali per la concessione del beneficio.
Tale prova è stata fornita.
Alla luce di ciò sono legittimi i provvedimenti impugnati sia quelli di revoca del reddito di cittadinanza sia i provvedimenti con cui l' in conseguenza CP_1
della revoca richiedeva la ripetizione delle somme indebitamente percepite,
con la conseguenza che la ricorrente è tenuta a restituire tali somme all' CP_1
Si impone quindi il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' in € CP_1
1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio,
P.Q.M.
pag. 10 Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite Parte_1
liquidate in favore dell' in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie CP_1
come per legge.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Termini Imerese il 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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