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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato, ai sensi degli artt. 437 e 429 c.p.c. nonché dell'art. 127 ter commi 1 e 5
c.p.c, la seguente
SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 408/2025 R.G.C. fissata per la discussione all'udienza del 1.07.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Pescara (PE), alla Via De Amicis n. 74, presso Parte_1
e nello studio dell'avv. Leone Di Giannantonio, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Marco De Flaviis dell'Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliato in Piazza
Italia n. 1, presso la Casa comunale al seguente indirizzo di posta elettronica in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di Email_1 costituzione e risposta in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1295/2024, del Tribunale di Pescara, pubblicata
18.11.2024 – Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti in capo alla ricorrente dalla eventuale esecuzione;
- in via principale, in riforma della Sentenza n. 1295/2024 emessa dal Tribunale di Pescara nel giudizio recante R.G. 455/2024, accogliere il motivo proposto al n. 1 del presente atto e dichiarare sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al ricorso avverso il decreto di annullamento dell'assegnazione di alloggio proposto da;
CP_2 Parte_1
- in via principale, nel merito, accogliere il motivo proposto al n. 2 del presente atto e quindi
,disattese tutte le eccezioni ed istanze sollevate dal dinanzi al Tribunale Controparte_1 per i motivi qui esposti, accogliere le seguenti conclusioni già avanzate in primo grado: accertata e dichiarata la nullità/illegittimità del Decreto di Annullamento dell'assegnazione di alloggio E.R.P. n. 63 del 04.12.23, dichiarare nullo/annullare il Decreto stesso e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Per l'appellato:
“Piaccia alla Giustizia dell'On.le Tribunale adito, ogni contraria ed avversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa e reietta: in via preliminare: dichiarare inammissibile e comunque respingere la domanda cautelare avanzata dall'appellante per carenza dei presupposti in fatto ed in diritto nel merito:
- accertare e dichiarare legittima e fondata, indi confermare, la statuizione impugnata in punto di dichiarata carenza di giurisdizione del G.O. in favore della giurisdizione del G.A. per la controversia de qua
- dichiarare inammissibili e, comunque, respingere in toto tutte le domande in ricorso, siccome infondate sia in fatto che in diritto.
Con condanna della controparte alle spese e competenze di lite, oltre ad oneri accessori come per legge, ovvero con compensazione delle stesse in presenza dei presupposti di legge.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 455/2024, promosso da (onde ottenere l'accertamento e la declaratoria di illegittimità e/o di Parte_1 nullità del decreto n. 64 del 04.12.2023, con cui il dirigente del Settore Politiche abitative del
[...]
, a seguito di parere della Commissione aveva annullato, ai sensi dell'art. 33 della CP_1 CP_2
L. R. Abruzzo n. 96/1996, l'assegnazione dell'alloggio, sito in Pescara (PE), alla Via Aldo Moro n. 31 nei suoi confronti), giudizio nell'ambito del quale si era costituito l'Ente convenuto (chiedendo il rigetto dell'avversa domanda) – il Tribunale di Pescara così statuiva: “- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, con decreto n. 64 del 04.12.2023, il Dirigente del Settore Politiche abitative del Comune di Pescara, ai sensi dell'art. 33 della L. R. Abruzzo
n. 96/1996, aveva disposto l'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio sito in Pescara
(PE), alla Via Aldo Moro n. 31, nei confronti della sig.ra per essere avvenuta Parte_1
l'assegnazione in contrasto con le norme vigenti e per essere stata la stessa ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci, in ordine alla presenza di condanne espressamente previste dalla normativa richiamata, per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, al momento dell'accettazione dell'alloggio e, nello specifico, per la presenza di una sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato p. e p. dall'art. 73 del TU in materia di stupefacenti.
Spiegava che la sig.ra aveva impugnato tale decreto di annullamento, denunciando Pt_1 due profili di illegittimità, riconducibili: - al fatto che la stessa non aveva riportato una sentenza penale di condanna o di patteggiamento per delitto non colposo per il quale la legge prevedeva una pena detentiva, nel massimo non inferiore a due anni, ma un decreto penale di condanna, con ciò evidenziando che il testo della legge regionale n. 96/1996, all'art. 34, comma 1, lett. d), al fine di procedere alla risoluzione del rapporto contemplava soltanto la prima tipologia di provvedimento giudiziale;
- ad una discrasia motivazionale fra il preavviso di annullamento ed il provvedimento finale.
1.2. Il Tribunale, inoltre, dava atto che si era costituito in giudizio il resistente, CP_1 ribadendo la correttezza del proprio operato, che si era peraltro basato sul parere della
Commissione secondo cui la sentenza penale di condanna era antecedente CP_2 all'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, non si verteva in una ipotesi di decadenza, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 96/1996, ma in una ipotesi di annullamento dell'assegnazione, per essere avvenuta in contrasto con la legge – avendo la ricorrente riportato un provvedimento di condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, Testo Unico D.P.R. 09/10/1990
n. 309, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Pescara, il 07/07/2017- e mediante dichiarazioni false – avendo la ricorrente dichiarato di non aver riportato condanne per delitti non colposi o passate in giudicato al momento dell'accettazione- rese dall'interessata al momento dell'accettazione dell'alloggio, avvenuta in data 14.02.2019.
1.3. Ciò detto il Tribunale, dopo aver accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accoglieva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, sollevata dall'ente resistente in sede di memoria conclusionale. 1.3.1. Nello specifico, il Tribunale osservava: - che risultava provato che la ricorrente, nel
2017, dunque in epoca anteriore rispetto all'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica, aveva riportato una condanna penale, sia pure ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., per il reato previsto dall'art. 73 T.U. Stupefacenti;
- che, allo stesso modo, era stato provato che la stessa ricorrente, all'atto dell'accettazione, avvenuta in data 14.02.2019, non aveva fatto espressa menzione di detta condanna;
- che, secondo la giurisprudenza di legittimità, intervenuta per effetto dell'entrata in vigore del c.d. Codice del Processo Amministrativo, ai fini del riparto della giurisdizione, in materia di impugnazioni dei provvedimenti che riguardano la materia dell'edilizia residenziale pubblica - e, quindi, atti di assegnazione, dinieghi di assegnazione, annullamenti, come nel caso in esame, decadenze, diniego di subentro e/o di sanatoria - ha inteso distinguere la fase antecedente all'assegnazione, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e correlativamente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella successiva di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario (Cass. n. 21081/2024; Cass. S.U. n. 24148/2017; Cass. S.U. n.
20589/2013; Cass. S.U. 9694/2013; Cass. S.U. 3623/2012); - che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto di giurisdizione, nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (Cass. S.U. n. 22957/2013); - che, sempre in ambito giurisprudenziale, si è ritenuto che la giurisdizione è riconosciuta al giudice amministrativo, non solo sui provvedimenti che incidono negativamente sull'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare, quando essi intervengano nella fase della instaurazione del rapporto sotto forma di provvedimento di diniego, ma anche quando siano intervenuti nell'esercizio del potere di autotutela nella forma a contenuto annullatorio, in via di autotutela, a seguito di accertamento ex post dell'assenza dei requisiti legali, oggettivi e soggettivi, per procedere all'assegnazione medesima;
- che anche la giurisprudenza amministrativa si è allineata al principio secondo cui, in tema di edilizia residenziale popolare, costituiscono espressione di potere pubblicistico gli atti di assegnazione degli alloggi, mentre successivamente si radica tra assegnatario ed amministrazione una situazione paritetica nella quale è assente ogni manifestazione autoritativa, tranne nei casi in cui la seconda agisca in via di autotutela sull'originario provvedimento, come nel caso in cui si proceda al suo annullamento per avere accertato la mancanza originaria dei requisiti di ammissione al beneficio (TAR Firenze, n. 1271/2022; Tar Bari n. 412/2024; Consiglio di
Stato n. 684/2022; Consiglio di Stato n. 8247/2022).
1.3.2. In forza di tali principi il primo giudice riteneva che, nel caso in esame,
l'amministrazione pubblica, nell'esercizio del potere di autotutela riconosciutole dall'ordinamento, avesse inteso annullare il provvedimento di assegnazione, e, pertanto, dovesse essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria ricorrente, chiedendone la riforma sulla scorta di un unico motivo di gravame, con cui ha denunciato l'erroneità della sentenza nella parte in cui primo giudice ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo.
Parte appellante ha poi riproposto le domande di nullità/illegittimità del provvedimento dirigenziale di annullamento dell'assegnazione di alloggio popolare e di tutti gli atti ad esso connessi, domande rimaste assorbite dalla dichiarazione di difetto di giurisdizione.
3. L'Ente appellato si è costituito nel presente grado di giudizio ed ha diffusamente contestato il gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. E' stata fissata, nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., l'udienza del giorno 1.07.2025 per la discussione e decisione della causa (soggetta al rito locatizio).
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, in tal modo discutendo la causa, che può quindi essere decisa ex art. 127 ter quinto comma c.p.c.
5. Deve essere, in primo luogo, accolto il primo motivo di appello.
5.1. Con tale motivo l'appellante sostiene che il primo giudice ha erroneamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Deduce che, alla luce del recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, la revoca dell'affidamento che non sia stato ancora seguito dalla stipula del contratto di locazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, mentre, quando il contratto sia stato stipulato, la revoca dell'affidamento, o della aggiudicazione, rientra nella cognizione del giudice ordinario.
Dunque, la stipula del contratto va intesa come limite tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, atteso che, a partire dalla stipula dell'atto negoziale tra pubblica amministrazione e privato, la posizione del privato diventa di diritto soggettivo, con conseguente scomparsa dei poteri autoritativi di intervento in autotutela della pubblica amministrazione e conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle questioni, comunque denominate, sorte da quel momento in poi.
Sostiene che, secondo quanto disposto dall'art. 5 c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, sicché, nella specie, essendo stata la domanda proposta quando già esisteva un contratto di locazione tra le parti, e, dunque, un rapporto privatistico paritetico, la stessa non potrebbe che essere demandata al giudice ordinario.
Sostiene, infine, che lo stesso art. 33 della L. R. Abruzzo n. 96/1996 distingue un momento precedente alla stipula del contratto, da quello successivo ad essa, riconoscendo, quindi, implicitamente che il provvedimento di annullamento può intervenire non solo in una fase dove l'amministrazione esercita un potere discrezionale di natura pubblicistica, antecedente al rapporto contrattuale, ma successivo al provvedimento di assegnazione, ma anche in una fase in cui l'amministrazione esercita un potere privatistico, di risoluzione del contratto, incidendo, in tale ultimo caso, necessariamente nella sfera del diritto soggettivo della controparte contrattuale, la cui tutela è demandata al giudice ordinario, secondo i generali principi di riparto della giurisdizione.
Rappresenta che tali principi sono stati fatti propri anche dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali, nella sentenza n. 22957/2013, lascerebbero intendere che, ad assegnazione avvenuta e, quindi, ad alloggio consegnato, ed ancor più a seguito di sottoscrizione del contratto di locazione, cesserebbe il discrezionale apprezzamento dell'amministrazione.
5.2. Il Collegio ritiene utile premettere che, in tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Supremo Giudice della giurisdizione ha avuto modo di precisare che “Secondo l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale
l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., n. 3623/2012;
Cass. Sez. Un. n. 9918/2018; Cass. Sez. Un. n. 5252/2020; Cass. Sez. n. 5253/2020).
Più nello specifico, sempre secondo la maggioritaria giurisprudenza, “La controversia avente ad oggetto la verifica del venir meno dei presupposti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato e l'impugnativa del provvedimento di decadenza emesso a seguito dell'esito sfavorevole della verifica per
l'assegnatario appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché il provvedimento di decadenza si colloca non nella prima fase, pubblicistica, di assegnazione dell'alloggio, ma nella seconda fase, di eventuale estinzione del diritto, a seguito di verifica con esito negativo sulla permanenza dei requisiti, in cui la posizione del privato è ormai di diritto soggettivo rispetto alla stipulazione del contratto di locazione a condizioni agevolate e alla conservazione dell'alloggio.” (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 20 ottobre 2022,
n. 30964).
Va tuttavia rilevato che nella specie non può ritenersi che l'atto del consista CP_1 nell'esercizio di potere amministrativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici, cui corrispondono interessi legittimi del privato, ma piuttosto in un atto che interviene in un momento in cui l'assegnatario ha già assunto, a seguito dell'assegnazione dell'alloggio, posizioni di diritto soggettivo, tant'è vero che l'art. 33 della legge regionale “L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto” riconoscendo quindi che il provvedimento di annullamento può intervenire anche nella fase in cui l'amministrazione esercita un potere privatistico di risoluzione del contratto, incidendo nella sfera soggettiva della controparte contrattuale.
5.3. L'alloggio per cui è causa è stato assegnato in via definitiva alla sig.ra (che ne Pt_1 aveva fatto richiesta in forza del bando generale di Concorso Erp n. 1/2015 per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica) con determinazione in data
26.02.2019 e che nel provvedimento si fa riferimento a dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'assegnazione.
Con comunicazione in data 2.08.2023 il rendeva edotta la sig.ra CP_1 CP_1 Pt_1 dell'avvio del procedimento denominato “Annullamento dell'assegnazione di alloggio e.r.p., ai sensi dell'art. 33 L.R. 96/96 e ss.mm.ii.”, in particolare le veniva comunicato che la
Commissione nella seduta n. 51 del 12.07.2023, adita per l'avvio di procedimento di CP_2 decadenza, aveva ravvisato che al momento dell'assegnazione dell'alloggio era già presente sentenza definitiva di condanna per reati ostativi commessi nel decennio a suo carico.
Con successivo provvedimento n. prot. 255102 del 15.12.2023 veniva decretato
“L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio ERP di proprietà A.T.E.R. sito in Via Aldo
Moro n. 31 Sc. B/2 P. 3°, Int. 12 a Pescara, per nata a [...] il [...] Parte_1
C.F. con conseguente rientro nella disponibilità dell'Ente Gestore C.F._1 dell'alloggio per una nuova assegnazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. a) e b) della
L.R. n° 96/96 e ss.mm.ii., essendo l'assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione” 1) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del Testo
Unico D.P.R. 09/10/1990 n. 309, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Pescara, il
07.07.2017, come da certificato del Casellario Giudiziale n° 1692652/2023 commesso dalla stessa;
2) per il reato di false dichiarazioni di cui all'art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in merito al non aver riportato condanne per delitti non colposi o passate in giudicato al momento dell'accettazione dell'assegnazione definitiva, nota Prot. 27788 del 12/02/2019”; veniva stabilito il termine per il rilascio dell'alloggio in 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
veniva dato atto che “l'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione in essere” e che “il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo”.
5.4. Con l'atto in questa sede impugnato dunque il ancorché attraverso l'esercizio CP_1 di potere di annullamento dell'assegnazione a suo tempo disposta, ha inciso su un rapporto di locazione in corso, rispetto al quale il privato è titolare di una posizione di diritto soggettivo, facendo valere in danno del privato stesso una causa risolutiva (di diritto) del contratto con richiesta di restituzione dell'immobile.
6. L'accoglimento del primo motivo di appello impone l'esame delle questioni di nullità e/o di illegittimità dell'impugnato provvedimento sollevate dall'appellante nel procedimento di primo grado, reiterate anche in questa sede, le quali in primo grado sono rimaste assorbite nella declaratoria di difetto di giurisdizione.
6.1. Parte appellante premette che l'impugnato decreto di annullamento è stato emesso sul rilievo che l'assegnazione dell'alloggio era avvenuta in contrasto con le norme vigenti CP_2 al momento dell'assegnazione medesima –in quanto il sosteneva che la sig.ra CP_1
in data 07.07.2017, era stata condannata, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, Pt_1 del Testo Unico D.P.R. n. 309/1990, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Pescara – e sull'ulteriore rilievo che l'assegnazione era avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci ex art. 33, comma 1, lett. a) e b), L.R. n. 96/1996 -poiché il sosteneva che la sig.ra CP_1 aveva rilasciato delle dichiarazioni mendaci, in merito al non aver riportato condanne Pt_1 per delitti non colposi o passate in giudicato, al momento dell'accettazione dell'assegnazione definitiva-.
6.1.1 Con riferimento alla prima ragione di annullamento, parte appellante sostiene che la sentenza di condanna menzionata nel provvedimento impugnato è divenuta irrevocabile in data 07.07.2017 e, dunque, non soltanto in data anteriore all'assegnazione medesima, ma anche in data anteriore all'entrata in vigore delle novelle legislative regionali, ossia la L.R.
n. 18/2018 e la L.R. n. 34/2019, che hanno introdotto le nuove condizioni ostative all'accesso ed al mantenimento dell'alloggio popolare (nello specifico i precedenti penali).
Sostiene dunque che la sentenza irrevocabile non potrebbe costituire un elemento inficiante la legittimità dell'assegnazione ed il suo mantenimento da parte della ricorrente, proprio perché intervenuta in epoca anteriore all'assegnazione, quest'ultima a sua volta intervenuta in epoca anteriore (26.02.2019) rispetto all'entrata in vigore della novella legislativa regionale introduttiva dell'attuale formulazione dell'art. 2, lett. b-bis, L.R. 96/96 (L.R. 34/2019 in vigore dal 9.11.2019), unica formulazione che avrebbe potuto ricomprendere ai fini ostativi che qui interessano la forbice edittale del delitto di cui all'art. 73, comma V, D.P.R. 309/90
(reclusione da sei mesi a cinque anni), mentre al momento dell'assegnazione dell'alloggio in favore di era in vigore la formulazione dell'art. 2, lett. b-bis, L.R. 96/96 Parte_1 introdotta dalla L.R. n. 18/2018 secondo cui era prevista come condizione ostativa per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica il “..non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, condanna per delitti non colposi per i quale la legge prevede la pena detentiva non inferiore a cinque anni”
6.1.2. In relazione alle dichiarazioni mendaci, sostiene, invece, che non vi sarebbe corrispondenza tra quanto dedotto nel preavviso di annullamento dell'assegnazione e quanto contestato nel decreto di annullamento e ciò sarebbe contrario alla normativa di settore, secondo la quale l'atto prodromico dovrebbe, necessariamente, contenere la specifica contestazione che verrà riportata nel conseguente decreto di annullamento.
In particolare, secondo la tesi dell'appellante, nel preavviso di annullamento è stato contestato che la sig.ra ha rilasciato delle “[...] false dichiarazioni...in merito al non Pt_1 aver riportato condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore a 5 anni”, mentre nel decreto di annullamento, invece, sarebbe contestato il
“[...] reato di false dichiarazioni di cui all'art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in merito al non aver riportato condanne per delitti non colposi o passate in giudicato, al momento dell'accettazione dell'assegnazione definitiva...”.
Deduce di conseguenza che il decreto di annullamento de quo è nullo, in quanto privo del necessario corrispondente atto prodromico.
Sostiene, inoltre, di non aver, comunque, reso alcuna dichiarazione mendace al momento dell'accettazione dell'assegnazione definitiva, in quanto, nella dichiarazione de qua, la stessa avrebbe specificato di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati puniti con penale edittale non inferiore nel minimo a cinque anni (nel quale non poteva essere ricondotto il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90).
Aggiunge che la dichiarazione faceva riferimento al periodo precedente alla data di domanda dell'assegnazione e non al momento dell'accettazione e che la domanda di assegnazione, in realtà, corrisponde alla domanda di partecipazione al bando n. 1/2015, da essa proposta nel 2015 (quanto alcuna sentenza era stata pronunciata), essendosi, nel momento indicato dal Comune come quello della violazione, invece limitata soltanto a prendere possesso dell'immobile in base alla graduatoria.
Sostiene, infine, che, ad ogni modo, la sentenza in relazione alla quale il Controparte_1 ha emesso il decreto di annullamento di cui è lite, è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n.
309/1990 non sarebbe idonea a legittimare l'annullamento dell'assegnazione, in quanto la normativa prevederebbe, a tale scopo, unicamente la specifica ipotesi di condanne penali passate in giudicato per il reato di cui trattasi e non l'ipotesi del patteggiamento, che sarebbe istituto giuridico ben diverso dalla condanna.
In definitiva, secondo le deduzioni di parte appellante, la stessa non avrebbe reso alcuna falsa dichiarazione, in quanto il riferimento richiesto avrebbe riguardato le sentenze di condanna e non quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Tale motivazione, sempre secondo l'appellante, escluderebbe anche la rilevanza provvedimento di cui al n. 3 del certificato del casellario giudiziale della ricorrente, mentre per quanto riguarda le prime due sentenze di condanna, di cui al medesimo casellario giudiziale, le stesse sarebbero irrilevanti, in quanto emesse dal Tribunale per i Minorenni e, pertanto, sorrette da una ratio giuridica non confrontabile con le altre.
6.2 Va subito rilevata l'infondatezza dei rilievi mossi in relazione alla prima ragione posta alla base del provvedimento impugnato.
6.2.1. Si premette che al momento della determina relativa all'assegnazione definitiva dell'alloggio alla sig.ra in data 26.02.2019 e della dichiarazione resa (ai sensi Pt_1 dell'art. 12 della L.R. e succ. mod.) dall'interessata ex L. 445/2000 (relativa 1) al “non aver riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ex art. 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore
a cinque anni” … 6) al non aver “riportato condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data della presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'art. 73, comma 5 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione di relativi stati di tossicodipendenza), nonché, per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco di azzardo, detenzione e porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite”) non era ancora entrata in vigore la L. R. n. 38/2019 (che ha modificato la previsione di cui all'art. 2, comma 1 lett. 2 bis L.R. 96/96 prevedendo quale requisito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica il “[…] non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale
a due anni”) sicché la previsione di riferimento era quella di cui all'art. 2, comma 1 lett. 2 bis
L.R. 96/96 (introdotta dalla L.R. 18/2018) che contemplava quale requisito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica il “[…]non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva inferiore a cinque anni”.
6.2.2. Ciò premesso si rileva che la condanna riportata dalla sig.ra a seguito di Pt_1 sentenza del 2017 di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (passata in giudicato prima deella data dell'assegnazione) si riferisce proprio a delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena detentiva non inferiore a cinque anni (reato previsto e punito dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. n. 309/1990, il quale prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.”).
Del resto, che il riferimento alla pena detentiva non inferiore a cinque anni debba intendersi riferita alla pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a cinque anni è reso evidente dalla irragionevolezza di una diversa interpretazione, che darebbe rilievo a pochissimi delitti
(escludendo, ad esempio, reati di notevole allarme sociale quali la rapina, anche aggravata,
o il sequestro di persona).
Ciò trova riscontro anche nella successiva modifica apportata nel 2019, entrata in vigore nel novembre 2019, che, nel ridurre (all'evidente fine di ampliare il numero delle ipotesi delittuose di rilievo al fine di escludere l'assegnazione) il limite di pena detentiva (da cinque anni a due anni) specifica che il riferimento è alla penale edittale massima. 6.2.3. Da quanto sopra detto consegue che alla data dell'assegnazione definitiva dell'alloggio sussisteva la condizione ostativa prevista dall'art. 1 comma 2 lett. 2 bis L.R.
96/96 all'epoca vigente.
6.3. La ravvisabilità di una delle cause ostative all'assegnazione dell'alloggio popolare alla sig.ra da sola sufficiente a giustificare l'annullamento del provvedimento di Pt_1 assegnazione e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione, rende superfluo l'esame della ricorrenza nella specie dell'ulteriore profilo contemplato provvedimento impugnato (l'avere la sig.ra reso le false dichiarazioni di cui al punto Pt_1
6).
7. Il rigetto nel merito della domanda proposta in primo grado, che conduce ad un rigetto dell'appello nel merito, giustifica la condanna della appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi (in ragione della modesta complessità delle questioni involte in giudizio) dello scaglione riguardante le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, che liquida in complessivi € 3.473,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.07.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott. Nicoletta Orlandi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato, ai sensi degli artt. 437 e 429 c.p.c. nonché dell'art. 127 ter commi 1 e 5
c.p.c, la seguente
SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 408/2025 R.G.C. fissata per la discussione all'udienza del 1.07.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Pescara (PE), alla Via De Amicis n. 74, presso Parte_1
e nello studio dell'avv. Leone Di Giannantonio, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Marco De Flaviis dell'Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliato in Piazza
Italia n. 1, presso la Casa comunale al seguente indirizzo di posta elettronica in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di Email_1 costituzione e risposta in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1295/2024, del Tribunale di Pescara, pubblicata
18.11.2024 – Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti in capo alla ricorrente dalla eventuale esecuzione;
- in via principale, in riforma della Sentenza n. 1295/2024 emessa dal Tribunale di Pescara nel giudizio recante R.G. 455/2024, accogliere il motivo proposto al n. 1 del presente atto e dichiarare sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al ricorso avverso il decreto di annullamento dell'assegnazione di alloggio proposto da;
CP_2 Parte_1
- in via principale, nel merito, accogliere il motivo proposto al n. 2 del presente atto e quindi
,disattese tutte le eccezioni ed istanze sollevate dal dinanzi al Tribunale Controparte_1 per i motivi qui esposti, accogliere le seguenti conclusioni già avanzate in primo grado: accertata e dichiarata la nullità/illegittimità del Decreto di Annullamento dell'assegnazione di alloggio E.R.P. n. 63 del 04.12.23, dichiarare nullo/annullare il Decreto stesso e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Per l'appellato:
“Piaccia alla Giustizia dell'On.le Tribunale adito, ogni contraria ed avversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa e reietta: in via preliminare: dichiarare inammissibile e comunque respingere la domanda cautelare avanzata dall'appellante per carenza dei presupposti in fatto ed in diritto nel merito:
- accertare e dichiarare legittima e fondata, indi confermare, la statuizione impugnata in punto di dichiarata carenza di giurisdizione del G.O. in favore della giurisdizione del G.A. per la controversia de qua
- dichiarare inammissibili e, comunque, respingere in toto tutte le domande in ricorso, siccome infondate sia in fatto che in diritto.
Con condanna della controparte alle spese e competenze di lite, oltre ad oneri accessori come per legge, ovvero con compensazione delle stesse in presenza dei presupposti di legge.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 455/2024, promosso da (onde ottenere l'accertamento e la declaratoria di illegittimità e/o di Parte_1 nullità del decreto n. 64 del 04.12.2023, con cui il dirigente del Settore Politiche abitative del
[...]
, a seguito di parere della Commissione aveva annullato, ai sensi dell'art. 33 della CP_1 CP_2
L. R. Abruzzo n. 96/1996, l'assegnazione dell'alloggio, sito in Pescara (PE), alla Via Aldo Moro n. 31 nei suoi confronti), giudizio nell'ambito del quale si era costituito l'Ente convenuto (chiedendo il rigetto dell'avversa domanda) – il Tribunale di Pescara così statuiva: “- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, con decreto n. 64 del 04.12.2023, il Dirigente del Settore Politiche abitative del Comune di Pescara, ai sensi dell'art. 33 della L. R. Abruzzo
n. 96/1996, aveva disposto l'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio sito in Pescara
(PE), alla Via Aldo Moro n. 31, nei confronti della sig.ra per essere avvenuta Parte_1
l'assegnazione in contrasto con le norme vigenti e per essere stata la stessa ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci, in ordine alla presenza di condanne espressamente previste dalla normativa richiamata, per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, al momento dell'accettazione dell'alloggio e, nello specifico, per la presenza di una sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato p. e p. dall'art. 73 del TU in materia di stupefacenti.
Spiegava che la sig.ra aveva impugnato tale decreto di annullamento, denunciando Pt_1 due profili di illegittimità, riconducibili: - al fatto che la stessa non aveva riportato una sentenza penale di condanna o di patteggiamento per delitto non colposo per il quale la legge prevedeva una pena detentiva, nel massimo non inferiore a due anni, ma un decreto penale di condanna, con ciò evidenziando che il testo della legge regionale n. 96/1996, all'art. 34, comma 1, lett. d), al fine di procedere alla risoluzione del rapporto contemplava soltanto la prima tipologia di provvedimento giudiziale;
- ad una discrasia motivazionale fra il preavviso di annullamento ed il provvedimento finale.
1.2. Il Tribunale, inoltre, dava atto che si era costituito in giudizio il resistente, CP_1 ribadendo la correttezza del proprio operato, che si era peraltro basato sul parere della
Commissione secondo cui la sentenza penale di condanna era antecedente CP_2 all'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, non si verteva in una ipotesi di decadenza, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 96/1996, ma in una ipotesi di annullamento dell'assegnazione, per essere avvenuta in contrasto con la legge – avendo la ricorrente riportato un provvedimento di condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, Testo Unico D.P.R. 09/10/1990
n. 309, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Pescara, il 07/07/2017- e mediante dichiarazioni false – avendo la ricorrente dichiarato di non aver riportato condanne per delitti non colposi o passate in giudicato al momento dell'accettazione- rese dall'interessata al momento dell'accettazione dell'alloggio, avvenuta in data 14.02.2019.
1.3. Ciò detto il Tribunale, dopo aver accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accoglieva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, sollevata dall'ente resistente in sede di memoria conclusionale. 1.3.1. Nello specifico, il Tribunale osservava: - che risultava provato che la ricorrente, nel
2017, dunque in epoca anteriore rispetto all'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica, aveva riportato una condanna penale, sia pure ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., per il reato previsto dall'art. 73 T.U. Stupefacenti;
- che, allo stesso modo, era stato provato che la stessa ricorrente, all'atto dell'accettazione, avvenuta in data 14.02.2019, non aveva fatto espressa menzione di detta condanna;
- che, secondo la giurisprudenza di legittimità, intervenuta per effetto dell'entrata in vigore del c.d. Codice del Processo Amministrativo, ai fini del riparto della giurisdizione, in materia di impugnazioni dei provvedimenti che riguardano la materia dell'edilizia residenziale pubblica - e, quindi, atti di assegnazione, dinieghi di assegnazione, annullamenti, come nel caso in esame, decadenze, diniego di subentro e/o di sanatoria - ha inteso distinguere la fase antecedente all'assegnazione, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e correlativamente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella successiva di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario (Cass. n. 21081/2024; Cass. S.U. n. 24148/2017; Cass. S.U. n.
20589/2013; Cass. S.U. 9694/2013; Cass. S.U. 3623/2012); - che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto di giurisdizione, nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (Cass. S.U. n. 22957/2013); - che, sempre in ambito giurisprudenziale, si è ritenuto che la giurisdizione è riconosciuta al giudice amministrativo, non solo sui provvedimenti che incidono negativamente sull'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare, quando essi intervengano nella fase della instaurazione del rapporto sotto forma di provvedimento di diniego, ma anche quando siano intervenuti nell'esercizio del potere di autotutela nella forma a contenuto annullatorio, in via di autotutela, a seguito di accertamento ex post dell'assenza dei requisiti legali, oggettivi e soggettivi, per procedere all'assegnazione medesima;
- che anche la giurisprudenza amministrativa si è allineata al principio secondo cui, in tema di edilizia residenziale popolare, costituiscono espressione di potere pubblicistico gli atti di assegnazione degli alloggi, mentre successivamente si radica tra assegnatario ed amministrazione una situazione paritetica nella quale è assente ogni manifestazione autoritativa, tranne nei casi in cui la seconda agisca in via di autotutela sull'originario provvedimento, come nel caso in cui si proceda al suo annullamento per avere accertato la mancanza originaria dei requisiti di ammissione al beneficio (TAR Firenze, n. 1271/2022; Tar Bari n. 412/2024; Consiglio di
Stato n. 684/2022; Consiglio di Stato n. 8247/2022).
1.3.2. In forza di tali principi il primo giudice riteneva che, nel caso in esame,
l'amministrazione pubblica, nell'esercizio del potere di autotutela riconosciutole dall'ordinamento, avesse inteso annullare il provvedimento di assegnazione, e, pertanto, dovesse essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria ricorrente, chiedendone la riforma sulla scorta di un unico motivo di gravame, con cui ha denunciato l'erroneità della sentenza nella parte in cui primo giudice ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo.
Parte appellante ha poi riproposto le domande di nullità/illegittimità del provvedimento dirigenziale di annullamento dell'assegnazione di alloggio popolare e di tutti gli atti ad esso connessi, domande rimaste assorbite dalla dichiarazione di difetto di giurisdizione.
3. L'Ente appellato si è costituito nel presente grado di giudizio ed ha diffusamente contestato il gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. E' stata fissata, nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., l'udienza del giorno 1.07.2025 per la discussione e decisione della causa (soggetta al rito locatizio).
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, in tal modo discutendo la causa, che può quindi essere decisa ex art. 127 ter quinto comma c.p.c.
5. Deve essere, in primo luogo, accolto il primo motivo di appello.
5.1. Con tale motivo l'appellante sostiene che il primo giudice ha erroneamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Deduce che, alla luce del recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, la revoca dell'affidamento che non sia stato ancora seguito dalla stipula del contratto di locazione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, mentre, quando il contratto sia stato stipulato, la revoca dell'affidamento, o della aggiudicazione, rientra nella cognizione del giudice ordinario.
Dunque, la stipula del contratto va intesa come limite tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, atteso che, a partire dalla stipula dell'atto negoziale tra pubblica amministrazione e privato, la posizione del privato diventa di diritto soggettivo, con conseguente scomparsa dei poteri autoritativi di intervento in autotutela della pubblica amministrazione e conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle questioni, comunque denominate, sorte da quel momento in poi.
Sostiene che, secondo quanto disposto dall'art. 5 c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, sicché, nella specie, essendo stata la domanda proposta quando già esisteva un contratto di locazione tra le parti, e, dunque, un rapporto privatistico paritetico, la stessa non potrebbe che essere demandata al giudice ordinario.
Sostiene, infine, che lo stesso art. 33 della L. R. Abruzzo n. 96/1996 distingue un momento precedente alla stipula del contratto, da quello successivo ad essa, riconoscendo, quindi, implicitamente che il provvedimento di annullamento può intervenire non solo in una fase dove l'amministrazione esercita un potere discrezionale di natura pubblicistica, antecedente al rapporto contrattuale, ma successivo al provvedimento di assegnazione, ma anche in una fase in cui l'amministrazione esercita un potere privatistico, di risoluzione del contratto, incidendo, in tale ultimo caso, necessariamente nella sfera del diritto soggettivo della controparte contrattuale, la cui tutela è demandata al giudice ordinario, secondo i generali principi di riparto della giurisdizione.
Rappresenta che tali principi sono stati fatti propri anche dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali, nella sentenza n. 22957/2013, lascerebbero intendere che, ad assegnazione avvenuta e, quindi, ad alloggio consegnato, ed ancor più a seguito di sottoscrizione del contratto di locazione, cesserebbe il discrezionale apprezzamento dell'amministrazione.
5.2. Il Collegio ritiene utile premettere che, in tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Supremo Giudice della giurisdizione ha avuto modo di precisare che “Secondo l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale
l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., n. 3623/2012;
Cass. Sez. Un. n. 9918/2018; Cass. Sez. Un. n. 5252/2020; Cass. Sez. n. 5253/2020).
Più nello specifico, sempre secondo la maggioritaria giurisprudenza, “La controversia avente ad oggetto la verifica del venir meno dei presupposti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato e l'impugnativa del provvedimento di decadenza emesso a seguito dell'esito sfavorevole della verifica per
l'assegnatario appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché il provvedimento di decadenza si colloca non nella prima fase, pubblicistica, di assegnazione dell'alloggio, ma nella seconda fase, di eventuale estinzione del diritto, a seguito di verifica con esito negativo sulla permanenza dei requisiti, in cui la posizione del privato è ormai di diritto soggettivo rispetto alla stipulazione del contratto di locazione a condizioni agevolate e alla conservazione dell'alloggio.” (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 20 ottobre 2022,
n. 30964).
Va tuttavia rilevato che nella specie non può ritenersi che l'atto del consista CP_1 nell'esercizio di potere amministrativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici, cui corrispondono interessi legittimi del privato, ma piuttosto in un atto che interviene in un momento in cui l'assegnatario ha già assunto, a seguito dell'assegnazione dell'alloggio, posizioni di diritto soggettivo, tant'è vero che l'art. 33 della legge regionale “L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto” riconoscendo quindi che il provvedimento di annullamento può intervenire anche nella fase in cui l'amministrazione esercita un potere privatistico di risoluzione del contratto, incidendo nella sfera soggettiva della controparte contrattuale.
5.3. L'alloggio per cui è causa è stato assegnato in via definitiva alla sig.ra (che ne Pt_1 aveva fatto richiesta in forza del bando generale di Concorso Erp n. 1/2015 per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica) con determinazione in data
26.02.2019 e che nel provvedimento si fa riferimento a dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'assegnazione.
Con comunicazione in data 2.08.2023 il rendeva edotta la sig.ra CP_1 CP_1 Pt_1 dell'avvio del procedimento denominato “Annullamento dell'assegnazione di alloggio e.r.p., ai sensi dell'art. 33 L.R. 96/96 e ss.mm.ii.”, in particolare le veniva comunicato che la
Commissione nella seduta n. 51 del 12.07.2023, adita per l'avvio di procedimento di CP_2 decadenza, aveva ravvisato che al momento dell'assegnazione dell'alloggio era già presente sentenza definitiva di condanna per reati ostativi commessi nel decennio a suo carico.
Con successivo provvedimento n. prot. 255102 del 15.12.2023 veniva decretato
“L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio ERP di proprietà A.T.E.R. sito in Via Aldo
Moro n. 31 Sc. B/2 P. 3°, Int. 12 a Pescara, per nata a [...] il [...] Parte_1
C.F. con conseguente rientro nella disponibilità dell'Ente Gestore C.F._1 dell'alloggio per una nuova assegnazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. a) e b) della
L.R. n° 96/96 e ss.mm.ii., essendo l'assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione” 1) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del Testo
Unico D.P.R. 09/10/1990 n. 309, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Pescara, il
07.07.2017, come da certificato del Casellario Giudiziale n° 1692652/2023 commesso dalla stessa;
2) per il reato di false dichiarazioni di cui all'art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in merito al non aver riportato condanne per delitti non colposi o passate in giudicato al momento dell'accettazione dell'assegnazione definitiva, nota Prot. 27788 del 12/02/2019”; veniva stabilito il termine per il rilascio dell'alloggio in 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
veniva dato atto che “l'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione in essere” e che “il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo”.
5.4. Con l'atto in questa sede impugnato dunque il ancorché attraverso l'esercizio CP_1 di potere di annullamento dell'assegnazione a suo tempo disposta, ha inciso su un rapporto di locazione in corso, rispetto al quale il privato è titolare di una posizione di diritto soggettivo, facendo valere in danno del privato stesso una causa risolutiva (di diritto) del contratto con richiesta di restituzione dell'immobile.
6. L'accoglimento del primo motivo di appello impone l'esame delle questioni di nullità e/o di illegittimità dell'impugnato provvedimento sollevate dall'appellante nel procedimento di primo grado, reiterate anche in questa sede, le quali in primo grado sono rimaste assorbite nella declaratoria di difetto di giurisdizione.
6.1. Parte appellante premette che l'impugnato decreto di annullamento è stato emesso sul rilievo che l'assegnazione dell'alloggio era avvenuta in contrasto con le norme vigenti CP_2 al momento dell'assegnazione medesima –in quanto il sosteneva che la sig.ra CP_1
in data 07.07.2017, era stata condannata, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, Pt_1 del Testo Unico D.P.R. n. 309/1990, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Pescara – e sull'ulteriore rilievo che l'assegnazione era avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci ex art. 33, comma 1, lett. a) e b), L.R. n. 96/1996 -poiché il sosteneva che la sig.ra CP_1 aveva rilasciato delle dichiarazioni mendaci, in merito al non aver riportato condanne Pt_1 per delitti non colposi o passate in giudicato, al momento dell'accettazione dell'assegnazione definitiva-.
6.1.1 Con riferimento alla prima ragione di annullamento, parte appellante sostiene che la sentenza di condanna menzionata nel provvedimento impugnato è divenuta irrevocabile in data 07.07.2017 e, dunque, non soltanto in data anteriore all'assegnazione medesima, ma anche in data anteriore all'entrata in vigore delle novelle legislative regionali, ossia la L.R.
n. 18/2018 e la L.R. n. 34/2019, che hanno introdotto le nuove condizioni ostative all'accesso ed al mantenimento dell'alloggio popolare (nello specifico i precedenti penali).
Sostiene dunque che la sentenza irrevocabile non potrebbe costituire un elemento inficiante la legittimità dell'assegnazione ed il suo mantenimento da parte della ricorrente, proprio perché intervenuta in epoca anteriore all'assegnazione, quest'ultima a sua volta intervenuta in epoca anteriore (26.02.2019) rispetto all'entrata in vigore della novella legislativa regionale introduttiva dell'attuale formulazione dell'art. 2, lett. b-bis, L.R. 96/96 (L.R. 34/2019 in vigore dal 9.11.2019), unica formulazione che avrebbe potuto ricomprendere ai fini ostativi che qui interessano la forbice edittale del delitto di cui all'art. 73, comma V, D.P.R. 309/90
(reclusione da sei mesi a cinque anni), mentre al momento dell'assegnazione dell'alloggio in favore di era in vigore la formulazione dell'art. 2, lett. b-bis, L.R. 96/96 Parte_1 introdotta dalla L.R. n. 18/2018 secondo cui era prevista come condizione ostativa per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica il “..non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, condanna per delitti non colposi per i quale la legge prevede la pena detentiva non inferiore a cinque anni”
6.1.2. In relazione alle dichiarazioni mendaci, sostiene, invece, che non vi sarebbe corrispondenza tra quanto dedotto nel preavviso di annullamento dell'assegnazione e quanto contestato nel decreto di annullamento e ciò sarebbe contrario alla normativa di settore, secondo la quale l'atto prodromico dovrebbe, necessariamente, contenere la specifica contestazione che verrà riportata nel conseguente decreto di annullamento.
In particolare, secondo la tesi dell'appellante, nel preavviso di annullamento è stato contestato che la sig.ra ha rilasciato delle “[...] false dichiarazioni...in merito al non Pt_1 aver riportato condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore a 5 anni”, mentre nel decreto di annullamento, invece, sarebbe contestato il
“[...] reato di false dichiarazioni di cui all'art. 76, D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in merito al non aver riportato condanne per delitti non colposi o passate in giudicato, al momento dell'accettazione dell'assegnazione definitiva...”.
Deduce di conseguenza che il decreto di annullamento de quo è nullo, in quanto privo del necessario corrispondente atto prodromico.
Sostiene, inoltre, di non aver, comunque, reso alcuna dichiarazione mendace al momento dell'accettazione dell'assegnazione definitiva, in quanto, nella dichiarazione de qua, la stessa avrebbe specificato di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati puniti con penale edittale non inferiore nel minimo a cinque anni (nel quale non poteva essere ricondotto il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90).
Aggiunge che la dichiarazione faceva riferimento al periodo precedente alla data di domanda dell'assegnazione e non al momento dell'accettazione e che la domanda di assegnazione, in realtà, corrisponde alla domanda di partecipazione al bando n. 1/2015, da essa proposta nel 2015 (quanto alcuna sentenza era stata pronunciata), essendosi, nel momento indicato dal Comune come quello della violazione, invece limitata soltanto a prendere possesso dell'immobile in base alla graduatoria.
Sostiene, infine, che, ad ogni modo, la sentenza in relazione alla quale il Controparte_1 ha emesso il decreto di annullamento di cui è lite, è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n.
309/1990 non sarebbe idonea a legittimare l'annullamento dell'assegnazione, in quanto la normativa prevederebbe, a tale scopo, unicamente la specifica ipotesi di condanne penali passate in giudicato per il reato di cui trattasi e non l'ipotesi del patteggiamento, che sarebbe istituto giuridico ben diverso dalla condanna.
In definitiva, secondo le deduzioni di parte appellante, la stessa non avrebbe reso alcuna falsa dichiarazione, in quanto il riferimento richiesto avrebbe riguardato le sentenze di condanna e non quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Tale motivazione, sempre secondo l'appellante, escluderebbe anche la rilevanza provvedimento di cui al n. 3 del certificato del casellario giudiziale della ricorrente, mentre per quanto riguarda le prime due sentenze di condanna, di cui al medesimo casellario giudiziale, le stesse sarebbero irrilevanti, in quanto emesse dal Tribunale per i Minorenni e, pertanto, sorrette da una ratio giuridica non confrontabile con le altre.
6.2 Va subito rilevata l'infondatezza dei rilievi mossi in relazione alla prima ragione posta alla base del provvedimento impugnato.
6.2.1. Si premette che al momento della determina relativa all'assegnazione definitiva dell'alloggio alla sig.ra in data 26.02.2019 e della dichiarazione resa (ai sensi Pt_1 dell'art. 12 della L.R. e succ. mod.) dall'interessata ex L. 445/2000 (relativa 1) al “non aver riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ex art. 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore
a cinque anni” … 6) al non aver “riportato condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data della presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'art. 73, comma 5 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione di relativi stati di tossicodipendenza), nonché, per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco di azzardo, detenzione e porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite”) non era ancora entrata in vigore la L. R. n. 38/2019 (che ha modificato la previsione di cui all'art. 2, comma 1 lett. 2 bis L.R. 96/96 prevedendo quale requisito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica il “[…] non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale
a due anni”) sicché la previsione di riferimento era quella di cui all'art. 2, comma 1 lett. 2 bis
L.R. 96/96 (introdotta dalla L.R. 18/2018) che contemplava quale requisito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica il “[…]non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva inferiore a cinque anni”.
6.2.2. Ciò premesso si rileva che la condanna riportata dalla sig.ra a seguito di Pt_1 sentenza del 2017 di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (passata in giudicato prima deella data dell'assegnazione) si riferisce proprio a delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena detentiva non inferiore a cinque anni (reato previsto e punito dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. n. 309/1990, il quale prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.”).
Del resto, che il riferimento alla pena detentiva non inferiore a cinque anni debba intendersi riferita alla pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a cinque anni è reso evidente dalla irragionevolezza di una diversa interpretazione, che darebbe rilievo a pochissimi delitti
(escludendo, ad esempio, reati di notevole allarme sociale quali la rapina, anche aggravata,
o il sequestro di persona).
Ciò trova riscontro anche nella successiva modifica apportata nel 2019, entrata in vigore nel novembre 2019, che, nel ridurre (all'evidente fine di ampliare il numero delle ipotesi delittuose di rilievo al fine di escludere l'assegnazione) il limite di pena detentiva (da cinque anni a due anni) specifica che il riferimento è alla penale edittale massima. 6.2.3. Da quanto sopra detto consegue che alla data dell'assegnazione definitiva dell'alloggio sussisteva la condizione ostativa prevista dall'art. 1 comma 2 lett. 2 bis L.R.
96/96 all'epoca vigente.
6.3. La ravvisabilità di una delle cause ostative all'assegnazione dell'alloggio popolare alla sig.ra da sola sufficiente a giustificare l'annullamento del provvedimento di Pt_1 assegnazione e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione, rende superfluo l'esame della ricorrenza nella specie dell'ulteriore profilo contemplato provvedimento impugnato (l'avere la sig.ra reso le false dichiarazioni di cui al punto Pt_1
6).
7. Il rigetto nel merito della domanda proposta in primo grado, che conduce ad un rigetto dell'appello nel merito, giustifica la condanna della appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi (in ragione della modesta complessità delle questioni involte in giudizio) dello scaglione riguardante le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, che liquida in complessivi € 3.473,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.07.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott. Nicoletta Orlandi)